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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 16/07/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE Il Giudice dr. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1755/2024 del R.G. Trib. in data 03.10.2024, promossa d a
- (cf. , nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
- (c.f. , nata in [...], il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Giulia
Volpatti
r i c o r r e n t i
c o n t r o
- (c.f. , nata in [...], il [...], residente in [...]Parte_3 C.F._3
Vito al Tagliamento (PN), viale Comunali, n. 3;
(c.f. ), nato in [...], il [...], residente in CP_1 C.F._4
Zoppola (PN), via Cao Mercato, n. 9
(c.f. ), nato in [...], il [...], residente in CP_2 C.F._5
Toronto (Canada), M3H3W – 92 Codsell Avenna;
(c.f. ), nato in [...], il [...], residente in CP_3 C.F._6
Zoppola (PN), via Cao Mercato, n. 2;
(c.f. ), nato in [...], il [...], residente Parte_4 C.F._7 in Frinvillier (EE) – Svizzera, 2535 – Rue Du College, n. 77;
1 (c.f. ), nato in [...], il [...], residente Parte_5 C.F._8 in Zoppola (PN), via Ferrovia, n. 43;
(c.f. ), nato in [...] al Tagliamento, il Controparte_4 C.F._9
07.12.1969, residente in [...];
(c.f. ), nato in [...] al Tagliamento, il Parte_6 C.F._10
15.12.1965, residente in [...];
(c.f. ), nata in [...] al Tagliamento, il 21.12.2004, Parte_7 C.F._11 residente in [...];
(c.f. ), nata in [...] al Tagliamento, il Parte_8 C.F._12
27.11.1997, residente in [...]
r e s i s t e n t i – c o n t u m a c i
avente per oggetto: usucapione,
causa discussa all'udienza del 30.5.2025, nella quale i ricorrenti hanno così concluso:
“Voglia il Tribunale, contrariis reiectis,
1. accertare e dichiarare che il terreno agricolo sito in Comune di Zoppola (PN), identificato al
Catasto terreni, Fg. 19, mapp. 814 – seminativo, Cl. 2, superf. 01 are, r.d. € 1,03, r.a. 0,70 intestato
a e è stato nel continuo, pubblico ed indisturbato possesso e Parte_9 Controparte_5 godimento dei sigg.ri da oltre vent'anni; Pt_1 Pt_2
2. per quanto al punto che precede, visti gli artt. 1158 e ss. c.c., dichiarare l'avvenuto acquisto, per
l'intervenuta usucapione, dell'immobile sito in Comune di Zoppola (PN), identificato al Catasto
Terreni, Fg. 19, mapp. 814 – seminativo, Cl. 2, superf. 01 are, r.d. € 1,03, r.a. 0,70 a favore degli istanti (cf. , nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nata in [...], il [...] entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...] e conseguentemente ordinare al competente
Conservatore dei registri immobiliari affinché provveda alle relative trascrizioni, con esonero di responsabilità;
3. con vittoria di spese del giudizio in caso di opposizione.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti hanno rappresentato di aver esercitato, per un periodo superiore a vent'anni, il possesso esclusivo uti dominus sull'immobile oggetto della domanda.
Nella contumacia dei resistenti, successori mortis causa dei due originari proprietari del terreno in questione, deceduti nel secolo scorso ma ancora intestatari catastali del bene, la causa è stata istruita mediante l'acquisizione di prova documentale.
La domanda proposta è fondata.
I ricorrenti hanno provato, mediante i documenti prodotti, di avere posseduto per oltre vent'anni in modo pacifico, pubblico, continuo e ininterrotto il bene immobile oggetto della domanda, senza alcuna contestazione.
Da tali documenti, infatti, risulta:
- che il terreno in questione, di complessivi mq 100, è censito al Catasto Terreni del Comune di
Zoppola (PN), al F. 19, part. n.814 (doc.2) e deriva da un frazionamento di un'unità intestata agli stessi soggetti (intestatari catastali del bene, di cui gli odierni resistenti sono gli eredi);
- che i due mappali adiacenti al terreno in questione (F.19 part.34 e F.19 part.1001) sono stati acquistati dai ricorrenti e in data 23/3/2004 (doc.1); Parte_1 Parte_2
- che l'immobile di cui al F. 19 part.814 è costituito da un piccolo rettangolo di terreno compreso tra i due mappali di cui sopra, assieme ai quali è ricompreso all'interno della recinzione che racchiude l'abitazione dei ricorrenti e i terreni pertinenziali (doc.11 e doc.13).
Se ne deduce che da oltre vent'anni, sin dal momento dell'acquisto della casa adibita a loro abitazione e delle relative pertinenze, in cui per errore non era stato inserito il mappale oggetto della domanda, gli acquirenti hanno esercitato pacificamente e pubblicamente il possesso ad usucapionem anche sul triangolo ricompreso all'interno del giardino della loro abitazione, dal quale hanno escluso i terzi, avendolo necessariamente compreso, unitamente alle restanti particelle oggetto di compravendita, all'interno della recinzione.
In definitiva, sussistono i presupposti per accogliere la domanda.
Le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate, in assenza di effettivo contenzioso tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Giorgio
3 Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1755/2024 R.G., così decide:
1. accerta che (cf. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
09.08.1948 e (c.f. , nata in [...], il [...], Parte_2 C.F._2 sono titolari esclusivi, per intervenuta usucapione ventennale, della piena proprietà sul bene immobile così censito al Catasto Terreni del Comune Zoppola (PN):
Fg. 19, mapp. 814 – seminativo, Cl. 2, superf. 01 are, r.d. € 1,03, r.a. 0,702.
2. autorizza la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pordenone dell'acquisto a favore dei ricorrenti;
3. spese del presente giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Pordenone, il 16/7/25.
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
4
TRIBUNALE DI PORDENONE Il Giudice dr. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1755/2024 del R.G. Trib. in data 03.10.2024, promossa d a
- (cf. , nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
- (c.f. , nata in [...], il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Giulia
Volpatti
r i c o r r e n t i
c o n t r o
- (c.f. , nata in [...], il [...], residente in [...]Parte_3 C.F._3
Vito al Tagliamento (PN), viale Comunali, n. 3;
(c.f. ), nato in [...], il [...], residente in CP_1 C.F._4
Zoppola (PN), via Cao Mercato, n. 9
(c.f. ), nato in [...], il [...], residente in CP_2 C.F._5
Toronto (Canada), M3H3W – 92 Codsell Avenna;
(c.f. ), nato in [...], il [...], residente in CP_3 C.F._6
Zoppola (PN), via Cao Mercato, n. 2;
(c.f. ), nato in [...], il [...], residente Parte_4 C.F._7 in Frinvillier (EE) – Svizzera, 2535 – Rue Du College, n. 77;
1 (c.f. ), nato in [...], il [...], residente Parte_5 C.F._8 in Zoppola (PN), via Ferrovia, n. 43;
(c.f. ), nato in [...] al Tagliamento, il Controparte_4 C.F._9
07.12.1969, residente in [...];
(c.f. ), nato in [...] al Tagliamento, il Parte_6 C.F._10
15.12.1965, residente in [...];
(c.f. ), nata in [...] al Tagliamento, il 21.12.2004, Parte_7 C.F._11 residente in [...];
(c.f. ), nata in [...] al Tagliamento, il Parte_8 C.F._12
27.11.1997, residente in [...]
r e s i s t e n t i – c o n t u m a c i
avente per oggetto: usucapione,
causa discussa all'udienza del 30.5.2025, nella quale i ricorrenti hanno così concluso:
“Voglia il Tribunale, contrariis reiectis,
1. accertare e dichiarare che il terreno agricolo sito in Comune di Zoppola (PN), identificato al
Catasto terreni, Fg. 19, mapp. 814 – seminativo, Cl. 2, superf. 01 are, r.d. € 1,03, r.a. 0,70 intestato
a e è stato nel continuo, pubblico ed indisturbato possesso e Parte_9 Controparte_5 godimento dei sigg.ri da oltre vent'anni; Pt_1 Pt_2
2. per quanto al punto che precede, visti gli artt. 1158 e ss. c.c., dichiarare l'avvenuto acquisto, per
l'intervenuta usucapione, dell'immobile sito in Comune di Zoppola (PN), identificato al Catasto
Terreni, Fg. 19, mapp. 814 – seminativo, Cl. 2, superf. 01 are, r.d. € 1,03, r.a. 0,70 a favore degli istanti (cf. , nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nata in [...], il [...] entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...] e conseguentemente ordinare al competente
Conservatore dei registri immobiliari affinché provveda alle relative trascrizioni, con esonero di responsabilità;
3. con vittoria di spese del giudizio in caso di opposizione.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti hanno rappresentato di aver esercitato, per un periodo superiore a vent'anni, il possesso esclusivo uti dominus sull'immobile oggetto della domanda.
Nella contumacia dei resistenti, successori mortis causa dei due originari proprietari del terreno in questione, deceduti nel secolo scorso ma ancora intestatari catastali del bene, la causa è stata istruita mediante l'acquisizione di prova documentale.
La domanda proposta è fondata.
I ricorrenti hanno provato, mediante i documenti prodotti, di avere posseduto per oltre vent'anni in modo pacifico, pubblico, continuo e ininterrotto il bene immobile oggetto della domanda, senza alcuna contestazione.
Da tali documenti, infatti, risulta:
- che il terreno in questione, di complessivi mq 100, è censito al Catasto Terreni del Comune di
Zoppola (PN), al F. 19, part. n.814 (doc.2) e deriva da un frazionamento di un'unità intestata agli stessi soggetti (intestatari catastali del bene, di cui gli odierni resistenti sono gli eredi);
- che i due mappali adiacenti al terreno in questione (F.19 part.34 e F.19 part.1001) sono stati acquistati dai ricorrenti e in data 23/3/2004 (doc.1); Parte_1 Parte_2
- che l'immobile di cui al F. 19 part.814 è costituito da un piccolo rettangolo di terreno compreso tra i due mappali di cui sopra, assieme ai quali è ricompreso all'interno della recinzione che racchiude l'abitazione dei ricorrenti e i terreni pertinenziali (doc.11 e doc.13).
Se ne deduce che da oltre vent'anni, sin dal momento dell'acquisto della casa adibita a loro abitazione e delle relative pertinenze, in cui per errore non era stato inserito il mappale oggetto della domanda, gli acquirenti hanno esercitato pacificamente e pubblicamente il possesso ad usucapionem anche sul triangolo ricompreso all'interno del giardino della loro abitazione, dal quale hanno escluso i terzi, avendolo necessariamente compreso, unitamente alle restanti particelle oggetto di compravendita, all'interno della recinzione.
In definitiva, sussistono i presupposti per accogliere la domanda.
Le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate, in assenza di effettivo contenzioso tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Giorgio
3 Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1755/2024 R.G., così decide:
1. accerta che (cf. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
09.08.1948 e (c.f. , nata in [...], il [...], Parte_2 C.F._2 sono titolari esclusivi, per intervenuta usucapione ventennale, della piena proprietà sul bene immobile così censito al Catasto Terreni del Comune Zoppola (PN):
Fg. 19, mapp. 814 – seminativo, Cl. 2, superf. 01 are, r.d. € 1,03, r.a. 0,702.
2. autorizza la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pordenone dell'acquisto a favore dei ricorrenti;
3. spese del presente giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Pordenone, il 16/7/25.
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
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