Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17815
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Accolto
    Inesigibilità credito per fattura n. 17/2015

    La fattura n. 17/2015 è stata emessa in difformità rispetto alla previsione contrattuale (trimestrale anziché bimestrale), legittimando il rifiuto del pagamento del residuo. Pertanto, il residuo credito di € 10.000,00 relativo a tale fattura è inesigibile.

  • Accolto
    Inesigibilità credito per contratto di subappalto

    Il contratto di subappalto del 27.05.2015 si pone in continuità con quello precedente del 14.04.2014. In tale contesto, le spese e gli oneri di custodia e sicurezza del cantiere sono a carico della subappaltatrice. Inoltre, l'esposizione dell'appaltatrice a conseguenze derivanti da eventi dannosi verificatisi in cantiere rende inesigibile e infondata la pretesa creditoria.

  • Rigettato
    Eccezione di compensazione

    Non sussiste alcuna responsabilità a carico della Controparte_1 per gli eventi verificatisi in danno a terzi. Inoltre, i sinistri sono correlati all'attività di sorveglianza stradale, che non poteva essere subappaltata. Peraltro, anche nel contratto di subappalto viene espressamente esclusa l'attività di sorveglianza. Anche qualora si volesse sostenere la responsabilità, non potrebbe avvenire la compensazione in quanto i crediti non sono ugualmente liquidi ed esigibili.

  • Rigettato
    Contestazione inesigibilità fattura n. 17/2015

    La fattura n. 17/2015 è stata emessa in difformità rispetto alla previsione contrattuale (trimestrale anziché bimestrale), legittimando il rifiuto del pagamento del residuo. Pertanto, il residuo credito di € 10.000,00 relativo a tale fattura è inesigibile.

  • Rigettato
    Contestazione prosecuzione contratto di subappalto

    Il contratto di subappalto del 27.05.2015 si pone in continuità con quello precedente del 14.04.2014. In tale contesto, le spese e gli oneri di custodia e sicurezza del cantiere sono a carico della subappaltatrice. Inoltre, l'esposizione dell'appaltatrice a conseguenze derivanti da eventi dannosi verificatisi in cantiere rende inesigibile e infondata la pretesa creditoria.

  • Rigettato
    Contestazione eccezione di compensazione

    Non sussiste alcuna responsabilità a carico della Controparte_1 per gli eventi verificatisi in danno a terzi. Inoltre, i sinistri sono correlati all'attività di sorveglianza stradale, che non poteva essere subappaltata. Peraltro, anche nel contratto di subappalto viene espressamente esclusa l'attività di sorveglianza. Anche qualora si volesse sostenere la responsabilità, non potrebbe avvenire la compensazione in quanto i crediti non sono ugualmente liquidi ed esigibili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17815
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 17815
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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