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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17815 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3229/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3229/2023 promossa da:
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore (C.F. ), il Parte_2 C.F._1 quale agisce anche in proprio quale socio accomandatario, elettivamente domiciliati in Perugia, Via
Bartolo n. 10, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Caforio del Foro di Perugia, che li rappresenta e difende come per mandato in atti -
Attori/OPPONENTI contro
(C.F. ; P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Alberico II n. 31, presso lo studio dell'Avv. Valerio Puri, che la rappresenta e difende come per mandato in atti -
Convenuta/OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 13.1.2023, la e l'ing. Parte_1 Parte_1 hanno convenuto nel presente giudizio civile la al fine di
[...] Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare, denegare la concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c., per tutti i motivi espressi in narrativa e, in particolare, stante la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto, atteso che l'opposizione è fondata su prova scritta;
In via principale,
Pagina 1 - in integrale accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla e, per l'effetto, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, Controparte_1 stante l'insussistenza, inesigibilità ed infondatezza della pretesa creditoria avversaria, per quanto espresso in narrativa;
In via subordinata, - compensare anche parzialmente, per tutto quanto dedotto e dimostrato in narrativa, il credito ingiunto con la somma di euro 39.000,00 e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, condannare l'opposta a rifondere all'opponente, le spese di lite ed i compensi professionali di difesa, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” A seguito del del decreto giudiziale di differimento della prima udienza di comparizione per il 3.10.2023, in data 26.7.2023 si
è tempestivamente costituita la rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge: - in via preliminare, concedere ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione palesemente infondata e comunque non sorretta da prova scritta o di pronta soluzione;
- in via principale, rigettare integralmente l'opposizione proposta dalla dell'Ing. e, Pt_1 Controparte_2 dunque, dal medesimo Ing. e, pertanto, tutte le eccezioni e le domande Parte_2 svolte dall'opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto, oltre che non provate, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 20197/2022 del 21.11.2022 (R.G. n. 63147/2022), condannando la dell'Ing. Pt_1 Controparte_2
e, dunque, il medesimo Ing. al pagamento in favore della
[...] Parte_2 [...] delle somme ivi richieste;
- in via subordinata e salvo gravame, qualora Controparte_1
l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere di revocare opposto n. 20197/2022 del 21.11.2022 (R.G. n.
63147/2022), accertare definitivamente il credito della in relazione Controparte_1 alle fatture nn. 31-2015, n. 17-2017 e 17-2015 del 18.5.2015, per un totale di Euro
26.137,34(=ventiseimilacentotrentasette/34) e comunque per le motivazioni tutte indicate in narrativa, nella misura di cui al presente atto e per l'effetto condannare la
[...]
e, dunque, il medesimo Ing. al pagamento Controparte_3 Parte_2 del relativo importo, oltre interessi di mora dal dovuto al soddisfo. - in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, nella denegata e non voluta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse l'odierno opponente debitore solo di parte degli importi richiesti dalla
[...]
condannare la dell'Ing. e, dunque, il Controparte_1 Pt_1 Controparte_2 medesimo Ing. delle diverse somme, maggiori o minori, ritenute di Parte_2 giustizia;
- in ogni caso, condannare la dell'Ing. e, dunque, Pt_1 Controparte_2 il medesimo Ing. in favore della al Parte_2 Controparte_1
Pagina 2 pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali,
C.P.A. ed I.V.A..” Successivamente, a scioglimento della riserva assunta in occasione della prima udienza di comparizione, il Giudice ha assegnato i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.. Nella prima memoria istruttoria l'opposta si è riportata alle conclusioni già rassegnate nella propria comparsa. Il Giudice con ordinanza del 16-10-2023 non ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto. Infine, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione rinviandola per la precisazione delle conclusioni. La causa è stata infine trattenuta in decisione con ordinanza del 14.7.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche (60+20 gg.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Co e l'ing. (anche in proprio quale socio accomandatario) Parte_1 Parte_2 hanno instaurato il presente giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 20197/2022 del
21.11.2022, emesso dal Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n.
63147/2022 e notificato in data 07.12.2022, con il quale è stato ingiunto alla e all'ing. Pt_1 il pagamento della somma di € 26.000,00, oltre interessi e spese di procedura. Per quanto Pt_2 prospettato da parti opponenti il credito deriva da due contratti precedentemente intercorsi fra la e la Più precisamente parti opponenti hanno sintetizzato come segue le vicende Pt_1 CP_1 contrattuali: 1) a seguito della conclusione tra la e di contratto d'appalto, Pt_1 Parte_3 veniva stipulato tra la e la il contratto di subappalto prot. QN 27473 del CP_1 Pt_1
27.05.2015, CIG. 5971460 J86G130000800004; 2) in virtù di tale contratto di subappalto, la emetteva le fatture nn. 31/2015 e n. 17/2017, rispettivamente di € 50.000,00 ed € 1.337,34. CP_1
La , tuttavia, provvedeva unicamente al pagamento dell'importo di € 20.000,00 in data Pt_1
6.11.2015 ed € 15.000,00 in data 14.01.2016; 3) successivamente, in data 21.04.2014, veniva sottoscritto tra le parti contratto di nolo a freddo di mezzi d'opera per l'esecuzione di lavori per la manutenzione e sorveglianza di opere d'arte di rilievo ricadenti nei Municipi da XI a XX;
4) nell'ambito di tale contratto, la emetteva la fattura n. 17-2015 del 18.05.2015 (relativa al CP_1 periodo gennaio/febbraio/marzo 2015) per l'importo complessivo di € 132.858,00; 5) la , Pt_1 tuttavia, corrispondeva il solo importo di € 122.858,00, mediante due versamenti avvenuti rispettivamente in data 06.11.2015 per € 108.900,00 e in data 04.03.2016 per € 13.958,00; 6) la otteneva pertanto il decreto ingiuntivo opposto per il debito residuo, complessivamente CP_1 pari ad € 26.137,34. Gli opponenti hanno quindi contestato la pretesa creditoria di parte opposta argomentando come segue: - a) con riferimento all'importo di €10.000,00, asseritamente dovuto dalla in relazione alla fattura n. 17-2015 del 18.05.2015 emessa nell'ambito del contratto di Pt_1 nolo a freddo di mezzi d'opera del 21.4.2014, si eccepisce l'inesigibilità dello stesso. La clausola
Pagina 3 contrattuale relativa alle condizioni di pagamento prevedeva, infatti, che “I pagamenti del presente contratto di nolo sono stabiliti con bonifico bancario a 60 gg. a riepilogo bimestrale CP_5 indicando CIG – CUP. di rispettiva competenza”. La invece, ha emesso la fattura di cui si CP_1 discute con riferimento al trimestre “Gennaio – Febbraio - Marzo 2015” (pertanto senza rispettare il requisito del riepilogo bimestrale) e senza che fosse corredata dall'apposita documentazione giustificativa;
b) con riferimento all'importo di € 16.000,00, reclamato dalla in relazione al CP_1 contratto di subappalto prot. QN 27473 del 27.05.2015, si evidenza che tale contratto costituiva una mera prosecuzione del contratto di subappalto già stipulato tra le stesse parti in data 14.04.2014 e delle relative scritture integrative. Più precisamente, la scrittura privata del 23.04.2014 (doc. 3), prevedeva che tutti gli oneri e tutte le spese inerenti all'appalto sarebbero state a carico della società subappaltatrice con conseguente inesigibilità del credito;
c) in via CP_1 Controparte_1 subordinata, si formula eccezione di compensazione con il credito di €39.000,00 vantato dalla nei confronti della in ragione dei procedimenti civili e penali relativi a sinistri Pt_1 CP_1 verificatisi nel cantiere per atto esclusivamente imputabile alla Controparte_1 avendo quest'ultima violato le clausole dei due contratti di subappalto stipulati con la . - Pt_1
Nella comparsa di costituzione e risposta della si argomenta come segue: - I. Controparte_6 relativamente all'importo di € 10.000,00, dovuto con riferimento al contratto di nolo a freddo, controparte eccepisce il fatto che la relativa fattura sia stata emessa a riepilogo trimestrale (e non bimestrale) e sia sfornita della documentazione giustificativa non meglio specificata. In primo luogo, si evidenzia che le prestazioni rese dalla non vengono contestate e che la fattura in CP_1 questione è stata emessa per il periodo finale del contratto di nolo a freddo (ovverosia relativamente agli ultimi tre mesi in cui la usufruiva dei mezzi noleggiati); pertanto, non sarebbe stato in Pt_1 ogni caso possibile rispettare il requisito della bimestralità. In secondo luogo, si evidenzia che tale contestazione è stata effettuata per la prima volta nel corso del presente giudizio e che, al contrario, nella missiva del 24.9.2021, la si era limitata ad evidenziare che “(…) la cifra già liquidata Pt_1 corrisponde esattamente a quanto dovuto alla Sua assistita per i noleggi effettuati in quanto la restante somma fu posta a suo tempo a scorporo delle spese legali supportate e da supportare, come tra l'altro prevede la scrittura privata del 23.04.2014 comma 3”, riconoscendo, in tal modo, il debito nei confronti della e ponendolo, tuttavia, in compensazione con un credito in realtà CP_1 insussistente. II. Relativamente all'importo dovuto con riferimento al contratto di subappalto del
27.05.2015, l'opponente sostiene che lo stesso sia una prosecuzione del contratto di subappalto già stipulato nel 2014. In realtà, si tratta di contratti distinti, come si evince dal fatto che si riferiscano a periodi diversi e abbiano diverso importo, che siano sorti da distinte autorizzazioni e abbiano diversi CIG e CUP. Anche qualora si volesse ritenere che il secondo contratto sia una prosecuzione
Pagina 4 del primo, le disposizioni relative al primo non potrebbero trovare applicazione (in quanto precedenti) e, comunque, non escludono la debenza delle somme di cui si discute. III. In relazione all'eccezione di compensazione, si evidenzia che non sussiste alcuna responsabilità a carico della per gli eventi verificatisi in danno a soggetti terzi sui luoghi oggetti di subappalto. CP_1
Oltretutto, i sinistri di cui si discute sono correlati all'attività di sorveglianza stradale, la quale non poteva essere subappaltata per espressa previsione degli atti di gara, con conseguente responsabilità
a carico della . Peraltro, anche nel contratto di subappalto tra le parti, all'art. 2, viene Pt_1 espressamente esclusa l'attività di sorveglianza, tant'è che nello stesso si legge: “Le opere che l'Appaltatore affida alla Soc. Subappaltatrice sono parte di quelle affidate alla dell'Ing. Pt_1
tranne il servizio di sorveglianza”. Anche qualora volesse sostenersi la Controparte_2 responsabilità della , non potrebbe avvenire la richiesta compensazione, in quanto Pt_1 quest'ultima può avvenire unicamente se gli stessi hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili, requisiti non sussistenti nel caso di specie -. Occorre osservare in diritto che, in ambito di appalto pubblico, la modalità di fatturazione avvenuta in difformità rispetto alla previsione contrattuale legittima la parte committente al rifiuto del pagamento. Nel caso di specie è pacifico che la fattura n. 17/2015 si riferisce ad un trimestre e non al bimestre come da previsione contrattuale, pertanto, il pagamento parziale della fattura ed il rifiuto del pagamento del residuo non implica che sia avvenuto un automatico riconoscimento di tutto l'importo portato dalla fattura, non potendo la parte subappaltatrice ritenersi esonerata dalla prova dell'effettiva esecuzione dei servizi relativamente al residuo credito non pagato. Di conseguenza va ritenuto inesigibile il residuo credito di € 10.000,00 in riferimento alla fattura n. 17/2015. Per quanto concerne la pretesa di pagamento agganciata all'esecuzione del contratto di subappalto prot. QN 27473 del 27.05.2015, CIG 5971460 – CUP
J86G130000800004, si deve osservare che il subappalto in questione si pone in un contesto temporale di continuità rispetto a quello precedente del 14.4.2014 a cui hanno fatto seguito scritture integrative, per cui acquista rilevanza, in un'ottica di collegamento negoziale, nonché nell'esegesi delle prestazioni che hanno caratterizzato il rapporto intercorso tra le parti e della manifestazione della volontà contrattuale rispetto al programma negoziale e dell'assetto di interessi reciproci, anche la scrittura privata del 23.04.2014 di cui al documento n, 3 in allegato all'atto di opposizione.
Dall'esegesi delle pattuizioni sopra richiamate valutate in un contesto di continuità delle prestazioni subappaltate si può dedurre che gravano, sulla subappaltatrice i costi e gli oneri collegati all'esecuzione delle opere oggetto di subappalto. Assodato, quindi, che nel caso di specie le spese e gli oneri di custodia e sicurezza di cantiere inerenti l'appalto siano da ritenere a carico della subappaltatrice durante l'esecuzione da parte di quest'ultima delle opere subappaltate, tenuto conto
Pagina 5 di quanto prospettato ed allegato da parti opponenti circa l'esposizione della parte appaltatrice/opponente a conseguenze e ad esborsi derivati da eventi dannosi verificatisi in cantiere, si profila ulteriore aspetto di inesigibilità ed infondatezza della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione, in definitiva, va accolta, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, le spese seguono soccombenza e vanno regolate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, dell'attività difensiva/processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione proposta da e dall' Parte_1 [...]
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 20197/2022 del 21.11.2022, Parte_2 emesso dal Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento R.G. n. 63147/2022, rigetta ogni altra domanda della Condanna la Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese del Controparte_1 presente giudizio liquidate in € 145,50 per esborsi ed in € 5500,00 per compensi di avvocato, oltre
IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014 con attribuzione ex art. 93
c.p.c. al richiedente quale antistatario Avv. Giuseppe Caforio.
Roma, 19-12-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3229/2023 promossa da:
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore (C.F. ), il Parte_2 C.F._1 quale agisce anche in proprio quale socio accomandatario, elettivamente domiciliati in Perugia, Via
Bartolo n. 10, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Caforio del Foro di Perugia, che li rappresenta e difende come per mandato in atti -
Attori/OPPONENTI contro
(C.F. ; P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Alberico II n. 31, presso lo studio dell'Avv. Valerio Puri, che la rappresenta e difende come per mandato in atti -
Convenuta/OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 13.1.2023, la e l'ing. Parte_1 Parte_1 hanno convenuto nel presente giudizio civile la al fine di
[...] Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare, denegare la concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c., per tutti i motivi espressi in narrativa e, in particolare, stante la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto, atteso che l'opposizione è fondata su prova scritta;
In via principale,
Pagina 1 - in integrale accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla e, per l'effetto, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, Controparte_1 stante l'insussistenza, inesigibilità ed infondatezza della pretesa creditoria avversaria, per quanto espresso in narrativa;
In via subordinata, - compensare anche parzialmente, per tutto quanto dedotto e dimostrato in narrativa, il credito ingiunto con la somma di euro 39.000,00 e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, condannare l'opposta a rifondere all'opponente, le spese di lite ed i compensi professionali di difesa, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” A seguito del del decreto giudiziale di differimento della prima udienza di comparizione per il 3.10.2023, in data 26.7.2023 si
è tempestivamente costituita la rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge: - in via preliminare, concedere ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione palesemente infondata e comunque non sorretta da prova scritta o di pronta soluzione;
- in via principale, rigettare integralmente l'opposizione proposta dalla dell'Ing. e, Pt_1 Controparte_2 dunque, dal medesimo Ing. e, pertanto, tutte le eccezioni e le domande Parte_2 svolte dall'opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto, oltre che non provate, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 20197/2022 del 21.11.2022 (R.G. n. 63147/2022), condannando la dell'Ing. Pt_1 Controparte_2
e, dunque, il medesimo Ing. al pagamento in favore della
[...] Parte_2 [...] delle somme ivi richieste;
- in via subordinata e salvo gravame, qualora Controparte_1
l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere di revocare opposto n. 20197/2022 del 21.11.2022 (R.G. n.
63147/2022), accertare definitivamente il credito della in relazione Controparte_1 alle fatture nn. 31-2015, n. 17-2017 e 17-2015 del 18.5.2015, per un totale di Euro
26.137,34(=ventiseimilacentotrentasette/34) e comunque per le motivazioni tutte indicate in narrativa, nella misura di cui al presente atto e per l'effetto condannare la
[...]
e, dunque, il medesimo Ing. al pagamento Controparte_3 Parte_2 del relativo importo, oltre interessi di mora dal dovuto al soddisfo. - in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, nella denegata e non voluta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse l'odierno opponente debitore solo di parte degli importi richiesti dalla
[...]
condannare la dell'Ing. e, dunque, il Controparte_1 Pt_1 Controparte_2 medesimo Ing. delle diverse somme, maggiori o minori, ritenute di Parte_2 giustizia;
- in ogni caso, condannare la dell'Ing. e, dunque, Pt_1 Controparte_2 il medesimo Ing. in favore della al Parte_2 Controparte_1
Pagina 2 pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali,
C.P.A. ed I.V.A..” Successivamente, a scioglimento della riserva assunta in occasione della prima udienza di comparizione, il Giudice ha assegnato i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.. Nella prima memoria istruttoria l'opposta si è riportata alle conclusioni già rassegnate nella propria comparsa. Il Giudice con ordinanza del 16-10-2023 non ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto. Infine, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione rinviandola per la precisazione delle conclusioni. La causa è stata infine trattenuta in decisione con ordinanza del 14.7.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche (60+20 gg.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Co e l'ing. (anche in proprio quale socio accomandatario) Parte_1 Parte_2 hanno instaurato il presente giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 20197/2022 del
21.11.2022, emesso dal Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n.
63147/2022 e notificato in data 07.12.2022, con il quale è stato ingiunto alla e all'ing. Pt_1 il pagamento della somma di € 26.000,00, oltre interessi e spese di procedura. Per quanto Pt_2 prospettato da parti opponenti il credito deriva da due contratti precedentemente intercorsi fra la e la Più precisamente parti opponenti hanno sintetizzato come segue le vicende Pt_1 CP_1 contrattuali: 1) a seguito della conclusione tra la e di contratto d'appalto, Pt_1 Parte_3 veniva stipulato tra la e la il contratto di subappalto prot. QN 27473 del CP_1 Pt_1
27.05.2015, CIG. 5971460 J86G130000800004; 2) in virtù di tale contratto di subappalto, la emetteva le fatture nn. 31/2015 e n. 17/2017, rispettivamente di € 50.000,00 ed € 1.337,34. CP_1
La , tuttavia, provvedeva unicamente al pagamento dell'importo di € 20.000,00 in data Pt_1
6.11.2015 ed € 15.000,00 in data 14.01.2016; 3) successivamente, in data 21.04.2014, veniva sottoscritto tra le parti contratto di nolo a freddo di mezzi d'opera per l'esecuzione di lavori per la manutenzione e sorveglianza di opere d'arte di rilievo ricadenti nei Municipi da XI a XX;
4) nell'ambito di tale contratto, la emetteva la fattura n. 17-2015 del 18.05.2015 (relativa al CP_1 periodo gennaio/febbraio/marzo 2015) per l'importo complessivo di € 132.858,00; 5) la , Pt_1 tuttavia, corrispondeva il solo importo di € 122.858,00, mediante due versamenti avvenuti rispettivamente in data 06.11.2015 per € 108.900,00 e in data 04.03.2016 per € 13.958,00; 6) la otteneva pertanto il decreto ingiuntivo opposto per il debito residuo, complessivamente CP_1 pari ad € 26.137,34. Gli opponenti hanno quindi contestato la pretesa creditoria di parte opposta argomentando come segue: - a) con riferimento all'importo di €10.000,00, asseritamente dovuto dalla in relazione alla fattura n. 17-2015 del 18.05.2015 emessa nell'ambito del contratto di Pt_1 nolo a freddo di mezzi d'opera del 21.4.2014, si eccepisce l'inesigibilità dello stesso. La clausola
Pagina 3 contrattuale relativa alle condizioni di pagamento prevedeva, infatti, che “I pagamenti del presente contratto di nolo sono stabiliti con bonifico bancario a 60 gg. a riepilogo bimestrale CP_5 indicando CIG – CUP. di rispettiva competenza”. La invece, ha emesso la fattura di cui si CP_1 discute con riferimento al trimestre “Gennaio – Febbraio - Marzo 2015” (pertanto senza rispettare il requisito del riepilogo bimestrale) e senza che fosse corredata dall'apposita documentazione giustificativa;
b) con riferimento all'importo di € 16.000,00, reclamato dalla in relazione al CP_1 contratto di subappalto prot. QN 27473 del 27.05.2015, si evidenza che tale contratto costituiva una mera prosecuzione del contratto di subappalto già stipulato tra le stesse parti in data 14.04.2014 e delle relative scritture integrative. Più precisamente, la scrittura privata del 23.04.2014 (doc. 3), prevedeva che tutti gli oneri e tutte le spese inerenti all'appalto sarebbero state a carico della società subappaltatrice con conseguente inesigibilità del credito;
c) in via CP_1 Controparte_1 subordinata, si formula eccezione di compensazione con il credito di €39.000,00 vantato dalla nei confronti della in ragione dei procedimenti civili e penali relativi a sinistri Pt_1 CP_1 verificatisi nel cantiere per atto esclusivamente imputabile alla Controparte_1 avendo quest'ultima violato le clausole dei due contratti di subappalto stipulati con la . - Pt_1
Nella comparsa di costituzione e risposta della si argomenta come segue: - I. Controparte_6 relativamente all'importo di € 10.000,00, dovuto con riferimento al contratto di nolo a freddo, controparte eccepisce il fatto che la relativa fattura sia stata emessa a riepilogo trimestrale (e non bimestrale) e sia sfornita della documentazione giustificativa non meglio specificata. In primo luogo, si evidenzia che le prestazioni rese dalla non vengono contestate e che la fattura in CP_1 questione è stata emessa per il periodo finale del contratto di nolo a freddo (ovverosia relativamente agli ultimi tre mesi in cui la usufruiva dei mezzi noleggiati); pertanto, non sarebbe stato in Pt_1 ogni caso possibile rispettare il requisito della bimestralità. In secondo luogo, si evidenzia che tale contestazione è stata effettuata per la prima volta nel corso del presente giudizio e che, al contrario, nella missiva del 24.9.2021, la si era limitata ad evidenziare che “(…) la cifra già liquidata Pt_1 corrisponde esattamente a quanto dovuto alla Sua assistita per i noleggi effettuati in quanto la restante somma fu posta a suo tempo a scorporo delle spese legali supportate e da supportare, come tra l'altro prevede la scrittura privata del 23.04.2014 comma 3”, riconoscendo, in tal modo, il debito nei confronti della e ponendolo, tuttavia, in compensazione con un credito in realtà CP_1 insussistente. II. Relativamente all'importo dovuto con riferimento al contratto di subappalto del
27.05.2015, l'opponente sostiene che lo stesso sia una prosecuzione del contratto di subappalto già stipulato nel 2014. In realtà, si tratta di contratti distinti, come si evince dal fatto che si riferiscano a periodi diversi e abbiano diverso importo, che siano sorti da distinte autorizzazioni e abbiano diversi CIG e CUP. Anche qualora si volesse ritenere che il secondo contratto sia una prosecuzione
Pagina 4 del primo, le disposizioni relative al primo non potrebbero trovare applicazione (in quanto precedenti) e, comunque, non escludono la debenza delle somme di cui si discute. III. In relazione all'eccezione di compensazione, si evidenzia che non sussiste alcuna responsabilità a carico della per gli eventi verificatisi in danno a soggetti terzi sui luoghi oggetti di subappalto. CP_1
Oltretutto, i sinistri di cui si discute sono correlati all'attività di sorveglianza stradale, la quale non poteva essere subappaltata per espressa previsione degli atti di gara, con conseguente responsabilità
a carico della . Peraltro, anche nel contratto di subappalto tra le parti, all'art. 2, viene Pt_1 espressamente esclusa l'attività di sorveglianza, tant'è che nello stesso si legge: “Le opere che l'Appaltatore affida alla Soc. Subappaltatrice sono parte di quelle affidate alla dell'Ing. Pt_1
tranne il servizio di sorveglianza”. Anche qualora volesse sostenersi la Controparte_2 responsabilità della , non potrebbe avvenire la richiesta compensazione, in quanto Pt_1 quest'ultima può avvenire unicamente se gli stessi hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili, requisiti non sussistenti nel caso di specie -. Occorre osservare in diritto che, in ambito di appalto pubblico, la modalità di fatturazione avvenuta in difformità rispetto alla previsione contrattuale legittima la parte committente al rifiuto del pagamento. Nel caso di specie è pacifico che la fattura n. 17/2015 si riferisce ad un trimestre e non al bimestre come da previsione contrattuale, pertanto, il pagamento parziale della fattura ed il rifiuto del pagamento del residuo non implica che sia avvenuto un automatico riconoscimento di tutto l'importo portato dalla fattura, non potendo la parte subappaltatrice ritenersi esonerata dalla prova dell'effettiva esecuzione dei servizi relativamente al residuo credito non pagato. Di conseguenza va ritenuto inesigibile il residuo credito di € 10.000,00 in riferimento alla fattura n. 17/2015. Per quanto concerne la pretesa di pagamento agganciata all'esecuzione del contratto di subappalto prot. QN 27473 del 27.05.2015, CIG 5971460 – CUP
J86G130000800004, si deve osservare che il subappalto in questione si pone in un contesto temporale di continuità rispetto a quello precedente del 14.4.2014 a cui hanno fatto seguito scritture integrative, per cui acquista rilevanza, in un'ottica di collegamento negoziale, nonché nell'esegesi delle prestazioni che hanno caratterizzato il rapporto intercorso tra le parti e della manifestazione della volontà contrattuale rispetto al programma negoziale e dell'assetto di interessi reciproci, anche la scrittura privata del 23.04.2014 di cui al documento n, 3 in allegato all'atto di opposizione.
Dall'esegesi delle pattuizioni sopra richiamate valutate in un contesto di continuità delle prestazioni subappaltate si può dedurre che gravano, sulla subappaltatrice i costi e gli oneri collegati all'esecuzione delle opere oggetto di subappalto. Assodato, quindi, che nel caso di specie le spese e gli oneri di custodia e sicurezza di cantiere inerenti l'appalto siano da ritenere a carico della subappaltatrice durante l'esecuzione da parte di quest'ultima delle opere subappaltate, tenuto conto
Pagina 5 di quanto prospettato ed allegato da parti opponenti circa l'esposizione della parte appaltatrice/opponente a conseguenze e ad esborsi derivati da eventi dannosi verificatisi in cantiere, si profila ulteriore aspetto di inesigibilità ed infondatezza della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione, in definitiva, va accolta, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, le spese seguono soccombenza e vanno regolate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, dell'attività difensiva/processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione proposta da e dall' Parte_1 [...]
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 20197/2022 del 21.11.2022, Parte_2 emesso dal Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento R.G. n. 63147/2022, rigetta ogni altra domanda della Condanna la Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese del Controparte_1 presente giudizio liquidate in € 145,50 per esborsi ed in € 5500,00 per compensi di avvocato, oltre
IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014 con attribuzione ex art. 93
c.p.c. al richiedente quale antistatario Avv. Giuseppe Caforio.
Roma, 19-12-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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