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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/10/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
aN. R.G. 5197/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa ND FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 25.7.2025 e vertente tra:
C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
13.9.1965, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo De Carli ed elettivamente domiciliati in Paderno Dugnano, Via Roma n. 31/33, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 19/01/2008; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Paderno Dugnano al n. 3, Parte I, Serie --, per l'anno 2008;
• ordinare al Comune di Paderno Dugnano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti 1) Il figlio minore nel suo preminente interesse, è affidato ad entrambi i genitori che Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre e con inserimento nello stato di famiglia della stessa, ai fini della residenza anagrafica.
2) La casa coniugale, sita in SI AS (MB), Via Ercole Radice, 7, viene assegnata alla sig.ra perché la abiti unitamente al figlio con tutti gli arredi e corredi Parte_1 Per_1 ivi contenuti.
3) Il padre terrà con sé il proprio figlio, per il tempo ordinario, laddove consentito dagli impegni di tenuto conto della distanza, visto che il sig. abita in Villacrosia (IM), Per_1 Parte_2 per due fine settimana al mese, alternandoli con quelli di competenza della madre.
In caso di impossibilità a rispettare l'alternanza dei due fine settimana come previsti, i genitori concorderanno il periodo di permanenza del figlio con il padre, tenuto conto dei rispettivi impegni e di quelli del figlio.
4) Il minore trascorrerà le vacanze natalizie con i genitori, come segue, ad anni alterni: otto giorni, da concordarsi nel periodo dal 23 dicembre al 6 gennaio di ogni anno, sempre tenuto conto della distanza tra le abitazioni dei genitori. Il giorno di Natale, invece, sarà trascorso dal figlio, ad anni alterni, con ciascuno dei genitori.
5) Il minore trascorrerà le vacanze scolastiche pasquali con ciascuno dei genitori, ad anni alterni.
6) Il minore trascorrerà le vacanze estive con i genitori come segue, all'interno del periodo di vacanza scolastica estiva: con ciascun genitore un periodo di venti giorni consecutivi, da concordare tra i genitori entro il 31/5 di ogni anno, salvo migliori accordi tra i genitori stessi.
7) Tutte le previsioni in ordine al diritto di visita potranno essere derogate previo accordo tra i genitori, tenuto conto delle esigenze del minore e degli stessi. Con riferimento alla frequentazione padre-figlio, il sig. provvederà ad organizzare, a sua cura e spese, i Pt_2 trasferimenti del minore da e verso la casa coniugale.
8) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per Pt_2 Parte_1 il figlio la somma mensile di € 300,00=, per dodici mensilità, oltre rivalutazione annuale Per_1
Istat a decorrere dal mese nel quale verrà pubblicata la sentenza di divorzio.
9) Quanto alle spese c.d. straordinarie, ciascuno dei genitori contribuirà al pagamento delle stesse nella misura del 50%, secondo le previsioni e le modalità delle linee guida del Tribunale di
Monza. Le spese per le quali è previsto che occorra il preventivo accordo, resteranno a carico di chi le sosterrà nel caso in cui non vi sia accordo o siano state sostenute senza chiedere il preventivo assenso all'altro genitore.
10) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di non vantare reciprocamente un diritto ad assegno divorzile
11) Le parti dichiarano di prestare, per il figlio minore, assenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
12) L'autoveicolo, mod. Peugeot 208, tg. GC 833 EZ, intestato al PRA al sig. , Parte_2 resterà in uso e proprietà esclusiva al sig. , che sopporterà i relativi costi ed oneri. Parte_2
Trattandosi di bene ricadente nella comunione, nell'ipotesi di vendita, la sig.ra Parte_1 si presterà per consentire l'espletamento delle relative formalità. L'autoveicolo, mod. Fiat 500, tg. FY 934 AH, intestato al PRA alla sig.ra resterà in uso e proprietà esclusiva Parte_1 alla sig.ra che sopporterà i relativi costi ed oneri. Trattandosi di bene ricadente Parte_1 nella comunione, nell'ipotesi di vendita, il sig. si presterà per consentire Parte_2
l'espletamento delle relative formalità.
L'autoveicolo, mod. Citroën DS3, tg. EF 045 ZD, intestato al PRA alla sig.ra Parte_1 ed al sig. , resterà in uso e proprietà esclusiva ai predetti, che sopporteranno i Parte_3 relativi costi ed oneri. Trattandosi di bene ricadente, pro quota, nella comunione, nell'ipotesi di vendita, il sig. si presterà per consentire l'espletamento delle relative formalità. Parte_2
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale raggiunta mediante accordo di negoziazione assistiti autorizzata dal Pubblico Ministero in data
8.3.2024.
Non è poi contestato che sin dalla data di sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita
(7.3.2024) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione con le modalità di cui all'art. 23 comma 6 del D.L. 28/10/2020 n. 137 conc.
L. 18/12/2020 n. 176 non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n.
55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio ( nato il [...]) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 25.7.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Paderno Dugnano in data 19.1.2008 (atto n. 3, Parte I, Anno 2008 del registro degli Pt_2 atti di matrimonio del Comune di Paderno Dugnano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Paderno Dugnano, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 9.10.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi Il Giudice est.
ND FA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa ND FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 25.7.2025 e vertente tra:
C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
13.9.1965, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo De Carli ed elettivamente domiciliati in Paderno Dugnano, Via Roma n. 31/33, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 19/01/2008; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Paderno Dugnano al n. 3, Parte I, Serie --, per l'anno 2008;
• ordinare al Comune di Paderno Dugnano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti 1) Il figlio minore nel suo preminente interesse, è affidato ad entrambi i genitori che Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre e con inserimento nello stato di famiglia della stessa, ai fini della residenza anagrafica.
2) La casa coniugale, sita in SI AS (MB), Via Ercole Radice, 7, viene assegnata alla sig.ra perché la abiti unitamente al figlio con tutti gli arredi e corredi Parte_1 Per_1 ivi contenuti.
3) Il padre terrà con sé il proprio figlio, per il tempo ordinario, laddove consentito dagli impegni di tenuto conto della distanza, visto che il sig. abita in Villacrosia (IM), Per_1 Parte_2 per due fine settimana al mese, alternandoli con quelli di competenza della madre.
In caso di impossibilità a rispettare l'alternanza dei due fine settimana come previsti, i genitori concorderanno il periodo di permanenza del figlio con il padre, tenuto conto dei rispettivi impegni e di quelli del figlio.
4) Il minore trascorrerà le vacanze natalizie con i genitori, come segue, ad anni alterni: otto giorni, da concordarsi nel periodo dal 23 dicembre al 6 gennaio di ogni anno, sempre tenuto conto della distanza tra le abitazioni dei genitori. Il giorno di Natale, invece, sarà trascorso dal figlio, ad anni alterni, con ciascuno dei genitori.
5) Il minore trascorrerà le vacanze scolastiche pasquali con ciascuno dei genitori, ad anni alterni.
6) Il minore trascorrerà le vacanze estive con i genitori come segue, all'interno del periodo di vacanza scolastica estiva: con ciascun genitore un periodo di venti giorni consecutivi, da concordare tra i genitori entro il 31/5 di ogni anno, salvo migliori accordi tra i genitori stessi.
7) Tutte le previsioni in ordine al diritto di visita potranno essere derogate previo accordo tra i genitori, tenuto conto delle esigenze del minore e degli stessi. Con riferimento alla frequentazione padre-figlio, il sig. provvederà ad organizzare, a sua cura e spese, i Pt_2 trasferimenti del minore da e verso la casa coniugale.
8) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per Pt_2 Parte_1 il figlio la somma mensile di € 300,00=, per dodici mensilità, oltre rivalutazione annuale Per_1
Istat a decorrere dal mese nel quale verrà pubblicata la sentenza di divorzio.
9) Quanto alle spese c.d. straordinarie, ciascuno dei genitori contribuirà al pagamento delle stesse nella misura del 50%, secondo le previsioni e le modalità delle linee guida del Tribunale di
Monza. Le spese per le quali è previsto che occorra il preventivo accordo, resteranno a carico di chi le sosterrà nel caso in cui non vi sia accordo o siano state sostenute senza chiedere il preventivo assenso all'altro genitore.
10) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di non vantare reciprocamente un diritto ad assegno divorzile
11) Le parti dichiarano di prestare, per il figlio minore, assenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
12) L'autoveicolo, mod. Peugeot 208, tg. GC 833 EZ, intestato al PRA al sig. , Parte_2 resterà in uso e proprietà esclusiva al sig. , che sopporterà i relativi costi ed oneri. Parte_2
Trattandosi di bene ricadente nella comunione, nell'ipotesi di vendita, la sig.ra Parte_1 si presterà per consentire l'espletamento delle relative formalità. L'autoveicolo, mod. Fiat 500, tg. FY 934 AH, intestato al PRA alla sig.ra resterà in uso e proprietà esclusiva Parte_1 alla sig.ra che sopporterà i relativi costi ed oneri. Trattandosi di bene ricadente Parte_1 nella comunione, nell'ipotesi di vendita, il sig. si presterà per consentire Parte_2
l'espletamento delle relative formalità.
L'autoveicolo, mod. Citroën DS3, tg. EF 045 ZD, intestato al PRA alla sig.ra Parte_1 ed al sig. , resterà in uso e proprietà esclusiva ai predetti, che sopporteranno i Parte_3 relativi costi ed oneri. Trattandosi di bene ricadente, pro quota, nella comunione, nell'ipotesi di vendita, il sig. si presterà per consentire l'espletamento delle relative formalità. Parte_2
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale raggiunta mediante accordo di negoziazione assistiti autorizzata dal Pubblico Ministero in data
8.3.2024.
Non è poi contestato che sin dalla data di sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita
(7.3.2024) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione con le modalità di cui all'art. 23 comma 6 del D.L. 28/10/2020 n. 137 conc.
L. 18/12/2020 n. 176 non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n.
55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio ( nato il [...]) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 25.7.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Paderno Dugnano in data 19.1.2008 (atto n. 3, Parte I, Anno 2008 del registro degli Pt_2 atti di matrimonio del Comune di Paderno Dugnano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Paderno Dugnano, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 9.10.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi Il Giudice est.
ND FA