Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/01/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 29/01/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 4983/2022 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: ripetizione di indebito;
T R A
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_1 dall'avv. Pasquale Guastafierro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Boscoreale
(NA), Piazza Pace n. 20;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gaetano Amato, ed elettivamente domiciliato presso l' di Nola, Via Variante Statale 7 bis;
CP_1
PER PARTE RICORRENTE: accertare e dichiarare, per le causali di cui sopra, l'illegittimità e CP_ l'infondatezza dell'azione di recupero operata dall' e per l'effetto, annullare il provvedimento CP_ di indebito dell' emesso in data 04/11/2021; ordinare all' resistente di non attuare CP_1 alcuna azione di recupero nei confronti del sig. , nonché, condannare Parte_1 CP_ l' alla restituzione delle somme eventualmente ed illegittimamente trattenute ab initio dall'Ente
e fino alla emananda sentenza dell'On. Giudice, oltre prestazioni accessorie come per legge;
condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze di CP_1 giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.
PER L' : dichiarare l'infondatezza dell'avversa domanda e rigettarla. Con vittoria delle CP_1 spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 04.10.2022, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere titolare di prestazione Assegno Sociale Cat. AS n. 04210418, riferiva:
- che, con provvedimento di contestazione di indebito del 04.11.2021, l' gli aveva CP_1 comunicato che “la sua pensione numero 04210418 categoria AS. è stata ricalcolata dal 1 agosto
2019… pertanto da agosto 2019 a novembre 2021 sulla pensione numero 04210418 categoria AS CP_ l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro
19.154,10 ”;
- che, in particolare, l' resistente, con il predetto provvedimento di indebito, aveva chiesto CP_1 la restituzione della pensione cat. AS n. 04210418 cui era titolare con annessa maggiorazione sociale;
- che, in ragione dell'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dall' , aveva proposto CP_1 ricorso amministrativo, rimasto tuttavia privo di effetti.
Deduceva l'irripetibilità dell'indebito in ragione della percezione in buona fede delle somme chieste in restituzione, rappresentando, inoltre, che i redditi, proprio e del coniuge sig.ra R_
erano conosciuti dall' in quanto erano stati regolarmente comunicati all'Agenzia delle
[...] CP_1
Entrate.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l' chiedendo l'accoglimento delle suesposte conclusioni. CP_1
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 rappresentando che:
- in data 25.07.2019 il ricorrente e il proprio coniuge avevano presentato domanda di assegno sociale, dichiarando come presunti “redditi zero” per l'anno 2019;
- che, in data 30.08.2019, veniva liquidata la prestazione di assegno sociale in favore del ricorrente, con decorrenza dal 01.08.2019;
- che, in data 23.11.2019, dopo soli 4 mesi dalla presentazione della domanda di assegno sociale con dichiarazione di presunti “redditi zero” per l'anno 2019, il ricorrente e il proprio coniuge avevano presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2018 che superavano il limite reddituale stabilito dalla legge per l'erogazione dell'assegno sociale;
- che in data 26.11.2020, il ricorrente e il proprio coniuge avevano presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2019, che superavano il limite reddituale stabilito dalla legge per l'erogazione dell'assegno sociale;
- che in data 30.09.2021, il ricorrente e il proprio coniuge avevano presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2020, che superavano il limite reddituale stabilito dalla legge per l'erogazione dell'assegno sociale;
- che, pertanto, in data 04.11.2021, la sede di Nola aveva rideterminato la prestazione di CP_1 assegno sociale del ricorrente con conseguente indebito da agosto 2019 a novembre 2021 per un importo lordo complessivo di € 19.154,10.
Rimarcando la ripetibilità dell'indebito per assenza di buona fede del beneficiario, concludeva per la reiezione del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In tema di riparto dell'onere della prova nei giudizi di indebito previdenziale o assistenziale, le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., S.U., n. 18046/2010) hanno sancito il principio in forza del quale “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”.
I giudici di legittimità hanno tuttavia chiarito che è necessario che l' convenuto, “nel CP_1 provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento” (cfr. ex multis Cass., sez. lav., 05/01/2011, n. 198).
Nella fattispecie, sono chiaramente esplicitate e le ragioni poste alla base della pretesa restitutoria;
invero, dalla documentazione versata in atti si evince in maniera inconfutabile che l'indebito è scaturito dal superamento dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale.
Sul punto, non vi è contestazione, limitandosi la parte ricorrente a sostenere la percezione in buona fede di tali somme e la conoscenza o conoscibilità dei redditi posseduti da parte dell'Istituto previdenziale.
3. Va immediatamente chiarito che la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88/1989 e dall'art. 13 L. n. 412/1991 - con conseguente operatività, in caso di modifiche reddituali conoscibili dall' , del relativo rigoroso doppio CP_1 termine decadenziale annuale ex comma 2 dell'art. 13 - non è in realtà applicabile alla fattispecie in esame.
Tali disposizioni, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass civ., sez. lav.,
02/12/2019 n. 31373), sono, infatti, volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione di prestazioni pensionistiche, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica avendo le disposizioni sull'indebito carattere eccezionale, non suscettibili d'interpretazione estesa a qualunque prestazione previdenziale o assistenziale indebita.
Vertendosi nel caso di specie, pacificamente, in materia d'indebito assistenziale, le richiamate disposizioni normative non possono trovare applicazione.
3.1. La Corte di Cassazione, dirimendo i contrasti giurisprudenziali sorti in seno alla giurisprudenza di merito, proprio in materia d'indebito relativo a ratei di assegno sociale, ha chiarito che, trattandosi di beneficio assistenziale, non si applica “la disciplina della L. n. 412 del 1991, art.
13, che si riferisce all'indebito previdenziale” (cfr. Cass civ., sez. lav., 30/06/2020, n. 13223; Cass civ., sez. lav., 28/07/2020, n. 16088; Cass civ., sez. lav., 20/05/2021, n. 13915; Cass. civ., sez. lav.,
23/02/2023, n. 5606).
Al contempo, la Suprema Corte ha precisato che “se è vero che, come sostiene l' in materia CP_1 di indebito assistenziale non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall ”. CP_1
Nella pronuncia del 2020, la Cassazione ha ripercorso l'orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, che ha portato a limitare la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (ivi compreso l'assegno sociale) in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.
Secondo la Corte di legittimità “In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile”.
Più nel dettaglio, è stato affermato: “
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito"…
11. Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua
"alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)." (…)
13. Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens.
(…)” (così Cass. civ., sez. VI, 30/06/2020, n.13223).
3.2. Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Nell'ultimo decennio, infatti, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza” di cui all'articolo 13 del DL
78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle CP_1 prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all' la propria CP_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
A fortiori, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' e che quindi l' CP_1 CP_1 già conosce: l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso . CP_1
In motivazione: “20. L'obbligo [di comunicazione] dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello
730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' CP_1
21. Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già CP_1 CP_1 conosce.
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare CP_1 certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via CP_1 telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere. (…)
22. Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte
a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).”
(Cass. civ., sez. lav., 30/06/2020, n. 13223 cit.).
In conclusione “l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. Cass civ., sez. lav., 30/06/2020, n. 13223; Cass civ., sez. lav., 28/07/2020, n.
16088; Cass civ., sez. lav., 20/05/2021, n. 13915; Cass. civ., sez. lav., 23/02/2023, n. 5606).
4. Ciò posto, se dunque è vero che l'indebito determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi all'assegno sociale erogato ex art. 3, comma 6, L. n. 335/1995 è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge (momento in cui il pensionato non può più ovviamene far valere alcun affidamento) è ben possibile che ancor prima ricorrano condizioni concrete che consentano di escludere il legittimo affidamento (vedi in tali termini Cass. n.13917/2021) e che consentano pertanto la ripetizione in epoca antecedente.
Ebbene, deve evidenziarsi che, come dimostrato dall' , l'indebito si è originato dal reddito CP_1 percepito dal ricorrente e dalla moglie, i quali dichiaravano pari a zero nella domanda amministrativa.
Quanto dichiarato all' ai fini del conseguimento dell'assegno sociale – che era stato erogato CP_1 sulla base dei redditi “presunti” dichiarato dall'odierno istante – veniva poi confutato dalle successive dichiarazioni reddituali rese all'Agenzia delle Entrate per gli anni in considerazione.
È evidente, pertanto, che la comunicazione dell'insussistenza di redditi propri e del coniuge compiuta dal pensionato assume un significato preciso ed inequivoco non solo per la sua non corrispondenza al vero, ma anche per l'entità non propriamente irrisoria degli stessi redditi (cfr. dichiarazioni versate in atti) che esclude qualsiasi affidamento del pensionato nel diritto alla prestazione assistenziale e nell'eventuale irrilevanza del dato reddituale effettivo diverso da quello comunicato all'ente.
La condotta insomma denota la piena consapevolezza dell'importanza di tale elemento e, dunque, la carenza dell'affidamento legittimandosi così la ripetizione delle somme richieste dall' . CP_1
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda si rivela infondata e come tale va rigettata.
5. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite..
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 29/01/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno