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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/06/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 828/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere relatore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 828 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
appellanti rappresentate e difese dall'avv. Nicola Maragna contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
appellata rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Sorio
e contro
(C.F. Controparte_2 P.IVA_3
appellata rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rita Remy
1
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 879/2024 del Tribunale di Verona emessa e depositata in data 11.04.2024.
Conclusioni di : Parte_2
“In via preliminare:
- disporsi ex art. 295 c.p.c. la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del giudizio di impugnazione dell'atto prodromico;
Nel merito:
- rigettare la domanda di accertamento di tardività dell'impugnazione avanzata da
[...]
poiché infondata per il motivo sopra Controparte_3
esposto.
- annullare e/o riformare la sentenza impugnata sentenza n. 879/2024 del Tribunale di
Verona, pubblicata l'11/04/2024, R.G. n. 5310/2022, accogliere le conclusioni proposte dai ricorrenti in primo grado, conseguentemente:
- annullarsi e/o comunque dichiararsi nulla, inefficace e/o invalida la cartella impugnata per indeterminatezza e/o inintelligibilità delle pretese azionate e/o, previa disapplicazione della norma di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, per illegittimità e/o infondatezza delle richieste maggiorazioni nella misura indicata.
- In subordine, previa rimessione alla Consulta della questione di legittimità costituzionale della medesima norma, annullarsi e/o comunque dichiararsi nulla, inefficace e/o invalida la cartella impugnata per illegittimità e/o infondatezza delle richieste maggiorazioni nella misura indicata.
- In via di estremo subordine: ridursi le maggiorazioni richieste applicando, in via analogica, quanto disposto in via generale dall'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riducendo il tasso dell'interesse di mora alla misura del cinque per cento annuo.
- Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni della : Controparte_1
“- in via pregiudiziale, dichiarare l'appello tardivamente proposto e, quindi inammissibile;
2 - nel merito, respingere l'appello perché infondato e, di conseguenza, confermarsi la sentenza n. 879/2024 del Tribunale di Verona;
- sulla richiesta sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione all'esecuzione, respingersi la domanda di sospensione del giudizio, stante l'assenza dei presupposti e
l'infondatezza dei motivi di opposizione;
- condannarsi le appellanti alla rifusione delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, comprensivi di rimborso forfettario 15%, con maggiorazione per oneri riflessi – essendo la resistente amministrazione difesa da legali interni (cfr. Corte di Cassazione,
Sez. Unite Civili, ordinanza 6 febbraio 2023 n. 3592)”.
Conclusioni dell : Controparte_2
“In via pregiudiziale: Accertare e dichiarare che l'appello è tardivo e pertanto inammissibile;
Nel merito: Respingere l'appello e tutte le domande formulate dall' appellante, con vittoria di spese a favore dell' da liquidarsi a favore del Controparte_4 sottoscritto avvocato antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con due distinti ricorsi, , rispettivamente in proprio e quale legale Parte_2
rappresentante della società proponeva opposizione avverso le Parte_1
due cartelle di pagamento nn. 1222021001277857900 e n. 12220210012778579001 dell'importo complessivo di €1.827.461,34, notificate dall' Controparte_4
rispettivamente il 16 dicembre 2022 e il 23 giugno 2022, per la riscossione
[...]
della sanzione pecuniaria irrogata dalla con ordinanza-ingiunzione 2 Controparte_1
febbraio 2017 n. 12, per la violazione dell'art. 33, comma 2, legge Regione Veneto 7 settembre 1982, n. 44, per avere la stessa asportato, in difformità dal progetto di coltivazione, mc 21.270 di materiale roccioso calcareo dalla cava denominata “Purga” nel comune di Velo Veronese.
Si costituivano la e l' , chiedendo il Controparte_1 Controparte_2 rigetto dell'opposizione; l'ente riscossore eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva.
3 Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Verona rigettava l'opposizione e condannava le opponenti alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia , in proprio e quale legale rappresentante Parte_2
della società ha interposto appello, affidato a tre motivi di Parte_1
gravame.
2.1 Con il primo motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere disatteso l'istanza di sospensione del processo formulata dalle opponenti ex art. 295 c.p.c., non ravvisando un rapporto di pregiudizialità in senso stretto tra il giudizio di opposizione promosso avverso l'ordinanza ingiunzione 2 febbraio 2017 n. 12, che pendeva in cassazione, ed il giudizio di opposizione all'esecuzione pendente davanti a lui.
2.2 Con il secondo motivo contesta la decisione laddove ha respinto l'eccezione relativa al difetto di motivazione delle cartelle esattoriali in ordine al calcolo della maggiorazione per il ritardato pagamento della sanzione, prevista dall'art. 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981 n. 689.
2.3 Con il terzo motivo afferma che la sentenza è errata per non avere rilevato che l'art. 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981 n. 689 è stato implicitamente abrogato dall'art. 6, comma 11 della Legge n. 225/2016 e per avere ritenuto che detta norma non sia costituzionalmente illegittima.
3. Si è costituita la , la quale ha eccepito, in via preliminare, la tardività Controparte_1 dell'impugnazione e ne ha comunque chiesto il rigetto, con la conseguente conferma della sentenza appellata.
4. Si è costituita l' , la quale ha reiterato l'eccezione Controparte_2
relativa alla propria carenza di legittimazione passiva ed ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata.
4 5. Nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
Con ordinanza emessa in data 8 novembre 2024 è stata quindi dichiarata l'interruzione del processo nei confronti della società e disposta la sua prosecuzione nei confronti della parte su cui non aveva inciso l'evento interruttivo.
La causa giunge ora in decisione.
6. Preliminarmente va dichiarata l'estinzione del processo nei confronti della curatela della liquidazione giudiziale di non essendo la causa stata riassunta nei Parte_1 confronti di quest'ultima entro il termine di tre mesi dalla dichiarazione di interruzione del giudizio.
7. L'eccezione di tardività dell'appello è fondata.
Costituisce jus receptum che l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice
"a quo", sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere "ex post", ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile;
tuttavia, occorre altresì verificare se il giudice "a quo" abbia inteso effettivamente qualificare l'azione proposta, o se abbia compiuto, con riferimento ad essa, un'affermazione meramente generica. In tal caso, ove si ritenga che il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice "a quo", esso può essere legittimamente esercitato dal giudice "ad quem", e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione (v. Cass. n. 26919 del 21/12/2009).
Nel caso di specie il giudice di prime cure, con riferimento alle censure relative ai vizi della cartelle esattoriali impugnate attinenti alle maggiorazioni in esse quantificate per il ritardato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, ha espressamente qualificato l'azione promossa dalle opponenti come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615
c.p.c., disattendendo l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso sollevata dalla sulla base dell'assunto che l'opposizione in esame configurava Controparte_1
5 un'opposizione agli atti esecutivi ed andava proposta nelle forme e nel termine di cui all'art. 617, primo comma, c.p.c.
Essendo l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma c.p.c. regolata dal rito ordinario, l'impugnazione andava proposta con atto di citazione e non con ricorso, come al contrario fatto dalle appellanti.
Ora, è principio consolidato in giurisprudenza che l'erronea instaurazione del processo con ricorso anziché con citazione è suscettibile di sanatoria a condizione che, nel suddetto termine, l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice ma anche notificato alla controparte (Cass. n. 6237 del 02/03/2023 e Cass. n. 33138 del 18/12/2024).
Poiché è pacifico che la sentenza di primo grado è stata notificata alle opponenti il 15 aprile
2024, l'atto di impugnazione avrebbe dovuto essere notificato alle controparti entro il termine c.d. breve di 30 giorni di cui all'art. 325 cod. proc. civ., decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ovverosia entro il 15 maggio 2024.
Invece, l'appello è stato introdotto con ricorso notificato alla ed Controparte_1 all' il 30 maggio 2024. Controparte_2
Il gravame è quindi inammissibile.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione di riferimento (da
€1.000.000,01 a €2.000.000,00), attesa la semplicità delle questioni trattate e limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, con distrazione a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Essendo stata la patrocinata dalla sua avvocatura interna, le vanno Controparte_1
riconosciuti gli invocati oneri riflessi in sostituzione di Iva e Cpa (cfr. Cass. Sez. Unite, ordinanza 06/02/2023 n. 3592).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) dichiara l'estinzione del processo nei confronti della liquidazione giudiziale di Pt_1
6 Parte_1
2) dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_2
3) condanna a rifondere alla le spese del presente Parte_2 Controparte_1
grado di giudizio, che si liquidano in €12.033,00 per compensi, oltre a spese generali ed oneri riflessi nella misura e sulle voci come per legge;
4) condanna a rifondere all' le spese Parte_2 Controparte_5
del presente grado di giudizio, che si liquidano in €12.033,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
5) dà atto che sussistono a carico di i presupposti per l'applicazione Parte_2
dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'11.06.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere relatore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 828 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
appellanti rappresentate e difese dall'avv. Nicola Maragna contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
appellata rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Sorio
e contro
(C.F. Controparte_2 P.IVA_3
appellata rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rita Remy
1
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 879/2024 del Tribunale di Verona emessa e depositata in data 11.04.2024.
Conclusioni di : Parte_2
“In via preliminare:
- disporsi ex art. 295 c.p.c. la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del giudizio di impugnazione dell'atto prodromico;
Nel merito:
- rigettare la domanda di accertamento di tardività dell'impugnazione avanzata da
[...]
poiché infondata per il motivo sopra Controparte_3
esposto.
- annullare e/o riformare la sentenza impugnata sentenza n. 879/2024 del Tribunale di
Verona, pubblicata l'11/04/2024, R.G. n. 5310/2022, accogliere le conclusioni proposte dai ricorrenti in primo grado, conseguentemente:
- annullarsi e/o comunque dichiararsi nulla, inefficace e/o invalida la cartella impugnata per indeterminatezza e/o inintelligibilità delle pretese azionate e/o, previa disapplicazione della norma di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, per illegittimità e/o infondatezza delle richieste maggiorazioni nella misura indicata.
- In subordine, previa rimessione alla Consulta della questione di legittimità costituzionale della medesima norma, annullarsi e/o comunque dichiararsi nulla, inefficace e/o invalida la cartella impugnata per illegittimità e/o infondatezza delle richieste maggiorazioni nella misura indicata.
- In via di estremo subordine: ridursi le maggiorazioni richieste applicando, in via analogica, quanto disposto in via generale dall'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riducendo il tasso dell'interesse di mora alla misura del cinque per cento annuo.
- Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni della : Controparte_1
“- in via pregiudiziale, dichiarare l'appello tardivamente proposto e, quindi inammissibile;
2 - nel merito, respingere l'appello perché infondato e, di conseguenza, confermarsi la sentenza n. 879/2024 del Tribunale di Verona;
- sulla richiesta sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione all'esecuzione, respingersi la domanda di sospensione del giudizio, stante l'assenza dei presupposti e
l'infondatezza dei motivi di opposizione;
- condannarsi le appellanti alla rifusione delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, comprensivi di rimborso forfettario 15%, con maggiorazione per oneri riflessi – essendo la resistente amministrazione difesa da legali interni (cfr. Corte di Cassazione,
Sez. Unite Civili, ordinanza 6 febbraio 2023 n. 3592)”.
Conclusioni dell : Controparte_2
“In via pregiudiziale: Accertare e dichiarare che l'appello è tardivo e pertanto inammissibile;
Nel merito: Respingere l'appello e tutte le domande formulate dall' appellante, con vittoria di spese a favore dell' da liquidarsi a favore del Controparte_4 sottoscritto avvocato antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con due distinti ricorsi, , rispettivamente in proprio e quale legale Parte_2
rappresentante della società proponeva opposizione avverso le Parte_1
due cartelle di pagamento nn. 1222021001277857900 e n. 12220210012778579001 dell'importo complessivo di €1.827.461,34, notificate dall' Controparte_4
rispettivamente il 16 dicembre 2022 e il 23 giugno 2022, per la riscossione
[...]
della sanzione pecuniaria irrogata dalla con ordinanza-ingiunzione 2 Controparte_1
febbraio 2017 n. 12, per la violazione dell'art. 33, comma 2, legge Regione Veneto 7 settembre 1982, n. 44, per avere la stessa asportato, in difformità dal progetto di coltivazione, mc 21.270 di materiale roccioso calcareo dalla cava denominata “Purga” nel comune di Velo Veronese.
Si costituivano la e l' , chiedendo il Controparte_1 Controparte_2 rigetto dell'opposizione; l'ente riscossore eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva.
3 Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Verona rigettava l'opposizione e condannava le opponenti alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia , in proprio e quale legale rappresentante Parte_2
della società ha interposto appello, affidato a tre motivi di Parte_1
gravame.
2.1 Con il primo motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere disatteso l'istanza di sospensione del processo formulata dalle opponenti ex art. 295 c.p.c., non ravvisando un rapporto di pregiudizialità in senso stretto tra il giudizio di opposizione promosso avverso l'ordinanza ingiunzione 2 febbraio 2017 n. 12, che pendeva in cassazione, ed il giudizio di opposizione all'esecuzione pendente davanti a lui.
2.2 Con il secondo motivo contesta la decisione laddove ha respinto l'eccezione relativa al difetto di motivazione delle cartelle esattoriali in ordine al calcolo della maggiorazione per il ritardato pagamento della sanzione, prevista dall'art. 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981 n. 689.
2.3 Con il terzo motivo afferma che la sentenza è errata per non avere rilevato che l'art. 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981 n. 689 è stato implicitamente abrogato dall'art. 6, comma 11 della Legge n. 225/2016 e per avere ritenuto che detta norma non sia costituzionalmente illegittima.
3. Si è costituita la , la quale ha eccepito, in via preliminare, la tardività Controparte_1 dell'impugnazione e ne ha comunque chiesto il rigetto, con la conseguente conferma della sentenza appellata.
4. Si è costituita l' , la quale ha reiterato l'eccezione Controparte_2
relativa alla propria carenza di legittimazione passiva ed ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata.
4 5. Nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
Con ordinanza emessa in data 8 novembre 2024 è stata quindi dichiarata l'interruzione del processo nei confronti della società e disposta la sua prosecuzione nei confronti della parte su cui non aveva inciso l'evento interruttivo.
La causa giunge ora in decisione.
6. Preliminarmente va dichiarata l'estinzione del processo nei confronti della curatela della liquidazione giudiziale di non essendo la causa stata riassunta nei Parte_1 confronti di quest'ultima entro il termine di tre mesi dalla dichiarazione di interruzione del giudizio.
7. L'eccezione di tardività dell'appello è fondata.
Costituisce jus receptum che l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice
"a quo", sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere "ex post", ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile;
tuttavia, occorre altresì verificare se il giudice "a quo" abbia inteso effettivamente qualificare l'azione proposta, o se abbia compiuto, con riferimento ad essa, un'affermazione meramente generica. In tal caso, ove si ritenga che il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice "a quo", esso può essere legittimamente esercitato dal giudice "ad quem", e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione (v. Cass. n. 26919 del 21/12/2009).
Nel caso di specie il giudice di prime cure, con riferimento alle censure relative ai vizi della cartelle esattoriali impugnate attinenti alle maggiorazioni in esse quantificate per il ritardato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, ha espressamente qualificato l'azione promossa dalle opponenti come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615
c.p.c., disattendendo l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso sollevata dalla sulla base dell'assunto che l'opposizione in esame configurava Controparte_1
5 un'opposizione agli atti esecutivi ed andava proposta nelle forme e nel termine di cui all'art. 617, primo comma, c.p.c.
Essendo l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma c.p.c. regolata dal rito ordinario, l'impugnazione andava proposta con atto di citazione e non con ricorso, come al contrario fatto dalle appellanti.
Ora, è principio consolidato in giurisprudenza che l'erronea instaurazione del processo con ricorso anziché con citazione è suscettibile di sanatoria a condizione che, nel suddetto termine, l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice ma anche notificato alla controparte (Cass. n. 6237 del 02/03/2023 e Cass. n. 33138 del 18/12/2024).
Poiché è pacifico che la sentenza di primo grado è stata notificata alle opponenti il 15 aprile
2024, l'atto di impugnazione avrebbe dovuto essere notificato alle controparti entro il termine c.d. breve di 30 giorni di cui all'art. 325 cod. proc. civ., decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ovverosia entro il 15 maggio 2024.
Invece, l'appello è stato introdotto con ricorso notificato alla ed Controparte_1 all' il 30 maggio 2024. Controparte_2
Il gravame è quindi inammissibile.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione di riferimento (da
€1.000.000,01 a €2.000.000,00), attesa la semplicità delle questioni trattate e limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, con distrazione a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Essendo stata la patrocinata dalla sua avvocatura interna, le vanno Controparte_1
riconosciuti gli invocati oneri riflessi in sostituzione di Iva e Cpa (cfr. Cass. Sez. Unite, ordinanza 06/02/2023 n. 3592).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) dichiara l'estinzione del processo nei confronti della liquidazione giudiziale di Pt_1
6 Parte_1
2) dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_2
3) condanna a rifondere alla le spese del presente Parte_2 Controparte_1
grado di giudizio, che si liquidano in €12.033,00 per compensi, oltre a spese generali ed oneri riflessi nella misura e sulle voci come per legge;
4) condanna a rifondere all' le spese Parte_2 Controparte_5
del presente grado di giudizio, che si liquidano in €12.033,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
5) dà atto che sussistono a carico di i presupposti per l'applicazione Parte_2
dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'11.06.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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