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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 10303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10303 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 20797 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 16.10.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Gallicano nel Lazio via Aldo Parte_1
Moro n. 30, presso lo studio dell'avv. Angelo Randolfi che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore,
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, esponendo di avere presentato ricorso per a.t.p.o. (n.r.g. 23589/24) dinanzi a questo Tribunale onde chiedere l'accertamento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 13 L. 118/71; che il procedimento si concludeva con il decreto di omologa del 10.1.2025 che riconosceva la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini dell'assegno di assistenza con decorrenza dalla domanda amministrativa del novembre 2023; che aveva quindi notificato il detto decreto all' e il modello AP70 in data 30.1.2025; che tuttavia l' non aveva CP_1 CP_1 provveduto al pagamento della prestazione. Concludeva chiedendo l'accertamento del diritto all'assegno di assistenza e la condanna al pagamento dei ratei arretrati oltre accessori di legge.
1 L' ritualmente evocato in giudizio rimaneva contumace. CP_1
La causa era decisa a mezzo di trattazione scritta, previo rituale deposito della nota di parte ricorrente. Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto pagamento della prestazione nel mese di agosto del 2025 e ha chiesto che venisse, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere. Conformemente, dunque, alla richiesta di parte ricorrente va dichiarata cessata la materia del contendere. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della vertenza, dello scaglione di valore della causa.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in euro 1.750,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 16.10.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
2
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 20797 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 16.10.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Gallicano nel Lazio via Aldo Parte_1
Moro n. 30, presso lo studio dell'avv. Angelo Randolfi che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore,
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, esponendo di avere presentato ricorso per a.t.p.o. (n.r.g. 23589/24) dinanzi a questo Tribunale onde chiedere l'accertamento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 13 L. 118/71; che il procedimento si concludeva con il decreto di omologa del 10.1.2025 che riconosceva la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini dell'assegno di assistenza con decorrenza dalla domanda amministrativa del novembre 2023; che aveva quindi notificato il detto decreto all' e il modello AP70 in data 30.1.2025; che tuttavia l' non aveva CP_1 CP_1 provveduto al pagamento della prestazione. Concludeva chiedendo l'accertamento del diritto all'assegno di assistenza e la condanna al pagamento dei ratei arretrati oltre accessori di legge.
1 L' ritualmente evocato in giudizio rimaneva contumace. CP_1
La causa era decisa a mezzo di trattazione scritta, previo rituale deposito della nota di parte ricorrente. Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto pagamento della prestazione nel mese di agosto del 2025 e ha chiesto che venisse, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere. Conformemente, dunque, alla richiesta di parte ricorrente va dichiarata cessata la materia del contendere. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della vertenza, dello scaglione di valore della causa.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in euro 1.750,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 16.10.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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