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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 287/2024 R.G.A.C., pendente TRA (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 cola Ma ffo, entrambi con Studio in Verona, in Via A. Diaz n. 18, a seguito di rinuncia al mandato del precedente procuratore, Avv. Maria Vittoria De Benedictis, giusta nuova procura alle liti allegata agli atti in data 20.11.2024,
-Opponente - E (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 io P , entrambi del Foro di LA, ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio, sito in LA, in Via Giacomo Leopardi n. 14, in virtù di procura alle liti allegata agli atti
- Opposto -
**** OGGETTO: opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con apposito atto di citazione in opposizione, ha Parte_1 dedotto che: a) in data 17.01.2024 gli era stato notificato a mezzo posta ordinaria atto di precetto dd. 12.1.2024 (da parte del signor per un Controparte_1 importo complessivo di Euro 109.385,02; b) con la ricezione del suddetto atto di precetto veniva per la prima volta a conoscenza che: i) aveva ottenuto in data 29/9/2023 dal Tribunale di Controparte_1
M iuntivo telematico indicato in atto di precetto come n.18123/2023, nella procedura monitoria RG n.15118/2023, per il pagamento della somma di Euro 100.000,00 (centomila/00), quale importo asseritamente dovuto a titolo di restituzione del doppio della caparra confirmatoria, da lui versata all'atto della sottoscrizione della proposta di acquisto immobiliare in contratto preliminare di compravendita relativa all'immobile sito in Moena, strada de Somariva n. 11 di proprietà di . Lo stesso decreto liquidava, altresì, Parte_1 gli interessi e le s ura ingiuntiva in complessivi Euro 2.200,00 oltre accessori di legge, Iva e Cpa, se dovuti;
ii) il suddetto decreto era stato portato in notifica dal ricorrente in data 6.10.2023, a mezzo posta dall'Ufficiale Giudiziario, presso Unep di LA: nell'occasione, il difensore Avv. Maurizio Pozzi aveva reso in data 5.10.2023 dichiarazione scritta ex art 137, comma 7, c.p.c. che il destinatario non era titolare di posta elettronica certificata/domicilio digitale risultante nei pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente;
iii) l'atto giudiziario non era stato consegnato al destinatario, né a persona autorizzata a riceverlo, sicché, compiuta la giacenza presso l'Ufficio Postale di Moena in data 21.10.2023, era stato restituito al difensore del il quale aveva ottenuto che lo stesso fosse dichiarato esecutivo CP_1 vedimento del Tribunale di LA dd.19.12.2023; c) dopo la notifica dell'atto di precetto a , avvenuta a Parte_1 mezzo posta e a seguito di istanza di visib e il numero del decreto ingiuntivo e del registro generale, riportati nel suddetto atto di precetto erano errati: in effetti il corretto numero del decreto ingiuntivo è il 15118/2023 e il corretto RG è il n. 32623/2023; d) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo con istanza urgente di sospensione dell'esecutorietà ex art 650 c.p.c. e domanda riconvenzionale innanzi al Tribunale di LA;
e) eccepisce l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo n.15118/2023 del Tribunale di LA e dell'atto di precetto opposto con ogni pronuncia conseguente, per essere stato notificato l'atto a mezzo ufficiale giudiziario (per posta), alla residenza dell'attore e non mediante pec, come impone il secondo comma dell'art.137 c.p.c., nonché il sesto comma del medesimo articolo, essendo un imprenditore agricolo e come tale titolare di autonoma posta elettronica certificata;
2 f) di aver proposto querela di falso ex art. 221 e ss. c.p.c. avverso le suddette dichiarazioni ex art. 137, comma 7, c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 149/2022), sottoscritte in LA rispettivamente il 5/10/2023 e in data 12/1/2024 dall'Avv. Maurizio Pozzi, quale procuratore di
[...]
con cui chiede all'Unep presso la Corte di Appello di Mi CP_1 procedere alla notifica del suddetto ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto e dell'atto di precetto e più precisamente nella parte in cui a tal fine dichiara, barrando la relativa casella, "il destinatario (i) non è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi e (ii) non si è avvalso della facoltà di eleggere domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto”; g) di aver eccepito l'inesistenza del decreto ingiuntivo opposto per omessa consegna dell'avviso della tentata notifica cioè della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), non essendo stato reperito presso il civico n. 15 di Strada Sommariva in Moena (ma nella cassetta pubblicitaria condominiale del condominio Casa Mariot, sito in Moena, strada de Somariva al civico n. 19 ovvero in un luogo che non ha alcuna relazione con il destinatario) regolarmente perfezionata, poiché l'avviso CAD non è stato regolarmente portato nella sfera di conoscenza del de ed è Pt_1 inesistente;
h) di aver presentato, in data 24 Gennaio 2024, per i Parte_1 fatti di cui sopra, denuncia/querela presso la Stazione Carabinieri di Moena allo stato contro persone da identificare per il reato di falsità commessa da incaricato di pubblico servizio;
i) di proporre querela di falso ex art. 221 e ss. c.p.c. avverso: il Modello 23L di Avviso di Ricevimento 68536774814-9 dell'atto CP_2 spedito ata N.AG 78536774814-1 e più precisamente nella parte in cui l'operatore postale, allo stato ignoto, dichiara, barrando la relativa casella “CAD immessa nella cassetta postale”, per tale dovendosi desumere quella dell'attore in Moena, Strada de Somariva 15; l) eccepisce l'illegittimità del decreto ingiuntivo e del precetto considerato per l'inesistenza della notifica per i vizi di cui sopra;
m) eccepisce la nullità del precetto, in quanto nel corpo del testo dell'atto è stato riportato un numero errato di registro generale del fascicolo riferito al decreto ingiuntivo. n) formulava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ing. 15118/2023 del Trib. Di LA e di ogni altro atto ad esso commesso per presupposizione e consequenzialità ex art. 615 c.p.c., con richiesta di trattazione urgente sulla sospensiva. Sulla scorta di tali premesse fattuali e giuridiche, la parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni testualmente riportate: 3 “I) previo accertamento e declaratoria dell'inesistenza delle notifiche del decreto ingiuntivo n.15118/2023 del Tribunale di LA e dell'atto di precetto opposto - anche occorrendo accertando e dichiarando, in accoglimento della querela di falso proposta, la falsità: 1) della dichiarazione ex art. 137, comma 7 c.p.c. (come modificato dal D.lgs. n.149/2022) sottoscritta in LA il 5/10/2023 dall'Avv. Maurizio Pozzi, quale procuratore di con cui chiede all'Unep presso la Corte Controparte_1 di Appello di LA di pr ca del suddetto decreto ingiuntivo, nella parte in cui a tal fine dichiara, barrando la relativa casella, "il destinatario (i) non è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi e (ii) non si è avvalso della facoltà di eleggere domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel pubblico elenco delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto", accertando e dichiarando che il destinatario e odierno opponente è un imprenditore Parte_1 nel settore agricolo e dispone dell'indirizzo di po icata / domicilio digitale “ , a far data dal 27.6.2013 ed è iscritto nel Email_1 registro Ini pec;
2)del Modello 23L di Avviso di Ricevimento CP_2
68536774814-9 dell'atto spedito con racco 78536774814-1, nella parte in cui l'addetto delle Poste Italiane dichiara: "avvenuto deposito il 10/10/2023 Spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n.66901104732-7 in data 10/10/2023"e "atto non ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito) rispedito al mittente in data 21 Ott.2023.", accertando e dichiarando che l'avvenuto deposito e la spedizione della comunicazione di avvenuto deposito sono avvenuti l'11/10/2023 e che il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D. per il ritiro dell'atto decorreva dall'11/10/2023 e scadeva in data 21/10/2023 e quindi avrebbe dovuto essere rispedito al mittente il 22/10/2023; 3) dell'avviso di ricevimento raccomandata C.A.D., Comunicazione di avvenuto deposito, spedita con raccomandata 66901104732-7 atto da notificare n.78536774814-1 del 6/10/2023 nella parte in cui l'addetto delle Poste Italiane dichiara, barrando la relativa casella, che in data 11/10/2023 in assenza del destinatario , all'indirizzo Strada de Parte_1
Somariva 15 38035 Moena (TN), h nella cassetta postale, accertando e dichiarando che non è stato immesso il CAD nella cassetta postale dell'opponente; 4)della dichiarazione ex art. 137, comma 7 c.p.c. (come modificato dal D.lgs. n.149/2022) sottoscritta in LA il 12/1/2024 dall'Avv. Maurizio Pozzi, quale procuratore di con cui chiede all'Unep presso la Corte di Appello Controparte_1 di LA di procedere alla notifica del suddetto atto di precetto dd.12/1/2024, nella parte in cui a tal fine dichiara, barrando la relativa casella, "il destinatario (i) non è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi e (ii) non si è avvalso della facoltà di eleggere domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel pubblico elenco delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto", accertando e 4 dichiarando che il destinatario e odierno opponente è un imprenditore Parte_1 nel settore agricolo e dispone dell'indirizzo di posta elettronica certificata / domicilio digitale “ , a far data dal 27.6.2013 ed è iscritto nel Email_1 registro ziale provvedimento di legge ai sensi degli artt.226 e 227 c.p.c. in esito all'accertamento delle falsità e con ogni ulteriore pronuncia conseguente - e comunque II) previa immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n.15118/2023 del Tribunale di LA e/o , dell'esecuzione forzata;
III) accertare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n.15118/2023 del Tribunale di LA e nullo e di nessun effetto l'atto di precetto opposto, nonchè ogni altro atto ad essi connesso per presupposizione e consequenzialità, con ogni pronuncia conseguente, e respingere le domande tutte ex adverso formulate. IV) Vinti in ogni caso le spese e i compensi professionali tutti del presente giudizio”.
2. Si è costituita ritualmente in giudizio la parte opposta, contestando la difese avversarie ed evidenziando che: a) in data 29.09.2023 il Tribunale di LA rilasciava il decreto ingiuntivo n. 15118/2023 nei confronti del sig. per il pagamento di Euro Pt_1
100.000,00 (oltre spese ed accessori), porto pari al doppio della caparra confirmatoria che il sig. aveva pagato al sig. per CP_1 Pt_1
l'acquisto di un appartamento d à di questo, sito a ada de Somariva 11, acquisto che non si era concluso, nel termine essenziale previsto, per l'inadempimento di (cfr. doc. 02, ricorso e Pt_1 pedissequo decreto ingiuntivo Tribu ano n. 15118/2023); b) in data 6 Ottobre 2023 il suddetto decreto ingiuntivo veniva notificato a mezzo del servizio postale da parte degli Ufficiali Giudiziari dell'UNEP di LA, con la raccomandata n. 78536774814-1, presso la residenza del sig. , a Moena (TN), in Strada de Somariva 15; Pt_1
c) n o l'operatore postale rinvenuto alcun soggetto cui consegnare l'atto, in data 10 ottobre 2023 il piego veniva depositato presso l'ufficio postale di Moena, ai sensi dell'art. 8, co. 1, della l. 890/1982; lo stesso 10 ottobre veniva spedita, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della citata legge, con raccomandata n. 66901104732-7, la comunicazione di avvenuto deposito (la c.d. “CAD”) che, il successivo 11 ottobre, non essendo stato nuovamente rinvenuto il destinatario, veniva immessa nella cassetta postale dello stesso;
d)non avendo il sig. ritirato il plico, trascorsi dieci giorni dalla Pt_1 data di spedizione della CAD (10 ottobre 2023), come previsto dal comma 6 dell'art. 8 della già citata legge, l'avviso di ricevimento, in data 21 ottobre 2023, veniva rispedito al mittente con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito (10 ottobre 2023) e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione “atto non ritirato entro il termine di dieci giorni dalla data di spedizione della CAD” e della data di restituzione (21 ottobre 2023);
5 e) pertanto, ai sensi di legge, la notifica in questione si perfezionava col decorrere del decimo giorno (20 ottobre 2023) dalla data di spedizione della CAD (10 ottobre 2023); f) non avendo il sig. provveduto a pagare quanto dovuto né ad Pt_1 opporre il decreto i , decorsi i 40 giorni di legge, in data 4 dicembre 2023, il creditore chiedeva al Tribunale di LA di pronunciare il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.; questo, il successivo 19 dicembre, veniva concesso;
g) con raccomandata ricevuta a mani del sig. , in data 17 gennaio Pt_1
2024, il sig. procedeva alla notifica dell'atto di precetto, oggetto CP_1 della presen zione. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “In via preliminare di rito, dichiarare improponibile, inammissibile, e /o improcedibile la citazione avversaria per tutti i motivi di cui al presente atto, o comunque, in subordine, dichiarare ai sensi dell'art. 39 c.p.c. la litispendenza, o, in ulteriore subordine, la continenza o, in ulteriore subordine, sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., e ciò con riferimento al giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo già precedentemente pendente innanzi al Tribunale di LA, RG 4059/2024, Sez. IV Civ., Giudice Marcello Piscopo, con udienza fissata al 4 luglio 2024; - Nel merito, respingere le domande e le istanze tutte proposte dal signor , siccome infondate in Parte_1 fatto e in diritto, per tutte le ragioni di cui al presente atto. - In ogni caso, accertato il dolo e/o la colpa grave dell'opponente, condannare il sig. a risarcire Parte_1 al sig. ai sensi dell'art. 96, comm i connessi Controparte_1 all'ingi aria promozione del presente giudizio, nella misura da determinarsi ai sensi dell'art. 1226 c.c. nella somma di Euro 10.000,00 o nella diversa somma che parrà di giustizia”.
3. A seguito dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, veniva aperto un sub procedimento cautelare in corso di causa, cui faceva seguito ordinanza di rigetto della richiesta per difetto del fumus e del periculum in mora, riservandosi ogni decisione in ordine alle spese all'esito del giudizio di merito.
4. La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali. Con ordinanza a scioglimento della riserva del 4 Agosto 2024, questo Giudice ha rigettato le richieste istruttorie articolate dalle parti e, ritenute le ulteriori eccezioni sollevate decidibili unitamente al merito, ha rinviato per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 22 Gennaio 2025, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 189, c. 1, nn. 1), 2) e 3), c.p.c. All'esito di tale ultima udienza, celebratasi ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, stante la disciplina applicabile ratione temporis.
6 4.1. Negli atti conclusivi, la parte opponente ha ribadito le proprie difese ed eccezioni ed ha lamentato la tardività delle produzioni documentali allegate alla comparsa conclusionale avversaria, insistendo per l'accoglimento della domanda, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e competenze di lite.
4.2. Negli atti conclusivi, la parte opposta ha ribadito le proprie precedenti eccezioni e difese, insistendo per la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione, con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre al pagamento delle spese e degli onorari di lite.
5. Ciò posto l'opposizione è inammissibile per la ragioni di seguito esposte.
5.1. Preme, in via preliminare, evidenziare che non è meritevole di accoglimento la richiesta di parte opponente volta ad ottenere l'espunzione dal fascicolo di causa della documentazione posta a corredo della comparsa conclusionale del 20 Dicembre 2024 di parte opposta. Il documento de quo costituisce ordinanza pronunciata da Giudice di altro Tribunale e costituisce mero materiale giurisprudenziale e non prova precostituita, la cui produzione in giudizio è, invece, soggetta ai termini previsti dall'ordinamento per l'articolazione delle rispettive richieste istruttorie. L'allegazione deve, pertanto, ritenersi ammissibile, nonostante il maturare delle preclusioni istruttorie, essendo stata allegata quale precedente giurisprudenziale, a sostegno di argomentazioni giuridiche, non essendo equiparabile alla produzione in giudizio di un documento al fine di provare una circostanza ritenuta rilevante per la decisione, che è, invece, attività soggetta ai termini delle preclusioni istruttorie (si v. Trib. di LA, sent. n. 1645 del 2018).
5.2. Fatta questa premessa, occorre evidenziare che già in sede di sub- procedimento cautelare con ordinanza i cui passaggi sono di seguito riportati, questo Giudice ha rilevato che: “In tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l'ipotesi di deduzione dell'inesistenza della notificazione ossia di mancanza assoluta e radicale della stessa (cfr., sul punto, Cass. Civ., SS.UU., sent. nn. 14916 e 14917 del 2016), da quelle in cui se ne deduce la nullità. Nel primo caso è proponibile, sino a quando il procedimento esecutivo non si sia concluso, il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.; nel secondo caso, quello dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., da esperirsi nel termine di cui al comma 3 (cfr. Cass. Civ., sent. n. 17308 del 2015 in Mass. Giust. Civ.). Nel caso in cui la fattispecie concreta prospettata dall'ingiunto sia riconducibile al vizio di notificazione, tale comunque da non configurare l'inesistenza, l'unico rimedio esperibile risulta essere quello dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. Di tal guisa, i vizi che importano nullità della notifica, i quali hanno impedito all'ingiunto di avere tempestiva conoscenza 7 del decreto ingiuntivo possono essere fatti valere solo nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e non anche a seguito della notificazione del precetto ai sensi dell'art. 615 o dell'art. 617 c.p.c.; rilevato che, nel caso che ci occupa, la parte opponente ha lamentato sì l'inesistenza della notifica, ma ha fornito un quadro descrittivo della vicenda ed ha articolato delle difese che delineano una serie di vizi che attengono piuttosto alla regolarità del suo perfezionamento, per mancato ricorso alla posta elettronica certificata e per omessa consegna della comunicazione di avvenuto deposito (cd. CAD). Del resto, è lo stesso procuratore di parte attorea ad aver lamentato a verbale di udienza l'irritualità della notifica del decreto ingiuntivo e non la sua inesistenza; tali elementi determinano questo Giudice a non ritenere sussistenti i presupposti per procedere alla sospensione del titolo giudiziale per assenza prima facie del requisito del fumus boni iuris”. Giova considerare che la parte opponente eccepisce l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo posto alla base dell'atto di precetto, deducendo una serie di vizi inerenti al fatto che la notifica è avvenuta mediante posta ordinaria e non mediante pec. Ulteriore doglianza concerne la mancata produzione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) e il mancato inserimento dell'avviso di ricevimento nella casella postale presso la residenza di Parte_1 bensì nella cassetta pubblicitaria condominiale dello s Mariot, in Strada de Somariva al civico 19, ossia in un luogo privo di relazione con il destinatario. Si lamenta, infine, l'erronea indicazione del numero del decreto ingiuntivo e del registro generale del procedimento monitorio. L'opponente sostiene, in particolare, che le notifiche del decreto ingiuntivo e del precetto avrebbero dovute essere effettuate all'indirizzo pec del destinatario, ancorché trattasi di una pec “professionale” ovvero collegata all'attività svolta da e non già per le vie Parte_1
“ordinarie”, ovvero a mezzo p L'opposto ha dedotto, invece, di non aver potuto notificare un atto personale all'indirizzo pec collegato alla professione, allegando documentazione dalla quale evincere l'effettuazione di una ricerca preventiva con il codice fiscale del debitore sulla piattaforma INAD, risultata negativa. Giova considerare che il registro INAD è stato istituito dall'art. 6-quater del CAD (d.lgs. n.82/2005) e si aggiunge all'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) ed è attivo dal 6 Luglio 2023. In forza dell'art. 3-ter della l. n. 53/1994, introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, per i procedimenti instaurati successivamente al 28.02.2023, le notificazioni degli atti giudiziali in materia civile devono avvenire a mezzo posta elettronica certificata ogni qual volta il destinatario sia titolare di un domicilio digitale ossia di un indirizzo pec che risulti presente su INAD. Il tema, in precedenza, era dibattuto nella giurisprudenza di merito, la quale ha oscillato tra un orientamento che negava la possibilità di notifiche 8 personali alla pec professionale (cfr., in tal senso, Trib. Roma ord. 26.11.2019; Trib. Asti 18.04.2021 n.411; Trib Bologna ord. 07.07.2021; Trib. Savona 29.06.2023 n.468) ed un altro che la ammetteva, in assenza di espressa previsione contraria (cfr. C. App. Torino 27.01.2016 n. 128, C. App. LA 18.10.2022 n. 3302, C. App. Bari 10.09.2024 n. 1125). Dal 06.07.2023 il notificante di atti personali ha l'onere di verificare in INAD la presenza di pec personale del professionista, utilizzandola nel caso in cui quest'ultimo si sia avvalso della facoltà ex art. 6-quater del d.lgs. n. 82/2005 e, in caso contrario, ricorrendo al domicilio digitale professionale ex art. 3-ter della l. n. 53/1994. Recentemente la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1615 pubblicata il 22.01.2025, ha stabilito che è valida la notifica effettuata alla pec di una attività professionale anche per atti estranei e che l'onere della prova contraria sull'inclusione di un indirizzo pec in uno dei pubblici registri grava sul destinatario della notifica. Nella citata pronuncia, la Suprema Corte ha chiarito che: “In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti di soggetti obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass. 12134/2024)”. Nel caso di specie, tuttavia, i difensori dell'opposto hanno documentato di aver cercato il domicilio digitale dell'opponente sulla piattaforma INDA, vedasi docc. n. 8 e n. 9 ove risulta “domicilio digitale non trovato”. Né gli stessi potevano ritenersi edotti del fatto che l'opponente svolgeva una attività professionale tale da indurli a cercare una pec nella specifica piattaforma INI-PEC. Invero, come ha evidenziato la difesa dell'opposto, non poteva CP_1 immaginare che svolgesse un'attività agricola come imprenditore Pt_1 individuale, vist gioni di contatto tra i due soggetti erano relative esclusivamente alla compravendita di una casa, per scopi estranei all'impresa, non avendo alcuna attinenza con l'attività agricola esercitata dall'opponente. Inoltre, come risulta dal doc. n. 7 allegato dall'opponente, solo in data 24 Ottobre 2023, comunicava, a mezzo email quanto Persona_1 testualmente ri “…chiediamo gentilmente che qualsiasi comunicazione venga inoltrata all'indirizzo pec . Email_1
La suddetta email veniva inoltrata allo S do il decreto ingiuntivo era già stato portato alle notifiche (6 Ottobre 2022) e trasmesso a mezzo posta (20 Ottobre 2022). Risulta, dunque, che le modalità di notifica del decreto ingiuntivo siano corrette, non potendosi rinvenire aliunde la pec del debitore, né che vi fossero altre fonti di conoscenza dalle quali evincere che questi fosse un professionista. 9 La parte opponente lamenta, inoltre, che nel precetto sarebbe riportato un errato numero di registro generale del decreto ingiuntivo che ne determinerebbe l'invalidità. L'assunto difensivo non è condivisibile atteso che l'art. 480 c.p.c. richiede a pena di validità dell'atto la data della notifica del titolo (6-20 Dicembre 2023) e la data di apposizione del provvedimento di esecutorietà del decreto ingiuntivo (Tribunale di LA n. 28810/2023 del 19 Dicembre 2023) elementi correttamente riportati nel testo dell'atto. Quella eccepita deve ritenersi una mera irregolarità che non ha, peraltro, impedito all'opposto di proporre l'impugnazione al decreto ingiuntivo, come documentato dalla stessa difesa con riguardo ai giudizi proposti innanzi al Tribunale di LA e al Tribunale di Trento. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che: “La presenza di irregolarità formali nel precetto può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 19105/2018). Pertanto, in parte qua la validità o meno della notifica mediante posta ordinaria e non a mezzo pec, tale profilo concerne un vizio che può concretare la nullità della notifica e non la sua inesistenza, come chiarito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16189 dell'8 Giugno 2023. Il regime delle nullità processuali, incluse quelle della notifica, comporta che le stesse di regola sono sanabili se l'atto ha raggiunto lo scopo. La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto l'operatività, anche per le notifiche a mezzo pec, della sanatoria della nullità, per raggiungimento dello scopo (cfr. Cass. Civ. SS.UU., sent.18 aprile 2016, n.7665). Infine, con riguardo al mancato ricevimento della cd. CAD occorre considerare quanto segue. Il ritrovamento della CAD, in data 20 Gennaio 2024, nella cassetta condominiale è irrilevante rispetto al contenuto della CAD che riporta l'esatto indirizzo del destinatario e alla dichiarazione fatta dall'operatore postale: “CAD immesso nella cassetta postale” (si v. doc. n. 6 allegato 1 dell'opponente) che riveste la funzione di pubblico ufficiale, di averla inserita nella cassetta della posta del destinatario al civico 15, Strada de Somariva in Moena. È, inoltre, indubbio che l'opponente sia ivi residente, come emerge dal certificato allegato dall'opposto sub doc. n.
1. Né l'opponente ha allegato circostanze impeditive della conoscenza, quali la forza maggiore o eventi fortuiti, limitandosi ad allegare una “temporanea assenza” come risulta dal doc. n. 7, prodotto con la memoria 171-ter n.3, conseguentemente il mancato recapito non può che ricadere sullo stesso opponente non potendosi configurare: “L'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza (cfr. Cass. Civ., 29.11.2016, n. 24253). Dalla documentazione in atti risulta che la raccomandata CAD è stata inviata il 10 Ottobre 2023: come si evince dall'avviso di ricevimento 10 (modello 23L) della raccomandata contenente il decreto ingiuntivo (racc. 78536774814-1) ove si legge che la comunicazione di avvenuto deposito è stata spedita con raccomandata n. 66901104732-7, in data 10.10.2023. (doc. 02 opposta), in tal senso sub doc. 11), “la spedizione è stata consegnata in data 11-10-2023 15:44:03”. In data 10 Ottobre la spedizione era in lavorazione presso il Centro Operativo Postale di Cavalese. Pertanto, la dicitura “atto non ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della CAD”, con data di restituzione indicata al 21 Ottobre 2023, fa dedurre che l'invio della CAD sia avvenuto in data 10.10.2023 e che il termine dei 10 giorni sia maturato il 20 Ottobre 2023. Attraverso l'avviso di compiuta giacenza si ha la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio consistente nell'arrivo della dichiarazione all'indirizzo del destinatario (cfr. Cass. Civ., n. 19232 del 2018; Cass. Civ., sent. n.12324 del 2018). Le ulteriori censure dedotte dalla parte opponente in merito al luogo della notifica non sono meritevoli di accoglimento, anche in ragione del fatto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che: “Il luogo in cui la notificazione viene eseguita non costituisce elemento costitutivo essenziale dell'atto. I vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc: - o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità; - o in conseguenza della rinnovazione della notificazione -effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Pertanto, la figura dell'inesistenza, non espressamente prevista dal codice, va limitata ai casi più evidenti di mancanza di un elemento essenziale dell'atto” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sentt. nn. 14916e 14917 del 2016). Di tal guisa, sulla scorta delle notazioni che precedono, le doglianze sollevate dalla parte opponente in merito all'inesistenza della notifica del titolo giudiziale posto alla base del precetto e le ulteriori censure proposte non si ritengono fondate, con conseguente reiezione dell'opposizione proposta.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 5 del 2014, come mod. dal D.M. n. 147 del 2022, in complessivi Euro 8.369,00, di cui Euro 1.276,00 per la fase di studio;
Euro 814,00 per la fase introduttiva;
Euro 1.417,50 per la fase istruttoria ridotta della metà poiché limitata a produzione documentale, ed Euro 2.127,00 per la fase decisoria, avuto riguardo allo scaglione previsto per i giudizi di cognizione di importo compreso tra gli Euro 52.000,00 e Euro 260.000,00, nei valori medi, incluse le spese del sub-procedimento cautelare limitatamente alle prime due fasi, nei valori minimi. La liquidazione in base ai parametri dianzi indicati tiene conto delle fasi processuali svolte e delle relative attività ivi espletate. 11 Non si ritengono sussistenti i presupposti applicativi dell'art. 96 c.p.c. in ragione delle questioni ermeneutiche emerse nello scrutinio dei fatti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna la parte opponente a rifondere, in favore della parte opposta, le spese e gli onorari del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 8.369,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, se dovuti, come per legge;
3) rigetta la domanda di parte opposta di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Così deciso in Trento, il 24 Marzo 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 287/2024 R.G.A.C., pendente TRA (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 cola Ma ffo, entrambi con Studio in Verona, in Via A. Diaz n. 18, a seguito di rinuncia al mandato del precedente procuratore, Avv. Maria Vittoria De Benedictis, giusta nuova procura alle liti allegata agli atti in data 20.11.2024,
-Opponente - E (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 io P , entrambi del Foro di LA, ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio, sito in LA, in Via Giacomo Leopardi n. 14, in virtù di procura alle liti allegata agli atti
- Opposto -
**** OGGETTO: opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con apposito atto di citazione in opposizione, ha Parte_1 dedotto che: a) in data 17.01.2024 gli era stato notificato a mezzo posta ordinaria atto di precetto dd. 12.1.2024 (da parte del signor per un Controparte_1 importo complessivo di Euro 109.385,02; b) con la ricezione del suddetto atto di precetto veniva per la prima volta a conoscenza che: i) aveva ottenuto in data 29/9/2023 dal Tribunale di Controparte_1
M iuntivo telematico indicato in atto di precetto come n.18123/2023, nella procedura monitoria RG n.15118/2023, per il pagamento della somma di Euro 100.000,00 (centomila/00), quale importo asseritamente dovuto a titolo di restituzione del doppio della caparra confirmatoria, da lui versata all'atto della sottoscrizione della proposta di acquisto immobiliare in contratto preliminare di compravendita relativa all'immobile sito in Moena, strada de Somariva n. 11 di proprietà di . Lo stesso decreto liquidava, altresì, Parte_1 gli interessi e le s ura ingiuntiva in complessivi Euro 2.200,00 oltre accessori di legge, Iva e Cpa, se dovuti;
ii) il suddetto decreto era stato portato in notifica dal ricorrente in data 6.10.2023, a mezzo posta dall'Ufficiale Giudiziario, presso Unep di LA: nell'occasione, il difensore Avv. Maurizio Pozzi aveva reso in data 5.10.2023 dichiarazione scritta ex art 137, comma 7, c.p.c. che il destinatario non era titolare di posta elettronica certificata/domicilio digitale risultante nei pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente;
iii) l'atto giudiziario non era stato consegnato al destinatario, né a persona autorizzata a riceverlo, sicché, compiuta la giacenza presso l'Ufficio Postale di Moena in data 21.10.2023, era stato restituito al difensore del il quale aveva ottenuto che lo stesso fosse dichiarato esecutivo CP_1 vedimento del Tribunale di LA dd.19.12.2023; c) dopo la notifica dell'atto di precetto a , avvenuta a Parte_1 mezzo posta e a seguito di istanza di visib e il numero del decreto ingiuntivo e del registro generale, riportati nel suddetto atto di precetto erano errati: in effetti il corretto numero del decreto ingiuntivo è il 15118/2023 e il corretto RG è il n. 32623/2023; d) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo con istanza urgente di sospensione dell'esecutorietà ex art 650 c.p.c. e domanda riconvenzionale innanzi al Tribunale di LA;
e) eccepisce l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo n.15118/2023 del Tribunale di LA e dell'atto di precetto opposto con ogni pronuncia conseguente, per essere stato notificato l'atto a mezzo ufficiale giudiziario (per posta), alla residenza dell'attore e non mediante pec, come impone il secondo comma dell'art.137 c.p.c., nonché il sesto comma del medesimo articolo, essendo un imprenditore agricolo e come tale titolare di autonoma posta elettronica certificata;
2 f) di aver proposto querela di falso ex art. 221 e ss. c.p.c. avverso le suddette dichiarazioni ex art. 137, comma 7, c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 149/2022), sottoscritte in LA rispettivamente il 5/10/2023 e in data 12/1/2024 dall'Avv. Maurizio Pozzi, quale procuratore di
[...]
con cui chiede all'Unep presso la Corte di Appello di Mi CP_1 procedere alla notifica del suddetto ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto e dell'atto di precetto e più precisamente nella parte in cui a tal fine dichiara, barrando la relativa casella, "il destinatario (i) non è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi e (ii) non si è avvalso della facoltà di eleggere domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto”; g) di aver eccepito l'inesistenza del decreto ingiuntivo opposto per omessa consegna dell'avviso della tentata notifica cioè della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), non essendo stato reperito presso il civico n. 15 di Strada Sommariva in Moena (ma nella cassetta pubblicitaria condominiale del condominio Casa Mariot, sito in Moena, strada de Somariva al civico n. 19 ovvero in un luogo che non ha alcuna relazione con il destinatario) regolarmente perfezionata, poiché l'avviso CAD non è stato regolarmente portato nella sfera di conoscenza del de ed è Pt_1 inesistente;
h) di aver presentato, in data 24 Gennaio 2024, per i Parte_1 fatti di cui sopra, denuncia/querela presso la Stazione Carabinieri di Moena allo stato contro persone da identificare per il reato di falsità commessa da incaricato di pubblico servizio;
i) di proporre querela di falso ex art. 221 e ss. c.p.c. avverso: il Modello 23L di Avviso di Ricevimento 68536774814-9 dell'atto CP_2 spedito ata N.AG 78536774814-1 e più precisamente nella parte in cui l'operatore postale, allo stato ignoto, dichiara, barrando la relativa casella “CAD immessa nella cassetta postale”, per tale dovendosi desumere quella dell'attore in Moena, Strada de Somariva 15; l) eccepisce l'illegittimità del decreto ingiuntivo e del precetto considerato per l'inesistenza della notifica per i vizi di cui sopra;
m) eccepisce la nullità del precetto, in quanto nel corpo del testo dell'atto è stato riportato un numero errato di registro generale del fascicolo riferito al decreto ingiuntivo. n) formulava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ing. 15118/2023 del Trib. Di LA e di ogni altro atto ad esso commesso per presupposizione e consequenzialità ex art. 615 c.p.c., con richiesta di trattazione urgente sulla sospensiva. Sulla scorta di tali premesse fattuali e giuridiche, la parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni testualmente riportate: 3 “I) previo accertamento e declaratoria dell'inesistenza delle notifiche del decreto ingiuntivo n.15118/2023 del Tribunale di LA e dell'atto di precetto opposto - anche occorrendo accertando e dichiarando, in accoglimento della querela di falso proposta, la falsità: 1) della dichiarazione ex art. 137, comma 7 c.p.c. (come modificato dal D.lgs. n.149/2022) sottoscritta in LA il 5/10/2023 dall'Avv. Maurizio Pozzi, quale procuratore di con cui chiede all'Unep presso la Corte Controparte_1 di Appello di LA di pr ca del suddetto decreto ingiuntivo, nella parte in cui a tal fine dichiara, barrando la relativa casella, "il destinatario (i) non è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi e (ii) non si è avvalso della facoltà di eleggere domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel pubblico elenco delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto", accertando e dichiarando che il destinatario e odierno opponente è un imprenditore Parte_1 nel settore agricolo e dispone dell'indirizzo di po icata / domicilio digitale “ , a far data dal 27.6.2013 ed è iscritto nel Email_1 registro Ini pec;
2)del Modello 23L di Avviso di Ricevimento CP_2
68536774814-9 dell'atto spedito con racco 78536774814-1, nella parte in cui l'addetto delle Poste Italiane dichiara: "avvenuto deposito il 10/10/2023 Spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n.66901104732-7 in data 10/10/2023"e "atto non ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito) rispedito al mittente in data 21 Ott.2023.", accertando e dichiarando che l'avvenuto deposito e la spedizione della comunicazione di avvenuto deposito sono avvenuti l'11/10/2023 e che il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D. per il ritiro dell'atto decorreva dall'11/10/2023 e scadeva in data 21/10/2023 e quindi avrebbe dovuto essere rispedito al mittente il 22/10/2023; 3) dell'avviso di ricevimento raccomandata C.A.D., Comunicazione di avvenuto deposito, spedita con raccomandata 66901104732-7 atto da notificare n.78536774814-1 del 6/10/2023 nella parte in cui l'addetto delle Poste Italiane dichiara, barrando la relativa casella, che in data 11/10/2023 in assenza del destinatario , all'indirizzo Strada de Parte_1
Somariva 15 38035 Moena (TN), h nella cassetta postale, accertando e dichiarando che non è stato immesso il CAD nella cassetta postale dell'opponente; 4)della dichiarazione ex art. 137, comma 7 c.p.c. (come modificato dal D.lgs. n.149/2022) sottoscritta in LA il 12/1/2024 dall'Avv. Maurizio Pozzi, quale procuratore di con cui chiede all'Unep presso la Corte di Appello Controparte_1 di LA di procedere alla notifica del suddetto atto di precetto dd.12/1/2024, nella parte in cui a tal fine dichiara, barrando la relativa casella, "il destinatario (i) non è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi e (ii) non si è avvalso della facoltà di eleggere domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel pubblico elenco delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto", accertando e 4 dichiarando che il destinatario e odierno opponente è un imprenditore Parte_1 nel settore agricolo e dispone dell'indirizzo di posta elettronica certificata / domicilio digitale “ , a far data dal 27.6.2013 ed è iscritto nel Email_1 registro ziale provvedimento di legge ai sensi degli artt.226 e 227 c.p.c. in esito all'accertamento delle falsità e con ogni ulteriore pronuncia conseguente - e comunque II) previa immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n.15118/2023 del Tribunale di LA e/o , dell'esecuzione forzata;
III) accertare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n.15118/2023 del Tribunale di LA e nullo e di nessun effetto l'atto di precetto opposto, nonchè ogni altro atto ad essi connesso per presupposizione e consequenzialità, con ogni pronuncia conseguente, e respingere le domande tutte ex adverso formulate. IV) Vinti in ogni caso le spese e i compensi professionali tutti del presente giudizio”.
2. Si è costituita ritualmente in giudizio la parte opposta, contestando la difese avversarie ed evidenziando che: a) in data 29.09.2023 il Tribunale di LA rilasciava il decreto ingiuntivo n. 15118/2023 nei confronti del sig. per il pagamento di Euro Pt_1
100.000,00 (oltre spese ed accessori), porto pari al doppio della caparra confirmatoria che il sig. aveva pagato al sig. per CP_1 Pt_1
l'acquisto di un appartamento d à di questo, sito a ada de Somariva 11, acquisto che non si era concluso, nel termine essenziale previsto, per l'inadempimento di (cfr. doc. 02, ricorso e Pt_1 pedissequo decreto ingiuntivo Tribu ano n. 15118/2023); b) in data 6 Ottobre 2023 il suddetto decreto ingiuntivo veniva notificato a mezzo del servizio postale da parte degli Ufficiali Giudiziari dell'UNEP di LA, con la raccomandata n. 78536774814-1, presso la residenza del sig. , a Moena (TN), in Strada de Somariva 15; Pt_1
c) n o l'operatore postale rinvenuto alcun soggetto cui consegnare l'atto, in data 10 ottobre 2023 il piego veniva depositato presso l'ufficio postale di Moena, ai sensi dell'art. 8, co. 1, della l. 890/1982; lo stesso 10 ottobre veniva spedita, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della citata legge, con raccomandata n. 66901104732-7, la comunicazione di avvenuto deposito (la c.d. “CAD”) che, il successivo 11 ottobre, non essendo stato nuovamente rinvenuto il destinatario, veniva immessa nella cassetta postale dello stesso;
d)non avendo il sig. ritirato il plico, trascorsi dieci giorni dalla Pt_1 data di spedizione della CAD (10 ottobre 2023), come previsto dal comma 6 dell'art. 8 della già citata legge, l'avviso di ricevimento, in data 21 ottobre 2023, veniva rispedito al mittente con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito (10 ottobre 2023) e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione “atto non ritirato entro il termine di dieci giorni dalla data di spedizione della CAD” e della data di restituzione (21 ottobre 2023);
5 e) pertanto, ai sensi di legge, la notifica in questione si perfezionava col decorrere del decimo giorno (20 ottobre 2023) dalla data di spedizione della CAD (10 ottobre 2023); f) non avendo il sig. provveduto a pagare quanto dovuto né ad Pt_1 opporre il decreto i , decorsi i 40 giorni di legge, in data 4 dicembre 2023, il creditore chiedeva al Tribunale di LA di pronunciare il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.; questo, il successivo 19 dicembre, veniva concesso;
g) con raccomandata ricevuta a mani del sig. , in data 17 gennaio Pt_1
2024, il sig. procedeva alla notifica dell'atto di precetto, oggetto CP_1 della presen zione. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “In via preliminare di rito, dichiarare improponibile, inammissibile, e /o improcedibile la citazione avversaria per tutti i motivi di cui al presente atto, o comunque, in subordine, dichiarare ai sensi dell'art. 39 c.p.c. la litispendenza, o, in ulteriore subordine, la continenza o, in ulteriore subordine, sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., e ciò con riferimento al giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo già precedentemente pendente innanzi al Tribunale di LA, RG 4059/2024, Sez. IV Civ., Giudice Marcello Piscopo, con udienza fissata al 4 luglio 2024; - Nel merito, respingere le domande e le istanze tutte proposte dal signor , siccome infondate in Parte_1 fatto e in diritto, per tutte le ragioni di cui al presente atto. - In ogni caso, accertato il dolo e/o la colpa grave dell'opponente, condannare il sig. a risarcire Parte_1 al sig. ai sensi dell'art. 96, comm i connessi Controparte_1 all'ingi aria promozione del presente giudizio, nella misura da determinarsi ai sensi dell'art. 1226 c.c. nella somma di Euro 10.000,00 o nella diversa somma che parrà di giustizia”.
3. A seguito dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, veniva aperto un sub procedimento cautelare in corso di causa, cui faceva seguito ordinanza di rigetto della richiesta per difetto del fumus e del periculum in mora, riservandosi ogni decisione in ordine alle spese all'esito del giudizio di merito.
4. La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali. Con ordinanza a scioglimento della riserva del 4 Agosto 2024, questo Giudice ha rigettato le richieste istruttorie articolate dalle parti e, ritenute le ulteriori eccezioni sollevate decidibili unitamente al merito, ha rinviato per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 22 Gennaio 2025, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 189, c. 1, nn. 1), 2) e 3), c.p.c. All'esito di tale ultima udienza, celebratasi ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, stante la disciplina applicabile ratione temporis.
6 4.1. Negli atti conclusivi, la parte opponente ha ribadito le proprie difese ed eccezioni ed ha lamentato la tardività delle produzioni documentali allegate alla comparsa conclusionale avversaria, insistendo per l'accoglimento della domanda, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e competenze di lite.
4.2. Negli atti conclusivi, la parte opposta ha ribadito le proprie precedenti eccezioni e difese, insistendo per la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione, con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre al pagamento delle spese e degli onorari di lite.
5. Ciò posto l'opposizione è inammissibile per la ragioni di seguito esposte.
5.1. Preme, in via preliminare, evidenziare che non è meritevole di accoglimento la richiesta di parte opponente volta ad ottenere l'espunzione dal fascicolo di causa della documentazione posta a corredo della comparsa conclusionale del 20 Dicembre 2024 di parte opposta. Il documento de quo costituisce ordinanza pronunciata da Giudice di altro Tribunale e costituisce mero materiale giurisprudenziale e non prova precostituita, la cui produzione in giudizio è, invece, soggetta ai termini previsti dall'ordinamento per l'articolazione delle rispettive richieste istruttorie. L'allegazione deve, pertanto, ritenersi ammissibile, nonostante il maturare delle preclusioni istruttorie, essendo stata allegata quale precedente giurisprudenziale, a sostegno di argomentazioni giuridiche, non essendo equiparabile alla produzione in giudizio di un documento al fine di provare una circostanza ritenuta rilevante per la decisione, che è, invece, attività soggetta ai termini delle preclusioni istruttorie (si v. Trib. di LA, sent. n. 1645 del 2018).
5.2. Fatta questa premessa, occorre evidenziare che già in sede di sub- procedimento cautelare con ordinanza i cui passaggi sono di seguito riportati, questo Giudice ha rilevato che: “In tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l'ipotesi di deduzione dell'inesistenza della notificazione ossia di mancanza assoluta e radicale della stessa (cfr., sul punto, Cass. Civ., SS.UU., sent. nn. 14916 e 14917 del 2016), da quelle in cui se ne deduce la nullità. Nel primo caso è proponibile, sino a quando il procedimento esecutivo non si sia concluso, il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.; nel secondo caso, quello dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., da esperirsi nel termine di cui al comma 3 (cfr. Cass. Civ., sent. n. 17308 del 2015 in Mass. Giust. Civ.). Nel caso in cui la fattispecie concreta prospettata dall'ingiunto sia riconducibile al vizio di notificazione, tale comunque da non configurare l'inesistenza, l'unico rimedio esperibile risulta essere quello dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. Di tal guisa, i vizi che importano nullità della notifica, i quali hanno impedito all'ingiunto di avere tempestiva conoscenza 7 del decreto ingiuntivo possono essere fatti valere solo nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e non anche a seguito della notificazione del precetto ai sensi dell'art. 615 o dell'art. 617 c.p.c.; rilevato che, nel caso che ci occupa, la parte opponente ha lamentato sì l'inesistenza della notifica, ma ha fornito un quadro descrittivo della vicenda ed ha articolato delle difese che delineano una serie di vizi che attengono piuttosto alla regolarità del suo perfezionamento, per mancato ricorso alla posta elettronica certificata e per omessa consegna della comunicazione di avvenuto deposito (cd. CAD). Del resto, è lo stesso procuratore di parte attorea ad aver lamentato a verbale di udienza l'irritualità della notifica del decreto ingiuntivo e non la sua inesistenza; tali elementi determinano questo Giudice a non ritenere sussistenti i presupposti per procedere alla sospensione del titolo giudiziale per assenza prima facie del requisito del fumus boni iuris”. Giova considerare che la parte opponente eccepisce l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo posto alla base dell'atto di precetto, deducendo una serie di vizi inerenti al fatto che la notifica è avvenuta mediante posta ordinaria e non mediante pec. Ulteriore doglianza concerne la mancata produzione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) e il mancato inserimento dell'avviso di ricevimento nella casella postale presso la residenza di Parte_1 bensì nella cassetta pubblicitaria condominiale dello s Mariot, in Strada de Somariva al civico 19, ossia in un luogo privo di relazione con il destinatario. Si lamenta, infine, l'erronea indicazione del numero del decreto ingiuntivo e del registro generale del procedimento monitorio. L'opponente sostiene, in particolare, che le notifiche del decreto ingiuntivo e del precetto avrebbero dovute essere effettuate all'indirizzo pec del destinatario, ancorché trattasi di una pec “professionale” ovvero collegata all'attività svolta da e non già per le vie Parte_1
“ordinarie”, ovvero a mezzo p L'opposto ha dedotto, invece, di non aver potuto notificare un atto personale all'indirizzo pec collegato alla professione, allegando documentazione dalla quale evincere l'effettuazione di una ricerca preventiva con il codice fiscale del debitore sulla piattaforma INAD, risultata negativa. Giova considerare che il registro INAD è stato istituito dall'art. 6-quater del CAD (d.lgs. n.82/2005) e si aggiunge all'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) ed è attivo dal 6 Luglio 2023. In forza dell'art. 3-ter della l. n. 53/1994, introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, per i procedimenti instaurati successivamente al 28.02.2023, le notificazioni degli atti giudiziali in materia civile devono avvenire a mezzo posta elettronica certificata ogni qual volta il destinatario sia titolare di un domicilio digitale ossia di un indirizzo pec che risulti presente su INAD. Il tema, in precedenza, era dibattuto nella giurisprudenza di merito, la quale ha oscillato tra un orientamento che negava la possibilità di notifiche 8 personali alla pec professionale (cfr., in tal senso, Trib. Roma ord. 26.11.2019; Trib. Asti 18.04.2021 n.411; Trib Bologna ord. 07.07.2021; Trib. Savona 29.06.2023 n.468) ed un altro che la ammetteva, in assenza di espressa previsione contraria (cfr. C. App. Torino 27.01.2016 n. 128, C. App. LA 18.10.2022 n. 3302, C. App. Bari 10.09.2024 n. 1125). Dal 06.07.2023 il notificante di atti personali ha l'onere di verificare in INAD la presenza di pec personale del professionista, utilizzandola nel caso in cui quest'ultimo si sia avvalso della facoltà ex art. 6-quater del d.lgs. n. 82/2005 e, in caso contrario, ricorrendo al domicilio digitale professionale ex art. 3-ter della l. n. 53/1994. Recentemente la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1615 pubblicata il 22.01.2025, ha stabilito che è valida la notifica effettuata alla pec di una attività professionale anche per atti estranei e che l'onere della prova contraria sull'inclusione di un indirizzo pec in uno dei pubblici registri grava sul destinatario della notifica. Nella citata pronuncia, la Suprema Corte ha chiarito che: “In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti di soggetti obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass. 12134/2024)”. Nel caso di specie, tuttavia, i difensori dell'opposto hanno documentato di aver cercato il domicilio digitale dell'opponente sulla piattaforma INDA, vedasi docc. n. 8 e n. 9 ove risulta “domicilio digitale non trovato”. Né gli stessi potevano ritenersi edotti del fatto che l'opponente svolgeva una attività professionale tale da indurli a cercare una pec nella specifica piattaforma INI-PEC. Invero, come ha evidenziato la difesa dell'opposto, non poteva CP_1 immaginare che svolgesse un'attività agricola come imprenditore Pt_1 individuale, vist gioni di contatto tra i due soggetti erano relative esclusivamente alla compravendita di una casa, per scopi estranei all'impresa, non avendo alcuna attinenza con l'attività agricola esercitata dall'opponente. Inoltre, come risulta dal doc. n. 7 allegato dall'opponente, solo in data 24 Ottobre 2023, comunicava, a mezzo email quanto Persona_1 testualmente ri “…chiediamo gentilmente che qualsiasi comunicazione venga inoltrata all'indirizzo pec . Email_1
La suddetta email veniva inoltrata allo S do il decreto ingiuntivo era già stato portato alle notifiche (6 Ottobre 2022) e trasmesso a mezzo posta (20 Ottobre 2022). Risulta, dunque, che le modalità di notifica del decreto ingiuntivo siano corrette, non potendosi rinvenire aliunde la pec del debitore, né che vi fossero altre fonti di conoscenza dalle quali evincere che questi fosse un professionista. 9 La parte opponente lamenta, inoltre, che nel precetto sarebbe riportato un errato numero di registro generale del decreto ingiuntivo che ne determinerebbe l'invalidità. L'assunto difensivo non è condivisibile atteso che l'art. 480 c.p.c. richiede a pena di validità dell'atto la data della notifica del titolo (6-20 Dicembre 2023) e la data di apposizione del provvedimento di esecutorietà del decreto ingiuntivo (Tribunale di LA n. 28810/2023 del 19 Dicembre 2023) elementi correttamente riportati nel testo dell'atto. Quella eccepita deve ritenersi una mera irregolarità che non ha, peraltro, impedito all'opposto di proporre l'impugnazione al decreto ingiuntivo, come documentato dalla stessa difesa con riguardo ai giudizi proposti innanzi al Tribunale di LA e al Tribunale di Trento. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che: “La presenza di irregolarità formali nel precetto può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 19105/2018). Pertanto, in parte qua la validità o meno della notifica mediante posta ordinaria e non a mezzo pec, tale profilo concerne un vizio che può concretare la nullità della notifica e non la sua inesistenza, come chiarito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16189 dell'8 Giugno 2023. Il regime delle nullità processuali, incluse quelle della notifica, comporta che le stesse di regola sono sanabili se l'atto ha raggiunto lo scopo. La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto l'operatività, anche per le notifiche a mezzo pec, della sanatoria della nullità, per raggiungimento dello scopo (cfr. Cass. Civ. SS.UU., sent.18 aprile 2016, n.7665). Infine, con riguardo al mancato ricevimento della cd. CAD occorre considerare quanto segue. Il ritrovamento della CAD, in data 20 Gennaio 2024, nella cassetta condominiale è irrilevante rispetto al contenuto della CAD che riporta l'esatto indirizzo del destinatario e alla dichiarazione fatta dall'operatore postale: “CAD immesso nella cassetta postale” (si v. doc. n. 6 allegato 1 dell'opponente) che riveste la funzione di pubblico ufficiale, di averla inserita nella cassetta della posta del destinatario al civico 15, Strada de Somariva in Moena. È, inoltre, indubbio che l'opponente sia ivi residente, come emerge dal certificato allegato dall'opposto sub doc. n.
1. Né l'opponente ha allegato circostanze impeditive della conoscenza, quali la forza maggiore o eventi fortuiti, limitandosi ad allegare una “temporanea assenza” come risulta dal doc. n. 7, prodotto con la memoria 171-ter n.3, conseguentemente il mancato recapito non può che ricadere sullo stesso opponente non potendosi configurare: “L'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza (cfr. Cass. Civ., 29.11.2016, n. 24253). Dalla documentazione in atti risulta che la raccomandata CAD è stata inviata il 10 Ottobre 2023: come si evince dall'avviso di ricevimento 10 (modello 23L) della raccomandata contenente il decreto ingiuntivo (racc. 78536774814-1) ove si legge che la comunicazione di avvenuto deposito è stata spedita con raccomandata n. 66901104732-7, in data 10.10.2023. (doc. 02 opposta), in tal senso sub doc. 11), “la spedizione è stata consegnata in data 11-10-2023 15:44:03”. In data 10 Ottobre la spedizione era in lavorazione presso il Centro Operativo Postale di Cavalese. Pertanto, la dicitura “atto non ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della CAD”, con data di restituzione indicata al 21 Ottobre 2023, fa dedurre che l'invio della CAD sia avvenuto in data 10.10.2023 e che il termine dei 10 giorni sia maturato il 20 Ottobre 2023. Attraverso l'avviso di compiuta giacenza si ha la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio consistente nell'arrivo della dichiarazione all'indirizzo del destinatario (cfr. Cass. Civ., n. 19232 del 2018; Cass. Civ., sent. n.12324 del 2018). Le ulteriori censure dedotte dalla parte opponente in merito al luogo della notifica non sono meritevoli di accoglimento, anche in ragione del fatto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che: “Il luogo in cui la notificazione viene eseguita non costituisce elemento costitutivo essenziale dell'atto. I vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc: - o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità; - o in conseguenza della rinnovazione della notificazione -effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Pertanto, la figura dell'inesistenza, non espressamente prevista dal codice, va limitata ai casi più evidenti di mancanza di un elemento essenziale dell'atto” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sentt. nn. 14916e 14917 del 2016). Di tal guisa, sulla scorta delle notazioni che precedono, le doglianze sollevate dalla parte opponente in merito all'inesistenza della notifica del titolo giudiziale posto alla base del precetto e le ulteriori censure proposte non si ritengono fondate, con conseguente reiezione dell'opposizione proposta.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 5 del 2014, come mod. dal D.M. n. 147 del 2022, in complessivi Euro 8.369,00, di cui Euro 1.276,00 per la fase di studio;
Euro 814,00 per la fase introduttiva;
Euro 1.417,50 per la fase istruttoria ridotta della metà poiché limitata a produzione documentale, ed Euro 2.127,00 per la fase decisoria, avuto riguardo allo scaglione previsto per i giudizi di cognizione di importo compreso tra gli Euro 52.000,00 e Euro 260.000,00, nei valori medi, incluse le spese del sub-procedimento cautelare limitatamente alle prime due fasi, nei valori minimi. La liquidazione in base ai parametri dianzi indicati tiene conto delle fasi processuali svolte e delle relative attività ivi espletate. 11 Non si ritengono sussistenti i presupposti applicativi dell'art. 96 c.p.c. in ragione delle questioni ermeneutiche emerse nello scrutinio dei fatti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna la parte opponente a rifondere, in favore della parte opposta, le spese e gli onorari del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 8.369,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, se dovuti, come per legge;
3) rigetta la domanda di parte opposta di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Così deciso in Trento, il 24 Marzo 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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