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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 03/07/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 02.07.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 630/2023
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F.: , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ), (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_3
), (C.F.: ), C.F._5 Parte_5 C.F._6
(C.F.: ), tutti rappresentati e difesi dagli Parte_6 C.F._7
Avv. A. Sallustio (C.F.: ) e (C.F.: C.F._8 Parte_7
) C.F._9
Ricorrente
CONTRO
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. N. Lipartiti (C.F.:
) C.F._10 Resistente
E
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. E. Guastadisegni (C.F.:
) C.F._11
Terza chiamata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.12.2023, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio la società al fine di domandare – nelle Controparte_1
loro rispettive qualità di lavoratore e dei di lui familiari indicate in ricorso -, previo accertamento della responsabilità della società convenuta per l'infortunio sul lavoro occorso a in data 24.04.2019, il loro diritto al risarcimento dei danni Parte_1
patiti in conseguenza del prefato infortunio, come complessivamente quantificati in ricorso, con conseguente condanna di parte resistente alla corresponsione del predetto risarcimento.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto:
- che ha prestato la propria attività lavorativa in favore della Parte_1
società resistente dal 12.03.2018, con mansioni di conducente di autocarro;
- che, in data 24.04.2019, verso le ore 06:30, , dopo essersi recato Parte_1
presso il piazzale della società convenuta per incontrarsi con Persona_1
preposto della medesima società, al fine di ricevere istruzioni circa la giornata lavorativa e dopo aver ricevuto dette istruzioni, con particolare riferimento al trasporto presso il cantiere mobile della società sito in San Martino CP_1
in Pensilis, Contrada Laudadio, del materiale sull'autoarticolato targato
Pag. 2 di 31 BR655BB con semirimorchio targato CH04942 – istruzioni che, in base alle indicazioni ricevute dal preposto, prevedevano lo scarico del materiale trasportato per mezzo di escavatore già presente in cantiere, unitamente ad altri dipendenti che sarebbero anch'essi giunti in loco -, recatosi, come da istruzioni sul luogo di lavoro ed avviate, come da istruzioni impartite, le operazioni di scarico, posto in sicurezza il mezzo e accingendosi a salire a bordo dell'escavatore, alla richiesta del collega di lanciargli le fasce che aveva dimenticato a terra prima di salire sul mezzo, lanciate le fasce al predetto collega e voltosi per risalire sull'escavatore, veniva travolto da alcuni pannelli che cadevano dal camion sul suo corpo, colpendolo prevalentemente sulla parte sinistra del corpo e provocandogli lo schiacciamento di tutta la gamba;
- che, in data 26.04.2019, – dopo essere stato trasportato Parte_1
nell'imminenza dell'infortunio al Pronto Soccorso dell'Ospedale di S. Timoteo in Termoli, per poi essere trasferito subito dopo all'Ospedale “A. Cardarelli” di
Campobasso nel reparto U.O. Chirurgia Vascolare – veniva sottoposto, in conseguenza del predetto infortunio e delle lesioni riportate, all'amputazione coscia sinistra al terzo medio;
- che l'infortunio occorso a e le conseguenze che ne se non Parte_1
derivate in termini di danni patiti sono da addebitarsi alla condotta colposa del datore di lavoro, il quale avrebbe violato le norme anti-infortunistiche e le prescrizioni a tutela dei lavoratori afferenti alle specifiche modalità di svolgimento delle operazioni di trasporto e scarico delle merci ed omesso le dovute informazioni e formazione dei lavoratori medesimi, nonché in assenza della dovuta vigilanza e sorveglianza;
- che, percependo in ragione del descritto infortunio sul lavoro la sola rendita
INAIL, a spetterebbe il risarcimento del danno differenziale, a Parte_1
Pag. 3 di 31 titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, come quantificati analiticamente in ricorso per ciascuna posta economica invocata;
- che i familiari del a cagione dell'infortunio occorso al parente ed alle Pt_1
conseguenze che ne sono derivate in termini di lesioni subite e di invalidità permanente – ciò che ha reso necessaria la presenza dei familiari medesimi per ogni suo elementare movimento e/o necessità della vita quotidiana – hanno anch'essi patito un danno non patrimoniale, questo identificato nelle conseguenze in termini di sofferenze morali e patologiche (quali depressione, angoscia, ansia, insonnia), sì da legittimare la pretesa risarcitoria del danno riflesso.
Tanto premesso, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità civile del rappresentante legale pro- tempore della Controparte_1
nella determinazione dell'infortunio sul lavoro di cui in premessa, subito dal
[...]
dipendente in data 24.04.2019; conseguentemente condannare il Parte_1
rappresentante legale pro- tempore della al risarcimento a Controparte_1
favore del ricorrente e dei familiari, - quantificate per quest'ultimi , in ragione delle loro rispettive qualità- di tutti i danni, subiti in conseguenza dell'infortunio “de quo” che si quantificano, complessivamente, in € 2.000.000,00 o comunque, nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito della espletanda fase istruttoria;
il tutto con la rivalutazione monetaria ed interessi dall'evento al saldo effettivo”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitasi in giudizio, parte resistente, in via preliminare e in rito, ha eccepito l'improcedibilità del ricorso promosso da e in qualità di Parte_1 Parte_2
genitori esercenti la potestà genitoriale sui minori e , Parte_3 Parte_4 [...]
, e in ragione del mancato Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_6
Pag. 4 di 31 espletamento della procedura di negoziazione assistita, nonché domandato chiamarsi in causa la compagnia di assicurazioni società e, nel Controparte_2
merito, ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, ovvero, in subordine, la rideterminazione in minus del quantum debeatur richiesto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitasi in giudizio a seguito di autorizzazione alla chiamata in causa, la terza chiamata ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, ovvero, in subordine, la rideterminazione in minus del quantum debeatur richiesto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
In parte rinunciate ed in parte rigettate le eccezioni pregiudiziali ed in rito sollevate da parte resistente, la causa è stata istruita a mezzo dello svolgimento delle prove orali ammesse, per poi essere rinviata per discussione all'odierna udienza, svoltasi a mezzo di scambio di note d trattazione scritta in sostituzione di udienza a termini dell'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di vagliare la responsabilità dell'odierna resistente ai sensi dell'art. 2087 c.c., previa verifica se vi sia stato un inadempimento agli obblighi prescritti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro che possano aver cagionato – o concorso a cagionare – il danno subito dal ricorrente – e, Parte_1
in termini di danno riflesso, dai di lui familiari, parimenti ricorrenti nel presente procedimento -, ciò che costituisce il presupposto logico-giudico per accertare, in primo luogo, la sussistenza o meno del diritto dei ricorrenti medesimo al risarcimento dell'invocato danno differenziale da parte del datore di lavoro e, in secondo luogo, in
Pag. 5 di 31 caso di accertamento della prefata responsabilità risarcitoria, il diritto della società resistente datrice di lavoro ad essere manlevata dalla compagnia di assicurazione terza chiamata, come da apposita domanda di regresso/manleva azionata nei confronti di quest'ultima.
Preliminarmente, deve osservarsi come l'art. 2087 c.c. - norma di chiusura del sistema di prevenzione e di sicurezza nel rapporto di lavoro che impone all'imprenditore di adottare tutte le misure e le cautele atte a preservare l'integrità psicofisica dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche concrete dei luoghi di lavoro e, in generale, della realtà aziendale - non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, in quanto detta responsabilità va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, non potendosi esigere da parte del datore di lavoro la predisposizione di misure idonee a fronteggiare le cause di infortunio imprevedibili (tra i più recenti Cass. n. 8911/2019; Cass. n. 14066/2019;
Cass. n. 1509/2021; Cass. n. 9120/2024). Trattasi, dunque, di una fattispecie riconducibile all'alveo della responsabilità contrattuale, venendo in rilievo la violazione di specifici obblighi di protezione e sicurezza del lavoratore in capo al datore di lavoro che scaturiscono direttamente dal rapporto lavorativo, ossia dal contratto, di talché devono trovare applicazione i generali principi di riparto probatorio in materia di inadempimento delle obbligazioni ai sensi degli artt. 2697 e
1218 c.c., secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, ma senza dover anche provare la colpa del debitore convenuto, sul quale grava l'onere della
Pag. 6 di 31 prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o da altro fatto estintivo dell'obbligo (ex multis SS.UU. n. 13533/2001; Cass. n.
13674/2006; Cass. n. 15659/2011; Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019; Cass. n.
3996/2020; Cass. n. 1269/2022).
Più nello specifico, si è sostenuto che “La prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell'art. 2087 cod.civ., richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l'inadempimento, sia degli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.c.” (Cass. n.
16003/2007; Cass. n. 34/2016; Cass. n. 10319/2017; Cass. n. 14467/2017; Cass. n.
Cass. n. 26495/2018; Cass. n. 24742/2018; Cass. n. 28516/2019; Cass. n. 1269/2022 cit.; Cass. n. 9210/2024 cit.).
In sintesi, i principi guida in materia sono i seguenti: a) elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. è la colpa, quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore, nel senso che l'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall'art. 41, comma 2, Cost (ex multis Cass. n. 6337/2012; Cass. n. 6002/2012; Cass. n.
14102/2012); b) gli indici della nocività dell'ambiente lavorativo, che devono essere indicati dal lavoratore, non sono altro che i concreti fattori di rischio, circostanziati in
Pag. 7 di 31 ragione delle modalità della prestazione lavorativa, e tale allegazione rientra nell'ambito dei fatti che devono essere indicati da colui che agisce deducendo l'inadempimento datoriale, nel senso che l'estensione della norma di protezione di cui all'art. 2087 c.c., sulla cui violazione è fondato l'inadempimento contrattuale, necessariamente postula l'identificazione della concreta fattispecie e delle specifiche modalità del fatto cui ricondurre quell'obbligo di protezione, cioè una compiuta identificazione degli indici di rischio e di pericolosità dell'ambiente lavorativo in cui la prestazione viene resa, con particolare riguardo alle misure di sicurezza cosiddette innominate, che non conseguono da più specifiche disposizioni di legge.
Sul punto, si è sostenuto, altresì, che, posto che l'inadempimento esprime la qualificazione giuridica di una determinata condotta, commissiva o omissiva, adottata in violazione di un obbligo preesistente, ciò comportando che la relativa allegazione debba modularsi in relazione alle caratteristiche ed al contenuto di tale obbligo (ex multis Cass. n. 29909/2021) e che, nello specifico, l'art. 2087 c.c. pone un generale obbligo di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, senza ulteriori specificazioni in merito alle condotte omissive e commissive destinate a sostanziarlo, l'onere di allegazione del lavoratore non può estendersi fino a comprendere anche l'individuazione delle specifiche “norme di cautela violate”, specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate ma di casi in cui molteplici e differenti possono essere le modalità di conformazione del luogo di lavoro ai requisiti di sicurezza;
è, invece, necessario che il lavoratore alleghi la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ed il nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo e il danno psicofisico sofferto, incombendo a questo punto su parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo
Pag. 8 di 31 tecnicamente possibile, i rischi esistenti (Cass. n. 15/2023; Cass. n. 25217/2023;
Cass. n. 9120/2024 cit.).
Con specifico riguardo al nesso di causalità tra l'infortunio (o la malattia, o il decesso) e l'attività professionale, la relativa prova, a carico del lavoratore, può essere data anche in via di «probabilità qualificata», da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici
(ex multis Cass. n. 19047/2006; Cass. n. 18270/2010; Cass. n. 17354/2021; Cass. n.
5814/2022).
E, sempre in materia di nesso causale – con specifico riguardo alla condotta del lavoratore che possa eventualmente aver cagionato o concorso a cagionare il danno da lui subito, sì da escludere, oppure ridurre, la responsabilità datoriale, in omaggio ai principi dettati dall'art. 1227 c.c. (Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e
l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza) - devono richiamarsi, altresì, i consolidati principi secondo cui le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore anche dagli incidenti ascrivibili a sua imperizia, negligenza ed imprudenza, atteso che la dimensione dell'obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro comporta che questi sia tenuto a proteggere l'incolumità dei lavoratori e a prevenire anche i rischi insiti nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia dei medesimi nell'esecuzione della prestazione, dimostrando di aver posto in essere ogni precauzione a tal fine idonea, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore, sia quando, pur avendo
Pag. 9 di 31 adottate le necessarie misure, non accerti e vigili affinché queste siano di fatto rispettate da parte del dipendente (Cass. n. 4075/2004; Cass. n. 27127/2013; Cass. n.
2209/2016; Cass. n. 798/2017; 16026/2018). In altri termini, la responsabilità del datore di lavoro, nel caso di danno alla salute subito dal lavoratore, è esclusa se il danno è provocato da una condotta di quest'ultimo del tutto atipica ed eccezionale rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute in modo da porsi come causa esclusiva dell'evento dannoso, dovendosi parlare, in queste ipotesi, di “rischio elettivo”, per tale intendendosi una condotta personalissima del lavoratore, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa e tale da creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità di lavoro e da porsi come causa esclusiva dell'evento, sì da interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata (Cass. n.
7127/2007; Cass. n. 21694/2011; Cass. n. 12779/2012; Cass. n. 28786/2014; Cass. n.
7313/2016; Cass. n. 798/2017 cit.; Cass. n. 2649/2019; Cass. n. 3763/2021), con la diretta conseguenza che può essere escluso il concorso di colpa del lavoratore ove l'infortunio sia avvenuto a causa della organizzazione stessa del ciclo lavorativo, impostata con modalità contrarie alle norme finalizzate alla prevenzione degli infortuni, o comunque contraria ad elementari regole di prudenza, mentre, di contro, la condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità unicamente quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, sì da porsi come causa esclusiva dell'evento, cioè quando la condotta del lavoratore, del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell'evento (Cass. n. 4075/2004 cit.; Cass. n. 3786/2009; Cass. n. 12538/2019; Cass.
n. 8988/2020; Cass. n. 37833/2022; Cass. n. 36855/2022).
Pag. 10 di 31 Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, deve anzitutto vagliarsi analiticamente la dinamica dell'infortunio sul lavoro per cui è causa, al fine di verificare la sussistenza di eventuali addebiti a parte datoriale, in termini di omissioni o, comunque, violazioni di norme anti-infortunistiche poste a tutela dei lavoratori che abbiano causato o concorso a causare l'infortunio.
A tal riguardo, risulta pacifico – in quanto in parte non contestato ed in parte documentalmente provato in giudizio – che l'attività lavorativa da svolgersi nella data del 24.04.2019 doveva consistere nel trasporto, a mezzo di autoarticolato, di materiale da lavoro (cordoli, rete elettrosaldata e murali in legno per il successivo posizionamento dei pacchi di pannelli in legno posizionati sul mezzo uno sull'altro) nel cantiere mobile della società sito in San Martino in Pensilis, materiale CP_1
da scaricarsi a mezzo di apposito macchinario e con la partecipazione di più operai, sulla base delle istruzioni impartite dal preposto della impresa convenuta, PE
, il quale aveva personalmente provveduto il giorno antecedente al carico del
[...]
camion, come anche comprovato dal documento redatto dalla impresa stessa e trasmesso all di Termoli in data 27.01.2020, documento recante, tra l'altro, CP_3
data, destinazione del materiale, la modalità di carico (assicurato con fasce di ancoraggio LC 2000 daN omologato secondo la norma EN 12195-2) (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente); il giunto in loco alla guida dell'autoarticolato con Pt_1
semirimorchio trasportante il materiale in questione, scendeva dal mezzo e si poneva alla guida dell'escavatore per effettuare le operazioni di scarico, assieme ad altri operai parimenti giunti presso il cantiere, taluni dei quali si erano impegnati nello sganciare le cinghie “a cricchetto” atte a stabilizzare il carico sul camion durante il trasporto;
a quel punto, il collega , precedentemente salito sulla rete Persona_2
elettrosaldata posta sull'autoarticolato per procedere all'imbracatura dei pannelli, gli
Pag. 11 di 31 chiedeva di lanciargli le apposite fasce da imbracatura che aveva dimenticato a terra prima di salire sul mezzo;
quindi, a seguito di tale richiesta, il scendeva Pt_1
dall'escavatore prendeva le fasce e le lanciava al collega e, dopo essersi girato per risalite sull'escavatore, improvvisamente veniva travolto da alcuni pannelli che cadevano dal camion.
Tanto premesso in ordine alla dinamica del sinistro e dovendosi, come detto, indagarne le cause ai fini di eventuali addebiti di responsabilità, il primo teste di parte ricorrente, IG. , escusso in qualità di dipendente della società Testimone_1
resistente presente ed operante il giorno del sinistro, contraddicendosi rispetto a quanto dichiarato come testimone in sede penale – i cui verbali di udienza e relative fonoregistrazioni sono state depositate agli atti (cfr. doc. n. 5 fascicolo parte resistente), quindi ammettendo di aver deposto il falso detta sede, ha riferito che
“Quella mattina attendevo alla stazione di Petacciato l'arrivo del furgone che mi portasse al lavoro. Salito sul furgone ho appreso che dovevamo aspettare l'arrivo del camion con il sig. in quanto dovevamo scaricare un carrellone che Parte_1
aveva il materiale sopra. Dopo poco tempo è arrivato e tutti ci siamo messi a disposizione, per scaricare questo camion. Eravamo , tale Persona_3 Per_2
di cui non ricordo il cognome, più un altro ragazzo: in tutto eravamo quattro o cinque persone. E' arrivato il camion, abbiamo aperto i cancelli del cantiere e abbiamo iniziato a togliere le cinte che mantenevano il carico, che consisteva in cordoli per marciapiedi e blocchi per pali della corrente e sopra a questi vi era la rete elettrosaldata e sopra la rete c'erano dei pannelli. Se mal non ricordo, quattro pacchi di pannelli: ogni pannello era di 50 per 2,50 circa. I pannelli erano posizionati l'uno vicino all'altro in modo da non potersi prelevare con le cinte.
Allora ha preso l'escavatore – cose che facevamo in tutti i cantieri – e Parte_1
Pag. 12 di 31 ha cercato di distanziare un po' i pannelli, per far passare le cinte. Questo perché chi era salito sul camion aveva dimenticato di prenderle, quindi si è resa necessaria la manovra di distanziamento, per poter posizionare le cinte. Poiché io non riuscivo a far passare le cinte sotto i pannelli in quanto non ci arrivavo, , più alto di me, Pt_1
ha preso le cinte e le ha buttate sopra al sig. , quello di cui non ricordo il Per_2
cognome. Il sig. che era salito sull'escavatore, è sceso e si è avvicinato per Pt_1
poter buttare le cinte al sig. . Nel momento in cui ci siamo girati – poiché Per_2
il sig. doveva agganciare le cinte – i pannelli sono venuti giù. Ricordo che Per_2
mio cognato, , diede un grido e al sentirlo mi sono spostato ancora di Persona_3
più, cadendo sul cingolo dell'escavatore e facendomi male. I pannelli sono finiti sulla gamba di Al posto suo ci dovevo essere io… Posso solo dire che, a mio Parte_1
parere, il camion era caricato male, poiché i pannelli non potevano stare sulla rete elettrosaldata”. Il teste, quindi, ha confermato la dinamica del sinistro, così come dedotto in ricorso e come non contestato, oltre che documentalmente provato in giudizio, aggiungendo di ritenere che il materiale era stato caricato in modo non consono sul camion da dove doveva essere scaricato.
Di poi, il teste, ha proseguito riferendo che “… non ho mai avuto formazione o fatto formazione per lo scarico. Sapevamo che quando arrivava il materiale, doveva essere scaricato e basta. Non so se ho firmato qualcosa, a mia insaputa: posso dire di non aver mai fatto formazione”. Ancora, in ordine alla circostanza relativa alla presenza o meno sul cantiere al momento del sinistro di figure responsabili, ha dichiarato che “Non c'era nessuno: eravamo solo noi. Non c'era né Persona_1
né . Se mal non ricordo, ci avevano detto altri operai che il sig. era in un Per_4 Per_4
altro cantiere mentre il sig. era a Chieti, perché l'avevano lì chiamato. Non PE
dovevamo aspettare nessun mezzo prima di effettuare lo scarico. Quello che ho detto nel penale, l'ho detto perché sono stato costretto. Ho detto il falso, ho sempre
Pag. 13 di 31 dichiarato il falso sul penale. Quando siamo rientrati la sera ci hanno chiamati in ufficio e ci hanno detto – c'era il sig. - che avremmo dovuto dire che CP_4
portavamo il caschetto, i guanti e che dovevamo scaricare a mano. Volevo arrivare alla pensione con invece, quando è scaduto, il contratto non mi è stato CP_1
rinnovato. Quel ragazzo era un padre di famiglia, aveva un bambino Parte_1
di pochi mesi: io non posso portare il rimorso nella coscienza. Aggiungo che ho tenuto la sua gamba venti o trenta minuti, fino all'arrivo dell'ambulanza, stringendogli la gamba con la cinta dei pantaloni. Lui era forte al punto di riuscire a trascinarmi fino ad un metro circa di distanza dal luogo dell'incidente, dove è rimasto ad aspettare i soccorsi”. Quindi, il teste ha espressamente dichiarato che, al momento dell'infortunio, non vi erano figure preposte alla vigilanza delle operazioni di scarico e che non si doveva attendere alcun mezzo prima di effettuare lo scarico in sicurezza, aggiungendo di essere stato costretto a deporre il falso nel processo penale, ossia di dover riferire che si doveva scaricare a mano e che tutti gli operai erano muniti di dispositivi di protezione (guanti e casco), anche al fine di preservare il rapporto di lavoro con la società resistente.
Inoltre, interrogato sui capitoli di prova articolati dalla terza chiamata, ha confermato le risposte date sui capitoli di prova articolati da parte ricorrente, come testé riportate, confermandole integralmente, in merito riferendo che “… Sul cantiere non dovevamo aspettare nessun mezzo. Vi era un escavatore: quando arrivavano i mezzi, andavano scaricati. Non dovevamo attendere neanche delle persone. Confermo che egli era autista. Aggiungo che, però, sul cantiere si fa di tutto”.
Inoltre, con specifico riguardo alle mansioni di autista del ricorrente, deputato unicamente al trasporto delle merci, le quali dovrebbero essere scaricate da altri dipendenti sotto le direttive ed indicazioni del preposto ha riferito Persona_1
che “A me non risulta. Ribadisco che sul cantiere, chi prima arriva, nel senso che sta
Pag. 14 di 31 sul posto, provvede allo scarico”, per poi negare recisamente che, il giorno del sinistro, , invece che attendere l'arrivo del mezzo con le forche, Parte_1
dell'operaio patentato per lo scarico e del preposto unitamente agli Persona_1
altri lavoratori presenti sul cantiere di Sn Martino in Pensilis, decideva autonomamente di iniziare le operazioni di scarico togliendo le cinghie usate durante il trasporto della merce per accelerare i tempi di lavoro e senza che nessuno avesse detto loro di farlo, all'uopo dichiarando che “Non è vero niente… Loro non c'erano, io non li ho visti. Come battuta, potrei dire che sono arrivati 6 o 7 giorni dopo. Ho già riferito che loro erano in altri cantieri, come ho detto sopra uno a Chieti e l'altro in altro cantiere. Io mi sono tolto un grande peso dalla coscienza”. Dunque, il teste ha chiaramente ed espressamente negato che il unitamente agli altri operai Pt_1
presenti sul cantiere mobile, ricevette le istruzioni di limitarsi al trasporto delle merci in ragione della sua qualifica e mansione di autista ed attendere l'arrivo dei mezzi, degli operai a ciò preposti e dei responsabili preposti alla sicurezza per lo scarico della merce, riferendo, di contro, che era prassi che tutti i dipendenti si occupavano di tutto, anche dello scarico, in disparte le specifiche mansioni, da effettuarsi immediatamente dopo l'arrivo dei mezzi traportanti e senza attendere l'arrivo di altre figure professionali e mezzi.
Infine, interrogato sui capitoli di prova articolati da parte resistente, ha negato che, il giorno del sinistro, giunto sul cantiere di San Martino in Pensilis, il dimostrava Pt_1
di avere fretta, avendo necessità di rientrare al più presto a San Salvo.
Le dichiarazioni rese dal teste non possono, da sé sole, essere valutate a Tes_1
sostegno delle argomentazioni dedotte da parte ricorrente, attesa l'evidente inattendibilità e non credibilità del teste medesimo, unitamente al confronto con le altre deposizioni e risultanze probatorie emerse in corso di causa: egli, infatti, ha espressamente ammesso di aver deposto il falso in sede penale - come, peraltro,
Pag. 15 di 31 desumibile ictu oculi dai verbali di udienza e relative fonoregistrazioni del predetto processo penale depositate in atti (cfr. doc. n. 5 fascicolo parte resistente e n. 5 fascicolo terza chiamata) - rendendo, quindi, dichiarazioni del tutto contrarie ed opposte a quelle rese nel presente giudizio (la persona offesa – - non Parte_1
doveva occuparsi dello scarico ma solo di trasportare il materiale .... stavamo aspettando il mezzo per scaricare… era necessario attendere l'arrivo in cantiere, tanto del mezzo dotato di forche, quanto del capo cantiere o del Persona_1
tecnico di cantiere "... lui doveva soltanto arrivare con camion e poi Persona_5
veniva il mezzo per scaricare ... doveva arrivare un mezzo per scaricarli ... non so come si chiama quel mezzo però per scaricare…), di talché non è possibile comprendere quali di esse siano veritiere e quali no;
inoltre, dette dichiarazioni appaiono del tutto sconfessate da quanto dichiarato dagli altri testi escussi nel presente giudizio – come si esporrà in seguito - ciò che ne corrobora ulteriormente la discordanza e contraddittorietà.
Né le dichiarazioni rese nel presente giudizio dal teste hanno trovato Tes_1
conforto in quelle rese dagli altri testi di parte ricorrente.
Invero, il teste , escusso in qualità di coordinatore della Testimone_2
sicurezza della impresa che aveva dato in subappalto i lavori alla società resistente, non ha potuto riferire nulla di rilievo, avendo dichiarato di non essere stato presente sul luogo di esservi giunto solo dopo la verificazione del sinistro, allertato dalle voci che erano iniziate a circolare in paese;
dello stesso tenore sono le dichiarazioni rese dal terzo teste di parte ricorrente, IG. , escusso in qualità di Testimone_3
Direttore dei Lavori del cantiere dove operava la resistente, il quale ha riferito CP_5
di non ricordarsi e di non essere a diretta conoscenza di nulla con riguardo al sinistro.
Pag. 16 di 31 Di contro, il primo teste di parte resistente, IG. , escusso in qualità di Persona_1
dipendente della società resistente con qualifica di preposto all'epoca dei fatti, interrogato sui capitoli di prova articolati da parte resistente, ha confermato la circostanza che i POS di cantiere erano stati correttamente e regolarmente redatti e che il aveva ricevuto precise direttive a cui non si è attenuto, nonché che il Pt_1
ha ricevuto una corretta e specifica formazione per il tipo di lavoro che doveva Pt_1
svolgere sulla base delle mansioni riconosciutegli, in merito riferendo che “Sì, è vero.
Tanto affermo in quanto ero stato io a dargli le direttive… Si, è vero”, mentre, interrogato sui capitoli di prova articolati dalla terza chiamata, ha confermato la circostanza che, il giorno del sinistro, ha dato disposizione al di trasportare Pt_1
l'autocarro già caricato presso il cantiere in San Martino in Pensilis e di attenderlo sul posto fino al suo arrivo unitamente ad altro mezzo con le forche, che serviva per scaricare la merce trasportata, precisando che “Sì, è vero. Il mezzo con le forche è idoneo per determinati lavori”. Di poi, con riguardo alle specifiche mansioni del ha riferito che gli autisti dei mezzi (quindi anche il si occupano solo Pt_1 Pt_1
del trasporto delle merci, le quali vengono scaricate da altri dipendenti sotto le sue direttive ed indicazioni – dichiarando in merito che “Sì, è vero: non tutti possono prendere qualunque mezzo: ognuno fa il suo lavoro” – nonché la circostanza che, il giorno del sinistro, il e gli altri operai presenti in cantiere erano a conoscenza Pt_1
che le operazioni di scarico delle tavole trasportate dal ed il caricamento delle Pt_1
stesse su altro mezzo doveva essere effettuato da uno specifico operaio patentato per le operazioni di scarico merci e da un mezzo con forche su sue direttive, aspettando il suo arrivo sul posto, precisando che “ era l'operaio che doveva Tes_4
occuparsi dello scarico, è lui che porta sempre quel mezzo. Egli ha il patentino della ed un 9.23”. Ancora, ha confermato la circostanza che, il giorno del Per_6 Per_7
sinistro, il invece che attendere il suo arrivo, nonché l'arrivo del mezzo con le Pt_1
Pag. 17 di 31 forche e dell'operaio patentato per lo scarico, decideva, unitamente agli altri lavoratori presenti sul cantiere, di iniziare le operazioni di scarico togliendo le cinghie usate durante il trasporto della merce per accelerare i tempi di lavoro e senza che nessuno avesse detto di farlo, per poi confermare anche la circostanza che sé medesimo, unitamente al mezzo con le forche necessario per scaricare la merce trasportata dal giunse sul cantiere dopo 6/7 minuti da quando si era verificato Pt_1
l'infortunio, in merito riferendo che “Io non c'ero per niente sul posto. Io avevo detto
a di non scaricare e di aspettare me. Anche perché, se non si va a prendere il Pt_1
mezzo con le forche, non si può scaricare”. Dunque, il teste ha riferito che il Pt_1
aveva ricevuto solo le direttive di trasportare la merce presso il cantiere mobile – come da specifiche qualifica e mansioni cui era espressamente adibito – e di attendere il suo arrivo, unitamente al mezzo con le forche necessario per effettuare le operazioni di scarico e del dipendente a ciò preposto e per ciò qualificato e patentato, di talché la decisione di avviare direttamente le operazioni di scarico della merce senza attendere è stata improvvisa e repentina, frutto della sola volontà del lavoratore e dei suoi colleghi presenti in cantiere, al fine di accelerare le operazioni di scarico, così contravvenendo alle indicazioni ed istruzioni in precedenza ricevute.
Infine, interrogato sui capitoli di prova articolati da parte ricorrente, ha confermato la circostanza che, il giorno del sinistro, il si era recato presso il piazzale della Pt_1
società dove si era incontrato con lui, quale preposto della impresa CP_1
resistente, per ricevere istruzioni in ordine giornata lavorativa, in merito precisando che “Quello che mi si chiede è ciò che io faccio tutti i giorni e che ho fatto anche quel giorno. Preparo tutti i giorni la logistica delle macchine”, nonché la circostanza che, in tale sede, istruiva il dipendente circa il trasporto della merce presso il cantiere sito n San Martino in Pensilis. Di contro, in merito alle specifiche istruzioni impartite al lavoratore ai fini dello scarico della merce una volta raggiunto il cantiere con il
Pag. 18 di 31 materiale trasportato con l'autoarticolato ed alle modalità di svolgimento delle operazioni di scarico (imbracatura delle tavole con apposite fasce;
sollevamento dei pannelli;
posa in terra dei pannelli e, successivamente, dell'altro materiale presente sul camion), ha riferito che “Quel tipo di pannello può essere scaricato solo con il mezzo dotato di forche. Le modalità che mi sono state lette sono modalità con le quali non si possono scaricare i pannelli. Quindi, il doveva aspettare che Pt_1
arrivasse il mezzo e, soprattutto, me, che sono il preposto di cantiere. Se non Per_6
ci sono io, non si deve muovere nulla. Se ci fossi stato io, non sarebbe successo nulla… vi erano tre fasce legate da me e da e che i pannelli erano stati Tes_4
caricati presso l'azienda Tecnopack di S. Salvo. Inoltre, noi abbiamo posizionato tre cricchetti certificati… le fascette di ancoraggio erano in numero 3 cricchetti. Il carico dei pannelli è stato fatto da un dipendente Tecnopack, tale , la Persona_8
sera prima. E da dove abbiamo caricato a Contrada Prato, vi sono circa 700 metri”.
Dunque, il teste ha confermato di aver incontrato il per impartirgli le istruzioni Pt_1
sull'attività di lavoro il giorno del sinistro, ma ha negato il contenuto delle istruzioni impartite, le quali non consistevano nell'effettuare direttamente lo scarico della merce una volta raggiunto il cantiere, bensì nell'attendere il suo arrivo, unitamente all'apposito macchinario per lo scarico ed al dipendente addetto e qualificato a tal fine, precisando, altresì, che il materiale era stato caricato sul camion guidato dal la da lui stesso e da un dipendente della impresa fornitrice Tecnopack di San Pt_1
Salvo la sera prima, con apposite fascette di ancoraggio costituite da tre “cricchetti”.
Le su esposte circostanze in punto di fatto sono state confermate anche dal secondo teste di parte resistente, IG. , escusso in qualità di dipendente della Testimone_5
resistente all'epoca dei fatti con qualifica e mansioni di geometra e Direttore CP_5
Tecnico dei lavori, il quale ha in merito riferito che “I POS sono stati redatti prima
Pag. 19 di 31 dell'inizio dei lavori, regolarmente e da quello che è successo, non si è Pt_1
attenuto alla mansione ed alle direttive a lui impartite il giorno precedente. Tanto affermo in quanto insieme a noi organizziamo i cantieri e l'accordo Persona_1
era che il doveva aspettare il mezzo per lo scarico del materiale: si trattava di Pt_1
un mezzo con le forche. Ero presente insieme a quando insieme abbiamo PE
dato le disposizioni al ad ogni operaio che entra in cantiere viene impartito Pt_1
ciò che deve fare e quando vengono assunti viene loro fatta la formazione”. Inoltre, interrogatolo sui capitoli di prova articolati dalla terza chiamata, ha integralmente confermato le circostanze che, il giorno del sinistro, il preposto ha Persona_1
dato disposizione al di trasportare l'autocarro già caricato presso il cantiere in Pt_1
San Martino in Pensilis e di attenderlo sul posto fino al suo arrivo unitamente ad altro mezzo con le forche, che serviva per scaricare la merce trasportata, che il Pt_1
svolgeva unicamente la mansione di autista di autocarro e, in quanto tale, si occupava solo del trasporto delle merci, le quali venivano scaricate da altri dipendenti sotto le direttive ed indicazioni del preposto, che, il giorno del sinistro, il e gli altri Pt_1
operai presenti in cantiere erano a conoscenza che le operazioni di scarico delle tavole trasportate dal ed il caricamento delle stesse su altro mezzo doveva Pt_1
essere effettuato da uno specifico operaio patentato per le operazioni di scarico merci e da un mezzo con forche su direttive del preposto, aspettando il suo arrivo sul posto, nonché che il nell'occasione, invece che attendere l'arrivo del mezzo con le Pt_1
forche, dell'operaio patentato per lo scarico e del preposto, unitamente agli altri lavoratori presenti sul cantiere, decidevano di iniziare le operazioni di scarico togliendo le cinghie usate durante il trasporto della merce per accelerare i tempi di lavoro, senza che nessuno avesse detto loro di farlo, in merito precisando che “… dovevano aspettare il mezzo che stava arrivando. Ero presente io in zona, infatti sono arrivato prima delle ambulanze e ho chiamato il 118: ho avuto risposta da una
Pag. 20 di 31 stazione dei Carabinieri i quali mi hanno detto che era già stato chiamato il 118.
Credo di essere arrivato 5 minuti dopo l'infortunio occorso al Anche perché, Pt_1
sono arrivato prima delle ambulanze”.
Anche il terzo teste di parte resistente, IG. , escusso in qualità di Testimone_6
dipendente della resistente all'epoca dei fatti e presente sul cantiere di lavoro CP_5
il giorno del sinistro, con specifico riferimento alla circostanza relativa alla condotta del al momento del sinistro ed ai relativi compiti e mansioni, nonché alle Pt_1
modalità di svolgimento delle operazioni di scarico della merce, ha riferito che “Noi eravamo pronti per iniziare la giornata di lavoro. Io mi trovavo un po' più lontano, dieci-quindici metri più in là, quando mi sono accorto che avevano iniziato ad effettuare i preparativi per lo scarico. Però, chi glielo avesse ordinato, non lo so. So solo che doveva arrivare un mezzo per scaricare, ina forca o un muletto, ora non ricordo con precisione. Quando siamo andati sul cantiere, già sapevamo che doveva arrivare un mezzo per lo scarico. Tra di noi le cose venivano diffuse, da
[...]
oppure dal geometra Penso che lo sapesse. Io sapevo PE Controparte_6
che doveva arrivare un mezzo per lo scarico”. Dunque, il teste ha dichiarato che gli operai presenti in loco, ivi compreso il erano a conoscenza del fatto che per le Pt_1
operazioni di scarico della merce avrebbero dovuto attendere l'arrivo un mezzo deputato allo scarico, benché si accorse che, ciononostante, il e gli altri Pt_1
dipendenti presenti avevano dato inizio alle predette operazioni senza attendere, pur non sapendo chi avesse impartito detto ordine.
Inoltre, con riguardo all'arrivo sul posto del preposto , ha dichiarato Persona_1
che “Più o meno, i tempi del loro arrivo sono stati quelli che mi avete letto. Sono arrivati entrambi, e : almeno, così mi sembra di ricordare”. PE Per_4
Pag. 21 di 31 Infine, anche il quarto teste di parte resistente, IG. , escusso in qualità di Tes_7
dipendente della società resistente all'epoca dei fatti, ha confermato che “… posso dire che guidava i mezzi come me… gli autisti dei mezzi si occupano Parte_1
solo del trasporto delle merci, le quali vengono scaricate da altri dipendenti sotto le direttive ed indicazioni del preposto o del responsabile del Persona_1
cantiere… Ogni volta che stiamo su un cantiere è sempre così, abbiamo anche delle persone preposte che hanno il patentino per fare il lavoro di scarico, soprattutto con le forche. Relativamente al giorno 24.04.2019 in San Martino in Pensilis, il Pt_8
avrebbe dovuto occuparsi delle operazioni di scarico. Siccome il cantiere è grande, molto esteso, il in quel momento non era vicino a noi, era andato a prendere il Pt_8
mezzo per scaricare, la Terna con le forche. Solitamente, è sempre Persona_1
che si occupa dello scarico dei mezzi d'opera: quando lui non c'è, ci pensa il preposto che quel giorno era Quando io sono arrivato, circa mezz'ora dopo, Per_9
tutti gli operai erano vicino al mezzo d'opera, forse pronti per scaricare… o ero a terra e ho visto , che mi è venuto vicino. Mi sembra di ricordare di Testimone_5
aver sentito la voce di . Ero finito a terra in quanto colpito dai Persona_1
pannelli che sono caduti dal mezzo d'opera…”. Dunque, anche l'ultimo teste ha specificamente confermato che il in quanto autista di mezzi di trasporto delle Pt_1
merci, non era deputato allo scarico del materiale, operazione che, come sempre avveniva anche per altri cantieri della società resistente, avrebbe dovuto essere effettuata con apposito mezzo guidato da altri dipendenti, in particolare da soggetto qualificato munito di altrettanto apposito patentino – che nell'occasione era tale IG.
-, nel rispetto delle indicazioni e sotto la supervisione del preposto Pt_8 PE
, il quale, in quell'occasione sarebbe dovuto arrivare di lì a breve, come poi di
[...]
fatto avvenne in occasione del sinistro per cui è causa.
Pag. 22 di 31 In base alle risultanze della prova orale espletate - tenuto conto della dinamica del sinistro come emersa all'esito dell'istruttoria e delle dichiarazioni rese dai testi ascoltati, in particolare dei colleghi di lavoro del ricorrente presenti sul posto, del preposto e del Direttore Tecnico della società resistente – è possibile affermare che la causa del sinistro è interamente addebitabile alla improvvida condotta tenuta dal
Pt_1
Più nello specifico, è emerso che il era dipendente della società resistente Pt_1
adibito alla mansione di conducente di autocarro e, rivestendo tale qualifica, il giorno del sinistro era stato incaricato solamente di trasportare il materiale fissato sull'autoarticolato di cui era alla guida presso il cantiere sito in San Martino in
Pensilis, con la direttiva specifica, una volta raggiunta detta destinazione, di attendere, unitamente agli altri colleghi operai anch'essi giunti sul posto, l'arrivo del preposto deputato a vigilare e supervisionare le operazioni di scarico del camion, nonché dell'apposito addetto alla guida del mezzo (terna); invece che rispettare le istruzioni ricevute il giorno prima dal preposto, il assieme agli altri colleghi, Pt_1
ha deciso di avviare le operazioni di scarico, nel corso delle quali, dopo essersi messo inizialmente a tal fine alla guida di escavatore per lo scarico, accedendo alla richiesta di uno dei colleghi, è sceso dal predetto mezzo, ha preso le fasce da imbracatura presenti in terra nelle vicinanze del camion per lanciarle al collega nel frattempo salito sullo stesso, allorquando è stato colto dalla caduta di parte del materiale adagiato sul mezzo, venendone travolto.
Orbene, detta condotta è stata realizzata in palese violazione delle direttive ed istruzioni impartite, peraltro con modalità del tutto inusuali, ovvero senza adoperare l'apposito mezzo per lo scarico ed effettuando le operazioni, in parte, manualmente, ovvero scendendo dall'escavatore per lanciare le fasce da imbracatura al collega, ciò che lo ha senza dubbio esposto, in modo arbitrario e repentino, al rischio poi
Pag. 23 di 31 concretizzatosi con la caduta del materiale dal mezzo che lo ha travolto: dunque, la descritta condotta, in quanto realizzata in modo improvvido e senza attendere l'arrivo del mezzo dei soggetti qualificati e deputati all'effettuazione delle operazioni di scarico in sicurezza ed alla relativa vigilanza (preposto, Direttore Tecnico, addetto al mezzo patentato), presenta certamente le caratteristiche per integrare quel “rischio elettivo” di cui alla sopra citata giurisprudenza tale da frapporsi, all'interno del rapporto eziologico, come causa da sé sola idonea a causare un evento del tipo di quello effettivamente verificatosi, al punto da recidere il nesso causale tra una eventuale violazione od omissione da parte del datore di lavoro e l'infortunio occorso, specie se si considera – giova ribadirlo – l'abnormità del comportamento tenuto dal lavoratore e la sua esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive all'uopo ricevute il giorno stesso del sinistro.
E tali valutazioni risultano rafforzate proprio dalla specifica formazione del ricorrente, come documentalmente dimostrato dagli attestati di formazione depositati agli atti (cfr. doc. nn. 6, 7 e 8 fascicolo parte resistente), da cui risulta che il Pt_1
aveva negli anni ricevuto apposita formazione per la guida e l'uso di “escavatori idraulici, pale caricatrici frontali e terne”, nonché di “gru per autocarro” e “carrelli elevatori industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi”, ciò che comprova, in primo luogo, che parte datoriale si è occupata di formare debitamente ed adeguatamente il lavoratore in relazione alle sue specifiche qualifiche e mansioni e, in secondo luogo, che proprio tale formazione, tenuto conto dell'attività che stava svolgendo al momento del sinistro, avrebbe dovuto consentirgli di conoscere il rischio specifico cui andava in contro, sì da indurlo ad astenersi dal porre in essere le operazioni di scarico della merce con tali modalità e senza attendere l'arrivo dei mezzi e dei soggetti a ciò preposti, in palese violazione delle istruzioni ricevute.
Pag. 24 di 31 Né, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, può giungersi a conclusioni dissimili valorizzando la dedotta assenza di controlli e vigilanza durante le operazioni di scarico della merce da parte dei soggetti a ciò deputati: invero, premesso che è acclarato – in quanto non contestato in giudizio e finanche dimostrato dall'istruttoria di causa – che le figure del preposto e del Direttore Tecnico non erano presenti sul cantiere luogo del sinistro al momento dell'infortunio, tale circostanza non può considerarsi dirimente, atteso che, in primo luogo - come programmato nell'imminenza della giornata lavorativa e da istruzioni impartite - il preposto avrebbe dovuto sopraggiungere sul cantiere a distanza di breve tempo, proprio per assistere alle operazioni di scarico e vigilare sulle stesse, assieme ad altro dipendente patentato alla guida del mezzo predisposto per lo scarico, come poi di fatto avvenuto a distanza di pochi minuti (6 o 7) dall'accaduto, e che, in secondo luogo, la dinamica del sinistro, nei termini e con le modalità innanzi descritte e come risultanti dall'istruttoria di causa, si è svolta in modo talmente improvviso e repentino – a cagione della estemporanea ed ingiustificata decisione del e degli altri operai Pt_1
presenti di procedere senza attendere allo scarico della merce dall'autocarro ove era stata riposta – da non potersi addebitare a parte resistente la temporanea assenza o l'omessa vigilanza in ordine al rispetto delle prescrizioni anti-infortunistiche da osservare nello svolgimento di siffatte operazioni.
Vieppiù che dagli atti del giudizio e dalle risultanze istruttorie documentali e orali non è emersa con esattezza la specifica causa del distacco del materiale dal camion e della relativa caduta rovinosa in danno al lavoratore, tenuto conto che dalla stessa relazione del 06.12.2019 prodotta da parte ricorrente (cfr. doc. n. 4 fascicolo CP_3
parte ricorrente cit.), non si è riusciti a comprendere se il carico fosse giunto già non adeguatamente fissato, oppure se, una volta giunto in cantiere e parcheggiato il mezzo, fossero stati gli operai ad avviare le attività di distacco delle cinghie a
Pag. 25 di 31 cricchetto che stabilizzavano il carico, né quale dei lavoratori avesse materialmente provveduto a tanto. In ragione di tanto, non vi sono elementi a sostegno della tesi del ricorrente secondo cui, in occasione del sinistro, sono state violate le norme anti- infortunistiche disciplinanti il fissaggio del carico al di evitarne lo spostamento e la caduta del materiale riposto sul mezzo durante tutte le fasi del trasporto, anche considerato che – come non contestato in giudizio e come finanche emerso nel corso della prova orale, nonché risultante dalla già citata relazione – il sinistro si è CP_3
verificato non già nella fase del trasporto, bensì allorquando l'autoarticolato era già giunto presso il cantiere e regolarmente parcheggiato in una zona pianeggiante, senza che ricorressero condizioni e situazioni di emergenza, circostanza, questa, che comprova ulteriormente che l'infortunio è dipeso dalla estemporanea decisione degli operatori presenti sul posto, ivi compreso il di avviare le operazioni di Pt_1
scarico, non previste per quel momento in assenza dell'arrivo dei soggetti preposti e qualificati e del mezzo a ciò necessario, in violazione delle istruzioni e direttive ricevute.
E tali ultime circostanze, così come innanzi analizzate e valorizzate, risultano dirimenti ed assorbenti al fine di escludere ogni addebito alla resistente e, di CP_5
contro, di imputare la causa dell'infortunio alla esclusiva condotta del lavoratore, anche in raffronto alle deduzioni ed argomentazioni di parte ricorrente in ordine all'omesso aggiornamento del POS, essendo tale circostanza, a tutto concedere, irrilevante, se sol si considera, ancora una volta, che, quand'anche l'infortunio fosse comunque occorso (circostanza, quest'ultima, rimasta comunque indimostrata, né dimostrabile), le operazioni di scarico non sarebbero dovute avvenire in quel frangente e con quelle modalità, in ragione del fatto che i lavoratori, tra cui il – Pt_1
peraltro, come già detto, adeguatamente formati ed informati sulle specifiche attività da compiersi in relazione alle specifiche qualifiche e mansioni – avrebbero dovuto
Pag. 26 di 31 attendere, come da istruzioni impartite, l'arrivo del preposto, con la terna necessaria ad effettuare le operazioni di scarico ed il soggetto patentato all'uopo qualificato.
Peraltro, sempre in relazione a detta argomentazione difensiva, risulta agli atti di causa, in primo luogo, che i POS del 12.02.2019 e del 23.04.2019 prodotti in giudizio
(cfr. doc. nn. 15 e 16 fascicolo parte ricorrente) sono stati valutati “positivamente” dall'Ispettore del Lavoro già in seno al citato procedimento Controparte_7
penale, come emerge dai relativi verbali di udienza e fonoregistrazioni (cfr. doc. n. 11 fascicolo parte ricorrente), e che, in secondo luogo, non sono state inflitte sanzioni di sorta alla società a seguito del sinistro.
Infine, deve anche darsi conto del fatto che nessuno dei testi di parte ricorrente ha validamente confermato che era prassi nei cantieri della società resistente occuparsi anche dello scarico delle merci da parte di soggetti a ciò non preposti, ciò che ulteriormente conferma che l'episodio in cui si è verificato il sinistro per cui è causa è dipeso tra una palese trasgressione – frutto delle improvvida e repentina decisione autonoma degli operai i quel momento presenti, tra cui il – delle prescrizione Pt_1
impartite, trasgressione che, proprio in quanto frutto di una estemporanea volontà dei e dei suoi colleghi, non poteva nell'occasione essere preventivata ed evitata Pt_1
dal datore di lavoro, anche tenuto conto dell'imminente arrivo presso il cantiere del preposto, del mezzo necessario ad effettuare le prefate operazioni di scarico e del soggetto a ciò qualificato e per questo patentato.
Conclusivamente, tenuto conto delle risultanze istruttorie della causa, come innanzi analizzate, deve ritenersi che l'infortunio sul lavoro per cui è causa è ascrivibile integralmente alla condotta del ricorrente, il quale, esorbitando rispetto alle proprie specifiche qualifica e mansioni (autista di autocarro), in violazione delle prescrizioni imposte e delle direttive impartite sull'organizzazione e svolgimento dell'attività
Pag. 27 di 31 lavorativa, ovvero senza attendere il programmato arrivo sul posto delle figure responsabili (preposto e Direttore Tecnico), nonché del mezzo necessario al compimento delle operazioni di scarico della merce (terna) e del soggetto preposto alla sua guida, ha inopinatamente ed estemporaneamente deciso di provvedere in autonomia – unitamente agli altri lavoratori presenti sul cantiere – alle prefate operazioni di scarico, con tempistiche e modalità non previste e contrarie alle istruzioni ricevute, così contribuendo in modo decisivo alla verificazione dell'infortunio che lo ha visto coinvolto;
inoltre, in relazione a tale condotta – oltre a non potersi addebitare al datore di lavoro alcuna violazione di norme anti- infortunistiche, non essendo sato ciò idoneamente dimostrato in giudizio – non può nemmeno ascriversi a parte datoriale di non aver correttamente vigilato circa il rispetto delle norme e delle misure di prevenzione a tutela dei lavoratori, tenuto conto che il soggetto a ciò deputato (ossia il preposto) era previsto che giungesse in loco proprio al fine di sorvegliare e supervisionare le operazioni di scarico, da effettuarsi con l'intervento del mezzo a ciò necessario (terna) guidato dal soggetto per ciò qualificato e patentato, come prescritto da direttive ed istruzioni impartite, di cui tutti i lavoratori, ivi compreso il erano a conoscenza per esserne stati previamente Pt_1
informati nell'imminenza della giornata lavorativa, senza tralasciare il dato, altrettanto dirimente, che il aveva ricevuto specifica formazione negli anni, ciò Pt_1
che avrebbe certamente dovuto consentirgli di sapere che le operazioni di scarico non avrebbero dovuto essere eseguite con quelle tempistiche e quelle modalità, nonché di conoscere il rischio al quale si è esposto contravvenendo alle direttive ed istruzioni ricevute ed andando oltre le sue specifiche qualifiche e mansioni.
In ragione di tanto, l'acclarata insussistenza di addebiti di responsabilità in capo a parte datoriale assorbe e consente di negare l'invocato risarcimento del danno
Pag. 28 di 31 differenziale preteso dal lavoratore , nonché, conseguentemente, del Parte_1
danno riflesso preteso dagli altri ricorrenti in base ai titoli ed alle causali dai medesimi dedotti in ricorso.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, il ricorso va rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite tra parte ricorrente e parte resistente, esse seguono la soccombenza, dovendosi, dunque, porre a carico di parte ricorrente soccombente;
allo stesso modo, seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico di parte ricorrente soccombente le spese di lite nei confronti della terza chiamata, atteso che, in virtù del principio di causalità – di cui quello della soccombenza costituisce precipitato – la chiamata in causa del terzo si è resa necessaria unicamente in ragione della necessità di parte resistente di difendersi e di essere manlevata rispetto al diritto azionato da parte ricorrente ed a quanto da questa prospettato in ricorso, essendo, dunque, quest'ultima che ha dato causa all'instaurazione del giudizio ed al suo protrarsi, quand'anche non abbia proposto alcuna domanda autonoma nei confronti del terzo (Cass. n. 7182/2000; Cass. n.
7674/2008; Cass. n. 7625/2010; Cass. n. 7431/2012; Cass. n. Cass. n. 21823/2021;
Cass. n. 6292/2019; Cass. n. 6144/2024). La liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa
(procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia (scaglione da €
26.001,00 ad € 52.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non
Pag. 29 di 31 particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in € 4.650,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, nonché della terza chiamata, che liquida in € 4.650,00, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Vasto, 03.07.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 30 di 31 Pag. 31 di 31
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 02.07.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 630/2023
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F.: , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ), (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_3
), (C.F.: ), C.F._5 Parte_5 C.F._6
(C.F.: ), tutti rappresentati e difesi dagli Parte_6 C.F._7
Avv. A. Sallustio (C.F.: ) e (C.F.: C.F._8 Parte_7
) C.F._9
Ricorrente
CONTRO
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. N. Lipartiti (C.F.:
) C.F._10 Resistente
E
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. E. Guastadisegni (C.F.:
) C.F._11
Terza chiamata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.12.2023, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio la società al fine di domandare – nelle Controparte_1
loro rispettive qualità di lavoratore e dei di lui familiari indicate in ricorso -, previo accertamento della responsabilità della società convenuta per l'infortunio sul lavoro occorso a in data 24.04.2019, il loro diritto al risarcimento dei danni Parte_1
patiti in conseguenza del prefato infortunio, come complessivamente quantificati in ricorso, con conseguente condanna di parte resistente alla corresponsione del predetto risarcimento.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto:
- che ha prestato la propria attività lavorativa in favore della Parte_1
società resistente dal 12.03.2018, con mansioni di conducente di autocarro;
- che, in data 24.04.2019, verso le ore 06:30, , dopo essersi recato Parte_1
presso il piazzale della società convenuta per incontrarsi con Persona_1
preposto della medesima società, al fine di ricevere istruzioni circa la giornata lavorativa e dopo aver ricevuto dette istruzioni, con particolare riferimento al trasporto presso il cantiere mobile della società sito in San Martino CP_1
in Pensilis, Contrada Laudadio, del materiale sull'autoarticolato targato
Pag. 2 di 31 BR655BB con semirimorchio targato CH04942 – istruzioni che, in base alle indicazioni ricevute dal preposto, prevedevano lo scarico del materiale trasportato per mezzo di escavatore già presente in cantiere, unitamente ad altri dipendenti che sarebbero anch'essi giunti in loco -, recatosi, come da istruzioni sul luogo di lavoro ed avviate, come da istruzioni impartite, le operazioni di scarico, posto in sicurezza il mezzo e accingendosi a salire a bordo dell'escavatore, alla richiesta del collega di lanciargli le fasce che aveva dimenticato a terra prima di salire sul mezzo, lanciate le fasce al predetto collega e voltosi per risalire sull'escavatore, veniva travolto da alcuni pannelli che cadevano dal camion sul suo corpo, colpendolo prevalentemente sulla parte sinistra del corpo e provocandogli lo schiacciamento di tutta la gamba;
- che, in data 26.04.2019, – dopo essere stato trasportato Parte_1
nell'imminenza dell'infortunio al Pronto Soccorso dell'Ospedale di S. Timoteo in Termoli, per poi essere trasferito subito dopo all'Ospedale “A. Cardarelli” di
Campobasso nel reparto U.O. Chirurgia Vascolare – veniva sottoposto, in conseguenza del predetto infortunio e delle lesioni riportate, all'amputazione coscia sinistra al terzo medio;
- che l'infortunio occorso a e le conseguenze che ne se non Parte_1
derivate in termini di danni patiti sono da addebitarsi alla condotta colposa del datore di lavoro, il quale avrebbe violato le norme anti-infortunistiche e le prescrizioni a tutela dei lavoratori afferenti alle specifiche modalità di svolgimento delle operazioni di trasporto e scarico delle merci ed omesso le dovute informazioni e formazione dei lavoratori medesimi, nonché in assenza della dovuta vigilanza e sorveglianza;
- che, percependo in ragione del descritto infortunio sul lavoro la sola rendita
INAIL, a spetterebbe il risarcimento del danno differenziale, a Parte_1
Pag. 3 di 31 titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, come quantificati analiticamente in ricorso per ciascuna posta economica invocata;
- che i familiari del a cagione dell'infortunio occorso al parente ed alle Pt_1
conseguenze che ne sono derivate in termini di lesioni subite e di invalidità permanente – ciò che ha reso necessaria la presenza dei familiari medesimi per ogni suo elementare movimento e/o necessità della vita quotidiana – hanno anch'essi patito un danno non patrimoniale, questo identificato nelle conseguenze in termini di sofferenze morali e patologiche (quali depressione, angoscia, ansia, insonnia), sì da legittimare la pretesa risarcitoria del danno riflesso.
Tanto premesso, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità civile del rappresentante legale pro- tempore della Controparte_1
nella determinazione dell'infortunio sul lavoro di cui in premessa, subito dal
[...]
dipendente in data 24.04.2019; conseguentemente condannare il Parte_1
rappresentante legale pro- tempore della al risarcimento a Controparte_1
favore del ricorrente e dei familiari, - quantificate per quest'ultimi , in ragione delle loro rispettive qualità- di tutti i danni, subiti in conseguenza dell'infortunio “de quo” che si quantificano, complessivamente, in € 2.000.000,00 o comunque, nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito della espletanda fase istruttoria;
il tutto con la rivalutazione monetaria ed interessi dall'evento al saldo effettivo”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitasi in giudizio, parte resistente, in via preliminare e in rito, ha eccepito l'improcedibilità del ricorso promosso da e in qualità di Parte_1 Parte_2
genitori esercenti la potestà genitoriale sui minori e , Parte_3 Parte_4 [...]
, e in ragione del mancato Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_6
Pag. 4 di 31 espletamento della procedura di negoziazione assistita, nonché domandato chiamarsi in causa la compagnia di assicurazioni società e, nel Controparte_2
merito, ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, ovvero, in subordine, la rideterminazione in minus del quantum debeatur richiesto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitasi in giudizio a seguito di autorizzazione alla chiamata in causa, la terza chiamata ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, ovvero, in subordine, la rideterminazione in minus del quantum debeatur richiesto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
In parte rinunciate ed in parte rigettate le eccezioni pregiudiziali ed in rito sollevate da parte resistente, la causa è stata istruita a mezzo dello svolgimento delle prove orali ammesse, per poi essere rinviata per discussione all'odierna udienza, svoltasi a mezzo di scambio di note d trattazione scritta in sostituzione di udienza a termini dell'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di vagliare la responsabilità dell'odierna resistente ai sensi dell'art. 2087 c.c., previa verifica se vi sia stato un inadempimento agli obblighi prescritti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro che possano aver cagionato – o concorso a cagionare – il danno subito dal ricorrente – e, Parte_1
in termini di danno riflesso, dai di lui familiari, parimenti ricorrenti nel presente procedimento -, ciò che costituisce il presupposto logico-giudico per accertare, in primo luogo, la sussistenza o meno del diritto dei ricorrenti medesimo al risarcimento dell'invocato danno differenziale da parte del datore di lavoro e, in secondo luogo, in
Pag. 5 di 31 caso di accertamento della prefata responsabilità risarcitoria, il diritto della società resistente datrice di lavoro ad essere manlevata dalla compagnia di assicurazione terza chiamata, come da apposita domanda di regresso/manleva azionata nei confronti di quest'ultima.
Preliminarmente, deve osservarsi come l'art. 2087 c.c. - norma di chiusura del sistema di prevenzione e di sicurezza nel rapporto di lavoro che impone all'imprenditore di adottare tutte le misure e le cautele atte a preservare l'integrità psicofisica dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche concrete dei luoghi di lavoro e, in generale, della realtà aziendale - non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, in quanto detta responsabilità va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, non potendosi esigere da parte del datore di lavoro la predisposizione di misure idonee a fronteggiare le cause di infortunio imprevedibili (tra i più recenti Cass. n. 8911/2019; Cass. n. 14066/2019;
Cass. n. 1509/2021; Cass. n. 9120/2024). Trattasi, dunque, di una fattispecie riconducibile all'alveo della responsabilità contrattuale, venendo in rilievo la violazione di specifici obblighi di protezione e sicurezza del lavoratore in capo al datore di lavoro che scaturiscono direttamente dal rapporto lavorativo, ossia dal contratto, di talché devono trovare applicazione i generali principi di riparto probatorio in materia di inadempimento delle obbligazioni ai sensi degli artt. 2697 e
1218 c.c., secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, ma senza dover anche provare la colpa del debitore convenuto, sul quale grava l'onere della
Pag. 6 di 31 prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o da altro fatto estintivo dell'obbligo (ex multis SS.UU. n. 13533/2001; Cass. n.
13674/2006; Cass. n. 15659/2011; Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019; Cass. n.
3996/2020; Cass. n. 1269/2022).
Più nello specifico, si è sostenuto che “La prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell'art. 2087 cod.civ., richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l'inadempimento, sia degli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.c.” (Cass. n.
16003/2007; Cass. n. 34/2016; Cass. n. 10319/2017; Cass. n. 14467/2017; Cass. n.
Cass. n. 26495/2018; Cass. n. 24742/2018; Cass. n. 28516/2019; Cass. n. 1269/2022 cit.; Cass. n. 9210/2024 cit.).
In sintesi, i principi guida in materia sono i seguenti: a) elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. è la colpa, quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore, nel senso che l'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall'art. 41, comma 2, Cost (ex multis Cass. n. 6337/2012; Cass. n. 6002/2012; Cass. n.
14102/2012); b) gli indici della nocività dell'ambiente lavorativo, che devono essere indicati dal lavoratore, non sono altro che i concreti fattori di rischio, circostanziati in
Pag. 7 di 31 ragione delle modalità della prestazione lavorativa, e tale allegazione rientra nell'ambito dei fatti che devono essere indicati da colui che agisce deducendo l'inadempimento datoriale, nel senso che l'estensione della norma di protezione di cui all'art. 2087 c.c., sulla cui violazione è fondato l'inadempimento contrattuale, necessariamente postula l'identificazione della concreta fattispecie e delle specifiche modalità del fatto cui ricondurre quell'obbligo di protezione, cioè una compiuta identificazione degli indici di rischio e di pericolosità dell'ambiente lavorativo in cui la prestazione viene resa, con particolare riguardo alle misure di sicurezza cosiddette innominate, che non conseguono da più specifiche disposizioni di legge.
Sul punto, si è sostenuto, altresì, che, posto che l'inadempimento esprime la qualificazione giuridica di una determinata condotta, commissiva o omissiva, adottata in violazione di un obbligo preesistente, ciò comportando che la relativa allegazione debba modularsi in relazione alle caratteristiche ed al contenuto di tale obbligo (ex multis Cass. n. 29909/2021) e che, nello specifico, l'art. 2087 c.c. pone un generale obbligo di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, senza ulteriori specificazioni in merito alle condotte omissive e commissive destinate a sostanziarlo, l'onere di allegazione del lavoratore non può estendersi fino a comprendere anche l'individuazione delle specifiche “norme di cautela violate”, specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate ma di casi in cui molteplici e differenti possono essere le modalità di conformazione del luogo di lavoro ai requisiti di sicurezza;
è, invece, necessario che il lavoratore alleghi la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ed il nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo e il danno psicofisico sofferto, incombendo a questo punto su parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo
Pag. 8 di 31 tecnicamente possibile, i rischi esistenti (Cass. n. 15/2023; Cass. n. 25217/2023;
Cass. n. 9120/2024 cit.).
Con specifico riguardo al nesso di causalità tra l'infortunio (o la malattia, o il decesso) e l'attività professionale, la relativa prova, a carico del lavoratore, può essere data anche in via di «probabilità qualificata», da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici
(ex multis Cass. n. 19047/2006; Cass. n. 18270/2010; Cass. n. 17354/2021; Cass. n.
5814/2022).
E, sempre in materia di nesso causale – con specifico riguardo alla condotta del lavoratore che possa eventualmente aver cagionato o concorso a cagionare il danno da lui subito, sì da escludere, oppure ridurre, la responsabilità datoriale, in omaggio ai principi dettati dall'art. 1227 c.c. (Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e
l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza) - devono richiamarsi, altresì, i consolidati principi secondo cui le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore anche dagli incidenti ascrivibili a sua imperizia, negligenza ed imprudenza, atteso che la dimensione dell'obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro comporta che questi sia tenuto a proteggere l'incolumità dei lavoratori e a prevenire anche i rischi insiti nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia dei medesimi nell'esecuzione della prestazione, dimostrando di aver posto in essere ogni precauzione a tal fine idonea, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore, sia quando, pur avendo
Pag. 9 di 31 adottate le necessarie misure, non accerti e vigili affinché queste siano di fatto rispettate da parte del dipendente (Cass. n. 4075/2004; Cass. n. 27127/2013; Cass. n.
2209/2016; Cass. n. 798/2017; 16026/2018). In altri termini, la responsabilità del datore di lavoro, nel caso di danno alla salute subito dal lavoratore, è esclusa se il danno è provocato da una condotta di quest'ultimo del tutto atipica ed eccezionale rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute in modo da porsi come causa esclusiva dell'evento dannoso, dovendosi parlare, in queste ipotesi, di “rischio elettivo”, per tale intendendosi una condotta personalissima del lavoratore, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa e tale da creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità di lavoro e da porsi come causa esclusiva dell'evento, sì da interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata (Cass. n.
7127/2007; Cass. n. 21694/2011; Cass. n. 12779/2012; Cass. n. 28786/2014; Cass. n.
7313/2016; Cass. n. 798/2017 cit.; Cass. n. 2649/2019; Cass. n. 3763/2021), con la diretta conseguenza che può essere escluso il concorso di colpa del lavoratore ove l'infortunio sia avvenuto a causa della organizzazione stessa del ciclo lavorativo, impostata con modalità contrarie alle norme finalizzate alla prevenzione degli infortuni, o comunque contraria ad elementari regole di prudenza, mentre, di contro, la condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità unicamente quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, sì da porsi come causa esclusiva dell'evento, cioè quando la condotta del lavoratore, del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell'evento (Cass. n. 4075/2004 cit.; Cass. n. 3786/2009; Cass. n. 12538/2019; Cass.
n. 8988/2020; Cass. n. 37833/2022; Cass. n. 36855/2022).
Pag. 10 di 31 Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, deve anzitutto vagliarsi analiticamente la dinamica dell'infortunio sul lavoro per cui è causa, al fine di verificare la sussistenza di eventuali addebiti a parte datoriale, in termini di omissioni o, comunque, violazioni di norme anti-infortunistiche poste a tutela dei lavoratori che abbiano causato o concorso a causare l'infortunio.
A tal riguardo, risulta pacifico – in quanto in parte non contestato ed in parte documentalmente provato in giudizio – che l'attività lavorativa da svolgersi nella data del 24.04.2019 doveva consistere nel trasporto, a mezzo di autoarticolato, di materiale da lavoro (cordoli, rete elettrosaldata e murali in legno per il successivo posizionamento dei pacchi di pannelli in legno posizionati sul mezzo uno sull'altro) nel cantiere mobile della società sito in San Martino in Pensilis, materiale CP_1
da scaricarsi a mezzo di apposito macchinario e con la partecipazione di più operai, sulla base delle istruzioni impartite dal preposto della impresa convenuta, PE
, il quale aveva personalmente provveduto il giorno antecedente al carico del
[...]
camion, come anche comprovato dal documento redatto dalla impresa stessa e trasmesso all di Termoli in data 27.01.2020, documento recante, tra l'altro, CP_3
data, destinazione del materiale, la modalità di carico (assicurato con fasce di ancoraggio LC 2000 daN omologato secondo la norma EN 12195-2) (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente); il giunto in loco alla guida dell'autoarticolato con Pt_1
semirimorchio trasportante il materiale in questione, scendeva dal mezzo e si poneva alla guida dell'escavatore per effettuare le operazioni di scarico, assieme ad altri operai parimenti giunti presso il cantiere, taluni dei quali si erano impegnati nello sganciare le cinghie “a cricchetto” atte a stabilizzare il carico sul camion durante il trasporto;
a quel punto, il collega , precedentemente salito sulla rete Persona_2
elettrosaldata posta sull'autoarticolato per procedere all'imbracatura dei pannelli, gli
Pag. 11 di 31 chiedeva di lanciargli le apposite fasce da imbracatura che aveva dimenticato a terra prima di salire sul mezzo;
quindi, a seguito di tale richiesta, il scendeva Pt_1
dall'escavatore prendeva le fasce e le lanciava al collega e, dopo essersi girato per risalite sull'escavatore, improvvisamente veniva travolto da alcuni pannelli che cadevano dal camion.
Tanto premesso in ordine alla dinamica del sinistro e dovendosi, come detto, indagarne le cause ai fini di eventuali addebiti di responsabilità, il primo teste di parte ricorrente, IG. , escusso in qualità di dipendente della società Testimone_1
resistente presente ed operante il giorno del sinistro, contraddicendosi rispetto a quanto dichiarato come testimone in sede penale – i cui verbali di udienza e relative fonoregistrazioni sono state depositate agli atti (cfr. doc. n. 5 fascicolo parte resistente), quindi ammettendo di aver deposto il falso detta sede, ha riferito che
“Quella mattina attendevo alla stazione di Petacciato l'arrivo del furgone che mi portasse al lavoro. Salito sul furgone ho appreso che dovevamo aspettare l'arrivo del camion con il sig. in quanto dovevamo scaricare un carrellone che Parte_1
aveva il materiale sopra. Dopo poco tempo è arrivato e tutti ci siamo messi a disposizione, per scaricare questo camion. Eravamo , tale Persona_3 Per_2
di cui non ricordo il cognome, più un altro ragazzo: in tutto eravamo quattro o cinque persone. E' arrivato il camion, abbiamo aperto i cancelli del cantiere e abbiamo iniziato a togliere le cinte che mantenevano il carico, che consisteva in cordoli per marciapiedi e blocchi per pali della corrente e sopra a questi vi era la rete elettrosaldata e sopra la rete c'erano dei pannelli. Se mal non ricordo, quattro pacchi di pannelli: ogni pannello era di 50 per 2,50 circa. I pannelli erano posizionati l'uno vicino all'altro in modo da non potersi prelevare con le cinte.
Allora ha preso l'escavatore – cose che facevamo in tutti i cantieri – e Parte_1
Pag. 12 di 31 ha cercato di distanziare un po' i pannelli, per far passare le cinte. Questo perché chi era salito sul camion aveva dimenticato di prenderle, quindi si è resa necessaria la manovra di distanziamento, per poter posizionare le cinte. Poiché io non riuscivo a far passare le cinte sotto i pannelli in quanto non ci arrivavo, , più alto di me, Pt_1
ha preso le cinte e le ha buttate sopra al sig. , quello di cui non ricordo il Per_2
cognome. Il sig. che era salito sull'escavatore, è sceso e si è avvicinato per Pt_1
poter buttare le cinte al sig. . Nel momento in cui ci siamo girati – poiché Per_2
il sig. doveva agganciare le cinte – i pannelli sono venuti giù. Ricordo che Per_2
mio cognato, , diede un grido e al sentirlo mi sono spostato ancora di Persona_3
più, cadendo sul cingolo dell'escavatore e facendomi male. I pannelli sono finiti sulla gamba di Al posto suo ci dovevo essere io… Posso solo dire che, a mio Parte_1
parere, il camion era caricato male, poiché i pannelli non potevano stare sulla rete elettrosaldata”. Il teste, quindi, ha confermato la dinamica del sinistro, così come dedotto in ricorso e come non contestato, oltre che documentalmente provato in giudizio, aggiungendo di ritenere che il materiale era stato caricato in modo non consono sul camion da dove doveva essere scaricato.
Di poi, il teste, ha proseguito riferendo che “… non ho mai avuto formazione o fatto formazione per lo scarico. Sapevamo che quando arrivava il materiale, doveva essere scaricato e basta. Non so se ho firmato qualcosa, a mia insaputa: posso dire di non aver mai fatto formazione”. Ancora, in ordine alla circostanza relativa alla presenza o meno sul cantiere al momento del sinistro di figure responsabili, ha dichiarato che “Non c'era nessuno: eravamo solo noi. Non c'era né Persona_1
né . Se mal non ricordo, ci avevano detto altri operai che il sig. era in un Per_4 Per_4
altro cantiere mentre il sig. era a Chieti, perché l'avevano lì chiamato. Non PE
dovevamo aspettare nessun mezzo prima di effettuare lo scarico. Quello che ho detto nel penale, l'ho detto perché sono stato costretto. Ho detto il falso, ho sempre
Pag. 13 di 31 dichiarato il falso sul penale. Quando siamo rientrati la sera ci hanno chiamati in ufficio e ci hanno detto – c'era il sig. - che avremmo dovuto dire che CP_4
portavamo il caschetto, i guanti e che dovevamo scaricare a mano. Volevo arrivare alla pensione con invece, quando è scaduto, il contratto non mi è stato CP_1
rinnovato. Quel ragazzo era un padre di famiglia, aveva un bambino Parte_1
di pochi mesi: io non posso portare il rimorso nella coscienza. Aggiungo che ho tenuto la sua gamba venti o trenta minuti, fino all'arrivo dell'ambulanza, stringendogli la gamba con la cinta dei pantaloni. Lui era forte al punto di riuscire a trascinarmi fino ad un metro circa di distanza dal luogo dell'incidente, dove è rimasto ad aspettare i soccorsi”. Quindi, il teste ha espressamente dichiarato che, al momento dell'infortunio, non vi erano figure preposte alla vigilanza delle operazioni di scarico e che non si doveva attendere alcun mezzo prima di effettuare lo scarico in sicurezza, aggiungendo di essere stato costretto a deporre il falso nel processo penale, ossia di dover riferire che si doveva scaricare a mano e che tutti gli operai erano muniti di dispositivi di protezione (guanti e casco), anche al fine di preservare il rapporto di lavoro con la società resistente.
Inoltre, interrogato sui capitoli di prova articolati dalla terza chiamata, ha confermato le risposte date sui capitoli di prova articolati da parte ricorrente, come testé riportate, confermandole integralmente, in merito riferendo che “… Sul cantiere non dovevamo aspettare nessun mezzo. Vi era un escavatore: quando arrivavano i mezzi, andavano scaricati. Non dovevamo attendere neanche delle persone. Confermo che egli era autista. Aggiungo che, però, sul cantiere si fa di tutto”.
Inoltre, con specifico riguardo alle mansioni di autista del ricorrente, deputato unicamente al trasporto delle merci, le quali dovrebbero essere scaricate da altri dipendenti sotto le direttive ed indicazioni del preposto ha riferito Persona_1
che “A me non risulta. Ribadisco che sul cantiere, chi prima arriva, nel senso che sta
Pag. 14 di 31 sul posto, provvede allo scarico”, per poi negare recisamente che, il giorno del sinistro, , invece che attendere l'arrivo del mezzo con le forche, Parte_1
dell'operaio patentato per lo scarico e del preposto unitamente agli Persona_1
altri lavoratori presenti sul cantiere di Sn Martino in Pensilis, decideva autonomamente di iniziare le operazioni di scarico togliendo le cinghie usate durante il trasporto della merce per accelerare i tempi di lavoro e senza che nessuno avesse detto loro di farlo, all'uopo dichiarando che “Non è vero niente… Loro non c'erano, io non li ho visti. Come battuta, potrei dire che sono arrivati 6 o 7 giorni dopo. Ho già riferito che loro erano in altri cantieri, come ho detto sopra uno a Chieti e l'altro in altro cantiere. Io mi sono tolto un grande peso dalla coscienza”. Dunque, il teste ha chiaramente ed espressamente negato che il unitamente agli altri operai Pt_1
presenti sul cantiere mobile, ricevette le istruzioni di limitarsi al trasporto delle merci in ragione della sua qualifica e mansione di autista ed attendere l'arrivo dei mezzi, degli operai a ciò preposti e dei responsabili preposti alla sicurezza per lo scarico della merce, riferendo, di contro, che era prassi che tutti i dipendenti si occupavano di tutto, anche dello scarico, in disparte le specifiche mansioni, da effettuarsi immediatamente dopo l'arrivo dei mezzi traportanti e senza attendere l'arrivo di altre figure professionali e mezzi.
Infine, interrogato sui capitoli di prova articolati da parte resistente, ha negato che, il giorno del sinistro, giunto sul cantiere di San Martino in Pensilis, il dimostrava Pt_1
di avere fretta, avendo necessità di rientrare al più presto a San Salvo.
Le dichiarazioni rese dal teste non possono, da sé sole, essere valutate a Tes_1
sostegno delle argomentazioni dedotte da parte ricorrente, attesa l'evidente inattendibilità e non credibilità del teste medesimo, unitamente al confronto con le altre deposizioni e risultanze probatorie emerse in corso di causa: egli, infatti, ha espressamente ammesso di aver deposto il falso in sede penale - come, peraltro,
Pag. 15 di 31 desumibile ictu oculi dai verbali di udienza e relative fonoregistrazioni del predetto processo penale depositate in atti (cfr. doc. n. 5 fascicolo parte resistente e n. 5 fascicolo terza chiamata) - rendendo, quindi, dichiarazioni del tutto contrarie ed opposte a quelle rese nel presente giudizio (la persona offesa – - non Parte_1
doveva occuparsi dello scarico ma solo di trasportare il materiale .... stavamo aspettando il mezzo per scaricare… era necessario attendere l'arrivo in cantiere, tanto del mezzo dotato di forche, quanto del capo cantiere o del Persona_1
tecnico di cantiere "... lui doveva soltanto arrivare con camion e poi Persona_5
veniva il mezzo per scaricare ... doveva arrivare un mezzo per scaricarli ... non so come si chiama quel mezzo però per scaricare…), di talché non è possibile comprendere quali di esse siano veritiere e quali no;
inoltre, dette dichiarazioni appaiono del tutto sconfessate da quanto dichiarato dagli altri testi escussi nel presente giudizio – come si esporrà in seguito - ciò che ne corrobora ulteriormente la discordanza e contraddittorietà.
Né le dichiarazioni rese nel presente giudizio dal teste hanno trovato Tes_1
conforto in quelle rese dagli altri testi di parte ricorrente.
Invero, il teste , escusso in qualità di coordinatore della Testimone_2
sicurezza della impresa che aveva dato in subappalto i lavori alla società resistente, non ha potuto riferire nulla di rilievo, avendo dichiarato di non essere stato presente sul luogo di esservi giunto solo dopo la verificazione del sinistro, allertato dalle voci che erano iniziate a circolare in paese;
dello stesso tenore sono le dichiarazioni rese dal terzo teste di parte ricorrente, IG. , escusso in qualità di Testimone_3
Direttore dei Lavori del cantiere dove operava la resistente, il quale ha riferito CP_5
di non ricordarsi e di non essere a diretta conoscenza di nulla con riguardo al sinistro.
Pag. 16 di 31 Di contro, il primo teste di parte resistente, IG. , escusso in qualità di Persona_1
dipendente della società resistente con qualifica di preposto all'epoca dei fatti, interrogato sui capitoli di prova articolati da parte resistente, ha confermato la circostanza che i POS di cantiere erano stati correttamente e regolarmente redatti e che il aveva ricevuto precise direttive a cui non si è attenuto, nonché che il Pt_1
ha ricevuto una corretta e specifica formazione per il tipo di lavoro che doveva Pt_1
svolgere sulla base delle mansioni riconosciutegli, in merito riferendo che “Sì, è vero.
Tanto affermo in quanto ero stato io a dargli le direttive… Si, è vero”, mentre, interrogato sui capitoli di prova articolati dalla terza chiamata, ha confermato la circostanza che, il giorno del sinistro, ha dato disposizione al di trasportare Pt_1
l'autocarro già caricato presso il cantiere in San Martino in Pensilis e di attenderlo sul posto fino al suo arrivo unitamente ad altro mezzo con le forche, che serviva per scaricare la merce trasportata, precisando che “Sì, è vero. Il mezzo con le forche è idoneo per determinati lavori”. Di poi, con riguardo alle specifiche mansioni del ha riferito che gli autisti dei mezzi (quindi anche il si occupano solo Pt_1 Pt_1
del trasporto delle merci, le quali vengono scaricate da altri dipendenti sotto le sue direttive ed indicazioni – dichiarando in merito che “Sì, è vero: non tutti possono prendere qualunque mezzo: ognuno fa il suo lavoro” – nonché la circostanza che, il giorno del sinistro, il e gli altri operai presenti in cantiere erano a conoscenza Pt_1
che le operazioni di scarico delle tavole trasportate dal ed il caricamento delle Pt_1
stesse su altro mezzo doveva essere effettuato da uno specifico operaio patentato per le operazioni di scarico merci e da un mezzo con forche su sue direttive, aspettando il suo arrivo sul posto, precisando che “ era l'operaio che doveva Tes_4
occuparsi dello scarico, è lui che porta sempre quel mezzo. Egli ha il patentino della ed un 9.23”. Ancora, ha confermato la circostanza che, il giorno del Per_6 Per_7
sinistro, il invece che attendere il suo arrivo, nonché l'arrivo del mezzo con le Pt_1
Pag. 17 di 31 forche e dell'operaio patentato per lo scarico, decideva, unitamente agli altri lavoratori presenti sul cantiere, di iniziare le operazioni di scarico togliendo le cinghie usate durante il trasporto della merce per accelerare i tempi di lavoro e senza che nessuno avesse detto di farlo, per poi confermare anche la circostanza che sé medesimo, unitamente al mezzo con le forche necessario per scaricare la merce trasportata dal giunse sul cantiere dopo 6/7 minuti da quando si era verificato Pt_1
l'infortunio, in merito riferendo che “Io non c'ero per niente sul posto. Io avevo detto
a di non scaricare e di aspettare me. Anche perché, se non si va a prendere il Pt_1
mezzo con le forche, non si può scaricare”. Dunque, il teste ha riferito che il Pt_1
aveva ricevuto solo le direttive di trasportare la merce presso il cantiere mobile – come da specifiche qualifica e mansioni cui era espressamente adibito – e di attendere il suo arrivo, unitamente al mezzo con le forche necessario per effettuare le operazioni di scarico e del dipendente a ciò preposto e per ciò qualificato e patentato, di talché la decisione di avviare direttamente le operazioni di scarico della merce senza attendere è stata improvvisa e repentina, frutto della sola volontà del lavoratore e dei suoi colleghi presenti in cantiere, al fine di accelerare le operazioni di scarico, così contravvenendo alle indicazioni ed istruzioni in precedenza ricevute.
Infine, interrogato sui capitoli di prova articolati da parte ricorrente, ha confermato la circostanza che, il giorno del sinistro, il si era recato presso il piazzale della Pt_1
società dove si era incontrato con lui, quale preposto della impresa CP_1
resistente, per ricevere istruzioni in ordine giornata lavorativa, in merito precisando che “Quello che mi si chiede è ciò che io faccio tutti i giorni e che ho fatto anche quel giorno. Preparo tutti i giorni la logistica delle macchine”, nonché la circostanza che, in tale sede, istruiva il dipendente circa il trasporto della merce presso il cantiere sito n San Martino in Pensilis. Di contro, in merito alle specifiche istruzioni impartite al lavoratore ai fini dello scarico della merce una volta raggiunto il cantiere con il
Pag. 18 di 31 materiale trasportato con l'autoarticolato ed alle modalità di svolgimento delle operazioni di scarico (imbracatura delle tavole con apposite fasce;
sollevamento dei pannelli;
posa in terra dei pannelli e, successivamente, dell'altro materiale presente sul camion), ha riferito che “Quel tipo di pannello può essere scaricato solo con il mezzo dotato di forche. Le modalità che mi sono state lette sono modalità con le quali non si possono scaricare i pannelli. Quindi, il doveva aspettare che Pt_1
arrivasse il mezzo e, soprattutto, me, che sono il preposto di cantiere. Se non Per_6
ci sono io, non si deve muovere nulla. Se ci fossi stato io, non sarebbe successo nulla… vi erano tre fasce legate da me e da e che i pannelli erano stati Tes_4
caricati presso l'azienda Tecnopack di S. Salvo. Inoltre, noi abbiamo posizionato tre cricchetti certificati… le fascette di ancoraggio erano in numero 3 cricchetti. Il carico dei pannelli è stato fatto da un dipendente Tecnopack, tale , la Persona_8
sera prima. E da dove abbiamo caricato a Contrada Prato, vi sono circa 700 metri”.
Dunque, il teste ha confermato di aver incontrato il per impartirgli le istruzioni Pt_1
sull'attività di lavoro il giorno del sinistro, ma ha negato il contenuto delle istruzioni impartite, le quali non consistevano nell'effettuare direttamente lo scarico della merce una volta raggiunto il cantiere, bensì nell'attendere il suo arrivo, unitamente all'apposito macchinario per lo scarico ed al dipendente addetto e qualificato a tal fine, precisando, altresì, che il materiale era stato caricato sul camion guidato dal la da lui stesso e da un dipendente della impresa fornitrice Tecnopack di San Pt_1
Salvo la sera prima, con apposite fascette di ancoraggio costituite da tre “cricchetti”.
Le su esposte circostanze in punto di fatto sono state confermate anche dal secondo teste di parte resistente, IG. , escusso in qualità di dipendente della Testimone_5
resistente all'epoca dei fatti con qualifica e mansioni di geometra e Direttore CP_5
Tecnico dei lavori, il quale ha in merito riferito che “I POS sono stati redatti prima
Pag. 19 di 31 dell'inizio dei lavori, regolarmente e da quello che è successo, non si è Pt_1
attenuto alla mansione ed alle direttive a lui impartite il giorno precedente. Tanto affermo in quanto insieme a noi organizziamo i cantieri e l'accordo Persona_1
era che il doveva aspettare il mezzo per lo scarico del materiale: si trattava di Pt_1
un mezzo con le forche. Ero presente insieme a quando insieme abbiamo PE
dato le disposizioni al ad ogni operaio che entra in cantiere viene impartito Pt_1
ciò che deve fare e quando vengono assunti viene loro fatta la formazione”. Inoltre, interrogatolo sui capitoli di prova articolati dalla terza chiamata, ha integralmente confermato le circostanze che, il giorno del sinistro, il preposto ha Persona_1
dato disposizione al di trasportare l'autocarro già caricato presso il cantiere in Pt_1
San Martino in Pensilis e di attenderlo sul posto fino al suo arrivo unitamente ad altro mezzo con le forche, che serviva per scaricare la merce trasportata, che il Pt_1
svolgeva unicamente la mansione di autista di autocarro e, in quanto tale, si occupava solo del trasporto delle merci, le quali venivano scaricate da altri dipendenti sotto le direttive ed indicazioni del preposto, che, il giorno del sinistro, il e gli altri Pt_1
operai presenti in cantiere erano a conoscenza che le operazioni di scarico delle tavole trasportate dal ed il caricamento delle stesse su altro mezzo doveva Pt_1
essere effettuato da uno specifico operaio patentato per le operazioni di scarico merci e da un mezzo con forche su direttive del preposto, aspettando il suo arrivo sul posto, nonché che il nell'occasione, invece che attendere l'arrivo del mezzo con le Pt_1
forche, dell'operaio patentato per lo scarico e del preposto, unitamente agli altri lavoratori presenti sul cantiere, decidevano di iniziare le operazioni di scarico togliendo le cinghie usate durante il trasporto della merce per accelerare i tempi di lavoro, senza che nessuno avesse detto loro di farlo, in merito precisando che “… dovevano aspettare il mezzo che stava arrivando. Ero presente io in zona, infatti sono arrivato prima delle ambulanze e ho chiamato il 118: ho avuto risposta da una
Pag. 20 di 31 stazione dei Carabinieri i quali mi hanno detto che era già stato chiamato il 118.
Credo di essere arrivato 5 minuti dopo l'infortunio occorso al Anche perché, Pt_1
sono arrivato prima delle ambulanze”.
Anche il terzo teste di parte resistente, IG. , escusso in qualità di Testimone_6
dipendente della resistente all'epoca dei fatti e presente sul cantiere di lavoro CP_5
il giorno del sinistro, con specifico riferimento alla circostanza relativa alla condotta del al momento del sinistro ed ai relativi compiti e mansioni, nonché alle Pt_1
modalità di svolgimento delle operazioni di scarico della merce, ha riferito che “Noi eravamo pronti per iniziare la giornata di lavoro. Io mi trovavo un po' più lontano, dieci-quindici metri più in là, quando mi sono accorto che avevano iniziato ad effettuare i preparativi per lo scarico. Però, chi glielo avesse ordinato, non lo so. So solo che doveva arrivare un mezzo per scaricare, ina forca o un muletto, ora non ricordo con precisione. Quando siamo andati sul cantiere, già sapevamo che doveva arrivare un mezzo per lo scarico. Tra di noi le cose venivano diffuse, da
[...]
oppure dal geometra Penso che lo sapesse. Io sapevo PE Controparte_6
che doveva arrivare un mezzo per lo scarico”. Dunque, il teste ha dichiarato che gli operai presenti in loco, ivi compreso il erano a conoscenza del fatto che per le Pt_1
operazioni di scarico della merce avrebbero dovuto attendere l'arrivo un mezzo deputato allo scarico, benché si accorse che, ciononostante, il e gli altri Pt_1
dipendenti presenti avevano dato inizio alle predette operazioni senza attendere, pur non sapendo chi avesse impartito detto ordine.
Inoltre, con riguardo all'arrivo sul posto del preposto , ha dichiarato Persona_1
che “Più o meno, i tempi del loro arrivo sono stati quelli che mi avete letto. Sono arrivati entrambi, e : almeno, così mi sembra di ricordare”. PE Per_4
Pag. 21 di 31 Infine, anche il quarto teste di parte resistente, IG. , escusso in qualità di Tes_7
dipendente della società resistente all'epoca dei fatti, ha confermato che “… posso dire che guidava i mezzi come me… gli autisti dei mezzi si occupano Parte_1
solo del trasporto delle merci, le quali vengono scaricate da altri dipendenti sotto le direttive ed indicazioni del preposto o del responsabile del Persona_1
cantiere… Ogni volta che stiamo su un cantiere è sempre così, abbiamo anche delle persone preposte che hanno il patentino per fare il lavoro di scarico, soprattutto con le forche. Relativamente al giorno 24.04.2019 in San Martino in Pensilis, il Pt_8
avrebbe dovuto occuparsi delle operazioni di scarico. Siccome il cantiere è grande, molto esteso, il in quel momento non era vicino a noi, era andato a prendere il Pt_8
mezzo per scaricare, la Terna con le forche. Solitamente, è sempre Persona_1
che si occupa dello scarico dei mezzi d'opera: quando lui non c'è, ci pensa il preposto che quel giorno era Quando io sono arrivato, circa mezz'ora dopo, Per_9
tutti gli operai erano vicino al mezzo d'opera, forse pronti per scaricare… o ero a terra e ho visto , che mi è venuto vicino. Mi sembra di ricordare di Testimone_5
aver sentito la voce di . Ero finito a terra in quanto colpito dai Persona_1
pannelli che sono caduti dal mezzo d'opera…”. Dunque, anche l'ultimo teste ha specificamente confermato che il in quanto autista di mezzi di trasporto delle Pt_1
merci, non era deputato allo scarico del materiale, operazione che, come sempre avveniva anche per altri cantieri della società resistente, avrebbe dovuto essere effettuata con apposito mezzo guidato da altri dipendenti, in particolare da soggetto qualificato munito di altrettanto apposito patentino – che nell'occasione era tale IG.
-, nel rispetto delle indicazioni e sotto la supervisione del preposto Pt_8 PE
, il quale, in quell'occasione sarebbe dovuto arrivare di lì a breve, come poi di
[...]
fatto avvenne in occasione del sinistro per cui è causa.
Pag. 22 di 31 In base alle risultanze della prova orale espletate - tenuto conto della dinamica del sinistro come emersa all'esito dell'istruttoria e delle dichiarazioni rese dai testi ascoltati, in particolare dei colleghi di lavoro del ricorrente presenti sul posto, del preposto e del Direttore Tecnico della società resistente – è possibile affermare che la causa del sinistro è interamente addebitabile alla improvvida condotta tenuta dal
Pt_1
Più nello specifico, è emerso che il era dipendente della società resistente Pt_1
adibito alla mansione di conducente di autocarro e, rivestendo tale qualifica, il giorno del sinistro era stato incaricato solamente di trasportare il materiale fissato sull'autoarticolato di cui era alla guida presso il cantiere sito in San Martino in
Pensilis, con la direttiva specifica, una volta raggiunta detta destinazione, di attendere, unitamente agli altri colleghi operai anch'essi giunti sul posto, l'arrivo del preposto deputato a vigilare e supervisionare le operazioni di scarico del camion, nonché dell'apposito addetto alla guida del mezzo (terna); invece che rispettare le istruzioni ricevute il giorno prima dal preposto, il assieme agli altri colleghi, Pt_1
ha deciso di avviare le operazioni di scarico, nel corso delle quali, dopo essersi messo inizialmente a tal fine alla guida di escavatore per lo scarico, accedendo alla richiesta di uno dei colleghi, è sceso dal predetto mezzo, ha preso le fasce da imbracatura presenti in terra nelle vicinanze del camion per lanciarle al collega nel frattempo salito sullo stesso, allorquando è stato colto dalla caduta di parte del materiale adagiato sul mezzo, venendone travolto.
Orbene, detta condotta è stata realizzata in palese violazione delle direttive ed istruzioni impartite, peraltro con modalità del tutto inusuali, ovvero senza adoperare l'apposito mezzo per lo scarico ed effettuando le operazioni, in parte, manualmente, ovvero scendendo dall'escavatore per lanciare le fasce da imbracatura al collega, ciò che lo ha senza dubbio esposto, in modo arbitrario e repentino, al rischio poi
Pag. 23 di 31 concretizzatosi con la caduta del materiale dal mezzo che lo ha travolto: dunque, la descritta condotta, in quanto realizzata in modo improvvido e senza attendere l'arrivo del mezzo dei soggetti qualificati e deputati all'effettuazione delle operazioni di scarico in sicurezza ed alla relativa vigilanza (preposto, Direttore Tecnico, addetto al mezzo patentato), presenta certamente le caratteristiche per integrare quel “rischio elettivo” di cui alla sopra citata giurisprudenza tale da frapporsi, all'interno del rapporto eziologico, come causa da sé sola idonea a causare un evento del tipo di quello effettivamente verificatosi, al punto da recidere il nesso causale tra una eventuale violazione od omissione da parte del datore di lavoro e l'infortunio occorso, specie se si considera – giova ribadirlo – l'abnormità del comportamento tenuto dal lavoratore e la sua esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive all'uopo ricevute il giorno stesso del sinistro.
E tali valutazioni risultano rafforzate proprio dalla specifica formazione del ricorrente, come documentalmente dimostrato dagli attestati di formazione depositati agli atti (cfr. doc. nn. 6, 7 e 8 fascicolo parte resistente), da cui risulta che il Pt_1
aveva negli anni ricevuto apposita formazione per la guida e l'uso di “escavatori idraulici, pale caricatrici frontali e terne”, nonché di “gru per autocarro” e “carrelli elevatori industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi”, ciò che comprova, in primo luogo, che parte datoriale si è occupata di formare debitamente ed adeguatamente il lavoratore in relazione alle sue specifiche qualifiche e mansioni e, in secondo luogo, che proprio tale formazione, tenuto conto dell'attività che stava svolgendo al momento del sinistro, avrebbe dovuto consentirgli di conoscere il rischio specifico cui andava in contro, sì da indurlo ad astenersi dal porre in essere le operazioni di scarico della merce con tali modalità e senza attendere l'arrivo dei mezzi e dei soggetti a ciò preposti, in palese violazione delle istruzioni ricevute.
Pag. 24 di 31 Né, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, può giungersi a conclusioni dissimili valorizzando la dedotta assenza di controlli e vigilanza durante le operazioni di scarico della merce da parte dei soggetti a ciò deputati: invero, premesso che è acclarato – in quanto non contestato in giudizio e finanche dimostrato dall'istruttoria di causa – che le figure del preposto e del Direttore Tecnico non erano presenti sul cantiere luogo del sinistro al momento dell'infortunio, tale circostanza non può considerarsi dirimente, atteso che, in primo luogo - come programmato nell'imminenza della giornata lavorativa e da istruzioni impartite - il preposto avrebbe dovuto sopraggiungere sul cantiere a distanza di breve tempo, proprio per assistere alle operazioni di scarico e vigilare sulle stesse, assieme ad altro dipendente patentato alla guida del mezzo predisposto per lo scarico, come poi di fatto avvenuto a distanza di pochi minuti (6 o 7) dall'accaduto, e che, in secondo luogo, la dinamica del sinistro, nei termini e con le modalità innanzi descritte e come risultanti dall'istruttoria di causa, si è svolta in modo talmente improvviso e repentino – a cagione della estemporanea ed ingiustificata decisione del e degli altri operai Pt_1
presenti di procedere senza attendere allo scarico della merce dall'autocarro ove era stata riposta – da non potersi addebitare a parte resistente la temporanea assenza o l'omessa vigilanza in ordine al rispetto delle prescrizioni anti-infortunistiche da osservare nello svolgimento di siffatte operazioni.
Vieppiù che dagli atti del giudizio e dalle risultanze istruttorie documentali e orali non è emersa con esattezza la specifica causa del distacco del materiale dal camion e della relativa caduta rovinosa in danno al lavoratore, tenuto conto che dalla stessa relazione del 06.12.2019 prodotta da parte ricorrente (cfr. doc. n. 4 fascicolo CP_3
parte ricorrente cit.), non si è riusciti a comprendere se il carico fosse giunto già non adeguatamente fissato, oppure se, una volta giunto in cantiere e parcheggiato il mezzo, fossero stati gli operai ad avviare le attività di distacco delle cinghie a
Pag. 25 di 31 cricchetto che stabilizzavano il carico, né quale dei lavoratori avesse materialmente provveduto a tanto. In ragione di tanto, non vi sono elementi a sostegno della tesi del ricorrente secondo cui, in occasione del sinistro, sono state violate le norme anti- infortunistiche disciplinanti il fissaggio del carico al di evitarne lo spostamento e la caduta del materiale riposto sul mezzo durante tutte le fasi del trasporto, anche considerato che – come non contestato in giudizio e come finanche emerso nel corso della prova orale, nonché risultante dalla già citata relazione – il sinistro si è CP_3
verificato non già nella fase del trasporto, bensì allorquando l'autoarticolato era già giunto presso il cantiere e regolarmente parcheggiato in una zona pianeggiante, senza che ricorressero condizioni e situazioni di emergenza, circostanza, questa, che comprova ulteriormente che l'infortunio è dipeso dalla estemporanea decisione degli operatori presenti sul posto, ivi compreso il di avviare le operazioni di Pt_1
scarico, non previste per quel momento in assenza dell'arrivo dei soggetti preposti e qualificati e del mezzo a ciò necessario, in violazione delle istruzioni e direttive ricevute.
E tali ultime circostanze, così come innanzi analizzate e valorizzate, risultano dirimenti ed assorbenti al fine di escludere ogni addebito alla resistente e, di CP_5
contro, di imputare la causa dell'infortunio alla esclusiva condotta del lavoratore, anche in raffronto alle deduzioni ed argomentazioni di parte ricorrente in ordine all'omesso aggiornamento del POS, essendo tale circostanza, a tutto concedere, irrilevante, se sol si considera, ancora una volta, che, quand'anche l'infortunio fosse comunque occorso (circostanza, quest'ultima, rimasta comunque indimostrata, né dimostrabile), le operazioni di scarico non sarebbero dovute avvenire in quel frangente e con quelle modalità, in ragione del fatto che i lavoratori, tra cui il – Pt_1
peraltro, come già detto, adeguatamente formati ed informati sulle specifiche attività da compiersi in relazione alle specifiche qualifiche e mansioni – avrebbero dovuto
Pag. 26 di 31 attendere, come da istruzioni impartite, l'arrivo del preposto, con la terna necessaria ad effettuare le operazioni di scarico ed il soggetto patentato all'uopo qualificato.
Peraltro, sempre in relazione a detta argomentazione difensiva, risulta agli atti di causa, in primo luogo, che i POS del 12.02.2019 e del 23.04.2019 prodotti in giudizio
(cfr. doc. nn. 15 e 16 fascicolo parte ricorrente) sono stati valutati “positivamente” dall'Ispettore del Lavoro già in seno al citato procedimento Controparte_7
penale, come emerge dai relativi verbali di udienza e fonoregistrazioni (cfr. doc. n. 11 fascicolo parte ricorrente), e che, in secondo luogo, non sono state inflitte sanzioni di sorta alla società a seguito del sinistro.
Infine, deve anche darsi conto del fatto che nessuno dei testi di parte ricorrente ha validamente confermato che era prassi nei cantieri della società resistente occuparsi anche dello scarico delle merci da parte di soggetti a ciò non preposti, ciò che ulteriormente conferma che l'episodio in cui si è verificato il sinistro per cui è causa è dipeso tra una palese trasgressione – frutto delle improvvida e repentina decisione autonoma degli operai i quel momento presenti, tra cui il – delle prescrizione Pt_1
impartite, trasgressione che, proprio in quanto frutto di una estemporanea volontà dei e dei suoi colleghi, non poteva nell'occasione essere preventivata ed evitata Pt_1
dal datore di lavoro, anche tenuto conto dell'imminente arrivo presso il cantiere del preposto, del mezzo necessario ad effettuare le prefate operazioni di scarico e del soggetto a ciò qualificato e per questo patentato.
Conclusivamente, tenuto conto delle risultanze istruttorie della causa, come innanzi analizzate, deve ritenersi che l'infortunio sul lavoro per cui è causa è ascrivibile integralmente alla condotta del ricorrente, il quale, esorbitando rispetto alle proprie specifiche qualifica e mansioni (autista di autocarro), in violazione delle prescrizioni imposte e delle direttive impartite sull'organizzazione e svolgimento dell'attività
Pag. 27 di 31 lavorativa, ovvero senza attendere il programmato arrivo sul posto delle figure responsabili (preposto e Direttore Tecnico), nonché del mezzo necessario al compimento delle operazioni di scarico della merce (terna) e del soggetto preposto alla sua guida, ha inopinatamente ed estemporaneamente deciso di provvedere in autonomia – unitamente agli altri lavoratori presenti sul cantiere – alle prefate operazioni di scarico, con tempistiche e modalità non previste e contrarie alle istruzioni ricevute, così contribuendo in modo decisivo alla verificazione dell'infortunio che lo ha visto coinvolto;
inoltre, in relazione a tale condotta – oltre a non potersi addebitare al datore di lavoro alcuna violazione di norme anti- infortunistiche, non essendo sato ciò idoneamente dimostrato in giudizio – non può nemmeno ascriversi a parte datoriale di non aver correttamente vigilato circa il rispetto delle norme e delle misure di prevenzione a tutela dei lavoratori, tenuto conto che il soggetto a ciò deputato (ossia il preposto) era previsto che giungesse in loco proprio al fine di sorvegliare e supervisionare le operazioni di scarico, da effettuarsi con l'intervento del mezzo a ciò necessario (terna) guidato dal soggetto per ciò qualificato e patentato, come prescritto da direttive ed istruzioni impartite, di cui tutti i lavoratori, ivi compreso il erano a conoscenza per esserne stati previamente Pt_1
informati nell'imminenza della giornata lavorativa, senza tralasciare il dato, altrettanto dirimente, che il aveva ricevuto specifica formazione negli anni, ciò Pt_1
che avrebbe certamente dovuto consentirgli di sapere che le operazioni di scarico non avrebbero dovuto essere eseguite con quelle tempistiche e quelle modalità, nonché di conoscere il rischio al quale si è esposto contravvenendo alle direttive ed istruzioni ricevute ed andando oltre le sue specifiche qualifiche e mansioni.
In ragione di tanto, l'acclarata insussistenza di addebiti di responsabilità in capo a parte datoriale assorbe e consente di negare l'invocato risarcimento del danno
Pag. 28 di 31 differenziale preteso dal lavoratore , nonché, conseguentemente, del Parte_1
danno riflesso preteso dagli altri ricorrenti in base ai titoli ed alle causali dai medesimi dedotti in ricorso.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, il ricorso va rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite tra parte ricorrente e parte resistente, esse seguono la soccombenza, dovendosi, dunque, porre a carico di parte ricorrente soccombente;
allo stesso modo, seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico di parte ricorrente soccombente le spese di lite nei confronti della terza chiamata, atteso che, in virtù del principio di causalità – di cui quello della soccombenza costituisce precipitato – la chiamata in causa del terzo si è resa necessaria unicamente in ragione della necessità di parte resistente di difendersi e di essere manlevata rispetto al diritto azionato da parte ricorrente ed a quanto da questa prospettato in ricorso, essendo, dunque, quest'ultima che ha dato causa all'instaurazione del giudizio ed al suo protrarsi, quand'anche non abbia proposto alcuna domanda autonoma nei confronti del terzo (Cass. n. 7182/2000; Cass. n.
7674/2008; Cass. n. 7625/2010; Cass. n. 7431/2012; Cass. n. Cass. n. 21823/2021;
Cass. n. 6292/2019; Cass. n. 6144/2024). La liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa
(procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia (scaglione da €
26.001,00 ad € 52.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non
Pag. 29 di 31 particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in € 4.650,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, nonché della terza chiamata, che liquida in € 4.650,00, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Vasto, 03.07.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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