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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 28 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 2930 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
, con l'Avv. Giuseppe Ibello Parte_1
Appellante principale e appellata incidentale
E
, in proprio e quale socio accomandatario della Controparte_1 [...]
, con l'Avv. Serena Di Muro Controparte_2
Appellati principali e appellanti incidentali
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Latina del 23.5.2023 n.
601/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come dai rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora aveva avocato in giudizio, innanzi al Tribunale di Latina, Parte_1
, in proprio e quale socio accomandatario della Controparte_1 Controparte_2
(ma notificando il ricorso solo a quest'ultima), esponendo di avere maturato
[...]
differenze retributive per avere lavorato fra il 2011 e il 2018 come segue:
1 - fra il 19.1.2011 e il 1.3.2015 alle dipendenze del a tempo pieno e indeterminato;
Pt_2
- fra il 23.7.2016 e il 30.4.2017, alle dipendenze del con orario di trenta ore settimanali Pt_2
e a tempo determinato;
- dal 19.8.2017 al 31.12.2017 alle dipendenze del con orario di ventiquattro ore Pt_2
settimanali e a tempo determinato;
- dal 9.8.2017 alle dipendenze della con orario di ventiquattro ore settimanali e CP_2
scadenza al 31.12.2018.
Aveva precisato di avere costituito lei stessa la insieme al il 26.10.2016 e di CP_2 CP_1
avere ricoperto il ruolo di socio accomandante;
e di essere stata licenziata verbalmente il
24.12.2018.
Aveva anche puntualizzato di non avere mai firmato alcun contratto e di avere lavorato con orari molto estesi, anche di dodici ore giornaliere, svolgendo mansioni superiori rispetto al livello di formale inquadramento, e cioè non quale apprendista e poi commessa (come risulta dalle comunicazioni Unilav), bensì, sin da subito, come gerente di negozio.
Aveva pertanto richiesto di condannare sia la che il a pagarle la somma di euro CP_2 Pt_2
120.820,00 a titolo di differenze retributive, oltre alla regolarizzazione contributiva;
di dichiarare nullo il licenziamento orale e per l'effetto condannare la e il quale CP_2 Pt_2
socio accomandatario al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate e maturande, oltre alla regolarizzazione contributiva, il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
I due convenuti si sono costituiti per resistere al ricorso, evidenziandone la nullità per indeterminatezza e contestandone le allegazioni in fatto;
il poi, aveva fatto presente di Pt_2
non avere ricevuto la notifica del ricorso.
Nel corso del giudizio è stato chiamato l' come contraddittore sulle questioni CP_3
contributive.
Escussi quattro testi, il ricorso è stato interamente respinto.
In primo luogo il Tribunale ha rilevato che il ricorso non era stato notificato a CP_4
in proprio, bensì unicamente in qualità di legale rappresentante della e
[...] CP_2
quindi ha circoscritto l'esame della domanda al periodo di lavoro che la stessa ricorrente aveva dichiarato di avere lavorato alle dipendenze della società.
In secondo luogo ha disatteso l'eccezione preliminare di nullità del ricorso introduttivo ritenendolo sufficientemente corredato degli elementi essenziali tanto che la resistente aveva articolato precise e difese di merito.
2 In terzo luogo, ricordando il principio di circolarità tra oneri di allegazione virgola di contestazione e di prova, nonché la ragionevole durata del processo, nonché l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda del lavoratore, ha rilevato che non era stata dimostrato il fondamento della richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti;
Nonché il fondamento della richiesta di pagamento dei compensi per lavoro straordinario, non avendo la dimostrato di avere lavorato oltre l'orario Parte_1
contrattualmente previsto.
Quanto poi alla domanda di superiore inquadramento, ha osservato che già in punto di allegazione mancava da parte della ricorrente qualsivoglia descrizione della declaratoria formalmente rivestita, così come un raffronto di tale declaratoria con l'inquadramento richiesto, dal momento che la ricorrente si era limitata a descrivere la declaratoria corrispondente al livello rivendicato, a descrivere le proprie mansioni e ad assumerne apoditticamente la riconducibilità al superiore livello.
Dalle comunicazioni Unilav in atti il Tribunale ha dedotto l'esistenza di una serie di rapporti di lavoro fra le parti, rilevato che i testi non hanno supportato l'allegazione di avere svolto, la ricorrente, del lavoro straordinario (in quanto frequentatori sporadici dei locali della società convenuta;
rilevato altresì che i giorni festivi lavorati risultano regolarmente retribuiti in busta paga e che nemmeno è stata dimostrata la mancata fruizione di ferie e permessi;
ed ancora sempre dall'analisi delle buste paga il tribunale ha dedotto che erano stati rispettati i minimi contrattuali del CCNL Terziario, Non residuando pertanto alcuna debenza retributiva ed anzi risultando dalle stesse dichiarazioni della ricorrente la percezione di importi superiori a quelli indicati nelle buste paga.
Quanto, infine, alle modalità di interruzione del rapporto di lavoro, il giudice di prime cure ha rilevato che la società aveva dichiarato formalmente di avere concluso il rapporto alla data di scadenza naturale e che l'unico capitolo di prova articolato dalla ricorrente sul punto era inammissibile per genericità.
Conclusivamente, il tribunale di Latina ha così statuito: “rigetta il ricorso;
Spese compensate.”.
ha appellato la sentenza. Parte_1
Resistono sia la che il i quali hanno altresì spiegato appello incidentale CP_2 Pt_2
principale censurando la compensazione delle spese di lite motivata dalla particolarità del giudizio, nonché appello incidentale condizionato finalizzato al riesame, nel caso di
3 accoglimento totale o parziale della domanda dell'eccezione preliminare di nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza.
In corso di giudizio di gravame l'appellante ha rinunciato alle domande concernenti la
CP_ regolarizzazione contributiva, non avendo evocato in giudizio l'
Con ordinanza del 18.9.2024, questo Collegio ha emanato ordinanza istruttoria del seguente tenore: “Ritenutane la necessità, ordina alla ricorrente la produzione di nuovi conteggi delle spettanze retributive pretese da redigere sulla scorta dei seguenti parametri: 1.
Periodo di lavoro: 9-8-2018 – 31.12.2018; 2. Mansioni di commessa di negozio (VI livello CCNL Terziario);
3. Orario full time;
4. Inclusione nel calcolo della quota di TFR
e mensilità aggiuntive nel numero indicato dal CCNL;
5. Sottrazione della retribuzione percepita pari a euro 14.100,00 su base annua per il 2018 (come da voce “percepito” dei conteggi allegati al ricorso di primo grado).”; con termine alla parte appellata per commenti sui conteggi.
Infine, all'odierna udienza la causa è stata discussa alla presenza dei difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti introduttivi ed alle difese tutte., infine la causa è stata decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
In sintesi, con l'appello principale censura la sentenza per avere Parte_1
omesso di considerare che i contratti prodotti dalle parti odierne appellate sono privi della sottoscrizione della lavoratrice e che l'esistenza di tali contratti era stata contestata sin dal ricorso introduttivo, da ciò derivando l'assenza del requisito della forma scritta sia per pattuire l'orario inferiore al tempo pieno che per pattuire un termine finale di durata del rapporto di lavoro. Argomenta l'appellante che all'uopo non bastano le comunicazioni Unilav, le quali peraltro forniscono prova indiziaria del carattere subordinato del rapporto, confermato dal Tribunale.
Una volta ritenuta dimostrata la sussistenza di una prestazione full time e il carattere il rapporto a tempo indeterminato per legge, la sentenza viene censurata per erronea valutazione dell'istruttoria: ad avviso dell'appellante infatti le allegazioni in tema di mansioni superiori erano sufficienti e le dette mansioni sono state confermate dai testi di parte ricorrente, dovendosi altresì considerare che come rilevato dallo stesso tribunale, la retribuzione percepita è superiore a quella di una commessa part-time.
4 Ancora, la sentenza viene censurata per non avere ravvisato l'unicità del rapporto di lavoro pur nel variare della parte datoriale nel tempo e per non aver applicato in favore della lavoratrice la tutela garantita in tali fattispecie dell'articolo 2112 del codice civile.
2.
Per priorità logica converrà prendere le mosse dall'appello incidentale spiegato dalle parti appellate che hanno così reiterato la loro eccezione di nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza delle allegazioni. Si tratta infatti di un gravame che, se accolto, è idoneo a definire l'intero thema decidendum.
L'appello incidentale è infondato.
Alcune delle domande proposte dalla allora ricorrente e segnatamente quella di superiore inquadramento sono state condivisibilmente respinte nel merito anche per la carenza di sufficienti allegazioni;
ma il ricorso nel suo complesso sfugge alla censura di nullità.
Al riguardo va richiamato il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, essendo invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione “attraverso l'esame complessivo dell'atto”, effettuabile anche d'ufficio con apprezzamento del giudice del merito (cfr. Cass. n.
820/2007). Sul punto, giova inoltre ricordare come la Suprema Corte abbia avuto più volte modo di chiarire che nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo debba essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, “allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze”, atteso che in tale ipotesi il convenuto è posto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese.
Nella specie, l'analisi complessivo dell'atto introduttivo del giudizio e della documentazione allegata nel fascicolo di parte ricorrente rivela l'adeguata indicazione sia dell'oggetto della domanda (accertamento del rapporto subordinato per i periodi e con le modalità indicate in ricorso, accertamento dell'avvenuto espletamento di mansioni superiori, condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di 120.820,00 euro per i titoli specificamente elencati, accertamento della nullità del termine apposto al contratto, accertamento dell'inefficacia del licenziamento orale e tutele conseguenti), che le circostanze
5 fattuali (gli archi temporali di durata dei singoli rapporti, l'orario osservato, le mansioni svolte, il soggetto datoriale, le somme complessive richieste per ciascuno dei titoli dedotti in ricorso, l'iniziativa datoriale per la risoluzione dell'ultimo rapporto) e gli elementi di diritto
(contrattazione collettiva e disposizioni legislative applicabili) sui quali la stessa si fonda, come precedentemente esposti, sicché le resistenti erano state poste in condizione di predisporre adeguatamente le difese.
3.
Sempre per una maggiore organicità e chiarezza dell'enunciato, occorre sgombrare in primo luogo il campo dal tentativo, inammissibile in quanto tardivo, di introdurre fra le causae petendi la tutela di cui all'art. 2112 c.c., profilo mai sollevato in precedenza.
Il ricorso introduttivo ha elencato una serie di rapporti di lavoro che la avrebbe Parte_1
intrattenuto dapprima con il persona fisica e poi con la neocostituita , senza Pt_2 CP_2
spiegare in alcun modo il motivo per cui le differenze retributive vantate e financo il risarcimento del danno da illegittima espulsione avrebbero dovuto gravare su entrambi i convenuti, non in solido;
senza allegare la sussistenza di alcuna ipotesi di codatorialità, né di alcun fenomeno successorio fra i datori di lavoro né alcuna fattispecie interpositiva, considerato, oltretutto, che fra i singoli periodi formalizzati vi sono intervalli temporali rispetto ai quali la ricorrente non ha dimostrato di avere prestato attività lavorativa: il solo capitolo articolato al riguardo è infatti il primo (“vero che il rapporto di lavoro con la signora ha avuto inizio in data 19 gennaio 2011 ed è cessato per licenziamento Parte_1 orale della ricorrente in data 31.12.2018?”) che è estremamente generico rispetto al fine di cui si discute. I testi di parte ricorrente hanno solo genericamente confermato, a grandi linee e con imprecisione, il periodo complessivo senza soffermarsi sugli intervalli fra un contratto e l'altro (anche perché frequentatori saltuari dei luoghi, come il Tribunale ha puntualizzato); mentre le testi di parte convenuta, dipendenti del hanno negato financo la sussistenza Pt_2
di un rapporto di lavoro vero e proprio e dunque, indirettamente, hanno avallato la verosimiglianza dell'allegazione delle parti convenute in merito alla mancanza di continuità del rapporto.
Di più, l'appellante non censura in alcun modo il seguente passaggio della sentenza: “si rileva che, sebbene nel corpo del ricorso l'istante deduca di aver prestato attività lavorativa altresì in favore di quale persona fisica, lo stesso non risulta evocato in Controparte_4
giudizio in proprio, bensì unicamente in qualità di legale rappresentante nella CP_2
6 di talché la presente sentenza non può che limitarsi all'esame del periodo di lavoro e della connessa domanda di differenza retributive proposta nei confronti della sola società.”.
Dunque da un lato non viene specificamente contestata la statuizione relativa all'impossibilità (per decadenza processuale) di esaminare le domande proposte avverso il dall'altro lato certamente non può indirizzarsi alla , costituita nel novembre Pt_2 CP_2
2016, alcuna domanda di pagamento relativa a rapporti anteriori alla sua stessa costituzione.
Da tanto discende che sul passaggio ricordato della pronuncia è ormai sceso il giudicato e che pertanto anche in questa sede il rapporto da indagare è esclusivamente l'ultimo, relativo al periodo di lavoro 9-8-2018 – 31.12.2018, poiché è l'unico che vede come controparte la e non il CP_2 Pt_2
4.
Deve infatti ritenersi che le comunicazioni Unilav non possano considerarsi, quanto a valore probatorio, alla stregua di contratti sottoscritti (con le conseguenze che si diranno in punto di onere della prova del maggior orario osservato) ma comunque costituiscano indizi sia della natura subordinata del rapporto (comunque accertata dal Tribunale in passaggi non gravati della pronuncia) e sia dell'identità della parte datoriale volta per volta ivi individuata, circostanza peraltro in sé non contestata dalla Parte_1
L'appellante principale osserva: “Il Giudicante di prima istanza, dunque, non tiene in alcun conto della contestazione della qualificazione di rapporti di lavoro a tempo determinato
– tali qualificati unilateralmente dal Datore di lavoro attraverso le comunicazioni UNILAV – quando è stata reiteratamente eccepitala mancata sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato oltre alla insussistenza delle formalità richieste, ratione temporis, per la regolarità e legittimità della costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.”.
Il motivo di appello è fondato.
L'apposizione del termine è priva di effetto, se non risulta da atto scritto e tale non può essere la comunicazione Unilav che non reca alcuna espressione di volontà riconducibile alla lavoratrice. Correttamente, pertanto, la aveva contestato nel ricorso (depositato Parte_1
peraltro nel termine decadenziale per impugnare il termine in questione) la legittimità dell'apposizione di un termine finale al rapporto.
Anche l'orario inferiore al tempo pieno va pattuito per iscritto ai fini della prova e la pattuizione deve specificare la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario di lavoro: valgono, pertanto, le medesime considerazioni.
7 Ne segue che il rapporto intercorso nel periodo 9-8-2018 – 31.12.2018 deve considerarsi instaurato a tempo pieno e indeterminato.
5.
Sul lavoro straordinario e sull'espletamento di mansioni superiori al livello di formale inquadramento (commessa), da un lato va confermata la sentenza laddove individua gravi carenze allegative nel presentare la domanda di superiore inquadramento;
dall'altro,
l'istruttoria testimoniale non ha dato esiti univoci.
È corretto e condivisibile il richiamo del giudice di prime cure al fatto che, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini (cfr., tra le tante, Cass. n. 5128/2007). E sul punto il ricorso elenca le attività che la ricorrente, in tesi, avrebbe disimpegnato in più negozi contemporaneamente in diverse località (“gestiva tutta l'attività…gestiva il personale…partecipava alla scelta delle collezioni e del campionario…provvedeva alla contabilità di fine giornata e periodica…aveva la responsabilità degli incassi”): senza spendere alcuna considerazione né in ordine ai tratti caratterizzanti i due profili (quello posseduto e quello rivendicato), né in ordine al raffronto del secondo con le attività così elencate, in modo da illustrarne la maggiore congruità. Il c.d. procedimento trifasico, in altre parole, manca del tutto, essendo presente solo la prima delle tre fasi.
A livello istruttorio, poi, non possono considerarsi soltanto le testimonianze di parte ricorrente, come si legge nell'appello. Le testi di parte resistente, infatti, entrambe responsabili di negozio (proprio la qualifica che la reclama per sé), negando Parte_1
recisamente che la rivestisse un ruolo diverso da quello della compagna del Parte_1
titolare hanno implicitamente negato anche il ruolo di gerente dei negozi. Pt_2
responsabile del negozio Accademia di Cisterna, riferisce: “Non mi Testimone_1
risulta che la ricorrente abbia mai frequentato il negozio, la vedevo in negozio solo quando veniva , in tale occasione raccoglieva informazioni sulla attività e CP_1 CP_1
la ricorrente si limitava ad ascoltare. Preciso che nel punto vendita di cui ho detto sopra, solo io e ci occupavano della gestione.”. CP_1
, responsabile del negozio di Lavinio, riferisce: “La ricorrente Testimone_2
frequentava il negozio solo quando vi si recava , non ci ha mai lavorato;
dico CP_1
8 meglio se c'era qualcosa da fare in negozio la faceva, ma solo quando veniva il Pt_2
Preciso che ciò accadeva in media 2-3 volte a settimana, ed in tale occasione si trattenevano all'incirca 2 o 3 ore, ma a volte venivano, poi andavano a pranzo o a fare colazione e poi tornavano, se c'era da sistemare qualcosa la ricorrente lo faceva con il se capitava Pt_2
servivano anche la clientela, per il resto me ne occupavo io, essendo il proprietari del negozio il veniva a dare un'occhiata. Io e eravamo gli unici ad occuparci della Pt_2 CP_1 gestione del negozio….Nel negozio in cui io sono addetta non c'è altro personale a parte me…mi risulta fossero solo compagni.”.
Alla luce delle loro dichiarazioni, dunque, la “preminenza” della sulle altre Parte_1
commesse (di cui ha parlato ad esempio il teste può essere legato non già ad una Tes_3 professionalità di più alto livello ma semplicemente all'essere la compagna del titolare sostanziale della e, per di più, la socia accomandante della medesima, ciò che CP_2
istituzionalmente la poneva nella situazione di voler perseguire lo scopo di lucro condiviso per il quale la società era stata costituita.
Con riguardo allo straordinario, valgono le medesime considerazioni: le due responsabili di negozio, nel riferire che la veniva saltuariamente e in genere insieme al Parte_1
compagno (il quale gestiva diversi esercizi), di per sé rendono dichiarazioni sfavorevoli in punto di orario di lavoro, che vanno controbilanciate con quelle dei testi a favore, peraltro meno informati in quanto frequentatori saltuari dei luoghi e, deve aggiungersi, l'attendibilità di uno dei quali da valutare con particolare rigore, trattandosi della madre della Parte_1
È pacifica la giurisprudenza nel ritenere che è il soggetto che agisce per ottenere la corresponsione dei compensi previsti per il lavoro straordinario a essere gravato dell'onere di fornire prova puntuale delle ore di lavoro svolte. Tale onere probatorio investe, dunque, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia la prova dell'articolazione di tale prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di potere puntualmente ricostruire la prestazione resa. La giurisprudenza è ferma nell'escludere in tale caso che il giudice possa ovviare alle carenze probatorie facendo utilizzo di valutazioni equitative (Cass.
n. 1389/2003), pur essendo ammesso il ricorso a presunzione semplici. Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. Alla valutazione equitativa, infatti, il
9 giudice può fare ricorso quando, essendo certo il diritto, non sia possibile determinare la somma dovuta (Cass. 8006/1998), non già quando si tratti di determinare la misura medesima in rapporto al fatto costitutivo, rappresentato nella specie dalle ore di lavoro straordinario prestato, che avrebbero dovuto essere dimostrate dal lavoratore in termini sufficientemente concreti e realistici, con la sola possibilità per il giudice di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici ex art. 2729 c.c..
Ne segue che i relativi motivi di gravame non possono essere accolti.
6.
Alla luce delle superiori considerazioni, con ordinanza 18.9.2024 è stata richiesta alla appellante la produzione di nuovi conteggi delle spettanze retributive pretese da redigere sulla scorta dei seguenti parametri:
1.Periodo di lavoro: 9-8-2018 – 31.12.2018; 2.Mansioni di commessa di negozio (VI livello CCNL Terziario);
3.Orario full time;
4. Inclusione nel calcolo della quota di TFR e mensilità aggiuntive nel numero indicato dal CCNL;
5.Sottrazione della retribuzione percepita pari a euro 14.100,00 su base annua per il 2018
(come da voce “percepito” dei conteggi allegati al ricorso di primo grado).
I conteggi depositati da parte appellante in ottemperanza all'ordinanza vanno però emendati perché, come osservato dagli appellati principali, manca la sottrazione del c.d. percepito. Per il resto essi sono condivisibili e immuni da errori di calcolo, del resto non rilevati dalle parti appellate.
Dunque, a fronte del conteggio depositato il 3.5.2025 da cui emerge un dovuto di euro
8.583,99, occorre riproporzionare il percepito annuo di euro 14.100,00 sulla base del periodo effettivamente lavorato e sottrarlo alla detta cifra. All'esito di tale operazione, la Parte_1
risulta creditrice (per effetto, in sintesi, della presunzione di lavoro full time in assenza di atto scritto) di euro 3.021,25, oltre a rivalutazione ed interessi come per legge dalla maturazione delle spettanze al soddisfo effettivo.
7.
Resta da dire dell'impugnativa delle modalità di conclusione del rapporto, respinta in primo grado e reiterata in appello.
Si impugna in particolare il seguente passaggio della sentenza gravata: “Parte ricorrente allega di essere stata licenziata oralmente in data 24.12.2018; tuttavia, dall'esame dell'Unilav versato in atti e dall'ultima busta paga, il rapporto risulta concluso il 31.12.2018, ovvero alla data di scadenza naturale del contratto a termine vigente tra le parti. D'altro canto, l'unico capitolo di prova svolto sul punto, essendo articolato in modo del tutto generico, non può che
10 ritenersi inammissibile, di talché non è possibile ritenere dimostrata la risoluzione unilaterale ante tempus del rapporto tra le parti.”.
Ad avviso dell'appellante, dal disconoscimento dei contratti di lavoro deriva la necessità di qualificare il rapporto di lavoro come a tempo indeterminato e, conseguentemente, deve ritenersi dimostrato che la risoluzione del rapporto non ha rispettato le formalità di legge ed è dunque insanabilmente nulla.
La tesi prova troppo. È vero, e lo si è detto, che, in assenza di specifica pattuizione, al rapporto di lavoro non può considerarsi validamente apposto il termine. D'altra parte, è noto che, in forza dell'ormai assolutamente prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (ad es. Cass. n. 149/2021) e di merito, dal quale non si vede ragione di discostarsi, il semplice fatto di aver cessato le prestazioni di lavoro non è di per sé prova del licenziamento orale, trattandosi di circostanza che può assumere diversi significati, in quanto può essere effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale del contratto. Dunque, tale cessazione non equivale ad estromissione e quindi allontanamento dall'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto.
Ed infatti le appellate principali hanno fornito una spiegazione alternativa, e cioè che “la cessazione è intervenuta alla naturale scadenza del contratto, fissata al 31.12.2018, come comprovato dalla documentazione allegata e come correttamente rilevato dal Giudice in sentenza….Eventuali assenze della lavoratrice prima di tale data debbono imputarsi esclusivamente a decisioni assunte unilateralmente dalla stessa che si è volontariamente allontanata dal posto di lavoro senza addurre alcuna giustificazione. Occorre, infatti, tenere presente che, nell'ultimo periodo di lavoro, la relazione personale tra le parti si era interrotta e la ricorrente si assentava anche più frequentemente di quanto fosse già solita fare, senza allegare giustificazioni o, comunque, adducendo futili impedimenti. In tale contesto, all'approssimarsi delle festività natalizie, la signora smise del tutto, per propria Parte_1 unilaterale decisione, di recarsi al lavoro fino alla fine dell'anno, data di naturale scadenza del contratto.”.
Ora, già le allegazioni della ricorrente si appalesano inammissibilmente generiche, basti pensare che l'estromissione che avrebbe subito viene fissata, in punti diversi del ricorso e del capitolato di prova, al 24 ovvero al 31.12.2018. L'episodio espulsivo non viene minimamente descritto e nemmeno collocato in un negozio preciso fra i diversi in cui la Parte_1
lavorava. Dunque, si deve concordare con la valutazione del Tribunale.
11 Infatti il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di allegare e provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa, che può ricondursi a dimissioni volontarie (tanto più in quanto intervenute alla fine della relazione con il sostanziale titolare), anche nel vigore dell'attuale sistema normativo che prevede l'obbligo di trasmissione telematica delle stesse.
8.
L'appello incidentale sulle spese di lite del giudizio di primo grado deve ritenersi assorbito dalla necessità di nuovamente regolare il riparto delle spese stesse all'esito del (sia pure limitatissimo) accoglimento del gravame principale.
Ritiene il Collegio che all'esito dei due gradi e a fronte delle molteplici domande introdotte dalla allora ricorrente si sia delineata una soccombenza reciproca praticamente totale.
Ciò induce a compensare fra le parti le spese di lite del doppio grado.
9.
Il rigetto dell'appello incidentale in punto di nullità del ricorso comporta, infine, che debba darsi atto della circostanza che, per gli appellanti incidentali, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 21.11.2023 da avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Latina del 23.5.2023 n. Parte_1
601/2023 nei confronti della e di in Controparte_5 Controparte_4
proprio, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello principale e a parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, condanna la a pagare a CP_2 Parte_1
la somma di euro 3.021,25, oltre interessi e rivalutazione come per legge
[...]
dalla maturazione delle singole spettanze nel corso del periodo 9.8.2018 – 3.12.2018
e sino al soddisfo effettivo;
- Dichiara assorbito l'appello incidentale e respinge l'appello incidentale condizionato;
12 - Compensa le spese di lite del doppio grado;
- Dà atto che per gli appellanti incidentali sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 28.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
13