Sentenza 5 agosto 1967
Massime • 2
Poiche le vendite dei rispettivi beni, compiute da due soggetti con unico atto, e a favore del medesimo compratore, costituiscono negozi autonomi, la domanda di simulazione diretta ad impugnare l'alienazione compiuta da uno dei venditori non deve essere proposta anche nei confronti dell'altro venditore.*
Se i comproprietari pro indiviso di un complesso di beni procedano alla divisione con scrittura privata e, poi, vendano uno dei fondi a terza persona, il creditore di uno dei detti condividenti ha interesse ad impugnare per simulazione la vendita del fondo, anche se questo risulti nell'atto di divisione assegnato ad altro condividente,per vedere eliminati gli ostacoli che dalla incertezza giuridica dei detti beni potessero derivare all'attuazione della sua pretesa esecutiva.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/08/1967, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 5 agosto 1967 |
Testo completo
Poiche le vendite dei rispettivi beni, compiute da due soggetti con unico atto, e a favore del medesimo compratore, costituiscono negozi autonomi, la domanda di simulazione diretta ad impugnare l'alienazione compiuta da uno dei venditori non deve essere proposta anche nei confronti dell'altro venditore.*