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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/03/2024, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AN, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC
Nella causa civile iscritta al n. 5835/2023 R.G.A.C. dell'anno 2023,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. MANCINI LUCA, come Parte_1
da mandato in calce dell'atto introduttivo,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. MANCINI Controparte_1
LUCA, come da mandato in calce dell'atto introduttivo,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di AN.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 24/11/2023 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 14/12/1989 avevano contratto matrimonio in AN
(Ta); l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 13/02/2024.
La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 26/01/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle successive note di trattazione scritta.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso e nelle successive note scritte, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a Controparte_1
RA (TA), il 06/05/1963 uniti in matrimonio in AN (Ta) il
14/12/1989 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di AN (Ta) dell'anno 1989, parte 2, serie A, numero 166;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle da costoro indicate
[...] Controparte_1
congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di AN (Ta) .
Così deciso in AN, nella camera di consiglio del 23/02/2024.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AN, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC
Nella causa civile iscritta al n. 5835/2023 R.G.A.C. dell'anno 2023,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. MANCINI LUCA, come Parte_1
da mandato in calce dell'atto introduttivo,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. MANCINI Controparte_1
LUCA, come da mandato in calce dell'atto introduttivo,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di AN.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 24/11/2023 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 14/12/1989 avevano contratto matrimonio in AN
(Ta); l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 13/02/2024.
La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 26/01/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle successive note di trattazione scritta.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso e nelle successive note scritte, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a Controparte_1
RA (TA), il 06/05/1963 uniti in matrimonio in AN (Ta) il
14/12/1989 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di AN (Ta) dell'anno 1989, parte 2, serie A, numero 166;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle da costoro indicate
[...] Controparte_1
congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di AN (Ta) .
Così deciso in AN, nella camera di consiglio del 23/02/2024.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara