Articolo 1476 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1475Articolo 1476 bis
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1 gennaio 2024
Art. 1476. (( (Diritto di associazione professionale a carattere sindacale in ambito militare). )) (( 1. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all' articolo 39 della Costituzione , e' esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo assoluto, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.
2. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi delle disposizioni del presente capo.
3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari, di seguito "APCSM".
4. L'adesione alle APCSM e' libera, volontaria e individuale.
5. Non possono aderire alle APCSM coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 29, 32, 40 e 44-bis, il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, limitatamente agli allievi.)) --------------- AGGIORNAMENTO (88)
La L. 28 aprile 2022, n. 46 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 16, comma 4, della presente legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2024
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