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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/09/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese a seguito dell'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. di R.G. 3626/2024, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giorgia Alesi,
- ricorrente in opposizione - contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Giorgia Alesi,
- resistente in opposizione -
Conclusioni
Per l'opponente:
“Riservata ogni azione in separato giudizio di richiesta di pagamento dei compensi professionali menzionati in narrativa, nonché ogni eventuale ulteriore istanza di risarcimento del danno nei confronti della controparte e degli ulteriori soggetti coinvolti, anche in ragione del danno all'immagine, all'onere e alla reputazione ed ogni ulteriore danno subito e subendo. Voglia l'Ecc.mo. Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis: (…) Nel merito: - revocare l'opposto decreto, per le ragioni esposte in narrativa, perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
- rigettare la domanda formulata dal sig. nei confronti del CP_1 sig. perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
- in via Pt_1 gradata e subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenga esistente un credito residuo a favore del locatore, dichiarare che l'importo residuo dovuto ammonta ad € 1.338,00 già ingiunti con lo sfratto notificato il 12.02.2024 per il medesimo rapporto contrattuale e per il medesimo arco temporale oggetto del decreto ingiuntivo opposto. In via riconvenzionale:
1. In ogni caso, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il locatore sig. a restituire o a scomputare dall'eventuale importo che sarà ritenuto dovuto la somma CP_1 di € 350,00 (pari ad € 250,00 di canone al 50% per l'ufficio ed € 100,00 per l'annesso posto auto) in applicazione dell'art. 1584 c.c. per le ragioni di cui in narrativa;
2. in ogni caso, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il locatore sig. a restituire o a scomputare CP_1 dall'eventuale importo che sarà ritenuto dovuto la somma di € 500,00 versata dal sig. Pt_1 con bonifico del 05.03.2024, come esposto in narrativa;
3. dichiarare tenuto e per l'effetto
1 condannare il locatore sig. al pagamento della somma di € 2.000,00 o della maggior CP_1
o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, in applicazione dell'art. 1592 c.c. per le ragioni di cui in narrativa;
4. accertare e dichiarare lo ius tollendi del geom. ex art. 1593 c.c. Pt_1 in riferimento al laminato posato ad incastro sul pavimento preesistente;
5. dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il locatore sig. al pagamento della somma di € 4.500,00 o CP_1 della maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, in applicazione dell'art. 34 L. 392/1978 a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento per le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge. In via istruttoria (…)”.
Per l'opposto:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 1195/2024 del 17/07/2024 emesso dal Tribunale di Pavia e per l'effetto condannare a pagare tutte le somme indicate nel predetto Parte_1 decreto ingiuntivo. Rigettare le domande formulate da nell'atto di opposizione. Con Pt_1 favore di spese, competenze ed accessori di legge, ivi compresi il rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo dei compensi previsto dall'art. 2, II comma, D.M. 55/2014 e quanto dovuto per C.P.A. e per I.V.A., anche relativamente al procedimento monitorio. (…)”.
Precedenti di fatto e processuali
1. – Trattasi dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1195/2024, emesso dall'intestato Ufficio il 16.07.2024, con il quale è stato ingiunto a su Parte_1 istanza di il pagamento di € 4.011,00 oltre interessi e spese legali. La Controparte_1 somma ingiunta si riferisce, per lo più, a canoni di locazione di un'unità immobiliare adibita a studio professionale e di un posto auto ubicati in Pavia, via Parodi 10, concessi in godimento in forza di contratti di locazione, a decorrere dal 1.4.2023, la prima all' unitamente ad altro conduttore ed, il secondo, unicamente Pt_2 all'ingiunto. L'opponente, in estrema sintesi: a) sostiene che i pagamenti erano effettuati tramite l'altro conduttore e che alcuni di essi non erano stati considerati dalla controparte nella ricostruzione del dovuto;
b) afferma che, sulla base di accordi verbali, il canone per il primo mese non è dovuto a fronte dell'impegno degli inquilini di effettuare a proprie spese opere all'interno dell'unità adibita a studio;
c) rileva di avere svolto attività professionale in favore dell'opposto, maturando un credito di € 5.000,00 per compenso professionale da porre in compensazione;
d) eccepisce il diritto ad ottenere un indennizzo per le opere eseguite e l'indennità per perdita dell'avviamento.
2. – si è costituito resistendo all'opposizione. Controparte_1
3. – Il giudice, con ordinanza del 9.6.2025, concedeva la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto e fissava per la discussione l'udienza “cartolare” del 10.9.2025.
Motivi della decisione
4. – L'opposto rileva che l'opponente non ha mai versato nulla a titolo di canone e di avere ricevuto dall'altro conduttore, in relazione al periodo di cui trattasi (1.4.2023
– 28.2.2024) e con riferimento al solo contratto relativo allo studio professionale (quello del posto auto era stato concluso dal solo , importi limitati al 50% del Pt_2 dovuto, sicché del totale, pari a complessivi € 6.600,00, chiede in pagamento a tale
2 titolo l'importo della metà dei canoni relativi all'alloggio (canone mensile € 500,00 - € 250,00 x 11 = € 2.750,00) e del totale di quelli relativi al posto auto (canone mensile € 100,00 x 11 = € 1.100,00).
5. – Premesso quanto sopra, l'opponente non nega di non avere mai direttamente corrisposto alcunché al locatore, ma solleva una serie di eccezioni, le quali devono essere tutte disattese.
In particolare:
a) quella secondo cui i pagamenti effettuati dall'altro coinquilino avrebbero dovuto essere imputati anche a suo beneficio, fondata o meno che sia, è priva di rilevanza sostanziale: anzitutto, nulla esclude che il condebitore solidale (se anche mandatario per i pagamenti) non ricevendo a sua volta la provvista dall'altro, dichiari di pagare solo la propria parte ed il creditore, rinunciando al beneficio della solidarietà, accetti di liberarlo non agendo poi anche nei suoi confronti;
in ogni caso, anche a ritenere che nella specie ciò non sia avvenuto, la regola della solidarietà ex artt. 1292 e 1294 c.c. consente comunque al creditore di chiedere l'intero a ciascuno dei condebitori;
b) in merito alla prova dei pagamenti effettuati, deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo il quale il creditore è unicamente onerato ad allegare l'inadempimento, essendo onere del debitore convenuto provare di avere adempiuto o sollevare eccezioni idonee a paralizzare la relativa pretesa (cfr., tra le tante, Cass. S.U. n. 13533/2001, Cass. n. 17626/2002, Cass. n. 1831/2003, Cass. n. 20073/2004, Cass. n. 13674/2006, Cass. n. 9351/2007, Cass. n. 26953/2008, Cass. 15677/2009, Cass. n. 3373/2010, Cass. n. 15659/2011, Cass. n. 826/2015 e Cass. ord. n. 98/2019); a tale onere non si sottrae il debitore anche quando il pagamento per lui liberatorio, secondo le sue deduzioni, sarebbe stato effettuato da un terzo: in proposito, l'istanza di ordine di esibizione dei
“pagamenti eseguiti dal geom. è inammissibile sotto svariati profili, ed, CP_2 in particolare, in quanto ha natura evidentemente “esplorativa” (l'opponente dimostra di ignorare l'entità di tali pagamenti e chiede l'esibizione nella speranza che possano emergere elementi a suo favore) ed è comunque generica, non specificandosi quali siano i documenti oggetto dell'istanza medesima;
c) ipotetici accordi tra i condebitori solidali secondo i quali uno di questi dovrebbe farsi carico in tutto od in parte della quota di debito dell'altro riguardano evidentemente i soli rapporti interni tra essi e, quindi, sono inopponibili al creditore;
d) per quanto riguarda il pagamento tramite bonifico, che non sarebbe stato scomputato, di € 750,00 che l'opponente deduce essere stato effettuato “in conto canoni”, la carenza della relativa prova è manifesta, in quanto, premettendo che l'opponente neppure risulta pagante e l'opposto beneficiario, il capitolo di prova formulato sul punto si presenta del tutto generico e valutativo e, come tale, inammissibile;
così anche per il pagamento di € 500,00 la cui causale (spese di lite) è estranea al debito per canoni;
3 e) il dedotto accordo verbale secondo il quale il canone non sarebbe stato dovuto per il primo mese è smentito dal contenuto del contratto prodotto, che prevede la decorrenza di tale debito dal 1.4.2023: anche in questo caso, il capitolo di prova formulato è manifestamente generico, non specificandosi neppure le circostanze di tempo nelle quali sarebbe stato raggiunto tale accordo, che, se anteriore o contemporaneo alla stipula del contratto, non potrebbe peraltro essere provato per testi ex art. 2722 c.c.;
f) l'indennità per “miglioramenti” è da ritenersi esclusa dalle previsioni di legge e contrattuali, il che assorbe la questione della prova del costo sostenuto;
analogamente per quanto riguarda il “laminato posato ad incastro”; in proposito, è infondata l'eccezione di nullità, essendo la relativa previsione derogabile (Cass., ord. n. 5968/2020);
g) l'indennità ex art. 34 L. 392/1978 è incompatibile con il fatto che l'immobile è stato rilasciato a seguito di morosità dell'opponente;
h) infine, in merito al dedotto credito professionale, i capitoli di prova formulati sul punto appaiono inidonei, ancora una volta per manifesta genericità, a dimostrare tanto l'accordo raggiunto tra le parti quanto il contenuto delle prestazioni effettivamente svolte dall'opponente; quanto al contratto preliminare prodotto, si parla ivi dell'esecuzione di opere concernenti la costituzione di un condominio che non appaiono avere nulla a che fare con quanto allegato in atto introduttivo (laddove si fa riferimento alle “pratiche di regolarizzazione urbanistica di tre appartamenti situati anch'essi nel palazzo di Via Parodi 10”) e, comunque, non è provata – ed, invero, neppure ben allegata – l'esecuzione da parte dell'opponente del “progetto e computo metrico” cui si fa riferimento in detto contratto.
6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1195/2024, che per l'effetto integralmente conferma;
II. condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposto delle spese di lite, che liquida per compenso di difensore, comprensivi della maggiorazione ex art. 4 comma 1 bis, in complessivi € 5.600,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso l'11 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
4
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. di R.G. 3626/2024, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giorgia Alesi,
- ricorrente in opposizione - contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Giorgia Alesi,
- resistente in opposizione -
Conclusioni
Per l'opponente:
“Riservata ogni azione in separato giudizio di richiesta di pagamento dei compensi professionali menzionati in narrativa, nonché ogni eventuale ulteriore istanza di risarcimento del danno nei confronti della controparte e degli ulteriori soggetti coinvolti, anche in ragione del danno all'immagine, all'onere e alla reputazione ed ogni ulteriore danno subito e subendo. Voglia l'Ecc.mo. Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis: (…) Nel merito: - revocare l'opposto decreto, per le ragioni esposte in narrativa, perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
- rigettare la domanda formulata dal sig. nei confronti del CP_1 sig. perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
- in via Pt_1 gradata e subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenga esistente un credito residuo a favore del locatore, dichiarare che l'importo residuo dovuto ammonta ad € 1.338,00 già ingiunti con lo sfratto notificato il 12.02.2024 per il medesimo rapporto contrattuale e per il medesimo arco temporale oggetto del decreto ingiuntivo opposto. In via riconvenzionale:
1. In ogni caso, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il locatore sig. a restituire o a scomputare dall'eventuale importo che sarà ritenuto dovuto la somma CP_1 di € 350,00 (pari ad € 250,00 di canone al 50% per l'ufficio ed € 100,00 per l'annesso posto auto) in applicazione dell'art. 1584 c.c. per le ragioni di cui in narrativa;
2. in ogni caso, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il locatore sig. a restituire o a scomputare CP_1 dall'eventuale importo che sarà ritenuto dovuto la somma di € 500,00 versata dal sig. Pt_1 con bonifico del 05.03.2024, come esposto in narrativa;
3. dichiarare tenuto e per l'effetto
1 condannare il locatore sig. al pagamento della somma di € 2.000,00 o della maggior CP_1
o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, in applicazione dell'art. 1592 c.c. per le ragioni di cui in narrativa;
4. accertare e dichiarare lo ius tollendi del geom. ex art. 1593 c.c. Pt_1 in riferimento al laminato posato ad incastro sul pavimento preesistente;
5. dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il locatore sig. al pagamento della somma di € 4.500,00 o CP_1 della maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, in applicazione dell'art. 34 L. 392/1978 a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento per le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge. In via istruttoria (…)”.
Per l'opposto:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 1195/2024 del 17/07/2024 emesso dal Tribunale di Pavia e per l'effetto condannare a pagare tutte le somme indicate nel predetto Parte_1 decreto ingiuntivo. Rigettare le domande formulate da nell'atto di opposizione. Con Pt_1 favore di spese, competenze ed accessori di legge, ivi compresi il rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo dei compensi previsto dall'art. 2, II comma, D.M. 55/2014 e quanto dovuto per C.P.A. e per I.V.A., anche relativamente al procedimento monitorio. (…)”.
Precedenti di fatto e processuali
1. – Trattasi dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1195/2024, emesso dall'intestato Ufficio il 16.07.2024, con il quale è stato ingiunto a su Parte_1 istanza di il pagamento di € 4.011,00 oltre interessi e spese legali. La Controparte_1 somma ingiunta si riferisce, per lo più, a canoni di locazione di un'unità immobiliare adibita a studio professionale e di un posto auto ubicati in Pavia, via Parodi 10, concessi in godimento in forza di contratti di locazione, a decorrere dal 1.4.2023, la prima all' unitamente ad altro conduttore ed, il secondo, unicamente Pt_2 all'ingiunto. L'opponente, in estrema sintesi: a) sostiene che i pagamenti erano effettuati tramite l'altro conduttore e che alcuni di essi non erano stati considerati dalla controparte nella ricostruzione del dovuto;
b) afferma che, sulla base di accordi verbali, il canone per il primo mese non è dovuto a fronte dell'impegno degli inquilini di effettuare a proprie spese opere all'interno dell'unità adibita a studio;
c) rileva di avere svolto attività professionale in favore dell'opposto, maturando un credito di € 5.000,00 per compenso professionale da porre in compensazione;
d) eccepisce il diritto ad ottenere un indennizzo per le opere eseguite e l'indennità per perdita dell'avviamento.
2. – si è costituito resistendo all'opposizione. Controparte_1
3. – Il giudice, con ordinanza del 9.6.2025, concedeva la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto e fissava per la discussione l'udienza “cartolare” del 10.9.2025.
Motivi della decisione
4. – L'opposto rileva che l'opponente non ha mai versato nulla a titolo di canone e di avere ricevuto dall'altro conduttore, in relazione al periodo di cui trattasi (1.4.2023
– 28.2.2024) e con riferimento al solo contratto relativo allo studio professionale (quello del posto auto era stato concluso dal solo , importi limitati al 50% del Pt_2 dovuto, sicché del totale, pari a complessivi € 6.600,00, chiede in pagamento a tale
2 titolo l'importo della metà dei canoni relativi all'alloggio (canone mensile € 500,00 - € 250,00 x 11 = € 2.750,00) e del totale di quelli relativi al posto auto (canone mensile € 100,00 x 11 = € 1.100,00).
5. – Premesso quanto sopra, l'opponente non nega di non avere mai direttamente corrisposto alcunché al locatore, ma solleva una serie di eccezioni, le quali devono essere tutte disattese.
In particolare:
a) quella secondo cui i pagamenti effettuati dall'altro coinquilino avrebbero dovuto essere imputati anche a suo beneficio, fondata o meno che sia, è priva di rilevanza sostanziale: anzitutto, nulla esclude che il condebitore solidale (se anche mandatario per i pagamenti) non ricevendo a sua volta la provvista dall'altro, dichiari di pagare solo la propria parte ed il creditore, rinunciando al beneficio della solidarietà, accetti di liberarlo non agendo poi anche nei suoi confronti;
in ogni caso, anche a ritenere che nella specie ciò non sia avvenuto, la regola della solidarietà ex artt. 1292 e 1294 c.c. consente comunque al creditore di chiedere l'intero a ciascuno dei condebitori;
b) in merito alla prova dei pagamenti effettuati, deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo il quale il creditore è unicamente onerato ad allegare l'inadempimento, essendo onere del debitore convenuto provare di avere adempiuto o sollevare eccezioni idonee a paralizzare la relativa pretesa (cfr., tra le tante, Cass. S.U. n. 13533/2001, Cass. n. 17626/2002, Cass. n. 1831/2003, Cass. n. 20073/2004, Cass. n. 13674/2006, Cass. n. 9351/2007, Cass. n. 26953/2008, Cass. 15677/2009, Cass. n. 3373/2010, Cass. n. 15659/2011, Cass. n. 826/2015 e Cass. ord. n. 98/2019); a tale onere non si sottrae il debitore anche quando il pagamento per lui liberatorio, secondo le sue deduzioni, sarebbe stato effettuato da un terzo: in proposito, l'istanza di ordine di esibizione dei
“pagamenti eseguiti dal geom. è inammissibile sotto svariati profili, ed, CP_2 in particolare, in quanto ha natura evidentemente “esplorativa” (l'opponente dimostra di ignorare l'entità di tali pagamenti e chiede l'esibizione nella speranza che possano emergere elementi a suo favore) ed è comunque generica, non specificandosi quali siano i documenti oggetto dell'istanza medesima;
c) ipotetici accordi tra i condebitori solidali secondo i quali uno di questi dovrebbe farsi carico in tutto od in parte della quota di debito dell'altro riguardano evidentemente i soli rapporti interni tra essi e, quindi, sono inopponibili al creditore;
d) per quanto riguarda il pagamento tramite bonifico, che non sarebbe stato scomputato, di € 750,00 che l'opponente deduce essere stato effettuato “in conto canoni”, la carenza della relativa prova è manifesta, in quanto, premettendo che l'opponente neppure risulta pagante e l'opposto beneficiario, il capitolo di prova formulato sul punto si presenta del tutto generico e valutativo e, come tale, inammissibile;
così anche per il pagamento di € 500,00 la cui causale (spese di lite) è estranea al debito per canoni;
3 e) il dedotto accordo verbale secondo il quale il canone non sarebbe stato dovuto per il primo mese è smentito dal contenuto del contratto prodotto, che prevede la decorrenza di tale debito dal 1.4.2023: anche in questo caso, il capitolo di prova formulato è manifestamente generico, non specificandosi neppure le circostanze di tempo nelle quali sarebbe stato raggiunto tale accordo, che, se anteriore o contemporaneo alla stipula del contratto, non potrebbe peraltro essere provato per testi ex art. 2722 c.c.;
f) l'indennità per “miglioramenti” è da ritenersi esclusa dalle previsioni di legge e contrattuali, il che assorbe la questione della prova del costo sostenuto;
analogamente per quanto riguarda il “laminato posato ad incastro”; in proposito, è infondata l'eccezione di nullità, essendo la relativa previsione derogabile (Cass., ord. n. 5968/2020);
g) l'indennità ex art. 34 L. 392/1978 è incompatibile con il fatto che l'immobile è stato rilasciato a seguito di morosità dell'opponente;
h) infine, in merito al dedotto credito professionale, i capitoli di prova formulati sul punto appaiono inidonei, ancora una volta per manifesta genericità, a dimostrare tanto l'accordo raggiunto tra le parti quanto il contenuto delle prestazioni effettivamente svolte dall'opponente; quanto al contratto preliminare prodotto, si parla ivi dell'esecuzione di opere concernenti la costituzione di un condominio che non appaiono avere nulla a che fare con quanto allegato in atto introduttivo (laddove si fa riferimento alle “pratiche di regolarizzazione urbanistica di tre appartamenti situati anch'essi nel palazzo di Via Parodi 10”) e, comunque, non è provata – ed, invero, neppure ben allegata – l'esecuzione da parte dell'opponente del “progetto e computo metrico” cui si fa riferimento in detto contratto.
6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1195/2024, che per l'effetto integralmente conferma;
II. condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposto delle spese di lite, che liquida per compenso di difensore, comprensivi della maggiorazione ex art. 4 comma 1 bis, in complessivi € 5.600,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso l'11 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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