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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 13/07/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
1635 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1635 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MELDOLA in data 03/05/2014 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. MONTALETTI ELEONORA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 24/07/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 22/11/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento del ricorso;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MELDOLA in data
03/05/2014 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di MELDOLA – atto n 2 parte II Serie A anno 2014; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
24/07/2024, che integralmente si riportano:
1. …omissis…
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di
Meldola al proprietario Controparte_2
3. Confermare l'affidamento dei figli minori e Persona_1 Persona_2
ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la
[...]
responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria
2 amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione paritaria e alternata dei figli e Per_2 Per_1
richiamando i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore come di seguito indicati:
a) lunedì – martedì – mercoledì con la madre;
giovedì e venerdì con il padre – sabato e domenica con la madre;
b) lunedì – martedì e mercoledì con il padre;
giovedì e venerdì con la madre – sabato e domenica con il padre. Durante il periodo scolastico la giornata inizierà e terminerà con l'accompagnare / ritirare i figli da scuola invece durante il periodo in cui la scuola è chiusa l'inizio del turno del genitore è fissato alle ore 18:00.
Durante le festività comandate a prescindere dall'alternanza sopra indicata i figli trascorreranno ad anni alterni Natale e capodanno con un genitore, con decorrenza per il Natale 2024 alla madre (al padre spetterà Natale e capodanno
2025 e così di seguito), e AN NO e la BE con l'altro (con decorrenza per il 2024 al padre); Pasqua e Lunedì dell'Angelo con un genitore ad anni alterni con decorrenza per il 2025 al padre (alla madre spetteranno Pasqua e il Lunedì dell'Angelo 2026 e così di seguito).
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane non consecutive, con numero massimo di pernotti consecutivi pari a sette (7) inclusi quelli dell'alternanza ordinaria, da concordarsi entro il mese di Maggio di ogni anno con mezzo scritto (incluso mail o messaggio).
5. L'assegno unico continuerà ad essere erogato ed incassato nella sua totalità dalla
Signora con impegno per il sig. a collaborare e fornire CP_1 CP_2
3 ulteriore documentazione che dovesse risultare necessaria e /o richiesta dagli uffici competenti;
6. Il Signor continuerà a corrispondere alla Signora la CP_2 CP_1
somma mensile di euro 150,00 per ciascun figlio (euro 300,00 totali al mese) tramite bonifico sul conto corrente a lei intestato che dovrà avvenire entro il 28 di ogni mese;
l'assegno unico resta interamente in favore della madre che continuerà ad incassarlo;
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto stabilito dal Protocollo del
Tribunale di Forlì al quale espressamente si rimanda.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. I coniugi rinunciano reciprocamente a domande di assegno di mantenimento e divorzile per sé stessi rappresentando di aver già regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di MELDOLA per quanto di competenza.
Forlì, 13/07/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
4
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1635 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MELDOLA in data 03/05/2014 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. MONTALETTI ELEONORA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 24/07/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 22/11/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento del ricorso;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MELDOLA in data
03/05/2014 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di MELDOLA – atto n 2 parte II Serie A anno 2014; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
24/07/2024, che integralmente si riportano:
1. …omissis…
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di
Meldola al proprietario Controparte_2
3. Confermare l'affidamento dei figli minori e Persona_1 Persona_2
ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la
[...]
responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria
2 amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione paritaria e alternata dei figli e Per_2 Per_1
richiamando i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore come di seguito indicati:
a) lunedì – martedì – mercoledì con la madre;
giovedì e venerdì con il padre – sabato e domenica con la madre;
b) lunedì – martedì e mercoledì con il padre;
giovedì e venerdì con la madre – sabato e domenica con il padre. Durante il periodo scolastico la giornata inizierà e terminerà con l'accompagnare / ritirare i figli da scuola invece durante il periodo in cui la scuola è chiusa l'inizio del turno del genitore è fissato alle ore 18:00.
Durante le festività comandate a prescindere dall'alternanza sopra indicata i figli trascorreranno ad anni alterni Natale e capodanno con un genitore, con decorrenza per il Natale 2024 alla madre (al padre spetterà Natale e capodanno
2025 e così di seguito), e AN NO e la BE con l'altro (con decorrenza per il 2024 al padre); Pasqua e Lunedì dell'Angelo con un genitore ad anni alterni con decorrenza per il 2025 al padre (alla madre spetteranno Pasqua e il Lunedì dell'Angelo 2026 e così di seguito).
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane non consecutive, con numero massimo di pernotti consecutivi pari a sette (7) inclusi quelli dell'alternanza ordinaria, da concordarsi entro il mese di Maggio di ogni anno con mezzo scritto (incluso mail o messaggio).
5. L'assegno unico continuerà ad essere erogato ed incassato nella sua totalità dalla
Signora con impegno per il sig. a collaborare e fornire CP_1 CP_2
3 ulteriore documentazione che dovesse risultare necessaria e /o richiesta dagli uffici competenti;
6. Il Signor continuerà a corrispondere alla Signora la CP_2 CP_1
somma mensile di euro 150,00 per ciascun figlio (euro 300,00 totali al mese) tramite bonifico sul conto corrente a lei intestato che dovrà avvenire entro il 28 di ogni mese;
l'assegno unico resta interamente in favore della madre che continuerà ad incassarlo;
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto stabilito dal Protocollo del
Tribunale di Forlì al quale espressamente si rimanda.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. I coniugi rinunciano reciprocamente a domande di assegno di mantenimento e divorzile per sé stessi rappresentando di aver già regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di MELDOLA per quanto di competenza.
Forlì, 13/07/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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