Articolo 30 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 29Articolo 31
Versione
15 marzo 1974
Art. 30.
Ai sensi dell' articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 , concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e II della legge stessa e' fissato, per l'anno finanziario 1974, in lire 700 miliardi.
Entrata in vigore il 15 marzo 1974
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