CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCIA DOMENICO, Presidente e Relatore
VOLINO PASQUALE, Giudice
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1741/2025 depositato il 06/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420220033349084000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420230014706211000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420230014706211000 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420230032519448000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420230033452074000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240025147561000 IVA-ALTRO 2022 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240025147561000 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240051185945000 IVA-ALTRO 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240066668223000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in atti indicato impugna la cartella di pagamento n. 14 2018 00007001 00 per il periodo di imposta 2014 per imposte dirette ed iva;
nonché , sempre per il medesimo titolo la cartella di pagamento n. 14 2019 00015546 65 del 2015 ; nonché ancora la cartella di pagamento n. 14 2021 00231633 79, per l'anno 2016; nonché sempre per il medesimo titolo, la cartella di pagamento n. 14 2019 00015546 65 del periodo di imposta 2017.
Il tutto per un valore totale di E. 22.319,36 Euro.
Riporta che esse non siano state notificate.
Il contribuente ricorrente in atti indicato impugna gli estratti di ruolo a lui consegnati dall'agente della riscossione , in atti indicati. Che riverberano le conseguenze sulle cartelle sopra indicate.
Il ricorrente oppone il vizio di notifica delle cartelle;
la loro nullità per la caducazione, come dedotta, dei competenti estratti di ruolo, nonché la violazione del diritto di difesa.
Resistono e controdeducono gli uffici competenti della Agenzia delle entrate e della riscossione e della
Agenzia delle entrate.
Dopo la fase cautelare perenta, il procedimento era deciso alla udienza del giorno 12 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è inammissibile.
Essa è carente dei presupposti per la sua ammissione.
Difatti, secondo i principi esegetici comuni di legittimità, l'impugnazione degli estratti di ruolo si risolve nella sola indagine quanto alla regolarità delle notifiche delle rispettive cartelle, non potendosi reiterare e ripetersi le questioni concernenti la valida notificazione delle cartelle, come avvenuto in questo caso.
Ed ancora.
Si è sostenuto in punto che ( Sezioni Unite n.19704/2015) alla rituale notifica dell'atto non consegue la riapertura" dei termini di impugnativa;
mentre qualora l'atto non sia stato correttamente notificato, i termini per l'impugnativa non decorrono.
Il tutto per garantire il principio della stabilità degli atti. Pertanto, il ricorso non è ammissibile in quanto le cartelle di pagamento recanti il ruolo , tutte, risultano correttamente notificate.
La parte convenuta dell'Ader ha provato tale fatto nella documentazione digitale allegata.
Una cartella è stata notificata regolarmente, ovvero quella n. 01420220033349084000 a mezzo posta raccomandata.
Le altre sono state notificate all'indirizzo Email_4 Email_5, appartenente al codice fiscale del contribuente , CF_Ricorrente_1
Pertanto , le doglianze riferite alle cartelle sono tardive ed inammissibili ex art. 21 primo comma D. Lgs.
n.546/1992,
Risultano notificati addirittura atti precedenti, tra i quali la comunicazione preventiva di ipoteca
01476202400001736000 not. 28/03/2024; e la intimazione di pagamento n. 01420249024588444000 not.
09/09/2024.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in questo modo per ciascuna delle parti resistenti, per un totale di E. 1.798,60:
per valore medio: fase di studio , E. 945,00; fase introduttiva E. 540,00; fase E. 470,00 , per un totale parziale di E. 1955,00; cui va detratto il 20% ex 15, comma 2-sexies,D.Lgs. n. 546 del 1992, per un totale parziale di E. 1564,00; cui deve aggiungersi il rimborso forfettario del 15% per un totale definitivo di E.
1798,60, oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia provinciale di Bari dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese processuali in favore di ciascuna parte resistente costituita come in atti che si liquidano in E. 1798,60. oltre accessori se dovuti.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCIA DOMENICO, Presidente e Relatore
VOLINO PASQUALE, Giudice
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1741/2025 depositato il 06/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420220033349084000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420230014706211000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420230014706211000 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420230032519448000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420230033452074000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240025147561000 IVA-ALTRO 2022 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240025147561000 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240051185945000 IVA-ALTRO 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240066668223000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in atti indicato impugna la cartella di pagamento n. 14 2018 00007001 00 per il periodo di imposta 2014 per imposte dirette ed iva;
nonché , sempre per il medesimo titolo la cartella di pagamento n. 14 2019 00015546 65 del 2015 ; nonché ancora la cartella di pagamento n. 14 2021 00231633 79, per l'anno 2016; nonché sempre per il medesimo titolo, la cartella di pagamento n. 14 2019 00015546 65 del periodo di imposta 2017.
Il tutto per un valore totale di E. 22.319,36 Euro.
Riporta che esse non siano state notificate.
Il contribuente ricorrente in atti indicato impugna gli estratti di ruolo a lui consegnati dall'agente della riscossione , in atti indicati. Che riverberano le conseguenze sulle cartelle sopra indicate.
Il ricorrente oppone il vizio di notifica delle cartelle;
la loro nullità per la caducazione, come dedotta, dei competenti estratti di ruolo, nonché la violazione del diritto di difesa.
Resistono e controdeducono gli uffici competenti della Agenzia delle entrate e della riscossione e della
Agenzia delle entrate.
Dopo la fase cautelare perenta, il procedimento era deciso alla udienza del giorno 12 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è inammissibile.
Essa è carente dei presupposti per la sua ammissione.
Difatti, secondo i principi esegetici comuni di legittimità, l'impugnazione degli estratti di ruolo si risolve nella sola indagine quanto alla regolarità delle notifiche delle rispettive cartelle, non potendosi reiterare e ripetersi le questioni concernenti la valida notificazione delle cartelle, come avvenuto in questo caso.
Ed ancora.
Si è sostenuto in punto che ( Sezioni Unite n.19704/2015) alla rituale notifica dell'atto non consegue la riapertura" dei termini di impugnativa;
mentre qualora l'atto non sia stato correttamente notificato, i termini per l'impugnativa non decorrono.
Il tutto per garantire il principio della stabilità degli atti. Pertanto, il ricorso non è ammissibile in quanto le cartelle di pagamento recanti il ruolo , tutte, risultano correttamente notificate.
La parte convenuta dell'Ader ha provato tale fatto nella documentazione digitale allegata.
Una cartella è stata notificata regolarmente, ovvero quella n. 01420220033349084000 a mezzo posta raccomandata.
Le altre sono state notificate all'indirizzo Email_4 Email_5, appartenente al codice fiscale del contribuente , CF_Ricorrente_1
Pertanto , le doglianze riferite alle cartelle sono tardive ed inammissibili ex art. 21 primo comma D. Lgs.
n.546/1992,
Risultano notificati addirittura atti precedenti, tra i quali la comunicazione preventiva di ipoteca
01476202400001736000 not. 28/03/2024; e la intimazione di pagamento n. 01420249024588444000 not.
09/09/2024.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in questo modo per ciascuna delle parti resistenti, per un totale di E. 1.798,60:
per valore medio: fase di studio , E. 945,00; fase introduttiva E. 540,00; fase E. 470,00 , per un totale parziale di E. 1955,00; cui va detratto il 20% ex 15, comma 2-sexies,D.Lgs. n. 546 del 1992, per un totale parziale di E. 1564,00; cui deve aggiungersi il rimborso forfettario del 15% per un totale definitivo di E.
1798,60, oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia provinciale di Bari dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese processuali in favore di ciascuna parte resistente costituita come in atti che si liquidano in E. 1798,60. oltre accessori se dovuti.