Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art.127 ter cpc per il giorno 16.1.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 20192/22 del ruolo generale
Vertente tra
elettivamente dom.to presso lo studio degli Parte_1 avvocati Luca De Marco e Gianluca Cuneo che lo rappresentano e difendono.
-ricorrente-
E
, in persona del Controparte_1 suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Matteo Morici, presso il cui studio elettivamente domicilia
-resistente -
NONCHE'
, in persona del suo legale rapp.te p.t., Controparte_2 rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Sannino, presso il cui studio elett.te domicilia.
-resistente –
Con ricorso depositato il 09.11.2022, l'istante di cui in epigrafe, premesso che, in data 18.10.2022, l' gli notificava intimazione di Controparte_2 pagamento n. 071 2022 90196850 04/000, adiva il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento in relazione alle sole cartelle n. 07120130033079300000, n.
07120140438350332000, n. 07120150158951122000, aventi per oggetto il pagamento di contributi previdenziali della per l'importo di € CP_1
2.134,94, richiesti per gli anni 2007, 2008, 2010 e 2011 e più precisamente al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“in via principale, accertare l'illegittimità della cartella ivi opposta per i motivi sopra esposti e conseguentemente pronunciare l'annullamento/la nullità dell'intimazione di pagamento n. 071 2022 90196850 04/000 e conseguentemente delle cartelle di pagamento n. 07120130033079300000, n. 07120140438350332000 e n.
07120150158951122000. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la
[...]
chiedendo:“Preliminarmente, a mente dell'art.418 Controparte_1
c.p.c. ed a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art.415 c.p.c. emesso in data 15 novembre 2022, pronunciare un nuovo decreto di fissazione di udienza;
in via principale :- Rigettare integralmente l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2022 90196850 04/000 cui sono sottese le cartelle di pagamento
n. 07120130033079300000, notificata il 25/02/2013, n. 07120140438350332000, notificata il 07/04/2015 n. 07120150158951122000, notificata il 09/03/2016, aventi per oggetto il pagamento di contributi previdenziali della per CP_1
l'importo di €.1.586,41- In ogni caso dichiarare l'inammissibilità della richiesta di condanna formulata nei confronti della Parte_2
- Condannare parte opponente, o chi e per quanto di ragione, al pagamento
[...] di spese, diritti ed onorari di lite come per legge.In via gradata :ed in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, nel caso di accoglimento anche solo in parte delle sollevate contestazioni in merito ai presunti vizi di forma e di procedura ovvero al mancato rispetto da parte di dei termini per Controparte_3 l'iscrizione a ruolo dei contributi richiesti, con conseguente dichiarazione di nullità ovvero di inesistenza del credito vantato dalla e della sottostante CP_1 cartella esattoriale/intimazione di pagamento per vizi formali, si chiede la condanna dell'avv. Mario Raffaele Dall'Aglio al pagamento diretto in favore della CP_1 degli importi iscritti a ruolo, pari ad €.1.586,41, oltre interessi, ai sensi dell'art.18 della L.n. 576/80, dalla data della notifica del ruolo;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. In via ancor più gradata :Qualora il credito venga dichiarato prescritto a causa del mancato e tempestivo compimento da parte di di validi atti interruttivi della prescrizione dalla Controparte_3 data di consegna dei ruoli, condannare , in Controparte_4 persona del suo legale rapp.te pro tempore, a pagamento a titolo di risarcimento del danno in favore della Controparte_1 dell'importo di €.1.586,41, o a quella somma minore o maggiore che l'adito
Giudicante riterrà di giustizia, oltre accessori di legge decorrenti dalla data di consegna dei singoli ruoli.In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Si costituiva in giudizio altresì l' chiedendo: Controparte_2
“i)dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione in ordine alle eccezioni che riguardano l'attività dell'ente creditore;
ii) rigettare le domande proposte in quanto palesemente infondate;
iii) il tutto con vittoria delle competenze e delle spese di giudizio, che vorranno essere liquidate a favore del sottoscritto difensore che dichiara di essere antistatario.”
L'opposizione è parzialmente fondata e come tale va accolta nei limiti di cui alla presente motivazione.
Risulta invero accoglibile l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale del diritto di credito in relazione però esclusivamente alla cartella n.
07120130033079300000.
La detta cartella infatti attiene alla richiesta di pagamento di sanzioni dichiarative e veniva notificata al ricorrente in data 25.02.2013, come da relata depositata dall' . Controparte_3 A fronte di ciò, la notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata avveniva soltanto in data 18.10.2022, conseguentemente rispetto ad essa risulta decorso il termine di prescrizione del suddetto credito.
Non risultano agli atti depositati altri atti interruttivi della prescrizione da parte degli enti resistenti.
Risulta dunque intervenuta la prescrizione del diritto di credito, così come eccepita nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art 29 Dlgs 46/99, volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla statizzazione del titolo esecutivo.
In relazione alle cartelle n. 07120140438350332000 e n. 07120150158951122000 va evidenziato il diverso tipo di credito vantato, riguardante il pagamento di contributi previdenziali e, come tali, assoggettati a diverso termine di prescrizione
( ovvero quello decennale).
In questo caso, infatti, stante le notifiche delle cartelle di pagamento avvenute rispettivamente in data 07.04.2015 e 09.02.2016, la notifica via pec di una prima intimazione di pagamento in data 20.02.2020, nonché di quella impugnata del
18.10.2022 determinano l'interruzione della prescrizione del diritto in questione con la conseguenza che sul punto la domanda del ricorrente non potrà essere accolta.
In virtù del rigetto dell'opposizione proposta in relazione ai contributi previdenziali richiesti, risulta evidentemente assorbita la domanda riconvenzionale esperita dalla nei confronti del ricorrente nonché di CP_1 CP_5
Infine, le ulteriori eccezioni relative alla irregolarità della procedura utilizzata risultano tardivamente proposte e come tali non possono essere valutate.
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti in virtù della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, nella causa di cui in epigrafe, così provvede: A) Accoglie parzialmente il ricorso con conseguente annullamento della sola cartella n. 07120130033079300000 sottostante l'intimazione di pagamento per cui è causa;
B) Rigetta la domanda del ricorrente in relazione alle cartelle n.
07120140438350332000 e n. 07120150158951122000 dichiarando assorbita la domanda riconvenzionale formulata dalla nei CP_1 confronti del ricorrente e dell' ; Controparte_3
C) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 28/1/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Rosaria Palumbo