Art. 4. Ingegneri e urbanisti
Il ruolo degli ingegneri e architetti urbanistici, di cui al quadro D 14 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e' soppresso e gli impiegati gia' inquadrati nel ruolo stesso sono collocati, in ordine di anzianita' di qualifica e di carriera, nella corrispondente qualifica del ruolo degli ingegneri del Genio civile, conservando, ad ogni effetto, detta anzianita'.
Nel ruolo degli ingegneri del Genio civile sono istituite le qualifiche di urbanista (ex coefficiente 271), di urbanista principale (ex coefficiente 325), di urbanista superiore (ex coefficiente 402) e di urbanista capo (ex coefficiente 500). Nello stesso ruolo, 40 posti delle dotazioni organiche delle qualifiche iniziali, 20 posti della dotazione della qualifica di ingegnere superiore e 10 posti della dotazione della qualifica di ingegnere capo sono riservati al personale urbanista, per il reclutamento del quale, come anche per i concorsi ed esami di promozione, debbono essere emanati separati bandi.
Per l'ammissione a tali concorsi e per il relativo programma di esame, restano in vigore le norme attuali; il programma del concorso speciale per la promozione ad urbanista capo e' fissato in base alle norme di cui all'articolo 167 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Nei bandi di concorso per l'accesso alla carriera di ingegnere del Genio civile, il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di riservare un determinato numero di posti a candidati in possesso di particolari lauree in ingegneria.
Il punto IX dell'articolo 4 del regio decreto 12 dicembre 1929, che approva le norme relative al concorso per la nomina ad ingegnere in prova nel corpo del Genio civile, e' modificato come segue: "Legislazione: leggi e regolamenti sui lavori pubblici".
Il ruolo degli ingegneri e architetti urbanistici, di cui al quadro D 14 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e' soppresso e gli impiegati gia' inquadrati nel ruolo stesso sono collocati, in ordine di anzianita' di qualifica e di carriera, nella corrispondente qualifica del ruolo degli ingegneri del Genio civile, conservando, ad ogni effetto, detta anzianita'.
Nel ruolo degli ingegneri del Genio civile sono istituite le qualifiche di urbanista (ex coefficiente 271), di urbanista principale (ex coefficiente 325), di urbanista superiore (ex coefficiente 402) e di urbanista capo (ex coefficiente 500). Nello stesso ruolo, 40 posti delle dotazioni organiche delle qualifiche iniziali, 20 posti della dotazione della qualifica di ingegnere superiore e 10 posti della dotazione della qualifica di ingegnere capo sono riservati al personale urbanista, per il reclutamento del quale, come anche per i concorsi ed esami di promozione, debbono essere emanati separati bandi.
Per l'ammissione a tali concorsi e per il relativo programma di esame, restano in vigore le norme attuali; il programma del concorso speciale per la promozione ad urbanista capo e' fissato in base alle norme di cui all'articolo 167 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Nei bandi di concorso per l'accesso alla carriera di ingegnere del Genio civile, il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di riservare un determinato numero di posti a candidati in possesso di particolari lauree in ingegneria.
Il punto IX dell'articolo 4 del regio decreto 12 dicembre 1929, che approva le norme relative al concorso per la nomina ad ingegnere in prova nel corpo del Genio civile, e' modificato come segue: "Legislazione: leggi e regolamenti sui lavori pubblici".