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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2453/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2453/2024 promossa da:
(C.F ) elettivamente domiciliato in Pescara, alla Parte_1 C.F._1
Via Messina n.28, presso e nello studio dell'avv. Emanuela Barba, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
ATTORE
Contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
CONVENUTO
OGGETTO: autorizzazione al trattamento chirurgico per modifica identità di genere. Rettificazione anagrafica.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 4 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
essere autorizzato a sottoporsi agli interventi medico – chirurgici necessari per la modifica dei propri caratteri sessuali primari nonché disporre contestualmente la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso e ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita (Pescara) di effettuare la rettificazione nel relativo registro, statuendo, che il nome di , così come in atti Parte_1
identificato, venga rettificato con quello di . Parte_2
2. In particolare, nel proprio atto introduttivo, l'attore ha dedotto di avere da sempre manifestato una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile, tanto da vivere con grande sofferenza la sua condizione sessuale maschile.
3. L'istante ha inoltre precisato di essere di stato libero.
4. Ha, altresì, evidenziato l'urgenza di sottoporsi al trattamento di adeguamento somatico dei propri caratteri sessuali, anche al fine di eliminare la presenza di ormoni maschili incompatibili con quelli femminili che sta assumendo.
5. Infine, l'istante ha aggiunto che, in considerazione dell'attuale condizione, necessita dell'ulteriore rettifica anagrafica del proprio nominativo e del proprio sesso.
6. Ritiene il Collegio che le domande proposte possano essere interamente accolte.
7. Ed invero, l'istante ha prodotto relazione psicologica resa dal dott. psicologo - psicoterapeuta del 01.09. 2023 descrittiva del percorso psicoterapeutico intrapreso e correlate da Persona_1 ulteriore documentazione medica a firma della dott.ssa psichiatra – Azienda Parte_3
Sanitaria Regionale Abruzzese – Ospedale di L'Aquila – dalla quale risulta la diagnosi di "disforia di genere" e la necessità di iniziare una terapia ormonale sostitutiva.
8. Dalla documentazione medica prodotta (come peraltro confermato dall'istante in udienza) è dato evincere “una marcata incongruenza fra il genere esperito/espresso dall'individuo e il genere assegnato, la durata è di molto superiore a 6 mesi e si manifesta nei seguenti criteri (ne occorrono almeno due per una corretta diagnosi) 1. marcata incongruenza tra il genere esperito/espresso e le caratteristiche sessuali primarie e secondarie;
2. forte desiderio di liberarsi dalle proprie caratteristiche sessuali primarie a causa di una marcata incongruenza con il genere esperito/espresso;
3. un forte desiderio per le caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie del genere opposto;
4. un forte desiderio di appartenere al genere opposto;
5. un forte desiderio di essere trattato come appartenente al genere opposto;
6. una forte convinzione di avere sentimenti e reazioni tipici del genere opposto;
B- la condizione è associata a sofferenza clinicamente significativa nell'area sintomatologia e/o a pagina 2 di 4 compromissione in ambito sociale” (cfr. relazione a firma Dott. Psicoterapeuta allegata Persona_1
alla citazione, pag. 12) e che la terapia ormonale, attualmente assunta in modo regolare da parte attrice sotto il controllo dell'ambulatorio di andrologia del Controparte_1
debba proseguire per tutelare il benessere psico-fisico dell'utente ed il
[...]
suo percorso di transizione (cfr. doc. n 4 allegato alla citazione).
9. Sulla base di tali elementi va, pertanto, accolta l'istanza di autorizzazione al trattamento chirurgico, essendo noto da tempo (v. anche sentenza della Corte Cost. n.161 del 1985) nella letteratura scientifica e nella pratica clinica internazionale, che la rettificazione chirurgica costituisce un percorso adeguato a migliorare la condizione esistenziale delle persone affette da transessualismo, ed a soddisfare i bisogni da loro espressi.
10. Parimenti, meritevole di accoglimento deve ritenersi la domanda volta alla rettificazione anagrafica, in ossequio alle pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e della Corte di Cassazione.
(Cass. Civ., n.15138/15)
11. Già in precedenza la Corte Costituzionale aveva rilevato come l'identità di genere non fosse integrata solo da una determinata struttura del genoma individuale e dei genitali esterni, bensì da una complessità di fattori, tra cui certamente quelli di ordine psicologico e dunque il radicato sentire di sé di ciascuno, profondamente condizionante l'esplicazione della personalità nel mondo delle relazioni e quindi l'equilibrio in cui si sostanzia la salute.
12. La suddetta pronuncia della Corte Costituzionale ha sancito come l'esecuzione del trattamento chirurgico non costituisca un prerequisito della rettificazione anagrafica, allorquando il soggetto risulti già stabilmente in equilibrio, dal punto di vista psicologico, nella diversa identità di genere;
rimettendo dunque al soggetto la valutazione in merito alla necessità, per il raggiungimento di un pieno equilibrio psicofisico, e dunque della sua salute, se sottoporsi o meno (e quando farlo), al trattamento chirurgico che, pur se giudicato per sé scevro di pericolosità, integra pur sempre un sacrificio che non può essere imposto, laddove già la rettificazione anagrafica costituisce un importante strumento di tutela dell'identità avvertita e vissuta dall'interessato (il quale potrebbe pure sentirsi appagato dal poter vivere la sua nuova identità senza intraprendere relazioni sessuali con persone del diverso sesso).
13. Nel caso di specie, l'istante ha mostrato la ferma volontà di sottoporsi al trattamento chirurgico, sollecitandone l'autorizzazione, ma è evidente, anche a prescindere dallo stesso, la stabilità del conseguimento da parte sua dell'identità femminile, frutto di una decisione irreversibile e comprovata dalla terapia ormonale cui si è sottoposto e che l'ha trasformato anche nel soma. Con conseguenze sul piano dell'identità sociale finanche maggiori rispetto a quelle che deriverebbero dalla modifica pagina 3 di 4 somatica dei genitali esterni.
14. Non vi è dunque motivo per non ordinare, sin d'ora, anche la rettificazione anagrafica dell'identità, onde tutelare effettivamente la salute dell'istante.
15. Nulla per le spese, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) autorizza in atti generalizzato, a sottoporsi ai trattamenti medico- Parte_1
chirurgici ritenuti dai sanitari necessari all'adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità di genere femminile;
b) ordina all' ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescara di rettificare l'atto di nascita del predetto nel senso che laddove, in ogni occorrenza, si legge, quale generalità dell'intestatario Parte_1
" debba invece leggersi ed intendersi " " e laddove si legge, quanto al sesso Pt_1 Pt_2
dell'intestatario, la dicitura "maschile" debba leggersi ed intendersi invece quella "femminile";
c) nulla per le spese.
Pescara, 22 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/03, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2453/2024 promossa da:
(C.F ) elettivamente domiciliato in Pescara, alla Parte_1 C.F._1
Via Messina n.28, presso e nello studio dell'avv. Emanuela Barba, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
ATTORE
Contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
CONVENUTO
OGGETTO: autorizzazione al trattamento chirurgico per modifica identità di genere. Rettificazione anagrafica.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 4 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
essere autorizzato a sottoporsi agli interventi medico – chirurgici necessari per la modifica dei propri caratteri sessuali primari nonché disporre contestualmente la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso e ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita (Pescara) di effettuare la rettificazione nel relativo registro, statuendo, che il nome di , così come in atti Parte_1
identificato, venga rettificato con quello di . Parte_2
2. In particolare, nel proprio atto introduttivo, l'attore ha dedotto di avere da sempre manifestato una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile, tanto da vivere con grande sofferenza la sua condizione sessuale maschile.
3. L'istante ha inoltre precisato di essere di stato libero.
4. Ha, altresì, evidenziato l'urgenza di sottoporsi al trattamento di adeguamento somatico dei propri caratteri sessuali, anche al fine di eliminare la presenza di ormoni maschili incompatibili con quelli femminili che sta assumendo.
5. Infine, l'istante ha aggiunto che, in considerazione dell'attuale condizione, necessita dell'ulteriore rettifica anagrafica del proprio nominativo e del proprio sesso.
6. Ritiene il Collegio che le domande proposte possano essere interamente accolte.
7. Ed invero, l'istante ha prodotto relazione psicologica resa dal dott. psicologo - psicoterapeuta del 01.09. 2023 descrittiva del percorso psicoterapeutico intrapreso e correlate da Persona_1 ulteriore documentazione medica a firma della dott.ssa psichiatra – Azienda Parte_3
Sanitaria Regionale Abruzzese – Ospedale di L'Aquila – dalla quale risulta la diagnosi di "disforia di genere" e la necessità di iniziare una terapia ormonale sostitutiva.
8. Dalla documentazione medica prodotta (come peraltro confermato dall'istante in udienza) è dato evincere “una marcata incongruenza fra il genere esperito/espresso dall'individuo e il genere assegnato, la durata è di molto superiore a 6 mesi e si manifesta nei seguenti criteri (ne occorrono almeno due per una corretta diagnosi) 1. marcata incongruenza tra il genere esperito/espresso e le caratteristiche sessuali primarie e secondarie;
2. forte desiderio di liberarsi dalle proprie caratteristiche sessuali primarie a causa di una marcata incongruenza con il genere esperito/espresso;
3. un forte desiderio per le caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie del genere opposto;
4. un forte desiderio di appartenere al genere opposto;
5. un forte desiderio di essere trattato come appartenente al genere opposto;
6. una forte convinzione di avere sentimenti e reazioni tipici del genere opposto;
B- la condizione è associata a sofferenza clinicamente significativa nell'area sintomatologia e/o a pagina 2 di 4 compromissione in ambito sociale” (cfr. relazione a firma Dott. Psicoterapeuta allegata Persona_1
alla citazione, pag. 12) e che la terapia ormonale, attualmente assunta in modo regolare da parte attrice sotto il controllo dell'ambulatorio di andrologia del Controparte_1
debba proseguire per tutelare il benessere psico-fisico dell'utente ed il
[...]
suo percorso di transizione (cfr. doc. n 4 allegato alla citazione).
9. Sulla base di tali elementi va, pertanto, accolta l'istanza di autorizzazione al trattamento chirurgico, essendo noto da tempo (v. anche sentenza della Corte Cost. n.161 del 1985) nella letteratura scientifica e nella pratica clinica internazionale, che la rettificazione chirurgica costituisce un percorso adeguato a migliorare la condizione esistenziale delle persone affette da transessualismo, ed a soddisfare i bisogni da loro espressi.
10. Parimenti, meritevole di accoglimento deve ritenersi la domanda volta alla rettificazione anagrafica, in ossequio alle pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e della Corte di Cassazione.
(Cass. Civ., n.15138/15)
11. Già in precedenza la Corte Costituzionale aveva rilevato come l'identità di genere non fosse integrata solo da una determinata struttura del genoma individuale e dei genitali esterni, bensì da una complessità di fattori, tra cui certamente quelli di ordine psicologico e dunque il radicato sentire di sé di ciascuno, profondamente condizionante l'esplicazione della personalità nel mondo delle relazioni e quindi l'equilibrio in cui si sostanzia la salute.
12. La suddetta pronuncia della Corte Costituzionale ha sancito come l'esecuzione del trattamento chirurgico non costituisca un prerequisito della rettificazione anagrafica, allorquando il soggetto risulti già stabilmente in equilibrio, dal punto di vista psicologico, nella diversa identità di genere;
rimettendo dunque al soggetto la valutazione in merito alla necessità, per il raggiungimento di un pieno equilibrio psicofisico, e dunque della sua salute, se sottoporsi o meno (e quando farlo), al trattamento chirurgico che, pur se giudicato per sé scevro di pericolosità, integra pur sempre un sacrificio che non può essere imposto, laddove già la rettificazione anagrafica costituisce un importante strumento di tutela dell'identità avvertita e vissuta dall'interessato (il quale potrebbe pure sentirsi appagato dal poter vivere la sua nuova identità senza intraprendere relazioni sessuali con persone del diverso sesso).
13. Nel caso di specie, l'istante ha mostrato la ferma volontà di sottoporsi al trattamento chirurgico, sollecitandone l'autorizzazione, ma è evidente, anche a prescindere dallo stesso, la stabilità del conseguimento da parte sua dell'identità femminile, frutto di una decisione irreversibile e comprovata dalla terapia ormonale cui si è sottoposto e che l'ha trasformato anche nel soma. Con conseguenze sul piano dell'identità sociale finanche maggiori rispetto a quelle che deriverebbero dalla modifica pagina 3 di 4 somatica dei genitali esterni.
14. Non vi è dunque motivo per non ordinare, sin d'ora, anche la rettificazione anagrafica dell'identità, onde tutelare effettivamente la salute dell'istante.
15. Nulla per le spese, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) autorizza in atti generalizzato, a sottoporsi ai trattamenti medico- Parte_1
chirurgici ritenuti dai sanitari necessari all'adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità di genere femminile;
b) ordina all' ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescara di rettificare l'atto di nascita del predetto nel senso che laddove, in ogni occorrenza, si legge, quale generalità dell'intestatario Parte_1
" debba invece leggersi ed intendersi " " e laddove si legge, quanto al sesso Pt_1 Pt_2
dell'intestatario, la dicitura "maschile" debba leggersi ed intendersi invece quella "femminile";
c) nulla per le spese.
Pescara, 22 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/03, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
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