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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/11/2025, n. 4070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4070 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 8085/2022 R.G., avente ad oggetto: retribuzione ed indennità risarcitoria (licenziamento giustificato motivo oggettivo);
PROMOSSA DA
, cod. fisc. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to MANNO VINCENZO,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to CASSELLA LUCIA, elettivamente CP_1 domiciliato/a presso lo Studio sito in V.LE V. VENETO, 131 CATANIA
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica,
anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69. TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della documentazione di cui è stata richiesta l'ammissione in sede di prima udienza del 16.11.2022 (“certificati medici ed
email, dai quali si evincono le patologie di cui era affetta la ricorrente e le mansioni che erano state chieste da svolgere alla ricorrente stessa”) e prodotta, a seguito di autorizzazione, al fine di verificarne l'ammissibilità, con ordinanza del 13.6.2024.
Ed invero, trattasi in parte di documentazione irrilevante (quella medica) ed in parte evidentemente tardiva, in quanto attinente alle mansioni espletate, e dunque all'oggetto del giudizio, come già chiaramente individuabile, in base all'atto introduttivo, laddove parte ricorrente contesta di avere effettivamente svolto un rapporto di lavoro di apprendistato professionalizzante, invocando il riconoscimento di un livello superiore,
previa dichiarazione di invalidità dell'apprendistato.
Né, al riguardo, sussiste una pista probatoria che possa giustificare l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., in deroga alle preclusioni normative che presiedono il rito del lavoro,
posto che, anche alla luce dell'istruttoria espletata, e dal complesso degli elementi in atti, si può ritenere provato che il datore di lavoro abbia cercato di assolvere al proprio dovere contrattuale.
Il teste ha chiaramente confermato che il datore di lavoro aveva Testimone_1
predisposto dei corsi di formazione per la ricorrente, la quale spesso non poteva seguire per le proprie assenze dal lavoro, e che ad istruire la lavoratrice era la sig.ra Per_1
(“Sono stato io stesso ad organizzare per la ricorrente dei corsi di formazione
[...]
specifica, dato che la ricorrente era sempre assente e quindi sovente non poteva partecipare ai corsi programmati. D.R. E' stata la signora ad istruire la Persona_1
ricorrente. La signora operava nella stessa stanza della signora ”). Per_1 Parte_1
Il teste inoltre ha riferito che la ricorrente espletava compiti quali quelli di “effettuare fotocopie, inseriva i dati al computer per il ritiro dei pacchi da parte del corriere”,
dunque di semplice esecuzione, laddove presente sul posto di lavoro (“Credo che facesse esclusivamente questo anche perché non era spesso presente”).
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Seconda Sezione Civile – Lavoro
Ciò è stato confermato anche dalla teste , riferendo che “D.R. La Testimone_2
società ha organizzato dei corsi di formazione specifica per la ricorrente, poiché la
stessa si assentava molto spesso.
D.R. La signora si occupava della ricorrente, aiutandola. Persona_1
D.R. Svolgeva anche attività di formazione per la ricorrente.
D.R. Lavorava nella stessa stanza della ricorrente”.
Tali dichiarazioni appaiono attendibili, perché prive di contraddizioni e rese da persone a conoscenza dei fatti, mentre non sembrano tali quelle del teste , il quale, Testimone_3
per sua stessa ammissione, lavorava spesso fuori dalla sede aziendale, e dunque non può
reputarsi in grado di riferire con precisione e sufficiente attendibilità sulle attività svolte dalla ricorrente nel periodo oggetto di causa.
Sul punto, non condividendo quanto sostenuto in sede di note dalla difesa della ricorrente, va osservato che il teste non solo ha riferito di lavorare prevalentemente fuori sede, ma ha anche detto di aver appreso dei fatti di causa da terzi o dalla stessa ricorrente, in quanto argomenti di discussione tra colleghi (“Ho anche appreso del
lavoro che lei svolgeva anche perché tra colleghi si parla ovviamente anche di questo”).
Laddove il teste ha fatto riferimento allo svolgimento autonomo di mansioni, occorre inoltre precisare che lo stesso si riferiva ad un periodo diverso da quello di causa (il
2018 o 2019), quando la ricorrente svolgeva altre mansioni (tecnico del marketing), in ragione di diversi rapporti di lavoro o collaborazione del tutto distinti dal successivo rapporto di apprendistato, relativo ad altri compiti. Ciò di desume chiaramente dalla lettura delle sue dichiarazioni: “Quando io ho iniziato nel 2018, ho trovato la ricorrente che già lavorava in azienda, lei era già autonoma e quindi non l'ho vista mai affiancata per lo svolgimento delle proprie mansioni”.
Per quanto riguarda il periodo successivo, le dichiarazioni del teste sono del tutto generiche e irrilevanti (“D.R. Nell'ultimo periodo, credo nell'ultimo anno, la ricorrente
è stata trasferita in un'altra stanza un po' più distante. In tale ultimo periodo le sono
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Seconda Sezione Civile – Lavoro
stati assegnati altri compiti, tra cui quello di occuparsi delle bolle dei fornitori”)
ovvero risultano quasi del tutto disancorate da specifici riferimenti temporali, ad eccezione dell'ultimo periodo di lavoro del teste, cessato nel febbraio del 2022 (“La ricorrente si occupava di monitorare l'andamento delle attività di assistenza che io
svolgevo, si occupava di inoltrare le richieste relative alle pratiche di garanzia;
nel
periodo finale, prima che io mene andassi, si occupava anche delle pratiche di finanziamento”).
Appare evidente, pertanto, che la sua testimonianza nulla possa provare in merito alle mansioni della ricorrente nel dedotto periodo di lavoro oggetto di ricorso (18.1.2020 –
17.1.2022), né sia in grado di confutare le risultanze probatorie desumibili dalle altre testimonianze.
Del resto, risulta pacifico che la ricorrente, per motivi che non costituiscono oggetto del giudizio, si assentasse frequentemente dal posto di lavoro.
In merito, le analitiche allegazioni dedotte in memoria non risultano oggetto di specifica contestazione e dunque possono reputarsi provate, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Deve dunque ritenersi provato dal datore di lavoro di aver assolto i propri doveri di formazione, derivanti dal contratto di apprendistato, non potendo in ogni modo imputarsi allo stesso quanto non fatto a causa della presenza discontinua della lavoratrice.
Né il contratto può reputarsi nullo in ragione del fatto che, precedentemente, la ricorrente aveva intrattenuto altro rapporto di lavoro con la società, tenuto conto della evidente diversità delle mansioni disimpegnate in tale occasione.
Come, invero, allegato in ricorso, i pregressi rapporti riguardavano l'attività della ricorrente come tecnico di marketing, mentre nel caso in esame il contratto di apprendistato professionalizzante la diversa mansione di addetto al controllo degli acquisti.
Del resto, le deduzioni sul punto, da parte della ricorrente, si rivelano molto generiche.
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Seconda Sezione Civile – Lavoro
In merito, è stato espresso da tempo il principio secondo cui “è ammissibile che un
contratto di apprendistato succeda ad un rapporto di lavoro subordinato ordinario, se
le mansioni affidate all'apprendista sono differenti da quelle già assegnate in qualità di dipendente o se sono richieste in un mutato contesto organizzativo” (Corte di Appello di
Milano, 24.1.2024, edita presso banca dati).
Conseguentemente vanno rigettate le domande economiche formulate in ricorso, poiché
non vi è prova dello svolgimento di mansioni diverse, e comunque di livello superiore,
da quelle dedotte in contratto, né vi è prova di un orario di lavoro diverso da quello contrattuale e risultante dalle buste paga (del resto, non risulta allegato alcun inadempimento sotto il profilo dei pagamenti, volgendo il ricorso al riconoscimento di differenze scaturenti dall'accertamento di livelli di inquadramento superiori), mentre può ritenersi assolto l'onere della prova del datore di lavoro di avere adempiuto (o cercato di adempiere) i propri obblighi formativi.
Conseguentemente, deve rigettarsi anche la domanda risarcitoria basata sulla differenza tra i benefici previdenziali ottenuti e quelli eventualmente riconoscibili.
Per quanto attiene al licenziamento, la ricorrente contesta il motivo dedotto della riorganizzazione aziendale, per soppressione del posto di lavoro, in quanto,
successivamente al suo licenziamento, sarebbero state assunte altre persone al suo posto, come si desumerebbe dalle offerte di lavoro prodotte ed in atti.
Contesta inoltre la genericità della motivazione del licenziamento.
Nessuna altra specifica censura viene formulata.
Su tali motivi di ricorso, va osservato quanto segue.
La lettera di licenziamento, per quanto con stile approssimativo, indica le ragioni del recesso, individuandole nella soppressione del posto di lavoro ricoperto dalla ricorrente,
tenuto conto dell'esigenza di riorganizzazione aziendale, alla luce delle nuove strategie di mercato.
La motivazione, per quanto sintetica, è dunque sussistente e consente di comprendere il percorso logico fattuale della decisione assunta dal datore di lavoro.
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Seconda Sezione Civile – Lavoro
Può dunque escludersi un vizio di motivazione del licenziamento.
Per quanto attiene alla riorganizzazione aziendale, va osservato come le cessazioni degli appalti indicate analiticamente in memoria e la conseguente riduzione del fatturato non risultano oggetto di contestazione specifica da parte della ricorrente (si vedano il verbale di prima udienza del 16.11.2022 e le prime note sostitutive dell'8.6.2023), né vi è prova che la figura dalla stessa ricoperta (apprendista addetta al controllo degli acquisti) sia stata successivamente assunta da altri mediante nuova assunzione, come paventato in ricorso.
La stessa offerta di lavoro prodotta dalla parte ricorrente – in disparte il disconoscimento operato dall'azienda – riguarda altri profili professionali (coordinatore amministrativo) e appare compatibile anche con il processo di riorganizzazione dedotto in seno alla lettera di licenziamento.
A fronte del calo del fatturato, peraltro, appare verosimile la necessità aziendale di sopprime le figure non indispensabili, come quelle della ricorrente, da poco assunta ed ancora in fase di formazione.
Appare dunque provato il giustificato motivo oggettivo posto a base del licenziamento,
con conseguente infondatezza dei motivi posti a base del ricorso, con specifico riferimento all'atto di recesso impugnato.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese, data la particolarità della materia e la qualità delle parti, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA le spese.
Così depositato, in Catania, lì 13/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
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in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 8085/2022 R.G., avente ad oggetto: retribuzione ed indennità risarcitoria (licenziamento giustificato motivo oggettivo);
PROMOSSA DA
, cod. fisc. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to MANNO VINCENZO,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to CASSELLA LUCIA, elettivamente CP_1 domiciliato/a presso lo Studio sito in V.LE V. VENETO, 131 CATANIA
RESISTENTE/I
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Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica,
anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69. TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della documentazione di cui è stata richiesta l'ammissione in sede di prima udienza del 16.11.2022 (“certificati medici ed
email, dai quali si evincono le patologie di cui era affetta la ricorrente e le mansioni che erano state chieste da svolgere alla ricorrente stessa”) e prodotta, a seguito di autorizzazione, al fine di verificarne l'ammissibilità, con ordinanza del 13.6.2024.
Ed invero, trattasi in parte di documentazione irrilevante (quella medica) ed in parte evidentemente tardiva, in quanto attinente alle mansioni espletate, e dunque all'oggetto del giudizio, come già chiaramente individuabile, in base all'atto introduttivo, laddove parte ricorrente contesta di avere effettivamente svolto un rapporto di lavoro di apprendistato professionalizzante, invocando il riconoscimento di un livello superiore,
previa dichiarazione di invalidità dell'apprendistato.
Né, al riguardo, sussiste una pista probatoria che possa giustificare l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., in deroga alle preclusioni normative che presiedono il rito del lavoro,
posto che, anche alla luce dell'istruttoria espletata, e dal complesso degli elementi in atti, si può ritenere provato che il datore di lavoro abbia cercato di assolvere al proprio dovere contrattuale.
Il teste ha chiaramente confermato che il datore di lavoro aveva Testimone_1
predisposto dei corsi di formazione per la ricorrente, la quale spesso non poteva seguire per le proprie assenze dal lavoro, e che ad istruire la lavoratrice era la sig.ra Per_1
(“Sono stato io stesso ad organizzare per la ricorrente dei corsi di formazione
[...]
specifica, dato che la ricorrente era sempre assente e quindi sovente non poteva partecipare ai corsi programmati. D.R. E' stata la signora ad istruire la Persona_1
ricorrente. La signora operava nella stessa stanza della signora ”). Per_1 Parte_1
Il teste inoltre ha riferito che la ricorrente espletava compiti quali quelli di “effettuare fotocopie, inseriva i dati al computer per il ritiro dei pacchi da parte del corriere”,
dunque di semplice esecuzione, laddove presente sul posto di lavoro (“Credo che facesse esclusivamente questo anche perché non era spesso presente”).
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Ciò è stato confermato anche dalla teste , riferendo che “D.R. La Testimone_2
società ha organizzato dei corsi di formazione specifica per la ricorrente, poiché la
stessa si assentava molto spesso.
D.R. La signora si occupava della ricorrente, aiutandola. Persona_1
D.R. Svolgeva anche attività di formazione per la ricorrente.
D.R. Lavorava nella stessa stanza della ricorrente”.
Tali dichiarazioni appaiono attendibili, perché prive di contraddizioni e rese da persone a conoscenza dei fatti, mentre non sembrano tali quelle del teste , il quale, Testimone_3
per sua stessa ammissione, lavorava spesso fuori dalla sede aziendale, e dunque non può
reputarsi in grado di riferire con precisione e sufficiente attendibilità sulle attività svolte dalla ricorrente nel periodo oggetto di causa.
Sul punto, non condividendo quanto sostenuto in sede di note dalla difesa della ricorrente, va osservato che il teste non solo ha riferito di lavorare prevalentemente fuori sede, ma ha anche detto di aver appreso dei fatti di causa da terzi o dalla stessa ricorrente, in quanto argomenti di discussione tra colleghi (“Ho anche appreso del
lavoro che lei svolgeva anche perché tra colleghi si parla ovviamente anche di questo”).
Laddove il teste ha fatto riferimento allo svolgimento autonomo di mansioni, occorre inoltre precisare che lo stesso si riferiva ad un periodo diverso da quello di causa (il
2018 o 2019), quando la ricorrente svolgeva altre mansioni (tecnico del marketing), in ragione di diversi rapporti di lavoro o collaborazione del tutto distinti dal successivo rapporto di apprendistato, relativo ad altri compiti. Ciò di desume chiaramente dalla lettura delle sue dichiarazioni: “Quando io ho iniziato nel 2018, ho trovato la ricorrente che già lavorava in azienda, lei era già autonoma e quindi non l'ho vista mai affiancata per lo svolgimento delle proprie mansioni”.
Per quanto riguarda il periodo successivo, le dichiarazioni del teste sono del tutto generiche e irrilevanti (“D.R. Nell'ultimo periodo, credo nell'ultimo anno, la ricorrente
è stata trasferita in un'altra stanza un po' più distante. In tale ultimo periodo le sono
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Seconda Sezione Civile – Lavoro
stati assegnati altri compiti, tra cui quello di occuparsi delle bolle dei fornitori”)
ovvero risultano quasi del tutto disancorate da specifici riferimenti temporali, ad eccezione dell'ultimo periodo di lavoro del teste, cessato nel febbraio del 2022 (“La ricorrente si occupava di monitorare l'andamento delle attività di assistenza che io
svolgevo, si occupava di inoltrare le richieste relative alle pratiche di garanzia;
nel
periodo finale, prima che io mene andassi, si occupava anche delle pratiche di finanziamento”).
Appare evidente, pertanto, che la sua testimonianza nulla possa provare in merito alle mansioni della ricorrente nel dedotto periodo di lavoro oggetto di ricorso (18.1.2020 –
17.1.2022), né sia in grado di confutare le risultanze probatorie desumibili dalle altre testimonianze.
Del resto, risulta pacifico che la ricorrente, per motivi che non costituiscono oggetto del giudizio, si assentasse frequentemente dal posto di lavoro.
In merito, le analitiche allegazioni dedotte in memoria non risultano oggetto di specifica contestazione e dunque possono reputarsi provate, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Deve dunque ritenersi provato dal datore di lavoro di aver assolto i propri doveri di formazione, derivanti dal contratto di apprendistato, non potendo in ogni modo imputarsi allo stesso quanto non fatto a causa della presenza discontinua della lavoratrice.
Né il contratto può reputarsi nullo in ragione del fatto che, precedentemente, la ricorrente aveva intrattenuto altro rapporto di lavoro con la società, tenuto conto della evidente diversità delle mansioni disimpegnate in tale occasione.
Come, invero, allegato in ricorso, i pregressi rapporti riguardavano l'attività della ricorrente come tecnico di marketing, mentre nel caso in esame il contratto di apprendistato professionalizzante la diversa mansione di addetto al controllo degli acquisti.
Del resto, le deduzioni sul punto, da parte della ricorrente, si rivelano molto generiche.
Pagina 4 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
In merito, è stato espresso da tempo il principio secondo cui “è ammissibile che un
contratto di apprendistato succeda ad un rapporto di lavoro subordinato ordinario, se
le mansioni affidate all'apprendista sono differenti da quelle già assegnate in qualità di dipendente o se sono richieste in un mutato contesto organizzativo” (Corte di Appello di
Milano, 24.1.2024, edita presso banca dati).
Conseguentemente vanno rigettate le domande economiche formulate in ricorso, poiché
non vi è prova dello svolgimento di mansioni diverse, e comunque di livello superiore,
da quelle dedotte in contratto, né vi è prova di un orario di lavoro diverso da quello contrattuale e risultante dalle buste paga (del resto, non risulta allegato alcun inadempimento sotto il profilo dei pagamenti, volgendo il ricorso al riconoscimento di differenze scaturenti dall'accertamento di livelli di inquadramento superiori), mentre può ritenersi assolto l'onere della prova del datore di lavoro di avere adempiuto (o cercato di adempiere) i propri obblighi formativi.
Conseguentemente, deve rigettarsi anche la domanda risarcitoria basata sulla differenza tra i benefici previdenziali ottenuti e quelli eventualmente riconoscibili.
Per quanto attiene al licenziamento, la ricorrente contesta il motivo dedotto della riorganizzazione aziendale, per soppressione del posto di lavoro, in quanto,
successivamente al suo licenziamento, sarebbero state assunte altre persone al suo posto, come si desumerebbe dalle offerte di lavoro prodotte ed in atti.
Contesta inoltre la genericità della motivazione del licenziamento.
Nessuna altra specifica censura viene formulata.
Su tali motivi di ricorso, va osservato quanto segue.
La lettera di licenziamento, per quanto con stile approssimativo, indica le ragioni del recesso, individuandole nella soppressione del posto di lavoro ricoperto dalla ricorrente,
tenuto conto dell'esigenza di riorganizzazione aziendale, alla luce delle nuove strategie di mercato.
La motivazione, per quanto sintetica, è dunque sussistente e consente di comprendere il percorso logico fattuale della decisione assunta dal datore di lavoro.
Pagina 5 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Può dunque escludersi un vizio di motivazione del licenziamento.
Per quanto attiene alla riorganizzazione aziendale, va osservato come le cessazioni degli appalti indicate analiticamente in memoria e la conseguente riduzione del fatturato non risultano oggetto di contestazione specifica da parte della ricorrente (si vedano il verbale di prima udienza del 16.11.2022 e le prime note sostitutive dell'8.6.2023), né vi è prova che la figura dalla stessa ricoperta (apprendista addetta al controllo degli acquisti) sia stata successivamente assunta da altri mediante nuova assunzione, come paventato in ricorso.
La stessa offerta di lavoro prodotta dalla parte ricorrente – in disparte il disconoscimento operato dall'azienda – riguarda altri profili professionali (coordinatore amministrativo) e appare compatibile anche con il processo di riorganizzazione dedotto in seno alla lettera di licenziamento.
A fronte del calo del fatturato, peraltro, appare verosimile la necessità aziendale di sopprime le figure non indispensabili, come quelle della ricorrente, da poco assunta ed ancora in fase di formazione.
Appare dunque provato il giustificato motivo oggettivo posto a base del licenziamento,
con conseguente infondatezza dei motivi posti a base del ricorso, con specifico riferimento all'atto di recesso impugnato.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese, data la particolarità della materia e la qualità delle parti, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA le spese.
Così depositato, in Catania, lì 13/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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