Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/03/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. Sante Umberto Pedullà Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 141 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
, con l'avv. Pasquale Di Iacovo, che lo rappresenta e difende Parte_1 margine del ricorso in appello, presso il cui studio, sito in Corigliano- Rossano, via Francesco D'Assisi n.10, è elettivamente domiciliato appellante
E
, in OP
appellata non costituita
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<… 1) accertare e dichiarare che la cessazione del rapporto di lavoro non è avvenuta a causa di spontanee dimissioni, bensì a causa di un'ingiusta causa o di un ingiustificato motivo imputabile ad esclusiva colpa del datore di lavoro;
2) accertare e dichiarare che il sig. ha Parte_1 diritto al pagamento di differenze retributive, tredic ma mensilità, lavoro straordinario, ferie non godute, festività non godute, indennità sostitutiva di licenziamento senza preavviso e trattamento di fine rapporto;
3) di conseguenza condannare la OP
, al pagamento della somma complessiva pari ad €
[...] OP altresì la società resistente al pagamento delle spese e competenze di lite sostenute nei due gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c…>>. FATTO E DIRITTO
§1
1
§2 ha adito il Tribunale di Castrovillari, Giudice del lavoro, Parte_1 con ricorso depositato in data 29/03/2017, deducendo:
- di avere intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della
Protetta Per Anziani Sas Pio e Madonna Dell'Immacolata, nel Parte_2
o tra il 12/11/2009 ed il 31/03/2012, in esecuzione di contratto di lavoro a tempo indeterminato (All. 2) con qualifica di impiegato ed inquadramento nel livello 3^ del C.C.N.L. Istituti Servizi Assistenziali - Per_1
(All. 10).
- di avere svolto la propria attività lavorativa presso la
[...]
situata in Corigli OP
Cozzo Giardino, con contratto lavorativo di 40 ore settimanali, seguendo in maniera diligente la distribuzione degli orari stabiliti dal lunedì al sabato con una turnazione di almeno sette ore giornaliere;
- che il C.C.N.L. di categoria prevedeva una retribuzione mensile di circa € 1.234,99 netti, ma la società datrice gli imponeva di restituire parte della retribuzione percepita in contanti relativamente ai primi tre mesi di attività lavorativa prestata;
- che a tal fine, al momento dell'assunzione, veniva costretto a firmare le c.d.
“dimissioni in bianco” ovvero una lettera non compilata in ogni sua parte, chiaramente finalizzata a costringerlo ad ottemperare puntualmente alla richiesta di restituzione di parte della retribuzione;
- che, nello specifico, durante i primi tre mesi di attività lavorativa svolta alle dipendenze della , OP la retribuzione e mensili, malgrado le buste paga relative ai mesi di novembre e dicembre 2009 nonchè gennaio 2010 riportassero, rispettivamente, importi ben maggiori;
nel mese di novembre 2009 non ha percepito, rispetto alla retribuzione minima riportata in busta paga la somma di € 509,99, nel mentre nei mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010 non ha percepito, rispetto alla retribuzione minima riportate in busta paga, la somma di € 984,99;
- che non ha percepito la tredicesima mensilità relativa al mese di dicembre 2009, pari ad € 205,83, che è stato costretto a restituire – in contanti – all'azienda; non ha percepito la quattordicesima mensilità relativa al mese di giugno 2010, pari ad € 823,33, che è stato costretto a restituire – in contanti – all'azienda; non ha percepito la tredicesima mensilità relativa al mese di dicembre 2010, pari ad € 1.234,99 che è stato costretto a restituire – in contanti – all'azienda; non ha percepito la quattordicesima mensilità relativa al mese di giugno 2011, pari ad
€ 1.234,99, che è stato costretto a restituire – in contanti – all'azienda;
- che non ha percepito le retribuzioni mensili pari ad € 1.234,99 relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012 nonché la tredicesima e quattordicesima mensilità relative al mese di marzo 2012, pari rispettivamente a € 308,75 ed € 926,24;
2 - che non ha ricevuto il pagamento delle seguenti differenze retributive rispetto a quanto previsto dal C.C.N.L. di riferimento: - € 27,00 per il mese di marzo 2010;
- € 20,00 per il mese di aprile 2010; - € 26,00 per il mese di maggio 2010; - € 29,00 per il mese di giugno 2010; - € 26,00 per il mese di luglio 2010; - € 26,00
per il mese di agosto 2010; - € 20,00 per il mese di settembre 2010; - € 26,00
per il mese di ottobre 2010; - € 21,00 per il mese di novembre 2010; - € 29,00
per il mese di dicembre 2010; - € 6,00 per il mese di gennaio 2011; 3 - € 25,00
per il mese di febbraio 2011; - € 25,00 per il mese di marzo 2011; - € 25,00 per il mese di aprile 2011; - € 25,00 per il mese di maggio 2011; - € 25,00 per il mese di giugno 2011; - € 25,00 per il mese di luglio 2011; - € 25,00 per il mese di agosto 2011; - € 45,07 per il mese di settembre 2011; - € 45,07 per il mese di ottobre 2011; - € 45,07 per il mese di novembre 2011; - € 92,57 per il mese di dicembre 2011;
- che non ha ricevuto il pagamento del seguente lavoro straordinario: - € 103,54
per 11 ore di lavoro straordinario prestato nel mese di maggio 2010; - € 131,78
per 14 ore di lavoro straordinario prestato nel mese di giugno 2010; - € 169,43
per 18 ore di lavoro straordinario prestato nel mese di luglio 2010; - € 160,02
per 17 ore di lavoro straordinario prestato nel mese di agosto 2010; - € 84,72
per 9 ore di lavoro straordinario prestato nel mese di maggio 2010; - € 94,13
per 10 ore di lavoro straordinario prestato nel mese di gennaio 2011; - € 65,89
per 7 ore di lavoro straordinario prestato nel mese di marzo 2011; - € 131,78
per 14 ore di lavoro straordinario prestato nel mese di aprile 2011; - € 56,48
per 6 ore di lavoro straordinario prestato nel mese di maggio 2011; - € 103,54
per 11 ore di lavoro straordinario prestato nel mese di giugno 2011; - € 84,72
per 9 ore di lavoro straordinario prestato nel mese di luglio 2011; - € 84,72 per 10 ore di lavoro straordinario prestato nel mese di settembre 2011; - € 188,26
per 20 ore di lavoro straordinario prestato nel mese di novembre 2011; - € 122,37 per 13 ore di lavoro straordinario prestato nel mese di dicembre 2011; -
€ 112,96 per 12 ore di lavoro straordinario prestato nel mese di gennaio 2012; -
€ 84,72 per 9 ore di lavoro straordinario prestato nel mese di febbraio 2012; - € 207,09 per 22 ore di lavoro straordinario prestato nel mese di marzo 2012;
- che non ha ricevuto il pagamento delle seguenti festività non godute: - € 47,50 per una giornata lavorativa del mese di aprile 2010; - € 47,50 per una giornata lavorativa del mese di giugno 2010; 4 - € 47,50 per una giornata lavorativa del mese di agosto 2010; - € 47,50 per una giornata lavorativa del mese di novembre 2010; - € 47,50 per una giornata lavorativa del mese di dicembre 2010; - € 47,50 per una giornata lavorativa del mese di maggio 2011; - € 47,50 per una giornata lavorativa del mese di novembre 2011; - € 47,50 per una giornata lavorativa del mese di dicembre 2011; - € 47,50 per una giornata lavorativa del mese di gennaio 2012.
- che non ha percepito il pagamento per 57 giorni di ferie non godute per un importo pari ad € 2.699,40;
- di avere sporto, a causa del su esposto comportamento illegittimo, in data 31/03/2012 (All. 3 e 4), denuncia-querela nei confronti del sig. Parte_3
e di avere contestualmente comunicato all'azienda ch
[...]
3 sospeso l'attività lavorativa fino a quando non fossero cessate le illegittime richieste di restituzione di emolumenti retributivi da parte del sig. ; Parte_3
- che la società, di conseguenza, comunicava in data 31/03/2012 ai c uffici la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni;
- che, tuttavia, non si è trattato di dimissioni bensì di licenziamento adottato illegittimamente senza giusta causa e senza giustificato motivo;
- che pertanto l'eseguito licenziamento è ingiusto, essendo del tutto evidente che egli ha sempre svolto regolarmente e con diligenza la propria attività lavorativa senza subire alcun provvedimento e/o richiamo disciplinare nel corso dei precedenti anni.
- che di conseguenza non ha ingiustamente percepito l'indennità sostituiva del preavviso di licenziamento pari ad € 1.385,42;
- che, infine, non gli è stato corrisposto il TFR pari ad € 3.200,80;
- che ha maturato nei confronti della società un credito complessivo di € 21.277,12. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: <1) accertare e dichiarare che la cessazione del rapporto di lavoro non è avvenuta a causa di dimissioni bensì a causa di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo. 2) Accertare e dichiarare che il sig. ha diritto al pagamento della somma Parte_1 complessiva pari ad i differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, lavoro straordinario, ferie non godute, festività non godute, indennità sostitutiva di preavviso e trattamento di fine rapporto. 3) Condannare la società resistente al pagamento delle spese e competenze di rappresentanza e costituzione in giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del costituito procuratore.>>
§3 Il tribunale, nel contraddittorio con la società datrice di lavoro, escussi i testi, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite alla luce delle seguenti argomentazioni: <sulla eccezione di decadenza dalla impugnazione del licenziamento. infondatezza. preliminarmente sulla licenziamento si richiama c. cassazione che con ordinanza n. ha concluso nel senso che: costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio vincolato al requisito della forma scritta deve contenere la volont chiara e definitiva datore lavoro recedere dal rapporto lavorativo cass. ..omissis il termine sessanta giorni previsto a pena dall legge applica all ogni per ragioni riconducibili nell disciplina dettata stessa fatta le ipotesi non comunicato iscritto o cui siano stati comunicati parimenti i motivi sebbene richiesti come stabilito citata in tali ultimi casi infatti essendo inefficace esset siccome nullo difetto substantiam l lavoratore intenda agire far valere tale inefficacia tenuto rispettare quello prescrizionale>4 del 1999); si è precisato che l'azione per far valere l'inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata, anche a seguito delle modifiche all'art. 6 della L. n. 604 del 1966 apportate dall'art. 32 della I. n. 183 del 2010, all'impugnazione stragiudiziale, mancando l'atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza (Cass. n. 22825 del 2015, confermata da Cassazione con l'ordinanza n. 523 del 11.01.2019). Peraltro, con sentenza n. 10016 del 20 aprile 2017, la Corte di Cassazione ha ritenuto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione dell'azione di impugnazione del licenziamento il solo deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito e non anche la sua notificazione. (nel caso di specie, il deposito del ricorso è avvenuto il 29.3.2017, mentre l'interruzione del rapporto di lavoro è del 30.3.2012). L'eccezione dunque appare infondata, alla luce di quanto sopra. SULLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEI CREDITI LAVORATIVI. FONDATEZZA.
Occorre rilevare, all'uopo che il telegramma prodotto in atti (v. fascicolo del ricorrente) fa riferimento solo ed esclusivamente al licenziamento imposto, ma non contiene alcun riferimento ai crediti di lavoro, in questa sede rivendicati. Il primo atto con cui tali crediti sono stati rivendicati, infatti, è costituito dal ricorso. Orbene, deve tenersi conto non della data di deposito del ricorso, ma della data di notifica, ai fini della interruzione della prescrizione dei crediti di lavoro. In più occasioni, infatti, la Corte di legittimità ha chiarito che l'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza [ legale, non necessariamente effettiva] dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore;
esso, pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto (cassazione 3312/15, confermata con Ordinanza 22 marzo 2016, n. 5651) . Diversamente, la sentenza della Corte di Cassazione menzionata dalla difesa attorea nelle memorie del 23/10/2019, fa riferimento alla prescrizione solo per il licenziamento. In conclusione, deve ritenersi che i crediti vantati sono prescritti, essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale dal momento della cessazione del rapporto di lavoro (del 30.3.2012) alla data di notifica del ricorso giudiziale (avvenuta il 25/5/2017), che costituisce il primo atto con cui i crediti di lavoro sono stati rivendicati. SUL LICENZIAMENTO. NEL MERITO. DIFETTO DI PROVA. Ciò premesso, nel merito resta da vedere se la circostanza del licenziamento imposto sotto forma di dimissioni sia stata dimostrata. Il teste Testimone_1 al riguardo ha dichiarato: “Non ho più visto recarsi il Pt_1 lavoro dopo la data del 15.3.2012”, senza altro aggiung e TE
, moglie del ricorrente, collega di lavoro all'epoca dei fatti, ha riferito di
[...] ovuto alla restituzione delle somme, nulla ha riferito circa le modalità con cui il rapporto di lavoro sia stato interrotto. Neanche il teste , ex Tes_3 collega del ricorrente nulla ha riferito sulle modalità e sulla reale n ella interruzione del rapporto di lavoro. In conclusione, non è emerso se il ricorrente sia stato allontanato dal posto di lavoro o se abbia deciso spontaneamente di interrompere il rapporto di lavoro. La teste moglie del ricorrente, ha TE
5 dichiarato che tutti i dipendenti firmavano le dimissioni in bianco al momento della instaurazione del rapporto di lavoro, ma cosa sia accaduto nel marzo del 2012, non è stato dimostrato. Non sono state dimostrate, a parere della scrivente, le concrete modalità con cui si è interrotto il rapporto di lavoro, e se il ricorrente sia stato “costretto” al licenziamento sotto forma di dimissioni. Il ricorso, dunque, non può essere accolto. Le spese sono compensate, in considerazione delle vicissitudini processuali>>
§4 La sentenza è gravata d'appello da con atto depositato Parte_1
l'11.2.2024. Nonostante la ritualità della notifica del ricorso in appello, la
[...]
non si è costituita in OP giudizio. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 4 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5 Con il primo motivo di gravame, il sig. lamenta erroneità della Pt_1 sentenza in punto di declaratoria di prescri differenze retributive, per avere il Tribunale omesso di considerare l'effetto interruttivo determinato dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio, il 29.3.2017, rispetto alla data di cessazione del rapporto (30.3.2012). La censura non si presta ad essere condivisa. Orbene, <l interruttivo della prescrizione esige per la propria produzione che il debitore abbia conoscenza non necessariamente effettiva dell giudiziale o stragiudiziale del creditore esso pertanto in ipotesi di domanda proposta nelle forme processo lavoro si produce con deposito ricorso presso cancelleria giudice adito ma notificazione al convenuto>> (Cass. sez. lav., sentenza n. 24031 del 12 ottobre 2017). In sostanza, ai fini del verificarsi dell'effetto interruttivo, l'atto introduttivo – difformemente da quanto sostiene l'appellante - deve essere notificato e solo da quel momento tale effetto si produce. Orbene, dalla relata di notifica del ricorso prodotta in allegato al fascicolo di parte resistente di primo grado si evince che il ricorso è stato notificato alla società datoriale il 25 maggio 2017, quindi oltre il quinquennio dalla data di cessazione del rapporto.
§6 Con la seconda doglianza si denuncia omessa pronuncia sulla richiesta di accertamento del diritto del ricorrente al pagamento di differenze retributive, straordinari, festività, ferie non godute, tredicesima e quattordicesima mensilità, retribuzioni dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012 e trattamento di fine rapporto. La censura non si presta ad essere accolta.
6 Invero, non risponde al vero che il Tribunale sia incorso in omessa pronuncia sul punto, posto che il giudicante, avendo ritenuto maturato il termine di prescrizione (e, come si è visto nella disamina del primo motivo, fondatamente), ha reputato, correttamente, di non esaminare le relative domande. Ed invero, tutti i crediti azionati sono soggetti, ai sensi dell'art. 2948 nn. 4 e 5 CC, a prescrizione quinquennale, che ha iniziato a decorrere dalla cessazione del rapporto.
§7 Infine, l'appellante lamenta, con riferimento alla interruzione del rapporto di lavoro a causa di un'ingiusta causa o di un ingiustificato motivo imputabile ad esclusiva colpa del datore di lavoro, che il Tribunale non ha valutato che egli ha agito << … chiedendo di accertare che il rapporto di lavoro intercorso con la resistente era cessato non a causa di dimissioni, bensì a causa di sostanziale licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo. Le dimissioni, infatti, così come contestato tempestivamente al datore di lavoro direttamente dal sig. in data 30/03/2012 (cfr. All. 4 del fascicolo di primo 13 grado di parte Pt_1 ricorrente), erano state indotte dalla minaccia di licenziamento in caso di mancata restituzione dell'importo corrispondente alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità. Nell'impugnata sentenza è stato al riguardo affermato che “non è emerso se il ricorrente sia stato allontanato dal posto di lavoro o se abbia deciso spontaneamente di interrompere il rapporto di lavoro”. Tuttavia, la prova della causa determinativa dell'interruzione del rapporto lavorativo è stata ampiamente fornita da parte ricorrente sia attraverso prove documentali che per il tramite dell'espletata prova testimoniale. Particolarmente decisive sono state al riguardo le dichiarazioni rese dalla teste , all'epoca dei fatti Testimone_2 dipendente della per anziani e Parte_4 CP_1 CP_1 [...]
. oniale l'imp se OP la teste , moglie del ricorrente, collega di Testimone_2 lavoro all'epoca dei fat gio dovuto alla restituzione delle somme, nulla ha riferito circa le modalità con cui il rapporto di lavoro sia stato interrotto”. Proprio tale argomentazione conferma però implicitamente che il motivo dell'interruzione del rapporto lavorativo risiede nel comportamento del datore di lavoro ed in particolare nella pretesa da parte di quest'ultimo della restituzione da parte del lavoratore di parte della retribuzione di spettanza di quest'ultimo. Inoltre, sempre la teste ha descritto il modus operandi del TE datore di lavoro, confermando il ca ova formulato alla lettera b) del ricorso introduttivo, dal seguente tenore testuale: <se vero che il sig. parte_3 costringeva al momento dell a f parte_1 un foglio di dimissioni in bianco> (<confermo il capitolo b del ricorso introduttivo anzi preciso che lui proponeva a tutti i dipendenti la firma delle dimissioni in bianco non ho visto personalmente firmare le> . Sempre la Pt_1 teste ha sosta confermato anche il capitolo di Testimone_2 prova formulato alla lettera e) del ricorso introduttivo, dal seguente tenore testuale: <se vero che il sig. parte_3 costringeva al momento dell a f parte_1 un foglio di dimissioni in bianco>7 di novembre 2009, € 1.969,98 relativa alle retribuzioni dei mesi di dicembre 2009 e gennaio 14 2010, € 205,83 relativa alla tredicesima mensilità del mese di dicembre 2009, € 823,33 relativa alla quattordicesima mensilità del mese di giugno 2010, € 1.234,99 relativa alla tredicesima del mese di dicembre 2010, € 1.234,99 relativa alla quattordicesima mensilità del mese di giugno 2011 (<sulla eccezione di decadenza dalla impugnazione del licenziamento. infondatezza. preliminarmente sulla licenziamento si richiama c. cassazione che con ordinanza n. ha concluso nel senso che: costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio vincolato al requisito della forma scritta deve contenere la volont chiara e definitiva datore lavoro recedere dal rapporto lavorativo cass. ..omissis il termine sessanta giorni previsto a pena dall legge applica all ogni per ragioni riconducibili nell disciplina dettata stessa fatta le ipotesi non comunicato iscritto o cui siano stati comunicati parimenti i motivi sebbene richiesti come stabilito citata in tali ultimi casi infatti essendo inefficace esset siccome nullo difetto substantiam l lavoratore intenda agire far valere tale inefficacia tenuto rispettare quello prescrizionale>). Relativamente al capitolo di prova formulato alla lettera h) del ricorso introduttivo (
, considerato che entrambi, nel momento in cui hanno reso la
[...] anza, svolgevano attività lavorativa alle dipendenze di parte resistente. Inoltre, l'impugnata sentenza non ha fornito un'adeguata motivazione rappresentativa delle ragioni per le quali non erano inattendibili le dichiarazioni rese dal testimone , considerato che costui, oltre ad essere Testimone_5 all'epoca della res lavorativamente dipendente da parte resistente, ha anche manifestato un motivo di risentimento nei confronti del ricorrente (<preciso che la sig.ra mi ha accusato di appropriazione tes_2 indebita dei beni degenti della casa cura e tanto veniva riferito dal datore lavoro il quale riferiva tali circostanze nei miei confronti erano state riferite anche . ad ogni modo avendo ricorrente chiesto parte_1>l'accertamento dell'int el rapporto di lavoro per ingiusto fatto imputabile al datore di lavoro, quest'ultimo non era esonerato dal provare l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso. Solo nel caso in cui tale prova viene apparentemente fornita, incombe infatti sul lavoratore l'onere di dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso (cfr. Cass., 14/03/2013 n. 6501; Cass., 16/07/2015 n. 14928; Cass., 07/11/2018 n. 28453). Parte resistente, oltre a non aver fornito tale prova, non ha neanche specificamente contestato quanto dal ricorrente esposto nel ricorso in ordine alla causa determinativa dell'interruzione del rapporto di
8 lavoro. Com'è noto, nel rito del lavoro, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., il resistente nella memoria di costituzione deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dal ricorrente a fondamento della domanda, formulando tutte le proprie difese in fatto e in diritto. Tale contestazione non è stata effettuata nella memoria di costituzione in giudizio, né tantomeno negli ulteriori verbali delle udienze svolte e negli atti processuali depositati successivamente. Al riguardo, la causa dell'interruzione del rapporto di lavoro è stata esposta sia nel ricorso introduttivo che in un telegramma inviato tramite il servizio postale dal sig. all'indirizzo di Pt_1 parte resistente, ancor prima dell'inizio della causa ( el fascicolo di primo grado di parte ricorrente). L'inosservanza dell'onere di contestazione, che sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova nel caso in cui la controparte che denunci la violazione del principio di non contestazione allega che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa (cfr. Cass., 15/02/2023 n. 4681). Dinanzi ad un'allegazione da parte del ricorrente chiara ed articolata in punto di fatto, così come avvenuto nel caso di specie, la controparte aveva pertanto l'onere di prendere posizione in modo analitico e specifico sulle circostanze di cui intendeva contestare la veridicità, pena l'incontestabilità dei fatti dedotti dall'attore ai sensi dell'art. 115 c.p.c. 16 (cfr. Cass., 26/10/2023 n. 29680). Di conseguenza, a fronte della non contestazione della causa determinativa dell'interruzione del rapporto lavorativo, l'impugnata sentenza avrebbe dovuto ritenere tale circostanza pacifica e non bisognosa di ulteriore prova, con conseguente riconoscimento al ricorrente del diritto all'indennità per licenziamento non preavvisato ed ingiustificato>>
§7.1 La doglianza non coglie nel segno. Infatti, occorre chiedersi, in prima battuta, quali siano gli effetti che il lavoratore vuole fare discendere dall'accertamento delle modalità di cessazione del rapporto di lavoro (licenziamento, piuttosto che dimissioni). Ora, le conclusioni del ricorso di primo grado sono state riportate al §2; dalla lettura delle stesse si evince che il sig. non ha chiesto la reintegra nel Pt_1 posto di lavoro, né il risarcimento d onseguente all'illegittimità del recesso. L'accertamento, allora, rileva, in ipotesi, tra le pretese creditorie azionate, solo ai fini del pagamento dell'indennità di preavviso;
sennonché anche per detta voce, il termine di prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto, al pari di tutte le altre pretese avanzate, ed è quinquennale. Peralto, il telegramma cui fa riferimento il giudicante, non contiene la richiesta di pagamento di alcuna pretesa economica, perché in esso il lavoratore si limita a comunicare alla parte datoriale di essere stato costretto a sospendere l'attività lavorativa dalle ore 18.30 in quanto minacciato di licenziamento ove non avesse restituito gli importi corrispondenti a 13^ e 14^ mensilità che gli erano stati corrisposti a mezzo bonifici bancari.
§8
9 Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata. In virtù della costituzione in giudizio della sola parte soccombente, non ci sono spese di lite su cui delibare.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso in data 11 febbraio 2024, avverso la se
[...] di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1373/2023, resa in data 11 agosto 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese del grado di lite;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 12 marzo 2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
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