Decreto cautelare 23 aprile 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 2982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2982 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02982/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00640/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 640 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da UC LV, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
l’Assemblea Regionale Siciliana - Commissione Esaminatrice del Concorso pubblico, per esami, a n. 21 posti di coadiutore parlamentare di prima fascia, nel ruolo del personale della carriera dei coadiutori parlamentari dell'Assemblea Regionale Siciliana, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
di AN RI, IM ES RI, RR LE, CI MI, US VI, Di RT AB, IO IA, CÀ MO, AN NN, AR CO, RI PP LV, OL RI, AI NA, SC LV EL, ON RI, RC LE, VI TI, Di UA AB e ON BR, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Corso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
A) quanto al ricorso introduttivo:
- dell’elenco/graduatoria dei “candidati idonei”, in esito alla prova scritta del concorso pubblico, per esami, a “ n. 21 posti di Coadiutore parlamentare di prima fascia, nel ruolo del personale della carriera dei Coadiutori parlamentari dell'Assemblea Regionale Siciliana ” - pubblicato sul sito istituzionale dell’ARS in data 26.02.25 - nella parte in cui non include l’odierno ricorrente;
- del verbale n. 1 del 05.06.2024, nella parte in cui la Commissione Esaminatrice, dopo aver preso visione dell’elenco dei partecipanti al concorso, ha deliberato i criteri per la valutazione delle prove scritte di cui all'art. 13 del bando di concorso;
- del verbale di concorso n. 18 del 05.02.2025, inerente alla correzione degli elaborati scritti del ricorrente, nonché dell’allegata scheda relativa all'esito delle sue prove scritte, recante l'attribuzione del punteggio assegnato per ogni prova scritta, la media conseguita (13,50) e l'annotazione “n.a.” (ossia non ammesso) contenuta nella colonna “esito”;
- per quanto possa occorrere e nei limiti dell’interesse di parte ricorrente, dell'art. 11, comma 2, del Regolamento dei concorsi dell'Assemblea Regionale Siciliana, approvato con D.P.A. n. 97 del 13.11.2006, nella parte in cui viene stabilito che, in ogni caso (e, dunque, anche nell’ipotesi di mancata determinazione di criteri di valutazione specifici e di un’idonea griglia di valutazione), “ l'indicazione del punteggio è motivazione sufficiente e tale da sostituire la formulazione di ulteriori giudizi, anche nel caso di punteggio negativo ”;
- per quanto possa occorrere e nei limiti dell’interesse del ricorrente, del bando (approvato con D.P.A. n. 232 del 21.03.2023) del Concorso pubblico, per esami, a ventuno posti di Coadiutore parlamentare di prima fascia, nel ruolo del personale della carriera dei Coadiutori parlamentari dell'Assemblea Regionale Siciliana, nelle parti che verranno appresso meglio specificate;
- in subordine, del provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice del suddetto concorso nonché di ogni atto dalla stessa adottato;
- in estremo subordine, dell’art. 3 del Regolamento dei concorsi dell'Assemblea Regionale Siciliana, approvato con D.P.A. n. 97 del 13.11.2006, nella parte in cui prevede che “ la Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente dell’ARS ed è composta da due deputati con funzioni di Presidente e di Vice Presidente ovvero da un solo deputato e da tecnici esperti, non necessariamente docenti, nelle materie oggetto del concorso, anche interni all'Amministrazione. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo” ;
- nonché, di qualsiasi altro atto e/o provvedimento connesso, annesso, presupposto e/o consequenziale anche se non conosciuto, ivi compresi il diario delle prove orali e tecniche – pubblicato il 16.04.2025 – nella parte in cui non include il ricorrente e, in genere, tutti i verbali del concorso.
B) quanto ai motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 27.6.2025:
- del Decreto del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana n. 304 del 7 maggio 2025, con cui è stata approvata la graduatoria finale del concorso a n. 21 posti di Coadiutore parlamentare di prima fascia, nel ruolo del personale della carriera dei Coadiutori parlamentari dell'Assemblea Regionale Siciliana e sono stati dichiarati i vincitori del medesimo concorso;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, tra i quali gli atti e verbali della commissione esaminatrice relativi allo svolgimento delle prove orali e tecniche, nonché la nota acquisita al prot. n. 001-668-INT/2025 del 7 maggio 2025, con la quale la suddetta Commissione ha trasmesso la graduatoria finale di merito del sopra citato concorso pubblico;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale e dei controinteressati intimati;
Visto il decreto cautelare n. 189 del 23.4.2025, con il quale è stata respinta la richiesta, interinalmente avanzata da parte ricorrente, di misure cautelari monocratiche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa NA FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato e depositato il 23.4.2025, parte ricorrente ha impugnato l'esito per sé negativo della prova scritta del concorso per coadiutori parlamentari presso l’Assemblea Regionale, meglio indicato in epigrafe. In particolare, il ricorrente, nelle materie di diritto costituzionale e storia, ha ottenuto il punteggio medio di 13,50, ossia 13,00 in diritto costituzionale e 14,00 in storia, a fronte di un punteggio medio necessario per l'ammissione pari a 21,00 e comunque non inferiore a 18,00 per ciascuna prova, come previsto dall’art. 13 del bando. Con il mezzo di tutela all’esame è stato inoltre impugnato l'art. 11, comma 2, del regolamento concorsi dell'intimata Amministrazione, che prevede la sufficienza della motivazione a mezzo di voto numerico, nonché il bando di concorso e, in estremo subordine, il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice.
2. Il ricorso è affidato alle seguenti censure.
2.1. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/90. Eccesso di potere per contraddittorietà; eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dell’irragionevolezza ” Parte ricorrente con il primo motivo ha contestato:
- l'erroneità del punteggio attribuito alle proprie prove, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla Commissione. A supporto della pretesa sufficienza delle proprie prove ha prodotto un parere pro veritate , secondo il quale la prima prova avrebbe dovuto essere valutata con un punteggio sufficiente (ossia punti 18,3) e la seconda con un punteggio più che discreto (ossia punti 23,9), di talché la media da attribuire al ricorrente sarebbe dovuta essere di punti 21,1;
- la contraddittorietà tra il punteggio insufficiente assegnato alle prove del ricorrente ed il punteggio ottenuto da altri candidati, che avrebbero dato risposte inesatte, o avrebbero dimostrato una limitata conoscenza degli argomenti, o avrebbero comunque dimostrato una scarsa proprietà di linguaggio.
2.2. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/90; eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza. Difetto di motivazione – eccesso di potere sotto il profilo della insufficienza e della inadeguatezza della motivazione; violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa ”.
Con il secondo motivo di doglianza, il ricorrente ha contestato l'insufficienza del voto numerico attribuitogli, in quanto non supportato da una congrua motivazione, né tantomeno preceduto dalla determinazione di specifici criteri di valutazione, posto che la Commissione nella seduta del 05.06.2024 (cfr. allegato n. 3 al ricorso) si sarebbe limitata a stabilire i seguenti, in tesi generici, criteri di valutazione delle prove scritte: “ a) adeguata conoscenza dell'argomento, rigore argomentativo, capacità di sintesi; b) chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio; c) attinenza della risposta al quesito posto ”.
Sotto diverso profilo parte ricorrente ha altresì contestato la legittimità del menzionato art. 11, comma 2, del Regolamento dei concorsi dell'Assemblea Regionale Siciliana, laddove afferma la sufficienza del punteggio numerico, ove quest'ultimo fosse interpretato nel senso che sarebbe bastevole il suddetto voto numerico, anche laddove mancassero specifici criteri di valutazione.
In via cautelativa parte ricorrente ha impugnato anche il bando, se inteso nel senso di consentire alla Commissione di valutare le prove con un mero voto numerico, anche in assenza di specifici criteri di valutazione.
2.3. “ Violazione dei principi in materia di predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove; eccesso di potere per difetto dei presupposti, irragionevolezza disparità di trattamento, contraddittorietà, sviamento ”.
Con il terzo, subordinato, motivo di ricorso, parte ricorrente ha anzitutto contestato la genericità dei criteri fissati dalla Commissione. In via cautelativa, parte ricorrente ha poi impugnato l’art. 4 del regolamento concorsi ed il bando, ove intesi nel senso che la Commissione non sarebbe stata tenuta a predeterminare specifici criteri di valutazione e meccanismi di graduazione dei punteggi.
2.4. “ Sull’illegittima composizione della commissione di concorso e sull’illegittimità dell’art. 3 del regolamento dei concorsi dell'assemblea regionale siciliana, approvato con d.p.a. n. 97 del 13.11.2006; violazione degli art. 3, 51, 97 e 98 della costituzione. Violazione dell’art 41 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea. eccesso di potere per irragionevolezza e ingiustizia manifesta ”.
Con il quarto motivo di ricorso, dedotto in " estremo subordine ", parte ricorrente ha poi chiesto l'annullamento di tutti gli atti compiuti dalla Commissione di concorso, in quanto - a suo dire - illegittimamente composta, avuto riguardo alla circostanza che il Presidente della Commissione ricopre anche il ruolo di Vicepresidente dell'Assemblea Regionale Siciliana.
In particolare, per quanto la presenza quale Presidente della Commissione sia prevista dall'art. 3 del regolamento concorsi dell'A.R.S. (in merito al quale ha argomentato sulla natura regolamentare, e dunque annullabile in questa sede giurisdizionale), tale previsione si porrebbe in violazione degli artt. 3, 51, 97 e 98 della Costituzione nonché dell’art. 41 della Carte dei Diritti Fondamentali dell’U.E.
Ciò in quanto:
- il principio di imparzialità imporrebbe di non inserire in commissioni di concorso i titolari di cariche politiche, in quanto privi di sufficiente obiettività in ragione della loro appartenenza partitica, richiamandosi al riguardo la giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, 23 luglio 1993, n. 333) e del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. I, parere del 07 maggio 2003 n. 2479);
- in termini generali, l’art. 35, comma 3, lett. e), del D.lgs. n. 165/2011 prevede la composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
A supporto di quanto affermato, parte ricorrente ha evidenziato che uno dei concorrenti ammessi alle prove orali vanterebbe una lunga militanza politica nello stesso partito del Presidente della Commissione, avendo altresì ricoperto incarichi di collaborazione con il relativo gruppo parlamentare (cfr. allegati nn. 16, 17, 18 e 19 al ricorso).
3. Con decreto presidenziale n. 189 del 23 aprile 2025 è stata respinta l'istanza cautelare monocratica presentata dal ricorrente, ed è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati che hanno superato la prova scritta, tenuto conto del potenziale effetto sugli atti della procedura che discenderebbe dall'accoglimento del quarto motivo di ricorso.
4. Il 24 aprile 2025, si è costituita l'intimata Amministrazione regionale a mezzo della difesa erariale con una memoria formale.
5. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 17 giugno 2025 e depositato il 27 giugno successivo, parte ricorrente ha poi impugnato il Decreto del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana n. 304 del 7 maggio 2025, con cui è stata approvata la graduatoria finale del concorso per cui è causa. Il ricorso per motivi aggiunti è affidato per illegittimità derivata alle medesime censure dedotte con il ricorso introduttivo.
6. In data 16 settembre 2025 si sono costituiti in giudizio con memoria di stile per resistere al ricorso i controinteressati AN RI, IM ES RI, RR LE, US VI, VI TI, CI MI, AI NA, SC LV EL, Di RT AB, RC LE, ON BR, CÀ MO, IO IA e PP RI LV.
In data 24.9.2025 la difesa erariale ha depositato una memoria, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti. In data 2.10.2025 anche la difesa dei controinteressati ha chiesto con memoria il rigetto dei mezzi di tutela all’esame.
7. Con memoria di replica del 15 ottobre 2025, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento e la causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 6 novembre 2025.
DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato per infondatezza dei motivi di doglianza, per le seguenti ragioni.
1.1. Il primo motivo è infondato, atteso che le argomentazioni fornite in giudizio in ordine alla ritenuta sufficienza degli elaborati del ricorrente non assumono rilievo tale da inficiare la valutazione discrezionale tecnica svolta dalla Commissione.
In particolare, la giurisprudenza è costante nell’indirizzo da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, sul valore probatorio della consulenza di parte. Il Consiglio di Stato, sez. VII, 4 aprile 2024, n. 3070, afferma che “ ai fini della contestazione del giudizio negativo di una prova scritta di un concorso, la perizia di parte, così come un parere pro veritate non può essere contrapposta all'attività di valutazione della commissione connotata da discrezionalità tecnica. Valutazioni di tale genere sono sostanzialmente irrilevanti ai fini di confutare il giudizio della commissione, in quanto spetta a quest'ultima la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e, a meno che non ricorra l'ipotesi residuale del macroscopico errore logico, non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo (Cons. Stato, IV, 7 giugno 2021, n. 4331; III, 24 maggio 2021, n. 4018) ”. Nel caso di specie, peraltro, la stessa perizia presentata da parte ricorrente dà conto di risposte gravemente insufficienti in alcuni quesiti di diritto costituzionale (cfr. all. n. 20 al ricorso), tanto da arrivare ad un punteggio appena sufficiente in questa materia (18,3 a fronte di un minimo di 18), che solo grazie al bilanciamento del giudizio in storia risulta appena sufficiente (21,1 di media, a fronte di un minimo di 21).
Tali considerazioni rendono evidente l’impossibilità di individuare illogicità o gravi contraddittorietà nell’attività valutativa della Commissione. In sostanza la doglianza è infondata atteso che la ricostruzione alternativa offerta al Collegio dal ricorrente non evidenzia gravi sviste nell’attribuzione dei voti allo stesso, certamente non tali da comportare vizi di illogicità o evidente incoerenza nella valutazione operata dalla Commissione e da permettere a questo Giudice un sindacato sull’esercizio del potere tecnico discrezionale esercitato nella valutazione delle sue prove scritte. Le medesime considerazioni devono spendersi in ordine ai rilievi afferenti alla presunta contraddittorietà del giudizio formulato dalla Commissione sulle prove del ricorrente rispetto a quello relativo alle prove di altri concorrenti, i cui elaborati sono stati prodotti in giudizio senza, tuttavia, aver mostrato le disparità di trattamento evidenziate nel corpo del ricorso.
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Sul punto il Collegio intende richiamarsi al consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di questa sezione, sulla sufficienza del voto numerico come motivazione per la valutazione di prove scritte concorsuali. In particolare, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni.
Tale affermazione è coerente con il principio di economicità amministrativa della valutazione, ed assicura la necessaria chiarezza e gradazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell’ambito del punteggio disponibile. Il potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa Commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che presiedono all’attribuzione del voto e permettono di desumere, con evidenza, la gradazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto.
In generale, come ribadito da consolidata giurisprudenza, deve essere riconosciuta all’Amministrazione ed alla Commissione valutatrice ampia discrezionalità nell’individuazione dei criteri di valutazione di una procedura selettiva afferente ad un concorso pubblico, con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del Giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero della loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste (Consiglio di Stato, sez. VII, 09/04/2024, n. 3235 e sez. IV, 17/05/2022, n. 3889).
Infine, il Collegio ritiene opportuno chiarire che il richiamo di parte ricorrente al precedente della sezione, T.a.r. Palermo, sez. II, n. 1720/2023 è inconferente al caso di specie, in quanto attiene a una fattispecie in cui la Commissione aveva omesso di individuare i criteri specifici di valutazione della prova orale, prima che questa fosse svolta.
1.3. Anche il terzo motivo di doglianza è infondato, atteso che i criteri di valutazione individuati ex ante dalla Commissione prima dell’inizio delle prove appaiono del tutto completi e idonei ad esprimere un giudizio compiuto su elaborati complessi aventi contenuto umanistico e tecnico giuridico.
Per quanto attiene all’asserita genericità dei criteri di valutazione della prova scritta, il Collegio si richiama al precedente adottato dalla Sezione in un caso afferente ad analoghi criteri formulati dalla Commissione per il concorso per segretario parlamentare dell'A.R.S., T.a.r. Palermo, sez. II, sentenza n. 2424 del 9.8.2024, confermata in appello con sentenza del C.G.A.R.S., n. 972 del 2.12.2025. I criteri a cui la Commissione si è auto-vincolata sono idonei ad indirizzare il corretto esercizio della discrezionalità amministrativa in sede di valutazione, indicando il corretto esercizio del potere senza vincolarne gli esiti. La pronuncia del giudice di appello citata, partendo da analoga formulazione dei criteri di valutazione, ribadisce che “… In primo luogo, per costante giurisprudenza, “in sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine sia all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti, sia alla conseguente attività di valutazione in concreto” e, ove la Commissione abbia provveduto a individuare criteri non affetti da genericità, né da irragionevolezza, non è ravvisabile alcun indice di illegittimità nella circostanza che non siano stati anche individuati sottocriteri o griglie recanti scale di giudizio (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. VII, n. 3580 del 28 aprile 2025).
In secondo luogo, in presenza di criteri di valutazione sufficientemente precisi e esenti da vizi di manifesta irragionevolezza come quelli definiti dalla Commissione esaminatrice con il verbale n. 9 del 21 febbraio 2022, deve trovare applicazione l’insegnamento giurisprudenziale corrente, pienamente condiviso dal Collegio, in base al quale il voto numerico – contrariamente a quanto dedotto da parte appellante – è in grado di esprimere e sintetizzare la valutazione tecnico-discrezionale espressa dalla Commissione stessa, contenendo in sé una idonea motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti, assicurando la necessaria chiarezza e delle valutazioni compiute nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo esercitato (cfr. ex multis, C.G.A.R.S. n. 622 del 30 luglio 2025; Id., 30 marzo 2024, n. 256; Cons. Stato sez. V, 12 gennaio 2023, n. 409).
In terzo luogo, occorre in questa sede dare convinta continuità a quanto recentemente statuito da questo Consiglio di Giustizia Amministrativo (cfr. C.G.A.R.S. n. 856 del 5 novembre 2025), evidenziando “come il voto numerico sia assolutamente idoneo a dar conto di un’ampia graduazione della valutazione espressa dalla Commissione, rispetto a una serie di parole che finirebbero con l’essere una mera trasposizione letterale di un parametro motivazionale meglio esprimibile numericamente (esemplificando: scrivere che “si tratta di un elaborato scarso” non reca maggior motivazione di dare un “4”, come “mediocre” non è più chiaro di un “5” o “sufficiente” di “6”, “discreto” di “7”, “buono” di “8”, etc.): e ciò vieppiù ove si consideri che non è compito della commissione la <<correzione>> della prova, ma esclusivamente la sua <<valutazione>>, con il corollario che non serve indicare le lacune o le improprietà su cui intervenire, ma solo esprimere – in modo tanto sintetico, ma per converso preclaro – quale sia il livello di preparazione del candidato che si sia riscontrato nella prova svolta e valutata ”.
1.4. Infine, anche il quarto motivo di ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
L’art. 3, comma 1, del Regolamento dei concorsi dell’ARS (cfr. all. n. 4 al ricorso) prevede che il Presidente della Commissione e il vice Presidente siano entrambi deputati: “ la Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente dell’ARS ed è composta da due deputati con funzioni di Presidente e di Vice Presidente ovvero da un solo deputato e da tecnici esperti, non necessariamente docenti, nelle materie oggetto del concorso, anche interni all’Amministrazione ”.
Il Regolamento dei concorsi dell’ARS è stato adottato in applicazione dell’art. 166 del Regolamento dell’ARS, sulla cui natura il C.G.A.R.S. si è pronunciato nell'ambito del concorso per Consiglieri parlamentari, affermandone la natura "separata" rispetto alle altre fonti incontrando il solo limite della Costituzione e dello Statuto.
In particolare nella sentenza n. 1032 del 17 dicembre 2021, il giudice d’appello ha affermato che “ Il Consiglio di Presidenza, in materia di assunzione del personale, è specificamente investito di potere regolamentare, ai sensi dell'articolo 166, comma 2, del regolamento interno dell'Assemblea, ed il regolamento presenta natura e portata di fonte normativa, poiché innova, con carattere generale ed astratto, la disciplina delle assunzioni del predetto personale.
Tali fonti regolamentari, in ragione della indicata riserva di regolamento, non possono essere assimilate ai comuni regolamenti adottati dagli organi amministrativi delle PP.AA., ponendosi, rispetto alle fonti primarie, in un rapporto improntato al principio di separazione, piuttosto che di gerarchia, e incontrando il solo limite della Costituzione (e dello Statuto Regionale Siciliano). Il regolamento dell’A.R.S., così come i regolamenti speciali o minori, è assoggettato agli stessi limiti della competenza legislativa statale e siciliana, e tali limiti si sostanziano, pertanto, nel rispetto della Costituzione e nei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Trova, pertanto, applicazione, nell’attività interna dell’A.R.S., la disciplina contenuta nei regolamenti minori, soggetti al regolamento generale e alle norme costituzionali, a prescindere dalle corrispondenti previsioni legislative, pur se in ipotesi discordanti ”. Tuttavia, lo stesso C.G.A.R.S., nel precedente citato, disapplicando il regolamento dell'A.R.S. nella parte in cui prevedeva un limite di età per l'accesso alla qualifica di Consigliere parlamentare, ha affermato la sindacabilità da parte del giudice amministrativo dei regolamenti interni all’ARS, come quello dei concorsi di cui si tratta, come indicato chiaramente anche nella sentenza C.G.A.R.S. n. 515/2012, quando afferma che “ i sunnominati regolamenti speciali, in quanto subordinati per forza e valore al ridetto Regolamento interno, rivestano la natura di fonti secondarie e che, quindi, ad essi sia da riconoscere la natura di atti amministrativi generali aventi contenuto normativo, sicuramente sindacabili dal giudice amministrativo ”.
Affermata l’astratta sindacabilità del regolamento sub iudice , occorre rilevare che, secondo l’art. 35, comma 3, lett. e), del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, la composizione delle commissioni di concorso pubblico deve avvenire “ esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali ”.
Sul tema il Collegio ritiene opportuno richiamarsi ad un precedente specifico, con il quale il C.G.A.R.S. si è già pronunciato sulla legittimità dell’art. 3 del Regolamento dei concorsi dell’ARS, sulla scorta di analoghe doglianze, seppur con riferimento al comma 2 della norma citata, avendo ad oggetto quel giudizio un concorso per Consiglieri parlamentari.
Segnatamente, con la sentenza n. 86 del 25 gennaio 2011, il CGARS ha ritenuto infondato un motivo di doglianza analogo a quello dedotto nel caso di specie, evidenziando quanto appresso: “…Va respinto il quinto mezzo di gravame. Con tale doglianza il signor Carducci sostiene, anche in secondo grado, l’applicabilità diretta all’ARS delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 165/2001. Dal punto di vista teleologico la censura mira a dimostrare l’illegittimità dell’art. 3, comma 2, del Regolamento dei concorsi dell’ARS nella parte in cui stabilisce che la commissione esaminatrice sia presieduta dal Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, ovvero da un Vice presidente; siffatta previsione, …si porrebbe in contrasto con l’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e con l’art. 97 della Costituzione.
Il T.A.R. ha rigettato la lagnanza, pervenendo alla conclusione dell’inapplicabilità in via diretta all’ARS del citato art. 35, sulla base di un articolato ragionamento decisorio del quale giova richiamare i passaggi fondamentali.
Il primo Giudice si è infatti interrogato circa la possibilità di considerare il suddetto art. 35 alla stregua di un parametro di legittimità delle norme regolamentari approvate dall’ARS. Onde risolvere la questione, il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, prendendo le mosse dall’art. 4 dello Statuto della Regione Siciliana, norma di rango costituzionale, che attribuisce all’ARS una riserva di regolamento. In applicazione del citato art. 4, ha proseguito il T.A.R. l’art. 166 del regolamento interno dell’Assemblea, approvato nelle sedute del 17 marzo e 22 giugno 1949 e successive modifiche e integrazioni, inserito nel capo II “Degli uffici, dei servizi e del personale dell'Assemblea”, dispone, tra l’altro, che le norme che regolano l'assunzione del personale siano dettate da regolamenti speciali, approvati dal Consiglio di Presidenza. Nello specifico, pertanto, il regolamento impugnato presenta natura e portata di fonte normativa in materia di assunzioni, integrando una manifestazione della funzione di autorganizzazione interna dell'Assemblea e, quindi, non è assimilabile ai comuni regolamenti adottati dagli organi amministrativi, ponendosi, rispetto alle fonti primarie, in un rapporto improntato al principio di separazione, piuttosto che di gerarchia, e incontrando il solo limite della Costituzione (e dello Statuto regionale siciliano). Le disposizioni del D. Lgs. n. 165/2001 non sono dunque direttamente applicabili all’ARS, se non espressamente richiamate dall’Assemblea nell’esplicazione della propria autonomia normativa. Del resto, il rinvio dinamico, contenuto nell’art. 1, comma 2, della L.R. n. 10/2000, alle disposizioni del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, non riguarda l’ARS, giacché il campo di applicazione della richiamata previsione regionale è circoscritto agli uffici dell'Amministrazione regionale e ai rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza o a controllo della Regione; l’ARS è invece un organo di rilievo costituzionale dotato di particolare autonomia, non in tutto assimilabile a una semplice amministrazione pubblica.
Sotto altro aspetto il Tribunale ha anche escluso ogni profilo di contrarietà tra il citato art. 3, comma 2, del Regolamento dei concorsi dell’ARS e l’art. 97 della Costituzione, con specifico riguardo al rispetto del canone di imparzialità. Il T.A.R. ha rilevato che, nella giurisprudenza del Giudice delle leggi, si trova affermato il principio secondo cui, nella composizione delle commissioni, la presenza di tecnici o esperti debba essere quanto meno prevalente (Corte Cost. n. 453/1990), così da garantire scelte finali fondate sull'applicazione di parametri neutrali e determinate soltanto dalla valutazione delle attitudini e della preparazione dei candidati; inoltre il Tribunale ha soggiunto che siffatta prevalenza, nella fattispecie, sussisteva dal momento che - fatta eccezione per il Vice presidente dell’ARS - per il resto i componenti della commissione esaminatrice erano tutti accademici o funzionari. Infine, il primo Giudice ha osservato che la presidenza della commissione esaminatrice era stata sì affidata ad un organo politico, ma di rilievo costituzionale e investito di una peculiare posizione di terzietà ed indipendenza. .. Inoltre il riportato mezzo di gravame, con riferimento alla pretesa violazione dell’art. 97 Cost., è manifestamente infondato. Ed invero, l’invocata disposizione costituzionale, quale diretto parametro di legittimità degli atti amministrativi, impone unicamente che le commissioni di esame siano costituite in prevalenza da tecnici (Corte Cost. n. 453/1990 e n. 416/1993) e tale regola è stata sicuramente rispettata nel caso in esame. Sull’applicabilità ai concorsi indetti dall’ARS del D. Lgs. n. 165/2001 e, dunque, anche dell’art. 35 di detto decreto là dove prescrive che le commissioni di esame per il reclutamento del personale siano composte esclusivamente da esperti non investiti di incarichi politici il Supremo Consesso si è espresso nel seguente modo: “Ancora va ricordato che la stessa Corte costituzionale, pur non riconoscendo all’ARS la stessa posizione di autonomia del Parlamento nazionale, ha nondimeno negato che l’Assemblea Regionale possa essere pienamente assimilata a un’amministrazione (Corte Cost. n. 66/1964), in considerazione della natura delle funzioni, legislative e politiche, conferitale dallo Statuto. Tale posizione assunta dal Giudice delle leggi non risulta smentita dalle successive pronunce in tema di giudizio contabile: ed invero, nel riconoscere l’assoggettabilità dell’ARS al potere di controllo della Corte dei Conti, la Corte Costituzionale ha comunque circoscritto tale potere alle sole funzioni amministrative svolte dall’Assemblea (Corte Cost. n. 209/1994) e dette funzioni amministrative sono state nitidamente distinte (Corte Cost. n. 337/2009, §. 4.2.) da quelle di autoorganizzazione (alle quali pertengono, invece, le attività di reclutamento): queste ultime possono considerarsi “amministrative” solo dal punto di vista oggettivo, mentre dal punto di vista soggettivo, che qui viene unicamente in rilievo, partecipano della rafforzata autonomia di un organo, come l’ARS, previsto e disciplinato da norme di rango costituzionale, nonché istituzionalmente investito in via primaria di funzioni legislative e politiche. Le procedure di selezione dei consiglieri parlamentari non sono dunque direttamente disciplinate dalla normativa statale, ma da quella regolamentare approvata dallo stesso organo assembleare.
Del resto, la circostanza che l’ARS sia assoggettata al potere istruttorio di cui all'art. 74 del R.D. n. 1214 del 1934 non interferisce con la differente questione dell’applicabilità alla stessa del D. Lgs. n. 165/2001, dandosi - attese le differenti finalità delle due discipline - numerosi esempi di enti o organi sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, ma non anche vincolati, per varie ragioni, al rispetto della normativa sul lavoro pubblico (si pensi, tra gli altri, agli enti pubblici economici) ”.
Nel caso di specie, pertanto, non possono che richiamarsi i superiori principi efficacemente compendiati nella riportata pronuncia del giudice di Appello, rilevando, peraltro, che la commissione è risultata composta in modo equilibrato con la partecipazione di docenti e tecnici esperti nelle materie oggetto di concorso, a prescindere dalla nomina del Vicepresidente dell’ARS a Presidente della Commissione, come previsto dal (legittimo) regolamento interno.
Infine, in merito alle presunte ripercussioni in termini di ingerenze politiche che avrebbero inciso negativamente sull’imparzialità della Commissione, segnatamente con riferimento alla posizione della candidata AN RI, che il ricorrente evidenzia aver lavorato come addetta alla Segreteria presso l’ARS (cfr. all. nn. 17-19 al ricorso), tali affermazioni non solo non sono adeguatamente circostanziate nell’identificare il soggetto (non sono state escluse omonimie), ma non provano alcuna illegittimità manifestatasi nella selezione alle prove scritte, considerando il numero complessivo di candidati ammessi all’orale.
2. Per le superiori ragioni il ricorso ed i motivi aggiunti vanno rigettati, mentre sussistono giuste ragioni, avuto riguardo alla materia controversa, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, introduttivo e per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON NA, Presidente FF
BR LL, Referendario
NA FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA FA | ON NA |
IL SEGRETARIO