Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 12/05/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1266 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, iscritto al n. r.g. 1266 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51
c.p.c., depositato in data 26/03/2025, da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alessia Moscardelli, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Ernestina CP_1 C.F._2
Portelli, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e , premesso di aver contratto matrimonio, in data 26.06.2009, in Parte_1 CP_1
San Benedetto del Tronto (AP) - trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al Numero 10, Parte I, serie , deleg. 2, Anno 2009 - dal quale è nata, in data
1
• “dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in San Benedetto del Tronto (AP) il 26.06.2009 in regime di separazione di beni con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del medesimo
Comune al n. 10 parte 1 serie delg. 2, ordinando al Comune di San Benedetto del Tronto di annotare l'emanando sentenza a margine dell'atto di matrimonio e dichiarando compensate integralmente tra le parti le spese legali, alle medesime condizioni della separazione che di seguono si riportano:
1. La casa coniugale, sita in Grottammare in Piazza G. Carducci n 15, di proprietà di terzi e condotta in locazione da entrambi i coniugi, unitamente agli arredi e alla mobilia acquistata in costanza di matrimonio, rimarrà nella disponibilità della sig.ra la quale vi abiterà insieme alla figlia Pt_1 Persona_1
2. La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, Persona_1
con collocazione prevalente presso la madre e con diritto-dovere del padre, previo accordo con la madre, di vederla e tenerla con sé tutte le volte che vorrà e, comunque, di vederla e tenerla con sé tutti i fine settimana, dal venerdì sera alla domenica dopo pranzo.
3. Le vacanze infra-scolastiche della minore, vale a dire: Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, saranno regolate secondo il principio dell'alternanza annuale tra i genitori, quanto alle vacanze estive, la minore trascorrerà con il padre un periodo di almeno 7 giorni continuativi quanto al mese di giugno, 15 giorni continuativi quanto al mese di luglio, 15 giorni continuativi, quanto al mese di agosto, 7 giorni continuativi quanto al mese di settembre. Le indicate condizioni potranno essere derogate concordemente dai coniugi in base alle loro esigenze ed a quella della minore.
4. il Sig. si obbliga ed impegna a corrispondere alla Sig.ra quale CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia la somma di € 200,00 (duecento/00), da Persona_1 corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
tale somma sarà soggetta automaticamente a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie.
Ad integrazione di detta somma il sig. continuerà inoltre a farsi carico del pagamento delle utenze CP_1 della casa di abitazione della sig.ra e della figlia vale a dire dei costi di consumo di Parte_1 Persona_1 acqua, luce e gas, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la sig.ra da qualsivoglia pretesa di Parte_1 pagamento a tal riguardo, mentre la sig.ra si farà carico del pagamento del relativo canone di Parte_1 locazione.
2 5. Quanto alle spese straordinarie per la figlia ciascun genitore contribuirà nella Persona_1
misura del 50% al pagamento secondo il seguente schema.
• spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) esami diagnostici, analisi cliniche e visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamento sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, ad eccezione dei farmaci da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali); g) spese sanitarie per interventi chirurgici indifferibili;
• spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapisti;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) cicli di psicoterapia;
• spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e/o rette scolastiche per la frequentazione di istituti privati e spese alloggiative ove fuori sede;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) attività artistiche (musica. disegno, pittura etc.);
• spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accodo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) baby-sitter; c) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); e) corsi di lingue;
f) corsi di musica e strumenti musicali;
g) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); h) spese per attività ludiche e ricreative (pittura teatro, boy-scout); i) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori,
l) spese per conseguimento delle [della] patente di guida (corso e lezioni);
• spese sportive e ludiche che richiedono il preventivo accorso: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per l'attività agonistica, ludica o ricreativa;
• altre spese che richiedono il preventivo accordo: organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
6. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta (a mezzo raccomandata o e-mail o WhatsApp, con prova di avvenuta ricezione(lettura) dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza e comunque entro e non oltre il termine perentorio di 10 gg dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
7. Il genitore anticipatorio delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail o WhatsApp, con prova di avvenuta ricezione/lettura) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto
3 entro e non oltre 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni successivi alla richiesta.
8. Al predetto elenco fanno eccezione le eventuali spese straordinarie urgenti ed indifferibili.
9. L'eventuale assegno per il nucleo familiare (cd. assegno familiare) sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, alla sig.ra in quanto genitore collocatario in via prevalente della Parte_1 figlia.
10. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata ad entrambi i genitori nella stessa proporzione quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori, salvo diverso accordo scritto.
11. Gli eventuali esborsi e/o sussidi dalla Stato e/o qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella misura proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
12. I coniugi dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro in relazione a tutti i beni acquisiti nel corso del matrimonio e di aver risolto ogni questione patrimoniale, fermo restando il rispetto dei patti sopra estesi”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
* * *
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
4 Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 26.06.2009 a San Benedetto del Tronto (AP), tra e;
Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Benedetto del
Tronto per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 08.05.2025
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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