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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/06/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di CE
Il Tribunale Ordinario di CE , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.1448/2024 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 5.4.2024 da:
Parte_1
(C.F.: ) P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore arch. con sede Parte_2 in 35020 Maserà (PD), via Bolzani n. 122, rappresentata e difesa dall'avv. DANIELE NERONI (C.F. ) del Foro di Padova, con domicilio C.F._1 eletto in Abano Terme (PD), presso il procuratore medesimo, via Volta 7
attrice
CONTRO
, (C.F. e P. I.V.A. n. ) Controparte_1 P.IVA_2 con sede in via Giacomo Matteotti n. 39 a Bassano del Grappa (VI), in persona del Sindaco - legale rappresentante pro tempore Avv. Elena Pavan, nel presente giudizio rappresentato e difeso, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 11.04.2024 e pedissequa determinazione dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio A1 - , n. 972/2024 Parte_3
Registro Unico del 15.05.2024, dall'Avvocato FEDERICO BRESSAN del Foro di Belluno (C.F. ), con domicilio anche digitale per CodiceFiscale_2 tutte le comunicazioni e notificazioni presso la persona e lo studio dello stesso in Belluno, via Ippolito Caffi n. 20
convenuto conclusioni delle parti:
1
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE
NEL MERITO
- in accoglimento delle riserve apposte ed esplicate sul “Registro di Contabilità” e reiterate sul “Conto Finale e Relazione sul Conto Finale” accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante pro-tempore, in Parte_1 accoglimento delle riserve: a) pari ad Euro 1.728,14; b) pari ad Euro 5.663,59; c) pari ad Euro 24.159,99; d) pari ad Euro 16.523,33; e) pari ad Euro € 24.070,10; f) pari ad Euro 7.000,82; g) pari ad Euro 10.376,78, per le ragioni esposte nel corpo del presente atto e di cui alla riserve stesse iscritte negli atti contabili, alla corresponsione della somma di Euro 89.552,75 oltre iva e per l' effetto condannare il
[...]
- in persona del Sindaco pro-tempore – al pagamento in favore Controparte_2 dell'attrice della somma di Euro 89.552,75 oltre iva, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell' art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi moratori dalla data di apposizione delle riserve al soddisfo;
- in accoglimento della riserva apposta sul documento “Conto Finale e Relazione sul Conto Finale”, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione della penale di Euro 41.670,15 oltre iva per presunta ritardata ultimazione dei lavori oggetto di contratto e disporne la disapplicazione condannando il Controparte_2
- in persona del Sindaco protempore - a pagare a - in persona
[...] Parte_1 del legale rappresentante pro-tempore – il suddetto importo di Euro 41.670,15 oltre iva indebitamente trattenuto, oltre agli interessi moratori dalla data di emissione dello stato finale al soddisfo;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato totale accoglimento della precedente domanda, ridurre la penale di Euro 41.670,15 ad equità ex art. 113 bis, co. 4, D.Lgs 50/2016 e/o ex art. 1384 c.c. e per le ragioni esposte in atti accertarne e dichiararne l'illegitimità dell'applicazione condannando il Controparte_2 [...]
- in persona del Sindaco pro-tempore - a pagare a il suddetto CP_2 Parte_1 importo di Euro 41.670,15 oltre iva indebitamente trattenuto, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori dalla data di emissione dello stato finale al soddisfo;
- rigettarsi ogni domanda avversaria;
- con vittoria di spese, diritti e onorari IN VIA ISTRUTTORIA ci si riporta alla memorie istruttorie ex art. 171 - ter, I° comma n. 2 e 3 c.p.c. depositate rispettivamente in data 25.9.2024 e 4.10.2024 e quindi si insiste per l'ammissione delle: Istanze testimoniali a prova diretta
1) Vero che nel luglio 2022 presso il cantiere relativo alla scuola primaria e dell'infanzia di Sant'Eusebio in il D.L arch Per_1 Controparte_2 Per_2
2 comunicava alla e più precisamente all'arch. Parte_1 Parte_2 nonchè al sig. che per le lavorazioni in eccesso rispetto al capitolato Controparte_3
d'appalto che si stavano producendo nonché per le eventuali future, sarebbe stata riconosciuta apposita variante e/o nuovo concordamento prezzi. 2) Vero che in data 28.10.2022, come da doc. 045 che Le si rammostra, rilasciava una intervista alla testata “La Piazza” ove testualmente dichiarava, con riferimento all'esecuzione dei lavori di ampliamento della scuola primaria e dell'infanzia Per_1 di Sant'Eusebio in “I lavori a cura del Comune sono terminati, Controparte_2 nei tempi concordati, ma quando ci è giunta la disponibilità da parte della
, che ringraziamo, di intervenire ulteriormente abbiamo fatto una CP_4 valutazione assieme ai rappresentanti della scuola e dei genitori, decidendo di spostare l'ingresso nella sede rinnovata a dopo il periodo delle festività natalizie. In questo modo la scuola sarà ancora migliore” 3) Vero che in data 28.10.2022 rilasciava una intervista video a Reteveneta con riferimento ai lavori di ampliamento della scuola primaria e dell'infanzia di Per_1
Sant'Eusebio in , ove testualmente dichiarava: “Insieme ad Controparte_2 insegnanti e genitori abbiamo valutato questa offerta che era irrinunciabile e quindi si è deciso di far fare questi lavori alla fondazione per una scuola ancora più bella, performante, e un luogo perfetto dove accogliere e fare crescere ed educare i più piccoli”
4) Vero che la con riferimento alla scuola primaria e dell'infanzia Parte_1 di Sant'Eusebio in , ha realizzato in data 28.10.2022 i Per_1 Controparte_2 lavori di scarificazione del terreno nella parte indicata in giallo come da tavola che Le si rammostra sub doc. 042?
5) Vero che nell'ottobre 2022, con riferimento ai lavori di ampliamento della scuola primaria e dell'infanzia di Sant'Eusebio in , a seguito dei Per_1 Controparte_2 lavori di ampliamento dell'edificio la fondazione e più Controparte_5 precisamente in data 27/10/2022 comunicava la disponibilità alla stipula di una convenzione per la realizzazione di alcuni interventi presso la scuola elementare
“ a propria cura e spese senza alcun scopo di lucro ed ai fini di solidarietà Per_1 sociale? 6) Vero che a fine ottobre 2022 il RUP con riferimento alla scuola Persona_3 primaria e dell'infanzia di Sant'Eusebio in ordinava Per_1 Controparte_2 verbalmente alla in persona del legale rappresentante arch. Parte_1 [...]
di svolgere con massima celerità le lavorazioni di scotico del terreno Parte_2 vegetale con scavo di sbancamento, nonché fornitura e stesa di materiale vegetale? Istanze testimoniali a prova contraria indiretta 7) Vero che in data 25.8.2022 rilasciava una intervista video giornalistica nel corso della quale, con riferimento ai lavori di ristrutturazione ed ampliamento della Scuola di , precisava che per metà settembre 2022 la scuola Per_1 Controparte_2 sarebbe stata pronta, ma che tuttavia essendoci ancora delle problematiche soprattutto nella parte del giardino da sistemare, l'amministrazione aveva preferito spostarne
3 l'apertura a novembre 2022 dopo il Ponte di Ognissanti, in modo completare in maniera minuziosa e definitiva tutti lavori? 8) Vero che nel corso dell'intervista di cui al punto precedente, si complimentava con l'assessore e con la ditta esecutrice dei lavori di Pt_4 Parte_1 ristrutturazione ed ampliamento della Scuola per la velocità posta nelle Per_1 lavorazioni eseguite nonostante le problematiche relative alle maestranze ed al reperimento del materiale che in quel periodo affliggeva il settore edilizio? Si indicano a testi per la prova diretta i testimoni: Avv. Elena Pavan (Ex Sindaco Comune di ) capp. 2 e 3; Ing. (Ex Assessore ai Controparte_2 Tes_1 lavori pubblici) cap. n. 5; capp. 1, 4 e 6; Per la prova contraria Controparte_3 indiretta (capp. 7 e 8) si indica il teste (ex assessore all'Istruzione) Testimone_2 mentre per la prova contraria diretta per cui si insta si indicano tutti i testi di cui sopra.
- Istanza di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. Si chiede, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. che il Giudice ordini al Comune di CP_2
l'esibizione in giudizio del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che il
[...]
Comune di ed in particolare il Coordinatore per la Sicurezza in Controparte_2 fase di esecuzione (CSE) avrebbe dovuto redigere qualora la fosse Parte_1 stata presente in cantiere sino al 4.1.2023 come da 2° verbale di fine lavori del 4.4.2023 (doc. 022 cit.), in concomitanza con le altre ditte incaricate dalla CP_4
per la realizzazione delle opere di straordinaria manutenzione di cui alla
[...] delibera di Giunta del 7.11.2022 (doc. 044 cit.).
- Istanza di CTU Tecnica Si chiede disporsi CTU per mezzo della quale il consulente nominato descriva, sulla base della documentazione fornita dalle parti, nonché della documentazione ulteriore che riterrà di dover acquisire, il concreto andamento dell'appalto, verificando se le invocate cause di cui alle riserve (carenze del progetto) trovino effettivo riscontro, accertando la congruità delle riserve stesse sulla base delle l'entità degli oneri e dei maggiori costi sofferti dalla secondo quanto dedotto e verificando Parte_1 inoltre se la abbia effettuato lavori e/o svolto attività maggiori o non Parte_1 previste nelle previsioni contrattuali, quantificando gli importi da riconoscere e verificando altresì la correttezza contrattuale delle quantificazioni effettuate dalla D.L. della committente in fase di contabilità finale.”
CONCLUSIONI PER IL Comune di Controparte_2
“Con espressa dichiarazione di non accettazione di contraddittorio in merito a domande nuove e/o diverse da quelle originariamente versate in causa e con opposizione a qualsivoglia istanza, anche istruttoria, che controparte dovesse formulare nella presente fase processuale: in via preliminare: accertarsi e dichiararsi la decadenza dell'impresa Parte_1 in ordine alla richiesta di pagamento delle riserve per cui è causa, stante la
[...] tardività ed intempestività della loro iscrizione in contabilità per fatto e colpa alla
4 stessa imputabile;
nel merito: rigettarsi tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata: in ogni diverso denegato caso accertarsi e dichiararsi che, ex artt. 1176 e 1227 comma II c.c., nulla è dovuto a parte attrice in ordine alle riserve tardivamente esposte nel Registro di Contabilità e, nel contempo, la piena legittimità delle penali applicate, in quanto l'impresa non ha usato l'ordinaria diligenza;
in via denegatamente subordinata: in denegato non creduto caso di accoglimento anche solo parziale delle domande di parte attrice, nella non creduta ipotesi in cui si ravvisasse che una qualche somma, di quelle azionate in giudizio, alla stessa è dovuta dal , preso atto del fatto CP_2 Controparte_2 colposo dell'impresa nell'avere iscritto tardivamente in Parte_1 contabilità le riserve e nell'avere terminato i lavori oltre ogni termine assegnato e previsto dalla legge, ridursi ex art. 1227 comma I c.c. la misura del dovuto a quanto effettivamente risulterà provato e congruo di giustizia e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi la minor somma dovuta dal rispetto a quanto CP_2 richiesto da controparte tenuto, altresì, conto del fatto che parte attrice ha rifiutato (doc. n. 101) la proposta transattiva di cui alla nota comunale del 22.12.2023 prot. n. 83853 (doc. n. 99); in ogni caso: con vittoria di spese di lite, diritti, onorari e rimborso spese generali nella misura massima di legge, anticipazioni ed eventuali spese di CTU e CTP ed accessori;
in via istruttoria: con ferma opposizione ad ogni istanza istruttoria che controparte dovesse reiterare nella presente fase processuale, ferme e quivi espressamente richiamate, per il denegato, non creduto caso in cui il Tribunale ritenesse non sufficiente la prova documentale in atti e, dunque, di dar corso ad ulteriore fase istruttoria, le istanze ed opposizioni tutte di cui alla comparsa di costituzione e risposta ed alle memorie integrative ex art. 171 ter n. 2 e n. 3 c.p.c. del , si chiede, in ogni caso, che sia disposta CP_2 Controparte_2
l'acquisizione dell'accertamento tecnico preventivo, inter partes, fascicolo n. 4122/2024 R.G., oggi in corso ed il cui deposito è previsto per il giorno 29 aprile 2025”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice Parte_1 premesso di essersi aggiudicata l'appalto del per i Controparte_2 CP_2 lavori di ampliamento della "Scuola Primaria e dell'Infanzia , esponeva: Per_1
-che il contratto principale, pari quindi ad Euro 390.440,25 oltre iva per il totale di
Euro 429.484,28, veniva stipulato tra le odierne parti in data 7.10.2021;
5 -che per l'esecuzione di alcuni necessari lavori integrativi veniva inoltre approvata una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, 2° co D.Lgs 50/2016, approvata con determina n. 1205 del 11.07.2022 per l'importo di euro 26.261,30 oltre IVA , quindi in totale la spesa autorizzata per i lavori risultava pari ad Euro 416.701,55 oltre IVA;
-che la consegna dei lavori veniva effettuata in data 20.10.2021, mentre il tempo utile per l'esecuzione dei lavori era in giorni 270 e quindi con termine al 17.7.2022 ;
- che i lavori non subivano alcuna sospensione e durante l'esecuzione veniva concessa una prima proroga di giorni 25 a seguito dei lavori integrativi di cui alla determina n. 1205 del 11.07.2022 ed una seconda proroga di giorni 28 dovuta ai disagi relativi al perdurare dell'emergenza Covid concessa con determina 1657 del 13.9.2022, di talchè per effetto delle suddette proroghe per complessivi giorni 53 la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori doveva intendersi procrastinata al giorno
8.9.2022;
-in data 11.9.2022 nel relativo verbale di FINE l Direttore dei Lavori Arch. Pt_5 dichiarava: “- che le opere e forniture di cui al contratto sono state Per_2 ultimate il giorno 9.9.2022; che le opere e forniture sono state eseguite in conformità al progetto, alle prescrizioni contrattuali e a quelle impartite durante lo svolgimento del lavoro;
- che si rende però necessario il completamento di alcune lavorazioni di piccola entità (marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori) comprendenti: la sistemazione del cortile esterno, la finitura delle tinteggiature sulle pareti esterne, i collegamenti elettrici ai cancelli di ingresso, per l'esecuzione delle quali si assegna il termine perentorio di 50 (cinquanta) giorni dalla data del presente certificato” e quindi con scadenza corrispondente al 28 ottobre 2022;
-che, tuttavia, era stata successivamente addebitata dallo stesso D.L. una penale per ritardi nella misura massima prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto (10% dell'intero valore di contratto pari ad Euro 41.670,15 oltre iva);
-che nel corso dell'appalto l'odierna attrice aveva presentato 7 riserve pari ad Euro 89.552,75 oltre IVA, dovute a carenze progettuali emerse in corso d'opera nonchè alle maggiori lavorazioni richieste e ai conseguenti maggiori costi sostenuti;
-che l'appaltrice aveva apposto dette riserve sul Registro di Parte_1
Contabilità in occasione della firma del 4° SAL finale in data 15.3.2023, per poi esplicarle dettagliatamente sullo stesso registro in data 29.3.2023 , e reiterarle in occasione della sottoscrizione del "Conto finale e relazione sul conto finale" del 15.7.2023 sottoscritto in data 31.7.2023, ove era stata inoltre contestata l'indebita applicazione delle penali per ritardo applicata per la prima volta in tale sede;
-che infatti, nonostante il verbale di fine lavori del 11.9.2022, in occasione del "conto finale e relazione sul conto finale" del 15.7.2023 (sottoscritto dalla Parte_1 con riserva in data 31.7.2023) il Direttore dei lavori dava atto che l'ultimazione dei lavori sarebbe avvenuta in data 4.1.2023, e quindi con 118 giorni di ritardo rispetto alla data del 28.10.2022;
- che l'appaltatrice aveva contestato l'applicazione della penale e sollecitato l'avvio della procedura di cui all'art. 205 del D.L. 50/2016; sollecitato il DL ed il RUP per le
6 specifiche competenze a voler adempiere a quanto disposto all'art. 26 del D.L. 50/22
(Decreto Aiuti); contestato i contenuti della Relazione eccependone l'irregolarità in quanto redatto in totale difformità rispetto a quanto previsto dall'art. 14 del d.m. 49/2018 concernente l'approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori, secondo cui il D.L. deve trasmettere il conto finale dei lavori al RUP unitamente ad una relazione, allegando tutta la relativa documentazione;
osservato che , sulla base delle Linee Guida ANAC n. 3 relative al responsabile Unico del Procedimento, è solo quest'ultimo che può "irrogare le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori", e non certo il Direttore dei Lavori motu proprio così come nel caso di specie;
-che gravi irregolarità venivano contestate dall'odierna attrice in merito ai verbali di ultimazione dei lavori, perché, in difformità a quanto previsto dall'art. 12 del d.m. 49/2012, non venivano redatti in contraddittorio con l'esecutore;
- che a dispetto di un verbale di ultimazione del 11.9.2022 in cui si davano per completati regolarmente tutti i lavori oggetto di contratto, salvo piccole lavorazioni marginali da eseguirsi entro il 28.10.2022, in un successivo verbale del 4.4.2023 il D.L accertava autonomamente una ultimazione dei lavori risalente a ben tre mesi prima e quindi al 4.1.2023; invece i lavori di piccola entità di cui al verbale fine lavori 11.9.2022 erano stati correttamente e tempestivamente eseguiti, infatti nell' Ordine di Servizio n. 7 del 10.11.2022 il D.L. non faceva alcuna menzione dei predetti lavori quali lavori ancora da eseguire, ordinandone invece alcuni nuovi e non compresi nel contratto di appalto (e quindi mai eseguiti dalla in Parte_1 assenza di specifico ordine della Stazione Appaltante o del RUP);
-che infatti gli ordini di servizio n. 7 del 10.11.2022 e n. 8 del 12.12.2022 (doc. 006)erano stati redatti in difformità dalla norma e nemmeno richiamati dal D.L. nel proprio conto finale datato 15.7.2023, evidentemente perché
a) dall'ordine di servizio n. 7 si sarebbe evinta la realizzazione delle opere di modesta entità richieste nel verbale di fine lavori del 11.9.2022;
b) tali ordini erano del tutto illegittimi, imponendo lavorazioni estreanee al contratto e mai autorizzati (così come mai realizzati dalla;
tuttavia Parte_1 era proprio sulla base degli stessi ordini 7 e 8 del 10.11.22 e 12.12.22 , illegittimi e mai eseguiti, che il D.L. sembrava fondare la contestazione del presunto ritardo;
- che nel novembre 2022, ad ulteriore dimostrazione delle iniziali carenze progettuali, Con la affidava alla ulteriori lavorazioni nel cantiere de quo che in Parte_1 ogni caso non avrebbero consentito un pieno utilizzo del plesso scolastico sino a loro totale completamento;
-che la ignorava le motivazioni espresse dall' appaltatrice a sostegno delle CP_6 riserva dichiarando che l'unica richiesta di cui si poteva tenere conto era quella relativa alla riserva denominata “f) – Modifiche cancelli esistenti: voce N.P.15, dell'importo di Euro 7.000,82”, in merito alla quale il convenuto in data 22.12.2023 inviava la seguente proposta di accordo bonario: “al solo fine di chiudere la vertenza senza contenziosi legali, ritenendo che la rinuncia al 50% delle rispettive posizioni
7 possa costituire un punto di equilibrio, si propone un accordo bonario per un valore di € 2.220,00.” , proposta inaccettabile per l'appaltatrice . Tutto ciò premesso, parte attrice osservava che , in ogni caso, l'art. 113 bis del D.Lgs 50/2016, al comma 4° prevede che le penali dovute per il ritardo siano da "determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo", per cui formulava le conclusioni sopra epigrafate e in subordine chiedeva che la Penale, se non del tutto eliminata, dovesse quantomeno essere ridotta ad equità ai sensi dell'art. 1384 c.c..
Parte convenuta, costituitasi, eccepiva che la richiesta di pagamento delle riserve era infondata e inammissibile ai sensi di legge, perché espressa tardivamente con riferimento a lavori già in precedenza eseguiti e per i quali l'impresa aveva pacificamente a suo tempo sottoscritto il registro di contabilità senza apporre riserva alcuna, con conseguente decadenza assoluta dal poter accampare tardivamente diritti. Infatti il registro di contabilità è stato firmato dall'appaltatore in data 27.05.2022 senza riserve, in occasione del 1° Stato di Avanzamento Lavori, per l'importo netto di euro 102.186,46 a cui aveva fatto seguito l'emissione del relativo certificato di pagamento per l'importo netto di euro 81.238,24; firmato dall'appaltatore in data 28.07.2022 senza riserve, in occasione del 2° Stato di Avanzamento Lavori, per l'importo netto di euro 206.129,74 a cui ha fatto seguito l'emissione del relativo certificato di pagamento per l'importo netto di euro 82.634,90; firmato dall'appaltatore in data 28.09.2022 senza riserve, in occasione del 3° Stato di Avanzamento Lavori, per l'importo netto di euro 347.366,09 a cui ha fatto seguito l'emissione del relativo certificato di pagamento per l'importo netto di euro 112.282.90. La ditta ha firmato con riserva, invece, solo: Parte_1
- in data 13.03.2023 con firma autografa ed in data 15.03.2023 con firma digitale il verbale di concordamento nuovi prezzi dello Stato Finale dei Lavori redatto per lavorazioni non previste nel contratto ma non comportanti maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
- in data 15.03.2023 il registro di contabilità dello Stato Finale dei Lavori. L'impresa ha, poi, esplicato nel registro di contabilità la riserva con le proprie richieste solo in data 29.03.2023. Quanto alla penale, la convenuta affermava:
-che con verbale in data 20.10.2021 erano stati consegnati i lavori all'Appaltatore, ma sin da subito si erano resi necessari a causa della lentezza nei lavori, ordini di servizio nelle date 22 dicembre 2021, 27 gennaio 2022; 8 marzo 2022 ; 1 giugno 2022 ;
-che il 26 luglio 2022 l'impresa firmava il registro di contabilità senza apporre alcuna riserva;
-che con determinazione n. 1387 del 01.08.2022 è stata disposta la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica dell'impresa n. 0054PA del 29.07.2022 di euro 82.634,90 oltre IVA al 10% per complessivi euro 90.898,39, relativa al 2° stato di avanzamento dei lavori;
nello stesso giorno l'impresa chiedeva, a causa del
8 perdurare del periodo di pandemia, una proroga di 28 giorni per l'ultimazione dei lavori;
-con un quinto ordine di servizio del 30 agosto 2022 il Direttore dei Lavori impartiva disposizioni in merito alle maniglie delle nuove finestre.
-che il 31 agosto 2022 l'impresa firmava per una terza volta il registro di contabilità senza apporre alcuna riserva;
-che su richiesta dell'impresa, a causa dei disagi dovuti al perdurare dell'emergenza Covid, con determinazione dirigenziale n. 1657 del 13.09.2022 veniva concessa una ulteriore proroga di 28 giorni;
- che con PEC del 16.09.2022 il Direttore dei Lavori comunicava che gli stessi erano stati ultimati il 09.09.2022, coincidente con l'ultimo giorno contrattualmente previsto, ma “che si rende però necessario il completamento di alcune lavorazioni di piccola entità (marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori) comprendenti: la sistemazione del cortile esterno, la finitura delle tinteggiature sulle pareti esterne, i collegamenti elettrici ai cancelli di ingresso, per l'esecuzione delle quali si assegna il termine perentorio di 50 (cinquanta) giorni dalla data del presente certificato”;
-che con un sesto ordine di servizio del 19 ottobre 2022 il Direttore dei Lavori
“verificato che alla data odierna, non sono ancora state completate tutte le opere secondarie già individuate nelle comunicazione di fine lavori del 9 settembre scorso, ed in particolare sono ancora da ultimare le opere di sistemazione dei cortili esterni, il montaggio della piattaforma elevatrice, il collaudo e la messa in funzione delle centrali termiche”, ha ordinato all'impresa “di provvedere quanto prima alle esecuzione di tali opere e comunque ad ultimare ogni lavorazione (anche accessoria) entro il 29 ottobre 2022”, facendo presente che “dalla data del 24 ottobre dovranno essere lasciati liberi i locali interni per l'esecuzione degli interventi di pulizia ed il montaggio di mobili e attrezzature” e che “ogni lavorazione esterna ed il montaggio dell'elevatore dovranno essere tassativamente ultimati entro il giorno 29 ottobre 2022”.
-che tuttavia il termine di ultimazione dei lavori, fissato al 29 ottobre 2022, trascorreva invano in quanto gli stessi non erano ultimati, tanto che che con un settimo ordine di servizio, del 10 novembre 2022, il Direttore dei Lavori “verificato che alla data odierna, non sono ancora state completate tutte le opere necessarie per l'ultimazione dei lavori, ed in particolare, oltre al completamento della piattaforma elevatrice sono da eseguire le seguenti lavorazioni necessarie per la messa in funzione delle centrali termiche: • installare l'elettrovalvola dell'antilegionella su entrambe le centrali;
• installare la pompa di ricircolo dell'acqua sanitaria nella centrale della scuola primaria;
• adeguare le caldaie BAXI a ricevere il segnale 0- 10V; • adeguare gli scambiatori di calore con numero adeguato di piastre secondo le indicazioni fornite dalla casa produttrice e a voi già trasmesse”, ordinava all'impresa “di provvedere quanto prima alle esecuzione di tali opere e ad ultimare ogni lavorazione (anche accessoria) entro il 18 novembre 2022”.
-che con determina n. 2171 del 17 novembre 2022 veniva affidata all'impresa
9 l'esecuzione dei lavori di sistemazione del cortile della scuola, verso il corrispettivo di euro 6.305,74 oltre IVA al 10% per complessivi euro 6.936,31;
-che con un ottavo ordine di servizio del 12 dicembre 2022 il Direttore dei Lavori
“verificato che alla data odierna, non sono ancora state completate tutte le opere necessarie per l'ultimazione dei lavori, ed in particolare, non si è provveduto ad adeguare gli scambiatori di calore con numero adeguato di piastre (30) secondo le indicazioni a voi già trasmesse”, ha ordinato all'impresa “di provvedere quanto prima alle esecuzione di tali opere e ad ultimare ogni lavorazione (anche accessoria) entro il 19 dicembre 2022”;
-che il 13 marzo 2023 l'impresa firmava con motivato dissenso sia l'atto di sottomissione n. 2 del 20.10.2022 che il verbale di concordamento di nuovi prezzi n. 2, portante la stessa data, richiedendo un maggior compenso;
-che il 15 marzo 2023 il Direttore dei Lavori inviava la contabilità finale del cantiere;
quel giorno la ditta aveva firmato con riserva il registro di contabilità;.
-che con un nono ordine di servizio del 28 marzo 2023 il Direttore dei Lavori
“verificato quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, con il distacco del vetro nella parte superiore dell'anta sinistra della porta di ingresso, probabilmente per la mancata tenuta della cornice perimetrale fermavetro, in considerazione della necessità di garantire la sicurezza dell'edificio scolastico e impedire qualsiasi ulteriore incidente che possa mettere in pericolo l'incolumità degli alunni e del personale della scuola”, ordinava all'impresa “di provvedere immediatamente alla verifica della corretta esecuzione ed installazione dei serramenti dalla stessa posti in opera, all'attuazione di tutti gli interventi necessari affinchè gli stessi siano utilizzabili in piena sicurezza e alla sostituzione del vetro caduto” richiedendo inoltre
“a titolo precauzionale, che sia bloccata la possibilità di apertura a ribalta delle finestre presenti nella sala mensa della scuola elementare e nella adiacente aula”.
-che il 29 marzo 2023 l'impresa aveva esplicato, nel registro di contabilità, la riserva apposta il 15.03.2023 chiedendo complessivamente un compenso ulteriore di euro 89.522,75.
-che il 4 aprile 2023 il Direttore dei Lavori redigeva “verbale di effettiva constatazione della fine dei lavori”, inviato a mezzo PEC il giorno 11 aprile successivo, nel quale dava atto che il termine finale contrattualmente assegnato era il 29 ottobre 2022, che esso era scaduto invano, che si erano resi necessari ulteriori ordini di servizio e che “le opere e forniture sono state completate, in conformità al progetto, alle prescrizioni contrattuali e a quelle impartite durante lo svolgimento del lavoro in data 04/01/2023”.
-che con PEC del 14.04.2023 il Direttore dei Lavori richiedeva per la terza volta all'impresa di firmare il verbale relativo alla effettiva fine dei lavori ed il registro di contabilità finale con le controdeduzioni della direzione lavori alle riserve dell'impresa e la trasmissione dell'aggiornamento prezzi finale (trasmesso ancora in data 30 marzo 2023) e sollecitava la sostituzione del vetro caduto dalla porta di
10 ingresso della scuola e la sistemazione delle elettrovalvole sulla tubazione dell'impianto del gas delle centrali termiche;
-che con un decimo ordine di servizio del 19 maggio 2023 il Direttore dei Lavori
“verificato quanto accaduto in data 4 maggio 2023, con il distacco di un vaso di espansione in una delle centrali termiche, probabilmente per la mancata tenuta della staffa di fissaggio a muro, a seguito del sopralluogo congiunto eseguito in data 10 maggio 2023 ed in considerazione della necessità di garantire la sicurezza ed il corretto funzionamento dell'impianto termico dell'edificio scolastico e impedire qualsiasi ulteriore danno”, ha ordinato all'impresa “di provvedere immediatamente alla verifica della corretta esecuzione e del corretto montaggio di tutti i componenti delle due centrali termiche e ad eseguire tutti gli interventi che si rendessero necessari affinchè gli stessi siano utilizzabili in piena sicurezza” nonché di fornire la certificazione dei supporti tecnici.
-che il 03.10.2023 il Comune comunicava all'impresa l'avvio di procedura di accordo bonario ex art. 205 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- che i lavori aggiuntivi erano stati affidati giusta Determinazione Dirigenziale a Registro Unico n. 2171 del 17.11.2022, le opere di sistemazione del cortile della scuola, verso il corrispettivo di euro 6.305,74 oltre IVA al 10%, dunque per complessivi euro 6.936,31; l'atto contabile unico redatto ai sensi dell'art. 15 del D.M. 49/2018 è stato firmato dalla Ditta in data 24.01.2023 senza riserva, per l'importo netto di euro 6.300,53: ad esso aveva fatto seguito la Determinazione di liquidazione e pagamento Registro Unico n. 257 del 09.02.2023 del Responsabile Unico del Procedimento;
Tutto ciò premesso, parte convenuta ribadiva che il termine contrattuale e poi prorogato di ultimazione delle opere non era stato rispettato, atteso che con il verbale del 11.09.2022 il Direttore dei Lavori assegnava 50 giorni per l'esecuzione di alcune lavorazioni non ancora completate e per le quali veniva posta scadenza di esecuzione al 29.10.2022, ma neppure entro tale data le opere risultavano del tutto ultimate e solamente con verbale del 04.04.2023 il Direttori dei Lavori dichiarava l'ultimazione dei lavori, avvenuta in data 04.01.2023 e, pertanto, non in tempo utile, il che aveva creato danno al Comune, ( che si riservava di richiedere in separata sede), dovuto al fatto che la scuola, nel frattempo, era ospitata in un istituto terzo, di proprietà delle con un oneroso contratto di locazione che doveva terminare il 31 Parte_6 luglio 2022 e che, invece, per tale motivo era stato prorogato di ben cinque mesi, fino alla fine dell'anno. Premesso che la Segnalazione Certificata per l'Agibilità (SCIA) è stata presentata il 23/12/2022 e che, relativamente alla riapertura della scuola, essa è avvenuta il 09 gennaio 2023, il Comune aveva dovuto applicare il disposto normativo dell'art. 12, comma 1 del D.M. 49/2018, il quale dispone che “Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore
11 un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate”. Quindi secondo il Comune i 118 giorni di ritardo nell'ultimazione dei lavori andavano calcolati dal 08.09.2022 al 04.01.2023 a causa dell'inefficacia del certificato di ultimazione lavori del 11.09.2022.
Con PEC del 22.12.2023 il Comune aveva inviato all'impresa proposta di accordo bonario ai sensi del comma 6 dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, ma in data 29 gennaio 2024 l'impresa ha riscontrato esprimendo il proprio diniego. Tutto ciò premesso, il chiedeva rigettarsi le domande attoree e , in via CP_2 subordinata “in ogni denegato caso in cui si ravvisasse che una qualche obbligazione è dovuta all'impresa, l'applicazione dell'art. 1227 comma II c.c.” atteso che la controparte aveva operato senza la dovuta diligenza.
La causa, documentalmente istruita, veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 27.5.2025. Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto superflue essendo sufficienti alla decisione i documenti prodotti dalle parti. Quanto alle riserve, va osservato che per legge e per costante giurisprudenza esse devono essere apposte nel primo atto dell'appalto idoneo a riceverlo , e, a pena di decadenza, sul registro di contabilità all'atto della sottoscrizione di questo immediatamente successiva al fatto quindi in occasione dello stato di avanzamento immediatamente successivo al fatto che dà origine alla domanda;
nel caso di specie, invece, l' appaltatrice ha sottoscritto senza riserve tutti gli stati di avanzamento lavori, salvo indicare tutte le riserve solo nell'ultimo, e quindi tardivamente.
(Cfr. Cass.Sez. 1 - , Ordinanza n. 14522 del 24/05/2024: In tema di appalto pubblico, le riserve dell'appaltatore derivanti da fatti dannosi continuativi devono essere iscritte nella contabilità, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.m. n. 145 del 2000 (applicabile ratione temporis), contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza dell'evento lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il quantum può essere indicato successivamente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva la riserva per l'aumento di volume del materiale di risulta, iscritta nel registro di contabilità anziché nel verbale di consegna dei lavori, attesa la immediata percepibilità del lamentato evento lesivo, essendo evidente che la frantumazione mediante esplosivo avrebbe determinato la formazione di spazi vuoti tra le parti frantumate).
12 L'attrice ha replicato all'eccezione di decadenza scrivendo nella prima difesa successiva e ribadendo in comparsa conclusionale che: “ ha Parte_1 svolto/concluso le relative opere dopo il terzo SAL e le riserve sono quindi tempestive, ovvero sul presupposto che le sarebbero stati riconosciuti i necessari emolumenti con successiva variante e/o concordamento prezzi. E' principio consolidato quanto affermato da Cass., Sez. I, Sentenza del 23.11.2001 n. 14857, secondo cui “Con orientamento risalente questa Corte ha più volte affermato che, vertendosi in materia di diritti patrimoniali disponibili, la pubblica amministrazione può discrezionalmente rinunciare (anche tenendo semplicemente comportamenti concludenti) a far valere l'eccezione di decadenza nella quale sia incorso l'appaltatore per l'omesso tempestivo inserimento nel registro di contabilità delle riserve che intendeva avanzare (Cass. N. 14361/2000;2834/1991; 2247/1988;
1697/1087; 3348/1986; 4759/1983; 2015/1977; 2089/1973;677/1973; 2290/1965)”, motivo per cui la ben poteva legittimamente aspettarsi che gli Parte_1 venissero riconosciute le somme dovute in virtù delle carenze progettuali riscontrate nel corso dello svolgimento dell'opera.” Tuttavia, non potendo fare affidamento sulla discrezionale rinuncia della pubblica amministrazione, sarebbe stato suo onere dimostrare compiutamente la tempestività delle riserve (Cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 27451 del 20/09/2022: In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione e avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi o danni a qualsiasi titolo dovuti, è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, secondo le modalità di cui all'art. 31 del d.m. n. 145 del 2000; ne consegue che, in caso di contestazione da parte dell'amministrazione appaltante, che può essere sollevata senza necessità di specificare nel dettaglio i requisiti formali omessi, spetta invece all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve, perché formulate nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto.) Infatti il convenuto ha osservato che la riserva n. 1 riguarda:
- lettera a) – Rivestimento in gres;
- lettera b) – Demolizione di solaio: E.P. E.05.12.b;
- lettera c) – Opere da elettricista: voce E.P. X27; - lettera d) – Assistenze murarie: per opere da idraulico e opere da elettricista;
- lettera e) – Sistemazioni di murature esistenti: voce E.P. X32. allegando che trattasi di richieste tutte riferentisi a voci contabilizzate negli Stati di Avanzamento Lavori precedenti a quello in cui la ditta ha esplicato la Parte_1 riserva, il cui registro di contabilità era stato firmato a suo tempo senza riserve da parte della stessa. Quanto alla riserva di cui alla lettera g) – Nuova aiuola, osserva il Comune che
“le uniche opere a verde ed arredo urbano realizzate da parte della Parte_1 sono le opere di sistemazione del cortile della scuola, di cui all'affidamento
[...] aggiuntivo giusta Determinazione Dirigenziale Registro Unico n. 2171 del
13 17.11.2022, i cui lavori sono stati debitamente contabilizzati mediante redazione di atto contabile unico redatto ai sensi dell'art. 15 del D.M. 49/2018, firmato digitalmente dalla Ditta in data 24.01.2023 senza riserva.” Quanto alla lettera f), che sarebbe stata secondo il l'unica tempestiva, nella CP_2 comparsa di costituzione ne è stata motivata l'infondatezza per la parte relativa a lavori già contabilizzati altrove senza riserva: “ Modifiche cancelli esistenti: voce N.P.15, essa si riferisce ad una voce di cui al Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 firmato con riserva dalla Ditta, con firma autografa in data 13.03.2023 e con firma digitale in data 15.03.2023, e contabilizzata nello Stato Finale dei Lavori il cui registro di contabilità è stato firmato con riserva dall'impresa con firma digitale in data 15.03.2023. In merito a tale riserva è stato relazionato dal Direttore dei Lavori quanto segue:
- lo stato di fatto dei manufatti esistenti e da recuperare corrisponde esattamente a quanto riportato negli elaborati grafici di progetto;
- la lavorazione relativa al recupero e allo spostamento dei cancelli nella nuova posizione era stata prevista con l'apposita voce X.33, presente nel progetto esecutivo, che comprendeva lo smontaggio e successivo montaggio dei cancelli e della ringhiera, compreso poi l'intervento di rifinitura delle panchine e del muretto in mattoni faccia vista. La voce, regolarmente contabilizzata sia nel primo che nell'ultimo SAL, non è mai stata oggetto di riserve;
- la voce NP.15 (inserita nel secondo concordamento prezzi) riconosceva un nuovo prezzo come maggiore onere per il taglio e l'assemblaggio delle parti in acciaio recuperate e per il loro adattamento alla nuova posizione, anche se questo onere poteva essere a rigore considerato già compreso nella voce X.33;
- l'onere della esecuzione di un piccolo tratto di muretto in mattoni faccia vista posto tra i due cancelli (in sostituzione di porzione di ringhiera non più recuperabile) è stato inserito in alcune opere esterne di affidamento diretto, estranee ai lavori già in appalto, seguite sempre dal medesimo Direttore dei Lavori, già contabilizzate e sottoscritte dall'impresa senza alcuna riserva in data 24.01.2023. Effettuata la disamina della richiesta, inoltre, è risultato che la quantificazione della stessa è in realtà dell'importo di € 4.439,05, in quanto: - l'importo di € 7.000,82 esposto dalla è stato calcolato utilizzando un prezzario di riferimento diverso Parte_1
(anno 2022) da quello utilizzato in sede di contratto (anno 2021, corrispondente all'importo di richiesta di € 6.651,98) e senza l'applicazione del ribasso d'asta offerto (5,454%, per un corrispondente importo di € 362,80); - è risultato che una parte dell'importo era già stato contabilizzato e liquidato nell'ambito dell'appalto in argomento (per un ammontare pari ad € 971,25 – voce X.33, e per un ammontare pari ad € 584,13 – voce NP.15) e nell'ambito dell'affidamento diretto effettuato all'infuori dell'appalto in argomento (per un ammontare pari ad € 294,75 – voce NP2). Non sussistono pertanto condizioni di fatto e di diritto per riconoscere all'appaltatore l'importo richiesto di euro 7.000,82.”
14 Nella prima memoria parte attrice ha replicato che “f) Modifiche cancelli esistenti: a conferma delle “ inadeguate valutazioni originarie progettuali” di cui ai punti precedenti, il DL attesta che si è reso necessario adeguare quanto “ progettualmente previsto” con la formulazione del N.P. 15, ma certamente non concordato con l'impresa e utilizzato in modalità difformi dalla specifica norma ( cfr. art.
8-commi 5- 6 del D.M. 49/018). Anche in questo caso l'impresa può presentare adeguata documentazione fotografica che attesta le “ inadeguatezze originarie” e la insufficiente congruità del N.P. autonomamente definito dal DL.” Con la seconda memoria, però, ha allegato sei fotografie (doc.6) del cantiere, dalle quali non è dato evincere quanto prospettato. In conclusione, le domande attoree relative alle riserve devono essere rigettate.
Quanto alla penale per ritardo nel completamento dei lavori dal 28.10.2022 al 4.1.2023, va osservato che in contrario all'esistenza del ritardo l'appaltatrice adduce il verbale di ultimazione dei lavori sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 11.9.2022 che dava atto dell'ultimazione dei lavori in data 9.9.2011 con assegnazione del termine di giorni 50 per “il completamento di alcune lavorazioni di piccola entità (non incidenti sull'uso e funzionalità dei lavori) comprendenti: sistemazione del cortile esterno, finitura della tinteggiatura sulle pareti esterne, collegamenti elettrici ai cancelli di ingresso ”. In effetti il successivo ( settimo) ordine di servizio del D.L. in data 10 novembre
2022, non menziona i lavori precedentemente indicati e prescritti, che quindi si devono considerare conclusi, ma ne enuncia di nuovi , che in precedenza il DL non aveva rilevato ( “ il DL “verificato che alla data odierna, non sono ancora state completate tutte le opere necessarie per l'ultimazione dei lavori, ed in particolare, oltre al completamento della piattaforma elevatrice sono da eseguire le seguenti lavorazioni necessarie per la messa in funzione delle centrali termiche: • installare l'elettrovalvola dell'antilegionella su entrambe le centrali;
• installare la pompa di ricircolo dell'acqua sanitaria nella centrale della scuola primaria;
• adeguare le caldaie BAXI a ricevere il segnale 0-10V; • adeguare gli scambiatori di calore con numero adeguato di piastre secondo le indicazioni fornite dalla casa produttrice e a voi già trasmesse”, ordinava all'impresa “di provvedere quanto prima alle esecuzione di tali opere e ad ultimare ogni lavorazione (anche accessoria) entro il 18 novembre 2022”) Inoltre parte attrice sottolinea nella prima memoria ex art. 171 ter cpc che il libretto delle misure appare completo al 29.10.2022, al che la spiegazione del Comune, contenuta nella seconda memoria, è: “Se il libretto delle misure del 29 ottobre 2022 pare riportare che le opere sono concluse al 100%, ciò è evidentemente dovuto ad un errore del Direttore dei Lavori, riscontrabile anche negli altri atti contabili quali il SAL” . Tuttavia è proprio il convenuto ad affermare e ribadire, anche nella CP_2 comparsa conclusionale di replica, che tutte le proprie difese ed eccezioni “trovano nei documenti depositati in atti giustificazione e piena prova, particolarmente
15 qualificata in quanto trattasi di documenti provenienti da pubblica Amministrazione, tale essendo il La fondatezza delle eccezioni del CP_2 Controparte_2
in altre parole, appare di palmare evidenza senza che si debba proseguire
[...] con ulteriore istruttoria ma, semplicemente, leggendo e correttamente interpretando gli atti pubblici, che fanno piena fede, in rapporto agli eventi occorsi.” Se così è, allora sulla base dei documenti provenienti dalla stessa pubblica amministrazione si deve ritenere provato che l'appalto sia stato ultimato il 9.9.2022 e che i lavori per i quali erano stati assegnati i 50 giorni di proroga siano stati completati entro il termine assegnato, non essendovi ritardo e quindi mancando giustificazione all'applicazione della penale. A sostegno della propria tesi la parte attrice ha addotto anche dichiarazioni del Sindaco del Comune di CP_2
in data 28.10.2022, riportate dalla stampa locale, secondo cui “I lavori a
[...] cura del Comune sono terminati, nei tempi concordati, ma quando ci è giunta la disponibilità da parte della , che ringraziamo, di intervenire CP_4 ulteriormente abbiamo fatto una valutazione assieme ai rappresentanti della scuola e dei genitori, decidendo di spostare l'ingresso nella sede rinnovata a dopo il periodo delle festività natalizie.” (doc. 45). A ciò il convenuto ha contrapposto la considerazione che “la parte politica che viene intervistata non è tenuta a terminologie tecniche specifiche in materia di appalti pubblici né alla conoscenza della loro normativa ed iter: le dichiarazioni alla stampa, oltretutto, vanno sempre adeguatamente contestualizzate perché sono dirette ad avere valenza nell'ambito di effetto comunicativo di iniziative politiche.” Tuttavia le dichiarazioni riportate dalla stampa (“ tra virgolette” e quindi si deve ritenere testuali) non sono dichiarazioni di
“una parte politica” ma del Sindaco in carica pro tempore, quindi del massimo rappresentante del Comune, e da esse si evince che aveva terminato Parte_1
l'appalto il 29.10.2022, ma la scuola non poteva ancora riaprire perché era stata accertata l'offerta di una fondazione privata per ulteriori interventi migliorativi della scuola. Parte convenuta contrappone poi altri articoli di stampa e adduce difetti manifestatisi successivamente ( distacco di un vetro, distacco di un vaso di espansione in una delle centrali termiche), ma tali aspetti critici sono appunto successivi alla data alla quale lo stesso convenuto riconduce la fine dell'appalto (4.1.2023) e non sono quindi da considerare in questa sede, anche perché, secondo quanto allegato da entrambe parti, è stato intrapreso dal un procedimento di CP_2 accertamento tecnico preventivo relativo proprio a tali criticità. In conclusione, la domanda attorea relativa al riconoscimento delle riserve e alla condanna del al pagamento di ulteriori euro 89.552,75 oltre IVA per effetto CP_2 delle riserve stesse va rigettata, ma merita accoglimento la domanda attorea relativa all'accertamento dell'infondatezza dell'applicazione della penale, con disapplicazione della stessa e condanna del convenuto al pagamento di euro CP_2
41.670,15 oltre IVA, oltre agli interessi dalla data di emissione dello stato finale al soddisfo.
Considerata la parziale soccombenza reciproca, si ravvisano giuste ragioni per compensare tra le parti i due terzi delle spese di lite, mentre per il restante terzo, a
16 carico del il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la CP_2 liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e Dm 147/2022, in base alle attività espletate e alla complessità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) dichiara l'illegittimità dell'applicazione della penale da ritardo e per l'effetto condanna il - in persona del Sindaco protempore - a Controparte_2 CP_2 pagare a la somma di euro 41.670,15 oltre IVA, oltre agli interessi Parte_1 dalla data di emissione dello stato finale al soddisfo;
2) rigetta le altre domande attoree;
3) compensa le spese per due terzi e condanna il a Controparte_2 CP_2
a rifondere all'attrice il restante terzo delle spese di lite, liquidate per l'intero in euro 786,00 per anticipazioni ed euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in CE il 23.6.2025 Il giudice
Dr. Eloisa Pesenti
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