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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 339/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
speciale alle liti, dall'Avv. Maurizio Minucci;
reclamante avente ad oggetto: reclamo avverso sentenza di rigetto del ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato;
conclusioni: parte reclamante: “voglia l‟On.le Corte d‟Appello adita, alla luce di tutto quanto sopra rilevato, previ incombenti di rito ed acquisizione del fascicolo d‟ufficio della procedura RG n.
15-1/2024, ed in accoglimento del presente reclamo: revocare e/o riformare il decreto di rigetto emesso, in prima istanza, dal Tribunale di Ancona in composizione collegiale in data
26.03.2024 ma comunicato in data 02.04.2024 e, pertanto, dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata richiesta dal Signor con ogni Parte_1
conseguenza di legge e l‟adozione di ogni più opportuno provvedimento connesso”;
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha formulato ricorso ai sensi dell'art. 268 C.C.I.I., rappresentando di essere Parte_1
debitore in stato di sovraindebitamento sottratto alla procedura della liquidazione giudiziale ed allegando la relazione di cui al secondo comma dell'art. 269 C.C.I.I.
Il competente Tribunale di Ancona ha rigettato il ricorso.
Nel decreto di rigetto si legge quanto segue: “il ricorrente versa in palese stato di sovraindebitamento atteso l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte – per un ammontare complessivamente pari ad € 300.084,49 – ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, costituito unicamente da alcuni cespiti immobiliari di proprietà siti nel comune di
Trecastelli aventi un valore approssimativamente indicato in ricorso in € 170.000,00, essendo esclusa la possibilità di apprendere all'attivo della procedura somme derivanti dall'attività lavorativa dell'istante, integralmente assorbite dalle esigenze di mantenimento del proprio nucleo familiare. Deduce altresì il ricorrente (e la circostanza trova espressa conferma nella
Relazione particolareggiata dell'OCC), come la parte più consistente dell'esposizione debitoria sia legata al ruolo di socio e legale rappresentante svolto dall'istante nella società
RI IM & C, nei confronti della quale il medesimo istante ha Controparte_1
altresì assunto posizioni di garanzia, mentre solo in minima parte sia composta da debiti estranei all'attività di impresa. Sebbene dalle dichiarazioni rese dall'istante all'OCC nell'ambito dell'istruttoria da questi espletata si evinca come l'attività della predetta società sia effettivamente cessata già dal 2019, emerge altresì come la cancellazione dal Registro delle
Imprese sia intervenuta in data 15.11.2023, dal che deriva come la medesima società risulti, in pendenza del termine annuale di cui all'art. 33, comma 1 CCII, tutt'ora potenzialmente esposta ad eventuali richieste di apertura della liquidazione giudiziale (qualora sussistano i requisiti dimensionali) o controllata da parte dei creditori sociali. La possibilità che sia aperta, a carico del socio illimitatamente responsabile di un società di persone, una procedura di tipo liquidatorio finalizzata all'esdebitazione anche in presenza di debiti di natura c.d. “mista” imprenditoriale e personale è ormai pacificamente ammessa nella giurisprudenza, anche di questo Tribunale, in riferimento alla posizione del socio illimitatamente responsabile di una
2 società di persone. Si desume tale possibilità, fra gli altri argomenti, anche, a contrariis, dal tenore letterale dell'art. 2288 cc: norma evidentemente finalizzata ad assicurare la continuazione dell'attività di impresa svolta in forma societaria previa esclusione dalla compagine del socio ammesso alla liquidazione del proprio patrimonio, comprensivo del valore delle quote societarie, anch'esse oggetto di liquidazione. Ciò, beninteso, a condizione che i debiti oggetto della procedura promossa dal socio abbiano natura personale e non legata all'attività d'impresa: la disposizione va infatti coordinata con la definizione di consumatore fatta propria dal Codice della crisi di impresa che assume sia tale “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali” (art. lett. e). In tale contesto, nonostante la procedura liquidatoria di cui agli artt. 268
e ss CCII sia accessibile da parte del “debitore” che versa in stato di sovraindebitamento e dunque, indipendentemente dalla natura dell'esposizione debitoria (che ben può essere riconducibile alla pregressa attività di impresa svolta dal richiedente), tale accesso deve invece essere negato nelle ipotesi in cui sia ancora astrattamente possibile l'apertura di una procedura concorsuale a carico della società di cui il ricorrente sia socio illimitatamente responsabile. Possibilità che ben potrebbe verificarsi allorquando la società sia ancora attiva ovvero, nonostante la sua estinzione, risulti ancora pendente il termine annuale di cui all'art.
33 CCII (applicabile alla liquidazione controllata in forza del rinvio di cui all'art. 270, comma
5 CCII). Ciò in ragione della dirimente considerazione per cui sia la liquidazione controllata dei beni del socio che quella giudiziale o controllata della società sono caratterizzate dalla universalità dei beni da mettere a disposizione in favore dei creditori concorsuali, beni che, nel caso che occupa, sono sostanzialmente coincidenti in considerazione della responsabilità illimitata del socio che risponde ex art. 2740 cc con il suo intero patrimonio. In tale prospettiva, sebbene la sentenza che apre la liquidazione controllata di una snc produca
l'apertura della stessa procedura anche nei confronti dei soci, così come accade - in forza dell'espresso richiamo di cui all'art. 270 - nel caso di apertura della liquidazione giudiziale di cui all'art. 256 CCII, le vigenti disposizioni del Codice della Crisi non contemplano l'ipotesi di
3 coesistenza delle due procedure liquidatorie né, tanto meno, l'ipotesi della preesistenza della liquidazione dei beni del singolo socio rispetto alla liquidazione della società. Diversamente opinando si paleserebbe il concreto rischio di mancata soddisfazione dei creditori sociali che dovrebbero subire, senza poter chiedere l'apertura del concorso o potendola chiedere infruttuosamente, lo svuotamento del patrimonio sociale
ha formulato tempestivo reclamo affidato ad un unico motivo di gravame, di Parte_1
seguito scrutinato.
Con note depositate in data 5.11.2024, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il P.G. ha concluso nel senso del rigetto del reclamo e della conferma del decreto impugnato.
*****
I. Il motivo di gravame censura il provvedimento di rigetto laddove ha attribuito rilievo preclusivo al proficuo accesso alla procedura concorsuale della liquidazione controllata alla circostanza della partecipazione di ad una società in nome collettivo (nel caso Parte_1
di specie, senza, tuttavia, premurarsi di Controparte_2
accertare se, in concreto, sia possibile dichiarare la liquidazione giudiziale di tale società.
Il motivo è fondato.
La qualità soggettiva di debitore in stato di sovraindebitamento, ovvero di consumatore, professionista, imprenditore minore o agricolo che versi in condizione di crisi o di insolvenza, così come stabilito dalla norma di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 2 CCII, deve essere accertata in concreto e al momento della delibazione del ricorso, senza, dunque, che possano assumere efficacia impediente circostanze che rilevano sul piano della mera possibilità ma delle quali sia necessario escludere la sussistenza al momento della decisione.
Ne consegue che la partecipazione del sovraindebitato ad una società in nome collettivo non impedisce di per sé l'apertura della liquidazione controllata, essendo invece necessario accertare, al momento della decisione del ricorso, che tale società sia effettivamente suscettibile di essere attinta dalla procedura di liquidazione giudiziale, evenienza che, come noto, non ricorre nell'ipotesi in cui la società eserciti un'impresa minore nonché nell'ipotesi di decorso del termine di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 33 C.C.I.I.
4 Declinando tali considerazioni al caso di specie, vi è che il Tribunale di Ancona non si è premurato di verificare se, al momento della decisione, fosse in concreto Controparte_1
suscettibile di essere sottoposta a liquidazione giudiziale, sebbene una tale evenienza sia stata di fatto esclusa dall'O.C.C., la cui relazione, recante la data del 28.12.2023 ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, riferisce elementi altamente sintomatici del concorso dei requisiti dimensionali dell'impresa minore, ovvero:
- cessazione dell'attività già nel 2019, ciò che consente di ritenere non superata la soglia dimensionale dei ricavi nel triennio sensibile;
- indebitamento complessivo di , che dovrebbe rispondere anche dei debiti di Parte_1
inferiore alla soglia di euro 500.000,00, ciò che induce a ritenere che anche Controparte_1
l'indebitamento della società non superi tale soglia, come, peraltro, accertato dall'O.C.C. tramite specifica indicazione delle obbligazioni pendenti in via diretta nei confronti della società;
- mancato rinvenimento di un compendio patrimoniale di ciò che consente d Controparte_1
di affermare che l'attivo patrimoniale della società sia sempre stato inferiore (pari a zero) nel triennio sensibile.
Al di là di tali rilievi, già di per sé decisivi, in via ancor più dirimente che vi è che la visura camera prodotta riferisce che è stata cancellata dal registro delle imprese in Controparte_1
data 15.11.2023 sicché, ad oggi, è decorso il termine perentorio contemplato dalla norma di cui all'art. 33 C.C.I.I.
Dunque, compiendo il necessario passaggio dal piano astratto a quello concreto, vi è che
[...]
che esercitava un'impresa minore ed è stata cancellata dal registro delle imprese CP_1
da oltre un anno, non può essere sottoposta a liquidazione giudiziale.
Non sussiste, pertanto, la circostanza preclusiva indicata dal Tribunale di Ancona.
II. La fondatezza del motivo conduce all'integrale riforma del provvedimento impugnato e, dunque, all'apertura della liquidazione controllata, al riguardo dovendosi sottolineare che il provvedimento impugnato, seppur sinteticamente ed in via implicita, riconosce il concorso degli ulteriori presupposti di accesso contemplati dalle norme di cui agli artt. 268 e ss C.C.I.I., la cui positiva sussistenza risulta riferita anche dall'O.C.C.
5 III. In ragione del combinato disposto delle norme di cui al quinto comma dell'art. 270 e di cui al quinto comma dell'art. 50 C.C.I.I., gli atti devono essere rimessi al Tribunale di Ancona affinché adotti con decreto i provvedimento di cui al secondo comma dell'art. 270 C.C.I.I.
IV. Alcuna statuizione deve essere assunta circa la spese del grado atteso che lo svolgimento del procedimento non ha comportato l'instaurazione di contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'apertura della liquidazione controllata di nato in data [...] a [...]; Parte_1
- dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per l'assunzione dei provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 270 C.C.I.I.;
- manda la cancelleria per le comunicazioni, notificazioni e gli altri adempimenti di competenza.
Ancona, 14.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 339/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
speciale alle liti, dall'Avv. Maurizio Minucci;
reclamante avente ad oggetto: reclamo avverso sentenza di rigetto del ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato;
conclusioni: parte reclamante: “voglia l‟On.le Corte d‟Appello adita, alla luce di tutto quanto sopra rilevato, previ incombenti di rito ed acquisizione del fascicolo d‟ufficio della procedura RG n.
15-1/2024, ed in accoglimento del presente reclamo: revocare e/o riformare il decreto di rigetto emesso, in prima istanza, dal Tribunale di Ancona in composizione collegiale in data
26.03.2024 ma comunicato in data 02.04.2024 e, pertanto, dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata richiesta dal Signor con ogni Parte_1
conseguenza di legge e l‟adozione di ogni più opportuno provvedimento connesso”;
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha formulato ricorso ai sensi dell'art. 268 C.C.I.I., rappresentando di essere Parte_1
debitore in stato di sovraindebitamento sottratto alla procedura della liquidazione giudiziale ed allegando la relazione di cui al secondo comma dell'art. 269 C.C.I.I.
Il competente Tribunale di Ancona ha rigettato il ricorso.
Nel decreto di rigetto si legge quanto segue: “il ricorrente versa in palese stato di sovraindebitamento atteso l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte – per un ammontare complessivamente pari ad € 300.084,49 – ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, costituito unicamente da alcuni cespiti immobiliari di proprietà siti nel comune di
Trecastelli aventi un valore approssimativamente indicato in ricorso in € 170.000,00, essendo esclusa la possibilità di apprendere all'attivo della procedura somme derivanti dall'attività lavorativa dell'istante, integralmente assorbite dalle esigenze di mantenimento del proprio nucleo familiare. Deduce altresì il ricorrente (e la circostanza trova espressa conferma nella
Relazione particolareggiata dell'OCC), come la parte più consistente dell'esposizione debitoria sia legata al ruolo di socio e legale rappresentante svolto dall'istante nella società
RI IM & C, nei confronti della quale il medesimo istante ha Controparte_1
altresì assunto posizioni di garanzia, mentre solo in minima parte sia composta da debiti estranei all'attività di impresa. Sebbene dalle dichiarazioni rese dall'istante all'OCC nell'ambito dell'istruttoria da questi espletata si evinca come l'attività della predetta società sia effettivamente cessata già dal 2019, emerge altresì come la cancellazione dal Registro delle
Imprese sia intervenuta in data 15.11.2023, dal che deriva come la medesima società risulti, in pendenza del termine annuale di cui all'art. 33, comma 1 CCII, tutt'ora potenzialmente esposta ad eventuali richieste di apertura della liquidazione giudiziale (qualora sussistano i requisiti dimensionali) o controllata da parte dei creditori sociali. La possibilità che sia aperta, a carico del socio illimitatamente responsabile di un società di persone, una procedura di tipo liquidatorio finalizzata all'esdebitazione anche in presenza di debiti di natura c.d. “mista” imprenditoriale e personale è ormai pacificamente ammessa nella giurisprudenza, anche di questo Tribunale, in riferimento alla posizione del socio illimitatamente responsabile di una
2 società di persone. Si desume tale possibilità, fra gli altri argomenti, anche, a contrariis, dal tenore letterale dell'art. 2288 cc: norma evidentemente finalizzata ad assicurare la continuazione dell'attività di impresa svolta in forma societaria previa esclusione dalla compagine del socio ammesso alla liquidazione del proprio patrimonio, comprensivo del valore delle quote societarie, anch'esse oggetto di liquidazione. Ciò, beninteso, a condizione che i debiti oggetto della procedura promossa dal socio abbiano natura personale e non legata all'attività d'impresa: la disposizione va infatti coordinata con la definizione di consumatore fatta propria dal Codice della crisi di impresa che assume sia tale “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali” (art. lett. e). In tale contesto, nonostante la procedura liquidatoria di cui agli artt. 268
e ss CCII sia accessibile da parte del “debitore” che versa in stato di sovraindebitamento e dunque, indipendentemente dalla natura dell'esposizione debitoria (che ben può essere riconducibile alla pregressa attività di impresa svolta dal richiedente), tale accesso deve invece essere negato nelle ipotesi in cui sia ancora astrattamente possibile l'apertura di una procedura concorsuale a carico della società di cui il ricorrente sia socio illimitatamente responsabile. Possibilità che ben potrebbe verificarsi allorquando la società sia ancora attiva ovvero, nonostante la sua estinzione, risulti ancora pendente il termine annuale di cui all'art.
33 CCII (applicabile alla liquidazione controllata in forza del rinvio di cui all'art. 270, comma
5 CCII). Ciò in ragione della dirimente considerazione per cui sia la liquidazione controllata dei beni del socio che quella giudiziale o controllata della società sono caratterizzate dalla universalità dei beni da mettere a disposizione in favore dei creditori concorsuali, beni che, nel caso che occupa, sono sostanzialmente coincidenti in considerazione della responsabilità illimitata del socio che risponde ex art. 2740 cc con il suo intero patrimonio. In tale prospettiva, sebbene la sentenza che apre la liquidazione controllata di una snc produca
l'apertura della stessa procedura anche nei confronti dei soci, così come accade - in forza dell'espresso richiamo di cui all'art. 270 - nel caso di apertura della liquidazione giudiziale di cui all'art. 256 CCII, le vigenti disposizioni del Codice della Crisi non contemplano l'ipotesi di
3 coesistenza delle due procedure liquidatorie né, tanto meno, l'ipotesi della preesistenza della liquidazione dei beni del singolo socio rispetto alla liquidazione della società. Diversamente opinando si paleserebbe il concreto rischio di mancata soddisfazione dei creditori sociali che dovrebbero subire, senza poter chiedere l'apertura del concorso o potendola chiedere infruttuosamente, lo svuotamento del patrimonio sociale
ha formulato tempestivo reclamo affidato ad un unico motivo di gravame, di Parte_1
seguito scrutinato.
Con note depositate in data 5.11.2024, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il P.G. ha concluso nel senso del rigetto del reclamo e della conferma del decreto impugnato.
*****
I. Il motivo di gravame censura il provvedimento di rigetto laddove ha attribuito rilievo preclusivo al proficuo accesso alla procedura concorsuale della liquidazione controllata alla circostanza della partecipazione di ad una società in nome collettivo (nel caso Parte_1
di specie, senza, tuttavia, premurarsi di Controparte_2
accertare se, in concreto, sia possibile dichiarare la liquidazione giudiziale di tale società.
Il motivo è fondato.
La qualità soggettiva di debitore in stato di sovraindebitamento, ovvero di consumatore, professionista, imprenditore minore o agricolo che versi in condizione di crisi o di insolvenza, così come stabilito dalla norma di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 2 CCII, deve essere accertata in concreto e al momento della delibazione del ricorso, senza, dunque, che possano assumere efficacia impediente circostanze che rilevano sul piano della mera possibilità ma delle quali sia necessario escludere la sussistenza al momento della decisione.
Ne consegue che la partecipazione del sovraindebitato ad una società in nome collettivo non impedisce di per sé l'apertura della liquidazione controllata, essendo invece necessario accertare, al momento della decisione del ricorso, che tale società sia effettivamente suscettibile di essere attinta dalla procedura di liquidazione giudiziale, evenienza che, come noto, non ricorre nell'ipotesi in cui la società eserciti un'impresa minore nonché nell'ipotesi di decorso del termine di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 33 C.C.I.I.
4 Declinando tali considerazioni al caso di specie, vi è che il Tribunale di Ancona non si è premurato di verificare se, al momento della decisione, fosse in concreto Controparte_1
suscettibile di essere sottoposta a liquidazione giudiziale, sebbene una tale evenienza sia stata di fatto esclusa dall'O.C.C., la cui relazione, recante la data del 28.12.2023 ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, riferisce elementi altamente sintomatici del concorso dei requisiti dimensionali dell'impresa minore, ovvero:
- cessazione dell'attività già nel 2019, ciò che consente di ritenere non superata la soglia dimensionale dei ricavi nel triennio sensibile;
- indebitamento complessivo di , che dovrebbe rispondere anche dei debiti di Parte_1
inferiore alla soglia di euro 500.000,00, ciò che induce a ritenere che anche Controparte_1
l'indebitamento della società non superi tale soglia, come, peraltro, accertato dall'O.C.C. tramite specifica indicazione delle obbligazioni pendenti in via diretta nei confronti della società;
- mancato rinvenimento di un compendio patrimoniale di ciò che consente d Controparte_1
di affermare che l'attivo patrimoniale della società sia sempre stato inferiore (pari a zero) nel triennio sensibile.
Al di là di tali rilievi, già di per sé decisivi, in via ancor più dirimente che vi è che la visura camera prodotta riferisce che è stata cancellata dal registro delle imprese in Controparte_1
data 15.11.2023 sicché, ad oggi, è decorso il termine perentorio contemplato dalla norma di cui all'art. 33 C.C.I.I.
Dunque, compiendo il necessario passaggio dal piano astratto a quello concreto, vi è che
[...]
che esercitava un'impresa minore ed è stata cancellata dal registro delle imprese CP_1
da oltre un anno, non può essere sottoposta a liquidazione giudiziale.
Non sussiste, pertanto, la circostanza preclusiva indicata dal Tribunale di Ancona.
II. La fondatezza del motivo conduce all'integrale riforma del provvedimento impugnato e, dunque, all'apertura della liquidazione controllata, al riguardo dovendosi sottolineare che il provvedimento impugnato, seppur sinteticamente ed in via implicita, riconosce il concorso degli ulteriori presupposti di accesso contemplati dalle norme di cui agli artt. 268 e ss C.C.I.I., la cui positiva sussistenza risulta riferita anche dall'O.C.C.
5 III. In ragione del combinato disposto delle norme di cui al quinto comma dell'art. 270 e di cui al quinto comma dell'art. 50 C.C.I.I., gli atti devono essere rimessi al Tribunale di Ancona affinché adotti con decreto i provvedimento di cui al secondo comma dell'art. 270 C.C.I.I.
IV. Alcuna statuizione deve essere assunta circa la spese del grado atteso che lo svolgimento del procedimento non ha comportato l'instaurazione di contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'apertura della liquidazione controllata di nato in data [...] a [...]; Parte_1
- dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per l'assunzione dei provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 270 C.C.I.I.;
- manda la cancelleria per le comunicazioni, notificazioni e gli altri adempimenti di competenza.
Ancona, 14.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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