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Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/06/2024, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 23/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Discussione e lettura di dispositivo (art. 429 cpc)
Oggi 17/04/2024, alle ore 11.55, davanti al Giudice dott. Matteo Aranci sono comparsi:
Per gli avv.ti CREMASCOLI MICHELE ed ERCOLI RODOLFO (che si Parte_1
allontana ad ore 12.00);
Per gli avv.ti ROVEDA ANGELA e Parte_2
BISSI ALESSANDRA, anche in sostituzione dell'avv.to DE BARTOLOMEIS FILIPPO
*.*.*.*
Il Giudice invita le parti alla discussione orale ex art. 429 c.p.c.
L'Avv. Cremascoli insiste come da ricorso e memoria di replica alla domanda riconvenzionale;
deposita nota spese in formato cartaceo.
Gli Avv.ti Roveda e Bissi reiterano le istanze di prova orali;
insistono come da propria memoria di costituzione con domanda riconvenzionale.
Il Giudice, udita la discussione e le conclusioni delle parti, si ritira in camera di consiglio alle ore 12.25, comunicando alle parti che si darà lettura del dispositivo alle successive ore 15.00.
Alle ore 15.00, presenti gli avv. Cremascoli, Ercoli, Roveda e Bissi, come in epigrafe, il Giudice decide la causa mediante la lettura del dispositivo che segue:
*.*.*.*
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
[…]
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Matteo Aranci, a definizione del procedimento iscritto al n. 23/2022 R.G., ogni altra domanda e/o eccezione reietta o assorbita:
1) accerta in via incidentale il diritto di piena proprietà del ricorrente sul Parte_1 fabbricato sito nel Comune di Villanova del Sillaro (LO), Cascina San Tommaso, censito al catasto del predetto Comune al foglio 8, part. 22, sub 703, cat. D/7; 2) in parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente, dichiara che, ai sensi dell'art. 1593 c.c., nella qualità di locatore dell'immobile, ha esercitato il diritto di Parte_1 ritenere i beni elencati al punto 2 (pagine 7-9) della c.t.u. svolta in questo giudizio e, in conseguenza:
2.1.) ordina al custode giudiziario dott. Valla di immettere ella disponibilità Parte_1
dei beni sottoposti al sequestro;
2.2.) ordina a parte resistente di consegnare ogni ulteriore bene di cui sopra nella disponibilità di in modo tale che tutti i beni, a cura e spese del resistente, risultino Parte_1 riconsegnati nel sito di Villanova del Sillaro e idonei all'uso entro e non oltre il prossimo
30.11.2024;
3) in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali di parte resistente, condanna il ricorrente, ai sensi dell'art. 1593 c.c., a corrispondere a controparte, a titolo di indennità,
l'importo di 601.684,79 euro, oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione;
4) compensa, tra le parti, per le ragioni di cui in motivazione, le reciproche poste per indennità
e deterioramenti ex art. 1592, co. 2, c.c.;
5) respinge ogni altra domanda avanzata dalle parti, inclusa quella ex art. 96 c.p.c. di parte ricorrente;
6) dichiara cessati gli effetti del sequestro giudiziario;
7) compensa integralmente le spese di questo giudizio, nonché gli oneri per la c.t.u. e ogni altro onere relativo al sequestro;
8) fissa, ex art. 614-bis c.p.c., la somma di 136,00 euro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di cui al punto 2.2.) del dispositivo;
9) riserva ex art. 429 c.p.c. il deposito della motivazione entro sessanta giorni.
Dispositivo letto il 17/04/2024 in udienza.
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
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TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Discussione e lettura di dispositivo (art. 429 cpc)
Oggi 17/04/2024, alle ore 11.55, davanti al Giudice dott. Matteo Aranci sono comparsi:
Per gli avv.ti CREMASCOLI MICHELE ed ERCOLI RODOLFO (che si Parte_1
allontana ad ore 12.00);
Per gli avv.ti ROVEDA ANGELA e Parte_2
BISSI ALESSANDRA, anche in sostituzione dell'avv.to DE BARTOLOMEIS FILIPPO
*.*.*.*
Il Giudice invita le parti alla discussione orale ex art. 429 c.p.c.
L'Avv. Cremascoli insiste come da ricorso e memoria di replica alla domanda riconvenzionale;
deposita nota spese in formato cartaceo.
Gli Avv.ti Roveda e Bissi reiterano le istanze di prova orali;
insistono come da propria memoria di costituzione con domanda riconvenzionale.
Il Giudice, udita la discussione e le conclusioni delle parti, si ritira in camera di consiglio alle ore 12.25, comunicando alle parti che si darà lettura del dispositivo alle successive ore 15.00.
Alle ore 15.00, presenti gli avv. Cremascoli, Ercoli, Roveda e Bissi, come in epigrafe, il Giudice decide la causa mediante la lettura del dispositivo che segue:
*.*.*.*
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
[…]
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Matteo Aranci, a definizione del procedimento iscritto al n. 23/2022 R.G., ogni altra domanda e/o eccezione reietta o assorbita:
1) accerta in via incidentale il diritto di piena proprietà del ricorrente sul Parte_1 fabbricato sito nel Comune di Villanova del Sillaro (LO), Cascina San Tommaso, censito al catasto del predetto Comune al foglio 8, part. 22, sub 703, cat. D/7; 2) in parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente, dichiara che, ai sensi dell'art. 1593 c.c., nella qualità di locatore dell'immobile, ha esercitato il diritto di Parte_1 ritenere i beni elencati al punto 2 (pagine 7-9) della c.t.u. svolta in questo giudizio e, in conseguenza:
2.1.) ordina al custode giudiziario dott. Valla di immettere ella disponibilità Parte_1
dei beni sottoposti al sequestro;
2.2.) ordina a parte resistente di consegnare ogni ulteriore bene di cui sopra nella disponibilità di in modo tale che tutti i beni, a cura e spese del resistente, risultino Parte_1 riconsegnati nel sito di Villanova del Sillaro e idonei all'uso entro e non oltre il prossimo
30.11.2024;
3) in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali di parte resistente, condanna il ricorrente, ai sensi dell'art. 1593 c.c., a corrispondere a controparte, a titolo di indennità,
l'importo di 601.684,79 euro, oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione;
4) compensa, tra le parti, per le ragioni di cui in motivazione, le reciproche poste per indennità
e deterioramenti ex art. 1592, co. 2, c.c.;
5) respinge ogni altra domanda avanzata dalle parti, inclusa quella ex art. 96 c.p.c. di parte ricorrente;
6) dichiara cessati gli effetti del sequestro giudiziario;
7) compensa integralmente le spese di questo giudizio, nonché gli oneri per la c.t.u. e ogni altro onere relativo al sequestro;
8) fissa, ex art. 614-bis c.p.c., la somma di 136,00 euro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di cui al punto 2.2.) del dispositivo;
9) riserva ex art. 429 c.p.c. il deposito della motivazione entro sessanta giorni.
Dispositivo letto il 17/04/2024 in udienza.
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
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