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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dott. Alberto CELESTE Presidente dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'1.7.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2081/2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, n. 916/2024, vertente
TRA
, E , tutti n.q. di eredi di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Necci, ed elettivamente domiciliati in FI, Via A. Diaz, 219; APPELLANTI
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Donatella Bottoni e Stefano Controparte_1 Muccifuora ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Tibullo, 10; APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così il Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza indicata in oggetto: , e , n.q. di eredi di Parte_1 Pt_2 Pt_4 Persona_1 hanno convenuto in giudizio [con ricorso depositato il 7.7.2023 n.d.r.] la Controparte_1 al fine di accertare che la società è stata cessionaria dell'azienda in FI Controparte_1 denominata Hotel Marconi in precedenza gestita dal sig. e, per Controparte_2
l'effetto, accertare, ai sensi dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 2909 c.c., che il titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 322/15 – RG 10307/2009, pubblicata in data 05.05.2015, munita di formula esecutiva in data 25.06.2015 è opponibile alla resistente con condanna della stessa ad ottemperare al contenuto Controparte_1 del citato titolo esecutivo. I ricorrenti hanno esposto che: -la de cuius, , è Persona_1 creditrice del sig. in forza della sentenza della Corte d'Appello di Controparte_2
Roma n. 322/15 cit. (doc. 1 ricorso); -la sentenza n. 322/15 cit. ha condannato il sig.
, n.q. di datore di lavoro della sig.ra , a corrisponderle Controparte_2 Persona_1 una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché l'ulteriore importo di euro 24.463,15 a titolo di differenze retributive ed euro 4.101,74 a titolo di TFR, oltre rivalutazione ed interessi;
- la predetta sentenza è relativa all'attività lavorativa svolta dalla de cuius, , presso l'albergo Marconi in FI, via Valle del Persona_1
Silenzio 9, sino all'ottobre 2001, resa nei confronti del sig. , titolare e Controparte_2 gestore del suddetto albergo Marconi in FI;
-di recente si è appreso che l'attività dell'albergo Marconi in FI è stata trasferita interamente ad un nuovo soggetto, la società e che quest'ultima sin dalla sua costituzione ha sempre operato Controparte_1 quale gestore dell'albergo cit. e della relativa azienda. I ricorrenti hanno quindi osservato che fra la ditta individuale (datore di lavoro della dante causa, Controparte_2
) e la convenuta è intervenuto un trasferimento di Persona_1 Controparte_1 azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. La società è succeduta, senza soluzione Controparte_1 di continuità, nella gestione dell'albergo Marconi, di cui prima era titolare il sig. CP_2
Hanno quindi invocato l'art. 2112 c.c. e affermato la sussistenza di responsabilità
[...] solidale della cessionaria ( nei confronti della dante causa Controparte_1 Persona_1
e di conseguenza dei ricorrenti stessi, per i debiti del cedente (
[...] Controparte_2 oggetto del titolo esecutivo indicato (sentenza della Corte di Appello di Roma n. 322/2015). Si è costituita la e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. Controparte_1
Preliminarmente la convenuta ha eccepito la inammissibilità della domanda, che mira a rimettere in discussione un precedente giudicato definitivo per opporne gli effetti ad un soggetto terzo;
la carenza di interesse ad agire per intervenuta prescrizione dei crediti portati dal titolo nei confronti della resistente;
la nullità del ricorso per indeterminatezza e CP_ genericità dell'oggetto ex art. 414, n° 4 c.p.c.; la carenza di legittimazione passiva della Nel merito la resistente ha evidenziato il difetto di allegazione e prova della continuazione/trasferimento del rapporto lavorativo, tra la signora e il sig. Per_1 alle dipendenze della resistente, presupposto per l'applicazione delle tutele ex CP_1 art. 2112 c.c. (v. cap. 6), e l'inesistenza del dedotto trasferimento aziendale, palese o occulto, e di attività lavorativa della dante causa in favore della resistente, essendosi il CP_ rapporto esaurito prima della costituzione della . Il Tribunale, preso atto che “Il presente giudizio è finalizzato all'accertamento della sussistenza del trasferimento di azienda tra la ditta individuale e Controparte_2
l'attuale resistente e l'opponibilità a quest'ultima del titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 322/2015 emessa tra la dante causa, Persona_1
e il suo datore di lavoro, ,”, ha ritenuto che “Nella specie parte
[...] Controparte_2 ricorrente ha dedotto che la sig.ra ha lavorato alle dipendenze del sig. Per_1
presso l'hotel Marconi di FI sino ad ottobre 2001. La Controparte_2 [...]
ha cessato l'attività in data 22.11.2001 ed è stata Controparte_3 cancellata dal registro delle imprese il 27.12.2001 (doc. 4 memoria . La Controparte_1 ha iniziato l'attività e assunto la gestione dell'Hotel Marconi di FI dal Controparte_1
5.3.2002 (doc. 5 memoria . Le circostanze descritte escludono che tra Controparte_1 la ditta individuale del sig. cessata a novembre/dicembre 2001, e la Controparte_2 resistente, che ha iniziato ad operare a marzo 2002, vi sia stata continuità gestionale della relativa azienda alberghiera. In ogni caso parte ricorrente nulla ha dedotto né provato circa la continuazione del rapporto di lavoro tra la signora il sig. n Per_1 CP_1 capo alla resistente. Dalle allegazioni attoree risulta che il rapporto di lavoro cit. (cessato il 22 ottobre 2001; cfr. sentenza della Corte di Appello di Roma 322/2015 cit.) era già esaurito quando la ha iniziato ad operare e a gestire l'albergo Marconi di FI Controparte_1
(a marzo 2002). Per concludere manca la prova – e ancora prima la allegazione - della vigenza del rapporto di lavoro tra la signora e il sig. all'epoca del Per_1 CP_1 dedotto trasferimento d'azienda, presupposto per l'operatività del vincolo di solidarietà di cui all'art. 2112 c.c.”. Pertanto, respingeva il ricorso e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.695,00, oltre IVA. CPA e spese generali forfettarie come per legge.
Avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Frosinone hanno proposto appello
, e , tutti n.q. di eredi di con Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 ricorso depositato in data 24.7.2024. Si è costituita la concludendo per “rigettare l'appello, previa Controparte_1 declaratoria di inammissibilità ex art. all'art. 434, n° 1 C.p.c., testo riformato e ordine di cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive ex art. 89 C.p.c. nonché richiesta di stralcio dei docc.ti 4, 5 e 6 di cui all'indice in calce al ricorso in appello, in ossequio al divieto di cui all'art. 345 C.p.c. e per l'effetto confermare la sentenza impugnata”.
Con il proprio atto d'appello, , e , tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3
n.q. di eredi di , censurano la decisione del Tribunale per Persona_1
1. “ERRONEITA' … NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE DI FROSINONE HA AFFERMATO NON ESSERVI PROVA DELL'AVVENUTO TRASFERIMENTO DI AZIENDA TRA IL PRECEDENTE DATORE DI LAVORO DELLA LAVORATRICE DECEDUTA E LA RESISTENTE ODIERNA APPELLATA”. Dice appellante: “Su tale capo (ove ritenuto, previa l'assunzione dei mezzi istruttori articolati in ricorso, non ammessi dal Tribunale, e per l'ammissione dei quali si è sempre insistito nel corso del giudizio ed anche in questa sede nuovamente si insiste), la sentenza andrà riformata attraverso un provvedimento che, previa corretta lettura della normativa in materia di trasferimento, anche occulto, di azienda, accerti invece la sussistenza, nel caso che ci occupa, di una pacifica ipotesi di trasferimento di azienda rilevante per l'applicazione dell'art. 2112 c.c. … In modo invero assai laconico e generico - assai lontano dai parametri di un oculato e, scrupoloso esame della istanza di 'giustizia' dei ricorrenti - senza alcuna spiegazione delle motivazioni del relativo convincimento, sul punto, il Tribunale di Frosinone, in persona del giovane magistrato estensore della sentenza qui gravata (al suo primo incarico), ha affermato che non vi sarebbe stato trasferimento di azienda in quanto la ditta individuale sarebbe cessata in data Controparte_2
22.11.2001, con cancellazione dal registro imprese il 27.12.2001, mentre la società avrebbe assunto la gestione della medesima struttura Controparte_1 alberghiera il successivo 05.03.2002 (sic) … il primo Giudice ha ritenuto – assai superficialmente, non curante degli interessi di cui erano portatori i ricorrenti, all'esito della prodromica lunga 'battaglia' giudiziaria portata avanti dalla dante causa, sig.ra a tutela e, riconoscimento dei propri sacrosanti diritti e, non Persona_1 curante neppure degli obblighi di ricerca della 'verità' a proprio carico - di poter escludere, sul citato dato meramente formale (e, senza svolgere alcun accertamento, pur richiesto, sul punto), la continuità gestionale tra i due soggetti, escludendo, quindi, del tutto erroneamente, con inaudita ed intollerabile superficialità, l'applicabilità dell'art. 2112 c.c., nel caso di riferimento. … Come è certamente ben noto a codesta Ill.ma Corte territoriale e, come superficialmente ignorato, invece, dal primo Giudice, la Cassazione ha innumerevoli volte precisato che la fattispecie del trasferimento di azienda regolata dall'art. 2112 cod. civ. ricorre tutte le volte in cui, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia soltanto la sostituzione della persona del titolare, indipendentemente dallo strumento tecnico- giuridico adottato. Ad integrare le condizioni per l'operatività della tutela del lavoratore, è sufficiente il mero subentro nella gestione del complesso dei beni organizzati ai fini dell'esercizio dell'impresa, ossia la continuità nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, restando immutati il complesso dei beni organizzati dell'impresa e l'oggetto di quest'ultima (Cass. civ., Sez. lavoro, 11/03/2022, n. 8039, ex multis). I principi affermati dalla Cassazione, dunque, sono del tutto antitetici a quelli affermati dal Tribunale di Frosinone, avendo, tali principi affermati dal Supremo Collegio, proprio la finalità (del tutto sfuggita al Tribunale di Frosinone) di non consentire e, dunque, punire 'giochi di prestigio' come quello attuato dalla famiglia la società sin dalla relativa costituzione, ha sempre CP_1 Controparte_1
e, solo operato quale gestore dell'Albergo Marconi, e, della relativa azienda, costituita, oltre che dalle mura, dal complesso di beni strumentali (arredi, tecnologie, impianti etc.) che costituiscono, appunto, il complesso aziendale di riferimento. Ad ulteriore riprova della continuità gestionale della relativa azienda alberghiera, vi è che il sig. , precedentemente titolare dell'albergo nella forma Controparte_2 della ditta individuale, è stato il primo amministratore delegato della relativa società (i cui soci sono moglie e figlie) …. Ad ulteriore riprova della Controparte_1 continuità gestionale della relativa azienda alberghiera, vi è che il sig. CP_2
, precedentemente titolare dell'albergo nella forma della ditta
[...] individuale, è stato il primo amministratore delegato della relativa società CP_1
(i cui soci sono moglie e figlie). Come allegato già in primo grado e, del
[...] tutto sfuggito al primo Giudice, infatti, dalla data di costituzione della società, ed ininterrottamente sino ad oggi, la ha stabilmente e, Controparte_1 regolarmente gestito l'Albergo Marconi, come dimostrato dalle risultanze del relativo sito WEB, come potrebbe essere agevolmente verificato in sede di istruttoria orale, per la quale anche in questa sede si insiste, e come, ulteriormente, potrebbe essere agevolmente verificato dal Giudice previa richiesta di acquisizione presso la P.S. di FI delle relative schedine alloggiati e, presso il Comune di FI delle relative documentazioni di carattere amministrativo. A fronte di tali evidenze (in alcun modo approfondite dal Tribunale, con una davvero impressionante disinvoltura che mai, invece, dovrebbe esserci in fase di somministrazione di 'giustizia'), appare evidente l'assoluta irrilevanza della dedotta sospensione temporanea dell'attività della resistente intervenuta tra la cessazione dell'attività della ditta individuale (novembre/dicembre 2001) e, l'avvio della gestione dell'Hotel da parte della società di capitali, amministrata dal medesimo precedente titolare della ditta individuale (poi, amministratore della s.r.l. costituita) e, ciò, per un duplice ordine di concorrenti motivi: • In primo luogo, perché le attività alberghiere di FI (FR), in quanto attività spiccatamente stagionali, operano abitualmente un periodo di chiusura annuale (solitamente, proprio nel periodo che va da fine ottobre a marzo di ciascun anno), senza che ciò comporti una interruzione dell'attività imprenditoriale (di fatto, in questo caso, l'intera operazione è stata 'costruita' dalla 'famiglia proprio nel fisiologico periodo di chiusura 'annuale' ed CP_1
'invernale' della struttura, ossia nel periodo intercorrente tra fine ottobre e primi di marzo: - data costituzione 27.10.2001, data iscrizione 19.11.2001 - CP_4 costituendosi la nuova società i cui soci sono tutti stretti familiari dell CP_1
(rispettivamente, coniuge e figli, come da certificazioni anagrafiche, qui allegate al doc. 6), con lo stesso he assume, in tale neo costituita società di capitali, CP_1 persino il ruolo di amministratore, in palese segno di continuità gestionale;
a seguire, cessandosi formalmente l'attività della ditta individuale il 22.11.2001, con cancellazione del 27.12.2001; procedendo, quindi, la nuova società ad acquistare le mura dai fratelli (titolare della ditta individuale cessata) ed Controparte_2
, il 30 gennaio 2002, prima della ciclica ed annuale riapertura Parte_5 primaverile;
così che nessuno riuscisse a notare variazioni di sorta rispetto tutte le precedenti chiusure invernali e riaperture primaverili;
nella sostanza, senza che si realizzasse alcuna concreta, reale ed effettiva cessazione dell'attività, nella sostanza solo formalmente 'riorganizzata' diversamente, al fine di una formale 'bonifica' del pregresso, che potesse (nel piano ordito e, del tutto sfuggito al primo giudice) consentire di eludere le giudiziali statuizioni di riferimento!! • In secondo luogo, in quanto, comunque, in presenza dei presupposti per l'accertamento del trasferimento, anche di mero fatto, di azienda, un eventuale periodo di chiusura, anche di alcuni mesi, seguito dalla ripresa della medesima attività imprenditoriale presso lo stesso sito, con le stesse modalità e, nel caso che ci occupa, persino con la medesima indicazione di ditta (Albergo Marconi), oltre che con coincidenza tra amministratore del nuovo soggetto e titolare della precedente gestione, non può certo e, giammai escludere l'applicazione della normativa di cui all'art. 2112 s.r.l. … Così, grazie al pessimo insegnamento del primo Giudice (che l'adito Giudice d'Appello sicuramente emenderà), un imprenditore che gestisce come ditta individuale un albergo e, che ha tenuto in piedi, a biechi fini di risparmio, rapporti di lavoro irregolari ed approssimativi, in frode alla legge, con i propri dipendenti, non osservando specifiche leggi sul lavoro, lucrando indebitamente sul lavoro dei propri dipendenti (come accertato, nella specie, dalla Corte d'Appello di Roma nei confronti dell con la sentenza che l prima e, per esso, poi, la CP_1 CP_1 nuova società si ostinano a non ottemperare), allorquando viene raggiunto da una sentenza di condanna, anziché osservare le statuizioni del Giudice, le aggira e bypassa, con una formale alchimia, ossia con una formale cessione della azienda correlata al rapporto di lavoro oggetto di sentenza di accertamento in favore di una società, di cui lui stesso è amministratore, costituita da suoi familiari!! Pretendendo che la chiara previsione dell'art. 2112 c.c. (nata proprio per porre rimedio a certi 'giochetti' ben noti ad avvocati e magistrati d'esperienza) non trovi ingresso! Ora, transeat che certi 'giochini' siano pensati ed orditi da furbi e, scaltri imprenditori;
ma, davvero intollerabile, invece, che tutto questo riceva, poi, l'avallo del Giudice! … Tali elementi indiziari, del resto, sono esattamente quelli individuati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità per individuare la c.d. 'cessione di azienda occulta', ovvero non formalizzata in uno specifico atto di cessione, ma, come in questo caso, desumibile da una serie di elementi ed indizi concordanti e puntuali, senza limiti formali alla prova del trasferimento, come affermato in numerose occasioni dalla Cassazione, che ha affermato che: L'art. 2556, 1° comma, c.c., ove prescrive la forma scritta ad probationem per i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, opera solo con riguardo alle parti contraenti e non è applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite e, quindi, può essere data anche con testimonianze e presunzioni. (Cass. civ., Sez. lavoro, 16/11/2022, n. 33814; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 06/03/2015, n. 4601; Cass. civ., Sez. III, 11/07/1987, n. 6071)”; 2. “ERRONEITA' ED ILLOGICITA' ASSOLUTA DELLA SENTENZA DI PRMO GRADO NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE DI FROSINONE HA RITENUTO CARENTE, NEL RICORSO E NEL GIUDIZIO DI RIFERIMENTO, L'ALLEGAZIONE E LA PROVA DELLA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO TRA LA LAVORATRICE E LA RESISTENTE, AI FINI DELL'APPLICABILITÀ DELLA TUTELA EX ART. 2112 C.C.”. Sostiene l'appellante:
“allorquando il Tribunale di Frosinone e, la Corte d'Appello di Roma hanno accertato l'illegittimità dei contratti a termine tra la lavoratrice e la ditta cedente, con conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato ancora in essere, tale rapporto doveva intendersi trasferito, con effetto retroattivo dalla pronuncia, sulla società cessionaria dell'azienda, della quale, quindi, la lavoratrice, doveva intendersi dipendente, con evidente applicabilità, quindi, dell'art. 2112 c.c. … Il Tribunale ha totalmente omesso di valutare, al riguardo, quanto contenuto nella sentenza della Corte d'Appello di Roma Sez. Lav. n. 322/2015, posta dai ricorrenti, odierni appellanti, a fondamento della propria domanda. Tale sentenza, nella sua prima pagina, dà atto che il Sig. aveva impugnato, in quella Controparte_2 sede, la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1708/2009, la quale aveva accertato e dichiarato la nullità della clausola di apposizione del termine nei contratti di lavoro stipulati tra la sig.ra della quale gli appellanti sono eredi) e, lo stesso Sig. Per_1
, dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo
Controparte_2 indeterminato tra le parti. La medesima sentenza, quindi, nel rigettare l'appello principale dell , confermava detta statuizione e, condannava,
Controparte_2 altresì, l a versare in favore della li importi di cui al
Controparte_2 Per_1 relativo dispositivo … , alla data del trasferimento di azienda di cui al precedente motivo, la Sig.ra (dante causa degli appellanti) era, ad ogni effetto, Per_1 dipendente della ditta individuale e, quindi, in applicazione
Controparte_2 dell'art. 2112 c.c., aveva diritto per essere considerata, ad ogni effetto, dipendente della odierna appellata, società subentrata nella gestione della relativa azienda … proprio perché la sentenza di primo grado, confermata dalla sentenza di appello, poi, nelle more, passata in giudicato, prevedeva il diritto della lavoratrice alla ricostituzione del rapporto di lavoro in capo al cedente, si deve chiaramente ed evidentemente concludere che la sig.ra dante causa degli odierni Per_1 appellanti, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2112 c.c., è effettivamente divenuta, ad ogni effetto, dipendente della società e, quindi, questa è tenuta ad Controparte_1 ottemperare alla sentenza di appello oggetto del presente giudizio … a fronte di una pacifica applicabilità della disciplina di cui all'art. 2112 c.c. e della pacifica non necessità di evocare in giudizio il cessionario, sulla base di quanto sopra osservato, l'unica prescrizione ipotizzabile è quella decennale dalla sentenza di appello che he definitivamente certificato il diritto, e, quindi, trattandosi di sentenza del 2015, detta prescrizione non può in alcun modo ritenersi decorsa.”:
Invero, sull'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata è noto che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, così Cass. sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017. Nel merito, occorre precisare che il Tribunale pur osservando che “Le circostanze descritte escludono che tra la ditta individuale del sig. cessata a Controparte_2 novembre/dicembre 2001, e la resistente, che ha iniziato ad operare a marzo 2002, vi sia stata continuità gestionale della relativa azienda alberghiera”, tuttavia, ha anche precisato che “In ogni caso parte ricorrente nulla ha dedotto né provato circa la continuazione del rapporto di lavoro tra la signora il sig. n capo alla Per_1 CP_1 resistente. Dalle allegazioni attoree non risulta in concreto quando il rapporto di lavoro della de cuius sia effettvamente cessato. Invero, circa tale circostanza parte appellante sostiene nel ricorso introduttivo del gravame che “proprio perché la sentenza di primo grado, confermata dalla sentenza di appello, poi, nelle more, passata in giudicato, prevedeva il diritto della lavoratrice alla ricostituzione del rapporto di lavoro in capo al cedente, si deve chiaramente ed evidentemente concludere che la sig.ra dante causa degli odierni appellanti, Per_1 ai fini dell'applicabilità dell'art. 2112 c.c., è effettivamente divenuta, ad ogni effetto, dipendente della società e, quindi, questa è tenuta ad ottemperare alla Controparte_1 sentenza di appello oggetto del presente giudizio”. Al riguardo, va esaminato quanto gli odierni appellanti avevano precisato nel ricorso di primo grado e gli stessi nel detto ricorso dichiaravano che la sentenza azionata della Corte d'Appello di Roma n. 322/15 – RG 10307/2009, pubblicata in data 05.05.2015, munita di formula esecutiva in data 25.06.2015, “è relativa all'attività lavorativa svolta dal de cujus deceduta il 12.2.2012 come da procura alle liti n.d.r.] degli istanti presso Persona_1
l'Albergo Marconi in FI, via Valle del Silenzio, 9, sino all'ottobre 2001”. Nel ricorso in appello gli eredi della de cuius hanno dedotto che: “in ragione della declaratoria di nullità della clausola di apposizione del termine e, della disposta ricostituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sancita dal Tribunale e, confermata dalla Corte d'Appello, il rapporto, a seguito della disposta ricostituzione/ripristino di carattere giudiziale, si ripristinava e, ricostituiva giust'appunto in capo alla società subentrante di cui l era Controparte_1 Controparte_2
l'amministratore”. Invero, quanto sopra specificato comporta la prova che al momento della asserita cessione la de cuius comunque era giuridicamente alle dipendenze dell stante CP_1 la declaratoria di continuità del rapporto di lavoro sancita definitivamente dalla sentenza n. 322/15 di questa Corte. E' noto, infatti, che “La disciplina posta dal secondo comma l'art. 2112 cod. civ., come novellato dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 (di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77\187 del 14 febbraio 1977), che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda (a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario) - disciplina che deve essere interpretata in conformità della direttiva suddetta, in ragione della prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale - presuppone (al pari di quella prevista dal primo e dal terzo comma della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili) la vigenza del rapporto di lavoro e quindi non è riferibile ai crediti maturati nel corso di rapporti di lavoro cessati ed esauriti anteriormente al trasferimento d'azienda, così come peraltro espressamente prevede l'art. 3, punto 1, della citata direttiva, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2560 cod. civ. che contempla in generale la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta (tra i quali rientrano anche i crediti dei lavoratori a prescindere, in tal caso, dall'eventuale risoluzione del rapporto prima della cessione), ove risultino dai libri contabili obbligatori”, così Cass. Sez. L, Sentenza n. 12899 del 19/12/1997, ma v. anche Cass. sez. L, Sentenza n. 7517 del 29/03/2010 secondo cui “La disciplina posta dal secondo comma dell'art. 2112 cod. civ., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone - al pari di quella prevista dal primo e terzo comma della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili - la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda, con la conseguenza che non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2560 cod. civ. che contempla, in generale la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori. (Fattispecie relativa a rapporto di lavoro, non ancora costituitosi al momento della cessione di azienda, a seguito di giudicato mai attuato, di condanna della società cedente all'assunzione del lavoratore e al risarcimento del danno). Parte appellata, peraltro, ha controdedotto così; “La sentenza a quo ha escluso, nella fattispecie, l'applicabilità della garanzia solidale dei crediti lavorativi ex art. 2112 Cod. civ. stante la mancata allegazione e prova della persistenza del rapporto lavorativo in capo alla ditta individuale al momento del dedotto trasferimento di azienda. E difatti, come precedentemente esaminato, il rapporto lavorativo era pacificamente cessato nell'ottobre 2001, cioè antecedentemente alla operatività della s.r.l. (marzo 2002), così escludendo la continuità aziendale rilevante ai fini della normativa richiamata. [Risulta costituita il 27.10.2001] Controparte addebita invece al provvedimento impugnato il mancato riconoscimento dell'automatico trasferimento del rapporto sulla base della sentenza definitiva di C. App. Roma n° 322/2015, ignorando che tale pronunzia attiene alla condanna della ditta individuale al pagamento di crediti lavorativi e alla declaratoria di unicità del rapporto in seno alla ditta individuale e non anche alle vicende traslative di detto rapporto in capo alla s.r.l., indagine questa demandata – a distanza di decenni - al separato giudizio definito nel precedente grado con la impugnata pronunzia. E poiché, come correttamente affermato dal primo Giudice, l'art. 2112 Cod. civ. risulta inapplicabile alla fattispecie sia per la obiettiva insussistenza del rapporto lavorativo in capo alla ditta individuale nel marzo 2002, sia per la mancata allegazione e produzione della prova contraria, non v'è chi non veda la insuperabile infondatezza del motivo scrutinato”. In realtà, la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1708 del 6.10.2009 confermata in parte qua dalla sentenza della Corte d'appello di Roma n. 322/2015, ha statuito tra le de cuius e a sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, Controparte_2 giuridicamente esistente al momento della cessione occulta dell'azienda tra CP_2
e la
[...] Controparte_1
Detta cessione occulta è resa evidente dal nominativo dell'azienda, che ne fa supporre addirittura l'identità; dall'identità fisica della sede di esercizio dell'impresa; dall'esercizio di fatto di attività del tutto simili. C Deve rilevarsi, poi, che la si è costituita il 27.10.2001 (v. visura camerali in atti) e la ditta individuale ha cessato ogni attività il 22.11.2001 con cancellazione dal registro delle imprese il 27,12,2001. Deve considerarsi, inoltre, che presuntivamente nei mesi invernali (gennaio e febbraio) l'albergo non svolge attività abituale e, pertanto, deve ritenersi C normale l'inizio attività della il 5.3.2002. Non emergono frasi sconvenienti nei confronti della parte appellata né temerarietà di lite. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata nel senso che la deve essere condannata al pagamento in favorie degli Controparte_1 appellanti (a ciascuno nella misura delle rispettive quote reditarie) di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché l'ulteriore importo di euro 24.463,15 a titolo di differenze retributive ed euro 4.101,74 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo. Stante la soccombenza le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico dell'appellante.
P.Q.M.
- in integrale riforma della gravata sentenza, condanna la in favore Controparte_5 degli appellanti (a ciascuno nella misura delle rispettive quote ereditarie) di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto spettante alla de cuius , nonché l'ulteriore importo di euro 24.463,15 a titolo di Persona_1 differenze retributive ed euro 4.101,74 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo;
- condanna l'appellata società al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado. in complessivi € 2.695,00 e, per il presente grado, in complessivi € 3.473,00, oltre, per entrambi i gradi, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Roma, 1.7.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati
dott. Alberto CELESTE Presidente dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'1.7.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2081/2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, n. 916/2024, vertente
TRA
, E , tutti n.q. di eredi di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Necci, ed elettivamente domiciliati in FI, Via A. Diaz, 219; APPELLANTI
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Donatella Bottoni e Stefano Controparte_1 Muccifuora ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Tibullo, 10; APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così il Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza indicata in oggetto: , e , n.q. di eredi di Parte_1 Pt_2 Pt_4 Persona_1 hanno convenuto in giudizio [con ricorso depositato il 7.7.2023 n.d.r.] la Controparte_1 al fine di accertare che la società è stata cessionaria dell'azienda in FI Controparte_1 denominata Hotel Marconi in precedenza gestita dal sig. e, per Controparte_2
l'effetto, accertare, ai sensi dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 2909 c.c., che il titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 322/15 – RG 10307/2009, pubblicata in data 05.05.2015, munita di formula esecutiva in data 25.06.2015 è opponibile alla resistente con condanna della stessa ad ottemperare al contenuto Controparte_1 del citato titolo esecutivo. I ricorrenti hanno esposto che: -la de cuius, , è Persona_1 creditrice del sig. in forza della sentenza della Corte d'Appello di Controparte_2
Roma n. 322/15 cit. (doc. 1 ricorso); -la sentenza n. 322/15 cit. ha condannato il sig.
, n.q. di datore di lavoro della sig.ra , a corrisponderle Controparte_2 Persona_1 una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché l'ulteriore importo di euro 24.463,15 a titolo di differenze retributive ed euro 4.101,74 a titolo di TFR, oltre rivalutazione ed interessi;
- la predetta sentenza è relativa all'attività lavorativa svolta dalla de cuius, , presso l'albergo Marconi in FI, via Valle del Persona_1
Silenzio 9, sino all'ottobre 2001, resa nei confronti del sig. , titolare e Controparte_2 gestore del suddetto albergo Marconi in FI;
-di recente si è appreso che l'attività dell'albergo Marconi in FI è stata trasferita interamente ad un nuovo soggetto, la società e che quest'ultima sin dalla sua costituzione ha sempre operato Controparte_1 quale gestore dell'albergo cit. e della relativa azienda. I ricorrenti hanno quindi osservato che fra la ditta individuale (datore di lavoro della dante causa, Controparte_2
) e la convenuta è intervenuto un trasferimento di Persona_1 Controparte_1 azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. La società è succeduta, senza soluzione Controparte_1 di continuità, nella gestione dell'albergo Marconi, di cui prima era titolare il sig. CP_2
Hanno quindi invocato l'art. 2112 c.c. e affermato la sussistenza di responsabilità
[...] solidale della cessionaria ( nei confronti della dante causa Controparte_1 Persona_1
e di conseguenza dei ricorrenti stessi, per i debiti del cedente (
[...] Controparte_2 oggetto del titolo esecutivo indicato (sentenza della Corte di Appello di Roma n. 322/2015). Si è costituita la e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. Controparte_1
Preliminarmente la convenuta ha eccepito la inammissibilità della domanda, che mira a rimettere in discussione un precedente giudicato definitivo per opporne gli effetti ad un soggetto terzo;
la carenza di interesse ad agire per intervenuta prescrizione dei crediti portati dal titolo nei confronti della resistente;
la nullità del ricorso per indeterminatezza e CP_ genericità dell'oggetto ex art. 414, n° 4 c.p.c.; la carenza di legittimazione passiva della Nel merito la resistente ha evidenziato il difetto di allegazione e prova della continuazione/trasferimento del rapporto lavorativo, tra la signora e il sig. Per_1 alle dipendenze della resistente, presupposto per l'applicazione delle tutele ex CP_1 art. 2112 c.c. (v. cap. 6), e l'inesistenza del dedotto trasferimento aziendale, palese o occulto, e di attività lavorativa della dante causa in favore della resistente, essendosi il CP_ rapporto esaurito prima della costituzione della . Il Tribunale, preso atto che “Il presente giudizio è finalizzato all'accertamento della sussistenza del trasferimento di azienda tra la ditta individuale e Controparte_2
l'attuale resistente e l'opponibilità a quest'ultima del titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 322/2015 emessa tra la dante causa, Persona_1
e il suo datore di lavoro, ,”, ha ritenuto che “Nella specie parte
[...] Controparte_2 ricorrente ha dedotto che la sig.ra ha lavorato alle dipendenze del sig. Per_1
presso l'hotel Marconi di FI sino ad ottobre 2001. La Controparte_2 [...]
ha cessato l'attività in data 22.11.2001 ed è stata Controparte_3 cancellata dal registro delle imprese il 27.12.2001 (doc. 4 memoria . La Controparte_1 ha iniziato l'attività e assunto la gestione dell'Hotel Marconi di FI dal Controparte_1
5.3.2002 (doc. 5 memoria . Le circostanze descritte escludono che tra Controparte_1 la ditta individuale del sig. cessata a novembre/dicembre 2001, e la Controparte_2 resistente, che ha iniziato ad operare a marzo 2002, vi sia stata continuità gestionale della relativa azienda alberghiera. In ogni caso parte ricorrente nulla ha dedotto né provato circa la continuazione del rapporto di lavoro tra la signora il sig. n Per_1 CP_1 capo alla resistente. Dalle allegazioni attoree risulta che il rapporto di lavoro cit. (cessato il 22 ottobre 2001; cfr. sentenza della Corte di Appello di Roma 322/2015 cit.) era già esaurito quando la ha iniziato ad operare e a gestire l'albergo Marconi di FI Controparte_1
(a marzo 2002). Per concludere manca la prova – e ancora prima la allegazione - della vigenza del rapporto di lavoro tra la signora e il sig. all'epoca del Per_1 CP_1 dedotto trasferimento d'azienda, presupposto per l'operatività del vincolo di solidarietà di cui all'art. 2112 c.c.”. Pertanto, respingeva il ricorso e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.695,00, oltre IVA. CPA e spese generali forfettarie come per legge.
Avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Frosinone hanno proposto appello
, e , tutti n.q. di eredi di con Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 ricorso depositato in data 24.7.2024. Si è costituita la concludendo per “rigettare l'appello, previa Controparte_1 declaratoria di inammissibilità ex art. all'art. 434, n° 1 C.p.c., testo riformato e ordine di cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive ex art. 89 C.p.c. nonché richiesta di stralcio dei docc.ti 4, 5 e 6 di cui all'indice in calce al ricorso in appello, in ossequio al divieto di cui all'art. 345 C.p.c. e per l'effetto confermare la sentenza impugnata”.
Con il proprio atto d'appello, , e , tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3
n.q. di eredi di , censurano la decisione del Tribunale per Persona_1
1. “ERRONEITA' … NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE DI FROSINONE HA AFFERMATO NON ESSERVI PROVA DELL'AVVENUTO TRASFERIMENTO DI AZIENDA TRA IL PRECEDENTE DATORE DI LAVORO DELLA LAVORATRICE DECEDUTA E LA RESISTENTE ODIERNA APPELLATA”. Dice appellante: “Su tale capo (ove ritenuto, previa l'assunzione dei mezzi istruttori articolati in ricorso, non ammessi dal Tribunale, e per l'ammissione dei quali si è sempre insistito nel corso del giudizio ed anche in questa sede nuovamente si insiste), la sentenza andrà riformata attraverso un provvedimento che, previa corretta lettura della normativa in materia di trasferimento, anche occulto, di azienda, accerti invece la sussistenza, nel caso che ci occupa, di una pacifica ipotesi di trasferimento di azienda rilevante per l'applicazione dell'art. 2112 c.c. … In modo invero assai laconico e generico - assai lontano dai parametri di un oculato e, scrupoloso esame della istanza di 'giustizia' dei ricorrenti - senza alcuna spiegazione delle motivazioni del relativo convincimento, sul punto, il Tribunale di Frosinone, in persona del giovane magistrato estensore della sentenza qui gravata (al suo primo incarico), ha affermato che non vi sarebbe stato trasferimento di azienda in quanto la ditta individuale sarebbe cessata in data Controparte_2
22.11.2001, con cancellazione dal registro imprese il 27.12.2001, mentre la società avrebbe assunto la gestione della medesima struttura Controparte_1 alberghiera il successivo 05.03.2002 (sic) … il primo Giudice ha ritenuto – assai superficialmente, non curante degli interessi di cui erano portatori i ricorrenti, all'esito della prodromica lunga 'battaglia' giudiziaria portata avanti dalla dante causa, sig.ra a tutela e, riconoscimento dei propri sacrosanti diritti e, non Persona_1 curante neppure degli obblighi di ricerca della 'verità' a proprio carico - di poter escludere, sul citato dato meramente formale (e, senza svolgere alcun accertamento, pur richiesto, sul punto), la continuità gestionale tra i due soggetti, escludendo, quindi, del tutto erroneamente, con inaudita ed intollerabile superficialità, l'applicabilità dell'art. 2112 c.c., nel caso di riferimento. … Come è certamente ben noto a codesta Ill.ma Corte territoriale e, come superficialmente ignorato, invece, dal primo Giudice, la Cassazione ha innumerevoli volte precisato che la fattispecie del trasferimento di azienda regolata dall'art. 2112 cod. civ. ricorre tutte le volte in cui, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia soltanto la sostituzione della persona del titolare, indipendentemente dallo strumento tecnico- giuridico adottato. Ad integrare le condizioni per l'operatività della tutela del lavoratore, è sufficiente il mero subentro nella gestione del complesso dei beni organizzati ai fini dell'esercizio dell'impresa, ossia la continuità nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, restando immutati il complesso dei beni organizzati dell'impresa e l'oggetto di quest'ultima (Cass. civ., Sez. lavoro, 11/03/2022, n. 8039, ex multis). I principi affermati dalla Cassazione, dunque, sono del tutto antitetici a quelli affermati dal Tribunale di Frosinone, avendo, tali principi affermati dal Supremo Collegio, proprio la finalità (del tutto sfuggita al Tribunale di Frosinone) di non consentire e, dunque, punire 'giochi di prestigio' come quello attuato dalla famiglia la società sin dalla relativa costituzione, ha sempre CP_1 Controparte_1
e, solo operato quale gestore dell'Albergo Marconi, e, della relativa azienda, costituita, oltre che dalle mura, dal complesso di beni strumentali (arredi, tecnologie, impianti etc.) che costituiscono, appunto, il complesso aziendale di riferimento. Ad ulteriore riprova della continuità gestionale della relativa azienda alberghiera, vi è che il sig. , precedentemente titolare dell'albergo nella forma Controparte_2 della ditta individuale, è stato il primo amministratore delegato della relativa società (i cui soci sono moglie e figlie) …. Ad ulteriore riprova della Controparte_1 continuità gestionale della relativa azienda alberghiera, vi è che il sig. CP_2
, precedentemente titolare dell'albergo nella forma della ditta
[...] individuale, è stato il primo amministratore delegato della relativa società CP_1
(i cui soci sono moglie e figlie). Come allegato già in primo grado e, del
[...] tutto sfuggito al primo Giudice, infatti, dalla data di costituzione della società, ed ininterrottamente sino ad oggi, la ha stabilmente e, Controparte_1 regolarmente gestito l'Albergo Marconi, come dimostrato dalle risultanze del relativo sito WEB, come potrebbe essere agevolmente verificato in sede di istruttoria orale, per la quale anche in questa sede si insiste, e come, ulteriormente, potrebbe essere agevolmente verificato dal Giudice previa richiesta di acquisizione presso la P.S. di FI delle relative schedine alloggiati e, presso il Comune di FI delle relative documentazioni di carattere amministrativo. A fronte di tali evidenze (in alcun modo approfondite dal Tribunale, con una davvero impressionante disinvoltura che mai, invece, dovrebbe esserci in fase di somministrazione di 'giustizia'), appare evidente l'assoluta irrilevanza della dedotta sospensione temporanea dell'attività della resistente intervenuta tra la cessazione dell'attività della ditta individuale (novembre/dicembre 2001) e, l'avvio della gestione dell'Hotel da parte della società di capitali, amministrata dal medesimo precedente titolare della ditta individuale (poi, amministratore della s.r.l. costituita) e, ciò, per un duplice ordine di concorrenti motivi: • In primo luogo, perché le attività alberghiere di FI (FR), in quanto attività spiccatamente stagionali, operano abitualmente un periodo di chiusura annuale (solitamente, proprio nel periodo che va da fine ottobre a marzo di ciascun anno), senza che ciò comporti una interruzione dell'attività imprenditoriale (di fatto, in questo caso, l'intera operazione è stata 'costruita' dalla 'famiglia proprio nel fisiologico periodo di chiusura 'annuale' ed CP_1
'invernale' della struttura, ossia nel periodo intercorrente tra fine ottobre e primi di marzo: - data costituzione 27.10.2001, data iscrizione 19.11.2001 - CP_4 costituendosi la nuova società i cui soci sono tutti stretti familiari dell CP_1
(rispettivamente, coniuge e figli, come da certificazioni anagrafiche, qui allegate al doc. 6), con lo stesso he assume, in tale neo costituita società di capitali, CP_1 persino il ruolo di amministratore, in palese segno di continuità gestionale;
a seguire, cessandosi formalmente l'attività della ditta individuale il 22.11.2001, con cancellazione del 27.12.2001; procedendo, quindi, la nuova società ad acquistare le mura dai fratelli (titolare della ditta individuale cessata) ed Controparte_2
, il 30 gennaio 2002, prima della ciclica ed annuale riapertura Parte_5 primaverile;
così che nessuno riuscisse a notare variazioni di sorta rispetto tutte le precedenti chiusure invernali e riaperture primaverili;
nella sostanza, senza che si realizzasse alcuna concreta, reale ed effettiva cessazione dell'attività, nella sostanza solo formalmente 'riorganizzata' diversamente, al fine di una formale 'bonifica' del pregresso, che potesse (nel piano ordito e, del tutto sfuggito al primo giudice) consentire di eludere le giudiziali statuizioni di riferimento!! • In secondo luogo, in quanto, comunque, in presenza dei presupposti per l'accertamento del trasferimento, anche di mero fatto, di azienda, un eventuale periodo di chiusura, anche di alcuni mesi, seguito dalla ripresa della medesima attività imprenditoriale presso lo stesso sito, con le stesse modalità e, nel caso che ci occupa, persino con la medesima indicazione di ditta (Albergo Marconi), oltre che con coincidenza tra amministratore del nuovo soggetto e titolare della precedente gestione, non può certo e, giammai escludere l'applicazione della normativa di cui all'art. 2112 s.r.l. … Così, grazie al pessimo insegnamento del primo Giudice (che l'adito Giudice d'Appello sicuramente emenderà), un imprenditore che gestisce come ditta individuale un albergo e, che ha tenuto in piedi, a biechi fini di risparmio, rapporti di lavoro irregolari ed approssimativi, in frode alla legge, con i propri dipendenti, non osservando specifiche leggi sul lavoro, lucrando indebitamente sul lavoro dei propri dipendenti (come accertato, nella specie, dalla Corte d'Appello di Roma nei confronti dell con la sentenza che l prima e, per esso, poi, la CP_1 CP_1 nuova società si ostinano a non ottemperare), allorquando viene raggiunto da una sentenza di condanna, anziché osservare le statuizioni del Giudice, le aggira e bypassa, con una formale alchimia, ossia con una formale cessione della azienda correlata al rapporto di lavoro oggetto di sentenza di accertamento in favore di una società, di cui lui stesso è amministratore, costituita da suoi familiari!! Pretendendo che la chiara previsione dell'art. 2112 c.c. (nata proprio per porre rimedio a certi 'giochetti' ben noti ad avvocati e magistrati d'esperienza) non trovi ingresso! Ora, transeat che certi 'giochini' siano pensati ed orditi da furbi e, scaltri imprenditori;
ma, davvero intollerabile, invece, che tutto questo riceva, poi, l'avallo del Giudice! … Tali elementi indiziari, del resto, sono esattamente quelli individuati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità per individuare la c.d. 'cessione di azienda occulta', ovvero non formalizzata in uno specifico atto di cessione, ma, come in questo caso, desumibile da una serie di elementi ed indizi concordanti e puntuali, senza limiti formali alla prova del trasferimento, come affermato in numerose occasioni dalla Cassazione, che ha affermato che: L'art. 2556, 1° comma, c.c., ove prescrive la forma scritta ad probationem per i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, opera solo con riguardo alle parti contraenti e non è applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite e, quindi, può essere data anche con testimonianze e presunzioni. (Cass. civ., Sez. lavoro, 16/11/2022, n. 33814; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 06/03/2015, n. 4601; Cass. civ., Sez. III, 11/07/1987, n. 6071)”; 2. “ERRONEITA' ED ILLOGICITA' ASSOLUTA DELLA SENTENZA DI PRMO GRADO NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE DI FROSINONE HA RITENUTO CARENTE, NEL RICORSO E NEL GIUDIZIO DI RIFERIMENTO, L'ALLEGAZIONE E LA PROVA DELLA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO TRA LA LAVORATRICE E LA RESISTENTE, AI FINI DELL'APPLICABILITÀ DELLA TUTELA EX ART. 2112 C.C.”. Sostiene l'appellante:
“allorquando il Tribunale di Frosinone e, la Corte d'Appello di Roma hanno accertato l'illegittimità dei contratti a termine tra la lavoratrice e la ditta cedente, con conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato ancora in essere, tale rapporto doveva intendersi trasferito, con effetto retroattivo dalla pronuncia, sulla società cessionaria dell'azienda, della quale, quindi, la lavoratrice, doveva intendersi dipendente, con evidente applicabilità, quindi, dell'art. 2112 c.c. … Il Tribunale ha totalmente omesso di valutare, al riguardo, quanto contenuto nella sentenza della Corte d'Appello di Roma Sez. Lav. n. 322/2015, posta dai ricorrenti, odierni appellanti, a fondamento della propria domanda. Tale sentenza, nella sua prima pagina, dà atto che il Sig. aveva impugnato, in quella Controparte_2 sede, la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1708/2009, la quale aveva accertato e dichiarato la nullità della clausola di apposizione del termine nei contratti di lavoro stipulati tra la sig.ra della quale gli appellanti sono eredi) e, lo stesso Sig. Per_1
, dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo
Controparte_2 indeterminato tra le parti. La medesima sentenza, quindi, nel rigettare l'appello principale dell , confermava detta statuizione e, condannava,
Controparte_2 altresì, l a versare in favore della li importi di cui al
Controparte_2 Per_1 relativo dispositivo … , alla data del trasferimento di azienda di cui al precedente motivo, la Sig.ra (dante causa degli appellanti) era, ad ogni effetto, Per_1 dipendente della ditta individuale e, quindi, in applicazione
Controparte_2 dell'art. 2112 c.c., aveva diritto per essere considerata, ad ogni effetto, dipendente della odierna appellata, società subentrata nella gestione della relativa azienda … proprio perché la sentenza di primo grado, confermata dalla sentenza di appello, poi, nelle more, passata in giudicato, prevedeva il diritto della lavoratrice alla ricostituzione del rapporto di lavoro in capo al cedente, si deve chiaramente ed evidentemente concludere che la sig.ra dante causa degli odierni Per_1 appellanti, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2112 c.c., è effettivamente divenuta, ad ogni effetto, dipendente della società e, quindi, questa è tenuta ad Controparte_1 ottemperare alla sentenza di appello oggetto del presente giudizio … a fronte di una pacifica applicabilità della disciplina di cui all'art. 2112 c.c. e della pacifica non necessità di evocare in giudizio il cessionario, sulla base di quanto sopra osservato, l'unica prescrizione ipotizzabile è quella decennale dalla sentenza di appello che he definitivamente certificato il diritto, e, quindi, trattandosi di sentenza del 2015, detta prescrizione non può in alcun modo ritenersi decorsa.”:
Invero, sull'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata è noto che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, così Cass. sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017. Nel merito, occorre precisare che il Tribunale pur osservando che “Le circostanze descritte escludono che tra la ditta individuale del sig. cessata a Controparte_2 novembre/dicembre 2001, e la resistente, che ha iniziato ad operare a marzo 2002, vi sia stata continuità gestionale della relativa azienda alberghiera”, tuttavia, ha anche precisato che “In ogni caso parte ricorrente nulla ha dedotto né provato circa la continuazione del rapporto di lavoro tra la signora il sig. n capo alla Per_1 CP_1 resistente. Dalle allegazioni attoree non risulta in concreto quando il rapporto di lavoro della de cuius sia effettvamente cessato. Invero, circa tale circostanza parte appellante sostiene nel ricorso introduttivo del gravame che “proprio perché la sentenza di primo grado, confermata dalla sentenza di appello, poi, nelle more, passata in giudicato, prevedeva il diritto della lavoratrice alla ricostituzione del rapporto di lavoro in capo al cedente, si deve chiaramente ed evidentemente concludere che la sig.ra dante causa degli odierni appellanti, Per_1 ai fini dell'applicabilità dell'art. 2112 c.c., è effettivamente divenuta, ad ogni effetto, dipendente della società e, quindi, questa è tenuta ad ottemperare alla Controparte_1 sentenza di appello oggetto del presente giudizio”. Al riguardo, va esaminato quanto gli odierni appellanti avevano precisato nel ricorso di primo grado e gli stessi nel detto ricorso dichiaravano che la sentenza azionata della Corte d'Appello di Roma n. 322/15 – RG 10307/2009, pubblicata in data 05.05.2015, munita di formula esecutiva in data 25.06.2015, “è relativa all'attività lavorativa svolta dal de cujus deceduta il 12.2.2012 come da procura alle liti n.d.r.] degli istanti presso Persona_1
l'Albergo Marconi in FI, via Valle del Silenzio, 9, sino all'ottobre 2001”. Nel ricorso in appello gli eredi della de cuius hanno dedotto che: “in ragione della declaratoria di nullità della clausola di apposizione del termine e, della disposta ricostituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sancita dal Tribunale e, confermata dalla Corte d'Appello, il rapporto, a seguito della disposta ricostituzione/ripristino di carattere giudiziale, si ripristinava e, ricostituiva giust'appunto in capo alla società subentrante di cui l era Controparte_1 Controparte_2
l'amministratore”. Invero, quanto sopra specificato comporta la prova che al momento della asserita cessione la de cuius comunque era giuridicamente alle dipendenze dell stante CP_1 la declaratoria di continuità del rapporto di lavoro sancita definitivamente dalla sentenza n. 322/15 di questa Corte. E' noto, infatti, che “La disciplina posta dal secondo comma l'art. 2112 cod. civ., come novellato dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 (di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77\187 del 14 febbraio 1977), che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda (a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario) - disciplina che deve essere interpretata in conformità della direttiva suddetta, in ragione della prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale - presuppone (al pari di quella prevista dal primo e dal terzo comma della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili) la vigenza del rapporto di lavoro e quindi non è riferibile ai crediti maturati nel corso di rapporti di lavoro cessati ed esauriti anteriormente al trasferimento d'azienda, così come peraltro espressamente prevede l'art. 3, punto 1, della citata direttiva, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2560 cod. civ. che contempla in generale la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta (tra i quali rientrano anche i crediti dei lavoratori a prescindere, in tal caso, dall'eventuale risoluzione del rapporto prima della cessione), ove risultino dai libri contabili obbligatori”, così Cass. Sez. L, Sentenza n. 12899 del 19/12/1997, ma v. anche Cass. sez. L, Sentenza n. 7517 del 29/03/2010 secondo cui “La disciplina posta dal secondo comma dell'art. 2112 cod. civ., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone - al pari di quella prevista dal primo e terzo comma della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili - la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda, con la conseguenza che non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2560 cod. civ. che contempla, in generale la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori. (Fattispecie relativa a rapporto di lavoro, non ancora costituitosi al momento della cessione di azienda, a seguito di giudicato mai attuato, di condanna della società cedente all'assunzione del lavoratore e al risarcimento del danno). Parte appellata, peraltro, ha controdedotto così; “La sentenza a quo ha escluso, nella fattispecie, l'applicabilità della garanzia solidale dei crediti lavorativi ex art. 2112 Cod. civ. stante la mancata allegazione e prova della persistenza del rapporto lavorativo in capo alla ditta individuale al momento del dedotto trasferimento di azienda. E difatti, come precedentemente esaminato, il rapporto lavorativo era pacificamente cessato nell'ottobre 2001, cioè antecedentemente alla operatività della s.r.l. (marzo 2002), così escludendo la continuità aziendale rilevante ai fini della normativa richiamata. [Risulta costituita il 27.10.2001] Controparte addebita invece al provvedimento impugnato il mancato riconoscimento dell'automatico trasferimento del rapporto sulla base della sentenza definitiva di C. App. Roma n° 322/2015, ignorando che tale pronunzia attiene alla condanna della ditta individuale al pagamento di crediti lavorativi e alla declaratoria di unicità del rapporto in seno alla ditta individuale e non anche alle vicende traslative di detto rapporto in capo alla s.r.l., indagine questa demandata – a distanza di decenni - al separato giudizio definito nel precedente grado con la impugnata pronunzia. E poiché, come correttamente affermato dal primo Giudice, l'art. 2112 Cod. civ. risulta inapplicabile alla fattispecie sia per la obiettiva insussistenza del rapporto lavorativo in capo alla ditta individuale nel marzo 2002, sia per la mancata allegazione e produzione della prova contraria, non v'è chi non veda la insuperabile infondatezza del motivo scrutinato”. In realtà, la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1708 del 6.10.2009 confermata in parte qua dalla sentenza della Corte d'appello di Roma n. 322/2015, ha statuito tra le de cuius e a sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, Controparte_2 giuridicamente esistente al momento della cessione occulta dell'azienda tra CP_2
e la
[...] Controparte_1
Detta cessione occulta è resa evidente dal nominativo dell'azienda, che ne fa supporre addirittura l'identità; dall'identità fisica della sede di esercizio dell'impresa; dall'esercizio di fatto di attività del tutto simili. C Deve rilevarsi, poi, che la si è costituita il 27.10.2001 (v. visura camerali in atti) e la ditta individuale ha cessato ogni attività il 22.11.2001 con cancellazione dal registro delle imprese il 27,12,2001. Deve considerarsi, inoltre, che presuntivamente nei mesi invernali (gennaio e febbraio) l'albergo non svolge attività abituale e, pertanto, deve ritenersi C normale l'inizio attività della il 5.3.2002. Non emergono frasi sconvenienti nei confronti della parte appellata né temerarietà di lite. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata nel senso che la deve essere condannata al pagamento in favorie degli Controparte_1 appellanti (a ciascuno nella misura delle rispettive quote reditarie) di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché l'ulteriore importo di euro 24.463,15 a titolo di differenze retributive ed euro 4.101,74 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo. Stante la soccombenza le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico dell'appellante.
P.Q.M.
- in integrale riforma della gravata sentenza, condanna la in favore Controparte_5 degli appellanti (a ciascuno nella misura delle rispettive quote ereditarie) di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto spettante alla de cuius , nonché l'ulteriore importo di euro 24.463,15 a titolo di Persona_1 differenze retributive ed euro 4.101,74 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo;
- condanna l'appellata società al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado. in complessivi € 2.695,00 e, per il presente grado, in complessivi € 3.473,00, oltre, per entrambi i gradi, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Roma, 1.7.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste