Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 04/05/2023, n. 7578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7578 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/05/2023
N. 07578/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00859/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 859 del 2023, proposto da
ST BA, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Ferraro, Maira Ferrante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sull'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale civile di Roma, all'esito della procedura esecutiva ex art. 5 quinquies della legge nr. 89/01, iscritta al nr R.G. 25137/2014, in data 21.10.2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
LETTO il ricorso, notificato nei tempi e nelle forme di rito, con il quale la parte ricorrente (interessata alla liquidazione della equa riparazione per eccessiva durata del processo ai sensi della legge n. 89 del 2001) ha lamentato l’inottemperanza all’ordinanza di assegnazione depositata dal Tribunale Civile di Roma distinta in epigrafe e divenuta definitivo in difetto di rituale e tempestiva opposizione e/o impugnazione, per un residuo e complessivo ammontare, meglio descritto in ricorso;
RITENUTO che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo al comprovato passaggio in giudicato, attestato da apposita certificazione di cancelleria, ed all’inutile decorso del termine relativo alla dichiarazione di cui al comma 1, art. 5 sexies L. n. 89/2001, consistente nei sei mesi dall’invio di tale documentazione, il quale per la sua natura speciale assorbe, a tutti gli effetti, il termine dilatorio di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 febbraio 2021 n. 1423);
CONSIDERATO che il Ministero intimato non si è costituito in giudizio;
CONSIDERATO, in definitiva, che non sussistono ragioni ostative all’accoglimento del gravame, stante il palese inadempimento del Ministero intimato che è d’altro canto evincibile in forza della piana applicazione dei principi posti dalla nota sentenza SS.UU. n. 13533/2001, nonché dal comportamento del debitore che ha mancato di contestare in qualsivoglia modo la pretesa di parte ricorrente (comportamento valutabile anche ai sensi dell’art. 64, comma 4, cpa), con conseguenziale ordine al Ministero dell’Economia e delle Finanze di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica della presente statuizione, al puntuale ed integrale pagamento delle rivendicate spettanze derivanti dalla decisione giurisdizionale passata in giudicato, sempre ed a condizione che la documentazione depositata in giudizio dalla parte istante sia ritenuta completa ed esaustiva dal citato Ministero;
RITENUTO di dover accogliere la domanda di nomina di un commissario ad acta - in caso di perdurante inadempimento, e, in applicazione della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (che, tramite il suo comma 777 ha novellato il capo II della legge 24 marzo 2001, n. 89) - individuato nella persona del Dirigente responsabile dell’Ufficio X della Direzione centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio, il quale dovrà provvedere su istanza di parte, entro il successivo termine di trenta giorni, al pagamento di quanto ancora dovuto, compiendo tutti gli atti necessari e senza diritto ad alcun compenso, rientrando la remunerazione per la funzione commissariale nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti o dei funzionari;
RITENUTO, inoltre, che la peculiarità della materia e la stessa giurisprudenza della sezione giustificano il rigetto della domanda volta al pagamento della ulteriore penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4 lett. e), del c.p.a., unitamente alla domanda di risarcimento dei danni genericamente formulata;
RITENUTO, infine, che le spese del presente giudizio di ottemperanza, secondo la regola della soccombenza, vanno poste a carico dell’inadempiente Ministero e liquidate nell’importo indicato in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di dare esecuzione al decreto azionato, adottando gli atti necessari nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente decisione o, se anteriore, da quella della notificazione a istanza di parte.
Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina quale Commissario ad acta il responsabile p. t. dell’Ufficio X della Direzione centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio, che provvederà in via sostitutiva entro l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura di parte ricorrente, senza diritto a compenso.
Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi € 600,00 (seicento/00), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente, Estensore
Eleonora Monica, Consigliere
Michele Tecchia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO