TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4516 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONECIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28951/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. MASSIMILIANO LAVIA, presso C.F._1
il quale è elettivamente domiciliata in Milano, Via G. Mercalli, 14, giusta delega allegata all'atto di citazione in opposizione
ATTRICE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Controparte_1 P.IVA_1
ANTONELLO MANDARANO, VINCENZA PALMIERI e STEFANIA PAGANO, elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla, 6 per procura generale alle liti per atto notaio n. 75374 rep. Persona_1
CONVENUTO-OPPOSTO
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione ex art.22 L.689/1981 pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
ATTORE-OPPONENTE:
“L'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, Voglia
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: per i motivi sopra esposti, accertata l'illegittimità e/o la nullità dell'ingiunzione quivi impugnata per tutti i motivi esposti nel presente atto, conseguentemente Voglia disporre la revoca e/o l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n.202304306114232537376101, notificata in data
21.06.2023, dal , e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, Controparte_1 connesso e comunque consequenziale.
Con Vittoria di spese e competenze di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiamo le istanze istruttorie articolate e dedotte con la memoria ex art. 171 ter n.2) c.p.c.”.
CONVENUTO-OPPOSTO:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via cautelare: respingere la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, per insussistenza dei requisiti previsti dalla legge;
in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta avverso titoli esecutivi ormai divenuti inattaccabili.
In subordine, nel merito: respingere tutte le domande ex adverso proposte, in quanto inammissibili, infondate e, comunque, non provate.
In ogni caso, con vittoria delle spese e dei compensi professionali, oltre rimborso spese generali forfettario del 15% ed oltre oneri riflessi (in luogo di I.V.A. e C.P.A.), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.” pagina 2 di 8 Ragioni della decisione
1. , titolare della ditta individuale Driver For You Milano NCC, con atto Parte_1
di citazione in opposizione ex art. 32 del D.lgs. 150/2011, ritualmente notificato il 21 luglio 2023 al ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Controparte_1
ingiunzione n. 20230430614232537376101, notificatagli in data 21 giugno 2023, con la quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di euro 148.997,55, relativa a 560 verbali di accertamento della violazione dell'art. 7 del Codice della strada.
Tali verbali di accertamento risalgono al periodo 16 marzo - 5 giugno 2017, nel quale i due veicoli tg. FH357LN e tg. FG662TX hanno circolato, in alcuni casi, nella corsia riservata ai mezzi pubblici, in altri, nella zona a traffico limitato, e in altri ancora, nell'area pedonale. Detti verbali sono stati notificati dal 19 maggio al 21 luglio 2017 al locatario dei veicoli, . Parte_1
Secondo quanto sostenuto dalla parte attrice, tuttavia, tali violazioni accertate sarebbero infondate in quanto, anzitutto, la stessa società, che è intestataria della Licenza n. 4 rilasciata dal Comune di Rosate per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente, avrebbe provveduto tempestivamente a comunicare con e-mail del 14 marzo 2017, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale la targa del veicolo, mediante il Modello Unico Email_1
Semplificato, ai fini della sua registrazione per tutti gli accessi in ZTL nel CP_1
.
[...]
Inoltre, l'opponente sostiene che, oltre a essere stata rassicurata da un addetto allo sportello di un Ufficio della Polizia Locale circa la futura definizione in autotutela dei verbali di accertamento, ha presentato ricorso al Prefetto ex art. 203 C.d.S., accolto con silenzio assenso, per impugnare sia i verbali già notificati che quelli futuri eventuali
“notificandi”.
pagina 3 di 8 Pertanto, alla luce di quanto sostenuto, l'opponente ha chiesto, in via pregiudiziale, la sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 5 del D.lgs. 150/2011 dell'ordinanza impugnata e, in via principale, l'annullamento della stessa in quanto illegittima, risultando infondate, per le ragioni sopra esposte, le violazioni in oggetto.
2. Il si è costituito eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1
dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione in esame, in quanto volta a censurare l'infondatezza delle plurime violazioni del Codice della strada, divenute intangibili. Tali violazioni, invero, sono state oggetto di verbali di accertamento che, essendo stati ritualmente notificati all'attrice, non pagati nella misura ridotta entro il termine di 60 giorni, né impugnati dalla stessa con ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace nel medesimo termine, sono diventati titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale ai sensi dell'art. 203, comma 3, c.d.s.
Il convenuto opposto evidenzia poi che il ricorso al Prefetto, richiamato dall'attrice, avrebbe per oggetto 316 verbali di accertamento diversi dai 560 ricompresi nell'ordinanza ingiunzione opposta, i quali dunque non risulterebbero mai impugnati.
In via subordinata, lo stesso chiede il rigetto per infondatezza dell'opposizione, essendo sussistenti nel merito le contestate violazioni dell'art. 7 c.d.s. A sostegno di quanto asserito, il nega di aver ricevuto il 14 marzo 2017 l'e-mail con la CP_1
comunicazione della targa del veicolo interessato ai fini del rilascio dell'autorizzazione e sostiene, invece, che la richiesta per il transito nelle corsie riservate e di ZTL è stata trasmessa dall'attore all'ufficio, per la prima volta, il 7 giugno 2017, dopo le riscontrate violazioni. Al contrario, secondo il convenuto, per l'ulteriore transito nell'area pedonale,
l'attrice non ha neppure mai richiesto alcuna autorizzazione. Pertanto, sostiene il i veicoli succitati avrebbero transitato in tali corsie, nell'arco temporale del 16 CP_1
marzo - 5 giugno 2017 senza ancora alcuna autorizzazione.
pagina 4 di 8 Infine, si chiede il rigetto dell'opposizione, previo rigetto della domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza, non sussistendone i presupposti.
3. All'udienza di prima comparizione delle parti, dopo lo scambio delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgimento di attività istruttoria, ha fissato l'udienza di rimessione in decisione, assegnando i termini per la presentazione degli atti difensivi conclusivi.
***
4. Va esaminata, innanzitutto, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione sollevata dal convenuto.
Il , infatti, sostiene l'impossibilità di censurare la fondatezza delle Controparte_1
violazioni del Codice della strada laddove l'interessato non abbia impugnato i singoli verbali di accertamento, ritualmente notificati, mediante ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, essendo gli stessi divenuti titoli esecutivi.
Invero, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità e di merito di questo
Tribunale, è pacifico che, una volta divenuto definitivo l'accertamento contenuto nel verbale non opposto tempestivamente, è preclusa la verifica della sussistenza dei fatti costitutivi o impeditivi della pretesa sanzionatoria in esso acclarata. In particolare,
l'opposizione all'ordinanza di ingiunzione è volta a far valere o vizi propri della stessa,
o l'illegittimità od omissione della sua notifica oppure fatti impeditivi, modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo esecutivo. Per contestare l'infondatezza della violazione accertata con verbale ritualmente notificato è pertanto necessario proporre ricorso contro lo stesso nei termini di legge (Cass., Sez. Trib., n. 16641 del
29/07/2011; Cass., Sez. Trib., n. 17937 del 06/09/2004).
Nella diversa ipotesi in cui, invece, è omessa, tardiva o invalida la notifica del verbale di accertamento, come le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno già chiarito,
l'azione diretta all'autorità giudiziaria ordinaria per dedurre tale vizio è quella pagina 5 di 8 disciplinata dall'art. 7 del D.lgs.150/2011. Se, tuttavia, l'interessato non è stato posto in condizioni di fruire di questa azione, la stessa dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare (Cass.
Sez. Un., n. 22080 del 22/09/2017; Cass., n. 16282 del 04/08/2016).
Alla luce dei principi di diritto enunciati, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione risulta fondata per le ragioni che seguono.
4.1. Occorre premettere che nel caso di specie non opera l'ipotesi della mancata o illegittima notifica dei plurimi verbali di accertamento. L'attrice, infatti, non ha in alcun modo contestato di aver ricevuto tutte le corrispondenti notifiche dei 560 verbali di accertamento. Dunque, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la regolarità delle notifiche dei verbali in esame costituisce un fatto pacifico.
4.2. Inoltre, il ricorso presentato al Prefetto da parte dell'attrice – come sostenuto dal convenuto e, peraltro, non specificamente contestato dall'opponente, risulta, da un preciso riscontro, avere per oggetto n. 316 verbali di accertamento diversi e non corrispondenti ai complessivi 560, ricompresi nell'ordinanza ingiunzione opposta.
Pertanto, i verbali per i quali è stata emessa la suddetta ingiunzione non risultano essere stati impugnati dall'attrice e, dunque, gli stessi sono oggi titoli esecutivi ai sensi dell'art. 203, comma 3, C.d.S.
4.3. Per quanto concerne, invece, i verbali di accertamento c.d. “notificandi”, anch'essi oggetto del ricorso al Prefetto in esame, è sufficiente osservare come sia inammissibile proporre un ricorso verso provvedimenti amministrativi futuri ed eventuali. Invero, il ricorso al Prefetto di cui all'art. 203 c.d.s., avendo natura di mezzo di impugnazione, presuppone necessariamente l'esistenza, nonché la già avvenuta notifica, di un verbale di accertamento, il quale peraltro deve essere specificatamente indicato dal ricorrente (in tal senso, anche Trib. Milano, Sez. Prima civ., n. 5135 del 20/6/2023).
pagina 6 di 8 Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso in esame, richiamato dall'attrice, nella parte concernente i futuri verbali “notificandi” risulta avere un oggetto indeterminato.
Di conseguenza, non è certamente possibile ritenere che con tale ricorso la medesima parte attrice abbia impugnato anche i diversi verbali di accertamento, ricompresi nell' ordinanza di ingiunzione qui opposta e in forza dei quali il ha richiesto il CP_1
pagamento della sanzione amministrativa, per le violazioni contestate in maniera definitiva.
4.4. Per completezza, si ribadisce che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice circa la formazione in capo alla stessa di un legittimo affidamento in ordine al futuro annullamento d'ufficio da parte del dei restanti 560 verbali di Controparte_1
accertamento, oggetto dell' opposta ingiunzione – formatosi in forza delle rassicurazioni ricevute da un addetto dello sportello dell'Ufficio della Polizia Locale e dall'eliminazione di altri verbali di accertamento – il potere di autotutela non è doveroso né vincolato, ma al contrario discrezionale sia nell'an che nel merito, non essendo l'Amministrazione obbligata a iniziare un procedimento di annullamento d'ufficio, pur a fronte di un'istanza di parte.
5. Per le ragioni che precedono, questo Giudice ritiene che l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sia fondata e che, conseguentemente, l'opposizione vada rigettata perché inammissibile.
Ogni altra questione risulta assorbita.
6. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi fissati dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della causa e all'attività processuale svolta (ridotta la voce relativa all'attività istruttoria), seguono il principio della soccombenza e vanno quindi rifuse dall'opponente al convenuto opposto.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da Driver For You Milano NCC, con atto di citazione notificato in data 21 luglio 2023, nei confronti del , disattesa o Controparte_1
assorbita ogni diversa istanza o eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione all'ordinanza ingiunzione e condanna l'opponente a rifondere al convenuto opposto le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 11.268,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri riflessi.
Così deciso in Milano il 3 giugno 2025
Il giudice
Anna Bellesi
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONECIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28951/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. MASSIMILIANO LAVIA, presso C.F._1
il quale è elettivamente domiciliata in Milano, Via G. Mercalli, 14, giusta delega allegata all'atto di citazione in opposizione
ATTRICE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Controparte_1 P.IVA_1
ANTONELLO MANDARANO, VINCENZA PALMIERI e STEFANIA PAGANO, elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla, 6 per procura generale alle liti per atto notaio n. 75374 rep. Persona_1
CONVENUTO-OPPOSTO
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione ex art.22 L.689/1981 pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
ATTORE-OPPONENTE:
“L'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, Voglia
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: per i motivi sopra esposti, accertata l'illegittimità e/o la nullità dell'ingiunzione quivi impugnata per tutti i motivi esposti nel presente atto, conseguentemente Voglia disporre la revoca e/o l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n.202304306114232537376101, notificata in data
21.06.2023, dal , e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, Controparte_1 connesso e comunque consequenziale.
Con Vittoria di spese e competenze di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiamo le istanze istruttorie articolate e dedotte con la memoria ex art. 171 ter n.2) c.p.c.”.
CONVENUTO-OPPOSTO:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via cautelare: respingere la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, per insussistenza dei requisiti previsti dalla legge;
in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta avverso titoli esecutivi ormai divenuti inattaccabili.
In subordine, nel merito: respingere tutte le domande ex adverso proposte, in quanto inammissibili, infondate e, comunque, non provate.
In ogni caso, con vittoria delle spese e dei compensi professionali, oltre rimborso spese generali forfettario del 15% ed oltre oneri riflessi (in luogo di I.V.A. e C.P.A.), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.” pagina 2 di 8 Ragioni della decisione
1. , titolare della ditta individuale Driver For You Milano NCC, con atto Parte_1
di citazione in opposizione ex art. 32 del D.lgs. 150/2011, ritualmente notificato il 21 luglio 2023 al ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Controparte_1
ingiunzione n. 20230430614232537376101, notificatagli in data 21 giugno 2023, con la quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di euro 148.997,55, relativa a 560 verbali di accertamento della violazione dell'art. 7 del Codice della strada.
Tali verbali di accertamento risalgono al periodo 16 marzo - 5 giugno 2017, nel quale i due veicoli tg. FH357LN e tg. FG662TX hanno circolato, in alcuni casi, nella corsia riservata ai mezzi pubblici, in altri, nella zona a traffico limitato, e in altri ancora, nell'area pedonale. Detti verbali sono stati notificati dal 19 maggio al 21 luglio 2017 al locatario dei veicoli, . Parte_1
Secondo quanto sostenuto dalla parte attrice, tuttavia, tali violazioni accertate sarebbero infondate in quanto, anzitutto, la stessa società, che è intestataria della Licenza n. 4 rilasciata dal Comune di Rosate per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente, avrebbe provveduto tempestivamente a comunicare con e-mail del 14 marzo 2017, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale la targa del veicolo, mediante il Modello Unico Email_1
Semplificato, ai fini della sua registrazione per tutti gli accessi in ZTL nel CP_1
.
[...]
Inoltre, l'opponente sostiene che, oltre a essere stata rassicurata da un addetto allo sportello di un Ufficio della Polizia Locale circa la futura definizione in autotutela dei verbali di accertamento, ha presentato ricorso al Prefetto ex art. 203 C.d.S., accolto con silenzio assenso, per impugnare sia i verbali già notificati che quelli futuri eventuali
“notificandi”.
pagina 3 di 8 Pertanto, alla luce di quanto sostenuto, l'opponente ha chiesto, in via pregiudiziale, la sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 5 del D.lgs. 150/2011 dell'ordinanza impugnata e, in via principale, l'annullamento della stessa in quanto illegittima, risultando infondate, per le ragioni sopra esposte, le violazioni in oggetto.
2. Il si è costituito eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1
dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione in esame, in quanto volta a censurare l'infondatezza delle plurime violazioni del Codice della strada, divenute intangibili. Tali violazioni, invero, sono state oggetto di verbali di accertamento che, essendo stati ritualmente notificati all'attrice, non pagati nella misura ridotta entro il termine di 60 giorni, né impugnati dalla stessa con ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace nel medesimo termine, sono diventati titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale ai sensi dell'art. 203, comma 3, c.d.s.
Il convenuto opposto evidenzia poi che il ricorso al Prefetto, richiamato dall'attrice, avrebbe per oggetto 316 verbali di accertamento diversi dai 560 ricompresi nell'ordinanza ingiunzione opposta, i quali dunque non risulterebbero mai impugnati.
In via subordinata, lo stesso chiede il rigetto per infondatezza dell'opposizione, essendo sussistenti nel merito le contestate violazioni dell'art. 7 c.d.s. A sostegno di quanto asserito, il nega di aver ricevuto il 14 marzo 2017 l'e-mail con la CP_1
comunicazione della targa del veicolo interessato ai fini del rilascio dell'autorizzazione e sostiene, invece, che la richiesta per il transito nelle corsie riservate e di ZTL è stata trasmessa dall'attore all'ufficio, per la prima volta, il 7 giugno 2017, dopo le riscontrate violazioni. Al contrario, secondo il convenuto, per l'ulteriore transito nell'area pedonale,
l'attrice non ha neppure mai richiesto alcuna autorizzazione. Pertanto, sostiene il i veicoli succitati avrebbero transitato in tali corsie, nell'arco temporale del 16 CP_1
marzo - 5 giugno 2017 senza ancora alcuna autorizzazione.
pagina 4 di 8 Infine, si chiede il rigetto dell'opposizione, previo rigetto della domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza, non sussistendone i presupposti.
3. All'udienza di prima comparizione delle parti, dopo lo scambio delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgimento di attività istruttoria, ha fissato l'udienza di rimessione in decisione, assegnando i termini per la presentazione degli atti difensivi conclusivi.
***
4. Va esaminata, innanzitutto, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione sollevata dal convenuto.
Il , infatti, sostiene l'impossibilità di censurare la fondatezza delle Controparte_1
violazioni del Codice della strada laddove l'interessato non abbia impugnato i singoli verbali di accertamento, ritualmente notificati, mediante ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, essendo gli stessi divenuti titoli esecutivi.
Invero, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità e di merito di questo
Tribunale, è pacifico che, una volta divenuto definitivo l'accertamento contenuto nel verbale non opposto tempestivamente, è preclusa la verifica della sussistenza dei fatti costitutivi o impeditivi della pretesa sanzionatoria in esso acclarata. In particolare,
l'opposizione all'ordinanza di ingiunzione è volta a far valere o vizi propri della stessa,
o l'illegittimità od omissione della sua notifica oppure fatti impeditivi, modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo esecutivo. Per contestare l'infondatezza della violazione accertata con verbale ritualmente notificato è pertanto necessario proporre ricorso contro lo stesso nei termini di legge (Cass., Sez. Trib., n. 16641 del
29/07/2011; Cass., Sez. Trib., n. 17937 del 06/09/2004).
Nella diversa ipotesi in cui, invece, è omessa, tardiva o invalida la notifica del verbale di accertamento, come le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno già chiarito,
l'azione diretta all'autorità giudiziaria ordinaria per dedurre tale vizio è quella pagina 5 di 8 disciplinata dall'art. 7 del D.lgs.150/2011. Se, tuttavia, l'interessato non è stato posto in condizioni di fruire di questa azione, la stessa dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare (Cass.
Sez. Un., n. 22080 del 22/09/2017; Cass., n. 16282 del 04/08/2016).
Alla luce dei principi di diritto enunciati, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione risulta fondata per le ragioni che seguono.
4.1. Occorre premettere che nel caso di specie non opera l'ipotesi della mancata o illegittima notifica dei plurimi verbali di accertamento. L'attrice, infatti, non ha in alcun modo contestato di aver ricevuto tutte le corrispondenti notifiche dei 560 verbali di accertamento. Dunque, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la regolarità delle notifiche dei verbali in esame costituisce un fatto pacifico.
4.2. Inoltre, il ricorso presentato al Prefetto da parte dell'attrice – come sostenuto dal convenuto e, peraltro, non specificamente contestato dall'opponente, risulta, da un preciso riscontro, avere per oggetto n. 316 verbali di accertamento diversi e non corrispondenti ai complessivi 560, ricompresi nell'ordinanza ingiunzione opposta.
Pertanto, i verbali per i quali è stata emessa la suddetta ingiunzione non risultano essere stati impugnati dall'attrice e, dunque, gli stessi sono oggi titoli esecutivi ai sensi dell'art. 203, comma 3, C.d.S.
4.3. Per quanto concerne, invece, i verbali di accertamento c.d. “notificandi”, anch'essi oggetto del ricorso al Prefetto in esame, è sufficiente osservare come sia inammissibile proporre un ricorso verso provvedimenti amministrativi futuri ed eventuali. Invero, il ricorso al Prefetto di cui all'art. 203 c.d.s., avendo natura di mezzo di impugnazione, presuppone necessariamente l'esistenza, nonché la già avvenuta notifica, di un verbale di accertamento, il quale peraltro deve essere specificatamente indicato dal ricorrente (in tal senso, anche Trib. Milano, Sez. Prima civ., n. 5135 del 20/6/2023).
pagina 6 di 8 Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso in esame, richiamato dall'attrice, nella parte concernente i futuri verbali “notificandi” risulta avere un oggetto indeterminato.
Di conseguenza, non è certamente possibile ritenere che con tale ricorso la medesima parte attrice abbia impugnato anche i diversi verbali di accertamento, ricompresi nell' ordinanza di ingiunzione qui opposta e in forza dei quali il ha richiesto il CP_1
pagamento della sanzione amministrativa, per le violazioni contestate in maniera definitiva.
4.4. Per completezza, si ribadisce che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice circa la formazione in capo alla stessa di un legittimo affidamento in ordine al futuro annullamento d'ufficio da parte del dei restanti 560 verbali di Controparte_1
accertamento, oggetto dell' opposta ingiunzione – formatosi in forza delle rassicurazioni ricevute da un addetto dello sportello dell'Ufficio della Polizia Locale e dall'eliminazione di altri verbali di accertamento – il potere di autotutela non è doveroso né vincolato, ma al contrario discrezionale sia nell'an che nel merito, non essendo l'Amministrazione obbligata a iniziare un procedimento di annullamento d'ufficio, pur a fronte di un'istanza di parte.
5. Per le ragioni che precedono, questo Giudice ritiene che l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sia fondata e che, conseguentemente, l'opposizione vada rigettata perché inammissibile.
Ogni altra questione risulta assorbita.
6. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi fissati dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della causa e all'attività processuale svolta (ridotta la voce relativa all'attività istruttoria), seguono il principio della soccombenza e vanno quindi rifuse dall'opponente al convenuto opposto.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da Driver For You Milano NCC, con atto di citazione notificato in data 21 luglio 2023, nei confronti del , disattesa o Controparte_1
assorbita ogni diversa istanza o eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione all'ordinanza ingiunzione e condanna l'opponente a rifondere al convenuto opposto le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 11.268,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri riflessi.
Così deciso in Milano il 3 giugno 2025
Il giudice
Anna Bellesi
pagina 8 di 8