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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2591 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 17 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle forme della trattazione scritta nella causa iscritta al n.3326 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: indennità, rendita vitalizia Inail o altra equivalente – vertente
tra
Parte_1
rappr. e dif. dagli Avv.ti Corrado de Cesare e Gianluca de Cesare;
ricorrente
e
Controparte_1
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore
rappr. e dif. dall'Avv. Cristina Servodio;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida". Con ricorso depositato il 11.03.2024 parte ricorrente – vittima di infortunio nel corso dell'attività lavorativa in qualità di coltivatore diretto – già titolare di una preesistenza lavorativa di danno biologico del 10% per altre malattie professionali, come da estratto INAIL in atti, ha chiesto che, accertata l'inabilità permanente pari al 12% o ad altra misura come accertata in giudizio, l'INAIL fosse condannata alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo in capitale.
Rappresentava che l'INAIL gli aveva negato l'indennizzo.
L'Inail si è costituito deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa
è decisa nelle forme della trattazione scritta.
*****
La domanda è fondata nei termini che seguono ed è meritevole di accoglimento.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. Persona_1 ha consentito di stabilire quanto segue:
“VALUTAZIONE MEDICO LEGALE
Dalla documentazione agli atti e dalla visita medica del giorno
30.11.2024 risulta che il signor è affetto da postumi di Parte_1 frattura della frattura della falange prossimale del IV dito della mano sinistra per evento traumatico del 14.10.2023. L'esame obbiettivo mette in evidenza un deficit funzionale a carico del suddetto dito, oltre ad una benché minima tumefazione dello stesso per cui si ritiene giustificato il riconoscimento di Danno Biologico pari al
2%, sulla base delle tabelle del DM 38/2000”.
Successivamente, chiamato a rendere chiarimenti sul grado di invalidità complessiva, rispondeva nei seguenti termini “Dall'esame del fascicolo e da documento acquisito successivamente: “riepilogo evento ed anagrafica infortunato”, si evidenzia una condizione di preesistente menomazione del 10% come in seguito specificato:
- apertura 25.03.2014. Riconoscimento di sfumata sintomatologia algica senza segni radicolari 004%
- opposizione 23.10.2014. Riconoscimento complessivo 006%
- citazione 19.06.2015 esitato in data 11.01.2017 in complessivo 10%
Tanto premesso, si definisce il riconoscimento di un danno complessivo pari al 12%, derivante dal pregresso 10% oltre all'attuale
2%”.
Quanto affermato dal CTU è, quindi, fondato sul diretto esame obiettivo e sull'analisi della documentazione medica, nonché sorretto da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico- giuridici: si tratta di valutazioni che possono essere senz'altro condivise.
Si ritiene, pertanto, di riconoscere un danno biologico complessivo del 12% (dodici per cento).
All'accoglimento del ricorso consegue a carico dell'INAIL il pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, nonché delle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da - proc. n. 3326/2024 RG, ogni Parte_1 contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a una Parte_1 menomazione della integrità psico-fisica nella misura complessiva del 12%;
- di conseguenza condanna l'INAIL alla liquidazione del danno biologico, in considerazione della preesistenza lavorativa, nella misura complessiva del 12% con ratei maturati nell'ambito prescrizionale, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge;
- condanna l'INAIL al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida nella misura di € 500,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u..
Bari, 17 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 17 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle forme della trattazione scritta nella causa iscritta al n.3326 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: indennità, rendita vitalizia Inail o altra equivalente – vertente
tra
Parte_1
rappr. e dif. dagli Avv.ti Corrado de Cesare e Gianluca de Cesare;
ricorrente
e
Controparte_1
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore
rappr. e dif. dall'Avv. Cristina Servodio;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida". Con ricorso depositato il 11.03.2024 parte ricorrente – vittima di infortunio nel corso dell'attività lavorativa in qualità di coltivatore diretto – già titolare di una preesistenza lavorativa di danno biologico del 10% per altre malattie professionali, come da estratto INAIL in atti, ha chiesto che, accertata l'inabilità permanente pari al 12% o ad altra misura come accertata in giudizio, l'INAIL fosse condannata alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo in capitale.
Rappresentava che l'INAIL gli aveva negato l'indennizzo.
L'Inail si è costituito deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa
è decisa nelle forme della trattazione scritta.
*****
La domanda è fondata nei termini che seguono ed è meritevole di accoglimento.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. Persona_1 ha consentito di stabilire quanto segue:
“VALUTAZIONE MEDICO LEGALE
Dalla documentazione agli atti e dalla visita medica del giorno
30.11.2024 risulta che il signor è affetto da postumi di Parte_1 frattura della frattura della falange prossimale del IV dito della mano sinistra per evento traumatico del 14.10.2023. L'esame obbiettivo mette in evidenza un deficit funzionale a carico del suddetto dito, oltre ad una benché minima tumefazione dello stesso per cui si ritiene giustificato il riconoscimento di Danno Biologico pari al
2%, sulla base delle tabelle del DM 38/2000”.
Successivamente, chiamato a rendere chiarimenti sul grado di invalidità complessiva, rispondeva nei seguenti termini “Dall'esame del fascicolo e da documento acquisito successivamente: “riepilogo evento ed anagrafica infortunato”, si evidenzia una condizione di preesistente menomazione del 10% come in seguito specificato:
- apertura 25.03.2014. Riconoscimento di sfumata sintomatologia algica senza segni radicolari 004%
- opposizione 23.10.2014. Riconoscimento complessivo 006%
- citazione 19.06.2015 esitato in data 11.01.2017 in complessivo 10%
Tanto premesso, si definisce il riconoscimento di un danno complessivo pari al 12%, derivante dal pregresso 10% oltre all'attuale
2%”.
Quanto affermato dal CTU è, quindi, fondato sul diretto esame obiettivo e sull'analisi della documentazione medica, nonché sorretto da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico- giuridici: si tratta di valutazioni che possono essere senz'altro condivise.
Si ritiene, pertanto, di riconoscere un danno biologico complessivo del 12% (dodici per cento).
All'accoglimento del ricorso consegue a carico dell'INAIL il pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, nonché delle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da - proc. n. 3326/2024 RG, ogni Parte_1 contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a una Parte_1 menomazione della integrità psico-fisica nella misura complessiva del 12%;
- di conseguenza condanna l'INAIL alla liquidazione del danno biologico, in considerazione della preesistenza lavorativa, nella misura complessiva del 12% con ratei maturati nell'ambito prescrizionale, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge;
- condanna l'INAIL al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida nella misura di € 500,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u..
Bari, 17 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile