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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/10/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 4239 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, C.F. 1 residente in [...]1 nata il [...] a [...], C.F.
Traversa VI Giorgio De Chirico n. 24 - 87036 - Rende (CS), rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Luigi Salvatore Falco, C.F. C.F. 2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Piazza Peppino Impastato n. 3, Cosenza
Ricorrente
Nei confronti di con sede in Roma - 00142, alla Via Controparte_1
Giuseppe RE n. 14, (cod. fisc./P. I.V.A. n. P.IVA 1 in persona del legale rappresentante pro و
in qualità di Responsabile Contenzioso SARDEGNA, a ciò tempore, Controparte_2 autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Persona 1 - Roma repertorio nr
-
181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Attinà (cod. fisc.
) presso il cui studio in Catania, alla Viale XX Settembre n. 45 è elettivamente C.F. 3
domiciliata giusta procura in atti
Resistente nonchè
c.f. P.IVA_2 Controparte_3 "
in persona del Direttore, dott.ssa nei cui uffici in Cagliari, Via E. Pirastu 2, è Controparte 4
C legalmente domiciliato con la seguente pec: rappresentataEmail 1
dai funzionari come da deleghe di rappresentanza allegate
Resistente
nonchè
Controparte_6 in persona del legale rappresentante Sig. Controparte_7 con sede in Roma, rappresentata e difesa giusta mandato Largo Italo Gemini n. 1, cod. fisc. e partita iva n. P.IVA_3
,
in calce alla memoria, dall'Avv. Giorgio A. Rinaldi (C.F. C.F. 4 ; pec:
) ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Roma alla via Email 2
AO IO n. 65
Terzo pignorato chiamato iussu iudicis
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione all'esecuzione intrapresa nei suoi confronti dall'agente incaricato della riscossione con atto di pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi dell'art. 72-bis D.P.R. 29/9/1973, n. 602; premettendo di limitare l'opposizione ai crediti per sanzioni Con amministrative dell' iscritti a ruolo e portati dalle due cartelle di pagamento nr.
02520130033739190000 e 02520160016497545000, negava di averne ricevuto la notifica, con conseguente nullità dell'atto successivo siccome non preceduto dalla notifica dell'atto presupposto;
nel merito, eccepiva la prescrizione siccome decorso un periodo superiore al quinquennio ex art. 28 della legge n. 689/1981 e, in subordine, anche nel caso dell'effettiva notifica delle cartelle di pagamento, essendo decorso un periodo superiore ai cinque anni dalla data di notifica delle stesse (28/04/2014
30/09/2016) sino alla notifica dell'atto di pignoramento (19/07/2024).
Si costituivano l' CP 9 della riscossione nonché Controparte_3
eccependo l'inammissibilità ovvero l'infondatezza del ricorso;
all'udienza di
[...]
discussione il giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato (società Controparte_6 che deduceva che a seguito del provvedimento del Tribunale di Cosenza
RGEM 964/2024 del 24/09/2024, da cui risultava esonerato "il terzo da ogni obbligo, e con svincolo di ogni somma eventualmente accantonata" in ragione della "perdita di efficacia ex lege del pignoramento opposto" provvedeva a corrispondere alla ricorrente le somme dovutele.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
Valga rilevare, preliminarmente, in relazione all'eccezione di incompetenza per materia del giudice del Contr lavoro in favore del giudice civile (sollevata dalla difesa di ) che, a rigore, la distinzione fra giudice civile e giudice del lavoro non involge una questione di competenza per materia, bensì di semplice applicabilità delle regole proprie del processo del lavoro anziché di quelle del processo ordinario e viceversa, venendo in rilievo, nei rapporti reciproci, una mera distribuzione tabellare delle controversie tra il Giudice civile e quello del Lavoro attinente alla ripartizione interna del Tribunale
(Cass., sez. lav., n. 3217/2001, secondo cui “non è ravvisabile un conflitto tra i due giudici, l'uno ordinario e l'altro del lavoro, non venendo in discussione una questione di competenza, ma una semplice diversità di rito ed una mera ripartizione interna, sicché la irregolarità non costituisce motivo di nullità e come tale non è suscettibile di impugnazione (in questo senso Cass. 19 novembre 1993, n.
11418)"; conforme Cass. civ. sez. III n. 5368/2003, secondo cui "In materia di procedimento civile, è estranea al concetto di competenza la ripartizione all'interno dello stesso ufficio delle funzioni tra sezione lavoro e sezioni ordinarie, non essendo la prima una sezione specializzata con specifica competenza rispetto alle altre ordinarie") nel caso di specie, l'assegnazione alla sezione lavoro discende da espressa previsione tabellare vigente.
Tanto ritenuto in via preliminare, nel merito, avuto riguardo all'oggetto di causa, si premette, richiamando l'insegnamento della S.C. di legittimità (n. 2857/2015 e succ. conf.) che l'art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 è stato aggiunto nel testo di tale decreto presidenziale dal d.l. 30 settembre 2005 n. 203, art. 3, comma 40, lett. b), convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre
2005 n. 248, a sua volta modificato dall'art.2, comma 6, del d.l. 3 ottobre 2006, 8 n. 262, convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286; in forza del primo comma «salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'art. 72 ter del presente decreto, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'art. 543 c.p.c., comma 2, n. 4, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede>>; il secondo comma prevede che, in caso di inottemperanza all'ordine di pagamento entro le scadenze ivi indicate (sessanta giorni -così aumentato l'originario termine di quindici giorni, con l'art. 52, comma primo, lett. e, del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013
n. 98- dalla data di notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
ovvero alle rispettive scadenze, per le restanti somme), si procederà, «previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile>>.
In sostanza, il legislatore del 2005-2006 ha esteso la procedura semplificata già prevista dall'art. 72 dello stesso d.P.R. (nel testo originario) per i fitti e le pigioni, all'espropriazione di tutti i crediti del debitore verso terzi, compresi quelli per stipendio e per altri emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro (con esclusione dei crediti per pensioni e nei limiti di pignorabilità previsti dai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 545 cod. proc. civ., nonché dal successivo art. 72 ter, inserito dall'art. 3, comma
5, lett, b, del d.l. 2 marzo, 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012 n. 44).
La norma prevede un ordine di pagamento rivolto al terzo dall'agente della riscossione. Si tratta di un provvedimento amministrativo che, però, dà l'avvio ad un'espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso i terzi che si svolge secondo un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come procedimento speciale interamente stragiudiziale (fatto salvo quanto si dirà sugli incidenti cognitivi volti a realizzare il diritto di difesa dell'esecutato). L'atto iniziale di questo procedimento ha natura complessa, compendiando in sé un ordine di pagamento, che è anche un atto di pignoramento.
Quest'ultimo riveste perciò una forma particolare, in deroga a quanto previsto dall'art. 543 cod. proc. civ. Tuttavia, trattandosi di atto di pignoramento, così definito dalla norma e funzionalmente preordinato all'espropriazione, esso produce, come si dirà, gli effetti conservativi ordinari del pignoramento nei confronti del debitore esecutato ed impone al terzo pignorato, come pure si dirà, gli obblighi che la legge impone al custode. Peraltro, l'esito fisiologico del procedimento di espropriazione, con la soddisfazione delle pretese tributarie (o delle altre per le quali il procedimento speciale è consentito), è subordinato alla collaborazione del terzo pignorato, tanto è vero che, se questi non ottemperi (per qualsivoglia ragione, fondata o meno) all'ordine di pagamento, il concessionario, oggi agente della riscossione, non può che ricorrere al pignoramento nella forma ordinaria dell'art. 543 cod. proc. civ. ed il procedimento si svolge secondo le norme del codice di procedura civile. La Corte Costituzionale, sia pure incidenter tantum e nel contesto di una pronuncia di inammissibilità
(con ordinanza 28 novembre 2008, n. 393, in G.U. n. 50 del 3 dicembre 2008), ha avallato l'interpretazione dell'istituto come forma speciale di pignoramento, rilevando che la facoltà di scelta del concessionario tra «due modalità di esecuzione forzata presso terzi>> non crea ne' una lesione del diritto di difesa del debitore esecutato, ne' una rilevante disparità di trattamento tra i debitori esecutati, sia perché questi sono portatori di un interesse di mero fatto rispetto all'utilizzo dell'una o dell'altra modalità e possono in ogni caso proporre le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi di cui al
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, sia perché non sussiste «un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali>>.
Pertanto, l'istituto introdotto dall'art. 72 bis del d.p.r. n. 602/1973 si configura come specie dell'espropriazione presso terzi, osservandosi che «si tratta di un'autentica espropriazione presso terzi, sia pure in forme del tutto speciali ed in tutto riconducibili a quelle del procedimento esecutivo esattoriale: quest'ultimo (Cass. 19 luglio 2005, n. 15201) ha via via perso l'originaria connotazione di procedimento misto, cioè articolato su di una prima fase più marcatamente amministrativa e quasi in sede di autotutela, per acquistare quella di una esecuzione forzata caratterizzata dall'estensione dei poteri di iniziativa del creditore procedente, a sua volta giustificata dalla particolare natura del credito;
e tale estensione giustifica un'organizzazione del controllo giurisdizionale sull'esecuzione esattoriale del tutto peculiare, attesa la preminenza dell'esigenza di assicurare la continuità e regolarità della riscossione delle entrate tributarie, che ha potuto giustificare sul piano costituzionale la configurazione di limiti alla soggezione degli atti dell'esattore al sindacato del giudice ordinario, limiti peraltro bilanciati, tra l'altro, dalla previsione di diversi meccanismi di controllo>>. Si è pertanto ricostruito il modello procedimentale «come una fase preliminare o prodromica di un ordinario procedimento di espropriazione presso terzi, caratterizzata da quell'espansione del poteri dell'esattore tipica delle esecuzioni affidate a quest'ultimo e da una deroga, consistente nella sostituzione della citazione a comparire (o a rendere dichiarazione) con l'ordine stesso;
e caratterizzata da ciò, che, ove per qualunque motivo non abbia effetto l'ordine di pagamento diretto perché quest'ultimo non segue, la relativa fase parentetica si chiude e riprende il suo svolgimento l'ordinario procedimento espropriativo, tanto da proseguire, con lo snodo della rinnovazione della citazione ai sensi dell'art. 543 c.p.c., stavolta in piena aderenza agli schemi del codice di rito, nelle forme di quest'ultimo ...>> (così Cass. n.
20294/11, in motivazione). L'ordine di pagamento diretto, essendo atto iniziale di una procedura espropriativa vera e propria, sia pure nel contesto di specialità assicurato all'agente della riscossione, assoggetta immediatamente il credito al vincolo preordinato all'espropriazione, con tutto quel che ne consegue. Pertanto l'ordine di pagamento non è tanto un atto preordinato all'espropriazione, ma, essendo (anche) un pignoramento in forma speciale, è esso stesso atto iniziale di una procedura esecutiva esattoriale (così anche Cass. n.
20294/11 cit.), in forza del quale il terzo assume gli obblighi che la legge impone al custode ai sensi dell'art. 546 cod. proc. civ., con riferimento alle somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di notifica dell'atto di pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis (...).
La Suprema Corte ha altresì chiarito se pure la norma non prevede espressamente che tra i destinatari della notifica dell'ordine di pagamento vi sia il debitore e che della questione non si sia occupata espressamente la Consulta nell'ordinanza n. 393/08 su citata (in un caso in cui, peraltro, come è prassi operativa degli agenti della riscossione, il debitore aveva ricevuto comunicazione dell'ordine impartito al terzo suo debitore), tuttavia essa, incidenter tantum, ha riconosciuto la norma conforme a
Costituzione, sia perché i debitori sono portatori di un interesse di mero fatto rispetto all'utilizzo dell'una o dell'altra modalità di espropriazione sia perché possono in ogni caso proporre le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57. Tenuto conto di tale seconda ragione, per la quale la Corte Costituzionale ha ritenuto la legittimità costituzionale della norma, con riferimento al profilo della disparità di trattamento tra i debitori esecutati ed al profilo della lesione del diritto di difesa del debitore esecutato, non può non convenirsi con quella parte della dottrina che ha ritenuto che necessario destinatario della notificazione dell'ordine di pagamento debba essere anche il debitore esecutato. Si tratta di un'interpretazione che, oltre a preservare la norma da possibili dubbi di incostituzionalità, è coerente con l'attribuzione all'ordine di pagamento diretto della funzione di atto iniziale di un procedimento espropriativo, che deroga al disposto dell'art. 543 cod. proc. civ. soltanto quanto al contenuto, nei limiti richiamati dall'art. 72 bis, non anche quanto alla necessità della notificazione dell'atto al terzo ed al debitore. D'altronde, il vincolo che ne deriva, in quanto atto che la stessa legge definisce come ... di pignoramento dei crediti del debitore verso i terzi, comporta che esso produca gli effetti conservativi degli artt. 2914 e 2917 cod. civ., nei confronti del debitore e nei rapporti tra il debitore esecutato ed il suo debitore, sicché non si può prescindere dalla notificazione ad entrambi
(cfr. Cass. n. 2857/2015).
Orbene, se l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, è un provvedimento amministrativo che, però, dà l'avvio ad un'espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso i terzi che si svolge secondo un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come procedimento speciale interamente stragiudiziale, nel caso di specie Contr dagli atti di causa fascicolo depositato innanzi al GE- si evince che ha notificato tanto al debitore esecutato quanto al terzo (società Controparte_6 quale debitor debitoris) l'ordine di odierna ricorrente- ha adito ilpagamento diretto ai sensi dell'art. 72 bis mentre il debitore esecutato
G.E. al fine di chiedere la sospensione dell'esecuzione con ciò mostrando che, in disparte dalla ritualità
o meno della notifica pure contestata, lo scopo è stato raggiunto per come dimostrato dalla proposizione di ricorso avverso il pignoramento esattoriale innanzi al GE.
Ciò posto, si premette che dall'allegata documentazione si evince che l'iscrizione a ruolo dei crediti è stata preceduta dalla notifica delle ordinanze ingiunzione prot. n. 47376 del 16.10.2012, notificata il
30.10.2012 e prot. n. 26373 del 18.05.2015, notificata in data 11.6.2015, con le quali la [...]
Controparte_11 ha ingiunto alla ricorrente il pagamento delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui ai prodromici verbali di accertamento.
La rituale notifica delle ordinanze ingiunzione, non opposte nel termine perentorio di 30 giorni ex art. 6 del d.lgs. 150/2011, implica l'inammissibilità dell'eccepita prescrizione con riferimento all'epoca precedente l'iscrizione a ruolo.
Invero, in base al consolidato e granitico orientamento della Suprema Corte di legittimità (sin dalle
Sezione Unite n. 190/92) in relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni: 1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 legge n. 689 del 1981, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza- ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio;
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., che deve essere attivata (nel termine di cinque giorni - attualmente venti dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. nn.
15149/2005; 16997/06; 2819/06; 9180/2006; 5871/2007; 21793/2010; 14387/2012; 14496/2013;
22080/17; 26843/2018).
Inoltre, avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l'opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre
1981, n. 689, soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in quanto sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione; in tal caso, però, l'opposizione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di trenta giorni previsto dalla norma citata (cfr. Cass. n. 21793/2010).
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha ricevuto la regolare notifica delle due ordinanze ingiunzione, non proponendo avverso le stesse tempestiva opposizione e a tale rilievo consegue che parte ricorrente non ha diritto alcuno a "recuperare" l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori (opposizione ex art. 22 legge n. 689/81; art. 6 d.lgs. n. 150/2011).
Ciò premesso, si rileva ulteriormente che alla notifica delle due ordinanze ingiunzione è seguita l'iscrizione a ruolo dei crediti;
segnatamente, l'iscrizione al ruolo n. 4362/2013 che ha generato la cartella di pagamento n. 02520130033739190000 e l'iscrizione al ruolo n. 1941/2016 che ha generato la cartella di pagamento n. 02520160016497545000.
Nel proporre opposizione avverso il pignoramento esattoriale, parte ricorrente nega preventivamente la Contr ricezione delle due predette cartelle ma la documentazione prodotta da smentisce l'assunto, siccome è comprovata la notifica della cartella n. 02520130033739190 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il
28/04/2014 e della cartella N. 02520160016497545 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il 30/09/2016. Contr A seguito della costituzione di parte ricorrente ha contestato la validità della notifica di tale seconda cartella siccome avrebbe dovuto essere seguita la procedura notificatoria per l'irreperibilità relativa e non anche c.d. assoluta ma l'assunto non è condivisibile siccome l'ufficiale postale ha accertato il trasferimento della ricorrente e quanto attestato avrebbe dovuto essere contrastato a mezzo di proposizione di querela di falso.
Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, l'assenza solo momentanea del destinatario della notificazione nel luogo in cui risiede non preclude la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., l'irreperibilità non temporanea rientra nella previsione dell'art. 143 c.p.c., per la cui applicabilità è necessaria la irreperibilità oggettiva (Cass. 23 giugno 2009, n. 14618).
Tanto rilevato, dalla documentazione in atti si evince ulteriormente il compimento di plurimi atti interruttivi successivi la cui notificazione è contestata da parte ricorrente in modo generico e
-
massivo- e, segnatamente, l'intimazione di pagamento n. 02520169008896510000 in data 11.01.2017,
l'intimazione di pagamento n. 02520189002928906000 in data 14.06.2018, l'intimazione di pagamento n. 02520199008661224000 in data 28.10.2019 ricevuta a mani della ricorrente e mai impugnata,
02520229004849680000 notificata il 31.01.2024 l'intimazionel'intimazione n.
- n.
02520239006316538000 in data 16.05.2024 con la conseguenza che il termine quinquennale ex art. 28 della legge 689/81 è stato utilmente interrotto, considerata anche la sospensione dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27.
A tali rilievi consegue che il credito per cui è causa (avente ad oggetto sanzioni amministrative irrogate dalla DTL di Cagliari) non è prescritto in ragione del compimento dei plurimi atti interruttivi
Contr comprovati da
Il ricorso si rivela, pertanto, infondato e deve essere respinto.Le spese di lite sono poste a carico della ricorrente ed in favore del concessionario della riscossione e dell'ente impositore mentre se ne dispone la compensazione nei rapporti con il terzo pignorato, chiamato in giudizio su ordine del giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
Controparte_1 e dell' CP 3condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di convenuto, delle spese di lite che liquida in favore di ciascuno in euro 2.697,00 oltre accessori come per legge mentre ne dispone la compensazione nei rapporti tra parte ricorrente e terzo pignorato.
Cosenza, 10 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 4239 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, C.F. 1 residente in [...]1 nata il [...] a [...], C.F.
Traversa VI Giorgio De Chirico n. 24 - 87036 - Rende (CS), rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Luigi Salvatore Falco, C.F. C.F. 2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Piazza Peppino Impastato n. 3, Cosenza
Ricorrente
Nei confronti di con sede in Roma - 00142, alla Via Controparte_1
Giuseppe RE n. 14, (cod. fisc./P. I.V.A. n. P.IVA 1 in persona del legale rappresentante pro و
in qualità di Responsabile Contenzioso SARDEGNA, a ciò tempore, Controparte_2 autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Persona 1 - Roma repertorio nr
-
181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Attinà (cod. fisc.
) presso il cui studio in Catania, alla Viale XX Settembre n. 45 è elettivamente C.F. 3
domiciliata giusta procura in atti
Resistente nonchè
c.f. P.IVA_2 Controparte_3 "
in persona del Direttore, dott.ssa nei cui uffici in Cagliari, Via E. Pirastu 2, è Controparte 4
C legalmente domiciliato con la seguente pec: rappresentataEmail 1
dai funzionari come da deleghe di rappresentanza allegate
Resistente
nonchè
Controparte_6 in persona del legale rappresentante Sig. Controparte_7 con sede in Roma, rappresentata e difesa giusta mandato Largo Italo Gemini n. 1, cod. fisc. e partita iva n. P.IVA_3
,
in calce alla memoria, dall'Avv. Giorgio A. Rinaldi (C.F. C.F. 4 ; pec:
) ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Roma alla via Email 2
AO IO n. 65
Terzo pignorato chiamato iussu iudicis
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione all'esecuzione intrapresa nei suoi confronti dall'agente incaricato della riscossione con atto di pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi dell'art. 72-bis D.P.R. 29/9/1973, n. 602; premettendo di limitare l'opposizione ai crediti per sanzioni Con amministrative dell' iscritti a ruolo e portati dalle due cartelle di pagamento nr.
02520130033739190000 e 02520160016497545000, negava di averne ricevuto la notifica, con conseguente nullità dell'atto successivo siccome non preceduto dalla notifica dell'atto presupposto;
nel merito, eccepiva la prescrizione siccome decorso un periodo superiore al quinquennio ex art. 28 della legge n. 689/1981 e, in subordine, anche nel caso dell'effettiva notifica delle cartelle di pagamento, essendo decorso un periodo superiore ai cinque anni dalla data di notifica delle stesse (28/04/2014
30/09/2016) sino alla notifica dell'atto di pignoramento (19/07/2024).
Si costituivano l' CP 9 della riscossione nonché Controparte_3
eccependo l'inammissibilità ovvero l'infondatezza del ricorso;
all'udienza di
[...]
discussione il giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato (società Controparte_6 che deduceva che a seguito del provvedimento del Tribunale di Cosenza
RGEM 964/2024 del 24/09/2024, da cui risultava esonerato "il terzo da ogni obbligo, e con svincolo di ogni somma eventualmente accantonata" in ragione della "perdita di efficacia ex lege del pignoramento opposto" provvedeva a corrispondere alla ricorrente le somme dovutele.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
Valga rilevare, preliminarmente, in relazione all'eccezione di incompetenza per materia del giudice del Contr lavoro in favore del giudice civile (sollevata dalla difesa di ) che, a rigore, la distinzione fra giudice civile e giudice del lavoro non involge una questione di competenza per materia, bensì di semplice applicabilità delle regole proprie del processo del lavoro anziché di quelle del processo ordinario e viceversa, venendo in rilievo, nei rapporti reciproci, una mera distribuzione tabellare delle controversie tra il Giudice civile e quello del Lavoro attinente alla ripartizione interna del Tribunale
(Cass., sez. lav., n. 3217/2001, secondo cui “non è ravvisabile un conflitto tra i due giudici, l'uno ordinario e l'altro del lavoro, non venendo in discussione una questione di competenza, ma una semplice diversità di rito ed una mera ripartizione interna, sicché la irregolarità non costituisce motivo di nullità e come tale non è suscettibile di impugnazione (in questo senso Cass. 19 novembre 1993, n.
11418)"; conforme Cass. civ. sez. III n. 5368/2003, secondo cui "In materia di procedimento civile, è estranea al concetto di competenza la ripartizione all'interno dello stesso ufficio delle funzioni tra sezione lavoro e sezioni ordinarie, non essendo la prima una sezione specializzata con specifica competenza rispetto alle altre ordinarie") nel caso di specie, l'assegnazione alla sezione lavoro discende da espressa previsione tabellare vigente.
Tanto ritenuto in via preliminare, nel merito, avuto riguardo all'oggetto di causa, si premette, richiamando l'insegnamento della S.C. di legittimità (n. 2857/2015 e succ. conf.) che l'art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 è stato aggiunto nel testo di tale decreto presidenziale dal d.l. 30 settembre 2005 n. 203, art. 3, comma 40, lett. b), convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre
2005 n. 248, a sua volta modificato dall'art.2, comma 6, del d.l. 3 ottobre 2006, 8 n. 262, convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286; in forza del primo comma «salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'art. 72 ter del presente decreto, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'art. 543 c.p.c., comma 2, n. 4, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede>>; il secondo comma prevede che, in caso di inottemperanza all'ordine di pagamento entro le scadenze ivi indicate (sessanta giorni -così aumentato l'originario termine di quindici giorni, con l'art. 52, comma primo, lett. e, del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013
n. 98- dalla data di notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
ovvero alle rispettive scadenze, per le restanti somme), si procederà, «previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile>>.
In sostanza, il legislatore del 2005-2006 ha esteso la procedura semplificata già prevista dall'art. 72 dello stesso d.P.R. (nel testo originario) per i fitti e le pigioni, all'espropriazione di tutti i crediti del debitore verso terzi, compresi quelli per stipendio e per altri emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro (con esclusione dei crediti per pensioni e nei limiti di pignorabilità previsti dai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 545 cod. proc. civ., nonché dal successivo art. 72 ter, inserito dall'art. 3, comma
5, lett, b, del d.l. 2 marzo, 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012 n. 44).
La norma prevede un ordine di pagamento rivolto al terzo dall'agente della riscossione. Si tratta di un provvedimento amministrativo che, però, dà l'avvio ad un'espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso i terzi che si svolge secondo un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come procedimento speciale interamente stragiudiziale (fatto salvo quanto si dirà sugli incidenti cognitivi volti a realizzare il diritto di difesa dell'esecutato). L'atto iniziale di questo procedimento ha natura complessa, compendiando in sé un ordine di pagamento, che è anche un atto di pignoramento.
Quest'ultimo riveste perciò una forma particolare, in deroga a quanto previsto dall'art. 543 cod. proc. civ. Tuttavia, trattandosi di atto di pignoramento, così definito dalla norma e funzionalmente preordinato all'espropriazione, esso produce, come si dirà, gli effetti conservativi ordinari del pignoramento nei confronti del debitore esecutato ed impone al terzo pignorato, come pure si dirà, gli obblighi che la legge impone al custode. Peraltro, l'esito fisiologico del procedimento di espropriazione, con la soddisfazione delle pretese tributarie (o delle altre per le quali il procedimento speciale è consentito), è subordinato alla collaborazione del terzo pignorato, tanto è vero che, se questi non ottemperi (per qualsivoglia ragione, fondata o meno) all'ordine di pagamento, il concessionario, oggi agente della riscossione, non può che ricorrere al pignoramento nella forma ordinaria dell'art. 543 cod. proc. civ. ed il procedimento si svolge secondo le norme del codice di procedura civile. La Corte Costituzionale, sia pure incidenter tantum e nel contesto di una pronuncia di inammissibilità
(con ordinanza 28 novembre 2008, n. 393, in G.U. n. 50 del 3 dicembre 2008), ha avallato l'interpretazione dell'istituto come forma speciale di pignoramento, rilevando che la facoltà di scelta del concessionario tra «due modalità di esecuzione forzata presso terzi>> non crea ne' una lesione del diritto di difesa del debitore esecutato, ne' una rilevante disparità di trattamento tra i debitori esecutati, sia perché questi sono portatori di un interesse di mero fatto rispetto all'utilizzo dell'una o dell'altra modalità e possono in ogni caso proporre le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi di cui al
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, sia perché non sussiste «un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali>>.
Pertanto, l'istituto introdotto dall'art. 72 bis del d.p.r. n. 602/1973 si configura come specie dell'espropriazione presso terzi, osservandosi che «si tratta di un'autentica espropriazione presso terzi, sia pure in forme del tutto speciali ed in tutto riconducibili a quelle del procedimento esecutivo esattoriale: quest'ultimo (Cass. 19 luglio 2005, n. 15201) ha via via perso l'originaria connotazione di procedimento misto, cioè articolato su di una prima fase più marcatamente amministrativa e quasi in sede di autotutela, per acquistare quella di una esecuzione forzata caratterizzata dall'estensione dei poteri di iniziativa del creditore procedente, a sua volta giustificata dalla particolare natura del credito;
e tale estensione giustifica un'organizzazione del controllo giurisdizionale sull'esecuzione esattoriale del tutto peculiare, attesa la preminenza dell'esigenza di assicurare la continuità e regolarità della riscossione delle entrate tributarie, che ha potuto giustificare sul piano costituzionale la configurazione di limiti alla soggezione degli atti dell'esattore al sindacato del giudice ordinario, limiti peraltro bilanciati, tra l'altro, dalla previsione di diversi meccanismi di controllo>>. Si è pertanto ricostruito il modello procedimentale «come una fase preliminare o prodromica di un ordinario procedimento di espropriazione presso terzi, caratterizzata da quell'espansione del poteri dell'esattore tipica delle esecuzioni affidate a quest'ultimo e da una deroga, consistente nella sostituzione della citazione a comparire (o a rendere dichiarazione) con l'ordine stesso;
e caratterizzata da ciò, che, ove per qualunque motivo non abbia effetto l'ordine di pagamento diretto perché quest'ultimo non segue, la relativa fase parentetica si chiude e riprende il suo svolgimento l'ordinario procedimento espropriativo, tanto da proseguire, con lo snodo della rinnovazione della citazione ai sensi dell'art. 543 c.p.c., stavolta in piena aderenza agli schemi del codice di rito, nelle forme di quest'ultimo ...>> (così Cass. n.
20294/11, in motivazione). L'ordine di pagamento diretto, essendo atto iniziale di una procedura espropriativa vera e propria, sia pure nel contesto di specialità assicurato all'agente della riscossione, assoggetta immediatamente il credito al vincolo preordinato all'espropriazione, con tutto quel che ne consegue. Pertanto l'ordine di pagamento non è tanto un atto preordinato all'espropriazione, ma, essendo (anche) un pignoramento in forma speciale, è esso stesso atto iniziale di una procedura esecutiva esattoriale (così anche Cass. n.
20294/11 cit.), in forza del quale il terzo assume gli obblighi che la legge impone al custode ai sensi dell'art. 546 cod. proc. civ., con riferimento alle somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di notifica dell'atto di pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis (...).
La Suprema Corte ha altresì chiarito se pure la norma non prevede espressamente che tra i destinatari della notifica dell'ordine di pagamento vi sia il debitore e che della questione non si sia occupata espressamente la Consulta nell'ordinanza n. 393/08 su citata (in un caso in cui, peraltro, come è prassi operativa degli agenti della riscossione, il debitore aveva ricevuto comunicazione dell'ordine impartito al terzo suo debitore), tuttavia essa, incidenter tantum, ha riconosciuto la norma conforme a
Costituzione, sia perché i debitori sono portatori di un interesse di mero fatto rispetto all'utilizzo dell'una o dell'altra modalità di espropriazione sia perché possono in ogni caso proporre le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57. Tenuto conto di tale seconda ragione, per la quale la Corte Costituzionale ha ritenuto la legittimità costituzionale della norma, con riferimento al profilo della disparità di trattamento tra i debitori esecutati ed al profilo della lesione del diritto di difesa del debitore esecutato, non può non convenirsi con quella parte della dottrina che ha ritenuto che necessario destinatario della notificazione dell'ordine di pagamento debba essere anche il debitore esecutato. Si tratta di un'interpretazione che, oltre a preservare la norma da possibili dubbi di incostituzionalità, è coerente con l'attribuzione all'ordine di pagamento diretto della funzione di atto iniziale di un procedimento espropriativo, che deroga al disposto dell'art. 543 cod. proc. civ. soltanto quanto al contenuto, nei limiti richiamati dall'art. 72 bis, non anche quanto alla necessità della notificazione dell'atto al terzo ed al debitore. D'altronde, il vincolo che ne deriva, in quanto atto che la stessa legge definisce come ... di pignoramento dei crediti del debitore verso i terzi, comporta che esso produca gli effetti conservativi degli artt. 2914 e 2917 cod. civ., nei confronti del debitore e nei rapporti tra il debitore esecutato ed il suo debitore, sicché non si può prescindere dalla notificazione ad entrambi
(cfr. Cass. n. 2857/2015).
Orbene, se l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, è un provvedimento amministrativo che, però, dà l'avvio ad un'espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso i terzi che si svolge secondo un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come procedimento speciale interamente stragiudiziale, nel caso di specie Contr dagli atti di causa fascicolo depositato innanzi al GE- si evince che ha notificato tanto al debitore esecutato quanto al terzo (società Controparte_6 quale debitor debitoris) l'ordine di odierna ricorrente- ha adito ilpagamento diretto ai sensi dell'art. 72 bis mentre il debitore esecutato
G.E. al fine di chiedere la sospensione dell'esecuzione con ciò mostrando che, in disparte dalla ritualità
o meno della notifica pure contestata, lo scopo è stato raggiunto per come dimostrato dalla proposizione di ricorso avverso il pignoramento esattoriale innanzi al GE.
Ciò posto, si premette che dall'allegata documentazione si evince che l'iscrizione a ruolo dei crediti è stata preceduta dalla notifica delle ordinanze ingiunzione prot. n. 47376 del 16.10.2012, notificata il
30.10.2012 e prot. n. 26373 del 18.05.2015, notificata in data 11.6.2015, con le quali la [...]
Controparte_11 ha ingiunto alla ricorrente il pagamento delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui ai prodromici verbali di accertamento.
La rituale notifica delle ordinanze ingiunzione, non opposte nel termine perentorio di 30 giorni ex art. 6 del d.lgs. 150/2011, implica l'inammissibilità dell'eccepita prescrizione con riferimento all'epoca precedente l'iscrizione a ruolo.
Invero, in base al consolidato e granitico orientamento della Suprema Corte di legittimità (sin dalle
Sezione Unite n. 190/92) in relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni: 1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 legge n. 689 del 1981, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza- ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio;
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., che deve essere attivata (nel termine di cinque giorni - attualmente venti dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. nn.
15149/2005; 16997/06; 2819/06; 9180/2006; 5871/2007; 21793/2010; 14387/2012; 14496/2013;
22080/17; 26843/2018).
Inoltre, avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l'opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre
1981, n. 689, soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in quanto sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione; in tal caso, però, l'opposizione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di trenta giorni previsto dalla norma citata (cfr. Cass. n. 21793/2010).
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha ricevuto la regolare notifica delle due ordinanze ingiunzione, non proponendo avverso le stesse tempestiva opposizione e a tale rilievo consegue che parte ricorrente non ha diritto alcuno a "recuperare" l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori (opposizione ex art. 22 legge n. 689/81; art. 6 d.lgs. n. 150/2011).
Ciò premesso, si rileva ulteriormente che alla notifica delle due ordinanze ingiunzione è seguita l'iscrizione a ruolo dei crediti;
segnatamente, l'iscrizione al ruolo n. 4362/2013 che ha generato la cartella di pagamento n. 02520130033739190000 e l'iscrizione al ruolo n. 1941/2016 che ha generato la cartella di pagamento n. 02520160016497545000.
Nel proporre opposizione avverso il pignoramento esattoriale, parte ricorrente nega preventivamente la Contr ricezione delle due predette cartelle ma la documentazione prodotta da smentisce l'assunto, siccome è comprovata la notifica della cartella n. 02520130033739190 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il
28/04/2014 e della cartella N. 02520160016497545 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il 30/09/2016. Contr A seguito della costituzione di parte ricorrente ha contestato la validità della notifica di tale seconda cartella siccome avrebbe dovuto essere seguita la procedura notificatoria per l'irreperibilità relativa e non anche c.d. assoluta ma l'assunto non è condivisibile siccome l'ufficiale postale ha accertato il trasferimento della ricorrente e quanto attestato avrebbe dovuto essere contrastato a mezzo di proposizione di querela di falso.
Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, l'assenza solo momentanea del destinatario della notificazione nel luogo in cui risiede non preclude la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., l'irreperibilità non temporanea rientra nella previsione dell'art. 143 c.p.c., per la cui applicabilità è necessaria la irreperibilità oggettiva (Cass. 23 giugno 2009, n. 14618).
Tanto rilevato, dalla documentazione in atti si evince ulteriormente il compimento di plurimi atti interruttivi successivi la cui notificazione è contestata da parte ricorrente in modo generico e
-
massivo- e, segnatamente, l'intimazione di pagamento n. 02520169008896510000 in data 11.01.2017,
l'intimazione di pagamento n. 02520189002928906000 in data 14.06.2018, l'intimazione di pagamento n. 02520199008661224000 in data 28.10.2019 ricevuta a mani della ricorrente e mai impugnata,
02520229004849680000 notificata il 31.01.2024 l'intimazionel'intimazione n.
- n.
02520239006316538000 in data 16.05.2024 con la conseguenza che il termine quinquennale ex art. 28 della legge 689/81 è stato utilmente interrotto, considerata anche la sospensione dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27.
A tali rilievi consegue che il credito per cui è causa (avente ad oggetto sanzioni amministrative irrogate dalla DTL di Cagliari) non è prescritto in ragione del compimento dei plurimi atti interruttivi
Contr comprovati da
Il ricorso si rivela, pertanto, infondato e deve essere respinto.Le spese di lite sono poste a carico della ricorrente ed in favore del concessionario della riscossione e dell'ente impositore mentre se ne dispone la compensazione nei rapporti con il terzo pignorato, chiamato in giudizio su ordine del giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
Controparte_1 e dell' CP 3condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di convenuto, delle spese di lite che liquida in favore di ciascuno in euro 2.697,00 oltre accessori come per legge mentre ne dispone la compensazione nei rapporti tra parte ricorrente e terzo pignorato.
Cosenza, 10 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti