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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/03/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale e nelle persone di: dott. Francesco MANCINI Presidente dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 128 del Ruolo Generale Affari Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente ad oggetto “separazione consensuale dei coniugi e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio” su ricorso congiunto proposto da e Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alfredo Magliocca e domiciliati come in atto, giusta procura a margine del ricorso e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI come da note scritte d'udienza in atti.
FATTO E DIRITTO
1. I sig.ri e hanno depositato in data 15.01.2025 ricorso con il quale Parte_2 Parte_1 avanzavano contestuale domanda di separazione consensuale e divorzio congiunto, affinché il Tribunale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, pronunci sullo status alle condizioni ivi formulate.
In particolare, le parti hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in data 19/06/1988 in Veroli (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune al N. 69, Parte
II, Serie A, Anno 1988), dal quale è nata la figlia il 05/10/1989 economicamente Per_1 indipendente e con un proprio nucleo familiare;
che essi stabilivano in Veroli in C.da Sant'Angelo in
1 Villa n. 32 int. A il loro domicilio coniugale;
che il rapporto coniugale, un tempo sereno, si è progressivamente deteriorato, essendosi manifestati insanabili contrasti che hanno determinato il venir meno dell' “affectio coniugalis” e reso impossibile il protrarsi della convivenza.
Hanno quindi rappresentato di essere addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso congiuntamente trascritto e che hanno da intendersi quivi riportate integralmente e hanno pertanto chiesto all'intestato Tribunale di procedersi all'omologa della separazione consensuale secondo tali condizioni e, decorsi i termini di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni pure riportate nel ricorso.
Fissata udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore designato che ne ha disposto la trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. su istanza di parte, acquisito il parere del P.M. come da suo visto apposto il 04.02.2025, in esito al deposito da parte dei ricorrenti di dichiarazione di rinuncia alla comparizione personale e di non intendere riconciliarsi, la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio.
2. Preliminarmente, in merito alla competenza per territorio del Tribunale adito, visto l'art. 473 bis.11
c.p.c. il quale fissa la competenza per territorio nel Tribunale del luogo in cui ha residenza abituale il minore nei confronti del quale debbano essere assunti provvedimenti, ovvero del Tribunale del luogo in cui si trovava l'ultima sua residenza se v'è stato trasferimento non autorizzato e non è decorso un anno da esso;
in tutti gli altri casi, a mente dell'art. 473 bis. 47 c.p.c. richiamato espressamente dall'ultimo cpv dell'473 bis.11 c.p.c. , la competenza territoriale si radica in capo al Tribunale del luogo in cui ha residenza il convenuto o, in caso di sua irreperibilità e di sua residenza all'estero, del luogo di residenza del ricorrente o, se anche questi risiede all'estero, di qualunque Tribunale della Repubblica;
rilevato che dalle certificazioni anagrafiche versate in atti risulta che:
- non v'è prole minore o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente il cui interesse debba anche ufficiosamente tutelarsi;
- entrambi i coniugi risultano residenti in [...];
Comune ricompreso nel Circondario del Tribunale adito, sussiste la competenza territoriale del
Tribunale a conoscere la presente controversia.
3. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di separazione dei coniugi, considerato che dalla comune prospettazione delle parti e dal tenore delle domande formulate congiuntamente, nonché dalla comune dichiarazione di non intendere riconciliarsi è possibile evincere che la comunione materiale e spirituale tra essi sia venuta meno e che la convivenza non sia ulteriormente proseguibile.
2 4. Esaminato il tenore dell'accordo raggiunto dalle parti tra le parti;
rilevato che quanto ai rapporti patrimoniali ed economici tra i coniugi, gli accordi regolamentano compiutamente tale aspetto e che essi non sono contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149 deve ritenersi ancora valevole il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “ in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066); il Collegio ritiene di omologare la separazione alle condizioni convenute dai coniugi come da accordo.
5. Con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto che il Tribunale altresì pronunci lo scioglimento del matrimonio sostanzialmente alle medesime condizioni di cui alla separazione consensuale, in ciò avvalendosi dello strumento predisposto dall'art. 473-bis.49 c.p.c.
Non essendo la domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, ne consegue che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter comma 5 c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte come richiesto dalle parti, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19 co. 2 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis-51 co. 2 c.p.c.
3 5. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, essa è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 125/2025 r.g.v.g. su ricorso congiunto proposto da e Parte_1 Parte_2
avente ad oggetto “separazione consensuale dei coniugi e contestuale cessazione degli effetti
[...] civili del matrimonio”, così decide:
- OMOLOGA la separazione dei coniugi (nato a [...] il Parte_2
10/07/1964) e (nata a [...] il [...]), i quali hanno contratto Parte_1 matrimonio il 19/06/1988 in VEROLI trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
VEROLI (FR) (Atto n. 69, Parte II, Serie A, Anno 1988) alle condizioni riportate nel ricorso congiunto depositato il 15.01.2025;
- MANDA al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VEROLI (FR), per le annotazioni ex art. 69
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Atto n. 69, Parte II, Serie A, Anno 1988);
- RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Frosinone il 18.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Simona Di Nicola dott. Francesco Mancini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale e nelle persone di: dott. Francesco MANCINI Presidente dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 128 del Ruolo Generale Affari Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente ad oggetto “separazione consensuale dei coniugi e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio” su ricorso congiunto proposto da e Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alfredo Magliocca e domiciliati come in atto, giusta procura a margine del ricorso e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI come da note scritte d'udienza in atti.
FATTO E DIRITTO
1. I sig.ri e hanno depositato in data 15.01.2025 ricorso con il quale Parte_2 Parte_1 avanzavano contestuale domanda di separazione consensuale e divorzio congiunto, affinché il Tribunale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, pronunci sullo status alle condizioni ivi formulate.
In particolare, le parti hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in data 19/06/1988 in Veroli (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune al N. 69, Parte
II, Serie A, Anno 1988), dal quale è nata la figlia il 05/10/1989 economicamente Per_1 indipendente e con un proprio nucleo familiare;
che essi stabilivano in Veroli in C.da Sant'Angelo in
1 Villa n. 32 int. A il loro domicilio coniugale;
che il rapporto coniugale, un tempo sereno, si è progressivamente deteriorato, essendosi manifestati insanabili contrasti che hanno determinato il venir meno dell' “affectio coniugalis” e reso impossibile il protrarsi della convivenza.
Hanno quindi rappresentato di essere addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso congiuntamente trascritto e che hanno da intendersi quivi riportate integralmente e hanno pertanto chiesto all'intestato Tribunale di procedersi all'omologa della separazione consensuale secondo tali condizioni e, decorsi i termini di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni pure riportate nel ricorso.
Fissata udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore designato che ne ha disposto la trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. su istanza di parte, acquisito il parere del P.M. come da suo visto apposto il 04.02.2025, in esito al deposito da parte dei ricorrenti di dichiarazione di rinuncia alla comparizione personale e di non intendere riconciliarsi, la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio.
2. Preliminarmente, in merito alla competenza per territorio del Tribunale adito, visto l'art. 473 bis.11
c.p.c. il quale fissa la competenza per territorio nel Tribunale del luogo in cui ha residenza abituale il minore nei confronti del quale debbano essere assunti provvedimenti, ovvero del Tribunale del luogo in cui si trovava l'ultima sua residenza se v'è stato trasferimento non autorizzato e non è decorso un anno da esso;
in tutti gli altri casi, a mente dell'art. 473 bis. 47 c.p.c. richiamato espressamente dall'ultimo cpv dell'473 bis.11 c.p.c. , la competenza territoriale si radica in capo al Tribunale del luogo in cui ha residenza il convenuto o, in caso di sua irreperibilità e di sua residenza all'estero, del luogo di residenza del ricorrente o, se anche questi risiede all'estero, di qualunque Tribunale della Repubblica;
rilevato che dalle certificazioni anagrafiche versate in atti risulta che:
- non v'è prole minore o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente il cui interesse debba anche ufficiosamente tutelarsi;
- entrambi i coniugi risultano residenti in [...];
Comune ricompreso nel Circondario del Tribunale adito, sussiste la competenza territoriale del
Tribunale a conoscere la presente controversia.
3. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di separazione dei coniugi, considerato che dalla comune prospettazione delle parti e dal tenore delle domande formulate congiuntamente, nonché dalla comune dichiarazione di non intendere riconciliarsi è possibile evincere che la comunione materiale e spirituale tra essi sia venuta meno e che la convivenza non sia ulteriormente proseguibile.
2 4. Esaminato il tenore dell'accordo raggiunto dalle parti tra le parti;
rilevato che quanto ai rapporti patrimoniali ed economici tra i coniugi, gli accordi regolamentano compiutamente tale aspetto e che essi non sono contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149 deve ritenersi ancora valevole il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “ in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066); il Collegio ritiene di omologare la separazione alle condizioni convenute dai coniugi come da accordo.
5. Con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto che il Tribunale altresì pronunci lo scioglimento del matrimonio sostanzialmente alle medesime condizioni di cui alla separazione consensuale, in ciò avvalendosi dello strumento predisposto dall'art. 473-bis.49 c.p.c.
Non essendo la domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, ne consegue che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter comma 5 c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte come richiesto dalle parti, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19 co. 2 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis-51 co. 2 c.p.c.
3 5. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, essa è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 125/2025 r.g.v.g. su ricorso congiunto proposto da e Parte_1 Parte_2
avente ad oggetto “separazione consensuale dei coniugi e contestuale cessazione degli effetti
[...] civili del matrimonio”, così decide:
- OMOLOGA la separazione dei coniugi (nato a [...] il Parte_2
10/07/1964) e (nata a [...] il [...]), i quali hanno contratto Parte_1 matrimonio il 19/06/1988 in VEROLI trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
VEROLI (FR) (Atto n. 69, Parte II, Serie A, Anno 1988) alle condizioni riportate nel ricorso congiunto depositato il 15.01.2025;
- MANDA al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VEROLI (FR), per le annotazioni ex art. 69
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Atto n. 69, Parte II, Serie A, Anno 1988);
- RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Frosinone il 18.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Simona Di Nicola dott. Francesco Mancini
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