Sentenza 22 luglio 2002
Massime • 1
In tema di computo delle maggioranze assembleari condominiali, l'esistenza di un conflitto di interessi, reale o potenziale, tra il singolo condomino titolare del diritto di voto e il condominio stesso comporta la esclusione, dal calcolo dei millesimi, delle relative carature attribuite al condomino confliggente, così estensivamente interpretata la norma dettata, in tema di società per azioni, dall'art. 2373 cod. civ. (che inibisce il diritto di voto al socio in conflitto di interesse con la società), ricorrendo in entrambe le fattispecie la medesima "ratio", consistente nell'attribuire carattere di priorità all'interesse collettivo rispetto a quello individuale. Ove, tuttavia, il condomino confliggente sia stato delegato all'espressione del voto da altro condomino, la situazione di conflitto che lo riguarda non è estensibile al rappresentato aprioristicamente, ma soltanto allorché si accerti in concreto che il delegante non era a conoscenza di tale situazione, dovendosi, in caso contrario, presumere che il delegante abbia, nel conferire il mandato, valutato anche il proprio interesse - non personale, ma in quanto componente della collettività - e l'abbia ritenuto conforme a quello portato dal delegato; ne' è applicabile, al riguardo, l'art. 1394 cod. civ., che prevede la legittimazione del solo rappresentato a dedurre il conflitto, giacché quest'ultimo non verte, nella specie, tra l'interesse personale del rappresentato e quello, pure personale, del rappresentante, ma tra quest'ultimo e quello della collettività, onde ogni partecipe di questa è legittimato a farlo valere nel comune interesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/07/2002, n. 10683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10683 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
....4.0.6.83/02 M REPUB LI ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI - Presidente - R.G.N. 18675/99 Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere Cron. 28289 Rep.2214 Dott. Giovanni SETTIMJ - Rel. Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud.17/12/01 Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFPICIO COPIE Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere Richiesta copia studio Sole ha pronunciato la seguente dal Sig. 3,10 1 22 LUG. 2002 per diritti SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: COND VIA GUERRA 3 SAN GIORGIO A CREMANO, in persona CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE del suo Amm.re Franco CARMELINGO, elettivamente Richiesta copia studio DNN dal Sig. 82, presso lo domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 3,10 per diritu if 2.2 LUG 2002 studio dell'avvocato STEFANO BASSI, difeso IL CANCELLIERE dall'avvocato PAOLO PANELLA, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ricorrente Richiesta copia studio dal Sig.contro per diritu 310 CORTESE ROSA, CORTESE GILDA, elettivamente domiciliati 22 LUG. 2002 IL CANCELLIERE in ROMA VIA VARESE 23, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2001 MICHELE CALABRESE, che li difende, giusta delega in Richiesta copia studio 1736 atti;
GE dal Sig. 31022 LUG. 2002 per -1- il IL CANCELLIERE controricorrenti avverso la sentenza n. 1620/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 07/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito 1'Avvocato Paolo PANNELLA, difensore del l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
CALABRESE, difensore del udito l'Avvocato Michele resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Condominio Via Guerra n. 3 c/ Cortese RG 18675/99 - 1 Oggetto: condominio, assemblea, conflitto d'interessi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 19.4.96, RO e LD Corte- se, proprietarie di due distinte unità immobiliari com- prese nel fabbricato condominiale in S.Giorgio a Cremano, via Guerra n. 3 (Parco Primavera) - premesso che con deli- bera 28.3.96, l'assemblea condominiale aveva: 1) confer- mato l'amministratore con il quorum di millesimi 445,71 inferiore a quello imposto dall'art. 1136, 2° e 4° comma, CC;
2) approvato il bilancio consuntivo di gestione per il periodo 1.7.95/31.12.95 con un numero di voti validi inferiore a quello previsto dall'art. 1136, 3° comma, CC stante l'esistenza d'un conflitto d'interessi tra l'ammi- nistratore ed il Condominio;
3) adottato il riparto di alcune spese esposte in bilancio con imputazione ad una errata tabella millesimale in violazione della legge e del regolamento di condominio con, inoltre, omissione di un saldo attivo nella gestione del consumo dell'acqua convenivano il Condominio di via Guerra n. 3 innanzi al tribunale di Napoli per sentir dichiarare la nullità o l'annullamento della delibera 28.3.96. Costituendosi, il Condominio contestava la fonda- tezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto. Con sentenza 2.9.97, l'adito tribunale dichiarava la nullità della delibera condominiale limitatamente alla Condominio Via Guerra n. 3 c/ Cortese RG 18675/99 - 2 - parte concernente la conferma dell'amministratore, riget- tava i restanti capi della domanda e compensava le spese. Avverso tale decisione le Cortese proponevano ap- pello chiedendo, in via principale, dichiararsi nulla e/o annullarsi la delibera opposta nella parte in cui v'era stato approvato il bilancio consuntivo senza la maggio- ranza necessaria ex art. 1136, 3° comma, CC, al caso do- vendo trovare applicazione in via analogica l'art. 2373 CC, ed, in subordine, annullarsi la delibera stessa per esservi state ripartite le spese del bilancio consuntivo in violazione dei criteri stabiliti nelle vigenti tabelle millesimali. Si costituiva il Condomino contestando la fondatez- za dei motivi d'impugnazione ed invocandone il rigetto;
proponeva, a sua volta, appello incidentale chiedendo di- chiararsi la carenza d'interesse delle appellanti all'op- posizione, ovvero la cessazione della materia del con- tendere, stante la successiva riconferma dell'amministra- tore con delibera 14.3.97. Con sentenza 7.7.98, la corte d'appello di Napoli ritenuto che potesse trovare applicazione alla materia condominiale la norma dettata in materia di società dal- l'art. 2373 CC per il conflitto di interessi;
che tale principio fosse ovviamente applicabile non solo ai singo- anche all'amministratore il quale, inli condomini, ma Condominio Via Guerra n. 3 c/ Cortese RG 18675/99 - 3- forza di delega non contente vincolo nella manifestazione del voto, rappresenti il condomino;
che, nella specie, il potenziale conflitto di interessi tra l'amministratore e condomino ME ed il Condominio fosse desumibile dalla natura stessa degli argomenti portati all'esame dell'assemblea condominiale, riguardanti, oltre la nomina dello stesso amministratore, anche l'esame e l'approva- zione del bilancio consuntivo ed il riparto delle spese per il periodo 1.7/31.12.95 predisposti dal medesimo Ca- merlingo;
che tale conflitto fosse anche reale, in quanto dal verbale dell'assemblea 28.3.96 risultava come alcuni condomini avessero specificamente contestato la determi- nazione del compenso dell'amministratore, nonché i crite- ri di ripartizione delle spese;
che dovessero dunque escludersi, dal preventivo calcolo complessivo, le cara- ture attribuite al ME e dichiarasi la nullità del deliberato anche nella parte con la quale erano stati ap- provati il bilancio consuntivo per il periodo suddetto ed il piano di riparto delle spese;
che tale statuizione as- sorbisse anche il secondo motivo d'impugnazione, concer- nente l'illegittimità dei criteri d'imputazione d'alcune spese contenute nel medesimo bilancio;
che, quanto all' appello incidentale, la delibera 28.3.96 avendo conferma- to l'amministratore per un nuovo periodo annuale e quella 14.3.97 essendosi limitata a confermarlo per il periodo Condominio Via Guerra n. 3 c/ Cortese RG 18675/99 -4. successivo, quest'ultima non contenesse alcun elemento dal quale potesse desumersi la volontà dei condomini di sanare la nullità del precedente deliberato con altro contenente una nomina valida, donde l'infondatezza dell' eccezione di cessata materia del contendere - accoglieva il primo motivo dell'appello principale dichiarando as- sorbito il secondo e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava la nullità della de- libera assembleare 28.3.96 anche nella parte contenente l'approvazione del bilancio consuntivo e del riparto re- lativi al periodo 1.7/31.12.95; rigettava l'appello inci- dentale;
condannava il Condominio al rimborso delle spese del doppio grado in favore delle Cortese. Avverso tale sentenza il Condominio di via Guerra n. 3 proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi. Resistevano le Cortese con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione degli articoli 1136 e 2373 CC in relazione all'art. 12 delle disposizioni della legge in generale si duole che la corte territoriale abbia erroneamente esteso in via analogica l'art. 2373 CC alla materia del Condominio violando l'art. 12 delle di- sposizioni sulla legge in generale, basato sul principio di giustizia per cui situazioni equivalenti debbono esse- Condominio Via Guerra n. 3 c/ Cortese RG 18675/99 -5- re regolate in modo uguale, dacché il Condominio non ha, a differenza dalla società, né personalità giuridica, né autonomia patrimoniale, essendo solo giuridicamente con- figurabile come ente di gestione collegiale d'interessi individuali. Il motivo non merita accoglimento. L'esigenza che, ai fini del computo delle maggio- ranze richieste dall'art. 1136 CC per la validità delle deliberazioni assembleari condominiali, si debba non te- ner conto delle quote millesimali di pertinenza dei con- domini titolari d'interessi personali e particolari con- trastanti, anche solo potenzialmente, in relazione all' oggetto della delibera, con quelli del condominio è stata da tempo presa in considerazione da questa Corte, che se ne è resa interprete colmando un'evidente lacuna dell'or- dinamento ed elidendone le aberranti conseguenze, che si traducevano nell'impossibilità per la minoranza d'opporsi a richieste od iniziative del condomino o dei condomini titolari della maggioranza delle carature millesimali volte ad assicurare la realizzazione di loro interessi particolari confliggenti con quello generale del condomi- nio come ente di gestione. Sulla base d'un'interpretazione estensiva dell'art. 2373 CC - giustificata dall'identità di ratio e dai note- voli punti d'identità delle due situazioni giuridiche, Condominio Via Guerra n. 3 c/ Cortese RG 18675/99 -6- caratterizzate entrambe dalla posizione conflittuale in cui l'interesse del singolo (socio o condomino) si pone rispetto a quello generale (della società o del condomi - nio) e dell'esigenza d'attribuire carattere di priorità alla tutela di quest'ultimo questa Corte ha, dunque, - già con la sentenza 28.1.1976 n. 270, affermato l'appli- cabilità, in tema di computo delle maggioranze assemblea- ri condominiali, del disposto della richiamata norma, ri- guardante il conflitto d'interessi in materia d'esercizio del diritto di voto del socio nelle deliberazioni assem- bleari delle società per azioni, enunciando conseguente- mente il principio per cui, ai fini del detto computo, non si debba tener conto del voto del condomino (o dei condomini) titolari (in relazione, sempre, all'oggetto della deliberazione) d'un interesse particolare contra- stante, anche solo virtualmente, con quello degli altri condomini. Siffatta opinione giurisprudenziale, in seguito ri- petutamente confermata (vedansi, in tempi recenti, Cass. 6853,n. 14.11.97 n. 11254,5.12.01 n. 15360, 18.5.01 6.8.97 n. 7226) e che questa Corte ritiene d'integral- mente condividere, è stata correttamente applicata dalla corte territoriale al caso di specie, onde nel relativo capo di decisione non è ravvisabile affermazione alcuna in diritto meritevole dell'esaminata censura. Condominio Via Guerra n. 3 c/ Cortese RG 18675/99 - 7 - - denunziandoCon il secondo motivo, il ricorrente - violazione e falsa applicazione dell'art. 2373 CC in re- lazione agli artt. 1136 CC e 2697 CC si duole che la - corte territoriale abbia erroneamente ritenuto la ricor- conflitto d'interessi tra amministratore e renza d'un Condominio senza considerare come nel caso del Condominio si possa parlare di conflitto d'interessi esclusivamente ove l'amministratore induca l'assemblea ad assumere deci- sioni comportanti ragionevoli limitazioni della cosa Co- mune ovvero un danno a carico del bene comune conseguen- do, nel contempo, un vantaggio personale apprezzabile e determinabile, insussistente nella specie;
non abbia mo- tivato il ritenuto conflitto, omettendo di pronunciarsi circa l'eccepita inesistenza del danno. Il motivo non merita accoglimento. Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, que- sta Corte ha già avuto plurime occasioni per evidenziare come il conflitto d'interessi, per il quale si determina la non computabilità del voto dei soggetti in conflitto ai fini della validità delle deliberazioni, possa essere anche solo potenziale o virtuale, sol che sia ravvisabile un'obiettiva possibilità di divergenza tra le ragioni personali dei singoli e l'interesse istituzionale della collettività, sia essa di soci come di condomini. Va, infatti, ravvisata una situazione di conflitto Condominio Via Guerra n. 3 c/ Cortese RG 18675/99 - 8 d'interessi tra socio e società o tra condominio e condo- mino, tale da comportare l'esclusione del singolo dalla formazione della volontà collettiva, ogniqualvolta sia ravvisabile un contrasto tra centro autonomo d'interessi, sia esso dotato o meno di personalità giuridica, e compo- attributario del potere di formarenente dell'organo quella volontà, id est una situazione giuridica idonea a determinare la possibilità che il potere deliberativo sia esercitato dal componente dell'organo in contrasto con l'interesse collettivo, essendo il primo portatore d'un interesse personale all'adozione di decisioni diverse da quelle vantaggiose per il secondo. Ciò in quanto si determina, in tal caso, una condi- zione d'antitesi tra singolo partecipante e centro auto- nomo d'interessi incompatibile con la corretta formazione della volontà collettiva, non potendosi, se pure solo in astratto, escludere che la condotta decisionale del sin- golo possa essere influenzata dal proprio interesse e che questi ne sia indotto, pertanto, a concorrere ad una de- cisione per sé vantaggiosa ma pregiudizievole all'inte- resse collettivo, od anche a non frapporre il proprio vo- to contrario ad iniziative il cui esito sfavorevole per la collettività possa essere per sé vantaggioso, od anco- ra a perseguire finalità direttamente vantaggiose per en- ma indirettamente dannose per la collettività;trambi A Condominio Via Guerra n. 3 c/ Cortese RG 18675/99 -9 condizione da ritenersi sussistente anche quando si pre- senti soltanto potenziale, non essendo necessaria l'e- vidente ricorrenza di sintomi indicativi dell'effettività del conflitto, in quanto va egualmente rimossa a titolo precauzionale giusta la ratio dell'art. 2373 CC, che mira a prevenire il verificarsi dell'eventuale danno in ragione della più pregnante salvaguardia che l'ordinamento ritie- ne di dover apprestare in favore dei soggetti collettivi, impediti, per incapacità funzionale, ad agire personal- mente e la cui attività giuridica debba svolgersi, quin- di, per il tramite di persone fisiche diverse dagli stes- si. Nella specie, la corte territoriale, conformemente alle surriportate considerazioni, ha correttamente indi- viduato una situazione di conflitto, non solo potenziale ma anche reale, nella natura stessa degli argomenti sot- toposti all'esame ed alla decisione dell'assemblea, in quanto implicanti, tutti, un giudizio sulla persona e, soprattutto, sull'operato dell'amministratore in materie inerenti la gestione economica della cosa comune e, quin- di, essenziali interessi collettivi. denunziando Con il terzo motivo, il ricorrente - violazione e falsa applicazione dell'art. 2373 CC in re- lazione all'art. 1394 CC e vizi di motivazione - si duole che la corte territoriale, in sede di calcolo della c.d. Condominio Via Guerra n. 3 c/ Cortese RG 18675/99 - 10 prova di resistenza, abbia sottratto dal quorum anche i millesimi pertinenti ai condomini rappresentati dall'am- ministratore, erroneamente estendendo l'applicazione del- l'art. 2723 CC non solo a quest'ultimo, ma anche ai rap- presentati;
si sia discostata, dopo averne fatto richiamo dall'insegnamento della sentenza Cass.in motivazione, 14.11.97 n. 11254; abbia omesso di considerare come il conflitto d'interessi individui una posizione soggettiva specificatamente riconducibile ad una persona individua- ta, non estensibile ad altri soggetti e dunque, nel caso di specie, non estensibile ai condomini deleganti, in ca- po ai quali non erano ravvisabili interessi anche solo potenzialmente confliggenti con quelli condominiali;
ab- bia parimenti omesso di rilevare come, a norma dell'art. 1394 CC, ove i condomini rappresentati avessero ritenuto sussistere un conflitto d'interessi con l'amministratore loro rappresentante, essi soltanto avrebbero potuto impu- gnare la delibera asssembleare. Il motivo merita accoglimento nei limiti delle con- siderazioni che seguono. Anzi tutto, l'invocato precedente di questa Corte 11254, pur regolando un caso analogo, nulla 14.11.97 n. come emerge evidente alla lettura della mo- ha statuito in ordine all'estensibilità o meno della si- tivazione - tuazione di conflitto propria al rappresentante anche al Condominio Via Guerra n. 3 c/ Cortese RG 18675/99- 11 rappresentato, essendosi limitata a constatare l'assor- bente insussistenza, già rilevata anche dal giudice a quo, della situazione di conflitto;
pertanto, riguardo all'ap- plicazione del detto precedente, nessuna fondata censura di contraddittorietà può muoversi alla corte territoriale che, viceversa, ad esso ha fatto corretto riferimento nel rilevare l'effettiva sussistenza della situazione di con- flitto, come già visto nell'esame del precedente motivo. Vero è, invece, che la corte stessa non si è punto posta il suddetto problema dell'estensibilità o meno del- la situazione di conflitto d'interessi, propria del sin- golo, anche agli altri soggetti dallo stesso rappresenta- ti, dacché ne ha data implicitamente e quindi, immotiva- tamente per scontata la sua soluzione positiva, soluzione che non è, per contro, condivisibile giusta entrambe le considerazioni svolte dal ricorrente. La situazione di conflitto tra l'interesse proprio e quello collettivo in cui versi uno dei soggetti parte- cipanti all'assemblea non può, infatti, ritenersi aprio- risticamente estesa anche ad altri soggetti che, non par- tecipando all'assemblea, quegli abbiano delegato a rap- presentarli pur non impartendogli specifiche istruzioni in ordine alla volontà da manifestare nella decisione delle questioni oggetto di conflitto, giacché devesi ri- tenere, in base all'id quod plerumque accidit, che gli stessi, Condominio Via Guerra n. 3 c/ Cortese RG 18675/99 - 12- nel conferire il mandato, abbiano anche valutato il pro- prio interesse, non personale ma in quanto componenti della collettività e quindi l'interesse generale di quest'ultima, e l'abbiano ritenuto conforme a quello por- tato dal delegato (per il che, se fossero stati presenti, avrebbero manifestato la medesima volontà espressa, in loro vece, dal delegato). Siffatta logica presunzione può risultare non sati- sfattiva e, quindi, non applicabile solo ove sia dedotto e dimostrato che il delegante non era a conoscenza o non era in grado di rendersi conto, con la normale diligenza, della situazione di conflitto, tuttavia, nel caso di spe- cie, a parte la mancanza di deduzioni e richieste sul punto da parte delle opponenti, non potevasi obiettiva- mente ritenere ignota O non facilmente percepibile da parte dei deleganti la situazione di conflitto in cui versava il delegato, stanti gli argomenti iscritti all' ordine del giorno. Non ricorre, per contro, nel caso di specie, una ipotesi nella quale possa trovare applicazione, come ri- tenuto dal ricorrente, l'art. 1394 CC e, quindi, la le- gittimazione a dedurre il conflitto d'interessi sia rico- noscibile al solo rappresentato, dacché il conflitto che ne occupa non verte tra l'interesse personale del rappre- sentato e quello pure personale del rappresentante ma tra Condominio Via Guerra n. 3 c/ Cortese RG 18675/99 13 " quest'ultimo e quello della collettività cui partecipa il rappresentato, onde ogni partecipe della collettività stessa è legittimato, nel comune interesse, a far valere il conflitto e ad invocare la tutela ordinamentale. -Con il quarto motivo, il ricorrente censurando il mancato accoglimento del proprio appello incidentale, avente ad oggetto la sola deliberazione di nomina dell' si duole che la corte territoriale siamministratore - sia pronunziata sulla cessazione della materia del con- tendere e non anche sulla carenza d'interesse, pur essa eccepita, omettendo di motivare in merito al pregiudizio ipoteticamente arrecato о arrecabile alla controparte dalla delibera dichiarata nulla;
abbia insufficientemente e contraddittoriamente motivato in ordine all'eccezione ex art. 2377 ult. comma CC, dacché, stante la delibera- zione 14.3.97, avrebbe dovuto dichiarare cessata la mate- ria del contendere;
abbia erroneamente interpretato detta deliberazione come conferma dell'amministratore per il periodo successivo alla decisione pur non risultando nell'atto alcuna menzione del dies a quo della conferma. Il motivo merita accoglimento in ragione delle con- siderazioni che seguono. 嫠 La motivazione della corte territoriale non appare adeguata laddove non considera che, nel susseguirsi di deliberazioni aventi ad oggetto la conferma dello stesso Condominio Via Guerra n. 3 c/ Cortese RG 18675/99 - 14 - amministratore (nella specie 30.6.95, 28.3.96, 14.3.97) l'eventuale invalidità d'una di esse di forma (nella spe- cie quella del 28.3.96) può ritenersi superata dalla suc- cessiva d'identico contenuto, anche se non specificamente intesa alla sanatoria della precedente ed intesa, invece, alla sola riconferma de futuro, atteso che la continuità delle manifestazioni di fiducia nell'operato futuro dell' amministartore espresse dalla volontà assembleare di ri- conferma necessariamente comportano l'approvazione del suo operato pregresso e l'implicita volontà di convalida- re l'analoga anteriore delibera eventualmente viziata. Per il che doveva non solo essere dichiarata cessa- ta, sul punto, la materia del contendere ex art. 2377/IV CC- la cui applicazione, in via d'interpretazione esten- siva, anche alla materia condominiale, ha le medesime ra- gioni della già evidenziata applicazione estensiva, nella stessa materia, dell'art. 2373 CC (Cass.
5.6.95 n. 6304, 30.12.92 n. 13740) ma doveva anche essere dichiarato il difetto d'interesse delle opponenti a far valere un vizio formale ormai superato dall'intervenuta sostituzione del- la delibera invalida con quella ritualmente adottata. L'impugnata sentenza va, dunque, annullata in rela- zione ai motivi accolti e la causa, di conseguenza, ri- messa per nuovo esame ad altro giudice del merito di se- condo grado, che s'indica in diversa sezione della corte Condominio Via Guerra n. 3 c/ Cortese RG 18675/99 - 15.A d'appello di Napoli, cui è anche demandato, ex art. 385 CPC, di provvedere sulle spese del giudizio di legittimi- tà. Non v'ha luogo a pronunzia sull'istanza delle con- troricorrenti intesa ad un'esplicita estensione del giu- dizio di rinvio alle questioni subordinate da loro pro- spettate in sede di merito e non esaminate in quanto ri- tenute assorbite, giacché su di esse non è stata pronun- ziata decisione alcuna e possono, pertanto, essere ripro- poste ed esaminate in detto giudizio (e pluribus, da ultimo, Cass. 16.7.01 n. 9637, 7.3.01 n. 3341).
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie per quanto di ragione il terzo ed il quar- to motivo di ricorso, respinti il primo ed il secondo, cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Napo- li. Così deciso in Camera di Consiglio il 17.12.2001. Presidente francs Pendorini Il Con est. Netting 1097 129, 11 IL CANCELLIERE C1 5 ,6 . 200 Valeria Neri 1 : $ DEPOSITATO IN CANCELLERIA C. 6 T 80,7 6 AGENZIA DELE 9 PROMA 2 5 22LUG. 2002 4 A LCANCELLERE C/ T Sepe Regiigla TO 180.76 HOME 53151 (Same Carto on 176 A