Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/05/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: Dott. Marcello Presidente MAGGI
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1610 R.G dell'anno 2024, avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso- cessazione degli effetti civili".
TRA
- difeso e rappresentato dall'avv. D'ERRICO Francesco Parte 1
E
-resistente contumace- CP_1
NONCH E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
All'udienza del 17.04.2025 il ricorrente precisava le conclusioni come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Parte 1 conveniva in giudizio la Con ricorso depositato in data 08.04.2024 il sig. con cui aveva contratto matrimonio in data 17.07.1985, in Taranto, sig.ra CP_1 deducendo quanto segue:
che dalla loro unione erano nati due figlie, Persona_1 nata a [...] il [...] ed Per 2
[...] nata a [...] 1'01.06.1990;
che il matrimonio, per insanabile incompatibilità caratteriale era andato via via deteriorandosi, tanto da rendere impossibile il protrarsi della convivenza;
che con ricorso depositato il 14.02.2009 egli ricorrente chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, con assegnazione della casa familiare alla Sig.ra CP 1
[...] con determinazione a carico di egli ricorrente di un equo mantenimento da corrispondere mensilmente alla stessa;
che i coniugi comparivano dinanzi al Tribunale di Taranto che emetteva i provvedimenti provvisori in ordine al mantenimento della Sig.ra CP 1 che in tali provvedimenti veniva stabilita la corresponsione della somma di 600,00 € a titolo di mantenimento a favore di CP 1
che egli ricorrente attualmente, versava in uno stato di difficoltà economica a seguito delle mutate condizioni reddituali, considerato che all'epoca della separazione era “trasfertista” e percepiva una retribuzione di circa 4.000 € al mese, decisamente maggiore rispetto a quella che ormai percepiva da circa tre anni pari a circa 2.500 €;
che egli ricorrente non era a conoscenza se la sig.ra CP 1 in questi anni avesse mai percepito una qualsiasi forma di sostegno reddituale, tipo reddito di cittadinanza, reddito di inclusione e/o altro o se avesse mai intrapreso una attività lavorativa di qualsiasi tipo;
che i di lui CUD degli ultimi tre anni mostravano una retribuzione annua fortemente inferiore, circa 20.000 €, rispetto a quelle precedenti (2009-2011) e sulle quali si era fondato il convincimento del Giudice per il mantenimento;
che egli ricorrente dalla separazione viveva ancora presso la casa dei genitori e aveva la necessità di "sistemarsi", trovando una casa dignitosa dove andava ad abitare, non potendo più dipendere dagli anziani genitori;
che erano trascorsi ormai anni senza che in detto periodo vi fosse stata mai riconciliazione tra i coniugi che vivevano separati.
Alla luce di tali considerazioni il ricorrente instava affinché questo Tribunale, pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
chiedeva altresì che fosse disposto una riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra nella misura di 400,00 euro CP 1 mensili.
Ritualmente notificato il summenzionato ricorso la resistente rimaneva contumace.
All'udienza del 10.09.2024 il Giudice delegato confermava i provvedimenti della separazione e disponeva accertamenti tramite la Guardia di Finanza sulla signora sui reali CP 1 redditi, patrimoni mobiliari e immobiliari e di capitali compresi anche gli investimenti i prodotti finanziari e assicurativi, nonché la percezione di redditi di inserimento, pensioni indennità varie e altre forme di solidarietà sociale anche erogati dall' CP_2, allegando anche gli estratti conto dei conti intestati alla predetta negli ultimi tre anni.
All'udienza del 16.01.2025 il ricorrente chiedeva fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 17 04 2025 il ricorrente precisava le conclusioni riportandosi a quelle formulate nel ricorso introduttivo e nei successivi atti difensivi rinunciando ai termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche ed il Giudice si riservava di riferire al collegio per la decisione senza i termini per il deposito di comparse conclusioni e repliche su rinuncia della parte comparsa. Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza di separazione n. 2058/2011 del 02.11.2012, depositata il 12.11.2012, passata in cosa giudicata.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 1.n.74/87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Per quanto concerne gli aspetti accessori della causa ed in particolare le statuizioni economiche riguardanti i coniugi, è opportuno premettere che “ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile, si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Ne consegue dunque la necessità di valutare l'eventuale inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, ovvero l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, tenendo conto sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo, sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale (Cass. civ. Sez. I Sent.,
09/08/2019, n. 21234).
La recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che "l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale del principio costituzionale di solidarietà
e conduce al riconoscimento di un contributo volto a conseguire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro estratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita famigliare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. In tal senso, l'assegno divorzile deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita-assistenziale, perequativa e compensativa- un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri" (Cassazione civile sez. VI, 17/01/2022. N. 1201).
Nel caso di specie il ricorrente non chiede la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra CP 1 che risulta contumace nell'odierno giudizio, ma ne chiede la riduzione nella minor somma di 400,00 euro mensili rispetto a quanto disposto con la sentenza di separazione n.
2058/2011, deducendo un peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Dalla documentazione reddituale allegata relativa all' Pt 1 emerge che il predetto ha conseguito nell'anno 2022(CUD2011) un reddito da lavoro dipendente e assimilati pari ad euro 52.741,50;
nell'anno 2021 (vedi CU 2021) un reddito da lavoro dipendente e assimilati pari a euro 50.048,33; nel 2022 (vedi CU 2022) un reddito da lavoro dipendente e assimilati pari a euro 46.872,20;
nell'anno 2023 (vedi CU 2023) un reddito da lavoro dipendente e assimilati pari a euro 44.761,12;
nell'anno 2024 (vedi CU 2024) un reddito da lavoro dipendente e assimilati pari a euro 41.7770,90. Sicche si registra una diminuzione, sia pur non particolarmente rilevante, delle entrate economiche del ricorrente nel 2024.
In merito alla situazione reddituale della signora CP_1 emerge dalle informative depositate dalla Guardia di Finanza in riferimento all'annualità 2024 (vedi modello 730/2024) la percezione di redditi da lavoro dipendente e assimilati pari a 11.263,00 di cui 2.466,00 per redditi da lavoro dipendente ed euro 8.797,00 a titolo di assegno di mantenimento del coniuge;
in riferimento all'annualità 2023 (vedi modello 730/2023) la percezione di redditi da lavoro dipendente ed assimilati pari a 12.036,00 di cui 3797,00 per reddito da lavoro dipendente e 8239,00 a titolo di assegno di mantenimento del coniuge. La CP 1 non risulta proprietaria di beni immobili e risulta proprietaria invece di un'autovettura Fiat Punto targata AM439SH con valore d'acquisto pari ad euro 450,00 in comproprietà con la sig.ra Persona 3 Non risulta proprietaria di buoni fruttiferi postali né di titoli. Risulta invece, intestataria di un libretto postale n. 30886571 con saldo al 30.09.2024 pari ad euro 9,05.
Risultano inoltre percepite dalla predetta prestazioni assistenziali e/o erogazioni a titolo di reddito di cittadinanza in riferimento all' annualità 2022 per un totale di euro 1.460,00 e per l'annualità
2023 per un totale di euro 3.029,00 a titolo di reddito di cittadinanza ed Integrazione assegno unico.
Inoltre, la sig.ra CP 1 risulta avere percepito dal 27.07.2023 al 18.03.2024 un'indennità di disoccupazione (Naspi) per un totale di euro 2970,45.
CP Dall'estratto conto previdenziale proveniente dall” in seguito alle informative pervenute dalla Guardia di Finanzia, la situazione lavorativa della sig.ra CP 1 appare instabile, in quanto risulterebbe avere svolto attività di lavoro dipendente a partire dall'anno 2012 in regime part time presso diverse aziende (S.R.L ROYAL BAR 1969 SRL, S.R.L S.I.A.T SRL, ASSOCIAZIONE
SAN MICHELE ARCANGELO, S.R.L G.A.M SERVIZI E FORNITURE, S.R.L SEMPLIF.
. CHIACCHERE E STRACCETTI SOCIETÀ A) con periodi in Controparte_3 regime di Cassa integrazione in deroga. L'ultimo rapporto di lavoro risulta essere stato svolto presso la SRL SEMPLIF. Controparte 4 con rapporto di lavoro a tempo determinato e part-time dal 19.03.2024 al 31.07.2024 per una retribuzione pari a 1981,00.
Alla luce delle risultanze istruttorie summenzionate risulta evidente il permanere della disparità reddituale tra le parti, la mancanza di una stabile occupazione lavorativa da parte della resistente non piu' giovanissima(classe 1967, quindi ultra cinquantenne), la mancanza di redditi adeguati per condurre una vita dignitosa da parte della predetta che percepisce redditi trascurabili derivanti da mansioni lavorative del tutto occasionali, finalizzate sostanzialmente ad acquisire maggiori risorse economiche ad integrazione del sostegno economico ricevuto dal coniuge, ricorrendo senza dubbio il profilo assistenziale per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della
CP_1 non contestato peraltro nell'an dallo stesso Pt 1 "
Questo Collegio ritiene equo determinare l'assegno divorzile in favore della CP 1 anche in mancanza di avverse deduzioni istruttorie da parte della predetta rimasta contumace, nella minor somma di euro 600,00 mensili rispetto agli originari 700,00 mensili,disposti in sede di separazione personale, vista il peggioramento, sia pur contenuto, delle condizioni reddituali del ricorrente, percettore di redditi comunque buoni, da adeguarsi annualmente secondo gli indici
Istat, da corrispondersi con le stesse modalita' previste in sede di separazione, con scadenza il giorno 1 del mese e decorrenza dal passaggio in giudicato di questa sentenza di divorzio(in tal senso Cass. Civ. 2004 n.11863).
In ragione della natura della causa e della mancata opposizione alla domanda avanzata dal ricorrente da parte della resistente contumace, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 08.04.2024 da nei confronti di così provvede: Parte 1 CP 1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto il 17.07.1985, in Taranto da nato a [...] il [...], e CP 1 nata a [...] il Parte 1
04.11.1967, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Taranto dell'anno 1985, all'atto n.
79, parte II, serie A;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
PONE a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore dalla sig.ra CP 1 a titolo di assegno divorzile la somma di euro 600,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, con le stesse modalita' previste in sede di separazione, con scadenza il giorno 1 di ogni mese e con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato di questa sentenza di divorzio. COMPENSA fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del 24.04.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Marcello Maggi Dott.ssa Enrica Di Tursi