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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 13/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 48/2022 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'udienza del 16-
5-2024, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa n. 48/2022 R.G.C promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. L. Sartini ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in CE, via Ugo Foscolo n.
20, come da procura speciale allegata al ricorso;
RICORRENTE nei confronti di
, titolare dell'impresa individuale Controparte_1
MILLEVOGLIE, corrente in CE, fraz. Sforzacosta, via Nazionale, n.
257/261; CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: riconoscimento del diritto alle differenze retributive e di TFR, differenze contributive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25-1-2022, esponeva: ella aveva Parte_1
lavorato alle dipendenze della ditta individuale “LI di RO
MA” dal 30/09/2017 al 31/01/2019 presso l'unità produttiva sita in
CE, via Nazionale nn. 257/261; era stata assunta in qualità di addetta alla vendita - barista, inquadrata nel livello 4° del CCNL per IM AN
(Panificatori), con contratto a tempo determinato e rapporto di lavoro di tipo intermittente dal 30/09/2017 al 31/10/2018, trasformato poi in contratto a tempo
1 parziale con decorrenza dal 01/11/2018 sino al 31/01/2019, come da contratto e successive proroghe allegate;
ella aveva lavorato dapprima per tre giorni alla settimana (sabato, domenica e lunedì), con orario mattutino dalle 6,30 alle 13,00
e, sino al 31-5-2018, era stata retribuita come da orari effettuati;
a decorrere dall'1-6-2018 e sino al 31-1-2019, data di cessazione del rapporto di lavoro, dapprima in costanza del medesimo contratto intermittente, successivamente trasformato in tempo parziale a decorrere dall'1-11-2018, la ricorrente aveva effettuato un orario di lavoro settimanale di cinque ore giornaliere pomeridiane, dalle ore 15,00 alle 20,00, per cinque giornate lavorative, dal martedì alla domenica;
tuttavia, in tale periodo aveva percepito solamente € 700,00 mensili, consegnatile in contanti dal datore di lavoro (così come dichiarato nel verbale di sommarie dichiarazioni testimoniali del 7-5-2019 rilasciate dalla Pt_1
all'Ispettore del Lavoro); a seguito di richiesta di intervento avanzata dalla nonché da altra lavoratrice dipendente della medesima ditta, in data 4- Pt_1
1-2019 l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di CE aveva eseguito un accesso ispettivo presso la ditta “LI di RO MA”, dal quale era risultato che nel libro unico del lavoro – sezione presenze era registrato un numero di giornate e di ore di lavoro inferiore a quello effettivamente svolto dalla in occasione degli accertamenti effettuati da parte dell' di Pt_1 CP_2
CE erano state assunte sommarie informazioni testimoniali sia di altri lavoratori della medesima ditta, sia di frequentatori del locale ove la ricorrente era occupata;
da tali informazioni raccolte dall'Ispettore del lavoro nel corso degli accertamenti, rilasciate sia da altri dipendenti sia da avventori del bar, era emerso che la lavoratrice avesse lavorato, a far data dall'1-6-2018, nei Pt_1
pomeriggi dal martedì alla domenica, quale unica dipendente presente nel locale;
in particolare, nelle sommarie informazioni testimoniali del 30-9-2019 rilasciate da un ex dipendente della resistente, il medesimo aveva confermato che la CP_3
ricorrente aveva ricoperto la mansione di barista lavorando tutti i pomeriggi dal martedì alla domenica di ogni settimana, tanto che il locale era poi rimasto
2 chiuso nelle ore pomeridiane una volta cessato il rapporto della altra Pt_1
dipendente aveva dichiarato che, dapprima, la lavorava nel Pt_1
bar/ristorante di sabato o di domenica prioritariamente di mattino, mentre dal martedì in poi sempre di pomeriggio e, successivamente, dal martedì alla domenica solo in orario pomeridiano;
anche un frequentatore abituale del locale in questione aveva confermato che era solito vedere la lavorare al bar Pt_1
con gli orari summenzionati nel periodo compreso tra settembre/ottobre 2017 e gennaio 2019; infine altro cliente abituale del bar aveva riferito che la ricorrente lavorava normalmente nell'arco di tutto il pomeriggio, trovandola egli nel locale sia quando vi si recava alle ore 15,00, sia quando vi passava più tardi nell'orario dell'aperitivo (19,00-20,00 circa), notando che “la sig.ra era sempre Pt_1
sola nelle preparazioni e nel servire gli aperitivi, sebbene di tanto in tanto il titolare RO MA apparisse per breve tempo”; dagli accertamenti effettuati dall'Ispettorato del Lavoro, così come indicato nel Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione dell'1-10-2019, in relazione alla ricorrente, occupata dal 30-9-2017 al 31-1-2019, era emerso che la ditta datrice aveva registrato nel Libro Unico del Lavoro – sezione presenze un numero di giornate e di ore di lavoro inferiore rispetto a quelle effettivamente lavorate, essendo risultato che: la aveva lavorato nel periodo dal 30-9-2017 al 30-5-2018 Pt_1
il sabato e la domenica mattina per un complessivo di sei ore ogni giornata, successivamente, nel periodo dall'1-6-2018 al 31-1-2019, la stessa aveva effettuato un orario di lavoro settimanale di cinque ore giornaliere pomeridiane dal martedì alla domenica;
l'Ispettorato del Lavoro aveva dunque indicato alla ditta LI di RO MA di rielaborare “il libro unico del lavoro
e riconteggiare le giornate e le ore di lavoro non registrate nel libro unico e di predisporre idonee buste paga comprensive di 13.ma, 14.ma e TFR e provvedere al pagamento delle spettanze retributive contributive”; tuttavia la ditta
LI di RO MA, nonostante le richieste da parte della ricorrente, non aveva mai provveduto al pagamento in suo favore di quanto alla
3 stessa ancora spettante;
la ricorrente si era rivolta quindi al sindacato ai CP_4
fini del calcolo delle spettanze residue a seguito di quanto accertato dall' CP_2
da tali conteggi effettuati dall'associazione sindacale in relazione al periodo dall'1-6-2018 al 31-1-2019, era risultata, al netto di quanto già percepito, ancora spettante alla lavoratrice una differenza retributiva netta di € 2.750,20, nonché una differenza netta a titolo di TFR di € 624,57, per un importo complessivo netto pari ad € 3.374,77; RO MA” non aveva mai provveduto al saldo degli emolumenti spettanti alla lavoratrice, la quale concludeva quindi chiedendo:
“NEL MERITO:
- accertare e dichiarare che ha lavorato quale addetta alla Parte_1
vendita – barista, inquadrata al 4° livello del CCNL per IM AN, presso la ditta “LI di RO MA”, nel locale sito in CE
(Sforzacosta), via Nazionale n. 257/261, dal 01/06/2018 al 31/01/2019 per sei giorni a settimana per 5 ore al giorno dal martedì alla domenica pomeriggio, o in quel diverso periodo che verrà accertato in corso di causa e per l'effetto,
- condannare parte convenuta a corrispondere la somma di € 3.374,77 a titolo di differenze retributive, 13ma, di 14ma e TFR (di cui € 624,57 a titolo di TFR)
o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
- condannare parte convenuta al versamento in favore della ricorrente degli omessi oneri previdenziali e contributivi in relazione all'accertato rapporto di lavoro;
il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali dal sorgere all'effettivo soddisfo.
“Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento nonché accessori come per legge”.
Nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 420 c.p.c., il convenuto non si costituiva in giudizio ed, all'udienza del
28-9-2023, ne veniva dichiarata la contumacia.
4 La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali effettuate e delle prove testimoniali formulate dalla ricorrente, oltre che dell'acquisizione, rispettivamente il 30-1-2024 ed il 10-4-2024, della copia del verbale unico di accertamento e notificazione redatto l'1-10-2019 dall' di CE e dei CP_2
relativi allegati, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, veniva decisa con dispositivo di cui era data lettura, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
All'udienza del 14-3-2024 i testimoni escussi hanno confermato le mansioni della e le modalità di svolgimento di esse come descritte nel ricorso Pt_1
introduttivo del giudizio (si vedano in tal senso le dichiarazioni rese dai testimoni
, ex dipendenti del convenuto, e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
, ispettori dell' di CE (si veda il verbale dell'udienza Testimone_4 CP_2
del 14-3-2024); rispettivamente il 30-1-2024 ed il 10-4-2024, l' di CP_2
CE ha trasmesso copia del verbale unico di accertamento e notificazione prot. n. 14606 del 2-10-2019 redatto l'1-10-2019 dall' di CE ed i CP_2
relativi allegati, consistenti nelle dichiarazioni della medesima (rese il Pt_1
7-5-2019), nonché di (rese il 30-9-2019), Persona_1 Testimone_5
(18-6-2019), (17-7-2019) e (16-3-2019), Testimone_6 Testimone_2
essendo da esse emerso che nel periodo dal giugno 2018 alla Parte_1
fine del gennaio 2019 aveva lavorato presso la “LI di RO
MA” nel locale sito in CE - Sforzacosta, via Nazionale nn. 257/261 nei pomeriggi dal martedì alla domenica con orario dalle 15,00 alle 20,00, lavorando da sola presso il suddetto locale, mentre, in relazione all'intera durata del rapporto di lavoro della dal 30/09/2017 al 31/01/2019, RO Pt_1
MA, titolare dell'impresa individuale datrice “LI”, aveva registrato nel LUL – sezione presenze un numero di giornate e di ore di lavoro inferiori a quelle effettivamente svolte dalla suddetta lavoratrice (si veda il suddetto verbale di accertamento e notificazione cit.).
5 Mediante le suddette prove orali e la documentazione prodotta dalla ricorrente
(tra cui, in copia: contratto di lavoro con proroghe e comunicazioni Unilav, conteggi dell'associazione sindacale A.I.C., prospetti paga consegnati dalla ricorrente, tabelle salariali CCNL di riferimento per i lavoratori dipendenti delle aziende che svolgono attività nel settore dell'Artigianato Alimentare, visura camerale dell'impresa individuale “LI di RO MA”, conteggi sindacali, prospetti paga ricevuti dalla ricorrente) è stato dimostrato che in favore della sussiste un credito nei confronti dell'ex datore, relativo Pt_1
al periodo 1-6-2018/31-1-2019, di complessivi € 3.374,77 a titolo di differenze retributive, di cui € 742,54 a titolo di 13a mensilità ed € 624,57 a titolo di T.F.R., da maggiorarsi della rivalutazione monetaria dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo e degli interessi legali sulle somme come anno per anno rivalutate secondo gli indici ISTAT per il medesimo periodo.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , titolare Parte_1 Controparte_1
dell'impresa individuale MILLEVOGLIE, con ricorso depositato il 25-1-2022, nella contumacia del convenuto, ogni ulteriore domanda ed allegazione respinta, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accertato lo svolgimento delle prestazioni lavorative da parte della ricorrente alle dipendenze del convenuto nell'orario indicato in ricorso, condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente di complessivi € 3.374,77 a titolo di differenze retributive, di cui €
624,57 a titolo di T.F.R., da maggiorarsi della rivalutazione monetaria dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo e degli interessi legali sulle somme come anno per anno rivalutate secondo gli indici ISTAT per i medesimi periodi;
6 2) condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in € 2.100,80 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese vive sostenute dalla stessa, pari ad € 49,00, al rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
CE, 16-5-2024 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'udienza del 16-
5-2024, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa n. 48/2022 R.G.C promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. L. Sartini ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in CE, via Ugo Foscolo n.
20, come da procura speciale allegata al ricorso;
RICORRENTE nei confronti di
, titolare dell'impresa individuale Controparte_1
MILLEVOGLIE, corrente in CE, fraz. Sforzacosta, via Nazionale, n.
257/261; CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: riconoscimento del diritto alle differenze retributive e di TFR, differenze contributive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25-1-2022, esponeva: ella aveva Parte_1
lavorato alle dipendenze della ditta individuale “LI di RO
MA” dal 30/09/2017 al 31/01/2019 presso l'unità produttiva sita in
CE, via Nazionale nn. 257/261; era stata assunta in qualità di addetta alla vendita - barista, inquadrata nel livello 4° del CCNL per IM AN
(Panificatori), con contratto a tempo determinato e rapporto di lavoro di tipo intermittente dal 30/09/2017 al 31/10/2018, trasformato poi in contratto a tempo
1 parziale con decorrenza dal 01/11/2018 sino al 31/01/2019, come da contratto e successive proroghe allegate;
ella aveva lavorato dapprima per tre giorni alla settimana (sabato, domenica e lunedì), con orario mattutino dalle 6,30 alle 13,00
e, sino al 31-5-2018, era stata retribuita come da orari effettuati;
a decorrere dall'1-6-2018 e sino al 31-1-2019, data di cessazione del rapporto di lavoro, dapprima in costanza del medesimo contratto intermittente, successivamente trasformato in tempo parziale a decorrere dall'1-11-2018, la ricorrente aveva effettuato un orario di lavoro settimanale di cinque ore giornaliere pomeridiane, dalle ore 15,00 alle 20,00, per cinque giornate lavorative, dal martedì alla domenica;
tuttavia, in tale periodo aveva percepito solamente € 700,00 mensili, consegnatile in contanti dal datore di lavoro (così come dichiarato nel verbale di sommarie dichiarazioni testimoniali del 7-5-2019 rilasciate dalla Pt_1
all'Ispettore del Lavoro); a seguito di richiesta di intervento avanzata dalla nonché da altra lavoratrice dipendente della medesima ditta, in data 4- Pt_1
1-2019 l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di CE aveva eseguito un accesso ispettivo presso la ditta “LI di RO MA”, dal quale era risultato che nel libro unico del lavoro – sezione presenze era registrato un numero di giornate e di ore di lavoro inferiore a quello effettivamente svolto dalla in occasione degli accertamenti effettuati da parte dell' di Pt_1 CP_2
CE erano state assunte sommarie informazioni testimoniali sia di altri lavoratori della medesima ditta, sia di frequentatori del locale ove la ricorrente era occupata;
da tali informazioni raccolte dall'Ispettore del lavoro nel corso degli accertamenti, rilasciate sia da altri dipendenti sia da avventori del bar, era emerso che la lavoratrice avesse lavorato, a far data dall'1-6-2018, nei Pt_1
pomeriggi dal martedì alla domenica, quale unica dipendente presente nel locale;
in particolare, nelle sommarie informazioni testimoniali del 30-9-2019 rilasciate da un ex dipendente della resistente, il medesimo aveva confermato che la CP_3
ricorrente aveva ricoperto la mansione di barista lavorando tutti i pomeriggi dal martedì alla domenica di ogni settimana, tanto che il locale era poi rimasto
2 chiuso nelle ore pomeridiane una volta cessato il rapporto della altra Pt_1
dipendente aveva dichiarato che, dapprima, la lavorava nel Pt_1
bar/ristorante di sabato o di domenica prioritariamente di mattino, mentre dal martedì in poi sempre di pomeriggio e, successivamente, dal martedì alla domenica solo in orario pomeridiano;
anche un frequentatore abituale del locale in questione aveva confermato che era solito vedere la lavorare al bar Pt_1
con gli orari summenzionati nel periodo compreso tra settembre/ottobre 2017 e gennaio 2019; infine altro cliente abituale del bar aveva riferito che la ricorrente lavorava normalmente nell'arco di tutto il pomeriggio, trovandola egli nel locale sia quando vi si recava alle ore 15,00, sia quando vi passava più tardi nell'orario dell'aperitivo (19,00-20,00 circa), notando che “la sig.ra era sempre Pt_1
sola nelle preparazioni e nel servire gli aperitivi, sebbene di tanto in tanto il titolare RO MA apparisse per breve tempo”; dagli accertamenti effettuati dall'Ispettorato del Lavoro, così come indicato nel Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione dell'1-10-2019, in relazione alla ricorrente, occupata dal 30-9-2017 al 31-1-2019, era emerso che la ditta datrice aveva registrato nel Libro Unico del Lavoro – sezione presenze un numero di giornate e di ore di lavoro inferiore rispetto a quelle effettivamente lavorate, essendo risultato che: la aveva lavorato nel periodo dal 30-9-2017 al 30-5-2018 Pt_1
il sabato e la domenica mattina per un complessivo di sei ore ogni giornata, successivamente, nel periodo dall'1-6-2018 al 31-1-2019, la stessa aveva effettuato un orario di lavoro settimanale di cinque ore giornaliere pomeridiane dal martedì alla domenica;
l'Ispettorato del Lavoro aveva dunque indicato alla ditta LI di RO MA di rielaborare “il libro unico del lavoro
e riconteggiare le giornate e le ore di lavoro non registrate nel libro unico e di predisporre idonee buste paga comprensive di 13.ma, 14.ma e TFR e provvedere al pagamento delle spettanze retributive contributive”; tuttavia la ditta
LI di RO MA, nonostante le richieste da parte della ricorrente, non aveva mai provveduto al pagamento in suo favore di quanto alla
3 stessa ancora spettante;
la ricorrente si era rivolta quindi al sindacato ai CP_4
fini del calcolo delle spettanze residue a seguito di quanto accertato dall' CP_2
da tali conteggi effettuati dall'associazione sindacale in relazione al periodo dall'1-6-2018 al 31-1-2019, era risultata, al netto di quanto già percepito, ancora spettante alla lavoratrice una differenza retributiva netta di € 2.750,20, nonché una differenza netta a titolo di TFR di € 624,57, per un importo complessivo netto pari ad € 3.374,77; RO MA” non aveva mai provveduto al saldo degli emolumenti spettanti alla lavoratrice, la quale concludeva quindi chiedendo:
“NEL MERITO:
- accertare e dichiarare che ha lavorato quale addetta alla Parte_1
vendita – barista, inquadrata al 4° livello del CCNL per IM AN, presso la ditta “LI di RO MA”, nel locale sito in CE
(Sforzacosta), via Nazionale n. 257/261, dal 01/06/2018 al 31/01/2019 per sei giorni a settimana per 5 ore al giorno dal martedì alla domenica pomeriggio, o in quel diverso periodo che verrà accertato in corso di causa e per l'effetto,
- condannare parte convenuta a corrispondere la somma di € 3.374,77 a titolo di differenze retributive, 13ma, di 14ma e TFR (di cui € 624,57 a titolo di TFR)
o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
- condannare parte convenuta al versamento in favore della ricorrente degli omessi oneri previdenziali e contributivi in relazione all'accertato rapporto di lavoro;
il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali dal sorgere all'effettivo soddisfo.
“Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento nonché accessori come per legge”.
Nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 420 c.p.c., il convenuto non si costituiva in giudizio ed, all'udienza del
28-9-2023, ne veniva dichiarata la contumacia.
4 La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali effettuate e delle prove testimoniali formulate dalla ricorrente, oltre che dell'acquisizione, rispettivamente il 30-1-2024 ed il 10-4-2024, della copia del verbale unico di accertamento e notificazione redatto l'1-10-2019 dall' di CE e dei CP_2
relativi allegati, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, veniva decisa con dispositivo di cui era data lettura, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
All'udienza del 14-3-2024 i testimoni escussi hanno confermato le mansioni della e le modalità di svolgimento di esse come descritte nel ricorso Pt_1
introduttivo del giudizio (si vedano in tal senso le dichiarazioni rese dai testimoni
, ex dipendenti del convenuto, e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
, ispettori dell' di CE (si veda il verbale dell'udienza Testimone_4 CP_2
del 14-3-2024); rispettivamente il 30-1-2024 ed il 10-4-2024, l' di CP_2
CE ha trasmesso copia del verbale unico di accertamento e notificazione prot. n. 14606 del 2-10-2019 redatto l'1-10-2019 dall' di CE ed i CP_2
relativi allegati, consistenti nelle dichiarazioni della medesima (rese il Pt_1
7-5-2019), nonché di (rese il 30-9-2019), Persona_1 Testimone_5
(18-6-2019), (17-7-2019) e (16-3-2019), Testimone_6 Testimone_2
essendo da esse emerso che nel periodo dal giugno 2018 alla Parte_1
fine del gennaio 2019 aveva lavorato presso la “LI di RO
MA” nel locale sito in CE - Sforzacosta, via Nazionale nn. 257/261 nei pomeriggi dal martedì alla domenica con orario dalle 15,00 alle 20,00, lavorando da sola presso il suddetto locale, mentre, in relazione all'intera durata del rapporto di lavoro della dal 30/09/2017 al 31/01/2019, RO Pt_1
MA, titolare dell'impresa individuale datrice “LI”, aveva registrato nel LUL – sezione presenze un numero di giornate e di ore di lavoro inferiori a quelle effettivamente svolte dalla suddetta lavoratrice (si veda il suddetto verbale di accertamento e notificazione cit.).
5 Mediante le suddette prove orali e la documentazione prodotta dalla ricorrente
(tra cui, in copia: contratto di lavoro con proroghe e comunicazioni Unilav, conteggi dell'associazione sindacale A.I.C., prospetti paga consegnati dalla ricorrente, tabelle salariali CCNL di riferimento per i lavoratori dipendenti delle aziende che svolgono attività nel settore dell'Artigianato Alimentare, visura camerale dell'impresa individuale “LI di RO MA”, conteggi sindacali, prospetti paga ricevuti dalla ricorrente) è stato dimostrato che in favore della sussiste un credito nei confronti dell'ex datore, relativo Pt_1
al periodo 1-6-2018/31-1-2019, di complessivi € 3.374,77 a titolo di differenze retributive, di cui € 742,54 a titolo di 13a mensilità ed € 624,57 a titolo di T.F.R., da maggiorarsi della rivalutazione monetaria dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo e degli interessi legali sulle somme come anno per anno rivalutate secondo gli indici ISTAT per il medesimo periodo.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , titolare Parte_1 Controparte_1
dell'impresa individuale MILLEVOGLIE, con ricorso depositato il 25-1-2022, nella contumacia del convenuto, ogni ulteriore domanda ed allegazione respinta, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accertato lo svolgimento delle prestazioni lavorative da parte della ricorrente alle dipendenze del convenuto nell'orario indicato in ricorso, condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente di complessivi € 3.374,77 a titolo di differenze retributive, di cui €
624,57 a titolo di T.F.R., da maggiorarsi della rivalutazione monetaria dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo e degli interessi legali sulle somme come anno per anno rivalutate secondo gli indici ISTAT per i medesimi periodi;
6 2) condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in € 2.100,80 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese vive sostenute dalla stessa, pari ad € 49,00, al rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
CE, 16-5-2024 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
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