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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/03/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1929/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 1929/2024 V.G.
promossa da
, (C.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CATIA D'ETTORRE, giusta delega in atti;
e
, (C.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. MINO DANIELE BEMBO, giusta delega in atti;
RICORRENTI
E con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: Divorzio Congiunto – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 12/03/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 11/10/2024 le parti domandavano lo scioglimento del vincolo matrimoniale alle condizioni contestualmente precisate.
All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 12/03/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti. IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 13/11/1995 nel Comune di
Fondi (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 11/10/2024; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 16, Parte I, anno 1995); compensa le spese di causa
Latina, 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 1929/2024 V.G.
promossa da
, (C.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CATIA D'ETTORRE, giusta delega in atti;
e
, (C.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. MINO DANIELE BEMBO, giusta delega in atti;
RICORRENTI
E con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: Divorzio Congiunto – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 12/03/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 11/10/2024 le parti domandavano lo scioglimento del vincolo matrimoniale alle condizioni contestualmente precisate.
All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 12/03/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti. IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 13/11/1995 nel Comune di
Fondi (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 11/10/2024; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 16, Parte I, anno 1995); compensa le spese di causa
Latina, 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti