Articolo 1 della Legge 2 giugno 1961, n. 507
Versione
12 luglio 1961
Art. 1. - E' autorizzata la concessione alla Societa' tramvie e ferrovie elettriche di Roma, esercente la ferrovia metropolitana di Roma (linea Termini-E.U.R.) di un concorso dello Stato fino all'importo massimo di lire 200 milioni per il completamento e l'ampliamento delle stazioni nella zona della E.U.R.".
"Art. 2. - Il pagamento alla Societa' tramvie e ferrovie elettriche di Roma della somma che sara' in definitiva accordata con decreto dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, potra' essere fatto a misura dell'esecuzione dei lavori, in rapporto all'ammontare totale della spesa ritenuta ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, in base a certificati di avanzamento da rilasciarsi per importi non inferiori ad un ventesimo della somma stessa e con la trattenuta di un decimo da liquidarsi dopo il collaudo e la presentazione del conto di liquidazione finale dei lavori".

Entrata in vigore il 12 luglio 1961