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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 18/07/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 813 / 2022 R.G.;
promosso da:
ex (c.f. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. BONALUME PAOLO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in CORSO MAGENTA 84 20123 MILANO;
- appellante contro
c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CALASCIBETTA Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.SO FRANCIA, 98
10098 CP_1
- parte appellata
Oggetto: Cessione di crediti.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Torino, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 5309/21 emessa dal Tribunale di Torino e pubblicata il 3 dicembre 2021 nel giudizio RG 8409/20 tra – nuova denominazione di Parte_1
– e il e non notificata Parte_2 Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di ei confronti del Comune di Parte_1 CP_1
• € 32.291,05 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 con la citazione e che ivi si riproduce sub doc. 1, di cui:
− € 23.659,66 portati da 14 fatture emesse dalla società Manitalidea S.p.A. e da essa cedute Parte a
− € 8.631,39 portati da 2 fatture emesse dalla società Exitone S.p.A. e da essa cedute a Parte
• gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 16 fatture costituenti la predetta sorte capitale. condannare il al relativo pagamento in favore di oltre Controparte_1 Parte_1
Parte alle spese del giudizio di primo grado e con condanna del a restituire a le CP_1
somme da essa eventualmente pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti del della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, Controparte_1
2 condannare il a pagare a la diversa somma ritenuta Controparte_1 Parte_1
dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici, anche a titolo di ingiustificato arricchimento,
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n.
55/14, oltre CPA e successive”.
Per parte appellata: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Riservata ogni ulteriore ragione, diritto ed azione nei confronti dell'appellante da far valere in questa come in ogni altra separata competente sede;
Previe le più opportune declaratorie del caso;
Nel merito:
Respingere le domande tutte proposte dall'appellante per essere infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi in toto la sentenza di primo grado;
In ogni caso:
Con il favore delle spese, anche di CTU e di CTP, nonchè dei compensi per l'assistenza legale ai sensi del D.M. 55/2014, con concessione della maggiorazione del 30%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, per essere il presente atto depositato in modalità telematica redatto con sommario e collegamenti ipertestuali ai documenti prodotti per
l'agevole consultazione, oltre rimborso spese generali ed oneri riflessi, in luogo di C.P.A. ed
I.V.A., trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura civica”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1.1 - NI s.p.a. è stata affidataria dal ell'appalto del servizio Controparte_1 di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale per il periodo 2015-2019, nell'ambito della Convenzione CONSIP “Facility Management Uffici 3” aggiudicata il 14.12.2012 - Lotto
1; tra i subappaltatori di NI avrebbe operato la incaricata del Parte_3
servizio di manutenzione ascensori.
NI s.p.a. è stata successivamente posta in amministrazione straordinaria a seguito di dichiarazione di insolvenza del Tribunale di Torino con sentenza 4.02.2020.
3 1.1.2 - EX NE s.p.a. è stata, a sua volta, affidataria, sempre dal Controparte_1 dell'appalto del servizio di manutenzione della rete semaforica e di illuminazione pubblica comunale per il periodo 2017-2025, nell'ambito della Convenzione CONSIP "Servizio Luce
3 - Lotto 1".
Con atto a rogito Notaio i Pinerolo del 28.7.2018, la EX NE cedeva, a far Per_1 data dal 1°.08.2018, in affitto il proprio intero complesso aziendale a l'affitto CP_2
d'azienda veniva comunicata il 3.10 successivo al Comune di Pinerolo.
1.1.3 – I crediti sorti nell'ambito dei predetti contratti di appalto rientrano in tre distinte operazioni di cessione di crediti e factorizzazione a favore di , Parte_2
nei termini che seguono:
- con contratto di factoring del 1.10.2015 (doc. 10 fasc. primo Parte_2
grado), NI ha ceduto (a) i suoi crediti attuali individuati mediante gli estremi delle fatture riportate nell'allegato, (b) i crediti futuri che sarebbero sorti da contratti/ordini di fornitura già perfezionati e da contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei 24 mesi dalla firma del contratto, e (c) tutte le fatture che sarebbero state emesse da essa società a far data dal 20.11.2015. La cessione mediante factoring risulta notificata al Controparte_1
come debitore ceduto, in data 15.01.2016 (ivi);
- con contratto di factoring del 28.04.2017 (doc. 6 fasc. primo Parte_2
grado), EX NE ha ceduto (a) i suoi crediti attuali individuati mediante gli estremi delle fatture riportate nell'allegato, e (b) i crediti futuri che sarebbero sorti da contratti/ordini già perfezionati e da contratti/ordini da perfezionarsi nei 24 mesi dalla sottoscrizione della cessione, nonché (c) tutte le fatture che sarebbero state emesse a far data dalla firma del contratto. La cessione mediante factoring risulta notificata al come Controparte_1
debitore ceduto, in data 4.05.2017 (ivi).
1.2 – Con citazione notificata il 20.4.2020, ha convenuto Parte_2
dinanzi al Tribunale di Torino il chiedendone la condanna al pagamento: Controparte_1
a) dei crediti fatturati da NI s.p.a. (n. 14 fatture emesse tra il 16 e il 23.04.2018, per totali € 23.659,66) e da EX NE s.p.a. (n. 2 fatture emesse entrambe l'8.10.2018, per totali € 8.631,39), per un totale di € 32.291,05, oltre ad interessi di mora ex artt. 4 e
5 d.lgs. 231/2002 e anatocistici ex art. 1283 c.c. e forfettizzazione del danno da ritardo
(€ 40 per ogni fattura) ex art. 6 d.lgs. 231/2002;
4 b) € 2.844,37 a titolo di interessi moratori su altre n. 70 fatture, più interessi anatocistici e forfettizzazione del danno da ritardo (ex art. 6 c. 2 d.lgs. 231/02);
c) in subordine, di un indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
1.3 - Il ha preliminarmente eccepito il mancato esperimento della Controparte_1
negoziazione assistita ex art. 3 l. 162/2014 e, nel merito:
- riguardo alle fatture di NI, ha sostenuto di aver pagato € 23.650,49 (pari alla quasi totalità del credito azionato) al sub-appaltatore incaricato del servizio Parte_3 di manutenzione ascensori, così come previsto dall'art. 105, co. 13, lett. c), d.lgs. 50/2016 per il caso di inadempimento dell'appaltatore del compenso dovuto al sub-appaltatore; l'art. 106, co. 13, ult. periodo, d.lgs. cit. permette infatti alle Stazioni pubbliche appaltanti di sollevare nei confronti del cessionario del credito tutte le eccezioni relative al ceduto, senza le limitazioni temporali proprie della cessione codicistica;
- riguardo ai crediti EX NE, di aver pagato detti crediti a che ne era CP_2
divenuta titolare in quanto affittuaria del complesso aziendale di EX NE;
la cessione era bensì successiva all'operazione di factoring, ma questo era irrilevante, essendo i crediti azionati riferibili ratione temporis a perché le fatture erano state emesse da CP_2 quest'ultima dopo la conclusione (recte: l'efficacia) dell'affitto d'azienda, ed essa società non aveva stipulato, per esse, alcun accordo con Pt_1
1.4 – Inutilmente esperita la negoziazione assistita, nella prima memoria ex art. 183, 6° co.,
c.p.c., ha denunciato la mancata prova dell'identità tra i crediti Parte_2 di NI pagati alla e l'anteriorità delle fatture di Parte_4 Parte_3
rispetto a quelle di NI, requisito che a suo dire sarebbe previsto Parte_3 dall'art. 105 d.lgs. 50/2016 come condizione della possibilità di pagamento diretto a mani dell'appaltatore; ha inoltre richiamato la Cass., Sez. Unite, n. 5685/2020, per sostenere che il blocco dei pagamenti all'appaltatrice NI (od alla cessionaria dei suoi crediti) non fosse prolungabile oltre il fallimento (recte: l'amministrazione straordinaria) cui nel frattempo la stessa NI era andata incontro, dato che dopo l'apertura del concorso il pagamento verso il sub-appaltatore determinerebbe un'alterazione della par condicio.
1.5 – Il a sua volta, nella prima memoria ex art. 183, 6° co, c.p.c., ha Controparte_1 contestato, in riferimento alla domanda di € 2.844,37 a titolo di interessi moratori su altre n.
5 70 fatture, più interessi anatocistici e forfettizzazione del danno da ritardo, e l'erronea individuazione, da parte di , del dies a quo di decorrenza dei Parte_2 trenta giorni per il pagamento, previsti dall'art. 4 d.lgs. 231/2002: parte attrice aveva infatti individuato detto termine alla data di emissione della fattura, e non – come corretto - alla data di ricezione della stessa da parte del debitore ceduto, ricezione individuabile con la protocollazione in entrata.
Lo stesso Ente locale ha poi replicato, nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., che i pagamenti a suo tempo effettuati a riguardavano debiti di NI nei Parte_3
confronti della stessa società sub-appaltatrice risalenti al tempo in cui NI era in bonis, di talchè non si verteva nell'ipotesi trattata dalla Cass., Sez. Unite, n. 5685/2020.
1.6 – ha infine, in conclusionale, evidenziato l'omessa Parte_2
produzione delle fatture emesse da come condizione per valutare la Parte_3
possibilità del pagamento diretto ex art. 105, co. 13, lett. c), d.lgs. 50/2016.
1.7 – Il Tribunale di Torino, con sent. n. 5309/2021 emessa il 3.12.2021, ha parzialmente accolto le domande attoree, nei termini che seguono:
- con riferimento ai crediti già di NI, sono stati ritenuti provati il subappalto e la identità tra i crediti soddisfatti perché pagati dal a e i crediti Controparte_1 Parte_3
azionati da , come cessionaria da NI, ed in tal Parte_2
senso deponevano i mandati di pagamento prodotti dal in cui creditore figura CP_1
NI, ma delegatario di pagamento è . Inoltre, tali fatti non sarebbero Pt_3
stati tempestivamente contestati da , la quale solo nella prima Parte_2
memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., dopo che si era tenuta la prima udienza e quella di rinvio a seguito della (fallita) negoziazione assistita, ha sollevato la questione della mancata prova di tali fatti;
- le fatture di NI erano state emesse quando la società non era ancora insolvente, e quindi era possibile il pagamento diretto a mani del sub-appaltatore;
- individuata la norma applicabile ratione temporis non nell'art. 106, co. 13, d.lgs. 50/2016, bensì nell'art. 118, co. 3, d.lgs. 163/2006, detta norma prevede anzitutto la sospensione dei pagamenti a favore dell'appaltatore qualora questi non trasmetta alla Stazione appaltante le fatture quietanziate del sub-appaltatore, e poi consente alla Stazione appaltante di provvedere al pagamento diretto dei sub-appaltatori: qui il non avendo Controparte_1
ricevuto le fatture quietanziate della , aveva sospeso i pagamenti Parte_4 Pt_3
6 a NI e poi aveva pagato direttamente la sub-appaltatrice; non rilevava, a tal fine, che tale pagamento diretto fosse successivo alla cessione del credito, dato che si sarebbe dovuta applicare la disciplina speciale dell'art. 117, co. 5, cod. contratti pubblici del
2006, derogatoria della disciplina codicistica, che consente al committente pubblico di opporre al cessionario “tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”;
- le fatture di EX NE recavano la data di emissione dell'8.10.2018, mentre l'affitto di azienda a era divenuto efficace dal 1° agosto precedente, sicchè la EX NE le CP_2
aveva emesse per dei crediti non più suoi;
in ogni caso, veniva in rilievo la possibilità, secondo l'art. 117, co. 5, d.lgs. 163/2006 della Committenza di opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'appaltatore originario titolare del credito;
- lo storno delle menzionate fatture di EX NE documenta che la stessa società non era, fin dall'inizio (ossia dalla data di emissione, all'8.10.2018), titolare dei relativi crediti;
- le domande per i crediti di NI e di EX NE andavano perciò respinte, anche con riguardo alle richieste di interessi e danni forfetizzati;
- quanto alla domanda di € 2.844,37 a titolo di interessi moratori su altre n. 70 fatture, più interessi anatocistici e forfettizzazione del danno da ritardo (ex art. 6 c. 2 d.lgs. 231/02), si dava atto del pagamento delle somme dovute, avvenuto in corso di causa e documentato dall'Amministrazione comunale, e si giustificava la differenza tra chiesto e pagato (€
2.742,07, contro gli € 2.844, 37 chiesti da ) alla luce dell'errore Parte_2 in cui la stessa banca era incorsa nell'individuare la decorrenza del termine per il pagamento secondo l'art. 4 d.lgs. 231/2002, ossia dalla data di emissione della fattura, anzichè, come corretto, dalla data di ricevimento della stessa da parte del debitore;
- è stata invece accolta la domanda per gli interessi anatocistici ex artt. 1283 c.c., sulla somma di € 2.742,07 (così correttamente quantificati gli interessi di mora sulle settanta altre fatture), al tasso degli artt. 2 e 5 d.lgs. 231/2002, e di danno forfetizzato ex art. 6 d.lgs. cit. per le n. 70 fatture, indicato in € 2.800 (40 x € 70).
2. – L'appello di , ora Il primo motivo di Parte_2 Pt_1
impugnazione.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , divenuta Parte_2
nel frattempo Pt_1
7 L'appellante contesta unicamente le decisioni sui crediti già di NI e sui crediti già di EX NE, mentre non vengono rimessi in discussione gli altri capi di decisione, sui quali è dunque sceso il giudicato.
2.1 – Con il primo, articolato motivo, denuncia la nullità (sic) della sentenza Pt_1 appellata per avere il Tribunale ritenuto inesistente il credito di € 23.659,66 per sorte capitale portato dalle fatture cedute da NI, oltre agli interessi di mora e anatocistici ed alle somme ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n. 231/02, per essere le somme state pagate dalla
Stazione appaltante direttamente alla sub-appaltatrice Parte_3
2.1.1 – Si osserva, in primo luogo, che né l'art. 118, co. 3, d.lgs. 163/2006, applicato dal
Giudice a quo, né il bando di gara prevedevano, nel caso di mancata trasmissione al delle quietanze dei pagamenti effettuati dall'appaltatore al sub-appaltatore, oltre CP_1
alla sospensione dei pagamenti, anche il pagamento destinato diretto al subappaltatore.
Inoltre, secondo la Cass., Sez. Unite, n. 5685/2020, la sospensione dei pagamenti prevista dall'art. 118, co. 3, cit. opera fintanto che l'appaltatore è in bonis. Con il fallimento di questo ultimo, il contratto di appalto pubblico si scioglie. Pertanto, considerato che con sentenza del 4.02.2020 NI era stata dichiarata insolvente e posta conseguentemente in amministrazione straordinaria, solo fino a quella data il Comune di avrebbe potuto CP_1
sospendere i pagamenti;
da quella data, poi, il contratto si sarebbe sciolto e il CP_1
essendo nel frattempo intervenuta la cessione, non solo non avrebbe potuto sospendere i pagamenti per l'inadempimento di NI verso la sub-appaltatrice , ma Pt_3
avrebbe dovuto pagare ad essa banca appellante, in veste di cessionaria del credito da
MAINTALIDEA.
2.1.2 – Si ribadisce, in secondo luogo, che le eccezioni riguardanti fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito ceduto possono essere opposte dal debitore ceduto al cessionario soltanto ove tali fatti siano anteriori alla notifica della cessione, senza che vi possa essere alcuna distinzione per i crediti nascenti da contratti con le PP.AA.; nel caso di specie, la cessione in massa a dei crediti di NI verso il di Pt_1 CP_1
è stata notificata a quest'ultimo, in veste di debitore ceduto, in data 15.01.2016 ed CP_1 anzi accettata dallo stesso Ente locale con specifica presa d'atto del 3.02.2016; il mancato pagamento alla e la mancata trasmissione delle fatture Parte_5
quietanziate del sub-appaltatore, come fatti impeditivi del pagamento, sono tuttavia
8 successive alla cessione in blocco dei crediti, come del resto riconosciuto dal primo Giudice;
pertanto, il non era legittimato ad opporre le relative eccezioni in quanto i Controparte_1
fatti a fondamento di esse si sono verificati posteriormente alla notifica della cessione.
2.1.3 – Infine, si rileva che in tanto il avrebbe potuto opporre l'eccezione Controparte_1
del pagamento diretto alla sub-appaltatrice a seguito del mancato pagamento Parte_3
da parte di essa appaltatrice principale, in quanto vi fosse stata prova che (a) NI si fosse avvalsa di proprio per l'esecuzione dell'appalto “principale” con il Parte_3
utilizzandola come sub-appaltatrice; (b) che le fatture direttamente pagate Controparte_1
a inerissero proprio e soltanto all'esecuzione di lavori nell'ambito del sub-appalto; Pt_3
(c) che tali fatture fossero anteriori rispetto a quelle emesse da NI nei confronti del (l'art. 118, co. 3., d.lgs. 163/2006 dice, infatti, che con il mancato invio delle CP_1 fatture dei subappaltatori, la Stazione appaltante sospende il pagamento “successivo”, e non anche quello anteriore).
Nel caso di specie, escluso che tali circostanze potessero ritenersi non contestate o comunque ammesse, il appellato non aveva neppure prodotto le fatture pagate a CP_1
rendendo così impossibile, per assenza di prova, di dare fondamento alla Parte_3
eccezione.
2.2 – Il ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. di Controparte_1 tali motivi in quanto integranti nuove eccezioni dedotte per la prima volta in grado d'appello,
o, in subordine, la sua inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. in quanto manifestamente infondato, avendo il primo Giudice fatto corretta applicazione dei principi in materia di contratti pubblici.
L'eccezione è infondata.
Quelle articolate come sopra da costituiscono, propriamente, delle mere difese e Pt_1
non delle eccezioni in senso proprio, poiché si traducono nella negazione in diritto dei presupposti per l'efficacia liberatoria, affermata dal Giudice di primo grado, del pagamento diretto, da parte del a mani della sub-appaltatrice esse non Controparte_1 Parte_3 costituiscono, invece, un'allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi i cui effetti sono rimessi alla disponibilità della parte. Pertanto, dette difese possono essere introdotte anche in questo grado d'appello – contrariamente a quanto eccepito dalla difesa appellata.
Quanto, poi, all'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., è da rilevare che – come si evince dal disposto dell'art. 348 ter, 1° co., c.p.c. (“All'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di
9 procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello a norma dell'art.
348 bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata ….”) – l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza può esser dichiarata soltanto in limine, ossia non oltre la prima udienza ex art. 350 c.p.c., di talchè, una volta iniziata la trattazione nel merito ed a maggior ragione una volta raggiunta la fase decisoria, la sua rilevazione rimane ormai definitivamente preclusa restando assorbita nella decisione finale.
2.3 – Il primo motivo di impugnazione va, nondimeno, respinto nel merito sotto tutti i profili in cui è stato articolato.
2.3.1 - L'art. 118, co. 3, d.lgs. 163/2006, applicabile in ragione della data (14.12.2012) di conclusione dell'appalto di servizi, prevede:
“Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
(….) Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti … accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto … al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite”.
Ora, dagli atti emerge, in sequenza, che:
- il nel corso del 2017, ha più volte invitato l'appaltatrice NI Controparte_1
s.p.a. a presentare le fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore del subappaltatore ma senza esito;
a seguito di ciò, il ha sospeso la liquidazione degli Parte_3 CP_1
stati avanzamento lavori ancora da emettere, con decorrenza da quello relativo al terzo bimestre dell'anno 2017 (vds. premesse della determina dirigenziale n. 354/2018, doc. 5
; CP_1
10 - con nota prot. 77940 del 27.12.2017 la subappaltatrice ha comunicato al Parte_3
che NI s.p.a. non aveva provveduto al pagamento delle fatture dalla CP_1
stessa emesse fino al 21.12 precedente;
- persistendo l'inadempimento di NI., con nota prot. 7818 in data 5.02.2018 ha chiesto al Comune di di provvedere alla liquidazione di quanto Parte_3 CP_1
dovutole, riservandosi in ogni caso ogni azione e preannunciando il fermo delle attività contrattualmente previste;
- il dopo aver contabilizzato i lavori relativi al terzo, quarto, quinto e sesto Controparte_1
bimestre del 2017 ed individuato la quota di spettanza del subappaltatore, ha pagato, in applicazione dell'art. 118, co. 3, d.lgs. 163/2006, direttamente a mani della sub-appaltatrice quanto di sua spettanza, ossia € 23.650,49, IVA inclusa, come da determina Parte_6
dirigenziale n. 354 del 12.04.2018;
- il successivo 6.06.2019, il Comune di ha fornito a NI i chiarimenti CP_1
richiesti in ordine al pagamento diretto effettuato in favore della subappaltatrice Pt_3
(vds. mail del a tale per NI, doc. 90 fasc.
[...] CP_1 Persona_2
. Controparte_1
L'Ente territoriale appellato, dunque, non ha fatto che applicare il disposto dell'art. 118, co.
3, d.lgs. 163/2006 sospendendo, dapprima, i pagamenti all'appaltatrice NI e poi, su richiesta della pagando direttamente quest'ultima, Parte_5
essendosi palesata una crisi di liquidità dell'affidatario, comprovata dai reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori;
ed ovviamente, dall'importo da versare a NI il
Comune di ha detratto l'importo pagato direttamente a mani della subappaltatrice, con CP_1
conseguente azzeramento pressochè integrale del debito oggetto di cessione a Pt_1
La dichiarazione di insolvenza di NI da parte del Tribunale di Torino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 d.lgs. 270/99, è, inoltre, ampiamente posteriore al pagamento diretto della sub-appaltatrice risalendo al 4.02.2020 (il pagamento è invece di aprile Parte_3
2019), sicchè non può essere invocato quanto statuito dalla Cass., Sez. Unite, n. 5685/2020.
2.3.2 – Quanto al fatto che il pagamento diretto a mani di è successivo alla Parte_3
notifica al come debitore ceduto, della cessione dei crediti futuri a Controparte_1 [...]
, vale il disposto dell'art. 117, co. 5, d.lgs. 163/2006. Parte_7
L'art. 117, co. 5, d.lgs. cit. dispone infatti:
11 “In ogni caso l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Ora, è pacifico che l'art. 117 d.lgs. 163/2006 abbia portata derogatoria della disciplina di diritto comune relativa alla cessione dei crediti. In particolare, e per quel che qui interessa, la locuzione “in ogni caso”, riferita all'opponibilità delle eccezioni relative al contratto di appalto o di fornitura, comporta che – venendo il regolamento negoziale del contratto pubblico integrato dalle disposizioni sul pagamento del sub-appaltatore, contenute nell'art. 118, co. 3, d.lgs. 163/2006 - la Stazione appaltante possa opporre al cessionario del credito per il corrispettivo l'eccezione di pagamento diretto a mani del sub-appaltatore, pur se tale pagamento sia stato eseguito successivamente alla cessione del credito stesso, in deroga agli ordinari criteri civilistici per cui il cessionario può vedersi opporre solo i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del suo credito maturati anteriormente alla notifica della cessione o alla sua accettazione da parte del debitore ceduto.
2.3.3 – Risultano, per il resto, comprovate le condizioni richieste dall'art. 118, co. 3, d.lgs.
163/2006 per il pagamento diretto.
In particolare:
a) la determina dirigenziale n. 354/2018 riferisce che, per la manutenzione degli elevatori negli edifici comunali, NI si è avvalsa in subappalto della Pt_3
e la circostanza viene confermata nella successiva lettera di chiarimenti, quanto al
[...]
pagamento diretto a mani della , inviata dal il 6.06.2019 a Parte_4 CP_1
NI (doc. 90 fasc. . A fronte del provvedimento del Controparte_1 CP_1
che ordinava il pagamento diretto a mani della e poi dei chiarimenti forniti Parte_4
a riguardo dallo stesso Ente appaltante, NI non avrebbe mai sollevato obiezioni col dire che non era sub-appaltatrice nell'ambito del più ampio contratto di Parte_3
appalto per la manutenzione degli edifici comunali e che si occupava degli ascensori, né che le fatture pagate, emesse da si riferissero proprio al settore affidato in Parte_3
sub-appalto ad essa società;
b) l'art. 118, co. 3, 2° periodo, d.lgs. 163/2006 dice che “Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari”,
e l'espressione “successivo” fa evidentemente riferimento alla posteriorità dei pagamenti rispetto allo spirare del termine di venti giorni, in previsione della possibilità per la Stazione
12 appaltante di provvedere successivamente al pagamento diretto a favore dei sub-appaltatori ove accerti la situazione di illiquidità dell'appaltante per via del reiterato ritardo nel pagamento di questi. Detta espressione, invece, non postula in alcun modo – come ritiene la difesa appellante – l'anteriorità delle fatture emesse dall'affidatario dell'appalto rispetto allo scadere del termine per la trasmissione, da parte di quest'ultimo, delle quietanze di pagamento rilasciate dai sub-appaltatori.
3. – Segue, l'appello di e il secondo motivo di impugnazione. Pt_1
Con il secondo, articolato motivo, si contesta la nullità (sic) della sentenza per avere il
Tribunale ritenuto inesistente il credito di € 8.631,39 per sorte capitale portato dalle due Parte fatture cedute a da EX NE, oltre ai relativi interessi di mora e anatocistici e alle somme ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 231/02: individuato il momento in cui avrebbe Pt_1
dovuto contestare lo storno delle fatture, affermato dal convenuto, non nella prima CP_1
udienza (come ritenuto dal Giudicante di prime cure), ma nella prima memoria ex 183, 6° co., c.p.c., è proprio in quella memoria che essa appellante ha denunciato come il Pt_2
non avesse provato né che lo storno delle fatture fosse effettivamente Controparte_1
avvenuto (a), né che fosse stato comunicato alla Stazione appaltante (b), né che fosse avvenuto prima che la stessa Amministrazione fosse venuta a conoscenza del factoring (c); inoltre, non essendo state prodotte le note di credito relative allo storno, non vi era neppure prova della corrispondenza tra le fatture stornate e le fatture azionate.
L'eccezione dell'Ente locale dell'avvenuto pagamento a era, perciò, carente di CP_2
prova e andava respinta.
Non sarebbe, inoltre, corretto il ragionamento del Tribunale per cui le due fatture sono state emesse poco tempo dopo l'efficacia, il 1.08.2018, dell'affitto di azienda a , e quindi CP_2
i relativi crediti spetterebbero a quest'ultima: eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi sono opponibili al cessionario solo ove anteriori alla notifica della cessione, ma nella specie, lo storno delle fatture sarebbe avvenuto successivamente alla notifica della cessione e, dunque, non sarebbe opponibile a Pt_1
Il inoltre, non ha mai contestato la data di scadenza delle fatture di cui si tratta, CP_1 alla data dell'8.11.2018, sicchè gli interessi di mora sarebbero dovuti nella misura richiesta facendoli decorrere da quella data.
Se infine il credito e gli interessi di mora sono dovuti come richiesti, sono anche dovuti gli interessi anatocistici sugli interessi scaduti da almeno sei mesi dall'introduzione della
13 domanda giudiziale ed è dovuto l'indennizzo à forfait ex art. 6 d.lgs. 231/2002 per le due fatture.
Anche questo secondo motivo è infondato.
3.1 – Dagli atti risulta che:
- le due fatture di EX NE n. 4581/18 e n. 4582/18 sono state emesse l'8.10.2018, per totali € 8.631,39;
- EX NE ha affittato l'azienda a con contratto in data 28.07.2018, efficace a CP_2
decorrere dal 1.08.2018;
- ha rinnovato le predette due fatture di EX NE con le proprie fatt. nn. 716 e 717 CP_2
del 20.01.2020;
- con successiva mail del 24.01.2020, inviata al Comune di (doc. 96 prodd. Comune), CP_1
informava che le fatture nn. 4581/18 e 4582/18 emesse da EX NE sarebbero CP_2
state stornate e che la relativa comunicazione di storno sarebbe stata inviata a , Pt_1
in allora : e proprio lo storno delle fatture da parte di EX NE Parte_2 conferma che si tratta di prestazioni successive all'affitto d'azienda;
- il Comune di ha conseguentemente pagato . CP_1 CP_2
3.2 - Ora, Il contratto di factoring del 28.04.2017 tra EX NE e (poi Parte_2
divenuta prevede la cessione di una serie di crediti attuali della cedente EX Pt_1
NE, individuati mediante gli estremi delle fatture riportate nell'allegato, e dei crediti futuri che la cedente EX NE avrebbe maturato sulla base di contratti/ordini già perfezionati e da contratti/ordini da perfezionarsi nei 24 mesi dalla sottoscrizione della cessione, nonché tutte le fatture che sarebbero state emesse a far data dalla firma del contratto.
Il predetto contratto di factoring è stato notificato al in qualità di debitore Controparte_1
ceduto per crediti vantati verso di esso da EX NE, in data 4.05.2017.
A ben vedere, i crediti di cui alle fatt. nn. 4581/18 e 4582/18 si discute non sono riferibili, nel momento in cui sono venuti in essere, alla cedente EX NE, che aveva concluso un contratto di factoring alienando, nel 2017, i propri crediti futuri (ossia ancora da sorgere) per i successivi due anni;
quelli ceduti da EX NE sono infatti solo i crediti che detta società avrebbe maturato nei successivi due anni verso (anche) il Comune di ma i crediti di CP_1
cui si discute non rientrano tra quelli factorizzati perché sono maturati (post factoring) non in capo alla cedente, bensì ad una diversa società cui questa aveva affittato l'azienda.
14 3.3 - Non essendo nulla dovuto in linea capitale per i crediti di EX NE, perché in realtà questi erano riferibili a prestazioni rese dall'affittuaria d'azienda , non sono CP_2
conseguentemente dovuti neppure gli interessi e gli ulteriori accessori richiesti.
4. – La domanda, in subordine, di arricchimento ingiustificato.
Nelle proprie conclusioni, reitera, pur non motivandola nell'esposizione dei motivi Pt_1
d'appello, la domanda subordinata di arricchimento ingiustificato conseguito dal CP_1
nella vicenda.
L'arricchimento senza causa produce un obbligo di indennizzo pari alla minor misura tra il valore del bene perduto dall'impoverito e il valore del vantaggio conseguito dall'arricchito con stima da farsi al tempo della sentenza;
ma nel caso di specie, né può parlarsi di un ingiustificato vantaggio patrimoniale ricevuto dall'Ente locale (il quale ha comunque pagato la stessa cifra altrimenti dovuta a come cessionaria dei crediti di NI Pt_1
e di EX NE), né fornisce alcun elemento per quantificare la diminuzione Pt_1
patrimoniale subita nella vicenda, pari al prezzo di acquisto dei crediti da NI e da EX NE – di talchè, a tutto concedere, manca in ogni caso uno dei due addendi necessari per l'operazione di determinazione del quantum dell'obbligo ex art. 2041 c.c. e non è, perciò, possibile decidere sulla relativa domanda.
5. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate sul solo valore della domanda riproposta in questa sede (ossia quella relativa ai crediti ceduti da NI e da EX
NE), esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro il avverso la sent. n. 5309/21 Parte_1 Controparte_1
emessa dal Tribunale di Torino in data 3.12.2021, con atto di citazione notificato in data
3.06.2022:
15 a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali di questo grado di giudizio Pt_1 in favore del spese che liquida in complessivi € 6.946, oltre IVA, CPA e Controparte_1
rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell'11/07/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 813 / 2022 R.G.;
promosso da:
ex (c.f. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. BONALUME PAOLO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in CORSO MAGENTA 84 20123 MILANO;
- appellante contro
c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CALASCIBETTA Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.SO FRANCIA, 98
10098 CP_1
- parte appellata
Oggetto: Cessione di crediti.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Torino, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 5309/21 emessa dal Tribunale di Torino e pubblicata il 3 dicembre 2021 nel giudizio RG 8409/20 tra – nuova denominazione di Parte_1
– e il e non notificata Parte_2 Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di ei confronti del Comune di Parte_1 CP_1
• € 32.291,05 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 con la citazione e che ivi si riproduce sub doc. 1, di cui:
− € 23.659,66 portati da 14 fatture emesse dalla società Manitalidea S.p.A. e da essa cedute Parte a
− € 8.631,39 portati da 2 fatture emesse dalla società Exitone S.p.A. e da essa cedute a Parte
• gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 16 fatture costituenti la predetta sorte capitale. condannare il al relativo pagamento in favore di oltre Controparte_1 Parte_1
Parte alle spese del giudizio di primo grado e con condanna del a restituire a le CP_1
somme da essa eventualmente pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti del della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, Controparte_1
2 condannare il a pagare a la diversa somma ritenuta Controparte_1 Parte_1
dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici, anche a titolo di ingiustificato arricchimento,
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n.
55/14, oltre CPA e successive”.
Per parte appellata: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Riservata ogni ulteriore ragione, diritto ed azione nei confronti dell'appellante da far valere in questa come in ogni altra separata competente sede;
Previe le più opportune declaratorie del caso;
Nel merito:
Respingere le domande tutte proposte dall'appellante per essere infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi in toto la sentenza di primo grado;
In ogni caso:
Con il favore delle spese, anche di CTU e di CTP, nonchè dei compensi per l'assistenza legale ai sensi del D.M. 55/2014, con concessione della maggiorazione del 30%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, per essere il presente atto depositato in modalità telematica redatto con sommario e collegamenti ipertestuali ai documenti prodotti per
l'agevole consultazione, oltre rimborso spese generali ed oneri riflessi, in luogo di C.P.A. ed
I.V.A., trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura civica”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1.1 - NI s.p.a. è stata affidataria dal ell'appalto del servizio Controparte_1 di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale per il periodo 2015-2019, nell'ambito della Convenzione CONSIP “Facility Management Uffici 3” aggiudicata il 14.12.2012 - Lotto
1; tra i subappaltatori di NI avrebbe operato la incaricata del Parte_3
servizio di manutenzione ascensori.
NI s.p.a. è stata successivamente posta in amministrazione straordinaria a seguito di dichiarazione di insolvenza del Tribunale di Torino con sentenza 4.02.2020.
3 1.1.2 - EX NE s.p.a. è stata, a sua volta, affidataria, sempre dal Controparte_1 dell'appalto del servizio di manutenzione della rete semaforica e di illuminazione pubblica comunale per il periodo 2017-2025, nell'ambito della Convenzione CONSIP "Servizio Luce
3 - Lotto 1".
Con atto a rogito Notaio i Pinerolo del 28.7.2018, la EX NE cedeva, a far Per_1 data dal 1°.08.2018, in affitto il proprio intero complesso aziendale a l'affitto CP_2
d'azienda veniva comunicata il 3.10 successivo al Comune di Pinerolo.
1.1.3 – I crediti sorti nell'ambito dei predetti contratti di appalto rientrano in tre distinte operazioni di cessione di crediti e factorizzazione a favore di , Parte_2
nei termini che seguono:
- con contratto di factoring del 1.10.2015 (doc. 10 fasc. primo Parte_2
grado), NI ha ceduto (a) i suoi crediti attuali individuati mediante gli estremi delle fatture riportate nell'allegato, (b) i crediti futuri che sarebbero sorti da contratti/ordini di fornitura già perfezionati e da contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei 24 mesi dalla firma del contratto, e (c) tutte le fatture che sarebbero state emesse da essa società a far data dal 20.11.2015. La cessione mediante factoring risulta notificata al Controparte_1
come debitore ceduto, in data 15.01.2016 (ivi);
- con contratto di factoring del 28.04.2017 (doc. 6 fasc. primo Parte_2
grado), EX NE ha ceduto (a) i suoi crediti attuali individuati mediante gli estremi delle fatture riportate nell'allegato, e (b) i crediti futuri che sarebbero sorti da contratti/ordini già perfezionati e da contratti/ordini da perfezionarsi nei 24 mesi dalla sottoscrizione della cessione, nonché (c) tutte le fatture che sarebbero state emesse a far data dalla firma del contratto. La cessione mediante factoring risulta notificata al come Controparte_1
debitore ceduto, in data 4.05.2017 (ivi).
1.2 – Con citazione notificata il 20.4.2020, ha convenuto Parte_2
dinanzi al Tribunale di Torino il chiedendone la condanna al pagamento: Controparte_1
a) dei crediti fatturati da NI s.p.a. (n. 14 fatture emesse tra il 16 e il 23.04.2018, per totali € 23.659,66) e da EX NE s.p.a. (n. 2 fatture emesse entrambe l'8.10.2018, per totali € 8.631,39), per un totale di € 32.291,05, oltre ad interessi di mora ex artt. 4 e
5 d.lgs. 231/2002 e anatocistici ex art. 1283 c.c. e forfettizzazione del danno da ritardo
(€ 40 per ogni fattura) ex art. 6 d.lgs. 231/2002;
4 b) € 2.844,37 a titolo di interessi moratori su altre n. 70 fatture, più interessi anatocistici e forfettizzazione del danno da ritardo (ex art. 6 c. 2 d.lgs. 231/02);
c) in subordine, di un indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
1.3 - Il ha preliminarmente eccepito il mancato esperimento della Controparte_1
negoziazione assistita ex art. 3 l. 162/2014 e, nel merito:
- riguardo alle fatture di NI, ha sostenuto di aver pagato € 23.650,49 (pari alla quasi totalità del credito azionato) al sub-appaltatore incaricato del servizio Parte_3 di manutenzione ascensori, così come previsto dall'art. 105, co. 13, lett. c), d.lgs. 50/2016 per il caso di inadempimento dell'appaltatore del compenso dovuto al sub-appaltatore; l'art. 106, co. 13, ult. periodo, d.lgs. cit. permette infatti alle Stazioni pubbliche appaltanti di sollevare nei confronti del cessionario del credito tutte le eccezioni relative al ceduto, senza le limitazioni temporali proprie della cessione codicistica;
- riguardo ai crediti EX NE, di aver pagato detti crediti a che ne era CP_2
divenuta titolare in quanto affittuaria del complesso aziendale di EX NE;
la cessione era bensì successiva all'operazione di factoring, ma questo era irrilevante, essendo i crediti azionati riferibili ratione temporis a perché le fatture erano state emesse da CP_2 quest'ultima dopo la conclusione (recte: l'efficacia) dell'affitto d'azienda, ed essa società non aveva stipulato, per esse, alcun accordo con Pt_1
1.4 – Inutilmente esperita la negoziazione assistita, nella prima memoria ex art. 183, 6° co.,
c.p.c., ha denunciato la mancata prova dell'identità tra i crediti Parte_2 di NI pagati alla e l'anteriorità delle fatture di Parte_4 Parte_3
rispetto a quelle di NI, requisito che a suo dire sarebbe previsto Parte_3 dall'art. 105 d.lgs. 50/2016 come condizione della possibilità di pagamento diretto a mani dell'appaltatore; ha inoltre richiamato la Cass., Sez. Unite, n. 5685/2020, per sostenere che il blocco dei pagamenti all'appaltatrice NI (od alla cessionaria dei suoi crediti) non fosse prolungabile oltre il fallimento (recte: l'amministrazione straordinaria) cui nel frattempo la stessa NI era andata incontro, dato che dopo l'apertura del concorso il pagamento verso il sub-appaltatore determinerebbe un'alterazione della par condicio.
1.5 – Il a sua volta, nella prima memoria ex art. 183, 6° co, c.p.c., ha Controparte_1 contestato, in riferimento alla domanda di € 2.844,37 a titolo di interessi moratori su altre n.
5 70 fatture, più interessi anatocistici e forfettizzazione del danno da ritardo, e l'erronea individuazione, da parte di , del dies a quo di decorrenza dei Parte_2 trenta giorni per il pagamento, previsti dall'art. 4 d.lgs. 231/2002: parte attrice aveva infatti individuato detto termine alla data di emissione della fattura, e non – come corretto - alla data di ricezione della stessa da parte del debitore ceduto, ricezione individuabile con la protocollazione in entrata.
Lo stesso Ente locale ha poi replicato, nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., che i pagamenti a suo tempo effettuati a riguardavano debiti di NI nei Parte_3
confronti della stessa società sub-appaltatrice risalenti al tempo in cui NI era in bonis, di talchè non si verteva nell'ipotesi trattata dalla Cass., Sez. Unite, n. 5685/2020.
1.6 – ha infine, in conclusionale, evidenziato l'omessa Parte_2
produzione delle fatture emesse da come condizione per valutare la Parte_3
possibilità del pagamento diretto ex art. 105, co. 13, lett. c), d.lgs. 50/2016.
1.7 – Il Tribunale di Torino, con sent. n. 5309/2021 emessa il 3.12.2021, ha parzialmente accolto le domande attoree, nei termini che seguono:
- con riferimento ai crediti già di NI, sono stati ritenuti provati il subappalto e la identità tra i crediti soddisfatti perché pagati dal a e i crediti Controparte_1 Parte_3
azionati da , come cessionaria da NI, ed in tal Parte_2
senso deponevano i mandati di pagamento prodotti dal in cui creditore figura CP_1
NI, ma delegatario di pagamento è . Inoltre, tali fatti non sarebbero Pt_3
stati tempestivamente contestati da , la quale solo nella prima Parte_2
memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., dopo che si era tenuta la prima udienza e quella di rinvio a seguito della (fallita) negoziazione assistita, ha sollevato la questione della mancata prova di tali fatti;
- le fatture di NI erano state emesse quando la società non era ancora insolvente, e quindi era possibile il pagamento diretto a mani del sub-appaltatore;
- individuata la norma applicabile ratione temporis non nell'art. 106, co. 13, d.lgs. 50/2016, bensì nell'art. 118, co. 3, d.lgs. 163/2006, detta norma prevede anzitutto la sospensione dei pagamenti a favore dell'appaltatore qualora questi non trasmetta alla Stazione appaltante le fatture quietanziate del sub-appaltatore, e poi consente alla Stazione appaltante di provvedere al pagamento diretto dei sub-appaltatori: qui il non avendo Controparte_1
ricevuto le fatture quietanziate della , aveva sospeso i pagamenti Parte_4 Pt_3
6 a NI e poi aveva pagato direttamente la sub-appaltatrice; non rilevava, a tal fine, che tale pagamento diretto fosse successivo alla cessione del credito, dato che si sarebbe dovuta applicare la disciplina speciale dell'art. 117, co. 5, cod. contratti pubblici del
2006, derogatoria della disciplina codicistica, che consente al committente pubblico di opporre al cessionario “tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”;
- le fatture di EX NE recavano la data di emissione dell'8.10.2018, mentre l'affitto di azienda a era divenuto efficace dal 1° agosto precedente, sicchè la EX NE le CP_2
aveva emesse per dei crediti non più suoi;
in ogni caso, veniva in rilievo la possibilità, secondo l'art. 117, co. 5, d.lgs. 163/2006 della Committenza di opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'appaltatore originario titolare del credito;
- lo storno delle menzionate fatture di EX NE documenta che la stessa società non era, fin dall'inizio (ossia dalla data di emissione, all'8.10.2018), titolare dei relativi crediti;
- le domande per i crediti di NI e di EX NE andavano perciò respinte, anche con riguardo alle richieste di interessi e danni forfetizzati;
- quanto alla domanda di € 2.844,37 a titolo di interessi moratori su altre n. 70 fatture, più interessi anatocistici e forfettizzazione del danno da ritardo (ex art. 6 c. 2 d.lgs. 231/02), si dava atto del pagamento delle somme dovute, avvenuto in corso di causa e documentato dall'Amministrazione comunale, e si giustificava la differenza tra chiesto e pagato (€
2.742,07, contro gli € 2.844, 37 chiesti da ) alla luce dell'errore Parte_2 in cui la stessa banca era incorsa nell'individuare la decorrenza del termine per il pagamento secondo l'art. 4 d.lgs. 231/2002, ossia dalla data di emissione della fattura, anzichè, come corretto, dalla data di ricevimento della stessa da parte del debitore;
- è stata invece accolta la domanda per gli interessi anatocistici ex artt. 1283 c.c., sulla somma di € 2.742,07 (così correttamente quantificati gli interessi di mora sulle settanta altre fatture), al tasso degli artt. 2 e 5 d.lgs. 231/2002, e di danno forfetizzato ex art. 6 d.lgs. cit. per le n. 70 fatture, indicato in € 2.800 (40 x € 70).
2. – L'appello di , ora Il primo motivo di Parte_2 Pt_1
impugnazione.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , divenuta Parte_2
nel frattempo Pt_1
7 L'appellante contesta unicamente le decisioni sui crediti già di NI e sui crediti già di EX NE, mentre non vengono rimessi in discussione gli altri capi di decisione, sui quali è dunque sceso il giudicato.
2.1 – Con il primo, articolato motivo, denuncia la nullità (sic) della sentenza Pt_1 appellata per avere il Tribunale ritenuto inesistente il credito di € 23.659,66 per sorte capitale portato dalle fatture cedute da NI, oltre agli interessi di mora e anatocistici ed alle somme ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n. 231/02, per essere le somme state pagate dalla
Stazione appaltante direttamente alla sub-appaltatrice Parte_3
2.1.1 – Si osserva, in primo luogo, che né l'art. 118, co. 3, d.lgs. 163/2006, applicato dal
Giudice a quo, né il bando di gara prevedevano, nel caso di mancata trasmissione al delle quietanze dei pagamenti effettuati dall'appaltatore al sub-appaltatore, oltre CP_1
alla sospensione dei pagamenti, anche il pagamento destinato diretto al subappaltatore.
Inoltre, secondo la Cass., Sez. Unite, n. 5685/2020, la sospensione dei pagamenti prevista dall'art. 118, co. 3, cit. opera fintanto che l'appaltatore è in bonis. Con il fallimento di questo ultimo, il contratto di appalto pubblico si scioglie. Pertanto, considerato che con sentenza del 4.02.2020 NI era stata dichiarata insolvente e posta conseguentemente in amministrazione straordinaria, solo fino a quella data il Comune di avrebbe potuto CP_1
sospendere i pagamenti;
da quella data, poi, il contratto si sarebbe sciolto e il CP_1
essendo nel frattempo intervenuta la cessione, non solo non avrebbe potuto sospendere i pagamenti per l'inadempimento di NI verso la sub-appaltatrice , ma Pt_3
avrebbe dovuto pagare ad essa banca appellante, in veste di cessionaria del credito da
MAINTALIDEA.
2.1.2 – Si ribadisce, in secondo luogo, che le eccezioni riguardanti fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito ceduto possono essere opposte dal debitore ceduto al cessionario soltanto ove tali fatti siano anteriori alla notifica della cessione, senza che vi possa essere alcuna distinzione per i crediti nascenti da contratti con le PP.AA.; nel caso di specie, la cessione in massa a dei crediti di NI verso il di Pt_1 CP_1
è stata notificata a quest'ultimo, in veste di debitore ceduto, in data 15.01.2016 ed CP_1 anzi accettata dallo stesso Ente locale con specifica presa d'atto del 3.02.2016; il mancato pagamento alla e la mancata trasmissione delle fatture Parte_5
quietanziate del sub-appaltatore, come fatti impeditivi del pagamento, sono tuttavia
8 successive alla cessione in blocco dei crediti, come del resto riconosciuto dal primo Giudice;
pertanto, il non era legittimato ad opporre le relative eccezioni in quanto i Controparte_1
fatti a fondamento di esse si sono verificati posteriormente alla notifica della cessione.
2.1.3 – Infine, si rileva che in tanto il avrebbe potuto opporre l'eccezione Controparte_1
del pagamento diretto alla sub-appaltatrice a seguito del mancato pagamento Parte_3
da parte di essa appaltatrice principale, in quanto vi fosse stata prova che (a) NI si fosse avvalsa di proprio per l'esecuzione dell'appalto “principale” con il Parte_3
utilizzandola come sub-appaltatrice; (b) che le fatture direttamente pagate Controparte_1
a inerissero proprio e soltanto all'esecuzione di lavori nell'ambito del sub-appalto; Pt_3
(c) che tali fatture fossero anteriori rispetto a quelle emesse da NI nei confronti del (l'art. 118, co. 3., d.lgs. 163/2006 dice, infatti, che con il mancato invio delle CP_1 fatture dei subappaltatori, la Stazione appaltante sospende il pagamento “successivo”, e non anche quello anteriore).
Nel caso di specie, escluso che tali circostanze potessero ritenersi non contestate o comunque ammesse, il appellato non aveva neppure prodotto le fatture pagate a CP_1
rendendo così impossibile, per assenza di prova, di dare fondamento alla Parte_3
eccezione.
2.2 – Il ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. di Controparte_1 tali motivi in quanto integranti nuove eccezioni dedotte per la prima volta in grado d'appello,
o, in subordine, la sua inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. in quanto manifestamente infondato, avendo il primo Giudice fatto corretta applicazione dei principi in materia di contratti pubblici.
L'eccezione è infondata.
Quelle articolate come sopra da costituiscono, propriamente, delle mere difese e Pt_1
non delle eccezioni in senso proprio, poiché si traducono nella negazione in diritto dei presupposti per l'efficacia liberatoria, affermata dal Giudice di primo grado, del pagamento diretto, da parte del a mani della sub-appaltatrice esse non Controparte_1 Parte_3 costituiscono, invece, un'allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi i cui effetti sono rimessi alla disponibilità della parte. Pertanto, dette difese possono essere introdotte anche in questo grado d'appello – contrariamente a quanto eccepito dalla difesa appellata.
Quanto, poi, all'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., è da rilevare che – come si evince dal disposto dell'art. 348 ter, 1° co., c.p.c. (“All'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di
9 procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello a norma dell'art.
348 bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata ….”) – l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza può esser dichiarata soltanto in limine, ossia non oltre la prima udienza ex art. 350 c.p.c., di talchè, una volta iniziata la trattazione nel merito ed a maggior ragione una volta raggiunta la fase decisoria, la sua rilevazione rimane ormai definitivamente preclusa restando assorbita nella decisione finale.
2.3 – Il primo motivo di impugnazione va, nondimeno, respinto nel merito sotto tutti i profili in cui è stato articolato.
2.3.1 - L'art. 118, co. 3, d.lgs. 163/2006, applicabile in ragione della data (14.12.2012) di conclusione dell'appalto di servizi, prevede:
“Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
(….) Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti … accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto … al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite”.
Ora, dagli atti emerge, in sequenza, che:
- il nel corso del 2017, ha più volte invitato l'appaltatrice NI Controparte_1
s.p.a. a presentare le fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore del subappaltatore ma senza esito;
a seguito di ciò, il ha sospeso la liquidazione degli Parte_3 CP_1
stati avanzamento lavori ancora da emettere, con decorrenza da quello relativo al terzo bimestre dell'anno 2017 (vds. premesse della determina dirigenziale n. 354/2018, doc. 5
; CP_1
10 - con nota prot. 77940 del 27.12.2017 la subappaltatrice ha comunicato al Parte_3
che NI s.p.a. non aveva provveduto al pagamento delle fatture dalla CP_1
stessa emesse fino al 21.12 precedente;
- persistendo l'inadempimento di NI., con nota prot. 7818 in data 5.02.2018 ha chiesto al Comune di di provvedere alla liquidazione di quanto Parte_3 CP_1
dovutole, riservandosi in ogni caso ogni azione e preannunciando il fermo delle attività contrattualmente previste;
- il dopo aver contabilizzato i lavori relativi al terzo, quarto, quinto e sesto Controparte_1
bimestre del 2017 ed individuato la quota di spettanza del subappaltatore, ha pagato, in applicazione dell'art. 118, co. 3, d.lgs. 163/2006, direttamente a mani della sub-appaltatrice quanto di sua spettanza, ossia € 23.650,49, IVA inclusa, come da determina Parte_6
dirigenziale n. 354 del 12.04.2018;
- il successivo 6.06.2019, il Comune di ha fornito a NI i chiarimenti CP_1
richiesti in ordine al pagamento diretto effettuato in favore della subappaltatrice Pt_3
(vds. mail del a tale per NI, doc. 90 fasc.
[...] CP_1 Persona_2
. Controparte_1
L'Ente territoriale appellato, dunque, non ha fatto che applicare il disposto dell'art. 118, co.
3, d.lgs. 163/2006 sospendendo, dapprima, i pagamenti all'appaltatrice NI e poi, su richiesta della pagando direttamente quest'ultima, Parte_5
essendosi palesata una crisi di liquidità dell'affidatario, comprovata dai reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori;
ed ovviamente, dall'importo da versare a NI il
Comune di ha detratto l'importo pagato direttamente a mani della subappaltatrice, con CP_1
conseguente azzeramento pressochè integrale del debito oggetto di cessione a Pt_1
La dichiarazione di insolvenza di NI da parte del Tribunale di Torino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 d.lgs. 270/99, è, inoltre, ampiamente posteriore al pagamento diretto della sub-appaltatrice risalendo al 4.02.2020 (il pagamento è invece di aprile Parte_3
2019), sicchè non può essere invocato quanto statuito dalla Cass., Sez. Unite, n. 5685/2020.
2.3.2 – Quanto al fatto che il pagamento diretto a mani di è successivo alla Parte_3
notifica al come debitore ceduto, della cessione dei crediti futuri a Controparte_1 [...]
, vale il disposto dell'art. 117, co. 5, d.lgs. 163/2006. Parte_7
L'art. 117, co. 5, d.lgs. cit. dispone infatti:
11 “In ogni caso l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Ora, è pacifico che l'art. 117 d.lgs. 163/2006 abbia portata derogatoria della disciplina di diritto comune relativa alla cessione dei crediti. In particolare, e per quel che qui interessa, la locuzione “in ogni caso”, riferita all'opponibilità delle eccezioni relative al contratto di appalto o di fornitura, comporta che – venendo il regolamento negoziale del contratto pubblico integrato dalle disposizioni sul pagamento del sub-appaltatore, contenute nell'art. 118, co. 3, d.lgs. 163/2006 - la Stazione appaltante possa opporre al cessionario del credito per il corrispettivo l'eccezione di pagamento diretto a mani del sub-appaltatore, pur se tale pagamento sia stato eseguito successivamente alla cessione del credito stesso, in deroga agli ordinari criteri civilistici per cui il cessionario può vedersi opporre solo i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del suo credito maturati anteriormente alla notifica della cessione o alla sua accettazione da parte del debitore ceduto.
2.3.3 – Risultano, per il resto, comprovate le condizioni richieste dall'art. 118, co. 3, d.lgs.
163/2006 per il pagamento diretto.
In particolare:
a) la determina dirigenziale n. 354/2018 riferisce che, per la manutenzione degli elevatori negli edifici comunali, NI si è avvalsa in subappalto della Pt_3
e la circostanza viene confermata nella successiva lettera di chiarimenti, quanto al
[...]
pagamento diretto a mani della , inviata dal il 6.06.2019 a Parte_4 CP_1
NI (doc. 90 fasc. . A fronte del provvedimento del Controparte_1 CP_1
che ordinava il pagamento diretto a mani della e poi dei chiarimenti forniti Parte_4
a riguardo dallo stesso Ente appaltante, NI non avrebbe mai sollevato obiezioni col dire che non era sub-appaltatrice nell'ambito del più ampio contratto di Parte_3
appalto per la manutenzione degli edifici comunali e che si occupava degli ascensori, né che le fatture pagate, emesse da si riferissero proprio al settore affidato in Parte_3
sub-appalto ad essa società;
b) l'art. 118, co. 3, 2° periodo, d.lgs. 163/2006 dice che “Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari”,
e l'espressione “successivo” fa evidentemente riferimento alla posteriorità dei pagamenti rispetto allo spirare del termine di venti giorni, in previsione della possibilità per la Stazione
12 appaltante di provvedere successivamente al pagamento diretto a favore dei sub-appaltatori ove accerti la situazione di illiquidità dell'appaltante per via del reiterato ritardo nel pagamento di questi. Detta espressione, invece, non postula in alcun modo – come ritiene la difesa appellante – l'anteriorità delle fatture emesse dall'affidatario dell'appalto rispetto allo scadere del termine per la trasmissione, da parte di quest'ultimo, delle quietanze di pagamento rilasciate dai sub-appaltatori.
3. – Segue, l'appello di e il secondo motivo di impugnazione. Pt_1
Con il secondo, articolato motivo, si contesta la nullità (sic) della sentenza per avere il
Tribunale ritenuto inesistente il credito di € 8.631,39 per sorte capitale portato dalle due Parte fatture cedute a da EX NE, oltre ai relativi interessi di mora e anatocistici e alle somme ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 231/02: individuato il momento in cui avrebbe Pt_1
dovuto contestare lo storno delle fatture, affermato dal convenuto, non nella prima CP_1
udienza (come ritenuto dal Giudicante di prime cure), ma nella prima memoria ex 183, 6° co., c.p.c., è proprio in quella memoria che essa appellante ha denunciato come il Pt_2
non avesse provato né che lo storno delle fatture fosse effettivamente Controparte_1
avvenuto (a), né che fosse stato comunicato alla Stazione appaltante (b), né che fosse avvenuto prima che la stessa Amministrazione fosse venuta a conoscenza del factoring (c); inoltre, non essendo state prodotte le note di credito relative allo storno, non vi era neppure prova della corrispondenza tra le fatture stornate e le fatture azionate.
L'eccezione dell'Ente locale dell'avvenuto pagamento a era, perciò, carente di CP_2
prova e andava respinta.
Non sarebbe, inoltre, corretto il ragionamento del Tribunale per cui le due fatture sono state emesse poco tempo dopo l'efficacia, il 1.08.2018, dell'affitto di azienda a , e quindi CP_2
i relativi crediti spetterebbero a quest'ultima: eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi sono opponibili al cessionario solo ove anteriori alla notifica della cessione, ma nella specie, lo storno delle fatture sarebbe avvenuto successivamente alla notifica della cessione e, dunque, non sarebbe opponibile a Pt_1
Il inoltre, non ha mai contestato la data di scadenza delle fatture di cui si tratta, CP_1 alla data dell'8.11.2018, sicchè gli interessi di mora sarebbero dovuti nella misura richiesta facendoli decorrere da quella data.
Se infine il credito e gli interessi di mora sono dovuti come richiesti, sono anche dovuti gli interessi anatocistici sugli interessi scaduti da almeno sei mesi dall'introduzione della
13 domanda giudiziale ed è dovuto l'indennizzo à forfait ex art. 6 d.lgs. 231/2002 per le due fatture.
Anche questo secondo motivo è infondato.
3.1 – Dagli atti risulta che:
- le due fatture di EX NE n. 4581/18 e n. 4582/18 sono state emesse l'8.10.2018, per totali € 8.631,39;
- EX NE ha affittato l'azienda a con contratto in data 28.07.2018, efficace a CP_2
decorrere dal 1.08.2018;
- ha rinnovato le predette due fatture di EX NE con le proprie fatt. nn. 716 e 717 CP_2
del 20.01.2020;
- con successiva mail del 24.01.2020, inviata al Comune di (doc. 96 prodd. Comune), CP_1
informava che le fatture nn. 4581/18 e 4582/18 emesse da EX NE sarebbero CP_2
state stornate e che la relativa comunicazione di storno sarebbe stata inviata a , Pt_1
in allora : e proprio lo storno delle fatture da parte di EX NE Parte_2 conferma che si tratta di prestazioni successive all'affitto d'azienda;
- il Comune di ha conseguentemente pagato . CP_1 CP_2
3.2 - Ora, Il contratto di factoring del 28.04.2017 tra EX NE e (poi Parte_2
divenuta prevede la cessione di una serie di crediti attuali della cedente EX Pt_1
NE, individuati mediante gli estremi delle fatture riportate nell'allegato, e dei crediti futuri che la cedente EX NE avrebbe maturato sulla base di contratti/ordini già perfezionati e da contratti/ordini da perfezionarsi nei 24 mesi dalla sottoscrizione della cessione, nonché tutte le fatture che sarebbero state emesse a far data dalla firma del contratto.
Il predetto contratto di factoring è stato notificato al in qualità di debitore Controparte_1
ceduto per crediti vantati verso di esso da EX NE, in data 4.05.2017.
A ben vedere, i crediti di cui alle fatt. nn. 4581/18 e 4582/18 si discute non sono riferibili, nel momento in cui sono venuti in essere, alla cedente EX NE, che aveva concluso un contratto di factoring alienando, nel 2017, i propri crediti futuri (ossia ancora da sorgere) per i successivi due anni;
quelli ceduti da EX NE sono infatti solo i crediti che detta società avrebbe maturato nei successivi due anni verso (anche) il Comune di ma i crediti di CP_1
cui si discute non rientrano tra quelli factorizzati perché sono maturati (post factoring) non in capo alla cedente, bensì ad una diversa società cui questa aveva affittato l'azienda.
14 3.3 - Non essendo nulla dovuto in linea capitale per i crediti di EX NE, perché in realtà questi erano riferibili a prestazioni rese dall'affittuaria d'azienda , non sono CP_2
conseguentemente dovuti neppure gli interessi e gli ulteriori accessori richiesti.
4. – La domanda, in subordine, di arricchimento ingiustificato.
Nelle proprie conclusioni, reitera, pur non motivandola nell'esposizione dei motivi Pt_1
d'appello, la domanda subordinata di arricchimento ingiustificato conseguito dal CP_1
nella vicenda.
L'arricchimento senza causa produce un obbligo di indennizzo pari alla minor misura tra il valore del bene perduto dall'impoverito e il valore del vantaggio conseguito dall'arricchito con stima da farsi al tempo della sentenza;
ma nel caso di specie, né può parlarsi di un ingiustificato vantaggio patrimoniale ricevuto dall'Ente locale (il quale ha comunque pagato la stessa cifra altrimenti dovuta a come cessionaria dei crediti di NI Pt_1
e di EX NE), né fornisce alcun elemento per quantificare la diminuzione Pt_1
patrimoniale subita nella vicenda, pari al prezzo di acquisto dei crediti da NI e da EX NE – di talchè, a tutto concedere, manca in ogni caso uno dei due addendi necessari per l'operazione di determinazione del quantum dell'obbligo ex art. 2041 c.c. e non è, perciò, possibile decidere sulla relativa domanda.
5. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate sul solo valore della domanda riproposta in questa sede (ossia quella relativa ai crediti ceduti da NI e da EX
NE), esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro il avverso la sent. n. 5309/21 Parte_1 Controparte_1
emessa dal Tribunale di Torino in data 3.12.2021, con atto di citazione notificato in data
3.06.2022:
15 a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali di questo grado di giudizio Pt_1 in favore del spese che liquida in complessivi € 6.946, oltre IVA, CPA e Controparte_1
rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell'11/07/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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