Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 30/04/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
n. 243/2024 R.G. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LOCRI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei giudici: dott. Andrea Amadei Presidente rel. dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile avente ad oggetto domanda di separazione personale tra coniugi, iscritta al n. 243/2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza di cui all'art. 473 bis.28 C.P.C. del 29 aprile 2025, sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., previa concessione dei termini previsti nell'anzidetta disposizione, promossa da
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Romania) il 26.10.1975, rappresenta e difesa dall'Avv. Debora Maria De Pasquale
(indirizzo PEC: , giusta procura in Email_1
atti; ricorrente contro
(C.F.: ), nato a Locri (RC) a [...] CP_1 C.F._2
04/09/1970, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Rosamaria
Lascala (indirizzo PEC: ; Email_2
resistente con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri.
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Conclusioni: come da memorie di precisazione delle conclusioni rispettivamente prodotte in atti il 28.02.2025 (parte ricorrente) e 25.02.2025 (parte resistente).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande delle parti ed i provvedimenti del Giudice designato
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario (come si desume dal relativo certificato per estratto in atti), in Gioiosa Jonica, in data 1 marzo 2014 ed il relativo atto è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gioiosa
Jonica, anno 2014, parte II Serie A, n.
1. Dall'unione coniugale è nato in [...]
07.01.2019 la figlia , ancora minorenne. Persona_1
Con ricorso depositato il 07/03/2024, la ricorrente chiedeva al Parte_1
Tribunale adìto la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
l'affido condiviso della figlia minorenne con collocazione presso la madre nonché Persona_1
l'assegnazione della casa coniugale alla controparte e con la regolamentazione delle modalità di visita da parte del padre nei termini come indicati in ricorso;
la previsione di un contributo per il mantenimento della figlia minore a carico del padre nella misura di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa del 08.05.2024, si costituiva il resistente, il quale CP_1
aderiva sostanzialmente alla domande della ricorrente di separazione dei coniugi (pur evidenziando che lo stesso “non manifesta la volontà di separarsi ma è costretto a subirla in quanto voluta e preordinata esclusivamente dalla moglie”) nonché chiedeva l'assegnazione della casa coniugale alla controparte, l'affido condiviso della minore con collocazione presso l'abitazione della madre, la Persona_1 previsione che “il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quotidianamente ed occuparsi dei suoi quotidiani bisogni di vita previo accordi con la madre”, nonché la quantificazione dell'assegno mensile per il mantenimento della figlia indicato in €
200,00.
Con ordinanza del 12.09.2024, all'esito dell'esame delle parti all'udienza dell'11.09.2024 e constatata l'impossibilità di addivenire ad un accordo di conciliazione tra le stesse, il Giudice designato disponeva, in via provvisoria, in ordine all'autorizzazione a vivere separatamente ed all'affido condiviso della figlia minorenne con domiciliazione prevalente presso la madre, stabilendo Persona_1 altresì le condizioni relative a tale affido condiviso (“con facoltà del padre di vederla quotidianamente, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze
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della minore;
in ogni caso, fatti salvi i diversi accordi, il potrà vedere e CP_1
tenere con sé quantomeno per due pomeriggi a settimana, dalle 16,00 Persona_1
alle 19,30 in giornate a scelta dei coniugi - che in mancanza di accordo si individuano nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana – ed, inoltre, a settimane alterne, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 19,30 della domenica;
il padre potrà, poi, tenere con sé la figlia: a) durante le vacanze estive, per un periodo di 15 giorni nell'arco di tempo da concordare preventivamente, tenendo sempre conto delle esigenze della minore ed escludendo il pernotto (periodo da individuarsi, in difetto di accordo, dal 1° al 15 agosto di ciascun anno;
b) per un periodo di cinque giorni consecutivi (escludendo il pernotto), durante le vacanze natalizie, in modo da consentire al padre di poter trascorrere con la minore, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno;
c) durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, sempre che il predetto regime delle festività natalizie e pasquali non si riveli, in concreto, incompatibile con le esigenze della minore;”).
Nella stessa ordinanza, inoltre, veniva disposta a carico del resistente la contribuzione al mantenimento della figlia minorenne (“ordina al resistente di corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese (presso il domicilio di quest'ultima o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti), un assegno provvisorio mensile di € 300,00 per contributo al mantenimento della figlia, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la medesima figlia;
”).
La causa relativa alla domanda di separazione giudiziale tra coniugi è stata istruita a mezzo prove documentali rispettivamente prodotte dalle parti, atteso che le stesse non hanno formulato alcuna istanza di prova orale, mentre nella suddetta ordinanza venivano rigettate le richieste di entrambe le parti di accertamenti patrimoniali sulla controparte.
Va infine evidenziato che risulta del tutto ininfluente il deposito della memoria di replica di parte ricorrente oltre il termine previsto dall'art. 473 bis.28 lett. c) C.P.C., atteso che il suo contenuto si estrinseca nella mera riproposizione di argomentazioni difensive già addotte in precedenza.
2. La domanda di separazione.
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2.1. La domanda di separazione avanzata da entrambe le parti è ovviamente fondata e pertanto meritevole di accoglimento.
Com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 151 C.C. (come novellato dall'art. 33 L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
come ha chiarito la Suprema Corte, “… a tale fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale in una sola delle parti” (cfr. Cass., sez. I, 10.6.1992, n. 7148).
Nel caso di specie, risulta provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, hanno cessato la coabitazione in corso di causa e non solo dal dato obiettivo del fallimento del tentativo di riconciliazione ma anche e soprattutto dalla condotta processuale, dalle difese e dalle domande formulate, si evince che la prosecuzione del rapporto di coniugio non sarebbe tollerabile né auspicata dalle parti che hanno raggiunto un sostanziale assetto di equilibrio sulla base delle statuizioni di cui all'ordinanza del
12.09.2024.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, 30 gennaio 2013, n. 2183).
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Dalla manifestata volontà concorde di separarsi, dall'esito negativo del tentativo di conciliazione, dalle difese e dalle domande formulate, nonché dalla condotta conflittuale tenuta nel corso del giudizio, si evince che la prosecuzione della convivenza non è tollerabile, essendosi tra i coniugi verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
3. Assegnazione della casa coniugale e collocazione della figlia minorenne.
Vanno confermate le disposizioni di cui all'ordinanza del 12.09.2024 in ordine alla collocazione prevalente della figlia minore presso l'abitazione della madre, come chiesto da entrambe le parti, ed al fatto che nulla va disposto sulla assegnazione della casa coniugale, stante l'espressa volontà della parte ricorrente, ribadita in sede di audizione all'udienza dell'11.09.2024, di non voler rimanere a vivere presso la casa coniugale, soprattutto in ragione del fatto che i suoceri ed il marito continuano ad abitare e lavorare all'interno dello stesso stabile in cui si trova l'appartamento coniugale.
Invero, deve ribadirsi che il trasferimento della propria residenza costituisce oggetto di libera e non coercibile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale e che ciò non incide sulla possibilità del genitore di essere collocatario dei figli minori (cfr. Cass., sez. I, ord. 01/07/2022, n.
21054), non essendo in discussione l'idoneità della di essere affidataria o Pt_2
collocataria della figlia e, quindi, il Tribunale non può sul punto adottare alcun provvedimento sol per il fatto che il trasferimento in altro appartamento potrebbe incidere in negativo sulla quotidianità dei rapporti della figlia con il genitore non collocatario.
Più nello specifico, nulla va disposto circa l'ubicazione abitativa della ricorrente unitamente alla figlia minorenne atteso che, in ogni caso, tale scelta (presa per qualsivoglia motivo) rientra certamente nella libera facoltà del genitore collocatario rientrante nella libertà di circolazione e soggiorno di cui all'art. 16 Cost., con l'unico limite dell'obbligo della previa comunicazione ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, C.C., ai fini di consentire all'altro genitore l'esercizio del proprio diritto- dovere di istruire ed educare la prole di cui all'art. 30 Cost..
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4. Affidamento della figlia minorenne e suo mantenimento.
4.1. Va altresì confermata la disposizione del Giudice designato in ordine all'affidamento condiviso dell'anzidetta figlia ad entrambi i genitori. Su tale punto le parti hanno formulato domande e conclusioni conformi.
Dunque, la figlia minore delle parti continuerà a coabitare con la madre mentre la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori.
In particolare, le decisioni di maggiore interesse per relative Persona_1 all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo.
Deve, invece, prevedersi l'esercizio separato della potestà genitoriale, da parte del genitore con il quale la minore anche temporaneamente si trova, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (337 ter, terzo comma, C.C.), stante la notevole litigiosità dimostrata dalle parti.
Per quanto riguarda, a sua volta, il regime degli incontri tra il padre con Per_1
reputa il Collegio di mantenere l'assetto degli incontri disposto in sede di
[...]
provvedimento del Giudice designato, atteso che il programma di visite e di permanenza della minore con il padre è ormai collaudato e ben può reputarsi entrato nelle abitudini della bambina, cosicché allo stato non vi sono ragioni per modificare quanto sta avvenendo da tempo.
Va in particolare qui ribadito che, stante l'ancora tenera età della minore, essendo nata il [...], allo stato non risulta opportuno consentire il pernotto con il padre, tenuto conto che sul punto le parti non hanno successivamente addotto alcunchè in merito.
4.2. Va ancora confermato il provvedimento del Giudice designato in relazione alla quantificazione dell'assegno di mantenimento da corrispondere, a carico di parte resistente, a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia minore, fissato in € 300,00.
In linea generale, ai sensi dell'art. 337 ter C.C., il giudice che pronuncia la separazione, fissa, altresì, la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli, in misura proporzionale al proprio reddito.
Il figlio minorenne ha diritto ad un mantenimento tale da garantirgli un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza e la corresponsione dell'assegno di
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mantenimento è finalizzata alla realizzazione del principio di proporzionalità tra i genitori (cfr. 337 ter C.C.).
Più nello specifico, va rilevato che “l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno”
(Cass. civ. 06.07.2012 n. 11414) e ciò significa che il dovere di provvedere ai propri figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, secondo il principio di proporzionalità, è indipendente dalle capacità economiche dell'altro genitore.
Ai fini della quantificazione del contributo per il mantenimento della prole, il riferimento contenuto dall'art. 316 bis C.C. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate potenzialità reddituali dei genitori imponendo al Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale (Cass.
8.11.1997 n. 11025), in quanto sussiste un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso, sicché in simili casi la misura dell'assegno va stabilita con riferimento prioritario alle essenziali esigenze dei figli.
A sua volta, nel caso di specie, in ordine alla capacità reddituale del genitore non collocatario si deve considerare il reddito percepito, quale ingegnere CP_1 libero professionista, nell'anno 2022 (ultima dichiarazione dei redditi in atti) di €
10.158,00, nonché le potenziali capacità reddituali del resistente stante l'anzidetta professione esercitata (essendo il Giudice tenuto a valorizzare, non solo i redditi effettivi del genitore onerato, ma anche “quelli che il genitore ha la capacità di conseguire”), il fatto di essere proprietario dell'immobile adibito ad abitazione ed a studio professionale, ed, ancora, le esigenze attuali della bambina e del tendenziale mantenimento della situazione e del tenore di vita precedente alla separazione.
Dunque, risulta congruo fissate il contributo mensile per il mantenimento della figlia a carico del nella misura di € 300,00, rivalutabile annualmente in base agli CP_1
indici ISTAT, oltre al contributo del 50% per le spese straordinarie in favore della figlia, previamente concordate oppure debitamente documentate.
Va ancora ribadito in questa sede che risulta del tutto superfluo, in difetto di domanda di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, disporre approfondimenti e accertamenti in ordine alla situazione reddituale della
, e del sui quali le parti hanno ancora rispettivamente insistito nella Pt_1 CP_1
fase conclusionale, atteso che i relativi esiti non potrebbero in ogni caso incidere
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sull'unica questione controversa relativa al quantum dell'assegno di mantenimento in favore della figlia.
5. Le spese del giudizio.
Tenuto conto delle complessive ragioni della decisione, ricorrono giustificati motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, limitatamente alla domanda di separazione personale tra coniugi:
1) pronuncia la separazione giudiziale tra i coniugi nata a Parte_1
TU TI (Romania) il 26.10.1975, e nato a [...] a CP_1
il 04/09/1970;
2) affida la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori Persona_1
con domiciliazione prevalente presso la madre;
3) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore quotidianamente, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze della minore e che, in ogni caso, fatti salvi i diversi accordi, il potrà vedere e CP_1
tenere con sé quantomeno per due pomeriggi a settimana, dalle 16,00 Persona_1
alle 19,30 in giornate a scelta dei coniugi che, in mancanza di accordo, si individuano nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, ed, inoltre, a settimane alterne, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 19,30 della domenica;
4) dispone che il padre potrà tenere con sé la figlia: a) durante le vacanze estive, per un periodo di 15 giorni nell'arco di tempo da concordare preventivamente, tenendo sempre conto delle esigenze della minore ed escludendo il pernotto (periodo da individuarsi, in difetto di accordo, dal 1° al 15 agosto di ciascun anno;
b) per un periodo di cinque giorni consecutivi (escludendo il pernotto), durante le vacanze natalizie, in modo da consentire al padre di poter trascorrere con la minore, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di
Capodanno; c) durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, sempre che il predetto regime delle festività natalizie e pasquali non si riveli, in concreto, incompatibile con le esigenze della minore;
5) dispone che il padre, sempre nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, può liberamente effettuare videochiamate con la figlia;
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6) dispone che sulle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore con il quale la minore anche temporaneamente si trova possa esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
7) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della CP_1
prole mediante la corresponsione entro i primi cinque giorni del mese della somma complessiva mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al contributo del 50% per le spese straordinarie in favore della figlia, previamente concordate oppure debitamente documentate;
8) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
9) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Gioiosa Jonica al fine di procedere all'annotazione nel registro degli atti di matrimonio (anno 2014, parte II
Serie A, n. 1).
Così deciso nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Presidente estensore (dott. Andrea Amadei)
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