Decreto cautelare 19 ottobre 2022
Decreto cautelare 28 ottobre 2022
Sentenza breve 24 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, decreto cautelare 19/10/2022, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/10/2022
N. 01143/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1143 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Lonoce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari,
della Determina n. -OMISSIS- del 23/09/2022 con la quale l’Ente in parola procedeva all’esclusione del ricorrente dalla partecipazione alla procedura d’appalto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per -OMISSIS-, e conseguente revoca dell’affidamento del medesimo con decorrenza dal 19/09/2022, comunicata alla ditta -OMISSIS- in data 23/09/2022 (All. 1), nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, sebbene non conosciuti o non conoscibili che con il provvedimento di cui sopra siano posti in qualsivoglia rapporto di correlazione;
E PER LA DECLARATORIA DI DIRITTO
dello status quo ante di aggiudicatario della gara d’appalto relativa al procedimento di esclusione de quo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’stanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che – in ragione delle peculiarità che connotano, prima facie, la vicenda in trattazione, tra cui figura il già avvenuto affidamento del servizio in via d’urgenza ex art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 (cfr. verbale sottoscritto in data 14 settembre 2022) – appare opportuno che la controversia pervenga res adhuc integra alla prima camera consiglio utile per la trattazione collegiale;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza cautelare monocratica.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16 novembre 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce il giorno 19 ottobre 2022.
| Il Presidente |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.