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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/04/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 991/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elena Manuela Aurora Luppino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 991/2024 promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], CABA, Buenos Aires, Argentina;
(C.F. Parte_2
) nata in [...] il [...], residente in [...], CABA, Buenos C.F._2
Aires, Argentina;
(C.F. ) nato in [...] il Controparte_1 C.F._3
18/02/1999, residente in [...], CABA, Buenos Aires, Argentina;
tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Graciela Cerulli del Foro di Milano, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Milano, Via Messina 47, come da procura in calce al ricorso autenticata, tradotta e apostillata
-ricorrenti- contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ex lege in via del Plebiscito
n. 15 – Reggio Calabria
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_2 sanguinis. Deducevano di essere discendenti del cittadino italiano , nato ad [...] Persona_1
NA (RC) il 16 marzo 1890 (cfr. doc. in atti n. 1), il quale era emigrato in Argentina ove aveva sposato (cfr. doc. in atti n. 2). Dalla loro unione matrimoniale era nata la figlia Persona_2 [...]
in data 24 maggio 1936 (cfr. doc. in atti n. 5). L'avo italiano, una volta emigrato in Persona_3
Argentina, era morto in data 25 aprile 1965 (cfr. doc. in atti n. 3) senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione e senza avere mai rinunciato allo status civitatis d'origine
(cfr. doc. in atti n. 4).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di : Persona_3
- la signora contraeva matrimonio, in data 28 marzo 1963, con il signor Persona_3
(cfr. doc. in atti n. 6) e dalla loro unione nasceva in data 10 gennaio Controparte_3
1969 (cfr. doc. in atti n. 7) - odierna ricorrente; Parte_1
- la signora contraeva matrimonio, in data 10 marzo 1994, con il signor Parte_1
(cfr. doc. in atti n. 8); dalla loro unione nascevano: in Persona_4 Parte_2 data 3 ottobre 1995 (cfr. doc. in atti n. 9) e in data 18 febbraio 1999 Controparte_1
(cfr. doc. in atti n. 10) - odierni ricorrenti.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 21.01.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo e contestavano le eccezioni e difese avversarie.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che dai documenti prodotti a sostegno del ricorso risulta una discrepanza sul nome di battesimo dell'originario avo italiano , che potrebbe Persona_1 suscitare incertezza circa la sua discendenza.
In particolare, nell'estratto dell'atto di matrimonio e di morte dell'avo capostipite e nell'estratto dell'atto di nascita e dell'atto di matrimonio della figlia ( ) viene riportato il Controparte_4 nome . Parte_3
Si ritiene, tuttavia, che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità, della data e del luogo di nascita e che la discrepanza riscontrata sia sostanzialmente addebitabile alla traduzione del nome in lingua locale ( Pt_3 corrisponde a ), tant'è che nell'attestato di mancata rinuncia alla cittadinanza italiana si Per_1 riportano entrambi i nomi e Per_1 Pt_3
Pertanto, stante l'irrilevanza di questa piccola difformità, deve ritenersi che i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova della discendenza ininterrotta dall'originario avo , Persona_1 avendo prodotto tutte le certificazioni anagrafiche (atti di nascita e di matrimonio) idonee a comprovarla.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_2 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti sia documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille.
Orbene, dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra
Carta Costituzionale, posto che la prima trasmissione per linea materna si colloca nel 1969, in concomitanza della nascita dell'odierna ricorrente, quindi in epoca post-costituzionale. Ciò significa che anche una donna era già in grado di trasmettere la cittadinanza ai propri figli al pari degli uomini
(la Corte costituzionale, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà e dell'art. 1 n. 1 della medesima legge nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina).
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti hanno documentato di avere tentato invano più volte di formulare la richiesta di cittadinanza presso il Consolato italiano in Argentina attraverso il portale ministeriale a ciò dedicato Prenot@mi (cfr. doc. in atti n. 12), che da marzo 2023 rappresenta l'unica modalità ammessa di trasmissione di queste richieste. Tuttavia, nei ripetuti accessi (vedasi screenshot di accessi alla piattaforma del 29.07.2023; del 12.08.2023; del 26.08.2023; del 09.09.2023; del 16.09.2023; del
30.09.2023) volti all'ottenimento di un appuntamento, il sistema ha generato automaticamente il seguente messaggio: “Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti.
Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente”.
Ebbene, è evidente che i ricorrenti si trovino in una situazione giuridica di incertezza in quanto il
, pur a fronte di molteplici accessi effettuati, non risulta avere nemmeno preso in carico Parte_4
l'istanza dei ricorrenti né ha indicato quando sarebbe stato in grado di avviare la pratica di cittadinanza o i tempi presumibili di espletamento della pratica stessa.
Pertanto, se la fase dell'istruttoria è temporalmente indefinita, va da sé che la definizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza sia anch'essa destinata ad un lasso temporale indefinito e comunque irragionevole, rispetto all'interesse vantato.
Dall'oggettiva incertezza sui tempi necessari al riconoscimento del proprio diritto soggettivo discende l'interesse ad agire per via giurisdizionale (ex art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990), sostanziandosi tali circostanze in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti.
Stante l'ammissibilità della domanda giudiziale, si osserva che nel merito essa è fondata.
Infatti, sulla base delle circostanze sopra esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dell'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana è stata trasmessa di padre in figlio, senza interruzione fino agli odierni ricorrenti. In particolare, l'avo italiano nato il [...] a [...] Persona_1
(RC) - (cfr. doc. in atti n. 1), ha trasmesso la cittadinanza alla figlia nata il Persona_3 24.05.1936 (cfr. doc. in atti n. 5) che, sposatasi con (cfr. doc. in atti n. 6), ha Controparte_3 generato la figlia nata il [...] (cfr. doc. in atti n. 7); quest'ultima, sposatasi Persona_5 con (cfr. doc. in atti n. 8), ha generato i figli: nata il [...] Persona_4 Parte_2
(cfr. doc. in atti n. 9) e nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 10). Controparte_1
Successivamente, è morto il 25.04.1965 (cfr. doc. in atti n. 3) senza aver mai Persona_1 acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis
d'origine. Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato rilasciato dalla Camera Nazionale
Elettorale che attesta che “nel Registro Nazionale dell'Elettorato, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione oltre i 16 anni, e gli argentini naturalizzati oltre i 18 anni, non è registrato/a fino al giorno d'oggi, fu , nato/a il 16-03-1890 in Per_1 Persona_6
ITALIA – Reggio Calabria – Oppido NA” (cfr. doc. in atti n. 4).
Pertanto, in quanto italiano, ha trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza Persona_1 alla propria figlia e ai relativi discendenti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda e per l'effetto i ricorrenti devono essere dichiarati cittadini italiani iure sanguinis e deve disporsi l'adozione da parte del dei Controparte_2 provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero elevatissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del né della Procura della Controparte_2
Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nata in Parte_1
Argentina il 10.01.1969, nata in [...] il [...] e Parte_2 [...]
nato in [...] il [...], il diritto alla cittadinanza italiana stante la CP_1 sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 07.04.2025.
Il giudice unico dott.ssa Elena M. A. Luppino
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elena Manuela Aurora Luppino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 991/2024 promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], CABA, Buenos Aires, Argentina;
(C.F. Parte_2
) nata in [...] il [...], residente in [...], CABA, Buenos C.F._2
Aires, Argentina;
(C.F. ) nato in [...] il Controparte_1 C.F._3
18/02/1999, residente in [...], CABA, Buenos Aires, Argentina;
tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Graciela Cerulli del Foro di Milano, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Milano, Via Messina 47, come da procura in calce al ricorso autenticata, tradotta e apostillata
-ricorrenti- contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ex lege in via del Plebiscito
n. 15 – Reggio Calabria
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_2 sanguinis. Deducevano di essere discendenti del cittadino italiano , nato ad [...] Persona_1
NA (RC) il 16 marzo 1890 (cfr. doc. in atti n. 1), il quale era emigrato in Argentina ove aveva sposato (cfr. doc. in atti n. 2). Dalla loro unione matrimoniale era nata la figlia Persona_2 [...]
in data 24 maggio 1936 (cfr. doc. in atti n. 5). L'avo italiano, una volta emigrato in Persona_3
Argentina, era morto in data 25 aprile 1965 (cfr. doc. in atti n. 3) senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione e senza avere mai rinunciato allo status civitatis d'origine
(cfr. doc. in atti n. 4).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di : Persona_3
- la signora contraeva matrimonio, in data 28 marzo 1963, con il signor Persona_3
(cfr. doc. in atti n. 6) e dalla loro unione nasceva in data 10 gennaio Controparte_3
1969 (cfr. doc. in atti n. 7) - odierna ricorrente; Parte_1
- la signora contraeva matrimonio, in data 10 marzo 1994, con il signor Parte_1
(cfr. doc. in atti n. 8); dalla loro unione nascevano: in Persona_4 Parte_2 data 3 ottobre 1995 (cfr. doc. in atti n. 9) e in data 18 febbraio 1999 Controparte_1
(cfr. doc. in atti n. 10) - odierni ricorrenti.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 21.01.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo e contestavano le eccezioni e difese avversarie.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che dai documenti prodotti a sostegno del ricorso risulta una discrepanza sul nome di battesimo dell'originario avo italiano , che potrebbe Persona_1 suscitare incertezza circa la sua discendenza.
In particolare, nell'estratto dell'atto di matrimonio e di morte dell'avo capostipite e nell'estratto dell'atto di nascita e dell'atto di matrimonio della figlia ( ) viene riportato il Controparte_4 nome . Parte_3
Si ritiene, tuttavia, che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità, della data e del luogo di nascita e che la discrepanza riscontrata sia sostanzialmente addebitabile alla traduzione del nome in lingua locale ( Pt_3 corrisponde a ), tant'è che nell'attestato di mancata rinuncia alla cittadinanza italiana si Per_1 riportano entrambi i nomi e Per_1 Pt_3
Pertanto, stante l'irrilevanza di questa piccola difformità, deve ritenersi che i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova della discendenza ininterrotta dall'originario avo , Persona_1 avendo prodotto tutte le certificazioni anagrafiche (atti di nascita e di matrimonio) idonee a comprovarla.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_2 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti sia documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille.
Orbene, dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra
Carta Costituzionale, posto che la prima trasmissione per linea materna si colloca nel 1969, in concomitanza della nascita dell'odierna ricorrente, quindi in epoca post-costituzionale. Ciò significa che anche una donna era già in grado di trasmettere la cittadinanza ai propri figli al pari degli uomini
(la Corte costituzionale, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà e dell'art. 1 n. 1 della medesima legge nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina).
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti hanno documentato di avere tentato invano più volte di formulare la richiesta di cittadinanza presso il Consolato italiano in Argentina attraverso il portale ministeriale a ciò dedicato Prenot@mi (cfr. doc. in atti n. 12), che da marzo 2023 rappresenta l'unica modalità ammessa di trasmissione di queste richieste. Tuttavia, nei ripetuti accessi (vedasi screenshot di accessi alla piattaforma del 29.07.2023; del 12.08.2023; del 26.08.2023; del 09.09.2023; del 16.09.2023; del
30.09.2023) volti all'ottenimento di un appuntamento, il sistema ha generato automaticamente il seguente messaggio: “Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti.
Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente”.
Ebbene, è evidente che i ricorrenti si trovino in una situazione giuridica di incertezza in quanto il
, pur a fronte di molteplici accessi effettuati, non risulta avere nemmeno preso in carico Parte_4
l'istanza dei ricorrenti né ha indicato quando sarebbe stato in grado di avviare la pratica di cittadinanza o i tempi presumibili di espletamento della pratica stessa.
Pertanto, se la fase dell'istruttoria è temporalmente indefinita, va da sé che la definizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza sia anch'essa destinata ad un lasso temporale indefinito e comunque irragionevole, rispetto all'interesse vantato.
Dall'oggettiva incertezza sui tempi necessari al riconoscimento del proprio diritto soggettivo discende l'interesse ad agire per via giurisdizionale (ex art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990), sostanziandosi tali circostanze in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti.
Stante l'ammissibilità della domanda giudiziale, si osserva che nel merito essa è fondata.
Infatti, sulla base delle circostanze sopra esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dell'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana è stata trasmessa di padre in figlio, senza interruzione fino agli odierni ricorrenti. In particolare, l'avo italiano nato il [...] a [...] Persona_1
(RC) - (cfr. doc. in atti n. 1), ha trasmesso la cittadinanza alla figlia nata il Persona_3 24.05.1936 (cfr. doc. in atti n. 5) che, sposatasi con (cfr. doc. in atti n. 6), ha Controparte_3 generato la figlia nata il [...] (cfr. doc. in atti n. 7); quest'ultima, sposatasi Persona_5 con (cfr. doc. in atti n. 8), ha generato i figli: nata il [...] Persona_4 Parte_2
(cfr. doc. in atti n. 9) e nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 10). Controparte_1
Successivamente, è morto il 25.04.1965 (cfr. doc. in atti n. 3) senza aver mai Persona_1 acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis
d'origine. Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato rilasciato dalla Camera Nazionale
Elettorale che attesta che “nel Registro Nazionale dell'Elettorato, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione oltre i 16 anni, e gli argentini naturalizzati oltre i 18 anni, non è registrato/a fino al giorno d'oggi, fu , nato/a il 16-03-1890 in Per_1 Persona_6
ITALIA – Reggio Calabria – Oppido NA” (cfr. doc. in atti n. 4).
Pertanto, in quanto italiano, ha trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza Persona_1 alla propria figlia e ai relativi discendenti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda e per l'effetto i ricorrenti devono essere dichiarati cittadini italiani iure sanguinis e deve disporsi l'adozione da parte del dei Controparte_2 provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero elevatissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del né della Procura della Controparte_2
Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nata in Parte_1
Argentina il 10.01.1969, nata in [...] il [...] e Parte_2 [...]
nato in [...] il [...], il diritto alla cittadinanza italiana stante la CP_1 sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 07.04.2025.
Il giudice unico dott.ssa Elena M. A. Luppino