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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/08/2025, n. 4063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4063 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giorgio Sensale - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 2506 R.G.A.C. per l'anno 2020, riservata in decisione all'udienza cartolare del 10.4.2025, vertente
TRA
( , procuratore di sé stesso, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, via Pietro Colletta n. 72;
Appellante principale
CONTRO
(P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dagli avv.ti Maurizio Massimo
Marsico e Daniela Mauriello, con domicilio eletto in Napoli, p.zza
Matteotti n. 1;
Appellata/appellante incidentale
E
(C.F. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dagli avv.ti Tiziana Polverari e Sergio Torri, presso il cui studio in Roma, via G. Savonarola n. 6, è elettivamente domiciliata;
Appellata
NONCHE'
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Angela Acierno, elettivamente domiciliata in
Napoli, via S. Lucia n. 81, Palazzo della Regione;
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Nola n.
805/2019, pubblicata in data 9.4.2019.
1 CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza del 10.04.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 22.7.2004, Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, l' CP_2 nella qualità di custode di un tratto della SS 162 direzione Napoli –
Nola, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale ivi verificatosi in data 10.2.2004, allorché, mentre era alla guida della propria autovettura, veniva colpito da uno pneumatico abbandonato sulla carreggiata, riportando danni al veicolo.
Si costituiva in giudizio l' eccependo la propria carenza CP_2 di legittimazione passiva, per essere intervenuto (con il D.P.C.M. n.
226 del 21.09.2001, pubblicato sulla G.U.) il trasferimento del tratto di strada interessato dal sinistro alla proprietaria Controparte_3 della res in custodia ed unica legittimata passiva.
Chiedeva, quindi, al Tribunale adito: “- in via preliminare, di voler rigettare la domanda proposta nei confronti dell' per difetto di CP_2 legittimazione passiva, essendo la l'unico eventuale Controparte_3 soggetto responsabile dell'evento dedotto in giudizio;
- in via principale, di voler rigettare tutte le domande e le pretese avverse perché infondate in fatto e in diritto e comunque completamente sfornite di qualsivoglia elemento di prova. Con vittoria di spese, competenze, onorari, oltre IVA e
CPA”. L'attore, preso atto di quanto dedotto dall chiedeva di essere CP_2 autorizzato alla chiamata in causa della e Controparte_3
l'istruttore disponeva in conformità.
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione depositata all'udienza del 17.5.2005, la eccepiva a sua volta Controparte_3 la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo che le funzioni di gestione del tratto di strada ove si era verificato il sinistro erano state trasferite alla Provincia di Napoli con delibera della Giunta
Regionale del 27.10.2001.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di: “preliminarmente disporre
l'estromissione della dal giudizio per carenza di Controparte_3 legittimazione passiva;
in via principale rigettare la domanda attorea perché inammissibile, improcedibile, nonché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata”. L'attore, preso atto di quanto dichiarato dall'ente regionale e dell'esistenza dell'indicata delibera, chiedeva ed otteneva dal giudice di essere autorizzato a chiamare in causa la Provincia di Napoli.
Costituitasi in giudizio con comparsa del 25.10.2005, la CP_4
contestata in ogni caso la fondatezza della domanda attorea,
[...]
2 deduceva che custode del tratto di strada in discorso era la CP_3
nei confronti della quale, quindi, spiegava domanda
[...] riconvenzionale di manleva.
Chiedeva, quindi, di: “a) dichiarare la non imputabilità a fatto e/o colpa della convenuta, dovendo gli stessi essere imputati al caso fortuito e/o alla forza maggiore;
b) nel merito, poi, rigettare comunque la domanda, non avendo controparte fornito alcuna valida prova dei fatti per cui è causa, né dei lamentati danni;
c) in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui l'On.le
Tribunale adito dovesse ritenere provato il fatto, addebitarne l'esclusiva responsabilità all'attore, non ricorrendo né i presupposti dell'insidia e del trabocchetto, né della inevitabilità e imprevedibilità […]; d) in via gradata, accertare e dichiarare il concorso di colpa del conducente nella produzione del sinistro per cui è causa […]; e) in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi in cui ritenesse accoglibile la domanda, contenere il risarcimento dei danni nei limiti di una giusta reintegrazione patrimoniale del danneggiato […]; f) in via ancora più gradata, ed in accoglimento della domanda riconvenzionale, tenere indenne e manlevata l'
[...] da qualsiasi conseguenza economica dipendente da Controparte_5 eventuale condanna accordando, pertanto, l'azione di rivalsa nei confronti della , ente proprietario della strada per cui è causa”. Controparte_3
Con comparsa di costituzione del 30.4.2015, si costituiva in giudizio in sostituzione della Controparte_1 CP_4
alla quale era subentrata ex lege n. 56/2014, impugnando ogni
[...] avversa produzione, deduzione ed istanza, chiedendo all'adito
Tribunale di: “a) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o estraneità della oggi Controparte_4 Controparte_1
rispetto ai fatti di causa per le ragioni di cui in atti;
b) in ogni caso,
[...] nella denegata ipotesi in cui l'On.le Tribunale adito dovesse ritenere provato il fatto, addebitarne l'esclusiva responsabilità all'attore, non ricorrendo né i presupposti dell'insidia e del trabocchetto, né della inevitabilità imprevedibilità […]; c) in via gradata, accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'attore nella produzione del sinistro per cui è causa, ex art. 1227
c.c. e, per l'effetto, diminuire il risarcimento dei danni ed escluderlo per quelli che l'attore stesso avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Tanto, anche ai fini del regolamento delle spese di lite;
d) in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi in cui ritenesse accoglibile la domanda, contenere il risarcimento dei danni nei limiti di una giusta reintegrazione patrimoniale del danneggiato…”. Esaurita l'attività istruttoria (con l'escussione di un unico teste indicato dall'attore), la lite veniva definita con sentenza n. 805/2019, pubblicata in data 9.4.2019, con cui il tribunale di Nola così statuiva:
“- Accerta la responsabilità per l'evento dannoso dedotto in giudizio in capo alla - Condanna la Controparte_1 Controparte_1 al pagamento, in favore di della somma di euro
[...] Parte_1
2659,06 oltre a rivalutazione dal momento del fatto (11 2 2004) alla data odierna ed interessi sulla somma devalutata al momento dell'evento ed anno
3 per anno rivalutata;
- Compensa le spese di lite tra e la Parte_1 [...]
- Condanna a pagamento, in favore Controparte_1 Parte_1 di , delle spese di lite che si liquidano in euro 4835,00 oltre IVA CP_2
CPA e rimborso spese forfettarie come per legge;
- Condanna Pt_1
a pagamento in favore della delle spese di lite
[...] Controparte_3 che si liquidano in euro € 4835,00 oltre il rimborso degli oneri fiscali che si versano in luogo di IVA e CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
- Condanna la al pagamento in favore della Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro €4835,00 oltre Controparte_3 il rimborso degli oneri fiscali che si versano in luogo di IVA e CPA e rimborso spese forfettario come per legge”.
Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato in data 10.7.2020, proponeva appello fondato su tre Parte_1 motivi di doglianza, tutti involgenti la regolamentazione delle spese, lamentando in particolare: 1) l'erronea compensazione delle spese legali tra l'attore e la in quanto fondata Controparte_1 sull'erroneo assunto che la domanda fosse stata accolta per la metà rispetto a quanto richiesto;
2) l'erronea quantificazione dei compensi legali liquidati a proprio carico ed in favore dell' , per aver il CP_2 tribunale applicato lo scaglione errato da € 5.200,01 ad € 26.000,00, anziché quello corretto da € 1.100,01 ad € 5.200,00; 3) l'illogicità della condanna dell'attore alla refusione dei compensi legali in favore della citata solo perché indicata quale unica Controparte_3 legittimata passiva dalla convenuta in via subordinata, CP_2
l'errata quantificazione dei compensi legali liquidati in favore di detto ente in applicazione dello scaglione errato, da € 5.200,01 ad €
26.000,00, anziché di quello esatto da € 1.100,01 ad € 5.200,00.
Concludeva, pertanto, perché la corte adita, in parziale riforma della pronuncia impugnata, accogliesse le seguenti conclusioni: “- dichiarare la esclusiva responsabilità della nella Controparte_1 causazione del sinistro, e per l'effetto accertata la sua totale soccombenza, in riforma della sentenza impugnata, condannarla alla refusione delle spese
e dei compensi legali afferenti al primo grado di giudizio ed al presente con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato;
Parte_1
- riformare la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice nel condannare l'attore alla rifusione delle spese legali nei confronti dell' CP_2
[...
, nella quantificazione delle stesse, ha fatto riferimento allo scaglione che va da 5.201,00 ad euro 26.00,00 in luogo di quello corretto che è quello contenuto in euro 5200, e per l'effetto procedere alla riduzione della predetta condanna;
- riformare la sentenza nella parte in cui l'attore è stato condannato alla rifusione delle spese legali in favore della , e per l'effetto Controparte_3 annullare la relativa condanna, avendo l'allora attore proceduto alla chiamata in causa della , in virtù della documentazione Controparte_3 richiamata e prodotta dalla convenuta , ed in ogni caso nulla CP_2 avrebbe potuto sapere dell'avvenuta cessione da parte della convenuta
4 della gestione del predetto tratto di strada alla Citta Metropolitana CP_3 di Napoli, già Provincia di Napoli, avvenuta in virtù di un atto interno;
in via subordinata, in caso di conferma della condanna dell'appellante alla refusione dei compensi legali, procedere comunque alla riduzione dei medesimi, avendo il Giudice condannato l'odierno appellante in virtù di uno scaglione diverso da quello previsto per legge”.
Radicato il contraddittorio, con comparsa del 2.11.2020, si costituiva tempestivamente in giudizio la Controparte_1 spiegando appello incidentale fondato su un unico motivo di doglianza, con cui lamentava: in via principale, l'erroneità della propria condanna al pagamento delle spese in favore della CP_3
in quanto detto ente era stato evocato in giudizio
[...] dall'attore (e non già dalla ) a seguito di indicazione da parte CP_4 dell' in subordine, l'errata quantificazione dei compensi CP_2 legali liquidati in favore della in applicazione dello scaglione CP_3 da € 5.200,01 ad € 26.000,00, anziché di quello esatto da € 1.100,01 ad € 5.200,00. Concludeva, quindi, chiedendo: “- in accoglimento dell'unico motivo di appello incidentale, accertare e dichiarare la compensazione delle spese del primo grado tra la e la o, Controparte_3 Controparte_1 in subordine, accertare e dichiarare che le somme dovute per lo stesso titolo siano rideterminate applicando gli importi indicati dalle vigenti tariffe professionali (DM 55/2014) per le cause di valore compreso tra euro
1.100,00 ed euro 5.200,00. Quanto alle spese del presente grado, alla luce delle argomentazioni innanzi formulate, si chiede disporne la compensazione”.
Con tempestiva comparsa depositata in data 4.11.2020, si costituiva anche la quale: in ordine al primo motivo dell'appello CP_2 principale si rimetteva alla decisione della corte;
in ordine al secondo motivo dell'appello principale, ne eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza sull'assunto che il tribunale di Nola avesse inteso applicare i valori massimi dello scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00
e che su tali valori massimi si fosse formato il giudicato;
in via meramente subordinata, in caso di rideterminazione dell'importo dei compensi legali in favore di chiedeva che l'eventuale CP_2 riduzione fosse applicata tenendo conto dei valori massimi;
sul terzo motivo di gravame, richiamava quanto esposto nei precedenti motivi.
Concludeva, quindi, chiedendo alla corte adita: “- in via principale, nel merito: rigettare i motivi di appello proposti dal sig. e, per Parte_1
l'effetto, confermare ogni statuizione di cui alla sentenza del Tribunale di
Nola n. 805/2019; - in via meramente subordinata: qualora Codesta Ecc.ma
Corte intenda accertare l'errata determinazione dei compensi legali in favore di Voglia rideterminare gli stessi in euro 4.536,00 tenendo CP_2 conto dei parametri tabellari ai valori massimi compresi nello scaglione tra
1.101,00 euro e 5.200,00 del DM 55/2014 e, per l'effetto, accertare che
5 l'eventuale somma dovuta in favore del sig. è pari ad euro 299,00. Pt_1
Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari relative al doppio grado di giudizio oltre IVA e CPA come per legge”.
Con comparsa depositata in data 13.4.2021, si costituiva, infine, la insistendo per il rigetto sia dell'appello principale Controparte_3 proposto da , sia dell'appello incidentale proposto dalla Parte_1
Controparte_1
Deduceva, in particolare, che la condanna di al Parte_1 pagamento degli onorari in favore dell'ente regionale era esente da vizi sia nell'an, per aver il tribunale accertato che tenuta agli obblighi di custodia del tratto di strada statale in cui si era verificato il sinistro era la sia nel quantum, perché i Controparte_1 compensi legali erano stati liquidati utilizzando lo scaglione da €
1.100,00 ad euro 5.200,00 nei valori massimi;
analogamente, deduceva che la condanna alle spese a carico della Controparte_1 era esente da vizi sia nell'an, in quanto la domanda di
[...] manleva da quest'ultima proposta era stata rigettata, sia nel quantum, perché i compensi erano stati liquidati in favore della CP_3 riconoscendo i valori massimi dello scaglione da € 1.100,00 ad €
5.200,00.
Concludeva, quindi, chiedendo alla Corte adita di: “rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto, in ogni Parte_1 caso con condanna dell'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari relativi al doppio grado di giudizio;
rigettare, altresì, l'appello incidentale proposto dalla in quanto infondato Controparte_1 in fatto e in diritto con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di prime cure, la causa, all'udienza cartolare del 10.4.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi.
*******
I. APPELLO PRINCIPALE
L'appello è fondato e va accolto per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
Giova premettere che il tribunale, acclarata la responsabilità della per l'evento dannoso dedotto in Controparte_1 giudizio, accolta la domanda attorea di risarcimento danni per €
2.659,06 (oltre rivalutazione monetaria ed interessi come indicati in dispositivo) e disattesa la riconvenzionale di manleva spiegata dalla
(cui subentrava la Controparte_4 Controparte_1 nei confronti della così regolava gli oneri di lite: Controparte_3
6 <per quanto riguarda le spese deve applicarsi il criterio della soccombenza e per la relativa liquidazione i parametri di cui al DM 55/2014.
Tra l'attore e l'amministrazione provinciale di Napoli le spese vanno compensate in quanto la domanda è stata accolta per la metà rispetto a quanto richiesto: vi è accoglimento parziale della domanda attorea di accertamento e condanna e parimenti accoglimento parziale della domanda della convenuta di accertamento negativo del credito.
L'attore dovrà risarcire le spese sia ad che alla CP_2 CP_3
per averle citate in giudizio e per non essere le stesse titolari
[...] passive della pretesa.
Va poi condannata la a risarcire le spese alla Controparte_1 stante il rigetto della domanda di manleva avanzata in Controparte_3 comparsa di risposta dalla . Controparte_4
§. Ebbene, l'appellante con il primo motivo di Parte_1 doglianza, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale disponeva l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti con la sull'assunto che la domanda Controparte_1 attorea fosse stata accolta solo parzialmente, e precisamente per la metà rispetto a quanto richiesto.
Assume, in contrario, di aver chiesto a titolo di risarcimento danni la somma di € 2.650,00, corrispondente a quella liquidata dal giudice, che verosimilmente, per mera svista, era incorso in errore, avendo
l'attore precisato, anche se in modo infelice, che la domanda era contenuta in euro 5165,00, volendo con questo cristallizzare il valore della causa nell'ambito dello scaglione che va fino ad euro 5.200,00.
Di talché, la compensazione delle spese legali appariva del tutto immotivata.
Chiede, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, di condannare la convenuta soccombente Controparte_1 nei suoi confronti, alla refusione delle spese e dei compensi legali afferenti al primo grado di giudizio ed al presente con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato . Parte_1
La censura, peraltro minimamente contrastata dalla
[...]
(che pur aveva interesse a contraddire sul Controparte_1 punto), è fondata.
Come emerge dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure, , dopo aver precisato di aver riportato danni al Parte_1 veicolo per la cui riparazione veniva preventivata una spesa di €
2.659,06, come da preventivo che allegava (pag. 2), chiedeva al tribunale adito (pag. 3, capo 2 delle conclusioni) di: “condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i conseguenti danni, quantificabili in € 2.659,06, oltre indennizzo per fermo tecnico, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al dì dell'effettivo soddisfo. Il tutto complessivamente entro € 5.165,00”; importo, quest'ultimo, che evidentemente fissava il valore massimo della lite.
7 Orbene, escluso che si sia in presenza di un'unica domanda articolata in più capi (ipotesi, peraltro, minimamente prospettata nella sentenza gravata), è evidente l'errore in cui è incorso il tribunale, che compensava integralmente le spese di lite pur non ricorrendo un'ipotesi di reciproca soccombenza, da ritenersi comunque insussistente in caso di accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo (Cass. S.U.
32061/2022).
Consegue, in corretta applicazione del criterio della soccombenza, che la convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, va condannata al pagamento, in favore di
, delle spese del giudizio di prime cure, liquidate in Parte_1 applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, riconoscendo i valori medi dello scaglione di riferimento
(da € 1.100,00 ad € 5.200,00, in considerazione della somma attribuita all'attore ex art. 5, comma 2, del citato DM), tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata.
In tal senso va pertanto modificata la sentenza gravata.
§. Con il secondo motivo di doglianza, l'appellante censura la pronuncia impugnata per aver il tribunale liquidato, a proprio carico ed in favore della convenuta (priva di legittimazione CP_2 passiva), compensi legali per complessivi € 4.835,00 (oltre IVA CPA e rimborso spese forfettario come per legge), assumendo, dunque, come riferimento uno scaglione errato (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), avendo l'istante espressamente contenuto la domanda nell'importo di
€ 5.165,00.
La censura è fondata.
Si premette che è consolidato il principio per cui: “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del
2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura” (Cass. 28325/2022; nello stesso senso, Cass.
14198/2022, Cass. 19989/2021, Cass. 89/2021 e Cass. 10343/2020).
8 Nella specie, premesso che nella sentenza gravata si richiamano genericamente, per la liquidazione delle spese, i parametri del D.M.
55/2014, senza indicare i valori applicati per la determinazione del compenso (né, tanto meno, le ragioni idonee a giustificare uno scostamento in aumento dai valori massimi), è evidente che il tribunale sia incorso in errore nell'individuazione dello scaglione di riferimento, perché, anche a voler ipotizzare - come prospettato dalle appellate e - che il primo giudice CP_2 Controparte_3 avesse inteso liquidare i compensi applicando il valore massimo dello scaglione corretto (da € 1.100,01 ad € 5.200,00), il compenso sarebbe stato in ogni caso inferiore (€ 4.536,00) rispetto a quello liquidato in sentenza (€ 4.835,00). Di contro, non può non rilevarsi che applicando i valori medi dello scaglione (errato) da € 5.200,01 ad € 26.000,00, il compenso liquidabile risulta pari ad € 4.835,00, dunque perfettamente coincidente con l'importo liquidato dal tribunale.
Consegue che, in parziale riforma della sentenza gravata, applicati i parametri del DM n. 55/2014 e successive modifiche (dovendo applicarsi la disciplina vigente al tempo della decisione dell'appello),
va condannato al pagamento, in favore all' , Parte_1 CP_2 del compenso professionale che si riliquida nella ridotta misura di €
2.552,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge, secondo i valori medi del su indicato (corretto) scaglione di riferimento, tenuto conto della natura della lite, della scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata.
§. Con il terzo motivo di doglianza, l'appellante lamenta, in via principale, di essere stato ingiustamente condannato alla refusione delle spese legali in favore della al fine Controparte_3 assumendo di averla correttamente chiamata in causa allorché la convenuta , all'atto della costituzione in giudizio, aveva CP_2 eccepito e comprovato (documentalmente, con il deposito del D.P.C.M del 21 settembre 2001, pubblicato sulla G.U. del 28 settembre 2001) il proprio difetto di legittimazione passiva, indicando quale unico proprietario del tratto stradale ove si era verificato il sinistro proprio la né, peraltro, l'attore avrebbe potuto essere a Controparte_3 conoscenza dell'atto interno (delibera n. 5634 del 2001) in virtù del quale la aveva poi trasferito la competenza sul tratto di strada CP_3 in questione alla provincia di Napoli. Di talché, del tutto illogica e immotivata appariva la condanna dell' alla refusione delle Pt_1 spese legali in favore dell'ente regionale. In subordine, lamenta l'erronea quantificazione dei compensi professionali riconosciuti alla liquidati dal tribunale assumendo come riferimento lo CP_3 scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00, in luogo di quello corretto da
€ 1.100,01 ad € 5.200,00.
9 La censura formulata in via principale è fondata.
Invero, l'assunto dell'appellante trova diretta conferma nella sentenza gravata, ove si legge: <l'attore ha citato quindi in giudizio l' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giorgio Sensale - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 2506 R.G.A.C. per l'anno 2020, riservata in decisione all'udienza cartolare del 10.4.2025, vertente
TRA
( , procuratore di sé stesso, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, via Pietro Colletta n. 72;
Appellante principale
CONTRO
(P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dagli avv.ti Maurizio Massimo
Marsico e Daniela Mauriello, con domicilio eletto in Napoli, p.zza
Matteotti n. 1;
Appellata/appellante incidentale
E
(C.F. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dagli avv.ti Tiziana Polverari e Sergio Torri, presso il cui studio in Roma, via G. Savonarola n. 6, è elettivamente domiciliata;
Appellata
NONCHE'
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Angela Acierno, elettivamente domiciliata in
Napoli, via S. Lucia n. 81, Palazzo della Regione;
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Nola n.
805/2019, pubblicata in data 9.4.2019.
1 CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza del 10.04.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 22.7.2004, Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, l' CP_2 nella qualità di custode di un tratto della SS 162 direzione Napoli –
Nola, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale ivi verificatosi in data 10.2.2004, allorché, mentre era alla guida della propria autovettura, veniva colpito da uno pneumatico abbandonato sulla carreggiata, riportando danni al veicolo.
Si costituiva in giudizio l' eccependo la propria carenza CP_2 di legittimazione passiva, per essere intervenuto (con il D.P.C.M. n.
226 del 21.09.2001, pubblicato sulla G.U.) il trasferimento del tratto di strada interessato dal sinistro alla proprietaria Controparte_3 della res in custodia ed unica legittimata passiva.
Chiedeva, quindi, al Tribunale adito: “- in via preliminare, di voler rigettare la domanda proposta nei confronti dell' per difetto di CP_2 legittimazione passiva, essendo la l'unico eventuale Controparte_3 soggetto responsabile dell'evento dedotto in giudizio;
- in via principale, di voler rigettare tutte le domande e le pretese avverse perché infondate in fatto e in diritto e comunque completamente sfornite di qualsivoglia elemento di prova. Con vittoria di spese, competenze, onorari, oltre IVA e
CPA”. L'attore, preso atto di quanto dedotto dall chiedeva di essere CP_2 autorizzato alla chiamata in causa della e Controparte_3
l'istruttore disponeva in conformità.
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione depositata all'udienza del 17.5.2005, la eccepiva a sua volta Controparte_3 la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo che le funzioni di gestione del tratto di strada ove si era verificato il sinistro erano state trasferite alla Provincia di Napoli con delibera della Giunta
Regionale del 27.10.2001.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di: “preliminarmente disporre
l'estromissione della dal giudizio per carenza di Controparte_3 legittimazione passiva;
in via principale rigettare la domanda attorea perché inammissibile, improcedibile, nonché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata”. L'attore, preso atto di quanto dichiarato dall'ente regionale e dell'esistenza dell'indicata delibera, chiedeva ed otteneva dal giudice di essere autorizzato a chiamare in causa la Provincia di Napoli.
Costituitasi in giudizio con comparsa del 25.10.2005, la CP_4
contestata in ogni caso la fondatezza della domanda attorea,
[...]
2 deduceva che custode del tratto di strada in discorso era la CP_3
nei confronti della quale, quindi, spiegava domanda
[...] riconvenzionale di manleva.
Chiedeva, quindi, di: “a) dichiarare la non imputabilità a fatto e/o colpa della convenuta, dovendo gli stessi essere imputati al caso fortuito e/o alla forza maggiore;
b) nel merito, poi, rigettare comunque la domanda, non avendo controparte fornito alcuna valida prova dei fatti per cui è causa, né dei lamentati danni;
c) in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui l'On.le
Tribunale adito dovesse ritenere provato il fatto, addebitarne l'esclusiva responsabilità all'attore, non ricorrendo né i presupposti dell'insidia e del trabocchetto, né della inevitabilità e imprevedibilità […]; d) in via gradata, accertare e dichiarare il concorso di colpa del conducente nella produzione del sinistro per cui è causa […]; e) in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi in cui ritenesse accoglibile la domanda, contenere il risarcimento dei danni nei limiti di una giusta reintegrazione patrimoniale del danneggiato […]; f) in via ancora più gradata, ed in accoglimento della domanda riconvenzionale, tenere indenne e manlevata l'
[...] da qualsiasi conseguenza economica dipendente da Controparte_5 eventuale condanna accordando, pertanto, l'azione di rivalsa nei confronti della , ente proprietario della strada per cui è causa”. Controparte_3
Con comparsa di costituzione del 30.4.2015, si costituiva in giudizio in sostituzione della Controparte_1 CP_4
alla quale era subentrata ex lege n. 56/2014, impugnando ogni
[...] avversa produzione, deduzione ed istanza, chiedendo all'adito
Tribunale di: “a) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o estraneità della oggi Controparte_4 Controparte_1
rispetto ai fatti di causa per le ragioni di cui in atti;
b) in ogni caso,
[...] nella denegata ipotesi in cui l'On.le Tribunale adito dovesse ritenere provato il fatto, addebitarne l'esclusiva responsabilità all'attore, non ricorrendo né i presupposti dell'insidia e del trabocchetto, né della inevitabilità imprevedibilità […]; c) in via gradata, accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'attore nella produzione del sinistro per cui è causa, ex art. 1227
c.c. e, per l'effetto, diminuire il risarcimento dei danni ed escluderlo per quelli che l'attore stesso avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Tanto, anche ai fini del regolamento delle spese di lite;
d) in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi in cui ritenesse accoglibile la domanda, contenere il risarcimento dei danni nei limiti di una giusta reintegrazione patrimoniale del danneggiato…”. Esaurita l'attività istruttoria (con l'escussione di un unico teste indicato dall'attore), la lite veniva definita con sentenza n. 805/2019, pubblicata in data 9.4.2019, con cui il tribunale di Nola così statuiva:
“- Accerta la responsabilità per l'evento dannoso dedotto in giudizio in capo alla - Condanna la Controparte_1 Controparte_1 al pagamento, in favore di della somma di euro
[...] Parte_1
2659,06 oltre a rivalutazione dal momento del fatto (11 2 2004) alla data odierna ed interessi sulla somma devalutata al momento dell'evento ed anno
3 per anno rivalutata;
- Compensa le spese di lite tra e la Parte_1 [...]
- Condanna a pagamento, in favore Controparte_1 Parte_1 di , delle spese di lite che si liquidano in euro 4835,00 oltre IVA CP_2
CPA e rimborso spese forfettarie come per legge;
- Condanna Pt_1
a pagamento in favore della delle spese di lite
[...] Controparte_3 che si liquidano in euro € 4835,00 oltre il rimborso degli oneri fiscali che si versano in luogo di IVA e CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
- Condanna la al pagamento in favore della Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro €4835,00 oltre Controparte_3 il rimborso degli oneri fiscali che si versano in luogo di IVA e CPA e rimborso spese forfettario come per legge”.
Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato in data 10.7.2020, proponeva appello fondato su tre Parte_1 motivi di doglianza, tutti involgenti la regolamentazione delle spese, lamentando in particolare: 1) l'erronea compensazione delle spese legali tra l'attore e la in quanto fondata Controparte_1 sull'erroneo assunto che la domanda fosse stata accolta per la metà rispetto a quanto richiesto;
2) l'erronea quantificazione dei compensi legali liquidati a proprio carico ed in favore dell' , per aver il CP_2 tribunale applicato lo scaglione errato da € 5.200,01 ad € 26.000,00, anziché quello corretto da € 1.100,01 ad € 5.200,00; 3) l'illogicità della condanna dell'attore alla refusione dei compensi legali in favore della citata solo perché indicata quale unica Controparte_3 legittimata passiva dalla convenuta in via subordinata, CP_2
l'errata quantificazione dei compensi legali liquidati in favore di detto ente in applicazione dello scaglione errato, da € 5.200,01 ad €
26.000,00, anziché di quello esatto da € 1.100,01 ad € 5.200,00.
Concludeva, pertanto, perché la corte adita, in parziale riforma della pronuncia impugnata, accogliesse le seguenti conclusioni: “- dichiarare la esclusiva responsabilità della nella Controparte_1 causazione del sinistro, e per l'effetto accertata la sua totale soccombenza, in riforma della sentenza impugnata, condannarla alla refusione delle spese
e dei compensi legali afferenti al primo grado di giudizio ed al presente con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato;
Parte_1
- riformare la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice nel condannare l'attore alla rifusione delle spese legali nei confronti dell' CP_2
[...
, nella quantificazione delle stesse, ha fatto riferimento allo scaglione che va da 5.201,00 ad euro 26.00,00 in luogo di quello corretto che è quello contenuto in euro 5200, e per l'effetto procedere alla riduzione della predetta condanna;
- riformare la sentenza nella parte in cui l'attore è stato condannato alla rifusione delle spese legali in favore della , e per l'effetto Controparte_3 annullare la relativa condanna, avendo l'allora attore proceduto alla chiamata in causa della , in virtù della documentazione Controparte_3 richiamata e prodotta dalla convenuta , ed in ogni caso nulla CP_2 avrebbe potuto sapere dell'avvenuta cessione da parte della convenuta
4 della gestione del predetto tratto di strada alla Citta Metropolitana CP_3 di Napoli, già Provincia di Napoli, avvenuta in virtù di un atto interno;
in via subordinata, in caso di conferma della condanna dell'appellante alla refusione dei compensi legali, procedere comunque alla riduzione dei medesimi, avendo il Giudice condannato l'odierno appellante in virtù di uno scaglione diverso da quello previsto per legge”.
Radicato il contraddittorio, con comparsa del 2.11.2020, si costituiva tempestivamente in giudizio la Controparte_1 spiegando appello incidentale fondato su un unico motivo di doglianza, con cui lamentava: in via principale, l'erroneità della propria condanna al pagamento delle spese in favore della CP_3
in quanto detto ente era stato evocato in giudizio
[...] dall'attore (e non già dalla ) a seguito di indicazione da parte CP_4 dell' in subordine, l'errata quantificazione dei compensi CP_2 legali liquidati in favore della in applicazione dello scaglione CP_3 da € 5.200,01 ad € 26.000,00, anziché di quello esatto da € 1.100,01 ad € 5.200,00. Concludeva, quindi, chiedendo: “- in accoglimento dell'unico motivo di appello incidentale, accertare e dichiarare la compensazione delle spese del primo grado tra la e la o, Controparte_3 Controparte_1 in subordine, accertare e dichiarare che le somme dovute per lo stesso titolo siano rideterminate applicando gli importi indicati dalle vigenti tariffe professionali (DM 55/2014) per le cause di valore compreso tra euro
1.100,00 ed euro 5.200,00. Quanto alle spese del presente grado, alla luce delle argomentazioni innanzi formulate, si chiede disporne la compensazione”.
Con tempestiva comparsa depositata in data 4.11.2020, si costituiva anche la quale: in ordine al primo motivo dell'appello CP_2 principale si rimetteva alla decisione della corte;
in ordine al secondo motivo dell'appello principale, ne eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza sull'assunto che il tribunale di Nola avesse inteso applicare i valori massimi dello scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00
e che su tali valori massimi si fosse formato il giudicato;
in via meramente subordinata, in caso di rideterminazione dell'importo dei compensi legali in favore di chiedeva che l'eventuale CP_2 riduzione fosse applicata tenendo conto dei valori massimi;
sul terzo motivo di gravame, richiamava quanto esposto nei precedenti motivi.
Concludeva, quindi, chiedendo alla corte adita: “- in via principale, nel merito: rigettare i motivi di appello proposti dal sig. e, per Parte_1
l'effetto, confermare ogni statuizione di cui alla sentenza del Tribunale di
Nola n. 805/2019; - in via meramente subordinata: qualora Codesta Ecc.ma
Corte intenda accertare l'errata determinazione dei compensi legali in favore di Voglia rideterminare gli stessi in euro 4.536,00 tenendo CP_2 conto dei parametri tabellari ai valori massimi compresi nello scaglione tra
1.101,00 euro e 5.200,00 del DM 55/2014 e, per l'effetto, accertare che
5 l'eventuale somma dovuta in favore del sig. è pari ad euro 299,00. Pt_1
Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari relative al doppio grado di giudizio oltre IVA e CPA come per legge”.
Con comparsa depositata in data 13.4.2021, si costituiva, infine, la insistendo per il rigetto sia dell'appello principale Controparte_3 proposto da , sia dell'appello incidentale proposto dalla Parte_1
Controparte_1
Deduceva, in particolare, che la condanna di al Parte_1 pagamento degli onorari in favore dell'ente regionale era esente da vizi sia nell'an, per aver il tribunale accertato che tenuta agli obblighi di custodia del tratto di strada statale in cui si era verificato il sinistro era la sia nel quantum, perché i Controparte_1 compensi legali erano stati liquidati utilizzando lo scaglione da €
1.100,00 ad euro 5.200,00 nei valori massimi;
analogamente, deduceva che la condanna alle spese a carico della Controparte_1 era esente da vizi sia nell'an, in quanto la domanda di
[...] manleva da quest'ultima proposta era stata rigettata, sia nel quantum, perché i compensi erano stati liquidati in favore della CP_3 riconoscendo i valori massimi dello scaglione da € 1.100,00 ad €
5.200,00.
Concludeva, quindi, chiedendo alla Corte adita di: “rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto, in ogni Parte_1 caso con condanna dell'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari relativi al doppio grado di giudizio;
rigettare, altresì, l'appello incidentale proposto dalla in quanto infondato Controparte_1 in fatto e in diritto con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di prime cure, la causa, all'udienza cartolare del 10.4.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi.
*******
I. APPELLO PRINCIPALE
L'appello è fondato e va accolto per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
Giova premettere che il tribunale, acclarata la responsabilità della per l'evento dannoso dedotto in Controparte_1 giudizio, accolta la domanda attorea di risarcimento danni per €
2.659,06 (oltre rivalutazione monetaria ed interessi come indicati in dispositivo) e disattesa la riconvenzionale di manleva spiegata dalla
(cui subentrava la Controparte_4 Controparte_1 nei confronti della così regolava gli oneri di lite: Controparte_3
6
Tra l'attore e l'amministrazione provinciale di Napoli le spese vanno compensate in quanto la domanda è stata accolta per la metà rispetto a quanto richiesto: vi è accoglimento parziale della domanda attorea di accertamento e condanna e parimenti accoglimento parziale della domanda della convenuta di accertamento negativo del credito.
L'attore dovrà risarcire le spese sia ad che alla CP_2 CP_3
per averle citate in giudizio e per non essere le stesse titolari
[...] passive della pretesa.
Va poi condannata la a risarcire le spese alla Controparte_1 stante il rigetto della domanda di manleva avanzata in Controparte_3 comparsa di risposta dalla . Controparte_4
§. Ebbene, l'appellante con il primo motivo di Parte_1 doglianza, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale disponeva l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti con la sull'assunto che la domanda Controparte_1 attorea fosse stata accolta solo parzialmente, e precisamente per la metà rispetto a quanto richiesto.
Assume, in contrario, di aver chiesto a titolo di risarcimento danni la somma di € 2.650,00, corrispondente a quella liquidata dal giudice, che verosimilmente, per mera svista, era incorso in errore, avendo
l'attore precisato, anche se in modo infelice, che la domanda era contenuta in euro 5165,00, volendo con questo cristallizzare il valore della causa nell'ambito dello scaglione che va fino ad euro 5.200,00.
Di talché, la compensazione delle spese legali appariva del tutto immotivata.
Chiede, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, di condannare la convenuta soccombente Controparte_1 nei suoi confronti, alla refusione delle spese e dei compensi legali afferenti al primo grado di giudizio ed al presente con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato . Parte_1
La censura, peraltro minimamente contrastata dalla
[...]
(che pur aveva interesse a contraddire sul Controparte_1 punto), è fondata.
Come emerge dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure, , dopo aver precisato di aver riportato danni al Parte_1 veicolo per la cui riparazione veniva preventivata una spesa di €
2.659,06, come da preventivo che allegava (pag. 2), chiedeva al tribunale adito (pag. 3, capo 2 delle conclusioni) di: “condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i conseguenti danni, quantificabili in € 2.659,06, oltre indennizzo per fermo tecnico, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al dì dell'effettivo soddisfo. Il tutto complessivamente entro € 5.165,00”; importo, quest'ultimo, che evidentemente fissava il valore massimo della lite.
7 Orbene, escluso che si sia in presenza di un'unica domanda articolata in più capi (ipotesi, peraltro, minimamente prospettata nella sentenza gravata), è evidente l'errore in cui è incorso il tribunale, che compensava integralmente le spese di lite pur non ricorrendo un'ipotesi di reciproca soccombenza, da ritenersi comunque insussistente in caso di accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo (Cass. S.U.
32061/2022).
Consegue, in corretta applicazione del criterio della soccombenza, che la convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, va condannata al pagamento, in favore di
, delle spese del giudizio di prime cure, liquidate in Parte_1 applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, riconoscendo i valori medi dello scaglione di riferimento
(da € 1.100,00 ad € 5.200,00, in considerazione della somma attribuita all'attore ex art. 5, comma 2, del citato DM), tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata.
In tal senso va pertanto modificata la sentenza gravata.
§. Con il secondo motivo di doglianza, l'appellante censura la pronuncia impugnata per aver il tribunale liquidato, a proprio carico ed in favore della convenuta (priva di legittimazione CP_2 passiva), compensi legali per complessivi € 4.835,00 (oltre IVA CPA e rimborso spese forfettario come per legge), assumendo, dunque, come riferimento uno scaglione errato (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), avendo l'istante espressamente contenuto la domanda nell'importo di
€ 5.165,00.
La censura è fondata.
Si premette che è consolidato il principio per cui: “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del
2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura” (Cass. 28325/2022; nello stesso senso, Cass.
14198/2022, Cass. 19989/2021, Cass. 89/2021 e Cass. 10343/2020).
8 Nella specie, premesso che nella sentenza gravata si richiamano genericamente, per la liquidazione delle spese, i parametri del D.M.
55/2014, senza indicare i valori applicati per la determinazione del compenso (né, tanto meno, le ragioni idonee a giustificare uno scostamento in aumento dai valori massimi), è evidente che il tribunale sia incorso in errore nell'individuazione dello scaglione di riferimento, perché, anche a voler ipotizzare - come prospettato dalle appellate e - che il primo giudice CP_2 Controparte_3 avesse inteso liquidare i compensi applicando il valore massimo dello scaglione corretto (da € 1.100,01 ad € 5.200,00), il compenso sarebbe stato in ogni caso inferiore (€ 4.536,00) rispetto a quello liquidato in sentenza (€ 4.835,00). Di contro, non può non rilevarsi che applicando i valori medi dello scaglione (errato) da € 5.200,01 ad € 26.000,00, il compenso liquidabile risulta pari ad € 4.835,00, dunque perfettamente coincidente con l'importo liquidato dal tribunale.
Consegue che, in parziale riforma della sentenza gravata, applicati i parametri del DM n. 55/2014 e successive modifiche (dovendo applicarsi la disciplina vigente al tempo della decisione dell'appello),
va condannato al pagamento, in favore all' , Parte_1 CP_2 del compenso professionale che si riliquida nella ridotta misura di €
2.552,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge, secondo i valori medi del su indicato (corretto) scaglione di riferimento, tenuto conto della natura della lite, della scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata.
§. Con il terzo motivo di doglianza, l'appellante lamenta, in via principale, di essere stato ingiustamente condannato alla refusione delle spese legali in favore della al fine Controparte_3 assumendo di averla correttamente chiamata in causa allorché la convenuta , all'atto della costituzione in giudizio, aveva CP_2 eccepito e comprovato (documentalmente, con il deposito del D.P.C.M del 21 settembre 2001, pubblicato sulla G.U. del 28 settembre 2001) il proprio difetto di legittimazione passiva, indicando quale unico proprietario del tratto stradale ove si era verificato il sinistro proprio la né, peraltro, l'attore avrebbe potuto essere a Controparte_3 conoscenza dell'atto interno (delibera n. 5634 del 2001) in virtù del quale la aveva poi trasferito la competenza sul tratto di strada CP_3 in questione alla provincia di Napoli. Di talché, del tutto illogica e immotivata appariva la condanna dell' alla refusione delle Pt_1 spese legali in favore dell'ente regionale. In subordine, lamenta l'erronea quantificazione dei compensi professionali riconosciuti alla liquidati dal tribunale assumendo come riferimento lo CP_3 scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00, in luogo di quello corretto da
€ 1.100,01 ad € 5.200,00.
9 La censura formulata in via principale è fondata.
Invero, l'assunto dell'appellante trova diretta conferma nella sentenza gravata, ove si legge:
Controparte_3
Citata quest'ultima in giudizio, la stessa ha rilevato che la relazione di custodia sul bene era in capo all'amministrazione provinciale di Napoli, stante il verbale di consegna delle strade del 17.10.2001, allegato al proprio fascicolo di parte. [..omissis..] L'originario soggetto citato, non CP_2 può ritenersi custode, in quanto il bene, con DPCM del 21 settembre 2001, è stato trasferito alla la quale era proprietaria del bene al Controparte_3 momento del fatto.
Tuttavia, l'ente proprietario non si può dire custode del bene, in quanto con verbale di assegnazione datato 17.10.2001 la strada in questione veniva trasferita in custodia all'amministrazione provinciale di Napoli. [omissis].
…il custode deve essere rinvenuto nell'amministrazione provinciale di
Napoli, consegnataria del bene e soggetto istituzionalmente deputato al controllo del bene. Pertanto, va anche rigettata la domanda di manleva avanzata dalla nei confronti della Controparte_1 [...]
. CP_3
Ebbene, il tribunale condannava l'attore alla refusione delle spese
(oltre che in favore dell'originaria convenuta , anche) in CP_2 favore della per averla citata in giudizio pur non Controparte_3 essendo titolare passiva della pretesa.
E nondimeno, così statuendo, non attribuiva il giusto rilievo alla circostanza che la chiamata in causa della Controparte_3
(proprietaria della strada al momento del fatto), da parte dell'attore, risultava pienamente giustificata (tanto da essere autorizzata dal tribunale all'udienza del 17.5.2005; cfr. relativo verbale) dalla comprovata carenza di legittimazione passiva dell' oltre CP_2 che dall'incolpevole ignoranza, da parte dell' della delibera Pt_1 della giunta regionale del 2001 (che è atto amministrativo interno) con cui la stessa Regione aveva trasferito la gestione del tratto di strada interessato dal sinistro alla provincia di Napoli, di talché in alcun modo può ritenersi giustificata la disposta condanna alle spese a carico dell' ed in favore dell'ente regionale, che non si pone in esatta Pt_1 applicazione del principio di causalità, ravvisandosi di contro nella specie giusti motivi ex art. 92, comma 2, cpc, nella formulazione
(antecedente alla riforma operata ex L. 263/2005) ratione temporis applicabile, per disporre l'integrale compensazione delle spese del primo grado nei rapporti tra dette parti.
Resta assorbita la censura formulata in via subordinata.
10 II. APPELLO INCIDENTALE
Con un unico motivo di doglianza, la Controparte_1 lamenta, in via principale, di essere stata erroneamente condannata a rifondere le spese di giudizio in favore della Controparte_3 sull'assunto che era stato l'attore a chiedere l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente regionale a seguito delle difese svolte dall' ; in subordine, l'erronea liquidazione dei CP_2 compensi legali riconosciuti in favore della in applicazione CP_3 dello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00, anziché di quello esatto da € 1.100,01 ad € 5.200,00.
È fondata solo la censura formulata in via subordinata.
Ed infatti, se da un lato il tribunale, in esatta applicazione del principio della soccombenza, legittimamente condannava la Controparte_1
a rifondere le spese legali alla stante il
[...] Controparte_3 rigetto della domanda di manleva avanzata in comparsa di risposta dalla (a cui subentrava l'odierna appellante CP_4 CP_1 incidentale), dall'altro, liquidava i compensi professionali (in €
4.835,00) facendo (nuovamente) riferimento allo scaglione errato, da
€ 5.200,01 ad € 26.000,00, anziché a quello esatto da € 1.100,01 ad €
5.200,00.
Consegue che, in parziale riforma della sentenza gravata, applicati i parametri del DM n. 55/2014 e successive modifiche, la
[...] va condannata al pagamento, in favore della Controparte_1
del compenso professionale che si riliquida nella Controparte_3 ridotta misura di € 2.552,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, secondo i valori medi del su indicato corretto scaglione di riferimento, tenuto conto della natura della lite, della scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata.
III. SPESE DEL GRADO
Giova premettere che: “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado” (Cass. 6345/2020). Tanto chiarito, nei rapporti tra l'appellante principale e la
[...]
(anche) le spese del grado seguono la Controparte_1 soccombenza di quest'ultima, e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, riconoscendo i valori poco superiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 1.100,01 ad € 5.200,00), tenuto
11 conto della natura della lite, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata (senza il deposito degli scritti difensivi ex art. 190 cpc).
Nei rapporti tra l'appellante principale e le appellate e CP_2
non incidendo l'accoglimento del gravame Controparte_3
(involgente il solo profilo delle spese) sull'acclarato difetto di legittimazione passiva di dette parti, si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del grado.
Infine, nei rapporti tra l'appellante incidentale Controparte_1
e la tenuto conto dell'esito finale della lite
[...] Controparte_3
(che, stante il rigetto della domanda di manleva, vede quest'ultima vittoriosa) e dell'accoglimento del gravame solo per la riliquidazione del compenso, si ritiene di dover disporre la compensazione per ½ delle spese del grado, per il resto gravanti sulla Controparte_1
liquidate, in detta ridotta frazione, nella misura indicata in
[...] dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, riconoscendo i valori poco superiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 1.100,01 ad € 5.200,00), tenuto conto della natura della lite, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività in concreto espletata (senza il deposito degli scritti difensivi ex art. 190 cpc).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 2506
R.G.A.C. per l'anno 2020, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del Tribunale di Nola n. 805/2019, pubblicata in data
9.4.2019, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, che per il resto conferma: 1.1) condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese del giudizio di primo grado, che si liquidano
[...] in € 80,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
1.2) condanna Pt_1 al pagamento, in favore della convenuta ,
[...] CP_2 delle spese del giudizio di primo grado, che si riliquidano in €
2.552,00 (anziché € 4.835,00) per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
1.3) dispone l'integrale compensazione delle spese del primo grado nei rapporti tra Pt_1
e la
[...] Controparte_3
2. accoglie, per quanto di ragione, l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, che per il resto
12 conferma, condanna la al Controparte_1 pagamento, in favore della delle spese del Controparte_3 giudizio di primo grado, che si riliquidano in € 2.552,00 (anziché €
4.835,00) per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generale nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
3. condanna la al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellante principale , delle spese del grado, Parte_1 che si liquidano in € 174,00 per esborsi ed € 1.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
4. compensa integralmente le spese del grado nei rapporti tra l'appellante principale e le appellate e CP_2 CP_3
[...]
5. condanna la al pagamento, in favore Controparte_1 della di ½ delle spese del grado, che si Controparte_3 liquidano, in detta ridotta frazione, in € 800,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generale nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, compensando tra dette parti i residui oneri di lite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24.7.2025
L'ESTENSORE La PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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