Ordinanza collegiale 20 gennaio 2020
Ordinanza collegiale 12 maggio 2020
Ordinanza collegiale 1 febbraio 2021
Decreto presidenziale 16 febbraio 2021
Sentenza breve 26 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, ordinanza collegiale 01/02/2021, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/02/2021
N. 14744/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 14744 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
AN NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Pacella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Botero 7;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento, datato 01 ottobre 2019, n. PROT. 376316/2-11, con cui la Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica al servizio nell’Arma dei Carabinieri ha ritenuto il ricorrente non idoneo al servizio per “alluce valgo bilaterale”, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo per il ricorrente) siccome illegittimi e ingiusti in fatto e in diritto, disponendo l'ammissione del ricorrente al concorso in esame, nonché permettere al ricorrente di proseguire l’iter concorsuale, in particolare per sottoporsi agli accertamenti psico-fisici, nonché attitudinali, valutazione dei titoli e qualsiasi altra valutazione ammessa al concorso per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabinieri in Ferma Quadriennale, pubblicato in G.U.R.I. – 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami” – n. 23 del 22 marzo 2019.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti, annullamento
- del Decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento n. 29/6-8-1 CC prot. del 29 novembre 2019, di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso indetto con bando di concorso pubblicato in G.U. – 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami” – n. 23 del 22 marzo 2019 (all. 1);
- della graduatoria “lettera B” del 22.11.2019 (all. 2);
- di ogni ulteriore atto, ancorché non cognito, connesso e/o presupposto.
per la riformulazione della graduatoria conclusiva
tenendo conto di come il ricorrente non sia affetto da alluce valgo e permettergli di proseguire l’iter concorsuale,
per il riconoscimento
del diritto del ricorrente ad essere ammesso in graduatoria, nonché essere dichiarato vincitore del concorso per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabinieri in Ferma Quadriennale, pubblicato in G.U.R.I. – 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami” – n. 23 del 22 marzo 2019, nonché essere ammesso ai cicli formativi previsti per il corso di formazione nell’Arma dei Carabinieri;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2021 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’esito, favorevole al ricorrente, dell’eseguita verificazione;
Ritenuta perfezionata la notifica al controinteressato, alla luce dei chiarimenti forniti e dei documenti versati dal legale di parte ricorrente in data 19.1.2021;
Considerato, altresì, che il contraddittorio non può ritenersi integro perché la notifica del ricorso per motivi aggiunti è avvenuta soltanto nei confronti di un controinteressato, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.;
Ravvisata, viceversa, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria di concorso;
Ritenuto, in considerazione dell’elevato numero di essi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma 4, c.p.a., e dell’art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web della resistente, della presente ordinanza, del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, nonché dell’elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale), ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a;
Ritenuto che, a tali incombenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all’Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;
Ritenuto che la prova dell’avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l’attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall’avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;
Ritenuto che l’Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta; cicli formativi previsti per il corso di formazione nell’Arma dei Carabinieri.
Ritenuto, infine, che l’Amministrazione potrà ammettere il ricorrente al primo ciclo formativo utile disponibile, per la formazione nell’Arma dei Carabinieri, fatta salva la prova di documentate ragioni tecniche e/o organizzative di carattere ostativo;
Ritenuto di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del giorno 21 aprile 2021, ore di rito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):
- dispone l’integrazione del contradditorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;
- fissa per il prosieguo, la camera di consiglio del giorno 21 aprile 2021, ore di rito.
Spese al definitivo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2021, tenuta mediante collegamento in videoconferenza, ai sensi dell’art. 84 del D.L. 17.3.2020 n. 18 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudio Vallorani | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO