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Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Pistoia
SEZIONE PRIMA
Il Giudice Matteo Marini, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Sulla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione nel procedimen- to di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da:
c.f. ; Parte_1 C.F._1 contro
VEP RO4119613, $$; Controparte_1 rilevato
che la parte opponente ha chiesto ex art. 649 c.p.c. che fosse sospesa la provvisoria esecuzione accordata al decreto ingiuntivo opposto, istanza cui si è opposta la controparte;
che una siffatta valutazione presupponga l'indagine sulla probabile fonda- tezza dell'opposizione tale da far ritenere che l'esecuzione del decreto impugnato possa cagionare all'opponente un danno ingiusto, tenuto conto della mancanza originaria o sopravvenuta delle ragioni di credito poste a base del titolo opposto;
ritenuto
che alla luce delle ragioni poste a base dell'opposizione, debba essere riget- tata l'istanza di sospensione alla luce non solo dei supposti bonifici che, come ammesso dalla parte, recano causali errate (profilo questo che non è possibile ve- rificare) ma anche della genericità delle supposte contestazioni anche in conside- razione del fatto che parte opposta ha rilevato di avere conteggiato gli acconti ri- cevuti;
P.Q.M.
Visto l'art. 649 c.p.c.
Rigetta la domanda di sospensione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Si comunichi.
Pistoia, 09/04/2025
Il Giudice
Dott. Matteo Marini 1
SEZIONE PRIMA
Il Giudice Matteo Marini, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Sulla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione nel procedimen- to di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da:
c.f. ; Parte_1 C.F._1 contro
VEP RO4119613, $$; Controparte_1 rilevato
che la parte opponente ha chiesto ex art. 649 c.p.c. che fosse sospesa la provvisoria esecuzione accordata al decreto ingiuntivo opposto, istanza cui si è opposta la controparte;
che una siffatta valutazione presupponga l'indagine sulla probabile fonda- tezza dell'opposizione tale da far ritenere che l'esecuzione del decreto impugnato possa cagionare all'opponente un danno ingiusto, tenuto conto della mancanza originaria o sopravvenuta delle ragioni di credito poste a base del titolo opposto;
ritenuto
che alla luce delle ragioni poste a base dell'opposizione, debba essere riget- tata l'istanza di sospensione alla luce non solo dei supposti bonifici che, come ammesso dalla parte, recano causali errate (profilo questo che non è possibile ve- rificare) ma anche della genericità delle supposte contestazioni anche in conside- razione del fatto che parte opposta ha rilevato di avere conteggiato gli acconti ri- cevuti;
P.Q.M.
Visto l'art. 649 c.p.c.
Rigetta la domanda di sospensione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Si comunichi.
Pistoia, 09/04/2025
Il Giudice
Dott. Matteo Marini 1