Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/06/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3332/2019 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3332/2019 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 19.2.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIALE Parte_1 C.F._1
MARCONI, 55 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. SORRENTINO TERESA
(c.f.: ) e dell'Avv. CAMMAROTA GIUSEPPE C.F._2
( ) VIALE CRISPI N.68 CAVA DE TIRRENI, dal quale è C.F._3
rappresentata e difesa;
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 in PIAZZA E. ABBRO N. 1 84013 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv.
CASCONE ANTONINO (c.f.: e dell'Avv. CASILLI MANUELA C.F._4
( ) PIAZZA E. ABBRO 1 84013 CAVA DE' TIRRENI;
C.F._5 CP_2
( ) PIAZZA ABBRO, 1 CAVA DE' TIRRENI, dal quale
[...] C.F._6
è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
Oggetto: opposizione ordinanza-ingiunzione.
Pagina 1 di 4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva che sussiste la giurisdizione del G.O. adito, per quanto di ragione.
Secondo l'ormai consolidato indirizzo della S.C., nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico (Cass., Sez. Un., 8 marzo 2012,
n. 3623; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2018, n. 9918; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5252;
Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5253).
In particolare, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della
P.A., di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse;
e ciò vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (decadenza dell'assegnazione ex art. 20 n. 1 della L.R. n.
18/1997), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2011, n. 14956; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2017,
n. 24148; Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267;
Cass., Sez. Un., 15 gennaio 2021, n. 621; Cass., Sez. Un., 20 luglio 2021, n. 20761;
Cass.,Sez.Un., 30 marzo 2022, n. 10244).
La giurisdizione è ripartita tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo in base alla situazione giuridica soggettiva azionata: la controversia appartiene alla giurisdizione dell'uno o dell'altro giudice per la natura, di diritto soggettivo o di interesse legittimo, della situazione sostanziale di cui è titolare chi propone la domanda in giudizio.
Per valutare la ricorrenza di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, non rileva la prospettazione della situazione giuridica soggettiva fatta dalla parte che propone la domanda, ma l'effettiva natura di siffatta situazione soggettiva ovvero la sua reale consistenza di diritto
Pagina 2 di 4 soggettivo o interesse legittimo, quale emerge dai fatti allegati che danno luogo al rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Per questo, il criterio di riparto della giurisdizione va individuato nel petitum sostanziale
(Cass., Sez. Un., 31 luglio 2018, n. 20350).
Nella presente controversia, avente ad oggetto il rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica a seguito di decadenza dell'assegnazione, il petitum sostanziale della domanda introduttiva è costituito dalla richiesta di annullamento dell'ingiunzione di sgombero dell'alloggio.
In siffatto contesto, è evidente che la situazione giuridica della ricorrente nel giudizio a quo è di diritto soggettivo, perché la pretesa di conservare la disponibilità dell'immobile si oppone ad un provvedimento dell'amministrazione comunale, di rilascio dell'immobile, che non è esito della valutazione dell'interesse pubblico nell'esercizio del potere discrezionale, ma è atto imposto dalla legge come forma esecutiva per il recupero dell'immobile alla mano pubblica.
Per quanto concerne i motivi di opposizione, si osserva quanto segue.
In assenza di una specifica disposizione che espressamente preveda il termine di conclusione del procedimento come perentorio, comminando la perdita della possibilità di azione da parte dell'Amministrazione al suo spirare o la specifica sanzione della decadenza, il termine stesso va inteso come sollecitatorio o ordinatorio, sicché il suo superamento determina non l'illegittimità dell'atto, ma un'irregolarità non viziante (cfr.
Consiglio di Stato , sez. VII , 30/07/2024 , n. 6854).
Pertanto, l'aver il emesso il provvedimento impugnato oltre il termine di 30 gg. CP_1
dall'avvio del procedimento amministrativo non comporta alcuna illegittimità, atteso che l'art. 20 della legge regionale n. 18 del 1997 non prevede come perentorio il termine suddetto.
Inoltre, in tema di edilizia residenziale pubblica, il verificarsi di uno dei casi di all'art. 20 della legge regionale n. 18 del 1997 comporta la decadenza automatica dall'assegnazione dell'alloggio, a prescindere dal momento in cui l'autorità amministrativa accerti la
(in)sussistenza dei requisiti, atteso che la pronuncia di decadenza ha valenza meramente dichiarativa dell'estinzione di diritto della precedente assegnazione, già verificatasi nel momento stesso del concretizzarsi della causa decadenziale.
Che si tratti di alloggio di edilizia residenziale pubblica, soggetto come tale alla legge regionale sopra richiamata, si evince dallo stesso contratto di locazione sottoscritto dalla opponente, nel quale si dà atto che l'alloggio fa parte degli “alloggi da recuperare” finanziati con la legge della giunta regionale n. 4863 del 12.10.2001 per la eliminazione di baracche, containers e prefabbricati.
Pagina 3 di 4 Per quanto concerne la mancata indicazione nel provvedimento impugnato dei rimedi impugnatori esperibili, essa costituisce mera irregolarità.
Invero, non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, e, comunque, non è annullabile qualora l'Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Quanto al merito, l'opposizione è infondata, atteso che la documentazione depositata dall'amministrazione comunale (cfr. in particolare verbale di arresto in flagranza di reato;
sentenza di condanna) comprova lo svolgimento nell'alloggio popolare assegnato di attività certamente illecita quale la detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente (del tipo cocaina).
Ne discende che, dunque, alcuna censura può essere mossa, nel merito, al provvedimento impugnato.
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in euro 1.278,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf.
[...]
del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 06/06/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 4 di 4