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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 11/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1980/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1980 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Tofanelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via Primo
Maggio n. 40, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Natali ed elettivamente Controparte_2 domiciliata presso il suo studio in Terni, Corso Tacito n. 101, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
NONCHÉ
(C.F. ) e (C.F. Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
) C.F._3
- convenuti contumaci
Oggetto: solo danni a cose
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Alessandro Tofanelli, per l'attore: “In via principale, condannare: 1)
[...]
, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 4.184,12, ovvero CP_3 della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo, in ragione delle rate di canone e delle spese locatizie non corrisposte;
2) , e Controparte_3 Controparte_4 [...]
in solido tra di loro, al pagamento in favore dell'attore della Controparte_5 somma di € 35.368,88, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sino al soddisfo, in ragione delle loro rispettive, concorrenti e concausali responsabilità nella determinazione della gravissima situazione di pregiudizio e danno da questi subita, relativamente all'appartamento di Via Luigi Natta, n. 14, di sua proprietà; 3)
[...]
, e in solido tra di CP_3 Controparte_4 Controparte_5 loro, ai sensi dell'art. 96, co. 1 e 3 c.p.c., al pagamento in favore dell'attore della somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento per responsabilità aggravata, doverosamente comprensiva del rimborso dei compensi professionali e delle spese tutte da questi sostenute nella fase stragiudiziale e nel procedimento di mediazione che hanno preceduto il presente giudizio. In via subordinata, condannare , e Controparte_3 Controparte_4 [...] disgiuntamente tra di loro, per le rispettive quote di soccombenza, Controparte_5 al pagamento in favore dell'attore delle somme ut supra (n. 1, 2 e 3). In ogni caso, con condanna dei convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in favore dell'attore dei compensi e delle spese tutte di lite, da distrarsi al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
- L'avv. Pierluigi Natali, per la convenuta “Voglia il Tribunale di CP_1
Terni oggi adito: in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione del
09/09/2021 ex art. 164, comma IV, c.p.c.; nel merito, premessa ogni e più ampia opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto
e miglior pronuncia, respingere siccome del tutto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, non provate o come meglio, tutte le domande proposte contro la odierna società. Con vittoria di spese di causa, Iva e Cpa come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e la invocando la Controparte_3 Controparte_4 CP_1 responsabilità solidale dei convenuti per i danni arrecati dalla ll'appartamento di CP_4 sua proprietà sito in Terni, Via Giulio Natta n. 14, distinto al NCEU del predetto Comune al foglio 103, part. 1040, sub.
1. L'attore, premesso che il suddetto immobile era stato da lui concesso in locazione ad uso abitativo al con la mediazione dell'Agenzia CP_3 immobiliare Media-re gestita dalla deduceva che nel corso del rapporto CP_1 contrattuale al ra subentrata nella conduzione dell'appartamento la sua compagna CP_3 dell'epoca alla quale poi, successivamente, lo stesso aveva Controparte_4 CP_3 lasciato l'esclusiva disponibilità dell'immobile una volta cessata la loro relazione sentimentale, e che di tale subentro, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data
31/07/2017 per il tramite dell'Agenzia Media-re, egli era stato tenuto totalmente all'oscuro sino a quando non era stato di ciò informato dal nel 2019, ottenendo poi la CP_3 riconsegna dell'immobile da parte della in data 29/02/2020, con sottoscrizione CP_4 congiunta di un verbale nel quale erano indicati i danni riscontrati nell'appartamento. L'attore sosteneva che per i danni in questione – stimati nel complessivo importo di € 35.368,88 – vi fosse una responsabilità concorrente della quale autore dei danneggiamenti nel CP_4 corso dell'occupazione sine titulo dell'immobile), del per aver ceduto il contratto CP_3 alla senza il consenso del locatore, in violazione delle clausole contrattuali CP_4 pattuite sul punto) e della (per aver favorito, all'insaputa del locatore, CP_1
l'occupazione abusiva dell'appartamento da parte della e chiedeva quindi la CP_4 condanna dei convenuti in solido al pagamento del suddetto importo maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo, oltre che di un'ulteriore somma a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, co. 1 e 3, c.p.c.. L'attore chiedeva inoltre la condanna del solo CP_3 al pagamento dell'ulteriore somma di € 4.184,12 oltre interessi sino al soddisfo, a titolo di spese locatizie (TARI, spese di manutenzione idraulica, bollette ENEL) e canoni insoluti.
Con comparsa depositata in data 04/01/2022 si costituiva in giudizio la la CP_1 quale eccepiva in via pregiudiziale la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi, e, nel merito, l'infondatezza dell'avversa pretesa, poiché l'attore era in realtà a conoscenza del fatto che l'immobile fosse di fatto occupato anche dalla ed aveva CP_4 poi acconsentito – sia pure informalmente, in virtù dei consolidati rapporti di fiducia tra lui e l'Agenzia – al subentro della stessa al (ricevendo poi senza contestazioni i CP_3 pagamenti dei canoni di locazione da parte della CP_4
I convenuti ritualmente evocati in giudizio, Controparte_3 Controparte_4 non si costituivano e venivano quindi dichiarati contumaci.
A seguito della prima udienza, del deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e della susseguente istruttoria, consistita nell'assunzione di prove orali e nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio per la stima dei danni, all'esito dell'udienza del 18/12/2024 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – lo scrivente giudice (con provvedimento del 20/12/2024), preso atto delle conclusioni precisate dalle parti costituite, tratteneva la causa in decisione, con termini di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
1. La domanda proposta dall'attore nei confronti della non può trovare CP_1 accoglimento.
2. Deve invero premettersi che non sussiste la nullità dell'atto di citazione eccepita dalla suddetta convenuta, ben desumendosi il petitum e la causa petendi (l'aver “favorito
l'occupazione abusiva dell'appartamento […] da parte della , mediante Controparte_4 comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate, inviata senza aver richiesto il preventivo consenso al locatore e senza aver provveduto successivamente a comunicargli alcunché al riguardo”: v. pag. 6-7) dal contenuto complessivo dell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, ed essendo stato raggiunto lo scopo di consentire alla parte convenuta di apprestare adeguate e puntuali difese (v. Cass. 12088/2023 e Cass. 1681/2015).
3. Ciò premesso, va tuttavia richiamato il consolidato principio in base al quale grava sul danneggiato che invochi la responsabilità contrattuale o extracontrattuale del danneggiante l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento o l'illecito e l'evento dannoso (v. ex multis Cass. 12670/2024 e Cass. 5961/2016, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano 2 febbraio 2022).
3.1. Nel caso in esame, tale prova non può ritenersi raggiunta. L'assunto in base al quale l'attore avrebbe appreso della presenza della nell'appartamento solo “agli inizi CP_4 del 2019” (v. pag. 2 dell'atto di citazione) è stato infatti ampiamente smentito dall'istruttoria espletata, avuto riguardo, in particolare, alle dichiarazioni di tenore confessorio rese nell'interrogatorio formale dallo stesso attore, il quale ha riconosciuto che, in realtà, sin dal momento della stipulazione del contratto di locazione il e la sua compagna – CP_3 peraltro presente alla stipula – gli dissero “che ci sarebbero andati a vivere loro due”, e che sin dai primi danni del rapporto i canoni venivano spesso pagati dalla da sua CP_4 madre. Ne consegue che, poiché la presenza della nell'immobile non può CP_4 ritenersi conseguente alla comunicazione di subentro che la ha inviato CP_1
(sull'erroneo assunto di un consenso, peraltro verbale, dello v. le Parte_1 dichiarazioni testimoniali rese dai dipendenti dell'Agenzia, dai quali si evince che
[...]
curò la pratica fidandosi di quanto riferitole dal suo ex collega , nuovo Tes_1 Tes_2 compagno della circa il fatto che la proposta di subentro provenisse proprio CP_4 dallo all'Agenzia delle Entrate, a fortiori non può affermarsi la sussistenza Parte_1 di un nesso di causalità tra tale condotta dell'Agenzia e i danni arrecati all'immobile dalla la cui presenza nell'appartamento era da tempo ben nota all'attore. CP_4
4. Sussiste invece, per i danni arrecati dalla ll'appartamento e alla mobilia in CP_4 esso contenuta, una responsabilità solidale del della stessa CP_3 CP_4
5. Quanto alla responsabilità del poiché la cessione di un contratto di locazione – CP_3 con il subentro nel rapporto contrattuale di un nuovo conduttore in luogo di quello originario
– può avere validità ed efficacia solo se stipulata in forma scritta (non essendo a tal fine, evidentemente, sufficiente la dichiarazione di subentro presentata all'Agenzia delle Entrate: v.
Trib. Grosseto 4 dicembre 2015, nonché App. Salerno 12 aprile 2022, in cui si evidenzia che, conseguentemente, il conduttore subentrato de facto assume la posizione di occupante sine titulo), deve affermarsi che egli, pur avendo lasciato materialmente l'immobile nel 2019, ha conservato sino al momento della riconsegna la qualità di conduttore, con conseguente responsabilità ex art. 1588 e 1590 c.c. per il danneggiamento della cosa locata cagionato dalla
(da lui ammessa all'uso e al godimento, dapprima condiviso e poi esclusivo, CP_4 dell'immobile: v. Cass. 25779/2019, nonché Trib. Roma 25 luglio 2023), in mancanza di una compiuta allegazione e di un'adeguata prova del fatto che, in ipotesi, i singoli danni riscontrati al momento della riconsegna non fossero a lui imputabili o fossero derivanti dal normale deterioramento o consumo della cosa in rapporto all'uso dedotto in contratto (v. sul punto Cass. 2619/2014).
6. Per i medesimi danni sussiste inoltre la concorrente responsabilità extracontrattuale della ai sensi dell'art. 2043 c.c., quale autore materiale dei danneggiamenti, come è CP_4 dato presumere anche dal verbale di riconsegna dell'appartamento, nel quale la stessa, oltre a confessare di essere subentrata de facto nella qualità di conduttore “autonomamente” (e, dunque, senza il consenso del locatore), non ha in alcun modo contestato che le condizioni in cui l'appartamento veniva restituito fossero riconducibili al suo operato, limitandosi sul punto a riservarsi il diritto di far verificare la documentazione al proprio avvocato di fiducia.
7. Quanto all'esistenza ed entità dei danni cagionati all'immobile oggetto di causa, devono integralmente recepirsi le condivisibili valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver descritto tali danni, ha quantificato i costi per la relativa riparazione – in base al vigente prezziario regionale – nel complessivo importo di € 13.947,45
(IVA inclusa: v. al riguardo Cass. 15267/2023 e Cass. 5120/2023). Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020,
Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017, Cass. 12703/2015 e Cass. 25862/2011), laddove nel caso di specie il c.t.u. ha risposto in maniera esaustiva e convincente alle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte attrice, sia con riferimento all'esclusione della doppia rasatura delle pareti (che costituirebbe una miglioria e non un ripristino dello status quo ante), sia con riguardo alla corretta considerazione dei soli danni riportati nel verbale di riconsegna (non essendovi prova del fatto che gli altri danni non possano, in ipotesi, essersi verificati successivamente). Né, d'altra parte, possono assumersi al rango di prova le valutazioni svolte dal consulente di parte attrice nella perizia allegata all'atto di citazione, costituendo la stessa una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico (v. ex multis
Cass., SS.UU., 13902/2013 e Cass. 1053/2021), rispetto alla quale – diversamente da quanto sostenuto dal difensore di parte attrice – non è neppure astrattamente prospettabile una non contestazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c. (che, come noto, deve avere ad oggetto fatti e non valutazioni, e deve comunque provenire dalla parte costituita, laddove nel caso in esame i convenuti e sono rimasti contumaci: v. Cass. CP_3 CP_4
2576/2013, nonché Cass. 20110/2017, Cass. 22461/2015 e Cass. 461/2015).
8. Va senz'altro accolta anche la domanda proposta dall'attore per la condanna del CP_3 al pagamento dei canoni scaduti e insoluti. Il convenuto, infatti, non costituendosi in giudizio, non ha assolto l'onere di provare – a fronte della produzione del contratto di locazione da parte dell'attore – l'avvenuto pagamento dei canoni mensili indicati come insoluti nell'atto introduttivo e nell'allegato prospetto di cui al doc. 22 (sul riparto dell'onere della prova, v. per tutte Cass., SS.UU., 13533/01, nonché, con specifico riferimento alle obbligazioni del conduttore, Cass. 22899/2016).
9. Lo stesso vale a dirsi per l'importo di € 1.473,36 relativo alle bollette Enel di cui a pag. 2-
7 del doc. 23 allegato all'atto di citazione (rectius: alla quota di tali bollette inerente all'abitazione locata), relativo ad oneri accessori posti a carico del conduttore a norma dell'art. 4 del contratto di locazione, essendo stato idoneamente documentato il consumo con prospetto e corrispondente fotografia del contatore (v. pag. 1 e 9 del medesimo documento). 10. Non possono invece riconoscersi all'attore gli ulteriori importi di € 176,00 per di Pt_2
€ 160,00 per manutenzione idraulica, non essendo stata idoneamente provata l'inerenza delle stesse all'abitazione locata anziché al sottostante locale commerciale.
11. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, i convenuti e Controparte_3 devono essere condannati, in solido, al pagamento in favore dell'attore Controparte_4 della somma di € 13.947,45, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza (trattandosi di danno già calcolato all'attualità) sino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni arrecati all'immobile.
12. Il convenuto deve essere inoltre condannato al pagamento in Controparte_3 favore dell'attore dell'ulteriore somma di € 3.777,86, oltre interessi al saggio legale dalle singole scadenze sino al soddisfo, a titolo di canoni di locazione ed oneri accessori insoluti.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00 nei rapporti tra l'attore e la convenuta scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00 CP_1 nei rapporti tra l'attore e gli altri due convenuti, avuto riguardo al decisum di condanna al lordo di rivalutazione e interessi maturati sino alla data della domanda giudiziale, e ciò anche ai fini della quantificazione delle spese vive per contributo unificato ripetibili in quanto non superflue: v. la condivisibile motivazione di Trib. Ravenna 5 agosto 2021), alla natura e alla complessità (media) della controversia, entro i limiti indicati nelle note spese (v. ex multis
Cass. 12494/2023), e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dell'attore, dichiaratosi antistatario (dichiarazione in alcun modo sindacabile dal giudice: v. Cass.
8436/2019).
14. Per la medesima ragione (soccombenza), le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi (nei rapporti interni tra le parti) a carico dei convenuti in parti uguali tra loro Controparte_3 Controparte_4
(ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente: v.
Cass. 29129/2021, Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015 e Cass.
25179/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da ei confronti di di Parte_1 Controparte_3
e della ogni altra difesa, eccezione ed istanza Controparte_4 CP_1 disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
CP_1
b) condanna alla rifusione in favore della delle Parte_1 CP_1 spese processuali, che liquida in € 5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.701,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
c) accertata e dichiarata la concorrente responsabilità dei convenuti CP_3
e per i danni oggetto di causa, condanna i predetti
[...] Controparte_4 convenuti, in solido, al pagamento in favore di ella somma di € Parte_1
13.947,45, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
d) condanna al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1 dell'ulteriore somma di € € 3.777,86, oltre interessi al saggio legale dalle singole scadenze sino al soddisfo, a titolo di canoni di locazione ed oneri accessori insoluti;
e) condanna e in solido, alla rifusione in Controparte_3 Controparte_4 favore di delle spese processuali, che liquida in € 5.077,00 (di Parte_1 cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.701,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie
(15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 281,91 (parte del C.U. come da motivazione, marca da bollo e spese di notifica dell'atto di citazione), con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte attrice;
f) pone a carico dei convenuti e in parti Controparte_3 Controparte_4 uguali tra loro, le spese della c.t.u. nella misura liquidata con decreto emesso in corso di causa.
Terni, 11/02/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1980 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Tofanelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via Primo
Maggio n. 40, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Natali ed elettivamente Controparte_2 domiciliata presso il suo studio in Terni, Corso Tacito n. 101, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
NONCHÉ
(C.F. ) e (C.F. Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
) C.F._3
- convenuti contumaci
Oggetto: solo danni a cose
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Alessandro Tofanelli, per l'attore: “In via principale, condannare: 1)
[...]
, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 4.184,12, ovvero CP_3 della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo, in ragione delle rate di canone e delle spese locatizie non corrisposte;
2) , e Controparte_3 Controparte_4 [...]
in solido tra di loro, al pagamento in favore dell'attore della Controparte_5 somma di € 35.368,88, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sino al soddisfo, in ragione delle loro rispettive, concorrenti e concausali responsabilità nella determinazione della gravissima situazione di pregiudizio e danno da questi subita, relativamente all'appartamento di Via Luigi Natta, n. 14, di sua proprietà; 3)
[...]
, e in solido tra di CP_3 Controparte_4 Controparte_5 loro, ai sensi dell'art. 96, co. 1 e 3 c.p.c., al pagamento in favore dell'attore della somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento per responsabilità aggravata, doverosamente comprensiva del rimborso dei compensi professionali e delle spese tutte da questi sostenute nella fase stragiudiziale e nel procedimento di mediazione che hanno preceduto il presente giudizio. In via subordinata, condannare , e Controparte_3 Controparte_4 [...] disgiuntamente tra di loro, per le rispettive quote di soccombenza, Controparte_5 al pagamento in favore dell'attore delle somme ut supra (n. 1, 2 e 3). In ogni caso, con condanna dei convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in favore dell'attore dei compensi e delle spese tutte di lite, da distrarsi al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
- L'avv. Pierluigi Natali, per la convenuta “Voglia il Tribunale di CP_1
Terni oggi adito: in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione del
09/09/2021 ex art. 164, comma IV, c.p.c.; nel merito, premessa ogni e più ampia opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto
e miglior pronuncia, respingere siccome del tutto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, non provate o come meglio, tutte le domande proposte contro la odierna società. Con vittoria di spese di causa, Iva e Cpa come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e la invocando la Controparte_3 Controparte_4 CP_1 responsabilità solidale dei convenuti per i danni arrecati dalla ll'appartamento di CP_4 sua proprietà sito in Terni, Via Giulio Natta n. 14, distinto al NCEU del predetto Comune al foglio 103, part. 1040, sub.
1. L'attore, premesso che il suddetto immobile era stato da lui concesso in locazione ad uso abitativo al con la mediazione dell'Agenzia CP_3 immobiliare Media-re gestita dalla deduceva che nel corso del rapporto CP_1 contrattuale al ra subentrata nella conduzione dell'appartamento la sua compagna CP_3 dell'epoca alla quale poi, successivamente, lo stesso aveva Controparte_4 CP_3 lasciato l'esclusiva disponibilità dell'immobile una volta cessata la loro relazione sentimentale, e che di tale subentro, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data
31/07/2017 per il tramite dell'Agenzia Media-re, egli era stato tenuto totalmente all'oscuro sino a quando non era stato di ciò informato dal nel 2019, ottenendo poi la CP_3 riconsegna dell'immobile da parte della in data 29/02/2020, con sottoscrizione CP_4 congiunta di un verbale nel quale erano indicati i danni riscontrati nell'appartamento. L'attore sosteneva che per i danni in questione – stimati nel complessivo importo di € 35.368,88 – vi fosse una responsabilità concorrente della quale autore dei danneggiamenti nel CP_4 corso dell'occupazione sine titulo dell'immobile), del per aver ceduto il contratto CP_3 alla senza il consenso del locatore, in violazione delle clausole contrattuali CP_4 pattuite sul punto) e della (per aver favorito, all'insaputa del locatore, CP_1
l'occupazione abusiva dell'appartamento da parte della e chiedeva quindi la CP_4 condanna dei convenuti in solido al pagamento del suddetto importo maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo, oltre che di un'ulteriore somma a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, co. 1 e 3, c.p.c.. L'attore chiedeva inoltre la condanna del solo CP_3 al pagamento dell'ulteriore somma di € 4.184,12 oltre interessi sino al soddisfo, a titolo di spese locatizie (TARI, spese di manutenzione idraulica, bollette ENEL) e canoni insoluti.
Con comparsa depositata in data 04/01/2022 si costituiva in giudizio la la CP_1 quale eccepiva in via pregiudiziale la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi, e, nel merito, l'infondatezza dell'avversa pretesa, poiché l'attore era in realtà a conoscenza del fatto che l'immobile fosse di fatto occupato anche dalla ed aveva CP_4 poi acconsentito – sia pure informalmente, in virtù dei consolidati rapporti di fiducia tra lui e l'Agenzia – al subentro della stessa al (ricevendo poi senza contestazioni i CP_3 pagamenti dei canoni di locazione da parte della CP_4
I convenuti ritualmente evocati in giudizio, Controparte_3 Controparte_4 non si costituivano e venivano quindi dichiarati contumaci.
A seguito della prima udienza, del deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e della susseguente istruttoria, consistita nell'assunzione di prove orali e nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio per la stima dei danni, all'esito dell'udienza del 18/12/2024 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – lo scrivente giudice (con provvedimento del 20/12/2024), preso atto delle conclusioni precisate dalle parti costituite, tratteneva la causa in decisione, con termini di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
1. La domanda proposta dall'attore nei confronti della non può trovare CP_1 accoglimento.
2. Deve invero premettersi che non sussiste la nullità dell'atto di citazione eccepita dalla suddetta convenuta, ben desumendosi il petitum e la causa petendi (l'aver “favorito
l'occupazione abusiva dell'appartamento […] da parte della , mediante Controparte_4 comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate, inviata senza aver richiesto il preventivo consenso al locatore e senza aver provveduto successivamente a comunicargli alcunché al riguardo”: v. pag. 6-7) dal contenuto complessivo dell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, ed essendo stato raggiunto lo scopo di consentire alla parte convenuta di apprestare adeguate e puntuali difese (v. Cass. 12088/2023 e Cass. 1681/2015).
3. Ciò premesso, va tuttavia richiamato il consolidato principio in base al quale grava sul danneggiato che invochi la responsabilità contrattuale o extracontrattuale del danneggiante l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento o l'illecito e l'evento dannoso (v. ex multis Cass. 12670/2024 e Cass. 5961/2016, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano 2 febbraio 2022).
3.1. Nel caso in esame, tale prova non può ritenersi raggiunta. L'assunto in base al quale l'attore avrebbe appreso della presenza della nell'appartamento solo “agli inizi CP_4 del 2019” (v. pag. 2 dell'atto di citazione) è stato infatti ampiamente smentito dall'istruttoria espletata, avuto riguardo, in particolare, alle dichiarazioni di tenore confessorio rese nell'interrogatorio formale dallo stesso attore, il quale ha riconosciuto che, in realtà, sin dal momento della stipulazione del contratto di locazione il e la sua compagna – CP_3 peraltro presente alla stipula – gli dissero “che ci sarebbero andati a vivere loro due”, e che sin dai primi danni del rapporto i canoni venivano spesso pagati dalla da sua CP_4 madre. Ne consegue che, poiché la presenza della nell'immobile non può CP_4 ritenersi conseguente alla comunicazione di subentro che la ha inviato CP_1
(sull'erroneo assunto di un consenso, peraltro verbale, dello v. le Parte_1 dichiarazioni testimoniali rese dai dipendenti dell'Agenzia, dai quali si evince che
[...]
curò la pratica fidandosi di quanto riferitole dal suo ex collega , nuovo Tes_1 Tes_2 compagno della circa il fatto che la proposta di subentro provenisse proprio CP_4 dallo all'Agenzia delle Entrate, a fortiori non può affermarsi la sussistenza Parte_1 di un nesso di causalità tra tale condotta dell'Agenzia e i danni arrecati all'immobile dalla la cui presenza nell'appartamento era da tempo ben nota all'attore. CP_4
4. Sussiste invece, per i danni arrecati dalla ll'appartamento e alla mobilia in CP_4 esso contenuta, una responsabilità solidale del della stessa CP_3 CP_4
5. Quanto alla responsabilità del poiché la cessione di un contratto di locazione – CP_3 con il subentro nel rapporto contrattuale di un nuovo conduttore in luogo di quello originario
– può avere validità ed efficacia solo se stipulata in forma scritta (non essendo a tal fine, evidentemente, sufficiente la dichiarazione di subentro presentata all'Agenzia delle Entrate: v.
Trib. Grosseto 4 dicembre 2015, nonché App. Salerno 12 aprile 2022, in cui si evidenzia che, conseguentemente, il conduttore subentrato de facto assume la posizione di occupante sine titulo), deve affermarsi che egli, pur avendo lasciato materialmente l'immobile nel 2019, ha conservato sino al momento della riconsegna la qualità di conduttore, con conseguente responsabilità ex art. 1588 e 1590 c.c. per il danneggiamento della cosa locata cagionato dalla
(da lui ammessa all'uso e al godimento, dapprima condiviso e poi esclusivo, CP_4 dell'immobile: v. Cass. 25779/2019, nonché Trib. Roma 25 luglio 2023), in mancanza di una compiuta allegazione e di un'adeguata prova del fatto che, in ipotesi, i singoli danni riscontrati al momento della riconsegna non fossero a lui imputabili o fossero derivanti dal normale deterioramento o consumo della cosa in rapporto all'uso dedotto in contratto (v. sul punto Cass. 2619/2014).
6. Per i medesimi danni sussiste inoltre la concorrente responsabilità extracontrattuale della ai sensi dell'art. 2043 c.c., quale autore materiale dei danneggiamenti, come è CP_4 dato presumere anche dal verbale di riconsegna dell'appartamento, nel quale la stessa, oltre a confessare di essere subentrata de facto nella qualità di conduttore “autonomamente” (e, dunque, senza il consenso del locatore), non ha in alcun modo contestato che le condizioni in cui l'appartamento veniva restituito fossero riconducibili al suo operato, limitandosi sul punto a riservarsi il diritto di far verificare la documentazione al proprio avvocato di fiducia.
7. Quanto all'esistenza ed entità dei danni cagionati all'immobile oggetto di causa, devono integralmente recepirsi le condivisibili valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver descritto tali danni, ha quantificato i costi per la relativa riparazione – in base al vigente prezziario regionale – nel complessivo importo di € 13.947,45
(IVA inclusa: v. al riguardo Cass. 15267/2023 e Cass. 5120/2023). Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020,
Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017, Cass. 12703/2015 e Cass. 25862/2011), laddove nel caso di specie il c.t.u. ha risposto in maniera esaustiva e convincente alle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte attrice, sia con riferimento all'esclusione della doppia rasatura delle pareti (che costituirebbe una miglioria e non un ripristino dello status quo ante), sia con riguardo alla corretta considerazione dei soli danni riportati nel verbale di riconsegna (non essendovi prova del fatto che gli altri danni non possano, in ipotesi, essersi verificati successivamente). Né, d'altra parte, possono assumersi al rango di prova le valutazioni svolte dal consulente di parte attrice nella perizia allegata all'atto di citazione, costituendo la stessa una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico (v. ex multis
Cass., SS.UU., 13902/2013 e Cass. 1053/2021), rispetto alla quale – diversamente da quanto sostenuto dal difensore di parte attrice – non è neppure astrattamente prospettabile una non contestazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c. (che, come noto, deve avere ad oggetto fatti e non valutazioni, e deve comunque provenire dalla parte costituita, laddove nel caso in esame i convenuti e sono rimasti contumaci: v. Cass. CP_3 CP_4
2576/2013, nonché Cass. 20110/2017, Cass. 22461/2015 e Cass. 461/2015).
8. Va senz'altro accolta anche la domanda proposta dall'attore per la condanna del CP_3 al pagamento dei canoni scaduti e insoluti. Il convenuto, infatti, non costituendosi in giudizio, non ha assolto l'onere di provare – a fronte della produzione del contratto di locazione da parte dell'attore – l'avvenuto pagamento dei canoni mensili indicati come insoluti nell'atto introduttivo e nell'allegato prospetto di cui al doc. 22 (sul riparto dell'onere della prova, v. per tutte Cass., SS.UU., 13533/01, nonché, con specifico riferimento alle obbligazioni del conduttore, Cass. 22899/2016).
9. Lo stesso vale a dirsi per l'importo di € 1.473,36 relativo alle bollette Enel di cui a pag. 2-
7 del doc. 23 allegato all'atto di citazione (rectius: alla quota di tali bollette inerente all'abitazione locata), relativo ad oneri accessori posti a carico del conduttore a norma dell'art. 4 del contratto di locazione, essendo stato idoneamente documentato il consumo con prospetto e corrispondente fotografia del contatore (v. pag. 1 e 9 del medesimo documento). 10. Non possono invece riconoscersi all'attore gli ulteriori importi di € 176,00 per di Pt_2
€ 160,00 per manutenzione idraulica, non essendo stata idoneamente provata l'inerenza delle stesse all'abitazione locata anziché al sottostante locale commerciale.
11. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, i convenuti e Controparte_3 devono essere condannati, in solido, al pagamento in favore dell'attore Controparte_4 della somma di € 13.947,45, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza (trattandosi di danno già calcolato all'attualità) sino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni arrecati all'immobile.
12. Il convenuto deve essere inoltre condannato al pagamento in Controparte_3 favore dell'attore dell'ulteriore somma di € 3.777,86, oltre interessi al saggio legale dalle singole scadenze sino al soddisfo, a titolo di canoni di locazione ed oneri accessori insoluti.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00 nei rapporti tra l'attore e la convenuta scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00 CP_1 nei rapporti tra l'attore e gli altri due convenuti, avuto riguardo al decisum di condanna al lordo di rivalutazione e interessi maturati sino alla data della domanda giudiziale, e ciò anche ai fini della quantificazione delle spese vive per contributo unificato ripetibili in quanto non superflue: v. la condivisibile motivazione di Trib. Ravenna 5 agosto 2021), alla natura e alla complessità (media) della controversia, entro i limiti indicati nelle note spese (v. ex multis
Cass. 12494/2023), e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dell'attore, dichiaratosi antistatario (dichiarazione in alcun modo sindacabile dal giudice: v. Cass.
8436/2019).
14. Per la medesima ragione (soccombenza), le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi (nei rapporti interni tra le parti) a carico dei convenuti in parti uguali tra loro Controparte_3 Controparte_4
(ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente: v.
Cass. 29129/2021, Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015 e Cass.
25179/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da ei confronti di di Parte_1 Controparte_3
e della ogni altra difesa, eccezione ed istanza Controparte_4 CP_1 disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
CP_1
b) condanna alla rifusione in favore della delle Parte_1 CP_1 spese processuali, che liquida in € 5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.701,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
c) accertata e dichiarata la concorrente responsabilità dei convenuti CP_3
e per i danni oggetto di causa, condanna i predetti
[...] Controparte_4 convenuti, in solido, al pagamento in favore di ella somma di € Parte_1
13.947,45, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
d) condanna al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1 dell'ulteriore somma di € € 3.777,86, oltre interessi al saggio legale dalle singole scadenze sino al soddisfo, a titolo di canoni di locazione ed oneri accessori insoluti;
e) condanna e in solido, alla rifusione in Controparte_3 Controparte_4 favore di delle spese processuali, che liquida in € 5.077,00 (di Parte_1 cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.701,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie
(15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 281,91 (parte del C.U. come da motivazione, marca da bollo e spese di notifica dell'atto di citazione), con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte attrice;
f) pone a carico dei convenuti e in parti Controparte_3 Controparte_4 uguali tra loro, le spese della c.t.u. nella misura liquidata con decreto emesso in corso di causa.
Terni, 11/02/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)