TRIB
Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/06/2024, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 5124/2023
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
(C.F. Parte_1
), con l'Avv. TOSI ALESSIA, C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con l'Avv. VALERIA GOGLIO, CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni: come congiuntamente precisate a mezzo delle note di trattazione scritta depositate in data 23/28.05.2024 qui di seguito riportate per esteso:
Per entrambe le parti:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
[...]
ordinare al Comune di San Giorgio Su Legnano (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
- la casa coniugale sita in San Giorgio Su Legnano, via Mameli n°5 ed il relativo box pertinenziale viene assegnata alla signora unitamente a quanto la arreda;
Pt_1
- la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente con la madre presso l'abitazione familiare;
- il padre, potrà tenere con sé compatibilmente agli impegni scolastici e/o sportivi della stessa Per_1
nonché di quelli lavorativi dello stesso:
a fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 19:00 sino alla domenica sera ore 19:00, con riaccompagnamento presso la casa familiare;
durante la settimana: un giorno a settimana, da concordare con la madre almeno una settimana prima, dall'uscita da scuola, ovvero prelevandola dalla casa familiare, sino alla mattina seguente con riaccompagnamento a scuola ovvero presso la madre.
Per le festività natalizie: alternanza nel periodo 23-31 dicembre 31 dicembre -6 gennaio;
vacanze pasquali, Ponti e ulteriori festività seguiranno l'alternanza ordinaria;
durante le vacanze estive il padre trascorrerà con fino a tre settimane anche non consecutive da Per_1
concordare secondo il piano di ferie dei genitori entro la fine di marzo di ogni anno.
Il tutto salvo miglior accordo tra i genitori.
- I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, salvo per quanto attiene agli affari di ordinaria amministrazione, per cui ciascuno potrà decidere secondo i tempi di permanenza della figlia presso di sé.
- Il sig. verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore CP_1 Pt_1
la somma di € 600,00 mensili, entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario da Per_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 70% delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo in uso presso la di Milano;
Org_1
- l'assegno unico verrà richiesto e percepito nella misura del 100% dalla madre;
- la Signora si occuperà della gestione dei cani e le parti si faranno carico nella misura del 50% Pt_1
ciascuno delle spese occorrenti per la gestione del cane levriero HA (pensione, dog sitter sostitutivo di pensione, veterinario) da concordare previamente tra loro;
- ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
Pag. 2 di 4 - il Signor verserà alla Signora la somma di € 1.800,00 a titolo di arretrati di CP_1 Pt_1
mantenimento dal dicembre 2023 al marzo 2024 nel seguente modo: €500,00 mensili entro il 30 giugno, 30 luglio e 30 agosto 2024 ed €300,00 entro il 30 settembre 2024;
- il Signor rinuncia a richiedere il rimborso alla Signora delle spese dallo stesso CP_1 Pt_1
integralmente sostenute sino alla data di pubblicazione dell'ordinanza ex art. 473 bis. 22 cpc del
21.3.2024 inerenti alla casa familiare, a alla Signora o ai cani;
Per_1 Pt_1
- I Signori e si impegnano a garantire alla figlia la prosecuzione del Pt_1 CP_1 Per_1
percorso psicoterapeutico avviato con la dott.ssa e la pratica di un'attività sportiva ed Controparte_2
avviare, quando necessario, un percorso di coordinazione genitoriale funzionale al miglioramento delle capacità di dialogo e di comunicazione nel superiore interesse della figlia minorenne;
-i coniugi sin da ora prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo, di documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
- Spese legali interamente compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 13/09/2008 in San Giorgio Su Legnano
(MI) con rito civile, scegliendo il regime di separazione dei beni, atto trascritto al n°2 parte I – anno 2008.
I coniugi hanno adottato, nel giugno 2011, (nata in Etiopia in [...]_1
28.11.2010).
La casa familiare si trova in San Giorgio Su Legnano, Via Goffredo Mameli, in comproprietà tra i coniugi nella misura del 75% in capo a e 25% a CP_1 [...]
Pt_1
Il resistente, nel giugno 2022, si è trasferito a vivere nell'immobile di sua proprietà sito in
San Giorgio Su Legnano, Via Vittorio Veneto n. 11, poco distante dalla casa familiare.
Alla prima udienza celebrata in data 20.03.2024 i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e il diritto di visita paterno è stato regolamentato in conformità all'accordo perfezionatosi tra le parti. A mezzo dell'ordinanza assunta in data 22.03.2024 sono stati adottati gli ulteriori provvedimenti provvisori e urgenti.
Pag. 3 di 4 In data 23.05.2024 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo per la regolamentazione consensuale della loro separazione che, su invito del giudice relatore, hanno integrato in data 28.05.2024 (nei termini innanzi riportati).
Le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti meritano di essere accolte in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (già cessata) e le condizioni previste per la figlia minorenne appaiono idonee a garantirle il diritto a una crescita sana ed equilibrata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
OMOLOGA l'accordo perfezionatosi tra le parti rispetto alla figlia minorenne.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
30/05/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 5124/2023
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
(C.F. Parte_1
), con l'Avv. TOSI ALESSIA, C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con l'Avv. VALERIA GOGLIO, CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni: come congiuntamente precisate a mezzo delle note di trattazione scritta depositate in data 23/28.05.2024 qui di seguito riportate per esteso:
Per entrambe le parti:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
[...]
ordinare al Comune di San Giorgio Su Legnano (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
- la casa coniugale sita in San Giorgio Su Legnano, via Mameli n°5 ed il relativo box pertinenziale viene assegnata alla signora unitamente a quanto la arreda;
Pt_1
- la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente con la madre presso l'abitazione familiare;
- il padre, potrà tenere con sé compatibilmente agli impegni scolastici e/o sportivi della stessa Per_1
nonché di quelli lavorativi dello stesso:
a fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 19:00 sino alla domenica sera ore 19:00, con riaccompagnamento presso la casa familiare;
durante la settimana: un giorno a settimana, da concordare con la madre almeno una settimana prima, dall'uscita da scuola, ovvero prelevandola dalla casa familiare, sino alla mattina seguente con riaccompagnamento a scuola ovvero presso la madre.
Per le festività natalizie: alternanza nel periodo 23-31 dicembre 31 dicembre -6 gennaio;
vacanze pasquali, Ponti e ulteriori festività seguiranno l'alternanza ordinaria;
durante le vacanze estive il padre trascorrerà con fino a tre settimane anche non consecutive da Per_1
concordare secondo il piano di ferie dei genitori entro la fine di marzo di ogni anno.
Il tutto salvo miglior accordo tra i genitori.
- I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, salvo per quanto attiene agli affari di ordinaria amministrazione, per cui ciascuno potrà decidere secondo i tempi di permanenza della figlia presso di sé.
- Il sig. verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore CP_1 Pt_1
la somma di € 600,00 mensili, entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario da Per_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 70% delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo in uso presso la di Milano;
Org_1
- l'assegno unico verrà richiesto e percepito nella misura del 100% dalla madre;
- la Signora si occuperà della gestione dei cani e le parti si faranno carico nella misura del 50% Pt_1
ciascuno delle spese occorrenti per la gestione del cane levriero HA (pensione, dog sitter sostitutivo di pensione, veterinario) da concordare previamente tra loro;
- ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
Pag. 2 di 4 - il Signor verserà alla Signora la somma di € 1.800,00 a titolo di arretrati di CP_1 Pt_1
mantenimento dal dicembre 2023 al marzo 2024 nel seguente modo: €500,00 mensili entro il 30 giugno, 30 luglio e 30 agosto 2024 ed €300,00 entro il 30 settembre 2024;
- il Signor rinuncia a richiedere il rimborso alla Signora delle spese dallo stesso CP_1 Pt_1
integralmente sostenute sino alla data di pubblicazione dell'ordinanza ex art. 473 bis. 22 cpc del
21.3.2024 inerenti alla casa familiare, a alla Signora o ai cani;
Per_1 Pt_1
- I Signori e si impegnano a garantire alla figlia la prosecuzione del Pt_1 CP_1 Per_1
percorso psicoterapeutico avviato con la dott.ssa e la pratica di un'attività sportiva ed Controparte_2
avviare, quando necessario, un percorso di coordinazione genitoriale funzionale al miglioramento delle capacità di dialogo e di comunicazione nel superiore interesse della figlia minorenne;
-i coniugi sin da ora prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo, di documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
- Spese legali interamente compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 13/09/2008 in San Giorgio Su Legnano
(MI) con rito civile, scegliendo il regime di separazione dei beni, atto trascritto al n°2 parte I – anno 2008.
I coniugi hanno adottato, nel giugno 2011, (nata in Etiopia in [...]_1
28.11.2010).
La casa familiare si trova in San Giorgio Su Legnano, Via Goffredo Mameli, in comproprietà tra i coniugi nella misura del 75% in capo a e 25% a CP_1 [...]
Pt_1
Il resistente, nel giugno 2022, si è trasferito a vivere nell'immobile di sua proprietà sito in
San Giorgio Su Legnano, Via Vittorio Veneto n. 11, poco distante dalla casa familiare.
Alla prima udienza celebrata in data 20.03.2024 i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e il diritto di visita paterno è stato regolamentato in conformità all'accordo perfezionatosi tra le parti. A mezzo dell'ordinanza assunta in data 22.03.2024 sono stati adottati gli ulteriori provvedimenti provvisori e urgenti.
Pag. 3 di 4 In data 23.05.2024 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo per la regolamentazione consensuale della loro separazione che, su invito del giudice relatore, hanno integrato in data 28.05.2024 (nei termini innanzi riportati).
Le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti meritano di essere accolte in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (già cessata) e le condizioni previste per la figlia minorenne appaiono idonee a garantirle il diritto a una crescita sana ed equilibrata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
OMOLOGA l'accordo perfezionatosi tra le parti rispetto alla figlia minorenne.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
30/05/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 4 di 4