Art. 23-sexies. ((Le variazioni degli importi delle pensioni e dei trattamenti minimi, a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, conseguenti ad aumenti disposti da provvedimenti di legge, a cominciare dai miglioramenti previsti dal presente decreto, non esplicano effetti sulla determinazione e sulla misura delle trattenute di cui agli articoli 20 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il periodo compreso tra la data di decorrenza degli aumenti predetti e l'ultimo giorno del mese nel corso del quale sono emessi i nuovi certificati delle pensioni meccanizzate.
La norma di cui al precedente comma trova applicazione dal 1 gennaio 1971 per le pensioni che hanno avuto titolo agli aumenti previsti dall'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ))
La norma di cui al precedente comma trova applicazione dal 1 gennaio 1971 per le pensioni che hanno avuto titolo agli aumenti previsti dall'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ))