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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/03/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. dr.ssa Genny De Cesare, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 6940 del R.G. dell'anno 2014,
avente ad oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo tra
(p.i. con sede legale in Cava DE RR (Sa) Parte_1 P.IVA_1
al C.so Mazzini, 225 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Buongiorno, giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
- opponente-
e
Cont (p.i. ) in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Marrazzo giusta procura ed elezione di domicilio in atti
-opposta-
CONCLUSIONI: come da note depositate in atti
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 29.12.14, proponeva Parte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1696/2014 reso dall'intestato Tribunale in data
18.11.2014, con il quale l'odierno opponente veniva ingiunto al pagamento della somma di Euro 40.779,44 oltre interessi come calcolati e spese della procedura.
In via preliminare, la società opponente chiedeva al Giudice adito di dichiarare nullo ed inammissibile il D.I. opposto, per carenza di requisito oggettivo, con conseguente violazione dell'art. 125 cpc, nonché per mancanza di prova scritta. Nel merito, chiedeva dichiarare l'infondatezza ed inammissibilità della pretesa creditoria avanzata e la pretestuosità dell'azione giudiziaria proposta. Spiegava, infine, domanda riconvenzionale eccependo l'inadempimento contrattuale della società opposta con conseguente richiesta di risarcimento dei danni. Chiedeva, quindi, la revoca del D.I. opposto in quanto la pretesa creditoria avanzata con il monitorio era pretestuosa, infondata ed inammissibile ed in accoglimento della spiegata domanda Cont riconvenzionale, la condanna della in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t. al pagamento della somma di euro 24.700,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto a seguito dell'eccepito inadempimento contrattuale.
Vinte le spese di lite,
Regolarmente si costituiva in giudizio la società opposta, la quale, nel contestare tutto quanto dedotto ed eccepito dall'odierna parte opponente, in via preliminare, chiedeva concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto. Nel merito, chiedeva confermare l'opposto D.I. ed il rigetto di tutte le eccezioni e domande proposte con il giudizio di opposizione, in subordine, l'esecuzione parziale del monitorio limitatamente alle somme non contestate con vittoria delle spese del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con provvedimento del 06.04.2016, il G.I. concedeva l'esecuzione parziale del decreto ingiuntivo per l'importo di euro 25.097,49, somme non contestate, e concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie. La causa veniva quindi istruita con la escussione dei testi ammessi e dopo vari rinvii,
2 dovuti al cambio del Giudice titolare, all'udienza del 16 luglio 2024 veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
*
Si ricorda, brevemente, che, a mente dell'art. 645 c.p.c., l'opposizione a decreto ingiuntivo da origine ad un giudizio ordinario a cognizione piena, nell'ambito del quale, tuttavia, parte opposta, benchè formalmente convenuta in giudizio, continua a rivestire la qualità di attore in via sostanziale. È parte opposta, infatti, a vantare la titolarità della situazione giuridica dedotta e sommariamente accertata in fase monitoria e, quindi, ad essere onerata della prova della pretesa creditoria, altrimenti traducibile in obblighi di dare o di facere.
Tuttavia, se ciò è vero ai sensi dell'art. 2697, comma primo c.c., è altrettanto vero che il secondo comma del citato articolo pretende che chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto fatto valere in giudizio, deve provare i fatti stessi su cui si fonda l'eccezione.
La scissione della qualità di attore in termini formali da un lato e sostanziali, dall'altro, non consente all'opponente, attore solo in termini formali di legittimazione attiva, di sottrarsi alla regola del riparto dell'onere probatorio come disciplinata dall'art. 2697 c.c. dovendo dedurre e provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa vantata da parte opposta (Tribunale Ordinario di Roma, sezione XVII civile, sentenza 31.1.2018: “ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito. (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. I,
31.5.2007 n. 12765; Cassazione civile sez.III 24.11.2005 n. 24815, Cassazione civile
3 sez. I 3.2.2006 n. 2421: se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate”).
Ebbene, nel caso di specie, parte opponente non deduce e prova alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo del credito, considerato che, la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti, non è oggetto di contestazione e trova fondamento nel contratto di Commissione e Prestazione di Servizi del 07.12.2012, prodotto da entrambe le parti. Sul quantum va rilevato che, i bonifici del 5.8.2014, del 22.8.2014
e del 29.8.2014, che parte opponente ritiene di dover detrarre dalla somma di cui al monitorio, sono relativi a pagamenti che non attengono al decreto ingiuntivo di cui è causa (fatture nr. 7/9, 7/10, 5/25, 5/28, 5/1, 5/2, 7/1 e 7/2).
Ciò detto, parte opposta, attrice in senso sostanziale, ha fornito prova documentale dei requisiti che devono accompagnare il credito di cui si chiede il pagamento: dalla fonte negoziale sottesa al pagamento con la esibizione della scrittura attestante il rapporto contrattuale tra le parti, tra l'altro non oggetto di contestazione, ai documenti contabili e fiscali come esibiti. Sono stati esattamente individuati, quindi, gli elementi soggettivi e oggettivi del credito, la sua liquidità e la sua esigibilità.
Va comunque rilevato che, a seguito della messa in mora inviata all'opponente, nelle more del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, durante il suo deposito e dopo la sua notifica, l'opponente ha effettuato i seguenti pagamenti: in data 24.09.2014, (il ricorso di ingiunzione è stato depositato in data 29.9.2014), per euro 5919,29 a saldo delle fatture nr.5/3 del 31.1.2014 e nr. 5/4 del 15.2.2014, in data 9.10.2014 per euro
4.413,48 a saldo delle fatture nr.5/5 e 5/6 e in data 26.11.2014 (notifica del d.i. avvenuta in data 21.11.2024), per euro 5351,83 a saldo delle fatture 5/7, 5/8 e 5/9.
Tali somme vanno sicuramente detratte dal monitorio opposto essendo relative a pagamento di titoli azionati con lo stesso. L'importo residuato allo stato è quindi pari ad euro 25.097,49. Trattasi di un parziale adempimento dell'obbligazione pecuniaria, legittimamente avanzata dalla società opposta, avvenuta in pendenza di ricorso per decreto ingiuntivo o comunque in un periodo immediatamente antecedente alla sua pendenza nonché all'esito della sua notifica. Come chiarito dalla Suprema Corte, la
4 spontanea corresponsione della somma dovuta o di parte di essa al proprio avente diritto rappresenta una solutio giuridicamente rilevante nel rapporto sostanziale credito-debito intercorrente tra le parti processuali, nonché il venir meno dell'ontologico presupposto materiale dell'ingiunzione, la cui mancanza non può non assurgere che a valida ragione di revoca dello stesso. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo ma accerta anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione : “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta
l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato”.(Cass. Sez I 22 maggio
2008 n.13085). Naturalmente nessun profilo di colpa o negligenza si configura nella richiesta di notifica dell'ingiunzione da parte del creditore dopo il versamento di un acconto sulla somma dovuta, in quanto, se il debitore avesse adempiuto alle proprie obbligazioni alle singole scadenze, il creditore non sarebbe stato costretto a rivolgersi all'Autorità Giudiziaria con il procedimento di ingiunzione. Da quanto innanzi precisato ne deriva che il decreto ingiuntivo, di cui al presente giudizio, va revocato, con condanna della parte opponente al pagamento, nei confronti della parte opposta, della residua somma di euro 25.097,49 a fronte dei 40.779,44 richiesti con il monitorio.
Passando alla spiegata riconvenzionale la stessa non è accoglibile in virtù della infondatezza della contestazione sollevata sul presunto inadempimento contrattuale della società opposta.
5 Va innanzitutto evidenziato che la prova per testi niente ha provato in merito alla data
Cont in cui la ha cessato di adempiere alle obbligazioni contrattuali Controparte_2
di cui al contratto sottoscritto tra le parti. I testi escussi, infatti, non hanno saputo fornire una data o un periodo preciso in cui si sarebbe verificata la dismissione del servizio da parte della stessa, né alcuna prova concreta è stata fornita al fine di legittimare la richiesta di risarcimento dei danni come proposta. In particolare il teste dipendente del supermercato ha così risposto :..posso confermare Testimone_1
che nel corso dell'anno 2014, anche se non ricordo con precisione il mese, la Vi. lasciava il punto di vendita e assistenza che aveva nel Controparte_2
, confermando così la dismissione del servizio, tra l'altro non Parte_3
contestata, ma niente aggiungendo in merito all'esatto momento in cui la stessa si è verificata. Inoltre, le rimostranze dei clienti come riportate dai testi escussi, niente possono provare relativamente al paventato danno di immagine, In ogni caso si evidenzia l'inesistenza dell'inadempimento, come eccepito nel caso di specie, considerato che l'unica inadempienza, verificata e provata, è quella relativa all'opponente che, come emerso in atti, è venuto meno ripetutamente agli obblighi contrattuali relativi alle modalità di pagamento tant'è che, la società opposta si è vista costretta ad adire l'autorità giudiziaria per il recupero delle somme alla stessa dovute.
Da ultimo preme sottolineare che il contratto sottoscritto tra le parti, al punto 5, prevedeva espressamente le modalità di rendicontazione delle vendite in uno alle scadenze dei pagamenti dovuti in virtù delle stesse. Orbene, come emerso nel presente giudizio, parte opponente non ha rispettato quanto previsto nel predetto contratto, di conseguenza la rescissione dello stesso risulta comunque effettuata per giusta causa e quindi non necessitava di alcun preavviso.
Ogni altra doglianza va ritenuta assorbita.
L'opposizione va pertanto accolta relativamente alla chiesta revoca del decreto ingiuntivo n. 1996/14 con condanna, nel merito, della Parte_1
6 opponente, al pagamento del minor importo di euro 25097,49, oltre interessi come per legge in favore della parte opposta.
Spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il DI n.
1696/14;
- Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente;
- Condanna parte opponente al pagamento in favore della controparte della somma di euro 25.097,49 oltre interessi come per legge;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta determinate nella complessiva somma di euro
2.540,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge se dovuti, con distrazione al procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Nocera Inferiore 25.03.2025 Il GOP
Dott.ssa Genny De Cesare
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