Art. 11. (Trattamento di assistenza, quiescenza e previdenza dei magistrali).
Agli effetti della partecipazione al fondo credito impiegati e salariati dello Stato, del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria, e delle relative ritenute e contributi, nonche' ai fini del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, gli stipendi stabiliti dall'annessa tabella A sono computabili in ragione del 60 per cento, restando abrogata per i magistrati la norma contenuta nell' art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221 , e soppressa la concessione degli assegni di caroviveri e dell'indennita' di caropane annessi alla pensione.
Il trattamento di pensione derivante dalla applicazione della presente legge e' esteso ai magistrati cessati dal servizio prima della data di decorrenza dei nuovi stipendi di cui alle allegate tabelle A e D, nonche' alle loro famiglie, con effetto dalla stessa data di decorrenza dei nuovi stipendi.
Agli effetti della partecipazione al fondo credito impiegati e salariati dello Stato, del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria, e delle relative ritenute e contributi, nonche' ai fini del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, gli stipendi stabiliti dall'annessa tabella A sono computabili in ragione del 60 per cento, restando abrogata per i magistrati la norma contenuta nell' art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221 , e soppressa la concessione degli assegni di caroviveri e dell'indennita' di caropane annessi alla pensione.
Il trattamento di pensione derivante dalla applicazione della presente legge e' esteso ai magistrati cessati dal servizio prima della data di decorrenza dei nuovi stipendi di cui alle allegate tabelle A e D, nonche' alle loro famiglie, con effetto dalla stessa data di decorrenza dei nuovi stipendi.